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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 febbraio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 22 maggio 2014 (doc. 2) RI 1, 1967, di formazione pittore, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa dei disturbi al ginocchio che dal 9 maggio 2013 l’hanno reso inabile al lavoro di guardiano di sicurezza per le ferrovie e che l’hanno portato ad essere licenziato da __________ per il 30 settembre 2015.
1.2. L’amministrazione ha intrapreso i necessari accertamenti medici anche richiamando l’incarto dall’assicuratore malattia che si è assunto il caso e nel 2016 ha disposto una perizia (doc. F).
Preso atto del rapporto finale SMR dell’11 aprile 2016 (doc. 59) e del complemento del 24 ottobre 2016 (doc. 80) del rapporto del Servizio integrazione professionale del 14 ottobre 2015, con decisione del 22 febbraio 2017 (doc. A), che confermava il progetto di decisione del 18 aprile 2016 (doc. 62) a seguito delle osservazioni dell’assicurato (doc. C) e dei successivi referti medici (docc. 65 e 69) che sono stati trasmessi alla perita per una valutazione (doc. 73), giunta il 14 giugno 2016 (doc. 76) e a seguito della quale il medico SMR il 20 giugno 2016 (doc. 75) si è riconfermato nel suo precedente rapporto, l’Ufficio AI ha attributo all’assicurato una rendita temporanea intera (grado AI 100%) dal 1° maggio 2014, ma con versamento dal 1° novembre 2014, ossia dopo sei mesi dalla presentazione della richiesta (art. 29 cpv. 1 LAI), limitatamente al 30 settembre 2015.
1.3. Con ricorso del 17 marzo 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI e di ritornare l’incarto per una rivalutazione della sua situazione, che porti a riconoscergli un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguata e quindi che sia ricalcolato il suo grado di invalidità.
Secondo il ricorrente la sua situazione non sarebbe affatto migliorata dal 18 giugno 2015. Anche il certificato del dr. med. __________ del 10 marzo 2017 (doc. D) riferisce di continui disturbi al ginocchio destro con persistenza dell’artrofibrosi e dei dolori, tanto che la funzionalità era ancora fortemente limitata con una flessione massima di 70°-80° e i dolori si accentuavano alla mobilizzazione dopo 20 minuti da seduto e 15 minuti di marcia. Queste difficoltà sono state rilevate anche nel rapporto finale di attività che è stato steso il 2 settembre 2016 (doc. E) dopo un periodo durante il quale, tramite l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurato ha svolto un provvedimento del mercato del lavoro.
1.4. Nella risposta del 24 aprile 2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso dopo avere sentito il dr. med. __________ del Servizio medico Regionale (doc. IV/1), secondo cui il certificato medico prodotto dal ricorrente non oggettivava uno stato clinico differente da quello già valutato.
L’amministrazione ha osservato di avere sottoposto l’assicurato a una perizia, dalla quale è emerso che dopo un periodo di totale inabilità lavorativa la situazione si era stabilizzata.
L’interessato è stato ritenuto inabile al 50% nella sua attività abituale, mentre abile al 100% in attività adeguate conformi alle limitazioni funzionali descritte dalla specialista in riabilitazione.
Questa valutazione è stata ribadita dalla perita nel complemento del 16 aprile 2016 (recte: 14 giugno 2016) ed essendo completa e coerente nelle conclusioni, per l’Ufficio AI va confermata anche alla luce del nuovo rapporto del dr. __________.
L’amministrazione ha dunque confermato l’attribuzione al ricorrente di una rendita temporanea dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015, ma con versamento delle prestazioni dal 1° novembre 2014 a causa della domanda tardiva.
1.5. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2017 (doc. VI) il ricorrente ha prodotto la perizia del 6 aprile 2016 (doc. F) della dr.ssa med. __________, rilevando come in sostanza le parti siano concordi nella valutazione dei disturbi di cui egli soffre, mentre la discordanza sta nel definire la loro portata sulla sua capacità di lavoro.
L’insorgente ha ribadito come il referto del 10 marzo 2017 del dr. __________ attesti un’ulteriore evoluzione sfavorevole, con una mobilità del ginocchio limitata in flessione a 70°-80° e l’insorgenza di forti dolori dopo pochi minuti di attività.
Inoltre, già nel suo referto del 18 giugno 2015 il chirurgo che l’ha operato aveva escluso la possibilità di continuare l’attività abituale di guardiano di sicurezza, visto che operava su terreni sconnessi, talvolta di difficile accesso e sui cantieri lungo la linea ferroviaria. Pertanto, la sua capacità nell’attività precedente deve essere considerata nulla.
Riguardo all’abilità lavorativa in attività adeguate, sulla scorta delle limitazioni elencate dalla perita, a dire dell’assicurato una tale attività sarebbe possibile unicamente in un posto concepito su misura e assolutamente estraneo alla realtà del mercato del lavoro. La decisione impugnata elenca una serie di attività, ma se si considerano le limitazioni funzionali riconosciute anche dall’amministrazione, egli ritiene che le stesse non possano essere esercitate al 100%. In nessuna di queste attività sarebbe possibile cambiare frequentemente la postura alternando periodi seduti di 20-30 minuti a periodi in piedi sino a due ore oppure ancora evitare spostamenti su terreni anche sconnessi, salire scale o su terreni in salita/discesa e sollevare pesi di 10kg, il tutto con un rendimento completo. D’avviso dell’assicurato, per essere compatibili con le limitazioni riconosciute queste attività devono essere svolte con pause adeguate che vanno a discapito inevitabilmente del rendimento, perciò non sono esigibili in misura completa, ma al massimo al 50%.
Per di più, l’assicurato ha evidenziato che per alcune di queste attività adeguate sono necessarie anche delle qualifiche di cui egli è sprovvisto.
Infine, l’insorgente ha rilevato che la stessa perita ha indicato la necessità di continuare con la fisioterapia e/o l’attività in acqua per mantenere l’articolarità e rinforzare tutto l’arto inferiore destro, attività che ha sempre svolto senza tuttavia raggiungere i risultati sperati, a conferma dell’entità dei disturbi presenti che influiscono forzatamente negativamente sul rendimento sul posto di lavoro.
In via principale l’assicurato ha dunque ribadito di ritornare gli atti all’Ufficio AI per una rivalutazione della sua situazione che porti a riconoscergli un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguate; in via subordinata, ha chiesto che l’Ufficio AI effettui una nuova valutazione che tenga conto delle sue esposte argomentazioni.
1.6. Il 22 maggio 2017 (doc. VIII) l’amministrazione si è riconfermata nella risposta sulle conclusioni mediche e sulle attività esigibili, mentre da parte sua l’assicurato non ha formulato nuove osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015, poiché dal 18 maggio 2015 egli sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo del grado della perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo pensionabile (10%).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sottoposto l’assicurato a una perizia medica, preso poi atto del rapporto finale dell’11 aprile 2016 del Servizio Medico Regionale che confermava il parere della dr.ssa med. __________ del 6 aprile 2016, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, la quale si è ulteriormente espressa il 14 giugno 2016 in merito alla nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato così come il dr. med. __________ dell’SMR che ha ribadito quanto espresso due mesi prima, l’Ufficio AI ha considerato l’interessato inabile al lavoro in ragione del 100% dal 9 maggio 2013 nella sua precedente attività di guardiano della sicurezza, mentre totalmente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute dal 18 giugno 2015.
Quel giorno (doc. 27) il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, che l’aveva già operato negli anni precedenti, ha ricordato che l’assicurato dopo l’impianto di protesi ha avuto un’artrofibrosi e un’algodistrofia per la quale si era resa necessaria una mobilizzazione del ginocchio in narcosi. Nonostante la fisioterapia egli aveva nuovamente sviluppato un’artrofibrosi, mentre l’algodistrofia era regredita. Il medico ha rilevato che la situazione era definitiva e non v’erano margini per migliorare ulteriormente la flessione che arrivava a 100°-105°, mentre l’estensione era completa (prima dell’intervento non lo era).
Vista la giovane età, per il chirurgo era “importante attribuire una rendita di invalidità vicina al 50% poiché non può assolutamente fare nessun lavoro su terreni sconnessi, stare a lungo in piedi o portare e alzare pesi, camminare su scale e fare ripetute discese e salite. Può fare perlopiù dei lavori sedentari e misti con brevi deambulazioni.”.
Nel suo referto del 6 ottobre 2015 (doc. 41) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, medico curante dell’assicurato, ha condiviso pienamente il parere del dr. med. __________, secondo cui l’interessato risultava sempre inabile al lavoro al 50%, visto che la situazione cronicizzata non permetteva al paziente di svolgere pienamente un lavoro sia da seduto che da in piedi.
A suo avviso, quindi, l’assicurato rimaneva impossibilitato a riprendere l’attività lavorativa nel settore ferroviario di servizio esterno sui binari, mentre sarebbe stato abile al 100% in un lavoro di ufficio o in un lavoro leggero fisicamente anche all’esterno tipo Securitas sull’arco di un’intera giornata, ma con rendimento ridotto del 50% a dipendenza del tipo di attività che avrebbe svolto e dei limiti funzionali, quali non potere mantenere in modo prolungato posizioni statiche, dovere effettuare regolari pause anche in un’attività di tipo amministrativo, ciò che ne riduceva il rendimento. Inoltre, egli non era adatto ad eseguire lavori di ufficio per mancanza di preparazione generale in questo settore e si doveva pure considerare che molto probabilmente avrebbe avuto delle difficoltà di adattamento e adeguamento a una nuova realtà lavorativa. A suo dire, era quindi ragionevole una rendita AI del 50%.
Il 18 febbraio 2016 (doc. 55) il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha ricordato che l’assicurato era stato operato di protesi totale del ginocchio destro nel dicembre 2013, intervento che è stato complicato da artrofibrosi per la quale ha subìto un’artrolisi del ginocchio destro con mobilizzazione in narcosi il 17 febbraio 2015. Vista la cattiva evoluzione è stato sottoposto a un nuovo intervento di artroscopia del ginocchio destro con sinovectomia e artrolisi del ginocchio destro il 2 maggio 2015. Egli lamentava sempre un disturbo funzionale con limitazione della flessione a 80°-90°; l’estensione era completa. Il ginocchio era stabile nel piano frontale.
Il chirurgo ha rilevato un peggioramento rispetto all’ultimo controllo effettuato dal dr. med. __________, dove la flessione era di 100°-110°. Un altro intervento chirurgico non era opportuno, mentre è stata prescritta all’interessato della fisioterapia.
Il 23 febbraio 2016 (doc. 57) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato a una perizia medica, che è stata subito (doc. 57) affidata alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, che ha valutato l’interessato il 24 marzo 2016 nel corso di 100 minuti.
Nel suo rapporto peritale del 6 aprile 2016 (doc. F) l’esperta ha esposto l’anamnesi familiare, scolastica, professionale, sociale e personale, i dati soggettivi del paziente con la descrizione dei disturbi (rigidità al ginocchio continua, impossibilità di inginocchiarsi, posizione seduta con il ginocchio flesso per 30 minuti, camminare in piano per due ore) e dell’attività lavorativa (si occupava di sicurezza ferroviaria e manovrazione dei vagoni; il lavoro consisteva nel controllo delle persone che si occupavano dell’ingresso e del transito dei treni in stazione, controllava la sicurezza del lavoro altrui, stava 8 ore in piedi al giorno spostandosi all’interno della stazione o tra i binari), le constatazioni oggettive con un esame clinico dell’assicurato (estensione 0°, flessione 80°, poi comparsa di blocco rigido, nessun dolore alla mobilizzazione del ginocchio, forza ridotta) e il bilancio funzionale (test del cammino, test delle scale, sollevava e trasportava fino a 25kg senza problemi ma flettendo solo il rachide e non le ginocchia, impossibile l’inginocchiarsi a terra), gli esiti delle indagini strumentali esperite in precedenza da terzi.
Quale diagnosi la specialista ha indicato che il ginocchio destro era rigido su esiti di impianto di protesi totale del ginocchio nel 2013.
Per quanto concerne la valutazione delle conseguenze sulla capacità di lavoro, alla luce dell’anamnesi e dell’esame clinico, nella sua ultima attività svolta come impiegato ferroviario specializzato come capo della sicurezza, manovratore di vagoni e guardia di sicurezza, impiego svolto prevalentemente in ortostatismo e su terreni sconnessi, tra i binari dei treni, salendo e scendendo le scale, la perita ha ritenuto giustificata un’inabilità lavorativa del 50%, da intendersi come riduzione consensuale del rendimento nell’arco di una giornata di 8 ore, a decorrere dal 18 maggio 2015 come indicato dal dr. med. __________. Per il periodo dal 9 maggio 2013 al 17 giugno 2015 ha confermato un’inabilità lavorativa totale.
In un’attività adeguata e rispettosa delle risorse indicate, che non richiedesse l’accovacciamento o la flessione delle ginocchia o il sollevamento di pesi superiori a 10kg e che prevedesse cambi posturali frequenti (seduto per 30 minuti a gamba flessa – in piedi fino a 2 ore), oltre alla mobilizzazione in ambiente pianeggiante, l’assicurato era abile al 100% dal 18 giugno 2015.
L’esperta ha infine consigliato all’interessato di continuare con la fisioterapia e/o l’attività in acqua per mantenere l’articolarità e rinforzare tutto l’arto inferiore destro.
L’11 aprile 2016 (doc. 59) il dr. med. __________ ha preso atto del parere della perita e nel suo rapporto finale SMR ha posto la diagnosi di esiti di artrofibrosi dopo posa di protesi totale al ginocchio destro il 9 dicembre 2013 ed asportazione di materiale di osteosintesi della tibia con/su: pregressa mobilizzazione del ginocchio destro in narcosi; pregressa osteotomia di valgizzazione della tibia destra e artroscopia al ginocchio destro con sinovectomia parziale e microfratturazioni il 10 maggio 2013; stato da meniscectomia parziale, mediale e laterale e lisciaggio cartilagineo patellofemorale e del condilo femorale mediale su condromalacia il 2 dicembre 2011.
Il medico SMR ha confermato che l’inabilità lavorativa era totale sia nell’attività abituale sia in altre adeguate, ma dal 18 giugno 2015 la capacità era del 100%, ma con riduzione del rendimento del 50%, nella precedente attività, mentre era totale in attività adatte alle sue condizioni di salute nel rispetto dei limiti funzionali che prevedevano un carico massimo di 10kg, non accovacciarsi, non flettere le ginocchia, cambi posturali frequenti (seduto per 30 minuti a gamba flessa, in piedi fio a due ore), oltre alla mobilizzazione in ambiente pianeggiante.
Il 18 aprile 2016 (doc. 65) il dr. med. __________ ha precisato che l’esame clinico rimaneva invariato rispetto al precedente e che i margini di manovra per migliorare questa situazione erano limitati visto che aveva già subìto una mobilizzazione sotto narcosi e un release artroscopico. Il chirurgo ha altresì indicato che l’interessato poteva effettuare lavori pesanti, ma limitando il carico di lavoro al 50%. La fisioterapia andava continuata.
Nel referto di una settimana dopo (doc. 69) il chirurgo ha ribadito che confermava le limitazioni che erano già state espresse dal collega dr. __________, evidenziando che l’assicurato presentava dei limiti abbastanza importanti con il ginocchio, tanto da potere svolgere delle attività con carico discontinuo per un massimo del rendimento del 50%, ossia per 4 ore al giorno, ma non doveva assolutamente camminare su terreni accidentati. Egli non poteva accovacciarsi o inginocchiarsi, né doveva assolutamente salire su scale a pioli, impalcature o fare salite e discese. Poteva portare pesi di al massimo 10kg per un breve periodo e tragitto.
Il 14 giugno 2016 (doc. 76) la dr.ssa __________ si è pronunciata su questi ultimi due referti sottolineando che nell’attività di controllo delle persone che si occupavano dell’ingresso e del transito dei treni in stazione, di controllo della sicurezza del lavoro altrui che comportava di stare per 8 ore al giorno in piedi spostandosi all’interno della stazione o tra i binari, era giustificata una inabilità lavorativa del 50%, da intendersi come riduzione consensuale del rendimento nell’arco di una giornata di 8 ore, come d’avviso del chirurgo che ha operato l’assicurato e confermato anche dal collega dr. __________. In effetti, egli non riusciva a spostarsi tra i binari, mentre si poteva mobilizzare all’interno della stazione e alcuni lavori nell’attività lavorativa abituale non poteva/riusciva a farli.
Queste limitazioni valevano anche per un’attività adeguata, che non doveva richiedere l’accovacciamento o la flessione delle ginocchia o il sollevamento di pesi superiori a 10kg e che prevedesse cambi posturali frequenti, come stare seduto per al massimo 30 minuti con la gamba flessa e in piedi per 2 ore, oltre che a muoversi in ambienti pianeggianti.
Alla luce di questo complemento peritale il 20 giugno 2016 (doc. 75) il medico SMR ha confermato quanto espresso nel suo precedente rapporto finale dell’11 aprile 2016.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico del dr. med. __________ allestito il 10 marzo 2017 (doc. D), in cui il chirurgo ortopedico ha presentato la situazione clinica rilevando che la flessione è limitata a circa 70° massimo 80°, l’estensione a 0°. Al di là dei 70° e dopo 15-20 minuti, quando si trova in posizione seduta rispettivamente dopo 15 minuti di marcia, l’assicurato ha riferito importanti dolori alla mobilizzazione. Non v’erano segni anamnestici e clinici per un’infezione né indicazioni chirurgiche visto l’insuccesso degli ultimi interventi. Rimaneva l’opzione di un cambio di protesi, che però non avrebbe garantito un risultato migliore di quello ottenuto fino ad ora. Lo specialista ha osservato che l’interessato ha effettuato qualche lavoro di reintegrazione professionale, presentando comunque molte difficoltà. Non ha quindi ritenuto adeguata “l’invalidità accordata da voi al paziente visti i sintomi che presenta e vi chiedo quindi di volerla rivalutare in modo che possa ottenere almeno il 50%. Ritengo opportuno che il paziente possa essere rivalutato da un punto di vista funzionale su base stazionaria alla clinica della Suva per una determinazione dell’abilità al lavoro residua.”.
Per l’SMR ciò non oggettivava uno stato clinico differente da quello già valutato, così ha confermato il suo rapporto (doc IV/1).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica ortopedica è stata chiarita in modo soddisfacente dalla perita appositamente nominata dall’Ufficio assicurazione invalidità.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa. med. __________, che il 24 marzo 2016 ha visitato l’assicurato durante 100 minuti e ha potuto esaminare i certificati allestiti in precedenza dal medico generalista e dai chirurghi ortopedici che l’hanno (avuto) in cura.
Questa esperta in medicina fisica e riabilitazione ha avuto modo di analizzare e valutare lo stato di salute del ricorrente mediante constatazioni oggettive. Essa ha infatti dapprima esaminato di persona l’assicurato, verificando il peso (102kg) e l’altezza (185cm), lo stato dell’arto inferiore (ginocchio destro deformato, non evidente rubor o calor, quadricipite femorale e tricipite surale molto ipotonofrofici rispetto al controlaterale, ferita chirurgica al ginocchio eutrofica, rotula ipomobile, buona la stabilità alla prova del cassettamento anteriore e posteriore), i movimenti del ginocchio (attivamente e passivamente estensione: 0°, flessione: 80°, poi comparsa di un blocco rigido. Nessun dolore alla mobilizzazione del ginocchio), la forza del ginocchio (ridotta rispetto all’arto controlaterale, disestesie tattili nella regione perirotulea) e infine ha misurato le circonferenze della coscia e del polpaccio. Inoltre, la specialista in riabilitazione ha sottoposto l’assicurato a un bilancio funzionale, e meglio a dei test. Sull’arco di 6 minuti è stata testata la sua andatura, che l’ha portato a percorrere 465m con minima inclinazione del bacino verso sinistra durante l’alzata della gamba destra; poi ha salito 15 scalini in 10 secondi con inclinazione del bacino verso sinistra durante l’alzata della gamba destra ed è sceso in 8 secondi con il ginocchio destro mantenuto esteso. Infine, l’interessato ha sollevato e trasportato fino a 25kg senza problemi, ma flettendo solo il rachide e non le ginocchia, essendo impossibile per lui inginocchiarsi a terra.
La perita ha altresì valutato la capacità funzionale residua del ricorrente, ritenendola per l’appunto lievemente ridotta nel sollevamento e/o trasporto di pesi fino a 25kg, ridotta nel manipolare oggetti pesanti e nel mantenere la posizione eretta, mentre normale nella posizione da lavoro da seduto, nulla sia in posizione inginocchiata sia nel lavorare con le ginocchia in flessione. Nel mantenere posizioni statiche da seduto e da eretto la capacità era lievemente ridotta, la deambulazione si riduceva oltre i 50m, mentre per lunghi tragitti, su terreni accidentati e nel salire su ponteggi e scale a pioli, era molto ridotta; infine, nel salire e scendere le scale la capacità era ridotta.
La dr.ssa med. __________, attiva presso la Clinica di riabilitazione di __________, ha confermato queste sue conclusioni anche dopo avere preso atto dei pareri del 18 e del 25 aprile 2016 del chirurgo ortopedico dr. med. __________, il quale ha indicato dapprima che l’assicurato poteva effettuare lavori pesanti, ma limitando il carico di lavoro al 50%; poi che poteva svolgere delle attività con carico discontinuo per un massimo del rendimento del 50%, ovvero per 4 ore al giorno fermo restando determinati limiti funzionali, che combaciavano con quelli stabiliti dalla perita nominata dall’Ufficio AI.
Nel suo complemento peritale del 14 giugno 2016 la specialista in riabilitazione ha infatti ribadito che la precedente attività di controllore della sicurezza sul lavoro altrui poteva essere ancora esercitata sull’arco di una giornata intera, ma con un rendimento ridotto del 50% a causa dei summenzionati limiti fisici.
Inoltre, queste limitazioni si ripercuotevano anche sulla capacità lavorativa residua del ricorrente, che per la perita risultava però comunque totale in attività adeguate al suo stato di salute, ossia nel rispetto delle stesse.
Di conseguenza, la discrepanza tra i pareri medici risiede in sostanza nella valutazione della capacità lavorativa (residua) del ricorrente, mentre tutti i medici intervenuti sono concordi sui limiti funzionali e di carico esistenti.
Questo Tribunale ritiene di potere concludere, alla luce delle spiegazioni date dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto peritale e nel suo complemento, che il ricorrente fosse ancora abile nell’attività precedente di guardiano della sicurezza in ragione del 50%, da intendere come riduzione del rendimento nell’arco di una giornata lavorativa.
D’altronde, lo stesso chirurgo ortopedico ha riconosciuto che l’assicurato poteva effettuare i lavori pesanti in ragione del 50% e meglio svolgere delle attività con carico discontinuo per un massimo del rendimento del 50%, inteso come 4 ore al giorno.
Ora, sebbene il medico curante non abbia specificatamente inteso che si trattasse dell’attività abituale dell’interessato, il TCA ritiene che, alla luce della predetta conclusione tratta dall’esperta nominata dall’amministrazione, un tale accostamento non sia fuori luogo visto che il dottor __________ ha specificato che v’era una capacità lavorativa in attività pesanti e in attività con carico discontinuo e, come visto, l’attività nel settore della sicurezza ferroviaria e della manovrazione di vagoni è un’attività pesante.
Qualora, invece, il chirurgo ortopedico si riferisse alla capacità residua dell’assicurato a fronte di determinate limitazioni, stanti i test effettuati dall’esperta in riabilitazione sulla mobilità e sulla deambulazione del ricorrente che sono stati indicati nel referto peritale, la scrivente Corte non ha motivo di mettere in dubbio i risultati a cui ella è giunta nelle sue constatazioni oggettive che, a seguito di specifici esami, risultano chiari e completi.
Per contro, i pareri del dr. med. __________ non sono ben delineati, nel senso che, oltre ad essere alquanto stringati e a non indicare se la capacità lavorativa del ricorrente sia stata stabilita dopo avere effettuato degli esami specifici o dei test, non è chiaro se il grado di incapacità del 50% si riferisca all’attività abituale o ad altre attività adeguate che, peraltro, se così fosse potrebbero comunque prevedere un carico discontinuo e un lavoro pesante.
Anche nel suo ultimo referto del 10 marzo 2017 il chirurgo ha fatto confusione, addentrandosi questa volta in un campo non suo quando ha affermato che “vi chiedo quindi di volerla [ndr: l’invalidità] rivalutare in modo che possa ottenere almeno il 50%”.
Medesima conclusione va tratta per il referto del 18 giugno 2015 del dr. med. __________, allorquando egli ha concluso che “Vista la giovane età ritengo che sia importante attribuire una rendita di invalidità vicina al 50%” a causa di determinati limiti funzionali, che anche il dr. med. __________ prima e la dr.ssa med. __________ poi hanno identificato.
In merito alle affermazioni di questi specialisti sulla opportunità a che l’assicurato debba percepire una rendita dall’assicurazione invalidità, addirittura quantificandone il diritto, va rilevato che tale parere esula dalle loro competenze (STF8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 5.2). Infatti, in merito al compito del medico, va rilevato che esso può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato, indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016).
Il medico non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
In concreto, quindi, non spettava ai medici curanti giudicare il grado di invalidità da attribuire all’assicurato, questo compito competendo, essendo di carattere economico e non medico, al solo consulente in integrazione professionale (docc. 64 e 80).
Pertanto, di questi certificati occorre tenere presente unicamente il parere strettamente medico fornito dagli specialisti ortopedici sulle condizioni di salute dell’assicurato e sulle sue limitazioni funzionali. La loro valenza è quindi soltanto parziale.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR si è pronunciato l’11 aprile 2016, il 20 giugno 2016 e il 21 aprile 2017 sullo stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia del 6 aprile 2016 e il suo complemento 14 giugno 2016, ma anche tutti i rapporti dei medici curanti.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
In altre parole, alla luce di quanto esposto, va osservato che il chirurgo ortopedico che dal 2016 segue l’assicurato non ha comprovato che lo stato di salute del ricorrente fosse peggiore di quello accertato nell’aprile 2016 dalla dr.ssa med. __________.
D’altronde, come visto, i limiti funzionali e di carico erano i medesimi come pure la flessione del ginocchio destro (80°).
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, ritenendolo quindi inabile al lavoro al 100% dal 9 maggio 2013 come guardiano della sicurezza ferroviaria per i sopraggiunti problemi al ginocchio destro rispettivamente dal 18 giugno 2015 nuovamente abile al 100% ma con riduzione del rendimento del 50% nella sua attività abituale, mentre totalmente capace in altre attività adeguate che rispettino i limiti funzionali posti dalla perita.
2.7. Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni ortopediche al ginocchio destro di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute che l’assicurato ha subìto.
Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le sue limitazioni fisiche e funzionali gli impediscano di svolgere al 100% le attività proposte dall’Ufficio AI, poiché “In nessuna di queste attività è infatti possibile cambiare frequentemente la postura, alternando periodi seduti di 20-30 minuti a periodi in piedi sino a due ore, oppure ancora evitare spostamenti su terreni anche sconnessi, rispettivamente di percorrere scale, o terreni in salita o in discesa e di sollevare pesi di 10 kg e oltre, con rendimento completo. Per essere compatibili con le limitazioni riconosciute all’assicurato, queste attività devono essere svolte con pause adeguate che vanno inevitabilmente a scapito del rendimento. Ne consegue che non sono esigibili in misura completa, ma al massimo del 50 percento.” (doc. VI pag. 2). Inoltre, secondo il ricorrente per svolgere attività quali il controllo di qualità o la rettifica di pezzi finiti, “oltre al fatto che generalmente queste si svolgono in posizioni statiche, occorrono anche qualifiche di cui l’assicurato risulta sprovvisto.” (doc. VI pag. 2). Pertanto, a suo dire, queste attività sarebbero possibili “solo in un posto concepito su misura dell’assicurato e assolutamente estraneo alla realtà del mercato del lavoro, in particolare quello odierno.” (doc. VI pag. 2).
Il ricorrente ha perciò chiesto che gli si riconosca un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguata e che, rivedendo il calcolo del grado di invalidità, la rendita non sia più limitata nel tempo, bensì permanente.
Egli ha quindi preteso che il suo diritto alla rendita perduri anche dopo il 30 settembre 2015, dato che anche alla luce delle limitazioni individuate dalla perita la sua capacità lavorativa residua non sarebbe realisticamente più richiesta e possibile in un mercato del lavoro equilibrato.
2.8. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.9. Nell’evenienza concreta, il consulente in integrazione professionale si è espresso una prima volta il 15 aprile 2016 (doc. 64), quando ha stabilito una riduzione globale del 5% dal reddito ipotetico da invalido per attività leggere.
Confrontando poi il reddito da valido con il reddito ipotetico da invalido ridotto del 5%, egli ha calcolato nel 9,56% il grado di invalidità del ricorrente.
In un secondo momento, a seguito delle contestazioni dell’assicurato riguardo alle attività adeguate che egli sarebbe stato in grado di espletare con la sua capacità lavorativa residua, il consulente in integrazione professionale si è pronunciato il 24 ottobre 2016 (doc. 80) puntualizzando alcuni aspetti.
Dapprima il funzionario ha precisato che un grado di invalidità del 9,56% non dà diritto a una riqualifica professionale. Inoltre, considerate le qualifiche e l’esperienza professionale del ricorrente, egli era da ritenersi reintegrabile nel mercato del lavoro senza dovere necessariamente intraprendere una nuova formazione professionale. In particolare, il consulente ha ritenuto esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive tipiche del settore secondario e terziario non qualificate che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale, personale e professionale, dell’assicurato.
Poi l’esperto ha puntualizzato che per attività semplici e ripetitive si intendono le attività che non richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale organica), ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e un breve periodo di rodaggio. Il consulente in integrazione professionale ha quindi elencato degli esempi di attività considerate leggere: operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, controllo della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, imballaggio, etichettatura), operaio ausiliario addetto ad attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di seconda lavorazione, operaio per il controllo della qualità dei pezzi finiti, operaio generico addetto alla rettifica dei pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche, operaio su macchine utensili preregolate in lavorazioni industriali di vario genere, operaio non qualificato in calzoleria multiservizio, operaio generico nella industria alimentare, vendita al dettaglio (ad esempio addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali), addetto alla logistica (magazziniere con l’ausilio del muletto), cassiere, venditore non qualificato, compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, servizi) oppure ancora come personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari).
Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato attentamente non solo lo stato di salute del ricorrente, ma anche la sua capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in varie attività lucrative. Infatti, il consulente in integrazione professionale, esperto in materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui l’assicurato, fermo restando le limitazioni funzionali e di carico individuate dal medico SMR, è stato ritenuto in grado di esercitare a tempo pieno la sua piena abilità lavorativa.
Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di salute. Egli ha dunque vagliato i campi economici e le attività lucrative che erano concretamente esigibili dal ricorrente, soluzioni che questo Tribunale ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in dubbio alla luce, soprattutto, del fatto che il consulente è esperto in materia.
Le lagnanze dell’assicurato vanno pertanto respinte, anche perché, come è stato correttamente fatto notare dal consulente in integrazione professionale, l’assicurato si era iscritto in disoccupazione per cercare un impiego leggero a tempo pieno e durante il programma occupazione in cui è stato inserito egli ha presenziato al 100% nel periodo dal 3 maggio al 2 settembre 2016, fermo restando le assenze giustificate di 2-3 volte alla settimana per sottoporsi alla fisioterapia per il ginocchio.
2.10. Nel suo atto ricorsuale l’assicurato ha rinviato alle osservazioni al progetto di decisione, perciò ha implicitamente chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25% da applicare al reddito da invalido, non contestato come tale, anziché del 5% come ritenuto dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalido per la necessità di svolgere unicamente delle attività leggere (doc. 64).
Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare il tasso di riduzione preteso dal ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio AI che, occorre ribadire, come tale non è stato contestato – ossia non sono stati messi in discussione né il reddito da valido né il reddito da invalido di partenza -, si arriva ad ottenere un grado di invalidità del 32% (Fr. 69'503.- [reddito da valido] – {Fr. 62'861.- - (Fr. 62'861.- x 25 : 100)} [reddito da invalido] : Fr. 69'503.- x 100).
Questo grado è stato quindi stabilito tenendo presente un’abilità lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative adeguate e una riduzione del 25% per stabilire il reddito statistico da invalido ma, essendo inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto a una rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 10% stabilito dall’amministrazione – o anche quello del 32% volendo seguire la tesi del ricorrente, comunque non fondata alla luce della giurisprudenza - non permette all’assicurato di continuare a ricevere una rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione al ricorrente di una rendita temporanea intera di invalidità per il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2015, e meglio tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute oggettivato dal 18 giugno 2015.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° ottobre 2015 il ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di invalidità.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
2.11. Nelle sue osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dei necessari provvedimenti di integrazione professionale, poiché che non disponeva di una formazione adeguata per i lavori leggeri che, per l’amministrazione, egli sarebbe stato in grado di svolgere.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
2.12. In concreto, il grado di invalidità del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado AI dello 10%).
Pertanto, la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di concedere dei provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.
A titolo abbondanziale il TCA evidenzia che si giungerebbe comunque a rifiutare tali provvedimenti anche se si ritenesse, sempre per pura ipotesi di lavoro, che il grado d'invalidità del ricorrente (32%) fosse superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale che è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il consulente interpellato dall'Ufficio AI ha infatti affermato che l’assicurato era reintegrabile nel mercato del lavoro senza necessariamente dover intraprendere una nuova formazione professionale viste le qualifiche e l’esperienza professionale in suo possesso(cfr. consid. 2.9).
Rimane comunque aperta per l'assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in integrazione professionale (STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011).
2.13. Stante quanto precede, la pretesa dell’insorgente di riconoscere un’incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in attività adeguata e (implicitamente) di ottenere una rendita di invalidità anche dal 1° ottobre 2015 non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche su questo punto.
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti