Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.32

 

FC

Lugano

25 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1977, cittadino italiano, di professione pizzaiolo, nell’aprile 2014 ha presentato una domanda di prestazioni, lamentando la presenza di una pancolite ulcerosa dal novembre 2013 (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione economica a cura del consulente professionale, con progetto di decisione del 1 giugno 2016 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni attribuendo all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 46%) a far tempo dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015, avendo stabilito un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, con ripresa della capacità lavorativa piena in attività adeguate e un conseguente grado di invalidità nullo, dal 1. marzo 2015 (doc. AI 77). Alla luce della documentazione medica prodotta in sede di osservazioni dall’assicurato, patrocinato dal RA 1, l’amministrazione, annullato il primo progetto di decisione, ne ha reso uno nuovo datato 9 settembre 2016 con il quale - ammessi periodi di inabilità lavorativa nell’attività abituale completa dal 6 novembre 2013 e del 50% dal 1. marzo 2015, e in un’attività adeguata totale dal 6 novembre 2013, del 50% dal settembre 2014, dello 0% dal 1 marzo 2015 e del 50% dal 9 giugno 2016 – ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 46%) a far tempo dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e, quindi, nuovamente dal 1. giugno 2016. In assenza di contestazioni e osservazioni, con decisione del 27 gennaio 2017, l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione.

 

                               1.2.   Contro tale decisione l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, si aggrava al TCA censurando le conclusioni dell’amministrazione, in particolare quelle sulla sua capacità lavorativa e la determinazione del reddito da valido, e postulando l’attribuzione di almeno mezza rendita “sia dal 1.11.2014 al 1.3.2015 sia dal 1.6.2016”. Chiede inoltre il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.3.   Con risposta di causa del 20 marzo 2017 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo il benfondato degli accertamenti medici ed economici effettuati e delle conclusioni sull’abilità lavorativa e sul grado di invalidità.

                                         In corso di causa, il ricorrente, tramite il suo legale, ha prodotto nuova documentazione medica che è stata sottoposta all’amministrazione, la quale, dopo aver interpellato il medico SMR, si è confermata nelle sue conclusioni con osservazioni del 5 aprile 2017 (doc. XII). Con scritto 7 aprile 2017 l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha ribadito le sue allegazioni e il 21 aprile 2017 ha rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio (doc. XIV, XVI).

 

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere per quale periodo l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità e in quale misura, essendo incontestato e pacifico che egli ha diritto almeno ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e nuovamente dal 1. giugno 2016.

                                     

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 1 l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; se, inoltre, ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e, infine, al termine di questo anno è invalido almeno al 40% (art. 6 e 8 LPGA). Per l’art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005; I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).  Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   L’assicurato soffre dal 2001 di una retto-colite ulcero emorragica severa che non ha risposto ad alcuna terapia medicamentosa e che lo ha infine portato ad una colectomia totale con confezione di una ileostomia (chiusa nel maggio 2014) ed in seguito una ricanalizzazione con anastomosi ileo-anale e J-Pouch nel 2014. A seguito di tale problematica l’assicurato presenta un alvo caratterizzato dall'emissione di numerose scariche di feci al giorno (8-10), e almeno due la notte, e ha un’incontinenza da urgenza di tipo fecale.

                                         Introdotta la domanda di prestazioni nell’aprile 2014, dopo aver esaminato la documentazione medica richiamata dalla cassa malati __________, l’amministrazione ha interpellato la dr.ssa __________, specialista in gastroenterologia che ha in cura l’assicurato dal maggio 2013, la quale, nel rapporto del maggio 2014, posta la diagnosi di “rettocolite ulcero-emorragica”, dal 2002, ha attestato un’inabilità lavorativa totale rimandando ad una rivalutazione del caso dopo “ristabilimento della continuità intestinale prevista nelle prossime settimane” (doc. AI 11). La dr.ssa __________, generalista curante dell’assicurato, il 25 maggio 2014 ha posto le diagnosi di “colite ulcerosa da anni, Colectomia totale con ileostomia terminale per rettocolite ulcerosa” oltre alla diagnosi non invalidante di “stato ansioso depressivo”. Ha concluso ritenendo l’assicurato inabile in misura completa come pizzaiolo dal novembre 2013, con possibile ripresa della capacità lavorativa al 50% (doc. AI 20). Ha versato agli atti i rapporti relativi all’intervento chirurgico subito il 6 dicembre 2013 a Losanna, con nuovo ricovero e nuovo intervento il 24 marzo 2014 e presso l’Ospedale __________ di __________ nel dicembre 2013 per la cura della rettocolite ulcerosa. Richiesta nuovamente in merito, con rapporto del 30 ottobre 2014 la dr.ssa __________, confermate le note diagnosi di colite ulcerosa da anni, coliestomia totale e stato ansioso depressivo, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal novembre 2013 con probabile ripresa al 50% “tra 2-3 mesi”, segnalando un nuovo intervento a __________ il 27 maggio 2014 per la chiusura dell’ileostomia, oltre ad una valutazione ambulatoriale presso il servizio di cardiologia dell’Ospedale __________ di __________ con reperti sostanzialmente nella norma (doc. AI 35). In una perizia eseguita su incarico di __________ il 16 settembre 2014 il dr. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa completa in attesa di una stabilizzazione della situazione, auspicando una presa a carico psichiatrica (doc. AI 35). Con rapporto del 19 novembre 2014 la dr.ssa __________ ha confermato i precedenti referti con attestazione di inabilità lavorativa completa e ripresa al 50% dal 2015 (doc. AI 37). Nel rapporto del 16 marzo 2015 il dr. __________, psichiatra, ha in sostanza auspicato una ripresa progressiva dell’attività lavorativa, inizialmente nella misura del 50% (doc. AI 52). In uno scritto del 27 gennaio 2015 l’assicurato, dal canto suo, ha precisato la natura della sua attività lavorativa presso il ristorante/pizzeria __________ di __________ (nella misura del 70% in attività operative, ossia quale pizzaiolo, e il restante 30% in attività direttive), indicando di avere l’intenzione di riiniziare l’attività nel marzo 2015 (doc. AI 47). Con successivo scritto del 13 luglio 2015 lo psichiatra ha comunicato di non aver più avuto contatti con il paziente successivamente al febbraio 2015 (doc. AI 60).

                                         Con rapporto finale del 13 aprile 2015 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi di “Colite ulcerosa, diagnosi 2002 su: colectomia totale con ileostomia terminale 6.12.2013, 24.3.2014 proctectomie, 27.5.2014 chiusura ileostomia” oltre alla diagnosi pure invalidante di “Sindrome ansiosa reattiva”, ha concluso per un grado di inabilità lavorativa totale nella sua attività come pizzaiolo dal 6 novembre 2013 al 1 marzo 2015, in seguito del 50%; nell’attività amministrativa esercitata l’inabilità era invece da ritenere completa dal novembre 2013 al settembre 2014, in seguito al 50% e dal marzo 2015 nulla (doc. AI 54).

                                         Nuovamente richiesta, la dr.ssa __________ il 19 giugno 2015 ha confermato un’abilità lavorativa nella sua professione di “ristoratore” del 50% dal 2015 precisando che l’inabilità era da ascrivere a incontinenza, diarrea e astenia e, quindi, alle seguenti limitazioni:

 

" Interruzioni frequenti del lavoro con necessità di recarsi ai servizi. Interruzione del contatto con altre persone e impossibilità di avere contatto con clienti.” (doc. AI 59)

 

                                         Inoltre l’attività era da esercitare in modo irregolare evitando il contatto con i clienti.

                                         Nel frattempo la cassa malati ha inviato all’Ufficio AI la lista delle indennità giornaliere per malattia versate a RI 1, comunicando di aver versato indennità giornaliere per inabilità complete nel 2013, 2014 e 2015 sino alla fine di febbraio; dal marzo 2013 per un grado di inabilità del 50% sino ad esaurimento delle prestazioni al 23 agosto 2015 (doc. AI 70).

                                         Nel rapporto medico del 5 novembre 2015 la dr.ssa ___________ ha comunicato che per le note diagnosi di “Rettocolite ulcero emorragica con stato dopo proctocolectomia totale e ricostruzione in J pouch 2002” la situazione era da considerare invariata rispetto all’ultimo rapporto (doc. AI 71).

                                         Sulla base di questa documentazione l’amministrazione ha dato mandato di eseguire un’inchiesta per l’attività professionale indipendente scaturita nel rapporto 24 novembre 2015. Nello stesso, dopo aver esposto tutti i dati riferiti all’azienda, lo __________ di __________, in cui è attivo l’assicurato, il quale è pure socio al 50%, e descritte le attività effettuate dall’interessato con descrizione dei cambiamenti intervenuti dopo il marzo 2013 e il confronto dei campi di attività, stabilito il reddito percepito dall’assicurato attingendo dai dati iscritti nel Conto individuale da un lato, integrandoli con la quota degli utili spettantegli in qualità di socio al 50% della società, effettuato il confronto dei redditi ha stabilito per il 2014 un grado di invalidità del 87% per quanto riferito all’attività svolta. Considerata d’altra parte un’abilità lavorativa completa dal marzo 2014 in un’attività adeguata, come indicato dal medico SMR, il consulente per l’integrazione professionale (IP) ha effettuato il calcolo del grado di invalidità in un’attività adeguata giungendo ad un grado del 46% nel 2014 e nullo a partire dal marzo 2015.

 

                                         Di conseguenza il 1. giugno 2016 l’Ufficio AI ha reso un primo progetto di decisione con il quale ha proposto l’assegnazione di un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1 novembre 2014 al 30 giugno 2015 (grado di invalidità del 46%) (doc. AI 77).

                                         In fase di osservazioni l’assicurato, assistito dal suo patrocinatore, ha contestato la proposta producendo due certificazioni mediche. La prima, del 9 giugno 2016, della dr.ssa __________ che ha affermato:

 

" Con la presente certifico che il signor RI 1 è noto dal 2001 per una retto-colite ulcero emorragica severissima che non ha risposto ad alcuna terapia medicamentosa e che lo ha infine portato ad una colectomia totale con confezione di ileostomia ed in seguito ricanalizzazione con anastomosi ileo-anale e J-Pouch.

L'intervento succitato è stato eseguito nel 2014. Da allora il paziente presenta un alvo caratterizzato dall'emissione di circa 8 scariche di feci al giorno liquide, malgrado I'assunzione di 5-7- Imoditim al giorno. Il paziente ha un’incontinenza da urgenza di tipo fecale e deve anche svegliarsi di notte almeno due volte per andare in bagno.

Questa situazione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Egli è quindi inabile al lavoro al 50% sia nella professione abituale di pizzaiolo, sia per qualsiasi altra professione. Necessita di ricorrere frequentemente all'uso dei servizi igienici ed il rischio di avere incidenti con defecazioni non controllabili non lo rendono idoneo al lavoro. La persistenza di diarree rende difficile inoltre l'alimentazione che deve essere frazionata e stiamo assistendo ad un calo ponderale progressivo. Non da ultimo vi è rischio di disidratazione. Sul piano psicologico il lungo percorso di malattia con rettorragie incoercibili osservate per anni, calo ponderale, inabilità lavorativa protratta per mesi, e I'attuale assenza di guarigione completa malgrado l'intervento altamente mutilante subito, hanno ovviamente anche avuto un enorme influsso sul piano psicologico, ragione per cui il paziente è seguito regolarmente dal Dr. __________, psichiatra. A causa della malattia intestinale e delle conseguenze psichiche che questa ha indotto, il paziente è inabile al lavoro e con alta probabilità lo sarà a lungo termine.” (doc. AI 80)

 

                                         Il dr. __________ ha dal canto suo precisato in data 9 giugno 2016 di avere in cura il paziente dal 1. marzo 2015, il quale risulta inabile all’attività lavorativa nella misura del 50% (doc. AI 80).

                                         Preso atto di queste certificazioni l’amministrazione ha nuovamente interpellato la dr.ssa __________, la quale in data 28 luglio 2016, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Rettocolite ulcero emorragica con stato dopo colectomia totale e Jpouch malattia diagnosticata nel 2002, sindrome ansioso depressiva (da valutare con psichiatra curante)”, ritenendo la situazione difficilmente migliorabile, ha concluso per una capacità lavorativa del 50% come pizzaiolo e gerente da dopo l'intervento (2014), specificando tuttavia che, malgrado il paziente avesse ripreso a lavorare al 50%, sarebbe stato da considerare inabile in misura completa. Ha segnatamente affermato:

 

" Domande sull'attività professionale svolta finora

Quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare?

Il paziente ha diarrea cronica notturna e diurna che impediscono attività continuativa di qualsiasi tipo e lo rendono debole oltre che ansioso. Non dorme più di 3 ore di fila per notte a causa delle diarree. Ha spesso carenze vitaminiche e di ferro per malassorbimento

 

Come si ripercuotono sul lavoro?

Continue interruzioni del lavoro per recarsi al bagno in urgenza per periodi piuttosto lunghi per difficoltà a svuotare la pouch completamente. Incostanza e difficoltà alla concentrazione.

 

Dal punto di vista medico è pensabile che la/il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora? No

 

Entro quali limiti temporali?

Ritengo difficile il proseguimento a lungo termine dell'attività lavorativa attuale calcolando che questa implica un contatto con il pubblico e la necessità di un attività continuativa.

 

La capacità lavorativa può considerarsi ridotta? sì

 

Se sì, perché, in che misura?

ll paziente lavora al 50% ma dal punto di vista medico sarebbe da

considerarsi una inabilità al 100% in qualità di pizzaiolo e gerente.

 

 

In quale misura (ore al giorno), da quando e con quale profilo di carico è esigibile un'attività adeguata alla menomazione?

 

Nelle condizioni attuali sia dal punto di vista gastroenterologico che psichico Il paziente è inabile al lavoro al 100%.”

                                        

                                         Si è infine espressa sulle limitazioni da osservare nello svolgimento di un’attività lavorativa (cfr. consid. 2.8) e sottolineato la necessità di valutare attentamente anche il problema psichico (doc. AI 85).

                                         L’amministrazione ha quindi interpellato nuovamente anche il dr. __________, psichiatra, il quale il 26 agosto 2016 ha posto quale diagnosi invalidanti Fattori psicologici e comportamentali (ICD-1 0 F54) associati a rettocolite ulcero-emorragica severissima dal 2001 con colectomia totale dal 2014 (ICD-10 K 51.3)” e, dopo aver precisato che il paziente aveva ripreso contatto regolare con lo studio dal maggio 2016, ha esposto quanto segue:

 

" Il 9.5.2016 il paziente mostrava una flessione dell'umore e un quadro ansioso, ridotta tolleranza allo stress, elevata tensione psichica, insonnia tenace e ideazione suicidaria latente al quadro si associava un calo ponderale legato ai problemi della malattia infiammatoria intestinale, che negli scorsi mesi primaverili si era particolarmente aggravata nella sintomatologia diarroica.

In questa situazione ho provato ad introdurre un trattamento con mirtazapina, che il paziente si è procurato ma non è riuscito ad assumere - valuto - per effetto di resistenze psichiche significative.

In questa fase il paziente ha mostrato meccanismi di negazione della malattia e dì rigidità mentali, che hanno destato preoccupazione nei curanti: il 9.6.2016 mi ha chiamato la dott.ssa __________ preoccupata per l'atteggiamento del paziente, che in quella fase rifiutava approfondimenti diagnostici della sintomatologia intestinale (calo ponderale & diarrea) rischiando di mancare diagnosi ed eventuale trattamento di una pouchite e un malassorbimento.

Il comportamento del paziente è parso legato ala necessità di gestire l'angoscia mediante la negazione e ricorrendo anche ad aspetti di onnipotenza (io posso curarmi con la volontà").

Nel seguito è intervenuto un relativo e discreto miglioramento della sintomatologia intestinale, che ritengo fosse prevalentemente peggiorata anche sulla scorta del funzionamento o al paziente in presenza di una significativa sofferenza psichica e lo quest'ultima vanno considerati vari elementi e in particolare il peso visione legata al decorso sfavorevole post colectomia (il chirurgo viscerale apparentemente aveva sentenziato la guarigione dopo l’asportazione del colon, suscitando aspettative poi drammaticamente frustrate), vissuti di inguaribilità e angosce di morte, ma anche aspetti di sofferenza narcisistica, di un uomo prossimo a compiere i 40 anni di età che si trova a dover affrontare una malattia cronica e cambiamenti complessi della sua vita personale e professionale. Rispetto quest'ultima egli di fatto malgrado la forte motivazione non appare più in grado di svolgere la professione di pizzaiolo e di esercente a tempo pieno a causa delle scariche diarroiche (questione ovviamente non di competenza psichiatrica) e della ridotta tolleranza allo stress emotivo e all'ansia.

Rifiutando le cure psichiatriche e gli approfondimenti enterologici il paziente sembra aver beneficiato di una sensazione di potenza, autoaffermazione e controllo, che gli ha permesso di lenire l'angoscia e la sofferenza narcisistica e - in ogni caso - è coincisa con un parziale miglioramento della sintomatologia intestinale. La situazione in luglio è apparsa parzialmente migliorata tanto sul piano enterologico che psichico con il paziente che sembra ora avviato a sviluppare una migliore coscienza e critica di malattia.”

 

                                 Ha quindi concluso ammettendo un’inabilità lavorativa del 50% dal marzo 2015 e continua come pizzaiolo; del 100% come esercente titolare dal maggio 2016. Sull’attività fino a quel momento svolta lo psichiatra ha affermato:

 

" A livello psichico vi è in particolare una ridotta tolleranza allo stress emotivo e relazionale. Quando il paziente forza la sua tenuta allo stress, poi ne risente in termini di peggioramento della sintomatologia intestinale. Al di là del problema pratico ed igienico derivante dall’abbandonare il ruolo di ristoratore dato il carico di stress psichico derivante dal ruolo imprenditoriale e dallo stress relazionale legato alla gestione dei rapporti con colleghi e dipendenti.

 

Come si ripercuotono sul lavoro?

Riducendo il rendimento e la tenuta al lavoro

Dal punto di vista medico è pensabile che la/il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora? sì

Entro quali limiti temporali?

AI 50 % e abbandonando progressivamente il ruolo imprenditoriale divenuto eccessivamente oneroso in termini di carico psichico ed emotivo.

(…)

Dal 11.7.2016 a livello psichico il paziente ha mostrato una condizione compatibile con la prosecuzione dell’attività di pizzaiolo per 4 ore giornaliere ma senza il carico derivante dal ruolo imprenditoriale di titolare dell’esercizio.”

 

                                         A domanda, ha infine escluso una ripresa a tempo pieno dell’attività svolta (doc. AI 87).

                                         Con rapporto finale del 1 settembre 2016 il medico SMR dr. __________ ha quindi esposto:

 

" Breve riassunto

situazione medica

Richiesta Al 4.2014, Progetto del 01.06.2016 di un % di rendita, contestazione del 14.06.2016

Assicurato pizzaiolo (70% attività operativa, 30% lavoro direttivo

essendo coproprietario al 50% della pensione __________, __________).

Decorso inizialmente favorevole:

a distanza di 3 mesi dalla chiusura dell'ileostomia l'assicurato dal punto di vista medico è da ritenersi in grado di svolgere le attività di tipo amministrativo/direttivo, quindi da 9.2014.

Da 1.3.2015 l'assicurato è in grado di svolgere l'attività operativa

nella misura del 50% (rendimento ridotto) mentre l'attività di tipo

amministrativo risulta esigibile in misura abituale (impegno del 30%).

L'assicurato è stato rivisitato dalla gastroenterologa e dallo psichiatra, (è stato seguito anche da psicologi per un anno) per un netto peggioramento in primavera 2016 a causa di una pouchite cronica.

 

Diagnosi principale con influsso sulla CL

Colite ulcerosa, diagnosi 2002

-   Colectomia totale con ileostomia terminale per via laparoscopica 6.12.2013

-   24.3.2014 proctectomie

-   27.5.2014 chiusura ileostomia e J-Pouch

-   6/2016 Pouchite cronica con sindrome di malassorbimento

    ed insonnia

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome ansioso-reattiva.”

 

                                                      Osservato come l’assicurato necessitasse di un lavoro con facile accessibilità ai servizi igienici, di un lavoro tranquillo, senza responsabilità come imprenditore e rilevato come lo psichiatra consigliasse di smettere gradualmente la gestione come esercente titolare ed esercitare solo l'attività come pizzaiolo, il medico SMR ha concluso per un’inabilità nell’attività abituale completa dal novembre 2013, del 50% dal marzo 2015; in un’attività adeguata del 100% dal novembre 2013 all’agosto 2014, quindi del 50% sino al febbraio 2015, quindi nulla sino al giugno 2016, con il notevole peggioramento a causa di una pouchite cronica, e quindi dal 9 giugno 2016 nuovamente del 50% (doc. AI 89).

                                         Alla luce di questa documentazione l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione del 9 settembre 2016 (che annullava e sostituiva quello del 1. giugno 2016) e in seguito con la decisione 27 gennaio 2017 qui contestata, ha deciso come segue:

 

" Decidiamo quanto segue:

Dal 01 .11 .2014 (dopo un anno di attesa, art. 28 Cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad % di rendita d'invalidità con un grado del 46% limitatamente al 30.06.2015 ('! mesi dal miglioramento dello stato di salute - 01.03.2015 - art. 88a cpv. 1 0AI).

Dal 01.06.2016 (ulteriore peggioramento dello stato di salute e dell'incapacità di guadagno - 09.06.2016) sorge nuovamente il diritto ad 1/4 di rendita con un grado del 46%.

 

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore gli ha comportato un’incapacità lavorativa nelle seguenti percentuali e periodi:

 

In attività abituale:

100% dal 06.11 .2013

  50% dal 01.03.2015

 

In attività adeguata:

100% dal 06.11 .2013

  50% dal 09.2014

    0% dal 1.03.2015

  50% dal 09.06.2016

 

Il dossier è stato in seguito sottoposto al servizio ispettorato Al il quale ha provveduto ad esperire l'inchiesta economica per indipendenti dalla quale emerge un reddito da valido di fr. 45'926.- come di seguito composto:

abbiamo utilizzato i redditi soggetti a contributi AVS dal 2010, quando lei è diventato socio al 50%, al 2012, anno precedente l'insorgenza della malattia, e li abbiamo integrati con la quota dell'utile tassato della società che le compete (50%). La media risultante è pari a CHF 45'227.- lordi, che consideriamo come reddito da valido nel 2012, aggiornato in seguito al 2014, con un risultato finale

di Fr. 45'926.-.

 

Per quel che concerne la valutazione del grado d'invalidità, nell'attività abitualmente svolta presenta un capacità di guadagno inferiore rispetto a quanto potrebbe percepire nel libero mercato del lavoro che per l'anno 2014 corrispondono a Fr. 66'1 70.- (dati statistici federali).

In attività adeguata potrebbe evidentemente conseguire un guadagno nettamente maggiore e pertanto il calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) sarà effettuato in applicazione dell' Art. "16 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA):

 

"                                     Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che rassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."

 

Grado Al - dati federali disponibili: anno 2014

 

Scadenza dell'anno d'attesa: 01.11.2014

Reddito da valido:

Senza il danno alla salute lei è in grado di percepire, come accertato in sede d'inchiesta, un salario annuo di Fr. 45'926.- per il 2014.

 

Reddito da invalido:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di-un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita I'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità di lavoro del 50%, praticando la riduzione del 25% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 25% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 24'814.-.

 

45'926 - 24'814 x 100 = 46% = grado Al

       45'926

 

Dal 01.03.2015, miglioramento dello stato di salute con piena capacità al lavoro in attività adeguate

 

Reddito da valido:

Fr. 45'926.- per il 2014.

 

Reddito da invalido:

Considerando una capacità di lavoro del 100%, praticando la riduzione del 15% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 1 5% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 56'244.-.

 

45'926 - 56'244 x 100 = 0% = grado Al

        45'926

 

Dal giugno 2016, è ristabilito il grado Al del 46%, attestazione del peggioramento 09.06.2016

a

Proposte formative

In considerazione del fatto che l'assicurato intende proseguire la sua attività indipendente, la consulente in integrazione professionale non propone provvedimenti professionali.

 

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.” (doc. AI 97)

 

                                         L’assicurato contesta questa decisione censurando in particolare le conclusioni in merito alla capacità lavorativa medico-teorica e il calcolo del grado di invalidità. Produce un certificato del dr. __________ del 29 marzo 2017 e un referto relativo ad un esame endoscopico del 10 gennaio 2017, sui quali si è pronunciato il medico SMR (doc. B1 e B2 e XII/1).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve cosi decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può concordare con la valutazione dei sanitari del SMR, segnatamente del dr. __________ del 13 aprile 2015 e del dr. __________ del 1. settembre 2016 (doc. AI 54 e 89), ma ritiene indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.

                                        

                                         In effetti, la documentazione medica agli atti, composta peraltro unicamente da scarni rapporti medici dei curanti e non da perizie approfondite, non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni complete sull’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato, nell’attività svolta prima del sopraggiungere dell’affezione gastrointestinale e della patologia psichica che l’affliggono così come in altre attività esigibili.

                                         La stessa non permette in particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni delle medesime patologie sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Se infatti appare non controverso che l’assicurato andasse considerato completamente inabile in ogni attività a far tempo dal novembre 2013, non è chiaro come l’amministrazione abbia potuto concludere per una ripresa completa della capacità lavorativa in un’attività adeguata a far tempo dal 1 marzo 2015. In proposito la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 30 ottobre 2014, attestato il perdurare di un’inabilità completa, si era limitata ad affermare che era pensabile una ripresa al 50% “tra due o tre mesi” (doc. AI 35). Il dr. __________, nella perizia eseguita per __________, in data 16 settembre 2014, aveva per contro ancora attestato un’inabilità lavorativa completa (doc. 35). La dr.ssa __________, il 19 novembre 2014, aveva reputato possibile una ripresa al 50% “dal 2015” nella sua attività e in altre compatibili (doc. AI 37) e il 19 giugno 2015 aveva unicamente attestato un’abilità del 50% nella sua attività (doc. AI 59). Nell’ottobre 2015 la dr.ssa __________ aveva confermato una situazione invariata e, quindi, non migliorata (doc. AI 71). Del resto anche lo psichiatra curante il 16 marzo 2015 si era limitato ad affermare che era possibile una ripresa graduale dell’attività lavorativa al 50% dal marzo 2015 (doc. AI 52).

                                         La conclusione di un’abilità completa a far tempo dal 1 marzo 2015 in una – non ben precisata – attività adeguata sembra in realtà essere stata tratta dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 13 aprile 2015, nel quale, poste le diagnosi di “Colectomia totale con ileostomia terminale 6.12.2013, 24.3.2014 proctectomie, 27.5.2014 chiusura ileostomia” oltre alla diagnosi invalidante di “Sindrome ansiosa reattiva”, aveva osservato che:

 

" Richiesta Al 4.2014

Assicurato pizzaiolo (70% attività operativa, 30% lavoro direttivo)

Decorso lentamente favorevole:

a distanza di 3 mesi dalla chiusura dell'ileostomia l'assicurato dal

punto di vista medico è da ritenersi in grado di svolgere le attività di tipo amministrativo/direttivo, quindi da 9.2014. Da 1.3.2015 l'assicurato è in grado di svolgere l'attività operativa nella misura del 50% (rendimento ridotto) mentre l'attività di tipo amministrativo risulta esigibile in misura abituale (impegno del 30%).” (doc. AI 54)

 

                                         Di conseguenza il medico SMR, dopo aver concluso per un grado di inabilità lavorativa totale nella sua attività come pizzaiolo dal 6 novembre 2013 al 1 marzo 2015 e in seguito del 50%, ha affermato che nell’attività amministrativa l’inabilità era invece da considerare completa dal novembre 2013 al settembre 2014, in seguito al 50% e dal marzo 2015 nulla (doc. AI 54).

                                         Ora, tale conclusione del medico SMR, il quale non ha nemmeno visitato personalmente l’interessato, appare eccessivamente affrettata e non suffragata da riscontri clinici e diagnostici sufficienti. Del resto, se è vero che a tre mesi dalla chiusura dell’ileostomia, l’attività di tipo amministrativo appariva almeno parzialmente nuovamente esigibile, presumibilmente la stessa andava ritenuta esigibile nella misura “abituale” svolta dall’assicurato, vale a dire del 30%. Dedurne invece una capacità nella misura completa appare a prima analisi, e senza un approfondito riscontro medico e clinico, una conclusione decisamente affrettata. Come detto, nessun medico che ha visitato l’assicurato ha mai ritenuto che egli abbia riacquistato una capacità lavorativa completa successivamente al novembre 2013, nella sua attività lavorativa o in altra attività meglio compatibile con le limitazioni derivanti dalle patologie di cui soffre.

                                         Del resto non si può non evidenziare una certa contraddittorietà tra i referti agli atti. Se in effetti successivamente all’intervento di chiusura dell’ileostomia i medici sembrano aver concluso per un parziale recupero della capacità lavorativa, essendo l’assicurato in grado di esercitare almeno parzialmente l’attività amministrativa, va osservato che lo psichiatra curante nell’attestazione del 26 agosto 2016, esprimendosi sulle attività esigibili, ha affermato proprio il contrario, ossia che l’attività esercitabile al 50% dal marzo 2015 era quella di pizzaiolo, essendo per contro auspicabile una cessazione dell’attività come “esercente titolare” considerato come il paziente non era in grado di reggere allo stress (cfr. doc. AI 87). Inoltre, anche la dr.ssa ______________ non si è pronunciata con la dovuta chiarezza: nel certificato del 9 giugno 2016 da un lato afferma che l’assicurato è inabile al 50% in qualsiasi professione, ma poi conclude affermando che “a causa della malattia intestinale e delle conseguenze psichiche che questa ha indotto, il paziente è inabile al lavoro e con alta probabilità lo sarà a lungo termine” (doc. AI 80). D’altro canto, nel rapporto medico all’AI di pochi giorni dopo (del 28 luglio 2016), la medesima nuovamente attesta un’abilità lavorativa del 50% come pizzaiolo e gerente dal 2014, ma poi afferma “ma dal punto di vista medico sarebbe da considerarsi un’inabilità al 100% in qualità di pizzaiolo e gerente” (doc. AI 85).

                                         Secondo questo Tribunale, di fronte ad un quadro tutt’altro che chiaro, osservato peraltro come i curanti abbiano per lo più espresso conclusioni generali sull’abilità lavorativa nella professione svolta, senza differenziare tra le - assai variegate - attività svolte dall’assicurato per la __________ di __________, i medici SMR - il dr. __________ il 13 aprile 2015 e il dr. __________ il 1. settembre 2016 (doc. AI 54 e 89) - non avrebbero dovuto limitarsi, come hanno fatto, a trarre conclusioni sulla base dei soli referti dei medici curanti, peraltro frammentari e non del tutto concordi nelle loro conclusioni, ma avrebbero dovuto predisporre la messa in atto di un approfondimento peritale in ambito sia gastroenterologico che psichiatrico, per tener conto sia degli aspetti organici che di quelli psichici.

                                        

                                         Per quanto riguarda segnatamente la problematica psichiatrica, l’assicurato ha sviluppato nel tempo un disagio psichico legato alla malattia gastroenterologica, confluito in uno stato ansioso-depressivo, che era stato segnalato già in occasione della degenza ospedaliera a __________ nel dicembre 2013 (doc. AI 35), e per la cura del quale era stato inviato dalla curante nell’ottobre 2014 al dr. ___________ (cfr. doc. AI 35). Anche il dr. __________, nella sua perizia del 16 settembre 2014, aveva indicato la presenza di una marcata sindrome ansiosa, auspicando l’esecuzione di una valutazione psichiatrica approfondita, considerato anche come a suo avviso in base all’affezione psichica si stabilivano anche le limitazioni da rispettare nell’esercizio di un’attività lavorativa (doc. AI 35). L’assicurato è quindi stato seguito dal dr. __________ dal settembre 2014 e dalla psicologa __________ dalla primavera 2015 (doc. AI 63), come attestato dal dr. __________ nel rapporto finale del 1. settembre 2016 (doc. AI 89).

                                         Ora, anche con riferimento al quadro psichiatrico che caratterizza l’assicurato e che ne limita fortemente la tenuta allo stress, occorre procedere ad un accertamento approfondito.

                                         Considerato come lo stesso psichiatra curante, nuovamente nella certificazione del 26 agosto 2016 (doc. AI 86), sottolinei la necessità e l’utilità del supporto di psicoterapia per l’assicurato, appare imprescindibile che l’amministrazione interpelli anche gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno seguito e seguono il ricorrente.

                                         Considerato peraltro come, secondo sia il dr. __________ (laddove nel certificato del 26 agosto 2016 afferma in sostanza che la sintomatologia intestinale dipende anche dal funzionamento psicosomatico e dalla sofferenza psichica, cfr. doc. AI 87) che il dr. __________ (perizia del 16 settembre 2014, doc. AI 35), le patologie intestinali e quelle psichiatriche sono in grado di condizionarsi reciprocamente, questo Tribunale ritiene opportuno che venga esperita una perizia bidisciplinare al fine di giungere ad una conclusione completa sull’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato, sull’evoluzione della stessa e sull’esigibilità dell’attività lavorativa esercitata così come di altre attività, avuto anche riguardo alle particolari necessità che la gestione della malattia impone (cfr. in proposito ancora di seguito e al consid. 2.9).

 

                                         Il TCA ritiene, inoltre, che ulteriori accertamenti risultino indispensabili anche al fine di meglio acclarare le concrete limitazioni da osservare dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa, e di conseguenza dell’esigibilità dell’attività precedentemente svolta così come di un’altra possibile attività esigibile. Per quanto riguarda l’attività svolta in precedenza sarà importante esaminare la questione facendo i necessari distinguo tra le diverse mansioni da lui svolte (quale pizzaiolo e addetto alle “attività operative” correlate, da un lato e quale impegnato nel “lavoro direttivo” nell’esercizio pubblico, dall’altro). Tale aspetto risulta evidentemente decisivo anche al fine di una corretta valutazione economica della fattispecie (cfr. consid. 2.8 e 2.9).

                                         In particolare il ricorrente nel suo ricorso fa valere il fatto che è solo grazie al suo attuale lavoro che egli riesce a gestire “in maniera vivibile la sua patologia che lo porta a doversi assentare frequentemente dal posto di lavoro”. A suo dire ”solo un’occupazione come quella che sta rivestendo oggi gli consente di gestire il tempo di lavoro senza limitazione di sospensioni per eventi/bisogni fisiologici” legati alla sua malattia. Sottolinea le difficoltà che incontra durante il lavoro, affaticandosi presto e dovendosi prendere spesso delle pause che a volte “lo costringono a rimanere al lavoro la sera ben oltre l’orario di chiusura, a volte sino alle 2” (doc. AI 72). Ritiene in altre parole che i tempi e le necessità fisico-patologiche mal si conciliano con un lavoro qualsiasi.

                                         Ora, tali allegazioni, che in considerazione della patologia gastroenterologica di cui soffre l’assicurato non appaiono a priori prive di fondamento, necessitano di ulteriore e migliore approfondimento.

                                         Sia segnalato in questa sede che i medici che l’hanno in cura hanno sottolineato ripetutamente le difficoltà pratiche incontrate dall’assicurato nella gestione della sua malattia. Nel rapporto del 28 luglio 2017 la dr.ssa __________, dopo aver ricordato che il paziente, a motivo della malattia e della pouchite cronica, lamenta almeno 8 scariche di feci al giorno e due di notte, con diarrea cronica diurna e notturna, con “rischio di avere incidenti con defecazioni non controllabili” (doc. AI 80) che gli causano “continue interruzioni a lungo termine dell’attività lavorativa attuale calcolando che questo implica un contatto con il pubblico e la necessità di un’attività continuativa” ha anche affermato in merito alle limitazioni da osservare:

 

" Il paziente deve stare in un ambiente con accesso ai servizi igienici che siano sempre a disposizione, che possa recarvisi e rimanervi per oltre 15 min alla volta e più volte al giorno. Non può avere contatto con il pubblico neanche telefonico perché potrebbe dover interrompere la conversazione.

Non può rimanere concentrato per molto tempo vista la privazione di sonno Iegata alle diarree notturne e alle carenze. Deve potersi idratare correttamente. Va valutato attentamente anche il problema psichico.” (doc. AI 85)

 

                                         Del resto nella certificazione del 9 giugno 2016 la specialista curante dr.ssa __________ aveva posto l’accento anche sulla necessità di potersi alimentare correttamente, con un’alimentazione frazionata sull’arco della giornata (doc. AI 80) e nel maggio 2014 aveva già sottolineato come fosse impossibile prevedere l’urgenza defecatoria e il rischio di incontinenza (doc. AI 12).

                                         Anche su questo punto quindi gli ulteriori accertamenti medici che verranno esperiti, a livello bidisciplinare - considerato come la determinazione delle limitazioni da osservare per la gestione della malattia gastroenterologica non possa prescindere dal considerare anche le affezioni psichiatriche che lo portano, tra l’altro, ad attacchi di panico (cfr. perizia dr. __________ 16 settembre 2014, doc. AI 35 e rapporto del 19 novembre 2014 del dr. __________, doc. AI 37) - dovranno adeguatamente stabilire le effettive e concrete limitazioni da osservare dall’assicurato nell’esercizio di un’attività lavorativa.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che venga esperita una perizia bidisciplinare che valuti attentamente e minuziosamente l’insieme delle patologie dell’assicurato, la loro evoluzione nel tempo e la ripercussione delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

 

                               2.8.   Quanto alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione della capacità lavorativa nell’attività svolta e in un’attività adeguata deve ancora essere compiutamente acclarata.

 

                                         Con riferimento ai temi sollevati nel ricorso, sia solo ricordato in questa sede che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

                                         Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3° con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).

                                         In questo contesto va fatto presente che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; cfr. 8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto 2012 consid. 4.3; per la valutazione di un assicurato indipendente cfr. anche STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015 e riferimenti).

                                        

                                         Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Per la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

                                        

                               2.9.   Per quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

                                         In proposito non può in effetti non essere considerato come la patologia di cui egli soffre comporta una serie di limitazioni pratiche (quali quelle di doversi assentare di frequente e per tempo prolungato per i propri bisogni fisiologici, la necessità di disporre di un servizio igienico nelle immediate vicinanze vista l’imprevedibilità e l’urgenza con le quali si presentano le scariche defecatorie e pure il rischio di incontinenza) che necessitano di un’attenta valutazione al fine di individuare l’esistenza o meno di attività lavorative alternative. Valutazione che in concreto non è ancora stata effettuata dal preposto servizio professionale, non essendoci agli atti menzione di possibili attività lavorative alternative esigibili dall’assicurato (cfr. doc. AI 75).

                                         Sia in proposito osservato che in sede di verbale di colloquio del 2 maggio 2016 con il consulente professionale, l’assicurato ha sottolineato la situazione difficile anche a livello lavorativo, in particolare la necessità di pause supplementari che lo costringono a restare al lavoro fino alle 2.00 di mattina per riuscire a completare i suo compiti. Ha pure sottolineato di riuscire a lavorare solo grazie all’aiuto che gli viene prestato dai sui colleghi di lavoro e che di poter disporre sul luogo di lavoro di un servizio igienico. Insomma egli sarebbe riuscito “in quest'ultimo anno ad organizzarsi compatibilmente con le sue difficoltà” in quanto anche “abita vicino al luogo di lavoro e questo gli evita trasferte regolari che potrebbero essere difficoltose nella sua situazione”. Ha quindi sottolineato che il contesto lavorativo attuale sia per lui particolarmente favorevole perché gli permette di gestirsi secondo le sue possibilità. Ha pure affermato che anche “la sua psicologa reputa "ideale" la sua situazione lavorativa attuale, per il contesto, le agevolazioni, gli aiuti, etc.”. Infine aggiunge che “con la sua problematiche sarebbe difficile trovare qualcuno disposto ad assumerlo e trovare una situazione favorevole come quella attuale.” (doc. AI 75).

                                         Ora, tali allegazioni, che in sostanza sono state riprese nel ricorso (doc. I), non appaiono a priori sprovviste di fondamento e, dopo essere state adeguatamente approfondite anche in sede di accertamenti medici (cfr. consid. 2.7), dovranno quindi essere oggetto di adeguata e nuova valutazione da parte del consulente professionale, alla luce delle nuove conclusioni medico-teoriche sulla capacità lavorativa.

 

                             2.10.   Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

 

                                         Nel caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione, oltre che sui certificati dei curanti, essenzialmente sul solo parere del SMR, il quale non ha visitato l’assicurato e non ha approfondito le problematiche di natura gastroenterologica e psichiatrica, e non su una perizia amministrativa pluridisciplinare.

                                         Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata).

                                        

                                         Visto tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed economici necessari.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. novembre 2014 sino al 30 giugno 2015 e nuovamente dal 1. giugno 2016.

 

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata del 27 gennaio 2017 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.7 e 2.9.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti