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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 gennaio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1958, da ultimo meccanico/elettrauto, in data 12 agosto 2014 ha inoltrato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita; doc. 4
incarto AI). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in
particolare, acquisendo agli atti l'intero incarto dell'assicuratore malattia
(comprendente la perizia reumatologica del 28 ottobre 2015 del dr. med. __________,
specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione di cui al
doc. 18 incarto CM e la perizia psichiatrica del 4 novembre 2015 del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di cui al doc. 19 incarto CM),
il questionario del datore di lavoro del 28 agosto 2014 (doc. 17 incarto AI) ed
il rapporto finale del 28 gennaio 2016 del medico SMR, __________ (doc. 63
incarto AI) -, l’UAI con decisione del 20 gennaio 2017, preavvisata con
progetto di decisione del 1° febbraio 2016 (doc. 65 incarto AI) e dopo aver
sentito il 7 aprile ed il 28 novembre 2016 il precitato medico SMR (doc. 74 e
82 incarto AI), ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI temporanea
dal 01.03.2015 al 31.01.2016 (3 mesi dopo il miglioramento: art. 88a cpv. 1
OAI). A decorrere dal 1° febbraio 2016 non è stato riconosciuto alcun diritto
ad una rendita poiché l'assicurato - ritenuto abile al 100% anche nell'attività
abituale dal 28 ottobre 2015 - presentava un grado di invalidità nullo (doc. 88
incarto AI).
1.2. Contro la precitata decisione
RI 1, patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità anche dopo
il 31 gennaio 2016 (doc. I, pag. 9).
Sostanzialmente il patrocinatore dell'assicurato critica anche in questa sede
l'operato dell'amministrazione per essersi fondata su degli accertamenti medici
lacunosi. Egli contesta, in partico-lare, l'assenza di un'indagine approfondita
dello stato di salute del suo cliente dal profilo neurologico.
A suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante del ricorrente produce
la perizia neurologica del 21 aprile 2016 del dr. med. __________, specialista
FMH in neurologia, (doc. E; n.d.r.: già agli atti quale doc. 80 incarto AI),
puntualizzando che il suo cliente l'ha fatta allestire a spese proprie, che è
la valutazione clinica più recente agli atti e che lo specialista in questione
non è mai stato medico curante del suo assistito.
Il patrocinatore dell'insorgente precisa che la precitata perizia neurologica
rappresenta il tassello mancante che viene a colmare una lacuna inquisitoria
evidente e che non può essere considerata, come fatto a torto
dall'amministrazione, come "una diversa valutazione di un medesimo
stato clinico" visto che costituisce un'indagine di natura clinica
diversa e specifica. A sua mente, infatti, "una diversa valutazione di
un medesimo stato clinico" potrebbe esserci se, e solo se, di
principio il contesto di indagine clinica fosse il medesimo; ciò che non è nel
caso di specie.
Dal profilo economico, il patrocinatore dell'insorgente osserva che il suo cliente,
dopo essere stato licenziato dalla __________ di __________ - ove lavorava al
100% con uno stipendio mensile di fr. 7'050.- nel 2015 - a causa della malattia
di cui è affetto, è stato assunto dalla __________ di __________ da giugno 2016
con un contratto al 50% (e uno stipendio mensile di fr. 2'800.-) e per mansioni
confacenti al proprio stato di salute. Raffrontando il reddito "da
valido" di fr. 7'092.30 (pari a fr. 7'050.-, aggiornato - + 0,6 - al 2016)
e quello da "invalido" di fr. 2800.-, si giunge quindi ad un grado di
invalidità del 61%, che dà diritto a tre quarti di rendita a far tempo dal 1°
febbraio 2016.
1.3. Con risposta di causa del 9 marzo 2017 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 20 gennaio 2017, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con osservazioni del 21 marzo 2017 (doc. VI), il rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.5. Con osservazioni del 3 aprile 2017 (doc. VIII), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 20 gennaio 2017, sulla base del rapporto del 28 marzo 2017 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. VIII 1).
1.6. Con osservazioni del 5 aprile 2017 (doc. X), il rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° marzo 2015 al 31 gennaio 2016 e, in particolare, se il ricorrente ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente a detta data.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso in esame, l’UAI ha acquisito gli atti medici dell'assicuratore malattia dai quali risultano inabilità lavorative di diverse percentuali come riportato nella decisione contestata:
" (…)
- 100% dal 17.03.2014 al 13.04.2014
- 50% dal 14.04.2014 al 27.04.2014
- 100% dal 28.04.2014 al 31.08.2014
- 50% dal 1°.09.2014 al 29.01.2015
- 100% dal 30.01.2015 al 27.10.2015
- 0% dal 28.10.2015 (perizia reumatologica e psichiatrica eseguite dall'__________) (…)”(continua) (doc. 88 incarto AI)
Nell'incarto dell'assicuratore
malattia figurano la perizia reumatologica del 28 ottobre 2015 del dr. med. __________,
specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione (doc. 18
incarto CM) e la perizia psichiatrica del 4 novembre 2015 del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (doc. 19 incarto CM).
Lo specialista reumatologo, dopo aver rilevato che l'assicurato ha iniziato ad
avvertire disturbi pelvici nel corso del 2011 e risultava inabile al lavoro per
malattia dal 29 gennaio 2014 con periodi al 50% e al 100% e dal 30 gennaio 2015
al 100%, ha puntualizzato che nel corso del 2013, "presentando ulteriori disturbi nella zona pelvica ma
con parestesie formicolanti anche nei piedi fu chiesto un consulto neurologico
al Dr. __________ a __________. Nella sua valutazione clinica e
elettroneurofisiologica del 19.07.2013 egli non ha riscontrato patologie
evidenti eccezion fatto per una minima alterazione dell'esame
elettroneurografico, ragione per la quale ha chiesto una RM della colonna
lombare. L'esame ha mostrato in L5/S1 una protrusione circonferenziale
leggermente sporgente in sede intraforaminale soprattutto a destra senza
evidente neurocompressione (referto allegato), patologia che il neurologo ha
commentato nella sua segnalazione al medico curante del 05.08.2013 come
possibile causa dei sintomi accusati (su compressione radicolare precedente oppure in determinate posizioni del
corpo). (…). In luglio del 2014 è quindi seguita una rivalutazione neurologica,
questa volta presso il Dr. __________, __________. Nella sua relazione del
02.07.2014 ha segnalato una probabile origine urologica di tipo
infiammatorio/cicatriziale, secondo lui senza partecipazione neurologica ma con
probabilmente una componente pseudoradicolare (parestesie intermittenti negli
arti inferiori) ritenendo che la discopatia in L5/S1 non possa spiegare i
disturbi per i quali, ha invece ipotizzato anche una componente
statico-posturale e tensiva. Ha quindi proposto un tentativo con della
fisioterapia in aggiunta -ad un neuromodulatore (Lyrica) o un antidepressivo. Soggettivamente
i disturbi sono persistiti fino ad oggi. Nel suo certificato per
l'Assicurazione __________ del 24.02.2015 il medico curante Dr. __________,
Sementina, ha posto la diagnosi di una sindrome dolorosa pelvica assieme ad una
sindrome ansioso-depressiva reattiva. Nel suo successivo certificato del
06.05.2015 ha poi segnalato un peggioramento della situazione psichica del
paziente in relazione alla perdita del suo posto di lavoro. L'ha quindi
indirizzato allo psichiatra Dr. __________, __________ presso il quale è
tutt'ora in cura" (doc. 18 incarto CM, pag. 3 e 4).
Dopo aver posto la diagnosi di "Sindrome del dolore cronico
coinvolgendo la zona perianale e il testicolo destro di origine indeterminata
in/con esiti da epididimectomia bilaterale (2011) esiti da operazione per
varicocele a sinistra con orchiectomia sinistra (2014; patologia psichiatrica
in cura specialistica; limitazioni funzionali modiche del rachide, attualmente
senza sindrome vertebrale 1/o segni neurocompressivi in/con esiti da Morbo di
Scheuermann toracolombare e alterazioni degenerative discali e articolari tra
L3 e S1 (RM lombare del 29.09.2015)", il perito reumatologo ha puntualizzato
che le alterazioni degenerative sia discali sia articolari (protrusioni e
spondilartrosi) sono state ritenute dal neurologo Dr. __________ (2014) senza
legame con la sintomatologia né dolorosa al livello pelvico né per le
parestesie che il paziente avverte nel contempo negli arti inferiori e che le
indagini strumentali e i consulti specialistici precedenti non avevano potuto
identificare il generatore del dolore e che pure l'esame clinico da lui
eseguito non aveva fornito indizi in merito. Per questi motivi interpretava la
sintomatologia nell'ambito di una sintomatologia dolorosa cronica senza sostrato
morfologico e/o funzionale, verosimilmente nel contesto di una problematica
somatoforme (doc. 18 incarto CM, pag. 7, 8 e 9).
Il perito
reumatologo ha quindi precisato che dal profilo somatico le limitazioni della
capacità funzionale dell'assicurato erano da considerarsi lievi e riguardavano
principalmente la caricabilità ridotta del rachide e che, prendendo in
considerazione anche la sintomatologia dolorosa riferita, la valutava come
segue:
"- sollevamento
e/o trasporto di carichi:
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): normale
. medi (fino a 25 kg): ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): esigua a nulla
. sopra il piano delle spalle
- di 5 kg: normale
+ di 5 kg: normale
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di precisione: normale
. medi: normale
. pesanti: ridotta
. molto pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate: normale
. con rotazione del fianco: normale
. seduta e piegata in avanti: ridotta (dolori pelvici)
. eretta e piegata in avanti normale . inginocchiata: normale
. con ginocchia in flessione: normale
- mantenere posizioni statiche:
. seduta: ridotta (dolori pelvici)
. eretta: normale
- spostarsi/camminare:
. fino a 50 m: normale
. oltre a 50 m: normale
. per lunghi tragitti: con brevi pause
. su terreno accidentato: normale
. salire/scendere scale: normale
. salire su ponteggi e scale a pioli: normale
- diversi:
. l'impiego delle due mani all'altezza di un tavolo è possibile in forma normale
. il paziente non presenta disturbi d'equilibrio"
(doc. 18 incarto CM, pag. 9 e 10)
Il perito reumatologo ha quindi
concluso quanto segue: "Non è a
disposizione un mansionario lavoro svolto. Secondo il paziente si è trattato di
un'attività con impegni fisici leggeri e/o medio-pesanti (diagnostica per
automezzi pesanti, principalmente con l'uso di strumenti elettronici). È stata
svolta principalmente in posizione eretta. Nelle condizioni attuali di salute
(considerando gli aspetti somatici) il signor RI 1 non presenta un'ulteriore
incapacità lavorativa per questo tipo di attività (da subito capacità
lavorativa completa per rendimento e presenza). Lo stesso dicasi per altre
attività rispettose delle limitazioni stabilite. Data la cronicità della
sintomatologia e l'irreversibilità delle alterazioni strutturali del rachide le
risorse fisiche del paziente difficilmente subiranno dei miglioramenti nel
tempo. Per gli aspetti psichici della presente problematica l'__________ ha già
disposto di una valutazione specialistica presso uno psichiatra"
(doc. 18 incarto CM, pag. 10 e 11).
Nel referto peritale del 4
novembre 2015, lo specialista psichiatra
- dopo aver riportato, tra l'altro, il contenuto del rapporto del dr. med. __________
del 2 luglio 2014 ("il paziente presenta
una sindrome dolorosa cronica pelvica, probabilmente in relazione alla
patologia urologica infiammatoria-cicatriziale, senza partecipazione
neurologica, per il carattere bilaterale dei dolori e l'assenza di disturbi
sensitivi si può escludere con buona probabilità una nevralgia del pudendo.
Rimangono di origine poco chiare le intermittenti parestesie agli arti
inferiori, probabilmente su base pseudo-radicolare (peggiorano in caso di forti
dolori perineali). L'ENG eseguito nel luglio 2013 dal dr. __________ "non mostrava segni di neuropatia. La
discopatia cronica L5/S1 dimostrata alla RM non spiega il disturbo. Vi è
probabilmente una componente statico-posturale e anche tensiva (peggioramento
dei dolori nel corso della giornata e soprattutto in posizione seduta, risposta
alle Benzadiazepine)"." (doc. 19 incarto CM, pag. 4) ed
aver descritto la giornata dell'assicurato ("Si alza generalmente verso le 08:00-08:30 al mattino, solitamente si
sente abbastanza bene perché non avverte dolori. Fa colazione, sistema la casa,
esce con l'automobile a fare la spesa. Legge i giornali, in seguito prepara il
pranzo anche per qualche figlio che rientra a pranzo. Al pomeriggio vede di
solito le sorella, beve con lei un caffè, fa una passeggiata di un'ora-un'ora e
mezza a piedi (dipende dai dolori). Gli capita anche di fare "qualche
lavoretto" in giardino. La sera sta, prevalentemente in casa a
guardare la TV e quasi tutte le sere i figli cenano da. lui. Va a dormire
tardi, verso le 24:00, dopo avere assunto Zoldorm e Xanax. Con questi
medicamenti dorme abbastanza bene")
(doc. 19 incarto CM, pag. 6) - ha
posto la diagnosi di "Sindrome ansiosa-depressiva (F.41.2) reattiva ad una
sindrome algica persistente in zona pelvica e lombosacrale nonché al
licenziamento con conseguente paura del futuro" (doc. 19 incarto CM, pag. 8).
Per quanto concerne la "valutazione conclusiva e l'esigibilità",
il perito psichiatra - dopo aver rilevato che dal profilo medico-psichiatrico
l'assicurato veniva seguito dallo psichiatra dr. med. __________ di __________
che ha iniziato la terapia a partire dal 27 marzo 2015, che era stata
prescritta una terapia antidepressiva e ansiolitica associata ad un sonnifero -
ha concluso che, in base alle risultanze del suo esame clinico, poteva confermare
la presenza di un quadro ansioso-depressivo di lieve entità principalmente
legato alla sintomatologia algica, rispettivamente alle preoccupazioni per il
futuro dopo la notifica del licenziamento avvenuta a fine gennaio 2015. I
disturbi psichici non erano tuttavia, con verosimiglianza preponderante, di
entità tale da pregiudicare un'inabilità lavorativa parziale o completa in
un'attività confacente, che tenesse conto delle eventuali limitazioni dal
profilo urologico/neurologico/
reumatologico. A livello
diagnostico-differenziale ha pure potuto escludere, con grande probabilità, la
presenza di un disturbo somatoforme del dolore persistente, visto che non era
stato possibile trovare le tipiche premesse endopsichiche/biografiche che avrebbero
potuto favorire lo sviluppo di una tale sindrome. L'assicurato infatti era
cresciuto in condizioni familiari stabili, non aveva mai sofferto antecedentemente
di disturbi psichiatrici, malgrado il divorzio avvenuto cinque anni prima era
ben integrato nella famiglia (che viveva al piano disopra), vedeva i figli
tutti i giorni e aveva mantenuto dei contatti sociali, seppure diminuiti.
Neppure si potevano evidenziare disturbi affettivi di entità media o grave che avrebbero
potuto giustificare un'inabilità lavorativa parziale o completa e si potevano pure
escludere disturbi di personalità o altre comorbidità psichiatriche di
rilevanza clinica. Per tutti questi motivi, la perita psichiatra, ha concluso
che poteva affermare, con verosimiglianza preponderante, che non esistevano
limitazioni aggiuntive dovute alla condizioni psichiche dell'assicurato, oltre
a quelle eventualmente evidenziate dal profilo somatico, in particolare
urologico/neurologico/reumatologico (doc. 19 incarto CM, pag. 9).
Chiamato a definire la capacità lavorativa globale, nel rapporto finale
del 28 gennaio 2016 il medico SMR (dr. med. __________) - dopo aver ripreso,
quale diagnosi principale "con" influsso sulla capacità lavorativa,
quella posta dal perito reumatologo e, quale diagnosi "senza" influsso
sulla capacità lavorativa, quella posta dal perito psichiatra (pag. 138 incarto
AI) - ha concluso che l'assicurato aveva presentato/presentava, sia
nell'attività abituale sia in attività adeguata, le seguenti incapacità
lavorative: 100% dal 17.03.2014 al 13.04.2014, 50% dal 14.04.2014 al
27.04.2014, 100% dal 28.04.2014 al 31.08.2014, 50% dal 1°.09.2014 al
29.01.2015, 100% dal 30.01.2015 al 27.10.2015 e 0% dal 28.10.2015 (data della
visita peritale reumatologica; pag. 139 incarto AI).
Il medico SMR ha considerato
altresì i seguenti limiti funzionali: 10 kg quali carico massimo; alternanza
della postura al bisogno (inclusa) e necessità di pause supplementari (inclusa).
Quali "ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione
professionale" ha osservato quanto segue "Sollevamento e trasporto
pesi medi: ridotto; - oltre 25 kg: nullo; Manipolazione di oggetti pesanti:
ridotta; - molto pesanti: nulla; Posizione seduta e piegata in avanti: ridotta
(dolori pelvici); Camminare per lunghi tragitti: con brevi pause" (pag.
140 incarto AI). Da ultimo, il medico SMR ha precisato che, secondo il perito
psichiatra, "non esistono limitazioni aggiuntive dovute alle condizioni
psichiche del paziente oltre a quelle eventualmente evidenziate dal profilo
somatico, in particolare urologico/neurologico/reumatologico" (pag. 141
incarto AI).
Il 7 marzo 2016 il
patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti (pag. 154-158 incarto AI) il
rapporto medico del 16 febbraio 2016 del dr. med. __________, Médecin-Chef
Département d'Anesthésie ed Centre D'Antalgie del __________ (__________),
consultato privatamente dal suo assistito, giusta il quale: "(…) Monsieur RI 1 présente donc des douleurs périnéales,
de l'anus au scrotum correspondant au territoire du nerf pudendal. De plus, la
prédominance des douleurs en position assise, l'absence de douleurs insonniantes,
de déficit sensitif objectif à l'examen neurologique orient le diagnostique
vers une névralgie pudendale bilatérale. Afin de tester cette hypothèse, nous
avons réalisé dans la foulée de la consultation un bloc pudendal bilatéral sous
CT-scan avec injection de 40 mg de Solumédrol SAB et anesthésiques locaux 3 cc
au niveau de chaque canal d'Alcock. Immédiatement après l'injection, le patient
déclarait un soulagement des douleurs sur la table d'examen et une diminution
des douleurs estimé entre 30 et 40% en position assise. Toutfois, persistait
encore une douleur essentialment au niveau du testicule gauche. ... ... Selon
l'évolution de la symptomatologie, une évaluation par le Dr. __________,
chirurgien spécialisé dans les décompressions du nerf pudendal à l'Hôpital universitaire
de __________, pourrait être utile. Un complément par bloc ultrasonografique
ileo-inguinal génito-fémoral pourrait égalment être proposé en cas di non
efficacité ou de efficacité partielle des blocs pudendaux. (…)"(pag. 160 incarto AI).
Nell'annotazione del 7 aprile 2016 (pag. 165 incarto AI) il medico SMR, dr.
med. __________, - dopo aver osservato che la "diagnosi di nevralgia del nervo pudendo bilaterale, (nevralgia
al livello del canale di Alcock) dal punto di vista funzionale, non solo non
cambia le conclusioni della perizia, ma rispondendo positivamente al blocco
farmacologico TC-guidato del nervo pudendo con una diminuzione della
sintomatologia dolorosa del 30%-40%, potrebbe in teoria migliorare la sua CL"
(n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice) - ha confermato il rapporto finale
del 28 gennaio 2016 (pag. 165 incarto AI).
Il 2 maggio 2016 il
patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti (pag. 176 incarto AI) la
perizia neurologica del 21 aprile 2016 del dr. med. __________, specialista FMH
in neurologia, consultato privatamente dal suo assistito. Il perito neurologo -
dopo aver riportato, tra l'altro, il contenuto dei rapporti del dr. med. __________
del 19 luglio 2013 ("Valutazione: L'attuale stato neurologico è risultato del tutto
nella norma anche a livello degli arti inferiori, altrettanto nella norma è
l'esame EMG dei muscoli esaminati [muscolo gemello mediale sinistro e gemello
laterale destro] come anche l'esame ENG del nervo tibiale motorio da entrambi i
lati. Unicamente in questo esame vi è una latenza F-M al limite superiore della
norma, eventualmente espressione di un danno delle vie efferenti o afferenti
più prossimale. Tenendo conto delle parestesie e dei dolori ho richiesto una
MRI lombare mirata per escludere del tutto la compressione radicolare S1 da
entrambi i lati"; pag. 179 incarto AI) e del 5 agosto 2013
("Oltre alle note alterazioni
degenerative plurisegmentali vi è anche in effetti una modesta protrusione
L5-S1 principalmente intraforaminale e maggiormente a destra che potrebbe
essere effettivamente alla base dei sintomi accusati dal paziente o su
compressione radicolare precedente, attualmente all'esame MRI non presente,
oppure in determinate posizioni del corpo."; pag. 180 incarto
AI) e del dr. med. __________ del 2 luglio 2014 ("Esame neurologico: Riflesso rotuleo e achilleo medio-vivo simmetrico,
plantare in flessione. Anestesia con analgesia nella regione inguinale mediale
sinistra residua dall'ultimo intervento chirurgico, vago intorbimento
dell'alluce destro, sensibilità dolorosa conservata, pallestesia 7/8 ai
malleoli, nessun deficit in sede perianale. Valutazione: Il paziente presenta
una sindrome dolorosa cronica pelvica probabilmente in relazione alla patologia
urologica infiammatoria-cicatriziale, senza partecipazione neurologica, per il
carattere bilaterale dei dolori e l'assenza di disturbi sensitivi si può
escludere con buona probabilità una nevralgia del pudendo. Rimango di origine
poco chiara le intermittenti parestesie agli arti inferiori, probabilmente su
base pseudo-radicolare (peggiorano in caso di forti dolori perineali), lo stato
neurologico è normale, l'ENG eseguito nel 7.2013 dal Dr. __________ non
mostrava segni di neuropatia, la discopatia cronica L5-S1 dimostrata alla RM
non spiega il disturbo. Vi è probabilmente una componente statico-posturale e
anche tensiva (peggioramento dei dolori nel corso della giornata e soprattutto
in posizione seduta, risposta alle benzodiazepine) per cui visto anche il
carattere invalidante dei dolori negli ultimi mesi si può discutere un
tentativo con fisioterapia, con Lyrica (...) o con un antidepressivo
maggiormente efficace nel trattamento del dolore (...). Da discutere ev. una
presa a carico presso il centro del dolore."; pag. 181 e 182
incarto AI) - ha posto la diagnosi "con" influsso sulla capacità
lavorativa di: "
Sindrome del dolore cronico pelvico bilaterale nel territorio di innervazione del nervo pudendo, molto probabilmente su patologia compressiva del n. pudendo In stato dopo epididimite bilaterale e prostatite in esiti da Epididectomia destra (17.07.2012) Epididectonnia sinistra (13.03.2012) Orchiectomia inguinale sinistra e cura di ernia diretta (29.04.2014)
Sindrome irritativa probabilmente radicolare nei territori di innervazione L5
bilateralmente, componente S1 possibile su/con
ernie discali L3-S1, con discreta protrusione discale circonferenziale L5-S1 (L5-S1 spazio discale di ampiezza nettamente ridotta), prevalente in sede intraforaminale, in particolare destra (RM del rachide lombo-sacrale del 25.07.2013); non segni clinici per un coinvolgimento della radice L4 a sinistra (vedi RM lombare del 29.09.2015)."
(pag. 191 e 192 incarto AI; c.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
Chiamato a definire la capacità lavorativa globale, il perito neurologo - dopo essersi espresso in merito alle limitazioni funzionali (le "limitazioni funzionali sono determinati dai fattori seguenti: Presenza di dolore perineale costante, con peggioramento in posizione seduta e dopo un tempo relativamente lungo in piedi. Apparizione di parestesie a livello dei piedi in posizione eretta. Presenza di patologia degenerativa a diversi livelli della colonna lombare con principalmente ernia bilaterale intraforaminale L5 - S1 Limitazioni funzionali: La presenza costante di dolori perineali limita i movimenti utili al raggiungimento e mantenimento di posizioni di lavoro (in vani angusti, attraverso botole) e la tenuta di posizioni e necessità di cambiamenti di posizione. La posizione seduta è possibile per breve tempo, l'uso di un cuscino con bordo sopraelevato è necessario. La posizione eretta può essere tenuta solo per un tempo limitato. Il carico fisico è limitato dalla patologia della colonna lombare, limite di carico 10 - 15 kg." (pag. 190 e 191 incarto AI) - ha concluso quanto segue:
"Capacità lavorativa nel lavoro abituale
La capacità lavorativa nel lavoro abituale di meccanico / elettrauto veicoli pesanti (prova veicoli, allestimenti certificati veicoli, riparazione veicoli pesanti), è da ritenere essere del 30%, su 50% della giornata lavorativa (presenza il mattino). Questo per la sintomatologia qui sopra riassunta e per i limiti funzionali che ne derivano.
Non ritengo che vi sia un ruolo invalidante giocato dalla depressione diagnosticata dai colleghi psichiatri. Accordo dunque con la valutazione peritale del Dr. __________.
Lo stesso vale per i disturbi a livello neuropsicologico riferiti dal paziente.
Non sono dunque d'accordo con la valutazione della capacità lavorativa "nella sua abituale professione di meccanico", espressa dal Dr. __________ (perizia del 28.10.2015), ove scrive che ritiene "il signor RI 1 dal profilo somatico abile al lavoro al 100% a partire da subito (per rendimento e presenza)". D'altronde il Dr. __________ non considera come invalidante la "Sindrome del dolore cronico coinvolgendo la zona peranale e il testicolo destro di origine indeterminata in/con esiti da epididimectomia (2011), esiti da operazione per varicocele a sinistra con orchiectomia a sinistra (2014)".
Capacità lavorativa in un lavoro adeguato alle limitazioni funzionali
In una attività che tiene conto delle sue limitazioni funzionali, il paziente potrebbe essere abile al lavoro al 50%.
Profilo di tale attività:
Lavoro fisicamente leggero che permette la sua
esecuzione quasi esclusivamente in posizione eretta, con necessità di portare e
spostare pesi non superiori ai 15 kg, solo di rado in modo ripetitivo.
Possibilità di muoversi anche in posizione eretta, in considerazione delle
disestesie ai piedi.
Data l'attività svolta negli ultimi 30 anni sempre in un garage nel campo della diagnostica, l'attività deve considerare la limitazione di esperienza lavorativa dovuta ad un campo ristretto di attività negli ultimi 30 anni.
Un lavoro di magazziniere che rispetti i limiti funzionali potrebbe essere un esempio di attività adeguata."
(pag. 191 incarto AI; c.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
Nell'annotazione del 28 novembre 2016 (pag. 197 incarto AI) il medico SMR, dr.
med. __________, - dopo aver osservato che riteneva la precitata perizia
neurologica una "diversa valutazione di un medesimo stato clinico"
- ha nuovamente confermato il rapporto finale del 28 gennaio 2016 (pag. 197
incarto AI).
Nell'annotazione del 28 marzo 2017 (doc. VIII 1), formulata nel contesto della presente vertenza, il medico SMR, dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:
" L'assicurato in oggetto è stato esaminato, valutato e trattato sia in ambito medico, chirurgico quanto anestesiologico da diversi specialisti a partire dal 2011 (…).
Dal 2011 ad oggi non è stato possibile pervenire ad un inquadramento diagnostico e nosografico univoco secondo ICD 10 della sintomatologia riferita dall'assicurato. (…).
L'unico fatto che rimane indubbio è la condizione di dolore pelvico cronico che sembra persistere a tutt'oggi malgrado le diverse prese a carico specialistiche e gli interventi chirurgici e terapeutici invasivi messi in atto. Pertanto, il quadro di sintomatologia algica pelvica (anale, perineale, scrotale e sovrapubica) e i disturbi sensitivi a carico degli arti inferiori (faccia posteriore e laterale delle cosce, delle gambe, lungo il lato esterno della pianta dei piedi e degli alluci), insieme allo sviluppo di una sindrome ansioso-depressiva reattiva ad una sindrome algica persistente in zona pelvica e lombosacrale, configura lo stato clinico dell'assicurato. (…).
(…) l'assicurato nel tempo è stato ampiamente studiato sia in ambito neurologico che urologico che anestesiologico, talora con l'utilizzo di esami e procedure clinico-strumentali in parte invasivi. Dalla disamina degli atti medici relativi si è visto che (…) non hanno menzionato o non hanno considerato percorribile l'ipotesi della nevralgia del nervo pudendo per spiegare l'eziopatogenesi dei sintomi riferiti dall'assicurato (…) senza chiamare mai in causa la nevralgia del pudendo.
In effetti, confrontando i dati della raccolta anamnestica e la sintomatologia descritta dagli specialisti con i Diagnostic Criteria for Pudendal Neuralgia by Pudendal Nerve Entrapment o "criteri di Nantes per la nevralgia del pudendo" (Labat J-J et al., Neuroaural Urodyn. 2008;27(40:306-10), questi non sembrerebbero rigidamente rispettati nel quadro clinico presentato dall'assicurato: si nota, infatti, che nella descrizione dei sintomi, l'assicurato riferisce algie a livello dell'ano, dello scroto, del perineo e persino della regione sovrapubica senza mai far riferimento ad algie interessanti il pene che pure è innervato dal pudendo, fatto, questo, che induce ad una certa perplessità. Inoltre, il blocco farmacologico TC-guidato del pudendo eseguito dal Dr. med. __________, ha portato ad una diminuzione della sintomatologia algica riferita del 30-40% ma di brevissima durata. Ancora, i criteri diagnostici di Nantes complementari indicano che il dolore riferito è in modo predominante unilaterale. Si osserva ancora (vedi perizia Dr. med. __________ del 27.10.2015) che il collega della Clinica Urologica Universitaria di __________ aveva introdotto un trattamento con Benzodiazepine (Alprazolam) che avevano portato ad un netto miglioramento della sintomatologia algica pelvica perdurante tre mesi creando, però, in seguito dipendenza nell'assicurato. E' sorprendente che le BDZ abbiano portato ad un netto miglioramento dei sintomi per ben tre mesi poiché la nevralgia del pudendo è abitualmente non responsiva alla terapia farmacologica (vedi terapia con Lyrica). Ma, indipendentemente da un'eventuale eziologia neurologica delle algie con meccanismo compressivo, la questione centrale rimane sempre e comunque quella di un dolore pelvico cronico presente dal 2011 e del suo impatto sugli aspetti valetudinari dell'assicurato.
La non indicazione ad una perizia neurologica scaturisce, quindi, dal fatto che l'assicurato già stato valutato sotto questo aspetto dal Dr. med. __________, FMH in Neurologia, in data 19.07.2013 e dal Dr. med. __________, FMH in Neurologia, il 02.07.2014. (…).
Per quello che riguarda il rapporto medico EHC del 16.02.2016, lo stesso Dr. med. __________ conferma che la I.R.M. del piccolo bacino e l'anoscopia eseguiti sull'assicurato risultavano perfettamente normali (non evidenziando patologie anorettali, prostatiche, del sacro o del coccige: IRM del 10.10.2012) Inoltre, l'I.R.M. lombo-sacrale deponeva per turbe degenerative a più livelli sotto forma di discopatie da L3 a Si senza ripercussioni sulle dimensioni del canale né irritazione radicolare.
In ogni caso, occorre ricordare che il Dr. med. __________,
nel suo rapporto, afferma che i dolori sono peggiorati dallo stress, la fatica
e le contrarietà, invocando così una componente psicogena dei disturbi
lamentati dall'assicurato (l'assicurato ha una presa a carico psichiatrica dal
Dr. med. __________).
Ora, La "diagnosi" proposta dal Dr. med. __________ nella sua perizia
del 05.04.2016 (…).
Si tratta sostanzialmente del medesimo quadro clinico di dolore cronico pelvico bilaterale, condizione sulla quale tutti i medici coinvolti nel caso concordano, anche se una siffatta descrizione non corrisponde ad alcuna entità nosografica codificata secondo ICD-10. Inoltre, una "diagnosi" di probabilità e non di certezza è quantomeno discutibile poiché rimane relegata all'ambito delle ipotesi e delle opinioni che anche gli altri specialisti, ciascuno nel proprio ambito di competenza, hanno elaborato. Fino a questo momento, però, nessuna chiara ed incontrovertibile diagnosi di nevralgia del pudendo o sindrome di Alcock, ma soltanto probabile. (…).
Il Dr. med. __________, quindi, esprime come gli altri specialisti coinvolti nel caso, una sua opinione in merito alla sintomatologia riferita e non oggettivabile dall'assicurato discostandosi dalle valutazioni degli altri specialisti ma senza pervenire ad una diagnosi di certezza che sconfessi le loro ipotesi. Pertanto, la diversa valutazione di un medesimo stato clinico - ossia il dolore pelvico cronico bilaterale - consiste proprio in questo.
Si ribadisce, allora, che i quadri descritti dai medici specialisti coinvolti nel caso si riferiscono tutti ad una condizione di dolore cronico pelvico la cui natura rimane indeterminata.
Se ne conclude che il medesimo quadro clinico di dolore pelvico cronico viene valutato diversamente dagli specialisti coinvolti nel caso. In particolare, il Dr. med. __________ contempla l'ipotesi di una compressione del nervo pudendo, mentre sia il Dr. med. __________, FMH in Neurologia, che il Dr. med. __________, FMH Reumatologia e Medicina Riabilitativa, escludono il coinvolgimento del nervo pudendo e gli Urologici non chiamano mai in causa la nevralgia del pudendo".
(doc. VIII 1; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice)
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la perizia reumatologica del 28 ottobre
2015 del dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria
e riabilitazione (doc. 18 incarto CM) e la perizia psichiatrica del 4 novembre
2015 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
(doc. 19 incarto CM), da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie dall'UAI.
2.7.1. Dal punto di vista psichiatrico,
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte della
precitata perita, che ha posto la diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità di lavoro di "Sindrome
ansiosa-depressiva (F.41.2) reattiva ad una sindrome algica persistente in zona
pelvica e lombosacrale nonché al licenziamento con conseguente paura del futuro" e - dopo aver escluso la presenza di un
disturbo somatoforme del dolore persistente - ha concluso che non esistevano
limitazioni aggiuntive dovute alla condizioni psichiche dell'assicurato, oltre
a quelle eventualmente evidenziate dal profilo somatico, in particolare
urologico/neurologico/reumatologico.
Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.
Tanto più che neppure il rappresentante del ricorrente pretende il contrario.
2.7.2. Dal profilo somatico,
l'assicurato - dopo essere stato esaminato, valutato e trattato sia in ambito
medico, chirurgico quanto anestesiologico da diversi specialisti (neurologi,
urologi, ecc.) a partire dal 2011 - è stato sottoposto a una valutazione
specialistica da parte del precitato perito reumatologo il 28 ottobre 2015, che
ha posto la diagnosi di "Sindrome del dolore cronico coinvolgendo la
zona perianale e il testicolo destro di origine indeterminata in/con
esiti da epididimectomia bilaterale (2011) esiti da operazione per varicocele a
sinistra con orchiectomia sinistra (2014; patologia psichiatrica in cura
specialistica; limitazioni funzionali modiche del rachide, attualmente senza
sindrome vertebrale e/o segni neurocompressivi in/con esiti da Morbo di
Scheuermann toracolombare e alterazioni degenerative discali e articolari tra
L3 e S1 (RM lombare del 29.09.2015)" (n.d.r.: la sottolineatura è della
redattrice) e - dopo aver elencato le limitazioni della capacità funzionale (da
considerarsi lievi, riguardanti principalmente la caricabilità ridotta del
rachide e prendendo in considerazione anche la sintomatologia dolorosa riferita)
- ha concluso che l'assicurato (che aveva presentato, sia nell'attività
abituale sia in attività adeguata, un'incapacità lavorativa del 100% dal 17.03.2014
al 13.04.2014, del 50% dal 14.04.2014 al 27.04.2014, del 100% dal 28.04.2014
al 31.08.2014, del 50% dal 1°.09.2014 al 29.01.2015 e del 100% dal 30.01.2015 al
27.10.2015) non presentava un'ulteriore incapacità lavorativa nell'attività
abituale [così come descritta da RI 1: ovvero un' attività con impegni fisici
leggeri e/o medio-pesanti (diagnostica per automezzi pesanti, principalmente
con l'uso di strumenti elettronici), svolta principalmente in posizione eretta]
come pure in altre attività rispettose delle limitazioni stabilite. Ha quindi
valutato una capacità lavorativa completa per rendimento e presenza dal 28.10.2015,
ovvero dalla data della visita peritale reumatologica, sia nell'attività
abituale come pure in altre attività rispettose delle limitazioni stabilite.
Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle convincenti considera-zioni espresse
dal precitato perito reumatologo (sulla base, giova qui ribadire, di svariata
documentazione medica specialistica – segnatamente, neurologica, urologica,
ecc. - agli atti) e fatte proprie, nel rapporto finale del 28 gennaio 2016, anche
dal medico SMR, che - dopo aver ripreso quale diagnosi principale "con"
influsso sulla capacità lavorativa quella posta dal reumatologo - ha parimenti concluso
che l'assicurato (che aveva presentato, sia nell'attività abituale sia in
attività adeguata, un'incapacità lavorativa del 100% dal 17.03.2014 al
13.04.2014, del 50% dal 14.04.2014 al 27.04.2014, del 100% dal 28.04.2014 al
31.08.2014, del 50% dal 1°.09.2014 al 29.01.2015 e del 100% dal 30.01.2015 al 27.10.2015)
non presenta un'ulteriore incapacità lavorativa nell'attività abituale come
pure in altre attività rispettose delle limitazioni stabilite dal 28.10.2015,
ovvero dalla data della visita peritale reumatologica, puntualizzando i
seguenti limiti funzionali: "10 kg quali carico massimo; alternanza
della postura al bisogno (inclusa), necessità di pause supplementari (inclusa)";
"Sollevamento e trasporto pesi medi: ridotto; - oltre 25 kg: nullo;
Manipolazione di oggetti pesanti: ridotta; - molto pesanti: nulla; Posizione
seduta e piegata in avanti: ridotta (dolori pelvici); Camminare per lunghi
tragitti: con brevi pause".
L’art. 59 cpv. 2bis LAI stabilisce peraltro che i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, giova ricordare, che secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente
di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le
circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non
è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste. Circa la ripartizione dei compiti tra
l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di
esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito della
valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita
d'invalidità vedi anche la DTF 140 V 193.
Il medico SMR, nel motivato e approfondito complemento del 28 marzo 2017
di cui si è pure già ampiamente detto al consid. 2.5, con espresso riferimento
al rapporto medico del 16 febbraio 2016 del dr. med. __________, Médecin-Chef
Département d'Anesthésie et Centre D'Antalgie del __________ (__________) ed in
particolare alla perizia neurologica del 21 aprile 2016 del dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, entrambi consultati privatamente
dall'assicurato, ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui, per un verso, se
ne distanzia [sottolineando, in particolare, quanto segue: "(…),confrontando i dati della raccolta anamnestica e
la sintomatologia descritta dagli specialisti con i Diagnostic Criteria for
Pudendal Neuralgia by Pudendal Nerve Entrapment o "criteri di Nantes per
la nevralgia del pudendo" (Labat J-J et al., Neuroaural Urodyn.
2008;27(40:306-10), questi non sembrerebbero rigidamente rispettati nel quadro
clinico presentato dall'assicurato: si nota, infatti, che nella descrizione dei
sintomi, l'assicurato riferisce algie a livello dell'ano, dello scroto, del
perineo e persino della regione sovrapubica senza mai far riferimento ad algie
interessanti il pene che pure è innervato dal pudendo, fatto, questo, che
induce ad una certa perplessità. Inoltre, il blocco farmacologico TC-guidato
del pudendo eseguito dal Dr. med. __________, ha portato ad una diminuzione
della sintomatologia algica riferita del 30-40% ma di brevissima durata.
Ancora, i criteri diagnostici di Nantes complementari indicano che il
dolore riferito è in modo predominante unilaterale. (…)"]
e, per altro verso, si limitano ad esprimere una diversa valutazione di un
medesimo stato clinico ovvero di un dolore pelvico cronico bilaterale la cui
natura rimane indeterminata.
Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal medico SMR, che vanta peraltro un'ampia esperienza in medicina assicurativa.
Questa Corte non ha pertanto valide ragioni per distanziarsi dalle valutazioni operate dal perito reumatologo (sulla base, giova qui ribadire, di svariata documentazione medica specialistica - segnatamente, neurologica, urologica, ecc. - agli atti) e dal medico SMR, sulla base di svariata documentazione medica specialistica e della perizia reumatologica, i quali vantano un'ampia esperienza in medicina assicurativa, e che sono giunti alla medesima conclusione ovvero che RI 1, nonostante la sindrome di dolore cronico pelvico bilaterale di natura indefinita di cui è affetto, gode di una capacità lavorativa del 100% nell'attività abituale e in un'attività adeguata a decorrere dal 28 ottobre 2015 (ovvero dalla data della perizia reumatologica).
La valutazione del neurologo, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito reumatologo e dal medico SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
In esito alle
considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del reumatologo e
quella del medico SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), ad esse va dunque attribuita piena forza
probante.
In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche mosse dal patrocinatore dell'insorgente all'operato dell'amministrazione per non averla sottoposta alla visita da parte di un perito neurologo dell'AI.
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'UAI, segnatamente dagli
specialisti dell'amministrazione e dal medico SMR, prima dell'emanazione della
decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 20 gennaio 2017) che
segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4;
cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e
8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 ha presentato/presenta, sia nell'attività abituale di meccanico/elettrauto sia in attività adeguata (ovvero rispettosa delle limitazioni funzionali indicate dal perito reumatologo), le seguenti incapacità lavorative: 100% dal 17.03.2014 al 13.04.2014, 50% dal 14.04.2014 al 27.04.2014, 100% dal 28.04.2014 al 31.08.2014, 50% dal 1°.09.2014 al 29.01.2015, 100% dal 30.01.2015 al 27.10.2015 e 0% dal 28.10.2015 (ovvero dalla data della perizia reumatologica).
2.8. In esito alle considerazioni che precedono la decisione conte-stata - con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI temporanea dal 01.03.2015 (28 cpv. 1 LAI) al 31.01.2016, ovvero 3 mesi dopo il miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI) - merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti