Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.43

 

 

 

rg/gm

Lugano

23 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 febbraio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 15 febbraio 2017 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 – al beneficio di una mezza rendita con una prestazione completiva (anche e per quanto qui interessa) per il figlio __________ – la restituzione della rendita completiva percepita indebitamente nel periodo 1° ottobre - 31 ottobre 2016 (fr. 329.--) ritenendo terminata la formazione del figlio all’__________ a fine settembre 2016;

 

                                     -   contro suddetta decisione insorge RI 1. Dopo aver evidenziato in particolare come l’esclusione del figlio dall’__________ sia stata comunicata all’Ufficio AI il 18 ottobre 2016 e come secondo l’OAI le modifiche hanno effetto a partire dal mese suc-cessivo alla loro comunicazione, sostiene l’inammissibilità della restituzione della rendita per figlio erogata nel mese di ottobre 2016, osservando anche come “(…) appare lecito do-mandarsi se tale “evento rilevante”, non sia in realtà da considerare contestualmente al rigetto dell’__________ del 21.11. 2017 e pertanto la sospensione della rendita per figli da considerare solo dal mese di dicembre 2016. Chiedo pertanto che la richiesta di restituzione sia annullata, che venga esaminata la possibilità di sospendere la rendita solo a partire dal mese di dicembre 2016 con la conseguente restituzione da parte del-l’AI della rendita per figli di novembre 2016, con la presente e sulla base della nostra situazione economica, richiedo inoltre l’assistenza giudiziaria gratuita per le spese di giudizio” (doc. I);

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che “(…) Il signor RI 1 è al beneficio dal 10 agosto 2004 di una mezza rendita d'invalidità con l'aggiunta di una rendita completiva per il figlio __________, il quale nel novembre 2011 ha compiuto i 18 anni.  Dopo la maggiore età il giovane ha comunque continuato la propria formazione. Nell'anno accademico 2014-15 si è immatricolato presso l'Università __________. Il 12 settembre 2017 [recte 2016, ndr], dopo vari solleciti, l'assicurato sottoscriveva la dichiarazione con la quale confermava la continuazione degli studi da parte del figlio e nel contempo si impegnava a trasmettere la relativa iscrizione universitaria. Successivamente, il 18 ottobre 2017, la Cassa veniva informata circa il ricorso interposto dal giovane contro l'esclusione dagli studi della Facoltà di __________. Infine, il 14 febbraio 2017 la Cassa veniva informata dell'esito del ricorso con il quale il Consiglio di Facoltà di __________ respingeva il reclamo. Sulla scorta di quest'ultimo documento, ritenendo terminata la formazione, lo scrivente Ufficio, ha emanato in data 15 febbraio 2017 una decisione di restituzione della rendita completiva versata per il periodo dal 1.10.2016 al 31.10.2016 per un ammontare di fr. 329.-. Contro tale decisione l'assicurato ha interposto ricorso presso il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 10 marzo 2017, chiedendo in primis l'annullamento della richiesta di rimborso e subordinatamente la soppressione della rendita completiva solo dal 1° dicembre 2016 con il versamento ancora della mensilità dovuta per novembre 2016. Dagli atti allegati annessi al ricorso lo scrivente ufficio prende atto (doc. A4) della decisione, ufficializzata 10 ottobre 2016 e firmata dal prof. __________ (decano) e del dr. __________ (delegato per gli esami), di escludere il giovane __________ dagli studi della facoltà di __________. In considerazione di questo documento si può ragionevolmente ritenere che la fine degli studi possa essere posticipata a fine ottobre, considerato che solo a quel momento al giovane è stata ufficializzata la preclusione a continuare la formazione. Ora, conformemente alla marginale 3350 delle Direttive sulle rendite (DR) il diritto alla rendita completiva si estingue per i figli che seguono ancora un formazione tra i 18 anni e 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il figlio compie i 25 anni. E’ quindi pacifico reputare, visto quanto precede, posticipare al 31 ottobre 2016 la fine della formazione e conseguentemente sopprime il diritto alla prestazione dal 1° novembre 2016. Pertanto, lo scrivente ufficio propone l'accoglimento parziale del ricorso, osservato che la parte ricorrente non è chiamata a restituire alcunché (…)” (doc. V);

 

-      invitato a prendere posizione su quanto dichiarato dall’Ufficio AI in risposta di causa, il ricorrente è rimasto silente;

                                         

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i super-stiti (cfr. art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 25 cpv. 5 LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1 stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara ad un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico e il cui cpv. 2 stabilisce invece che la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità) (in argomento cfr. Meyer/Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);

 

                                                 -   per l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante;

 

                                     -   è tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, co-me accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, in particolare il consid. 4);

 

                                     -   nel caso concreto, come detto, con la decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito l’obbligo di RI 1 (beneficiario del versamento della rendita per il figlio __________ correlata alla sua rendita AI) alla restituzione della rendita per il figlio indebitamente percepita nel mese di ottobre 2016. L’insorgente sostiene di non dover restituire tale rendita adducendo di aver comunicato all’amministrazione il 18 ottobre 2016 la modifica rilevante per l’erogazione della prestazione completiva (segnatamente l’esclusione del figlio dagli studi presso l’__________ decisa il 10 ottobre 2016), ponendo altresì il quesito di sapere se non vada addirittura riconosciuto il diritto alla rendita completiva anche per il mese di novembre 2016, la decisione con cui il Consiglio di Facoltà ha respinto il ricorso contro il provvedimento di esclusione essendo stata resa il 21 novembre 2016;

 

                                     -   effettivamente, come d’altronde è stato riconosciuto dall’am-ministrazione nella risposta di causa, non può essere chiesta la restituzione della rendita per figlio percepita nel mese di ottobre 2016. Vi è infatti da ritenere che la rendita per figli ancora in formazione tra i 18 e i 25 anni si estingue, come precisato nella cifra marginale 3350 delle Direttive sulle rendite AVS valide dal 1 gennaio 2003, alla fine del mese in cui la formazione termina o in cui il figlio compie i 25 anni, in casu con l’e-sclusione del figlio __________ dagli studi della Facoltà di __________ sancita con la decisione emessa il 10 ottobre 2016 e tempestivamente comunicata da parte dell’assicurato all’amministrazione;  

 

-    ci si può infine chiedere se quanto ulteriormente postulato col gravame – segnamente la richiesta di considerare la “sospensione della rendita per figli …solo dal mese di dicembre  2016“ ritenuto che quale “evento rilevante non sia in realtà da considerare contestualmente al rigetto dell’__________ del 21.11.2017 [recte: 2016]“) – sia o meno oggetto della decisione qui impugnata (che concerne in sè la restituzione della rendita del mese di ottobre 2016) e possa fare oggetto di impugnativa ed essere pertanto fatto valere nella presente sede. In ogni caso, pur ammettendo la ricevibilità di tale domanda, non può non essere rilevato come la decisione ema-nata nel novembre 2016 dal Consiglio di Facoltà non ha fatto che confermare la fondatezza della decisione di esclusione resa nell’ottobre 2016 ritenuto che, con riferimento al summenzionato art. 49ter cpv. 2 OAVS, la formazione è da con-siderare nel caso concreto essere terminata a ottobre 2016, a partire da tale momento non avendo infatti più l’interessato seguito (o potuto seguire) gli studi ai sensi del citato art. 49bis cpv. 1 OAVS secondo cui un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto“;

 

 -   il gravame merita pertanto accoglimento nel senso che la decisione di restituzione della rendita per il figlio __________ relativa al mese di ottobre 2016 è annullata;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile 2012);

 

                                     -   stante l’esito del gravame appare giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 500.-- all’Ufficio AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dal pagamento delle spese giudiziarie formulata dall’insorgente;

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 15 febbraio 2017 è annullata.

 

                                 2.-   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

      

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti