Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.36

 

FS

Lugano

19 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 31 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1975 e da ultimo attiva quale “__________” (la cui attività consisteva nella: “(…) Prod. Pasticceria fatto in casa e lavori di pulizia (…)” (doc. AI 14/80 punto 5) presso il __________ (doc. AI 14/76-92), nel mese di giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 2/15-22).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione 21 ottobre 2015 (doc. AI 84/291-294), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                                         In esito al ricorso del 23 novembre 2015 (doc. AI 87/300-306), inoltrato tramite l’avv. RA 1, questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (decreto di stralcio 19 gennaio 2016 sub doc. AI 92/325-328).

 

                               1.2.   Con decisione 31 gennaio 2017, preavvisata il 10 novembre 2016 (doc. AI 112/414-417) e oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251) con complemento del 16 ottobre 2015 (doc. AI 83/288-290) e perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 (doc. AI 109/352-385), del rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015 con annotazioni 28 settembre 2015 e 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 68/255-258, 80/285 e 107/350), della valutazione del consulente in integrazione professionale del 16 luglio 2015 (doc. AI 69/259-261) e delle tabelle allestite il 9 novembre 2016 (doc. AI 113/418-421) ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 119/435-439).

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha contestato, con argomentazioni di cui si dirà nei considerandi di merito, la valutazione medica ed economica, chiedendo la riforma della decisione impugnata nel senso che “(…) alla ricorrente RI 1 viene attribuita almeno la mezza rendita d’invalidità con un grado d’invalidità del 50%. (…)” (I pag. 6). Contestualmente l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, con argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti del 6 aprile e del 2 maggio 2017 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione e comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre riconfermandosi nelle proprie allegazioni (IX, IX/1 e X).

 

                                         Con osservazioni del 15 maggio 2017, interpellato dal TCA (XI), l’Ufficio AI addotti i motivi per i quali ha ritenuto giustificata una riduzione del 5% per attività leggera ribadendo l’assenza di ulteriori fattori giustificanti una maggiore riduzione al reddito da invalida si è confermato nella domanda di reiezione del gravame (XII).

 

                                         I doc. XI e XI sono stati trasmessi per conoscenza alla ricorrente (XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

                                         L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita senza precisare da quando (cfr. consid. 1.3).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                               2.4.   Nella fattispecie in esame l’Ufficio AI vista la richiesta di perizia 20 marzo 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 52/182) ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (doc. AI 55/186-187 e 56/188-190).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

5.1    Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome ansiosa generalizzata.

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

 

Fibromialgia.

 

Incipiente discopatia C5-C6 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx 9.2.2015).

 

Incipiente discopatia L4-L5 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx 9.2.2015)

 

 

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Emicrania, possibilmente emicranica d tipo vestibolare.

 

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10, F41.2). (…)" (doc. AI 66/219).

 

                                         Alla luce degli atti medici raccolti dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come aiuto pasticcera è valutata nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 66/222) i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

" (…)

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

 

      8.1.1  A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

 

Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.

 

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente descrive una fibromialgia, un'incipiente discopatia C5-C6 e un'incipiente discopatia L4-L5, valutando l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 90% nell'attività da ultimo esercitata. La diminuzione della capacità lavorativa nell'attività finora svolta è dovuta alla sindrome algica generalizzata associata a insonnia e stanchezza cronica. Questa problematica riduce leggermente il rendimento sul lavoro. Nella valutazione si tiene conto inoltre dei compiti pesanti o ripetitivi come il caricare e scaricare merce, nonché il riordinare i vari articoli sugli scafali. L'A. è leggermente limitata per lavori ripetitivi soprattutto con le spalle al di sopra dell'orizzontale, per movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco, per lavori pesanti a mediamente pesanti. Il nostro consulente ritiene che la situazione sia invariata da anni, senza una soluzione di continuità.

 

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente pone la diagnosi di una sindrome ansiosa generalizzata e di una sindrome somatoforme da dolore persistente. Tenuto conto della gravità della condizione clinica (e il nostro consulente si riferisce in modo particolare al grado di morbosità della sindrome ansiosa generalizzata associata alla sindrome del dolore cronico di cui I'A. è affetta), il Dr. med. __________ valuta un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 40%. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la coscienza psicologica dell'A. è infiltrata da contenuti di pensiero volti ad anticipare possibili danni a carico della propria integrità corporea e di quella dei suoi cari. Questa apprensione è pervasiva rendendo l'A. poco concentrata sui propri obiettivi i quali vengono resi vani dalle preoccupazioni dominanti. L'A. non riesce perciò a dare continuità ed efficacia ai suoi sforzi e mostra una resistenza ridotta.

In riferimento ai criteri prognostici di Förster il nostro consulente descrive che:

- accanto alla sindrome del dolore cronico diffuso a carico dell'apparato locomotore ha evidenziato una patologia psichiatrica rilevante per quanto attiene al livello di morbosità del quadro clinico;

- la sindrome ansioso generalizzata è l'aspetto manifesto di una angoscia di perdita della propria integrità corporea e di quella dei suoi cari;

- la sintomatologia ansiosa è talmente pervasiva da limitare la capacità di riuscita personale dell'A.;

- la sindrome ansiosa generalizzata tende a restringere il campo di azione dell'A. e la porta a ridurre le relazioni interpersonali a causa probabilmente del calcolo dei possibili rischi legati alla interazione sociale anche se non parlerebbe in questo caso di isolamento sociale quanto piuttosto di evitamento dei contatti.

 

Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa contemplano lo stesso sintomo, cioè il dolore cronico.

 

      8.1.2  Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

In considerazione di quanto descritto al punto 8.1.1, la capacità lavorativa globale attuale nell'attività da ultimo esercitata di aiuto pasticcera è considerata nella misura del 60%.

 

               8.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

 

Va intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

               8.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

 

Vedi sopra.

 

               8.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

 

      8.1.3  Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

 

Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti, l'incapacità lavorativa nella misura del 40% descritta al punto 8.1.2 vale a partire dall'11.6.2013 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica presso il Dr. med. __________). In precedenza permane unicamente la patologia reumatologica che, a detta del nostro consulente, comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% invariata da anni, senza una soluzione di continuità.

 

 

9    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

 

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

 

      9.1.1  Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

 

Secondo il nostro consulente in reumatologia, l'A. è in grado di svolgere qualunque lavoro fisicamente leggero a mediamente pesante a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10%, ritenendo la situazione invariata negli ultimi anni.

 

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 100% in qualunque attività.

 

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa. Per gli stessi motivi già descritti al punto 8.1.1, le incapacità lavorative descritte dai consulenti non vengono sommate, ma integrate.

 

      9.1.2  Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

Sulla base di quanto descritto al punto 9.1.1, la capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute è considerata nella misura del 60%.

 

               9.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

 

Va intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

               9.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

 

                Vedi sopra.

 

               9.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

 

      9.1.3  Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

 

Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti, l'incapacità lavorativa nella misura del 40% descritta al punto 9.1.2 vale a partire dall'11.6.2013 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica presso il Dr. med. __________). In precedenza permane unicamente la patologia reumatologica che, a detta del nostro consulente, comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% invariata da anni, senza una soluzione di continuità.

 

      9.1.4  Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

 

Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 100%.

 

9.2 Reintegrazione professionale

 

      9.2.1  Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?

 

Secondo il nostro consulente in psichiatria non sono ritenuti indicati provvedimenti di integrazione professionale.

 

      9.2.2  In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

 

      --

 

      9.2.3  Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

 

      --

 

      9.2.4  Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

 

Non si tratta di revisione.

 

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

 

      9.3.1  Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?

 

Il nostro consulente in reumatologia descrive che l'A. è attualmente piuttosto decondizionata: un piano di riabilitazione potrebbe migliorare parzialmente la sua capacità lavorativa in tutte le attività. Secondo il nostro consulente in psichiatria la terapia farmacologica potrebbe essere maggiormente incentrata sul trattamento della sintomatologia della sindrome ansiosa generalizzata, di cui l'A. è affetta: potrebbe giovare, accanto alla farmacoterapia una terapia cognitivo comportamentale.

 

      9.3.2  Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?

 

Secondo il nostro consulente in psichiatria la prognosi è incerta, ma tenuto conto della scarsa influenza finora riscontrata dai trattamenti messi in atto, propende per un'evoluzione piuttosto sfavorevole dei disturbi accusati dall'A.

 

      9.3.3  Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

 

      --

 

 

10     OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

10.1  Altri quesiti del medico SMR.

 

Quesiti particolari ai quali non sia già stato risposto nei capitoli precedenti non sono posti.

 

10.2 Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 66/223-227)

 

                                         Il dr. __________ del SMR, con rapporto finale dell’8 maggio 2015 (doc. AI 68/255-258) posta la seguente diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome ansiosa generalizzata. Sindrome somatoforme da dolore persistente. Fibromialgia. (…)” (doc. AI 68/255) e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “(…) Incipiente discopatia C5-C6 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx 9.2.2015). Incipiente discopatia L4-L5 (IRM 8.4.2013, 18.11.2013 e Rx 9.2.2015) (…)” (doc. AI 68/255) , ha concluso per un grado d’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in una adeguata del 10% dal 2011 e del 40% dall’11.6.2013.

 

                                         Il SAM, interpellato dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 79/284), nel complemento del 16 ottobre 2015 (doc. AI 83/288-290) ha precisato che “(…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 5.5.2015 eseguita presso il SAM di __________, ci ha inviato il rapporto medico del Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia a __________ del 31.7.2015, chiedendo se alla luce di quanto citato in tale rapporto, si confermano o meno le diagnosi e le valutazioni già espresse nell'ambito della perizia medica SAM del 5.5.2015. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia a __________, che con il suo rapporto del 6.10.2015 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo. "ho preso atto del rapporto medico del collega psichiatra Dr. __________ di __________ del 31.07.2015. L'esame di quanto descritto dal collega nel suo scritto non aggiunge a mio modo di vedere nuovi elementi a quanto da me valutato e diagnosticato in occasione della perizia SAM del 05.05.2015, pertanto confermo in toto le considerazioni da me già espresse in merito allo stato valetudinario dell'A." (…)” (doc. AI 83/288).

 

                                         Il dr. __________, nell’annotazione del 19 ottobre 2015, ha confermato il rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015 (doc. AI 82/287).

 

                                         L’Ufficio AI conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale con decreto del 19 gennaio 2016 (cfr. consid. 1.1) ha ordinato “un accertamento psichiatrico di decorso” (doc. AI 101/339-342 e 104/345-346).

 

                                         I periti del SAM, nella perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 (doc. AI 109/352-385) poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1). Dalla precedente perizia SAM del 5.5.2015 sono note: Fibromialgia. Incipiente discopatia C5-C6. Incipiente discopatia L4-L5. (…)” doc. AI 109/362) e ritenuta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) Dal punto di vista psichiatrico l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica nell'attività da ultimo esercitata come aiuto pasticcera è valutato nella misura del 60%, restando quindi invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015. (…)” (doc. AI 109/365) circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione si sono così espressi:

 

" (…)

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

 

      8.1.1  A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

 

In data 25.4.2016 l'Ufficio Al del Canton Ticino ha incaricato il SAM di effettuare una perizia psichiatrica di decorso. Vi è stata quindi una valutazione specialistica psichiatrica da parte del consulente Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia a __________ (che aveva già valutato l'A. nell'ambito della precedente perizia SAM del 5.5.2015), con visite in data 20.7 e 10.8.2016, che nel suo rapporto dell'11.8.2016 pone le diagnosi di una sindrome somatoforme da dolore persistente e di una sindrome ansiosa generalizzata, confermando le diagnosi già poste nell'ambito della precedente perizia SAM di 5.5.2015. Tenuto conto che gli elementi sia diagnostici che clinici sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alia valutazione specialistica effettuata nel 2015, il nostro consulente ribadisce quanto riportato a questo proposito in quella sede, confermando che l'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico rimane nella misura del 40% in qualunque attività lucrativa. Per quanto riguarda la giustificazione della diminuzione della capacità lavorativa valgono le stesse considerazioni fatte in occasione della prima perizia SAM, in particolare la sintomatologia ansiosa generalizzata rispetto alla sintomatologia somatoforme risulta essere l'aspetto dominante il quadro clinico. Tale sintomatologia ansiosa generalizzata è sostenuta dalle preoccupazioni inerenti la propria salute e quella dei propri cari e soprattutto dall'angoscia di morte pervasiva non consentendo all'A. di concentrarsi sul presente ostacolando di fatto la sua riuscita pragmatica. Sostanzialmente la sindrome ansiosa generalizzata e le lamentazioni corporali rimangono l'aspetto manifesto di una sofferenza di base caratterizzata dall'angoscia di perdita della propria integrità corporea e di quella dei propri cari. La valutazione della capacità lavorativa rimane invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015. Secondo il nostro consulente l'angoscia di morte rimane l'elemento caratterizzante lo stile di vita dell'A. dal quale dipendono sia la sintomatologia ansiosa generalizzata, sia le lamentazioni corporali croniche.

 

      8.1.2  Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

Dal punto di vista psichiatrico l'attuale grado di capacità lavorativa medico teorica nell'attività da ultimo esercitata come aiuto pasticcera è valutato nella misura del 60%, restando quindi invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015.

 

               8.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

 

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

               8.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

 

Vedi sopra.

 

               8.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate nella valutazione della capacità lavorativa.

 

      8.1.3  Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

 

Dal punto di vista psichiatrico la valutazione della capacità lavorativa in qualunque attività lucrativa è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015 sino ad oggi.

 

 

9    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

 

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

 

      9.1.1  Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

 

Come già descritto in precedenza, dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa. Secondo il nostro consulente valgono le stesse considerazioni già fatte in occasione della prima perizia SAM del 5.5.2015: la diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la sintomatologia ansiosa generalizzata (rispetto alla sintomatologia somatoforme risulta essere l'aspetto dominante il quadro clinico) sostenuta dalle preoccupazioni inerenti la propria salute e quella dei propri cari e soprattutto dall'angoscia di morte pervasiva, non consente all'A. di concentrarsi sul presente ostacolando di fatto la sua riuscita pragmatica con una diminuzione del rendimento nell'attività lavorativa.

 

      9.1.2  Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

Dal punto di vista psichiatrico l'attuale grado di capacità lavorativa medico teorica è valutato nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa, restando quindi invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015.

 

               9.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

 

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

               9.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

 

                Vedi sopra.

 

               9.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate nella valutazione della capacità lavorativa.

 

      9.1.3  Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

 

Dal punto di vista psichiatrico la valutazione della capacità lavorativa in qualunque attività lucrativa è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 5.5.2015 sino ad oggi.

 

      9.1.4  Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

 

100%.

 

9.2 Reintegrazione professionale

 

      9.2.1  Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?

 

Il nostro consulente in psichiatria ritiene che nelle condizioni attuali, a causa delle sue limitazioni, I'A. ben difficilmente sarebbe in grado di portare a termine una riformazione professionale.

 

      9.2.2  In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

 

      -.-

 

      9.2.3  Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

 

      -.-

 

               9.2.3.1  I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che misura?

 

Secondo il nostro consulente in psichiatria i problemi che ostacolano il reinserimento lavorativo sono dovuti, almeno in parte, al quadro clinico stesso. Il nostro consulente ritiene che le limitazioni funzionali messe in evidenza vadano ricondotte principalmente al danno alla salute rilevato mentre per quel che riguarda la presenza di fattori legati a motivi estranei all'invalidità siano da considerare in primis lo stato di perdurante non occupazione e le difficoltà economiche in cui versa attualmente l'A.

 

      9.2.4  Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

 

Secondo il nostro consulente in psichiatria lo stato psichico dell'A., dal momento della valutazione specialistica effettuata in occasione della precedente perizia SAM del 5.5.2015 ad oggi, è rimasto sostanzialmente invariato.

 

 

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

 

      9.3.1  Come giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

 

Il nostro consulente in psichiatria descrive che il riscontro di valori ematici dei medicamenti al di sotto del range terapeutico è, nel caso fosse da attribuire ad una ridotta compliance (ma va comunque detto che interpellata a proposito I'A. sostiene di assumere regolarmente i farmaci che le sono stati prescritti dallo psichiatra curante), da attribuire ad una scarsa concentrazione sul presente causata dalla malattia psichica dell'A. o eventualmente ad un problema di assorbimento delle sostanze. Rimane comunque ed evidentemente importante il richiamo ad una maggiore attenzione verso la compliance terapeutica potendo la farmacoterapia quando assunta regolarmente diminuire l'intensità della sintomatologia psichica accusata dall'A.

 

      9.3.2  Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

 

Secondo il nostro consulente in psichiatria pur non essendo di fatto migliorata clinicamente almeno come misura preventiva rimane indispensabile che l'A. rimanga agganciata al proprio psichiatra di riferimento con il quale ha stabilito un legame di fiducia.

La prognosi propende per un'evoluzione piuttosto cronica dei disturbi psichici accusati dall'A.

 

      9.3.3  Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell'A.?

 

      Vedasi risposta al quesito precedente 9.3.2.

 

      9.3.4. Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)

 

      -.-

 

 

10     COERENZA

 

10.1  Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

 

Il nostro consulente in psichiatria non ha osservato discrepanze e non ha rilevato tendenze all'accentuazione né tanto meno alla simulazione dei sintomi da parte dell'A., la quale a suo avviso esprime in maniera autentica la sua sofferenza psichica.

 

 

11     OSSERVAZIONI e RISPOSTA a DOMANDE PARTICOLARI

 

11.1  Altri quesiti del medico SMR.

 

Quesiti particolari ai quali non sia già stato risposto nei capitoli precedenti non sono posti. Si ricorda che le valutazioni in ambito reumatologico e neurologico sono state descritte nell'ambito della precedente perizia SAM del 5.5.2015 a cui si rimanda

 

11.2  Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 109/365-370)

 

                                         Il dr. __________, nell’annotazione del 27 settembre 2016, ha confermato il rapporto finale SMR dell’8 maggio 2015 (doc. AI 107/350).

 

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in integrazione professionale del 16 luglio 2015 e le tabelle allestite il 9 novembre 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI 69/259-261 e 113/418-421 di cui si dirà in seguito), con decisione del 31 gennaio 2017 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

 

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

" (…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

 

                                         Dal fascicolo (cfr. doc. AI 66/205-251) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti precisando debitamente le ragioni per le quali i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa, tanto nell’attività abituale quanto in una adeguata, del 10% dal 2011 e del 40% dal giugno 2013 (in corrispondenza dell’inizio della presa a carico psichiatrica presso il dr. __________).

                                         Gli stessi periti, avuto riguardo al rapporto del 31 luglio 2015 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 78/281-283), nel complemento del 16 ottobre 2015 si sono confermati nella loro valutazione (cfr. doc. AI 83/288/290).

                                         Sempre i periti del SAM considerato l’ulteriore rapporto del 6 novembre 2016 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 87/312-313) e tenuto conto della modifica apportata dalla DTF 141 V 281 (cfr. consid. 2.3) , nell’ambito dell’accertamento psichiatrico di decorso, si sono ancora confermati nella loro valutazione pluridisciplinare (cfr. la perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 sub doc. AI 109/352-385).

                                         La valutazione dei periti del SAM non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In concreto, nonostante abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. VIII), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente ha comunicato al TCA di non averne (cfr. doc. X). Egli non ha pertanto prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione del SAM confermata anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale dell’8 maggio 2015 e nelle annotazioni del 19 ottobre 2015 e del 27 settembre 2016 (cfr. doc. AI 68/255-258, 82/287 e 107/350).

 

                                         L’obbligo di collaborare non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione (cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

 

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato provvedimento (il 31 gennaio 2017, data questa che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

                                         Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

                               2.7.   In merito alla valutazione economica considerati i dati del 2014 (anno in cui al più presto nasce un eventuale diritto alla rendita visto l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b) va rilevato quanto segue.

 

                            2.7.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                         Nella fattispecie concreta interpellato il datore di lavoro che gli ha fornito i dati necessari (cfr. doc. AI 110/386 e 111/387-413 l’Ufficio AI ha stabilito che nel 2014 il reddito da valido ammonta a fr. 48'191.-- (vedi anche la tabella allestita il 9 novembre 2016 sub doc. AI 113/418).

                                         Questo dato – corretto e, peraltro, rimasto incontestato – può essere fatto proprio da questo Tribunale.

 

                            2.7.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                         2.7.2.1.   Nel caso in esame, ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lei esigibile dall’anamnesi professionale risulta infatti che l’assicurata dal luglio 2011 “(…) non ha più ripreso un’attività lucrativa, percependo IPG (è stata licenziata nel corso del 2013). (…)” (doc. AI 109/356) , per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

 

                                         In sede di risposta rettamente l’amministrazione ha osservato che “(…) le tabelle per il 2014 erano già disponibili al memento della decisione (…)” (VII, pag. 3).

 

                                         In concreto, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 53'793.-- (51’600 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Ritenuta la capacità lavorativa residua del 60% in un’attività adeguata il reddito da invalido secondo i dati statistici validi per un'attività semplice di tipo fisico o manuale è di fr. 34'675.80 (53'793 x 60%) contro i fr. 28'914.60 che si ottengono riducendo del 40% il reddito ipotetico da valido del 2014 nella sua attività abituale (fr. 48'191 (cfr. consid. 2.7.1) ridotti del 40%).

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.2) questo Tribunale deve pertanto innanzitutto concludere che l’insorgente sfrutta al meglio la sua capacità residua di lavoro svolgendo un’altra attività semplice e ripetitiva.

                                         Di conseguenza ella non può essere seguita laddove sostiene che “(…) trattandosi in concreto di un'inabilità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, con possibilità dunque di svolgere ancora la precedente attività nella misura del 60%, per il calcolo dell'invalidità economica non si possono considerare i dati salariali statistici ma occorre computare il reddito effettivamente percepito dall'assicurata prima del danno alla salute ridotto del 40% pari al grado di inabilità al lavoro stabilito dai periti medici. Il grado d'invalidità della ricorrente deve pertanto essere stabilito almeno in tale misura, con diritto almeno a un quarto di rendita d'invalidità. (…)” (I, punto 9, pag. 4).

 

                         2.7.2.2.   Come accennato, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico di al massimo il 25% (cfr. consid. 2.7.2).

 

                                         L’insorgente contesta la riduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI adducendo che “(…) si contesta a riguardo anzitutto la valutazione effettuata dall'Ufficio Al in merito alla riduzione del solo 5% applicata al salario conseguibile malgrado il danno alla salute. Nel caso di specie la ricorrente soffre a tutt'oggi per prima cosa di importanti dolori fisici a seguito di fibromialgia che la limitano considerevolmente sia nei propri movimenti che nel normale svolgimento delle più comuni attività. Infatti a causa della menzionata sindrome cervico-brachiale e lombospondilogena diagnosticata dal Dr. med. __________, l'assicurata subisce uno sbilanciamento ed un'insufficienza muscolare del rachide, del cinto scapolomerale e pelvico, con una sindrome del dolore cronico che le procura di conseguenza una diminuita funzionalità a livello di tutto il rachide soprattutto lombare ma anche a livello delle spalle e delle braccia, in particolare quella sinistra. Nel concreto la ricorrente si stanca più velocemente nell'utilizzo delle braccia e della schiena, la cui stanchezza procura di conseguenza una difficoltà nell'esecuzione dei movimenti instaurando gradualmente un fitto dolore alla cervicale che poi si protrae alle braccia ed alla testa. Anche i normali movimenti come chinarsi o il restare a lungo in una posizione seduta procurano alla ricorrente dei forti malori, avendo ella tra l'altro subito una curvatura della colonna vertebrale a seguito in particolare della seconda gravidanza. In considerazione di quanto precede, e conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale, il reddito con invalidità per quanto attiene alla sola necessità di svolgere delle attività leggere va pertanto ridotto del 10%. L'erronea percentuale del 5% decisa dall'Ufficio Al, da corregge come visto con una riduzione del 10%, considera inoltre solo la necessità della ricorrente di svolgere unicamente attività leggere, senza tener conto di tutte le altre ripercussioni sull'attività lavorativa dell'interessata a seguito delle proprie condizioni personali e di salute, come ad esempio l'età dell'assicurata, il suo livello formativo, la sua nazionalità e il fatto che la medesima può esercitare solo un'attività a tempo parziale. La ricorrente infatti, cittadina marocchina con alcun livello formativo specifico e madre single con due figli minorenni a carico, oltre agli impedimenti di natura prettamente fisica-motoria summenzionati soffre come a livello psichiatrico di una sindrome somatoforme da dolore persistente con tutta una serie d'importanti sintomi e disturbi psichici che persistono malgrado la cura prescritta dal Dr. med. __________. In particolar modo sono da evidenziare, oltre ai vari dolori diffusi in tutto il corpo già menzionati, degli importanti stati d'ansia nonché diversi disturbi neurovegetativi che causano attacchi di panico, vertigini, perdita d'equilibrio ecc. Il tutto purtroppo accompagnato da una persistente cefalea presente già da diversi anni. Tale sintomatologia limita anch'essa in maniera evidente la residua capacità lavorativa dell'interessata, la quale non riesce praticamente a gestire in maniera continuata e costante anche una normale attività lavorativa routiniera, dovendo ella per forza di cose prendersi dei debiti momenti di pausa per combattere tali stati psichiatrici, potendo ella pertanto svolgere unicamente un'attività a tempo parziale con la possibilità di disporre di pause spontanee, di potersi sedere e riposare, e la necessità di evitare attività comportanti una particolare componente di stress nell'esecuzione delle stesse. In considerazione pertanto di tutto quanto precede va pertanto concessa una riduzione complessiva e massima del 25% in riferimento al reddito con invalidità determinato. (…)” (I, consid. 9, pagg. 4 e 5).

 

                                         Al riguardo va innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al considerando 2.6, alla valutazione dei periti del SAM che hanno concluso per un’incapacità lavorativa, sia in quella abituale che in un’altra attività adeguata, del 10% dal 2011 e del 40% dal giugno 2013 , va riconosciuta piena forza probatoria.

                                         Di conseguenza, nella misura in cui pretenda una maggior riduzione percentuale sul salario teorico statistico partendo da una diversa valutazione medica, l’insorgente non può essere seguito.

 

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.5 (confermata nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6) il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

                                         Nella STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’andicap, l’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

                                         Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

                                         Va qui ribadito che “(…) una deduzione globale del 25% dal salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro (…)” (regesto della DTF 126 V 75) e che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pagg. 344-351).

                                         Nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

                                         Inoltre, il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi sono richiesti sul mercato normale del lavoro indipendentemente dalla loro età (STF 8C_403/2017 del 25 agosto 2017 consid. 4.4.1: “(…) Der Faktor Alter wirkt sich nicht (zwingend) lohnsenkend aus. Denn Hilfsarbeiten werden auf dem hypothetisch ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) altersunabhängig nachgefragt (vgl. Urteil 8C_805/2016 vom 22. März 2017 E. 3.4.3; 9C_134/2016 vom 12. April 2016 E. 5.3; 8C_672/2013 vom 20. Februar 2014 E. 3.3). (…)”; vedi anche la STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3).

                                         Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

                                         Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.

 

                                         Nella fattispecie concreta, sulla base della perizia SAM del 5 maggio 2015 (doc. AI 66/205-251), il dr. __________, nel rapporto finale SMR dell’8 settembre 2015 (doc. AI 68/297/300), ha attestato che non vi è alcuna riduzione della presenza sul lavoro trattandosi di una riduzione del rendimento (cfr. doc. AI 68/256). Sempre il dr. __________, quali limitazioni funzionali, ha indicato un carico massimo di 10 Kg senza limitazioni, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e l’assenza della necessità di pause supplementari (cfr. doc. AI 68/256). Quanto alle ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale, riprendendo le conclusioni dei consulenti dr. __________ e dr. __________, il medico SMR ha indicato: “(…) Limitazioni somatiche Sollevare e portare pesi all'altezza dei fianchi: - MOLTO SPESSO molto leggeri (fino i 5Kg)/leggeri (fino a 10 kg), TALVOLTA medi (11-25Kg), DI RADO pesanti (>25Kg), TALVOLTA può sollevare fino i 5Kg sopra l'altezza del petto; maneggiare attrezzi: - MOLTO SPESSO leggeri/di precisione, TALVOLTA medi, Dl RADO pesanti, MOLTO SPESSO è la rotazione manuale; posizione corporea/mobilità: - TALVOLTA lavori sopra l'altezza del capo/rotazione del tronco/seduto ed inclinato in avanti/in piedi ed inclinato in avanti, MOLTO SPESSO inginocchiato/effettuare la flessione delle ginocchia; posizione di lunga durata: - MOLTO SPESSO seduto/eretto; spostamento: - MOLTO SPESSO camminare fino a 50mt/oltre 50mt/per lunghi tragitti/su terreni dissestati/salire-scendere le scale/salire-scendere ponteggi/scale a pioli. Limitazioni psichiche La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la coscienza psicologica dell'A. è infiltrata da contenuti di pensiero volti ad anticipare possibili danni a carico della propria integrità corporea e di quella dei suoi cari. Questa apprensione è pervasiva rendendo l'A. poco concentrata sui propri obiettivi i quali vengono resi vani dalle preoccupazioni dominanti. L'A. non riesce perciò a dare continuità ed efficacia ai suoi sforzi e mostra una resistenza ridotta. (…)” (doc. AI 68/256-257).

 

                                         Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata, e non può di conseguenza condividere né le critiche mosse dal rappresentante della ricorrente all'operato dell'amministrazione per aver applicato una riduzione sociale del 5% né ammettere una decurtazione maggiore.

                                         La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 60% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

                                         D’altro canto occorre anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute così come il fatto che ella abbia un rendimento ridotto, sono già state considerate nella – non trascurabile – inabilità lavorativa del 40% determinata in ambito medico-teorico dai periti del SAM e confermata dal SMR.

                                         In questo senso questo Tribunale può fare proprie la conclusione dell’amministrazione stante la quale “(…) lo scrivente Ufficio Al reputa corretta la riduzione limitata al 5% al caso in esame per attività leggere per le seguenti ragioni: l'assicurata è in giovane età (classe 1975), è titolare di un permesso C (inc. Al, doc. 1 a pag. 2/472), quand'anche senza formazione particolare ha dimostrato di potere svolgere diverse attività in vari settori, e di potere e sapere sfruttare le sue potenzialità economiche sul mercato del lavoro (cfr. rapporto del Servizio integrazione professionale del 16 luglio 2015, inc. Al, doc. 69 e precedente rapporto per intervento tempestivo del 4 luglio 2012 con riferimento al punto 1 "Iter scolastico e professionale", inc. Al, doc. 6, pag. 29/472, come anche curriculum vitae datato 12 luglio 2012, inc. Al, doc. 12); non vi sono, inoltre, riduzioni applicabili per rendimento ridotto (per le donne il criterio del tasso di occupazione ridotto non ha, di principio, alcun influsso sulla possibilità di guadagno). (…)” (VII, punto 5, pag. 3).

                                         Pure a ragione l’amministrazione ha precisato che “(…) la riduzione del 5% al reddito con invalidità attuata per attività leggere è giustificata dal fatto che la signora RI 1 non ha limitazioni per un carico massimo fino a 10 kg come indicato dal perito reumatologo dr. med. __________ nella perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico del 5 maggio 2015, con limitazioni funzionali riprese nel rapporto finale del Servizio medico regionale dell'8 maggio 2015. (…)” (XII).

                                         Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

                                         In effetti, va detto che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non ne sono state addotte né del resto emergono dagli atti all’inserto.

                                         Ne segue che la riduzione globale del 5% dal reddito da invalido va confermata.

 

                         2.7.2.3.   Partendo da un reddito da invalido secondo i dati statistici di fr. 53'793.-- (cfr. consid. 2.7.2.1), considerata la capacità lavorativa residua del 60% (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione del 5% (cfr. consid. 2.7.2.2), il reddito da invalido si attesta infine a fr. 30'662.01 (53'793 x 60% ridotti del 5%).

 

                            2.7.3.   Confrontando il reddito da invalido di fr. 30'662.01 (cfr. consid. 2.7.2.3) con quello da valido di fr. 48'191 (cfr. consid. 2.7.1), si ottiene un grado d’invalidità del 36% ([48'191 - 30'662.01] x 100 : 48'191 = 36.37% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                               2.8.   Quanto al rifiuto a provvedimenti professionali, va anch’esso confermato per le seguenti ragioni.

 

                                         Innanzitutto va qui ribadito che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Dal loro canto i periti del SAM hanno, da ultimo, evidenziato che “(…) il nostro consulente in psichiatria ritiene che nelle condizioni attuali, a causa delle sue limitazioni, l’A ben difficilmente sarebbe in grado di portare a termine una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 109/368).

                                         Infine anche il consulente in integrazione, nella valutazione del 16 luglio 2015 (doc. AI 69/259-261), ha evidenziato che “(…) nonostante il grado d’invalidità sia superiore al 20%, non vi sono i presupposti di legge per la messa in atto di provvedimenti di integrazione sottoforma di formazione professionale. Vista la capacità lavorativa residua ed i limiti funzionali, si esprime parere favorevole ad un aiuto al collocamento qualora l’assicurata lo richiedesse. (…)” (doc. AI 69/261).

 

                                         Visto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con esperienza in ambito integrativo.

                                         In questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di provvedimenti professionali.

                                         È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

 

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.11.   L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2015 con il relativo complemento del 16 ottobre 2015 e l’ulteriore perizia bidisciplinare del 26 settembre 2016 e il rapporto finale dell’8 maggio 2015 con le annotazioni 28 settembre 2015 e 27 settembre 2016 del medico SMR dr. __________, svolti nell’ambito della domanda di prestazioni del giugno 2012, hanno permesso di esprimersi con la dovuta chiarezza circa l’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa dell’assicurata sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni dei periti del SAM confermate dal dr. __________, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare dette valutazioni e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 31 gennaio 2017.

 

                                         In ogni caso l’assistenza giudiziaria andrebbe respinta anche perché apparentemente (ancorché vidimato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria appare incompleto e impreciso, cfr. IX/1) nemmeno risulterebbe dato lo stato d’indigenza.

                                         Infatti dal suddetto certificato e dai suoi allegati emerge che l’insorgente è senza attività lucrativa e che suo marito, nel 2016, ha ottenuto un salario netto di fr. 65’703.70 (cfr. il certificato di salario per quell’anno sub. IX/1).

                                         Le entrate complessive mensili ammontano quindi a fr. 5'475.30 (65’703.70 : 12).

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.--, cui aggiungere fr. 400.-- per ognuno dei due figli minorenni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale importo (in casu complessivamente fr. 2'500.--) comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

                                         L’insorgente con suo marito e i due figli (nati nel 2008 e nel 2012) abitano in una casa di loro proprietà a __________ e per la stessa pagano degli interessi ipotecari pari a fr. 4'781.26 all’anno ovvero fr. 398.43 al mese (4'781.26 : 12).

                                         Volendo considerare l’Ordinanza del DFI sui premi medi 2017 dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (nel certificato non sono stati indicati oneri per la cassa malati) il premio medio annuo del nucleo famigliare si attesterebbe a fr. 14'064.-- (premio medio annuo valido per il canton Ticino per gli adulti nella regione 1 di fr. 5'724.-- e per i bambini di fr. 1'308.--; [5'724 x 2] + [1'308 x 2] = 14'064) rispettivamente a fr. 1'172.-- al mese (14'064 : 12).

                                         Si ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 4'070.43 (2'500 + 398.43 + 1'172).

                                         Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 375.-- sino a fr. 625.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

                                         In casu, partendo quindi da un onere complessivo massimo di fr. 4'445.43 (4'070.43 + 375) rispettivamente fr. 4'695.43 (4'070.43 + 625) da un lato, e entrate di fr. 5'475.30, si ottiene comunque un’eccedenza mensile di fr. 1’029.87 rispettivamente di fr. 779.87.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti