Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.31

 

FC

Lugano

26 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1984, già attivo professionalmente come operaio nel cantiere __________, nel giugno 2015, adducendo problemi alla schiena, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 4).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 31 gennaio 2017, confermativa di un progetto del 6 dicembre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata, ma un’abilità completa in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di invalidità del 21% (doc. AI 51).

 

 

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando in sintesi di essere completamente abile in un lavoro più leggero di quello svolto in precedenza, producendo documentazione medica già agli atti AI oltre a comunicazioni dell’assicurazione disoccupazione (doc. I).

                                     

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.

 

                               1.4.   Il 23 marzo 2017 l’assicurato si è riconfermato nelle sue allegazioni, in particolare sottolineando che le limitazioni stabilite dai medici non gli permetterebbero di produrre un reddito come quello calcolato dall’AI (doc. VI).

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurato lamentava dolori alla schiena susseguenti alla caduta sul lavoro il 12 marzo 2015, l’amministrazione ha acquisito documentazione medica, in particolare una valutazione effettuata dal dr. __________, reumatologo, in data 8 aprile 2015 su incarico della curante dell’assicurato, nella quale, poste le diagnosi di sindrome toracolombovertebrale cronica e recidivante in/con turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale), esiti da Morbo di Scheuermann toracolombare, iniziale discopatia L4/5, esacerbazione dopo caduta il 12.03.2015”, ha esposto quanto segue:

 

"  (…)

Il paziente soffre da tempo e in maniera altalenante di dolori di schiena localizzati principalmente nella zona toracolombare. L'avevo già curato per la stessa sofferenza a partire dal 2004 con controlli successivi fino al 2007, quadro già allora trattato con un approccio riabilitativo in fisioterapia, con risultati solo parzialmente convincenti che hanno portato anche all'esenzione dal servizio militare.

Ora il paziente segnala un ulteriore peggioramento della sofferenza soprattutto a partire da ottobre dell'anno scorso, all’origine di un'inabilità lavorativa tra ottobre e gennaio e nuovamente dal 12.03.2015 in poi, quest'ultima nel contesto di una caduta sul lavoro.

L'attività lucrativa svolta viene definita fisicamente impegnativa (operatore nell'impianti della __________, occupato principalmente al frantoio con attività anche di manutenzione, lavoro svolto in posizioni inergonomiche e con l'obbligo di alzare pesi, anche oltre 25 kg). II contratto di lavoro è stato sciolto con il licenziamento per fine del cantiere (per il 31.03.2015).

Il trattamento finora attuato (sempre a base dì fisioterapia in combinazione a FANS e miorilassanti ha portato ad un miglioramento solo parziale. Persistono dolori toracolombari, risentiti soprattutto assumendo posizioni corporee statiche ma con disturbi anche notturni, sofferenza limitata alla zona toracolombare senza coinvolgimento degli arti.

Il signor RI 1 non ha una formazione professionale specifica. È padre di tre figli tra 7 anni e appena 5 mesi con la figlia in mezzo afflitta da un handicap congenito.

Clinicamente noto un 30.enne in condizioni generali buone, collaborante. altezza 177 cm, peso 84 kg (aumento ponderale dopo la sospensione del tabagismo), ll rachide si presenta come tempo fa ossia con un'accentuata cifosi toracale, solo parzialmente raddrizzabile e con limitazioni funzionali toracolombari in tutte le direzioni (-1/3, estensione -2/3), movimenti accompagnati da dolori locali, evocabili anche all'esame segmentale (tra T6 e T8 circa e in L4/5). Vi è una corrispondente sindrome vertebrale locale senza tendomiosi gluteale e con un quadro neurologico nella norma. Ho preso atto della documentazione radiologica recente (RM: e RX lombare) che mostra

un'iniziale discopatia in L4/5. Allego i referti precedenti di lastre da me richieste nel 2004 (colonna toracale) e nel 2005 (colonna lombare).

Valutazione

La presente sintomatologia toracolombare dì carattere prevalentemente meccanica è l’espressione di un disturbo statico-funzionale del rachide in relazione ad un Morbo di Scheuermann al quale si è aggiunta nel frattempo una discopatia L4/5. Non vi sono evidenti sequele post-infortunistiche. La patologia determina una caricabilità fisica limitata del paziente che preclude un'attività lucrativa fisicamente impegnativa.

Valuto la sua capacità funzionale come segue:

 

- sollevare e/o trasportare carichi (rispettando l'ergonomia per il rachide):

. molto leggeri (fino a 5 kg): normale

, leggeri (da 6 a 10 kg): lievemente ridotta

. medi (da 1 1 a 25 kg): esigua

. pesanti (oltre a 25 kg): nulla

. sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: lievemente ridotta

- di 5 kg: molto ridotta

- manipolazione di oggetti ed attrezzi:

. leggeri/di precisione: normale

. medi: lievemente ridotta

. pesanti: ridotta a molto ridotta

, molto pesanti: nulla

- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

. a braccia elevate: lievemente ridotta

. con rotazione del tronco: lievemente ridotta

. seduta e piegata in avanti: normale

. eretta e piegata in avanti: ridotta

. inginocchiata: normale

. con ginocchia in flessione: normale

- mantenere posizioni statiche:

. seduta: non oltre un'ora senza interruzione

. eretta: non oltre un'ora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

. fino a 50 m: normale

. oltre a 50 m: normale

. per lunghi tragitti: normale

. su terreno accidentato: normale

. salire/scendere scale: normale

. spostamenti su ponteggi e scale a pioli: normale

- diversi;

. l'impiego delle 2 mani all'altezza di un tavolo è possibile in forma normale

. il paziente non presenta disturbi d'equilibrio

 

La patologia risulta cronicizzata senza la prospettiva di un miglioramento decisivo che possa modificare in maniera significativa le presenti limitazioni che ritengo vadano considerate come definitive. Si prospetta quindi un ri-orientamento professionale (tramite I'Assicurazione contro la Disoccupazione o in alternativa tramite un annuncio all'Al).

La strategia terapeutica attuata è quella proponibile. Consiglio di proseguire con un'attività fisica regolare comprendente esercizi ginnici di rinforzo per la muscolatura del portamento e di mobilizzazione della colonna lombare (istruzione in fisioterapia, successivamente eventualmente con un percorso in palestra). Il paziente ha tratto maggior beneficio dall'assunzione di miorilassanti (anziché FANS), ragione per la quale ho prescritto nuovamente del Sirdalud (4 mg 1 alla sera) (doc. AI 4)

                                                     

                                                      Agli atti vi è pure un referto radiologico del 28 novembre 2014 attestante la presenza di “lieve turbe statiche della colonna lombare, lieve scoliosi sinistro-convessa, moderata discopatia del segmento L4-L5 senza compressione di strutture nervose” (doc. AI 4), così come certificati medici della dr.ssa __________, generalista curante, certificanti periodi d’inabilità lavorativa dal 12 marzo 2015 sino al 26 maggio 2015 (doc. AI 4). Nel rapporto all’AI del 30 giugno 2015 la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “sindrome toracolombovertebrale”, dopo aver illustrato come la stessa fosse presente già dal 2004, con peggioramento nell’ottobre 2014 con inabilità lavorativa completa sino al 14 gennaio 2015, quindi nuovo peggioramento nel marzo 2015 con la caduta, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale nella sua professione di operatore agli impianti all’__________, a motivo di caricabilità fisica limitata. Era a suo dire raccomandabile un riorientamento professionale (doc. AI 13). Nell’allegato referto radiologico relativo ad una MRI della colonna lombare del 10 giugno 2015 sono state poste le diagnosi di “Discopatia L4-L5, Artropatia faccettaria L3-L4 e L5-S1, minima protusione discale centrale Th11-Th12 in discopatia” (doc. AI 13).

                                         Effettuato un colloquio con il consulente professionale (doc. AI 22), riconosciuti provvedimenti di intervento tempestivo sotto forma di corso di formazione (doc. AI 22), l’amministra-zione ha pure preso atto della comunicazione del 16 dicembre 2015 con la quale la __________, in relazione all’infortunio del 12 marzo 2015, dopo aver erogato indennità giornaliere e spese di cura, dichiarava chiuso il caso a far tempo dal 21 dicembre 2015 (cfr. doc. AI 23 e 38).

                                         Sentito il medico SMR (doc. AI 24) l’amministrazione ha interpellato nuovamente il dr. __________, il quale, in data 26 gennaio 2016, riferito come l’assicurato presentava attualmente “turbe statiche e funzionali del rachide incompatibili con un'attività lucrativa fisicamente pesante o medio-pesante come quella svolta precedentemente (__________)”, con riferimento all’abilità lavorativa in un’attività adeguata ha esposto:

 

"  (…) Per lavori conformi alle limitazioni da me stabilite nell'aprile scorso il signor RI 1 è invece dal profilo reumatologico da ritenere abile normalmente. Ho quindi fornito un certificato in questo senso all'attenzione dell'Assicurazione Contro la Disoccupazione allegando copia del mio rapporto precedente, consegnato anche al paziente. Le cure riabilitative e farmacologiche si sono rivelate senza esito. Considerando le patologie strutturali solo minime al livello lombare (discopatia L4/5) non vedo quale altra strategia terapeutica proporre se non una leggera attività fisica che il paziente in parte già svolge (camminate con il suo cane). Spero che possa trovare una sistemazione professionale che potrà aiutarlo anche nella gestione economica della sua famiglia.” (doc. AI 26)

 

                                         In data 4 aprile 2016 il reumatologo ha precisato:

 

"  (…) Con il vostro scritto del 30.03.2016 mi chiedete informazioni in merito al paziente sopracitato. Siete in possesso di una mia relazione del 08.04.2015 al medico curante Dr.ssa __________, __________, trasmessavi a metà giugno del 2015. Il documento riassume la mia valutazione diagnostica e quella della capacità funzionale residuale del paziente. Ho rivisto il signor RI 1 il 26.01.2015 (recte: 2016) costatando un quadro clinico invariato.

In presenza delle sue turbe statiche e funzionali del rachide il paziente rimane inabile al 100% e definitivamente per il lavoro svolto (presso il cantiere __________). Per attività confacenti, rispettose alle limitazioni stabilite nel documento precedente del 08.04.2015, egli è dal profilo reumatologico invece da considerare abile in forma normale (100% per rendimento e presenza). All'attenzione dell'Assicurazione Contro la Disoccupazione ho fornito un certificato in tal senso (vedi allegato).

Da gennaio 2016 non ho più rivisto il paziente. (doc. AI 26).

 

                                                      Nuovamente interpellata, la dr.ssa __________, il 28 aprile 2016, ha confermato le note diagnosi concludendo per un’inabilità lavorativa totale nella sua attività lavorativa dal marzo 2015 e, invece, per una capacità piena per lavori leggeri con caricabilità fisica limitata (doc. AI 27).

                                         Alla luce di queste certificazioni, con rapporto finale del 20 maggio 2016 il medico SMR dr. __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome toracolombovertebrale cronica e recidivante in/con: turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale), esiti da Morbo di Scheuermann toracolombare, iniziale discopatia L4/5, esacerbazione dopo caduta H 12.03.2015”, premesso quanto segue:

 

"  L'A. in attività in qualità di operatore degli impianti in __________, dal 12.03.15 è in IL causa I'insorgere di una sindrome toracolombovertebrale.

L'08.04.15 il Dr. med. __________ reumatologo curante attesta: La patologia risulta cronicizzata senza la prospettiva di un miglioramento decisivo che possa modificare in maniera significativa le presenti Imitazioni che ritengo vadano considerate come definitive. La strategia terapeutica attuale è quella proponibile. Consiglio di proseguire con un'attività fisica regolare comprendente esercizi ginnici di rinforzo per la muscolatura del portamento e di mobilizzazione della colonna lombare.

II 26.01.16 il Dr. med. __________ reumatologo curante attesta: ho incontrato il paziente a margine il 26.01.16 per stabilire l'ulteriore procedere in merito alla sua ripresa lavorativa. Dopo la chiusura della pratica infortunistica (21.12.15) il paziente è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per malattia e questo fino alla data odierna. Egli presenta in effetti turbe statiche e funzionali del rachide incompatibili con un'attività lucrativa fisicamente pesante o mediopesante come quella svolta precedentemente. Per lavori conformi alle limitazioni da me stabilite nell'aprile scorso l'A. è invece dal profilo reumatologico da ritenere abile normalmente.”

 

                                         ha quindi concluso ammettendo un’inabilità lavorativa totale (dal 12 marzo 2015) nell’attività abituale quale operatore di impianti in __________, mentre che in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica era sempre del 100% dal marzo 2015, ma quindi, dal 26 gennaio 2016, da considerare nulla (doc. AI 28).

                                         Con certificato del 13 settembre 2016 il dr. __________, vice primario del Centro __________, ha confermato la diagnosi di “Dolori lombari su sindrome toraco-lombovertebra-le cronica e recidivante su turbe statiche del rachide con ipercifosi toracale e discopatia L4-L5” e affermato quanto segue:

 

"  (…)

Ho spiegato al paziente che per i dolori lombari si potrebbe dapprima eseguire uno screening dei rami articolari mediali per escludere una componente articolare posteriore. Nel caso in cui questa fosse esclusa, la discopatia sarebbe per la sede lombare l'ipotesi più probabile quale generatore del dolore e si potrebbe prendere in considerazione l'indicazione ad un trattamento intradiscale con Gelstix. Ho spiegato in dettaglio al paziente le modalità dì esecuzione di tale procedure e si era dimostrato in accordo con il procedere tuttavia gli appuntamenti erano poi stati posticipati dal paziente causa trasloco. (doc. AI 42).

 

                                         Interpellato nuovamente il medico SMR (doc. AI 44) e il consulente professionale (il quale ha stabilito un grado di invalidità del 21%; cfr. doc. AI 44, 48), con progetto del 6 dicembre 2016 dapprima e decisione del 31 gennaio 2017 poi, l’amministrazione ha negato le prestazioni, motivando:

 

"  (…)

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni è respinta.

 

Esito degli accertamenti

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'A si determina che per l'attività abituale quale operatore di impianti in __________ vi è un'incapacità lavorativa in misura del 100% dal 12.03.2015 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica è del 100% dal 12.03.2015 e dello 0% dal 26.01 .2016.

 

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

 

Salario da valido

 

Nella sua attività di operatore di impianti in __________, per l'anno 2014, lei ha potuto percepire un salario annuo di CHF 70'965.- (fonte: questionario del datore di lavoro del 23.07.2015).

 

Salario da invalido

 

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita I'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario

mensile di CHF 5'289.35 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 5'514.15 mensili oppure a CHF 66'169.75 per l'intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 15% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Ne risulta un reddito da invalido di CHF 56'244.25.

 

Grado d'invalidità

70'965 - 56'244 x 100 = 21%

       70'965

 

Un grado d'invalidità inferiore al 40% non giustifica il diritto ad una rendita Al.

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte sua si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento o per una formazione ad HOC a condizione che trovi un datore di lavoro disposto ad assumerla.

 

                                         Di fronte al TCA l’assicurato ha prodotto documentazione medica già agli atti AI.

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglio “la sindrome toracolombovertebrale cronica e recidivante in/con turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale), esiti da Morbo di Scheuermann toracolombare, iniziale discopatia L4/5, esacerbazione dopo caduta il 12.03.2015”, se andava ammesso un periodo di inabilità lavorativa totale in ogni attività lavorativa dal momento dell’infortunio del 12 marzo 2015, dalla fine di gennaio 2016 (momento in cui l’assicurato è stato nuovamente rivalutato dal dr. __________; cfr. doc. AI 26) l’inabilità restava completa nella precedente professione di operatore di impianti in __________, ma era nulla in un’attività adeguata al suo stato di salute (doc. AI 26, 28). Adeguata era un’attività semplice e ripetitiva rispettosa delle limitazioni elencate dalla perizia reumatologica.

                                        

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rato sia stato approfonditamente vagliato dalle valutazioni del dr. __________ dell’8 aprile 2015 (doc. AI 13) e 26 gennaio 2016 (doc. AI 26), completate ulteriormente dalle precisazioni fornite dalla curante dr.ssa __________, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.

                                        

                                         In effetti, nella prima valutazione dell’8 aprile 2015, lo specialista reumatologo, poste le menzionate diagnosi, ha illustrato come il paziente soffrisse da tempo e in maniera altalenante di dolori di schiena localizzati principalmente nella zona toracolombare. Successivamente all’infortunio patito sul lavoro nel marzo 2015 era intervenuto un ulteriore peggioramento della sofferenza. Ha quindi concluso qualificando la sintomatologia toracolombare di carattere prevalentemente meccanica e quale espressione di un disturbo statico-funzionale del rachide in relazione ad un Morbo di Scheuermann, al quale si era aggiunta nel frattempo una discopatia L4/5. Tale patologia determinava una caricabilità fisica limitata del paziente, tale da precludere un'attività lucrativa fisicamente impegnativa, come quella svolta in precedenza quale operatore degli impianti della __________ ove egli era occupato principalmente al frantoio con attività anche di manutenzione, lavoro svolto in posizioni inergonomiche e con l'obbligo di alzare pesi, anche oltre 25 kg. Erano segnatamente da evitare il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti (oltre a 25 kg), se sopra il piano delle spalle già da 5kg, così come  la manipolazione di oggetti pesanti così come il mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche. Esclusa la prospettiva di un miglioramento, ha consigliato di proseguire con un'attività fisica regolare comprendente esercizi ginnici di rinforzo per la muscolatura del portamento e di mobilizzazione della colonna lombare (doc. AI 4). Lo specialista ha tratto le sue conclusioni anche sulla base della documentazione radiologica, segnatamente un referto del 28 novembre 2014 attestante la presenza di “lieve turbe statiche sella colonna lombare, lieve scoliosi sinistro-convessa, moderata discopatia del segmento L4-L5 senza compressione di strutture nervose” (doc. AI 4).

                                         Il dr. __________, nuovamente interpellato dall’AI, in data 26 gennaio 2016 ha confermato le sue conclusioni, segnatamente la presenza di “turbe statiche e funzionali del rachide incompatibili con un'attività lucrativa fisicamente pesante o medio-pesante come quella svolta precedentemente (cantiere __________)”, e ha ulteriormente definito la sua capacità lavorativa residua nel senso che “per lavori conformi alle limitazioni da me stabilite nell'aprile scorso il signor RI 1 è invece dal profilo reumatologico da ritenere abile normalmente.” (doc. AI 26). In data 4 aprile 2016 il medesimo reumatologo ha ulteriormente precisato di aver rivisto il paziente nuovamente in data 26 gennaio 2015 (recte 2016) e di ritenere il quadro clinico invariato rispetto alla sua relazione dell’8 aprile 2015, rimanendo quindi il paziente inabile al 100% e definitivamente per il lavoro svolto (presso il cantiere __________), mentre che per attività confacenti, rispettose alle limitazioni stabilite nel documento precedente dell’8 aprile 2015, egli era da considerare dal profilo reumatologico abile in forma normale (100% per rendimento e presenza; doc. AI 26).

                                         Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.

 

                                         Del resto tali conclusioni sono state integralmente confermate anche dalla dr.ssa __________ e dal medico SMR. In effetti, la curante, condividendo la diagnosi resa dal reumatologo, nel rapporto medico all’AI del 30 giugno 2015, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale nella sua professione di operatore agli impianti all’__________ (doc. AI 13) e il successivo 28 aprile 2016 ha confermato tale inabilità lavorativa totale, dal marzo 2015, attestando per contro una capacità piena per lavori leggeri con caricabilità fisica limitata (doc. AI 27).

                                         Tali conclusioni sono inoltre state condivise anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 20 maggio 2016, con il quale ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa totale (dal 12 marzo 2015) nell’attività abituale quale operatore di impianti in __________, mentre che in una professione adeguata, ossia rispettosa delle limitazioni indicate dal reumatologo, dal 26 gennaio 2016 era da ammettere una ripresa completa della capacità lavorativa (doc. AI 28).

                                         Quanto infine attestato dal dr. __________ nel rapporto 13 settembre 2016, del Centro __________, non modifica queste conclusioni, limitandosi lo stesso ad illustrare possibili terapie da intraprendere (doc. AI 42).

                                         Questo TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR (sulla base del competente parere del dr. __________). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

                                        

                                         Del resto, le valutazioni del dr. __________, della curante e del SMR non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche (in particolare quelle del dr. __________ del 26 gennaio e 4 aprile 2016, doc. AI 26, 27) e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, la documentazione medica prodotta dal ricorrente era già agli atti e le comunicazioni della cassa disoccupazione e dell’ufficio collocamento non possono mutare alle conclusioni sulla capacità medico-teorica dell’assicurato.

                                         In realtà, l’assicurato non contesta sostanzialmente la valutazione del dr. __________ e più in generale gli accertamenti medici condotti dall’amministrazione, ma si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto, nel corso della procedura amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a contraddire le conclusioni cui è giunta l’amministrazio-ne.

                                         Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Rispecchiando quindi la valutazione del dr. __________, come pure le valutazioni della curante e del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato da marzo 2015 un’inabilità lavorativa completa in ogni attività, dal gennaio 2016 andava per contro ritenuto nuovamente pienamente abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali elencati dal reumatologo.

                                                                                                                         

                               2.7.   Per quanto riguarda la graduazione dell’invalidità, la stessa eseguita correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il relativo calcolo, rimasto fondamentalmente incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

 

                            2.7.1.   Secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso in esame, l’assicurato, prima dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava come operatore degli impianti in __________ dal febbraio 2011 sino al licenziamento con effetto dal 31 marzo 2015 (doc. AI 18). In base alle informazioni rese dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 18), l’assicurato nel 2014 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 70'965.--, ammontare che l’Ufficio AI ha quindi applicato quale reddito da valido. Tale modo di procedere risulta corretto e va di conseguenza confermato.

 

                            2.7.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).            

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Deve essere ancora precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

                                        

                                         Applicando i dati statistici nel caso che ci occupa, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 62’520.-- (fr. 5’210.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 65'177.- (fr. 62’520: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). L’amministrazione ha quindi poi correttamente aggiornato tale dato al 2014 in fr. 66'169.- (doc. AI 44).

                                         Tale dato va confermato. Del resto le censure del ricorrente,  che ritiene che le limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa non gli permetterebbero di produrre un simile reddito, sono prive di rilevanza, fermo restando in concreto la - corretta - applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale.

 

                                         In applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi  applicato una riduzione complessiva del 15%, segnatamente per il fattore “attività leggere” (10%) e per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%).

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile - decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore.

                                         La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessato può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

                                         Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurato non avendo peraltro addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

                                         Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono nè un’espe-rienza professionale diversificata, nè un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

 

                                         Ne segue che la riduzione globale del 15% dal reddito da invalido va confermata.

                                         Del resto, come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - ridurre il reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, volendo segnatamente considerare l’allegazione dell’insor-gente per la quale le limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa lo porterebbero in sostanza a percepire guadagni inferiori (cfr. doc. IV), l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

 

                            2.7.3.   Visto quanto precede, l’amministrazione ha fissato in fr. 56'244.-- il reddito da invalido [66'169 – (15% di 66’169) = 56'244].

                                         Sulla base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 70'965 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido di fr. 56'244, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) del 21% (70'965 56'244 x 100 : 70'965) che non dà diritto ad alcuna rendita.

                                        

                                         Nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 10%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 70’965 con quello da invalido di fr. 49’627 (fr. 66'169 ridotti del 25%), si otterrebbe un grado d’invalidità del 30% che pure non darebbe diritto a prestazioni.

                                         Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

 

                                         All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         Va inoltre osservato che nella decisione impugnata l’ammini-strazione ha precisato di essere a dimostrazione qualora l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di collocamento per una formazione ad hoc, qualora egli reperisse un datore di lavoro disponibile.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti