Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.26

 

TB

Lugano

13 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Il 30 aprile 2014 (doc. 7) RI 1, nata nel 1972, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa dei problemi alimentari e depressivi che l’hanno colpita il 12 settembre 2013 e che da allora l’hanno resa inabile al lavoro di estetista/massaggiatrice.

L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici richiamando anche gli atti dall’assicuratore malattia (docc. 17 e 29).

Preso atto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 63) e del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 66), entrambi esperiti il 25 febbraio 2016 al domicilio dell’interessata e allestiti il giorno seguente, ma modificati il 30 agosto 2016 (docc. 83 e 84) sulla base del rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 5 agosto 2016 (doc. 82), con decisione del 20 gennaio 2017 (doc. A2), preavvisata dal progetto del 1° settembre 2016 (doc. 85) contro cui l’assicurata ha formulato delle osservazioni (doc. 95) che sono state sottoposte sia al medico SMR (doc. 97) sia all’ispettrice (doc. 98), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una rendita di invalidità essendo il grado AI, determinato secondo il metodo misto, inferiore al 40% (35%).

 

L’assicuratore malattia ha assunto il caso e versato le indennità giornaliere dal 12 settembre 2013 all’11 settembre 2015 ritenendo un’inabilità al lavoro del 100% fino al 14 maggio 2014 e dell’80% dal 15 maggio 2014 fino alla chiusura del caso avvenuta per avere raggiunto il versamento massimo delle prestazioni (docc. 50 e 51).

 

                               1.2.   Con ricorso del 23 febbraio 2017 (doc. I) RI 1, patrocinata dalla RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI e di concederle una rendita di invalidità di tre quarti dal 1° settembre 2014 e, in via principale, una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2015 o, subordinatamente, un quarto di rendita dal 1° agosto 2015.

La ricorrente ha innanzitutto rilevato che poiché, come risulta dal rapporto finale SMR del 5 agosto 2016, la sua inabilità lavorativa ininterrotta è sorta il 12 settembre 2013, alla scadenza dell’anno di attesa presentava una riduzione del rendimento dell’80% sia nell’attività abituale sia in altre adeguate, mentre come casalinga tale riduzione era del 20%. Applicando il metodo misto si ottiene quindi un grado di invalidità del 68% (80% [quota di tempo come salariata] x 80% [impedimento] + 20% [tempo come casalinga] x 20% [impedimento]) e quindi il diritto a tre quarti di rendita AI dal settembre 2014. L’assicurata ha rilevato come non sia corretto valutare il grado di invalidità allo scadere dell’anno di attesa riferendosi alle valutazioni delle due inchieste, effettuate nel febbraio 2016 quando l’ispettrice si era riferita alle limitazioni funzionali e alla riduzione del rendimento del 50% attestate dall’SMR dal maggio 2015. A suo dire, tale valutazione non sarebbe verosimilmente stata la stessa se le inchieste fossero state condotte nel settembre 2014, quando era inabile all’80% in qualsiasi attività e al 20% nelle mansioni consuete.

Nel suo ricorso l’assicurata ha altresì criticato la valutazione del reddito da invalida operata dal Servizio ispettorato, che ha scelto il metodo straordinario per calcolare il grado di invalidità come indipendente dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute avvenuto nel maggio 2015. A mente della ricorrente, si dovrebbe distinguere fra l’attività di estetista in senso stretto e l’attività di massaggiatrice. Infatti, lo stesso dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha affermato il 23 novembre 2016 che il danno alla salute la rendeva inidonea a svolgere l’attività di massaggiatrice, ma idonea solo per mansioni fisicamente leggere. Pertanto, il grado di incapacità lavorativa del 50% non andava applicato a tutto il campo di attività di estetista, visto che come massaggiatrice era totalmente inabile al lavoro a causa del danno alla salute, ma soltanto all’attività più leggera di estetista.

Quanto al campo dell’attività amministrativa, l’insorgente ha osservato che esso comprende non solo le attività amministrative in senso stretto, ma pure i contatti con i clienti perciò, sulla base della valutazione medica dell’SMR del 5 agosto 2016, a suo dire non è corretto non riconoscere nessuna riduzione di rendimento in questo campo, in cui rientrano invece le varie mansioni quali le ordinazioni, la tenuta delle entrate e delle uscite, la preparazione del volantino pubblicitario e i contatti con la clientela. In conclusione, un’incapacità lavorativa del 15%, che tenga conto delle varie mansioni e dell’impedimento, sarebbe più corretta.

Dal confronto fra i campi si ottiene un reddito immutato da valido di Fr. 54'285.- e un reddito con invalidità di Fr. 21'975.- secondo lo schema esposto dalla ricorrente, ciò che porterebbe ad un grado AI del 59,51%. Applicando poi il metodo misto, il grado di invalidità complessivo sarebbe del 51% dal maggio 2015 (80% x 59,51% + 20% x 17% = 47,60% + 3,4%), con conseguente diritto a una mezza rendita di invalidità dall’agosto 2015 (art. 88a OAI).

A ogni modo, qualora la suddivisione fra le due attività non fosse presa in considerazione, secondo l’insorgente il fatto che essa non possa esercitare delle attività pesanti dovrebbe essere comunque considerato ai fini della corretta diminuzione del reddito dell’attività professionale. Pertanto, oltre all’incapacità al lavoro del 50%, occorre riconoscere una riduzione per attività leggera di almeno il 10% derivante dalla problematica sia del peso dell’assicurata sia dell’osteoporosi. Di conseguenza, il reddito da invalida come estetista ammonterebbe a Fr. 17'130.- e, complessivamente, a Fr. 29'588.-, ciò che darebbe luogo a un grado AI del 45,49% per la parte indipendente. Sommato al grado di invalidità del 3,4% per la parte di casalinga, il grado AI totale sarebbe del 40%, che corrisponde a un quarto di rendita.

Infine, l’assicurata ha contestato la mancata considerazione di un’interazione tra il campo professionale e quello delle mansioni consuete. Oltre ai limiti accertati dal medico SMR di scarsa tolleranza allo stress e di diminuzione del rendimento, non va dimenticato l’elevato rischio di fratture dovuto alla marcata osteoporosi, perciò nella valutazione complessiva va considerata l’interazione tra il campo lavorativo e quello di casalinga (STF 8C_450/2009 del 20 agosto 2009). Pertanto, secondo la ricorrente la parte pesante dell’attività lavorativa ha un’influenza diretta che va a peggiorare gli impedimenti nelle mansioni domestiche pesanti. In tal caso occorre accordare un aumento degli impedimenti del 15% nelle attività domestiche, per attestarsi al 32% (17% + 15%).

Utilizzando sempre il metodo misto si otterrebbe così un grado AI del 42,79% (80% x 45,49% + 20% x 32%).

 

                               1.3.   Con risposta del 12 aprile 2017 (doc. VI) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso, attribuendo all’assicurata una rendita temporanea di tre quarti (grado AI 68%) dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015, ossia alla scadenza dell’anno di attesa e fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute. Per il resto, l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso confermando il grado AI del 35% dal 1° agosto 2015 e quindi la cessazione del diritto alla rendita.

Rilevato che l’aspetto medico non è stato contestato, l’amministrazione si è basata sulla valutazione dell’SMR per stabilire la residua capacità lavorativa della ricorrente e per ritenere che risultava abile al lavoro sia nell’attività abituale di estetista (attività intesa in senso stretto e non per le attività di massaggiatrice) sia in altre attività adeguate. Come casalinga l’incapacità lavorativa era del 20% al massimo, da intendere come diminuzione del rendimento.

Per quanto concerne l’aspetto economico, applicando il metodo misto l’Ufficio AI ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività indipendente e al 20% la parte dedicata alle mansioni consuete.

In merito all’inchiesta economica che ha fatto esperire, le cui conclusioni non v’è motivo, sulla scorta della giurisprudenza, di mettere in dubbio essendo tratte da collaboratori specializzati, l’amministrazione ha evidenziato che nel rapporto del 30 agosto 2016 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 17% dopo avere fissato gli impedimenti per ogni singola mansione consueta. Nel fissare i singoli impedimenti l’ispettrice ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire alcune mansioni domestiche. L’Ufficio AI ha ricordato l’obbligo di ridurre il danno anche in tale contesto.

Riguardo alla parte salariata e alla contestazione del reddito da invalida, l’Ufficio AI ha fatto proprie le motivazioni addotte dalla ispettrice che ha interpellato, la quale si è espressamente pronunciata su ogni censura ricorsuale (doc. VI/1).

L’amministrazione ha inoltre sentito il Servizio Medico Regionale per rispondere al quesito sollevato dall’assistente sociale e per pronunciarsi sulla pretesa interazione tra il campo professionale e quello delle mansioni domestiche. Anche in tal caso l’Ufficio AI ha riportato le considerazioni dello specialista (doc. VI/2), qui psichiatra, concludendo che sia l’attività di estetista sia quella di casalinga possono essere ripartite sull’arco dell’intera giornata come meglio aggrada all’assicurata e che le incapacità lavorative determinate medicalmente si riferiscono a una riduzione del rendimento. Pertanto, non si vede in che modo un’attività potrebbe influenzare ulteriormente la capacità lavorativa nell’altra attività.

In conclusione, in applicazione del metodo misto va confermato il grado di invalidità globale del 35%.

 

                               1.4.   Il 3 maggio 2017 (doc. VIII) la ricorrente ha ricordato il suo percorso lavorativo e di incapacità lavorativa, affermando che “l’attività come indipendente non si è sviluppata per il susseguirsi dei problemi di salute; anzi molto verosimilmente si può sostenere che l’assicurata, confrontata con lo scarso rendimento della sua impresa, avrebbe fatto come nel 2010, ossia avrebbe affiancato alla propria attività indipendente un’attività dipendente. Non potendo sviluppare la propria attività per ragioni di salute, risulta difficile quantificare le attività come estetista in senso stretto e quella di massaggiatrice. Tuttavia fin dall’avvio della sua attività sono presenti questi due rami.” (pag. 2). D’altronde, anche l’inchiesta economica ne ha tenuto conto, perciò si deve ritenere che l’attività è suddivisa in due mansioni principali: estetista in senso stretto e massaggi, che possono essere attuati indipendentemente l’uno dall’altro. La ricorrente ha precisato che l’attività come indipendente le permette di sfruttare al meglio la capacità lavorativa restante, optando per quei trattamenti che non sono fisicamente impegnativi, fermo restando che, come rilevato dall’SMR il 23 novembre 2016, rimane non idonea per quei massaggi che generalmente sono fisicamente impegnativi, limitando così le proposte alla clientela, ciò che si traduce verosimilmente in una perdita di guadagno. Pertanto, l’inidoneità per mansioni fisicamente pesanti deve essere considerata o dividendo l’attività indipendente nelle due mansioni principali ed escludendo quella dei massaggi oppure riconoscendo almeno una riduzione del 10% per attività leggera nel reddito da invalida.

Se del caso, si dovrà considerare un’interazione tra il campo professionale e quello delle mansioni consuete, visto che le mansioni domestiche (20%) devono essere concentrate in poco tempo e in quei giorni che l’attività lavorativa non è troppo pesante. Nella sua attività sfrutta la sua capacità residua del 50%, ma la cura della bambina, che ha problemi di sonno, risulta molto impegnativa sollecitandola fisicamente e psicologicamente in modo marcato. Non va poi dimenticato che per delle mansioni particolarmente pesanti (pulizia della cucina e bucato) l’ispettrice ha giustificato un ridotto rendimento minimo dato dal sovraccarico riconoscendo un impedimento del 10% e per altre mansioni del 20% benché, secondo la ricorrente, anche con l’aiuto del marito non sia in grado di occuparsi del giardino, dell’orto e della pulizia del garage. Pertanto, il grado AI del 17% ritenuto dall’amministrazione non terrebbe debitamente in considerazione le limitazioni nelle mansioni domestiche.

 

                               1.5.   Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2017 (doc. X) l’Ufficio AI ha evidenziato che non v’è motivo di ritenere come la differente offerta di trattamenti proposti alla clientela dovrebbe “verosimilmente” tradursi in una perdita di guadagno, visto che lei stessa ha ammesso che “L’attività come indipendente permette all’assicurata di sfruttare al meglio la capacità lavorativa restante, optando per quei trattamenti che non sono fisicamente impegnativi.”. Pertanto, i massaggi fisicamente impegnativi non comportano forzatamente un introito minore rispetto ad altri trattamenti estetici. D’altronde, ha osservato l’amministrazione, l’assicurata non ha mai prodotto delle fatture o altra documentazione che comprovi tale circostanza.

Per quanto concerne l’interazione tra i due campi, l’Ufficio AI ha ribadito che l’assicurata può gestire le due attività nel migliore dei modi dedicandosi alle attività domestiche quando meglio le aggrada, potendo modulare liberamente gli orari e l’offerta dei trattamenti dell’attività indipendente. Inoltre, non svolgendo più le attività fisicamente pesanti nel suo lavoro, dispone di maggiori energie per svolgere le diverse attività domestiche.

Infine, il fatto che la figlia sia particolarmente impegnativa esula dalla valutazione dell’invalidità.

Per questi motivi, l’amministrazione ha chiesto di confermare il rifiuto di erogare una rendita di invalidità dopo il 31 luglio 2015.

 

L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve verificare se, a giusta ragione, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità dal 1° maggio 2015, rispettivamente deve verificare se, per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015, la ricorrente abbia diritto a una rendita temporanea di tre quarti come da essa preteso e riconosciuto dall’amministrazione con la risposta di causa.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione di invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

 

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

 

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

 

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

 

Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

 

L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

 

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

 

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento vedi la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di invalidità, sulla base delle risposte date dall’interessata il 27 aprile 2015 (doc. 39) l’amministrazione ha ritenuto che, senza il danno alla salute, con la nascita della figlia l’assicurata avrebbe lavorato all’80%, perciò l’ha considerata salariata all’80% (doc. 66) ed esercitante mansioni consuete al 20%, applicando così il metodo misto di calcolo.

Questa suddivisione, non contestata, va confermata.

 

Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stato negato il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di una costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in virtù della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui alla sua applicazione (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).

 

                               2.6.   In concreto, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, il 5 agosto 2016 (doc. 82) i dr. med. __________ e __________ del Servizio Medico Regionale hanno esaminato l’assicurata e nel loro rapporto finale con esame, di pari data, hanno riassunto il suo status clinico e posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa (disturbo da alterato comportamento alimentare F50.8; sindrome ansiosa generalizzata con somatizzazioni a carico dell’apparato gastroenterico F41.2; disturbo di personalità misto, con tratti ansiosi, dipendenti, ossessivi F61.0) e senza influsso (artralgie alle mani e a tutte le grandi articolazioni con importante decondizionamento muscolare, assenza di tenosinoviti e sinoviti, ganglio del flexor carpi ulnaris a destra). Inoltre, i medici hanno stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata come segue:

100% dal 12 settembre 2013, 80% dal 15 maggio 2014, 60% dal 1° aprile 2015 e 50% dal 1° maggio 2015, da intendersi come riduzione del rendimento in qualsiasi attività lucrativa.

Come casalinga risultava inabile al lavoro al 20% dal settembre 2013, anche in tal caso quale diminuzione del rendimento.

Quali limitazioni i medici SMR hanno stabilito che il carico massimo trasportabile era di 10kg, che l’assicurata doveva alternare al bisogno la postura, che non aveva alcuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e che non esigeva pause supplementari. Necessitava però di svolgere soltanto attività fisicamente leggere a causa della sua esile costituzione fisica.

Infine, essi hanno segnalato che per mantenere in compenso l’assicurata e consentire un miglioramento teorico del 20% di rendimento nell’attività lucrativa nel corso dei prossimi 24 mesi, era necessario riprendere una presa a carico psichiatrica regolare, eventualmente con la somministrazione di medicamenti specifici.

 

Nel frattempo, il 25 febbraio 2015 l’Ufficio AI aveva già fatto esperire da un’assistente sociale sia un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 63) sia un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 66), rapporti che sono stati completati il 30 agosto 2016 (docc. 83 e 84) alla luce del predetto rapporto finale dell’SMR.

Sulla scorta di queste conclusioni, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita.

Considerata un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, applicando il metodo misto di calcolo l’amministrazione ha concluso che il grado di invalidità dell’assicurata fosse del 35%.

Raffrontando il reddito lordo ottenibile statisticamente per le donne (Tabella T17 posizione 51) nel 2012 (Fr. 51'888.-), aggiornato al 2014 (Fr. 52'678.-) e al 2015 (Fr. 52'872.-), con il reddito ipotetico con invalidità stabilito con il metodo straordinario del confronto tra campi per definire la perdita di guadagno nell’attività abituale (Fr. 54'285.- [reddito ipotetico senza invalidità] – Fr. 32'598.- [reddito da invalido]), si ottiene una perdita di guadagno di Fr. 21'687.- [diminuzione del reddito dell’attività professionale dovuta al danno], pari a un grado AI del 40% nell’attività professionale abitualmente svolta di estetista/ massaggiatrice (doc. A2).

 

Basandosi poi sull’inchiesta del 25 febbraio 2016 aggiornata al 30 agosto 2016 dalla quale si evince un impedimento del 17% per l’attività di casalinga, dal paragone fra i due campi di attività si ottiene un grado AI del 35,4% (20% x 17% + 80% x 40%).

 

                               2.7.   Grado d’invalidità per la parte casalinga

 

Nell’ambito della richiesta di considerare un’interazione tra il campo professionale e quello delle mansioni consuete (DTF 134 V 9 consid. 7.3.2), l’insorgente ha fatto valere che il 20% del tempo nell’espletare le mansioni domestiche non può essere suddiviso a suo piacimento, ma deve concentrare queste attività in poco tempo e nei giorni in cui l’attività lavorativa non è troppo pesante. A suo dire, quindi, sia l’impedimento del 10% per la preparazione dei pasti e la pulizia della cucina sia l’impedimento del 20% ritenuto dall’assistente sociale nel giardinaggio, nella cura dell’orto e nella pulizia del garage, non terrebbero invece conto che l’assicurata, anche considerando la collaborazione del marito, non sia in grado di occuparsi di tali attività. Pertanto, è “altamente verosimile che un grado d’invalidità totale del 17% non tenga debitamente conto delle limitazioni nelle mansioni domestiche causate dal contemporaneo esercizio dell’attività indipendente, attività anch’essa di natura fisica.” (doc. VIII pag. 3).

 

L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 25 febbraio 2016 (doc. 63), che è stata poi, come visto, completata il 30 agosto 2016 (doc. 84).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 17%.

 

Va qui ricordato che nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella versione italiana) valido dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

 

In particolare la cifra 3086 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

 

         2                           2

 

         5                   5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

 

         10

 

         50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

 

         5

                                    5

 

          20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

         10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

 

         5

 

          20

6.    Accudire i figli o altri familiari

         0

          30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

 

         0

 

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090).".

 

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".

 

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

Nella già citata DTF 128 V 93, al considerando 4 il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha rilevato quanto segue:

 

(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).(…)".

 

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il Tribunale federale ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

 

In concreto, va osservato che già l’11 marzo 2016 (doc. 70) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva affermato che “Le diagnosi poste incidono in misura massima del 20% sull’attività casalinga come definito precedentemente dal Dr. __________. Il disturbo alimentare non ha alcuna influenza. La sindrome ansioso depressiva lieve, a livello medico teorico può ridurre trasversalmente ed in misura lieve, il rendimento in tutte le attività previste nell’economia domestica. Tale riduzione diffusa di rendimento può al massimo essere del 20%.”.

 

La medesima conclusione è stata ribadita il 5 agosto 2016 (doc. 82) dai dottori __________ ed __________ dell’SMR, secondo i quali come casalinga v’era un’incapacità lavorativa del 20% dal settembre 2013 intesa come riduzione del rendimento.

Va per di più osservato che la conclusione peritale è stata poi confermata dall’inchiesta domiciliare del 25 febbraio 2016/30 agosto 2016, nella quale l’assistente sociale ha stabilito una percentuale di invalidità totale del 17% (doc. 84).

 

Il TCA evidenzia inoltre che, a seguito delle osservazioni della ricorrente, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso nuovamente all’assistente sociale, la quale il 19 gennaio 2017 (doc. 98) ha affermato che “Se guardiamo infine, alle osservazioni che concernono l’attività casalinga, il grado di inabilità proposto ha valutato sia le dichiarazioni dell’assicurata, che i limiti a dossier, che indicano scarsa tolleranza allo stress e diminuzione del rendimento. Nel rapporto di inchiesta si sono valutate l’esigibilità della collaborazione del coniuge e la possibilità per l’assicurata di gestire il lavoro sull’arco del tempo (questo vale, per esempio, per lo stiro) delegando solo le attività particolarmente impegnative. Le dichiarazioni rese in sede di colloquio trovano conferma, peraltro, nella situazione descritta dall’assicurata in sede peritale (pag. 6 della perizia).”.

 

In questo senso, alla luce delle spiegazioni date dall’ispettrice sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente rispettivamente dall’Ufficio AI sulla gestione del tempo e delle risorse fisiche dell’assicurata onde potere ottemperare alle sue mansioni consuete fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, la valutazione dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal TCA, non solo per quanto concerne le due attività contestate dall’assicurata, ma anche per le altre mansioni domestiche.

 

Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

 

Inoltre, occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia rilevato l’esigibilità di una maggiore collaborazione da parte del marito nei fine settimana o almeno quando non è impegnato professionalmente.

Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

 

Infine, l’Ufficio AI ha evidenziato che la ricorrente può gestire l’attività professionale e l’attività domestica dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le aggrada potendo scegliere gli orari e l’offerta di trattamenti estetici (doc. X).

 

Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 30 agosto 2016 deve essere confermata.

 

Come visto, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dai medici SMR __________, psichiatra e psicoterapeuta e __________, medicina generale e interna, che hanno visitato la ricorrente.

Infatti, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare.

Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Non possono quini essere ritenute delle percentuali maggiori.

 

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato dall’amministrazione al 3,4% (20% x 17%) a valere quale discapito economico per la quota lavorativa del 20% come casalinga deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

 

 

                                2.8   Grado d’invalidità per la parte lucrativa

 

Per calcolare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito dall’attività svolta all’80% quale estetista/massaggiatrice indipendente e, sulla base delle conclusioni dell’SMR e dell’assistente sociale che ha condotto un’inchiesta per l’attività professionale, ha concluso che la perdita di guadagno imputabile al danno della salute era del 40%.

In applicazione del metodo straordinario - adottato dall’ispettrice poiché non disponeva di redditi reali corrispondenti ad un’attività indipendente svolta a tempo pieno dall’assicurata prima del danno alla salute, tanto che anche nel periodo successivo alla malattia v’erano unicamente delle perdite e non dei guadagni dall’attività indipendente svolta (doc. 98) -, e quindi per determinare l’incapacità lavorativa nei vari campi di attività dell’assicurata, l’amministrazione ha suddiviso l’attività svolta in tre campi: estetista, attività amministrativa e pulizie/lavaggio teli.

 

Per il primo campo l’assistente sociale ha ritenuto un impegno di tempo del 72%, per il secondo dell’11% e per il terzo del 17%. Per ognuno di essi ha poi stabilito l’incapacità al lavoro, ossia del 50% come estetista, dello 0% nelle attività amministrative e del 30% nelle pulizie dello studio e nel lavaggio degli asciugamani.

Queste percentuali sono state poi riportate sul reddito mensile stabilito per ogni singola attività secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, attualizzata al 2015, così da ricavare il reddito annuo senza danno relativo ad ognuno dei tre campi di attività.

Da ultimo, questi redditi sono stati computati in funzione del grado di incapacità lavorativa precedentemente stabilito.

Infine, dalla somma dei succitati redditi annui (Fr. 54'285.-) è stato dedotto il reddito totale da invalido (Fr. 32'598.-) ottenuto dalla somma della diminuzione del reddito di ogni attività professionale dovuta al danno alla salute in funzione delle ponderazioni senza danno del 72%, dell’11% e del 17%, per ottenere una diminuzione totale del reddito dell’attività professionale imputabile al danno di Fr. 21'687.-, corrispondente a un grado del 40% (per una maggiore chiarezza vedi la tabella allestita dall’ispettrice e ripresa nella decisione impugnata).

Questo grado definisce la perdita di guadagno nell’attività abitualmente svolta di estetista/massaggiatrice.

 

Posta la percentuale dell’80% quale salariata, l’amministrazione ha stabilito il discapito economico per questa quota al 32% (80% x 40%).

 

Di conseguenza, sempre procedendo come ha fatto l’Ufficio AI (ritenuto l’impedimento nell'attività di casalinga del 3,4%; cfr. consid. 2.7), il grado d’invalidità complessivo presentato dall’assicurata si attesta al 35% (32% + 3,4% = 35,4% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

 

L’amministrazione ha ritenuto che l’impedimento del 50% si riferisse all’attività di estetista/massaggiatrice, mentre per la ricorrente non sarebbe possibile assimilare ed accomunare l’attività di estetista con l’attività di massaggiatrice, essendo quest’ultima molto più pesante e faticosa della prima. Pertanto, secondo l’insorgente sarebbe più corretto suddividere la ponderazione di questo campo di attività in due parti, applicando poi la riduzione di rendimento del 50% alla parte più leggera, ossia quella di estetista, e riconoscere la completa inabilità lavorativa in quella più pesante, ovvero quella di massaggiatrice (doc. I punto 6).

 

Inoltre, l’assicurata ha contestato come nessuna riduzione di rendimento sia stata riconosciuta nel campo dell’attività amministrativa, che comprende pure i contatti con le clienti. A suo dire, poiché vi rientrano anche le ordinazioni, la tenuta delle entrate e delle uscite, la preparazione del volantino e i contatti con la clientela, sarebbe più corretto considerare un’incapacità del 15% che tenga conto di queste varie mansioni e dell’impedimento (doc. I punto 7).

Di conseguenza, da un nuovo confronto fra campi si otterrebbe un grado di invalidità del 59,51% (doc. I punto 8) rispettivamente, applicando il metodo misto, il grado di invalidità complessivo dal maggio 2015 sarebbe del 51% (doc. I punto 9).

Le questioni sollevate dall’assicurata possono rimanere irrisolte alla luce delle considerazioni che seguono.

 

                               2.9.   Con STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017 l’Alta Corte, in merito alla valutazione del grado d'invalidità di un'assicurata che lavorava in qualità di cassiera e responsabile a tempo parziale (32.5 ore alla settimana pari ad un tasso d'occupazione del 81.25%) e per il rimanente era casalinga, e che presentava una capacità residuale del 50% in qualsiasi attività (abituale e adatta) ed un impedimento nell'attività di casalinga (accertato con l'inchiesta economica dell'assistente sociale) del 6,3%, ha applicato il metodo misto e si è così espressa:

 

" 3.

Sur la base des avis médicaux au dossier, le tribunal cantonal a considéré que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité professionnelle ou toute autre activité adaptée. Par ailleurs, il a retenu que l'enquête ménagère, qui concluait à un degré d'empêchement de 6,3 % dans les travaux habituels, avait force probante et écarté les griefs de l'assurée à cet égard, concernant notamment l'exigibilité retenue pour l'aide apportée par sa fille majeure. Relevant que l'intimée ne contestait pas le statut mixte retenu, ni la pondération des champs d'activités (part de 80 % pour l'activité professionnelle et de 20 % pour les travaux ménagers), l'autorité cantonale a ensuite procédé au calcul du degré d'invalidité, qu'elle a fixé à 41,81 % ([32,5 x 50 + ([40-32,5] x 6,3)]/40). Sur la base de cette évaluation, elle a octroyé un quart de rente d'invalidité à l'intimée dès le mois de juillet 2014.

 

4.

4.1.

L'office recourant conteste le calcul du taux d'invalidité effectué par la juridiction cantonale. Il fait valoir que l'empêchement dans la sphère professionnelle ne s'élève pas à 50 %, comme retenu en violation du droit par le jugement attaqué, mais à 38,46 %.

 

4.2.

Le grief est bien fondé. En effet, l'autorité cantonale a directement intégré dans son calcul le taux d'incapacité de travail retenu par l'expert médical (50 %). Or celui-ci n'exprime pas la perte de gain subie par l'assurée, dès lors que, selon les faits constatés par le jugement attaqué, celle-ci travaillait à temps partiel avant la survenance de son invalidité (32,5 heures par semaine sur 40 heures selon l'horaire normal de travail dans l'entreprise, correspondant à un taux d'occupation de 81,25 %). En application des principes de la jurisprudence (cf. ATF 137 V 334 consid. 4.1 p. 339 s.), l'incapacité de gain de l'intimée doit donc être établie en comparant le revenu qu'elle aurait touché en travaillant à 81,25 % avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant son activité à 50 %. Le taux d'empêchement (pour la sphère lucrative) qui ressort de ce calcul est de 38,46 % ([ (81,25-50) /81,25] x 100), et non de 50 %. Compte tenu en outre d'un taux d'empêchement de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le degré d'invalidité global s'élève à 32 % ([32,5 x 38,36 %+ (40 - 32,5) x 6,3%] / 40; sur ce calcul, cf. ég. ch. 3101 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité). Ce taux est insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.".

Applicando questa giurisprudenza al caso concreto bisogna concludere che la perdita di guadagno dell’assicurata - che lavorava all’80% quale estetista/massaggiatrice indipendente e che dal 1° maggio 2015 ha una capacità residua del 50% tanto nella sua attività quanto in altre adeguate – deve essere stabilita paragonando il reddito che avrebbe percepito lavorando all’80% con quello che potrebbe ottenere esercitando la sua attività al 50%. L’impedimento che ne deriva per la parte lucrativa è quindi del 37,5% ([(80 – 50) : 80] x 100).

 

Ora, tenuto conto della ponderazione dei campi di attività (quota dell’80% per l’attività lucrativa e del 20% per le mansioni consuete) e che l’impedimento nell'attività di casalinga era del 17% (cfr. consid. 2.7), sempre in applicazione della suesposta recente giurisprudenza il grado di invalidità globale si attesta dunque al 33% (80 x 37,5% [impedimento attività lucrativa] + 20 x 17% [impedimento mansioni consuete] = 30% + 3,4% = 33,4% arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

 

Va qui al riguardo evidenziato che questo Tribunale ha già proceduto in questo modo nella STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017, cresciuta incontestata in giudicato e nella STCA 32.2017.1 del 12 luglio 2017, laddove si trattava di determinare il grado di invalidità di persone che svolgevano, oltre ad un’attività salariata, anche delle mansioni consuete e che medicalmente erano state ritenute parzialmente abili in qualsiasi altra attività lucrativa.

 

                             2.10.   Da quanto sopra esposto risulta che sia procedendo come ha fatto l’amministrazione (cfr. consid. 2.8) sia conformemente alla giurisprudenza di cui alla STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.9), il grado d’invalidità complessivo non raggiunge la quota minima pensionabile del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI (35% procedendo secondo il metodo adottato dall’Ufficio AI rispettivamente 33% secondo la citata giurisprudenza applicata dal TCA).

 

È dunque a ragione che l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità alla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2015 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento, art. 88a OAI).

Per il periodo precedente, ritenuto che alla scadenza dell’anno di attesa, ossia dal 1° settembre 2014, l’assicurata presentava una incapacità lavorativa medicalmente accertata dall’SMR dell’80% non solo nella sua attività abituale ma anche in attività adeguate, sulla scorta dell’esposta giurisprudenza del 23 gennaio 2017 con il nuovo metodo di calcolo si ha che potendo l’interessata ancora espletare la sua attività in ragione del 20%, l’impedimento per la parte lucrativa era quindi del 75% ([(80 [quota parte lucrativa] – 20 [capacità residua nella sua attività]) : 80] x 100).

 

Nelle mansioni consuete il Servizio Medico Regionale ha ritenuto un’inabilità lavorativa del 20% e l’assistente sociale ha stabilito, e il TCA confermato, un impedimento parziale del 17%.

 

Rispettando le suddivisioni dei campi di attività si ottiene dunque secondo il metodo misto un grado di invalidità globale del 63% (80 [parte lucrativa] x 75% [impedimento parte lucrativa] + 20 [quota casalinga] x 17% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 60% + 3,4% = 63,4%, arrotondato al 63% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2). Questo grado AI conferisce il diritto a una rendita di tre quarti.

 

Con la propria risposta di causa l’amministrazione ha aderito alla richiesta della ricorrente di riconoscerle il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015, ovvero sino alla scadenza dei tre mesi successivi all’accertato miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI) che è avvenuto nel maggio 2015 (incapacità lavorativa del 50%).

 

Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte, e la decisione riformata nel senso che alla ricorrente va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015, mentre per il periodo successivo l’assicurata non ha più diritto a una rendita AI.

 

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno suddivise fra l’insorgente (Fr. 300.-) e l’Ufficio AI (Fr. 200.-).

 

Parzialmente vincente in causa e rappresentata da RA 1, alla ricorrente vanno infine attribuite delle ripetibili parziali.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la decisione impugnata è modificata come segue:

 

                               1.1.   L’amministrazione riconoscerà e verserà all’assicurata una rendita temporanea di tre quarti (grado AI 63%) per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015.

 

                               1.2.   Dal 1° agosto 2015 l’assicurata non ha più diritto a una rendita.

 

                                   2.   Le spese vanno poste a carico della ricorrente nella misura di  Fr. 300.- e dell’Ufficio AI per la restante parte di Fr. 200.-.

L’amministrazione verserà all’insorgente l’importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti