Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.48

 

FS

Lugano

5 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 febbraio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1969 e cuoca di formazione, nel mese di marzo 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 5/18-23).

 

                               1.2.   Con decisione del 20 febbraio 2017, preavvisata il 19 maggio 2016 (doc. AI 49/234-237) visti la perizia pluridisciplinare del SAM del 21 marzo 2016 con complementi del 2 maggio e del 25 ottobre 2016 (doc. AI 42/142-215, 45/218-224 e 65/269-282), il rapporto finale 10 maggio con annotazioni del 7 novembre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 46/225-228 e 66/282), la valutazione del consulente in integrazione professionale del 17 maggio 2016 (doc. AI 47/229-231) e le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2013 (un anno dopo il periodo di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI con erogazione della prestazione dal 1. settembre 2014 essendo la domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 aprile 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a OAI) (doc. A/1).

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato tanto la valutazione medica quanto quella economica e chiesto l’annullamento della decisione impugnata con il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza specificare da quando. L’insorgente ha addotto che “(…) in sintesi, la signora RI 1, non è in grado di realizzare un lavoro che richiede prevalentemente il mantenimento della stazione eretta o la deambulazione, attestando dal Iato neurologico un'incapacità lavorativa completa del 100%, concludendo che la stessa è abile al lavoro al 70%, "in attività adeguate". Per ciò che concerne i limiti funzionali, vi è un'impossibilità di alzare pesi oltre 5 kg senza provocare forti dolori. La signora RI 1 necessita inoltre, di riposare dopo un'ora di attività in piedi. […] L'Istituto delle assicurazioni sociali indica una lista di attività "adeguate" che possono ancora essere svolte dall'assicurata. Queste attività necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. Ci vuole inoltre una condizione fisica che la signora RI 1 non ha. Infatti la signora RI 1 non ha nemmeno il diritto ad una riqualifica professionale. Il mercato del lavoro, non offre nessuna occupazione rimunerata al 70%, tantomeno al 100%, a una persona che non si regge in piedi e che non può sollevare più di 5 Kg. (…)” (I, punti 4 e 6, pagg. 2-3).

 

                                         L’insorgente ha inoltre formulato “Richiesta di gratuito patrocinio” (II).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa osservato, in particolare, che “(…) per quanto attiene all'aspetto medico, nel caso in esame, l’Ufficio Al ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia pluridisciplinare del SAM. […] Nell’evenienza concreta, l'assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione del SAM, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio. […] Il consulente in integrazione professionale __________ nel rapporto del 17.05.2016 ha indicato degli esempi pratici di attività semplici e ripetitive che l’assicurata potrebbe svolgere, basando la sua valutazione sulle limitazioni funzionali indicate dal SAM. All’assicurata può quindi essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui osservato che, sia nell'ambito industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non implicano lavori manuali e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica. Giova inoltre sottolineare che il SAM ha giudicato l'assicurata abile al 70% anche nell'ultima attività lavorativa svolta quale consulente di vendita (cfr. complemento peritale del 02.05.2016). (…)” (VI) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti del 24 aprile, del 9 e del 17 maggio 2017 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di sentire la sua assistita e di allestire una perizia medica indipendente (VIII), ha confermato che la richiesta di “effetto sospensivo” è divenuta priva di oggetto (X e XIII) e ha trasmesso (dopo la chiesta proroga del termine; XI e XII) il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (XV e XV/1-8).

                                         I doc. VIII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI (IX e XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2013 al 30 aprile 2015 (cfr. consid. 1.2).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame l’Ufficio AI visti i rapporti medici 14 aprile 2014 del dr. __________, FMH in urologia e capo servizio presso l’Ospedale __________ di __________ (8/28-33) e 18 giugno 2014 con gli scritti del 10 ottobre 2014 e del 30 settembre 2015 del dr. __________, FMH in medicina generale, con i relativi referti allegati (doc. AI 45/129-141, 27/111-112 e 36/127-131) e la richiesta di perizia 18 dicembre 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 51/163-164) ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (doc. AI 31/117-120, 32/121, 35/125-126, 38/133-135 e 41/139-141).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 21 marzo 2016 (doc. AI 42/142-215), risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), urologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

5.1    Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Possibili neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale e genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con urinoma retroperitoneale e perivescicale.

 

Lesione della parete addominale di sin. dopo laparotomie.

 

 

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Ipercolesterolemia.

 

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10, F41.2).

 

Disturbi all'inguine sin. e all'ipocondrio sin., nonché nella zona del trocantere e della fascia lata a sin.

 

Stato dopo laparoscopia per endometriosi nel 1990.

 

Stato dopo raschiamento nel 2003.

 

Stato dopo appendicectomia nel 1984.

 

Stato dopo isterectomia laparoscopica con lesione iatrogena dell'uretere di sin. nel 2012.

 

Stato dopo posa di un pig tail per via laparotomico con uretrotomia nel 2012.

 

Stato dopo ureterocistoneostomia per via laparotomico nel 2012.

 

Stato dopo cambio del catetere pig tail per via endoscopica nel 2013.

 

Lesione iatrogena dell'uretere sin. (…)" (doc. AI 42/162).

 

                                         Alla luce degli atti medici raccolti dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A. risulta abile al lavoro in attività precedentemente svolta nella misura dello 0% da dicembre 2012, abile nella misura del 70% in attività adatta da giugno 2013 e abile nella misura del 70% in attività di casalinga da giugno 2013. (…)” (doc. AI 42/170) i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

" (…)

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

 

      8.1.1  A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

 

Dal punto di vista psichiatrico non vi sono limitazioni funzionali e ciò dalla fine del 2014; in precedenza tra il 2012 e il 2014 vi erano limiti funzionali dettati da una reazione di disadattamento che si è evoluto in un quadro misto ansiosodepressivo di qualità espressiva lieve.

      Dal punto di vista urologico non vi sono limiti funzionali.

Dal punto di vista reumatologico vi sono delle tendomioghelosi inserzionali che sono messe in relazione con una sintomatologia dolorosa e un carico della gamba sin. non ottimale, ma che non sono tali da giustificare una limitazione funzionale.

Dal punto di vista neurologico vi sono dei cedimenti e dei deficit di forza all'arto inferiore sin. con disturbi dell'equilibrio per i quali non vi è però una base motorica/neurologica chiara e vi è l'impressione quasi più di un disturbo somatoforme e ciò dal mese di dicembre 2012.

Dal punto di vista chirurgico I'A. è impossibilità nell'alzare pesi e stare più di un'ora in piedi e ciò dicembre 2012. L'A. non può sollevare pesi oltre 5 kg senza lamentare forti dolori.

 

      8.1.2  Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

L'A. risulta abile nella misura dello 0% in attività abituale da dicembre 2012.

 

               8.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

 

In tempo e rendimento.

 

               8.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

 

Capacità lavorativa di grado 0% in tempo e rendimento da dicembre 2012.

 

               8.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Capacità lavorativa di grado 0% in tempo e rendimento da dicembre 2012.

 

      8.1.3  Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

 

      Da dicembre 2012.

 

 

9    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

 

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

 

L'A. risulta abile nella misura del 70% da giugno 2013.

 

      9.1.1  Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

 

L'A. non può sollevare pesi oltre i 5 kg e non può stare in piedi per più di un'ora. L'A. lamenta dolori inguinali che sono compatibili con una neuropatia periferica e lamenta cedimenti e deficit di forza all'arto inferiore sin. con disturbi dell'equilibrio per i quali però non sembra esservi una base motorica neurologica ma che sembrano quasi più essere di natura somatoforme.

 

      9.1.2  Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

 

L'A. presenta un grado di capacità lavorativa in attività adeguata di grado 70%. Tra dicembre 2012 e la fine del 2014 vi è un grado di incapacità lavorativa del 40% per motivi psichiatrici in relazione alla sindrome da disadattamento. La limitazione dettata dal danno alla salute di carattere psichiatrico può essere integrata in quella dettata dal danno alla salute neurologico che viene in parte interpretato come somatizzazione. Si ritiene dunque globalmente comunque un grado di capacità lavorativa del 70% da giugno 2013.

               9.1.2.1  Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

 

Si tratta di riduzione del rendimento.

 

               9.1.2.2  Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

 

                Si tratta di riduzione del rendimento.

 

               9.1.2.3  Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

Non si raccomandano pause supplementari dato che sono già conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

 

      9.1.3  Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

 

               Da giugno 2013.

 

      9.1.4  Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

 

         Abile nella misura del 70% da giugno 2013.

 

9.2 Reintegrazione professionale

 

      9.2.1  Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?

 

Sì.

 

      9.2.2  In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

 

      Sicuramente da subito e retrospettivamente da giugno 2013.

 

      9.2.3  Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

 

      Dei limiti funzionali indicati.

 

      9.2.4  Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

 

Non si tratta di revisione.

 

 

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

 

      9.3.1  Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?

 

Per quanto riguarda i disturbi di carattere reumatologico si potrebbe discutere con il medico curante la somministrazione di Lyrica cominciando con dosaggi bassi a 25 mg da 1 a 2 past. giornaliere per poi aumentare lentamente il dosaggio se ben tollerato.

Dal punto di vista neurologico non sembrano esserci grossi margini terapeutici, si potrebbe eventualmente tentare con Lyrica, Trileptal e Tegretol anche lo specialista Dr. med. __________ non pensa si possa cambiare in maniera significativa la situazione dell'A.

Dal punto di vista chirurgico si potrebbe prendere in considerazione una valutazione da parte di un medico anestesista specializzato nella terapia del dolore con l'eventuale terapia con infiltrazioni senza effetto però sulla capacità lavorativa.

 

      9.3.2  Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?

 

Non è possibile esprimersi in percentuale né in tempo.

 

      9.3.3  Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

 

      Nessuno.

 

 

10     OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

10.1  Altri quesiti del medico SMR.

 

Domande particolari non sono poste.

 

10.2 Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 42/171-174)

 

                                         Il SAM, così interpellato dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 44/217), nel complemento del 2 maggio 2016 ha precisato che “(…) per quanto concerne l'attività svolta possiamo confermare quanto descritto nella perizia del 21.3.2016 con una capacità dello 0% nell'attività svolta di cuoca. L'incapacità lavorativa totale è presente da dicembre 2012 in avanti. Per quanto concerne invece la capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa adatta ci chiedete di essere più dettagliati nell'esprimersi circa l'attività come consulente di vendita, che anche nell'attività di cantante. Possiamo rispondere che, a partire da gennaio 2015, vale una capacità lavorativa del 70%, sia come consulente di vendita che come cantante. In precedenza, considerando che la patologia psichiatrica ha prodotto un'incapacità lavorativa massima del 40% dal 2012 al 2014, possiamo ritenere che dal dicembre 2012 al giugno 2013 vi è un'incapacità lavorativa totale anche in un'attività lavorativa adatta, questo considerando i vari interventi subiti e i vari ricoveri ospedalieri e le loro conseguenze dal lato chirurgico. Da luglio 2013 al dicembre 2014 è presente un'incapacità lavorativa massima del 40% per la patologia psichiatrica e un'incapacità lavorativa del 30% per la patologia neurologica. Pertanto da luglio 2013 a dicembre 2014 l'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 60%.L'incapacità lavorativa d'ordine psichiatrico in relazione a una reazione da disadattamento con una sindrome mista ansioso-depressiva relativa alle vicissitudini valetudinarie, all'ansia, all'angoscia e al dolore ad essa collegata, non va sommata ma integrata a quella di natura neurologica, dovuta alle conseguenze degli interventi. Precedentemente dal dicembre 2012 al luglio 2013 l'incapacità lavorativa totale è determinata dalla problematica chirurgica, come descritto bene dal nostro consulente Dr. med. __________. In considerazione dell'incapacità lavorativa d'ordine neurologico e d'ordine psichiatrico abbiamo eseguito una teleconferenza, dove viene confermata la non cumulabilità delle due inabilità lavorative durante il periodo da luglio 2013 al dicembre 2014. Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra la Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________ in data 29.4.2016 alle ore 9:46, tramite teleconferenza. (…)” (45/218-219).

 

                                         Il dr. __________ del SMR, con rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. AI 46/225-228), posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) possibili neuropatie iatrogene dei nervi ilio-ipogastrico, ilio-inguinale e genito-femorale di sin. in stato dopo isterectomia complicata da lesione uretere sin., idronefrosi e fuoriuscita dell'urina nel retroperitoneo con urinoma retroperitoneale e perivescicale. Lesione della parete addominale di sin. dopo laparotomie. (…)” (doc. AI 46/225), ha concluso per un grado d’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale (quale cuoca formata) dal dicembre 2012 in avanti; in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali posti, l’incapacità lavorativa è invece stata del 100% dal dicembre 2012 fino al giugno 2013, del 40% dal luglio 2013 al dicembre 2014 e del 30% dal gennaio 2015 in avanti.

                                         Il SAM interpellato dall’Ufficio AI, che gli ha sottoposto lo scritto del 13 luglio 2016 con il quale l’insorgente, già allora tramite l’avv. RI 1, si è opposta progetto di decisione del 19 maggio 2016 contestando la perizia pluridisciplinare del 21 marzo 2016 (doc. AI 49/234-237, 60/261-263 e 62/266) con ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (doc. AI 65/269-281) si è così espresso: “(…) In riferimento alla vostra richiesta sopraccitata, qui di seguito riportiamo le prese di posizione dei medici specialisti che hanno visitato l'A., a cui ci allineiamo: Dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia "come da vostra richiesta ho preso visione della relazione datata 13.07.2016 dell’Avvocato RA 1, legale dell’A, diretta all’Ufficio Assicurazioni Sociali nella quale egli scrive tra l’altro riferendosi alla perizia da noi svolta: è "scientifica nella valutazione dello stato medico...ma totalmente gratuita nella valutazione del suo grado di invalidità inteso giuridicamente come incapacità di guadagno", aggiunge peraltro: "accerta che è invalida al 100%...che non può stare in piedi per più di 1 ora e non può sollevare pesi di più di 5 Kg...poi con un volo pindarico...inventa una CL del 70%... ". Aggiunge ancora: "non fornisce né le ragioni né i criteri che l'hanno condotta a...". L'Avvocato di fatto registra dal suo punto di vista un'incongruenza tra il piano medico oggettivo descritto e le conclusioni cui si giunge dal punto di vista, pare, esclusivamente riferito alla percentuale di IL. Per sostenere l’impressione di una tale incongruenza, si riferisce essenzialmente ai limiti dello stare in piedi e dei pesi da sostenere. Non fa alcun riferimento ad aspetti di pertinenza psichiatrica e alla mia relazione peritale in dettaglio. Avendo trovato la signora capace lavorativamente al 100% dal punto di vista squisitamente psichiatrico, non mi pare che la lettera ponga una necessità di specifiche dal mio punto di vista ma da quello semmai somatico. Nella mia relazione peraltro fornivo sia i criteri che le motivazioni per sostenere la mia conclusione in ordine proprio alla CL riconosciutale. Ciò detto confermo quanto già registrato nella mia relazione del 2015. Spero di aver risposto alle Vostre necessità." Dr. med. __________, specialista FMH urologia "Ti ringrazio della Tua lettera di precisazione del 29.09.2016, della quale ho preso atto. Ribadisco dunque quanto scritto sulla mia perizia del 10.11.2015: 1. La capacità lavorativa per la problematica specifica urologica è del 100%. 4. Ritengo la prognosi (per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa) a medio lungo termine, senza terapia adeguata, pessima." Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia "Concerne: presa di posizione sullo scritto dell'Avvocato RA 1 in merito al progetto di assegnazione di rendita d’invalidità temporanea all’assicurata Signora RI 1 – nr. Ass. __________ Ho letto attentamente la lettera dell'Avvocato RA 1. Per quanto concerne le problematiche reumatologiche, dal punto di vista medico e mio personale, non ho nulla da commentare e da aggiungere rispetto alla mia valutazione peritale in vostro possesso." Dr. med. __________, specialista FMH neurologia "ho preso atto della lettera dell'avvocato RA 1 del 13.07.2016 in merito alla perizia della paziente summenzionata. Dal lato neurologico posso solo confermare che effettivamente in un lavoro adatto la paziente presenta una capacità del 70%, la riduzione del 30% è piuttosto da interpretare come riduzione del rendimento con la presenza sul posto di lavoro normale di 8 ore e 30 al giorno. La riduzione del rendimento su descritto è legato ai dolori accusati dalla paziente. Per quanto riguarda il paragone effettuato dall’avvocato RA 1 tra la paziente ed una persona in sedia a rotelle, posso ricordare che anche le persone in sedia a rotelle possono avere in un'attività professionale adatta ad una capacità lavorativa del tutto completa, tante persone in sedia a rotelle e paraplegiche hanno una vita professionale del tutto normale senza incapacità lavorative. È da sottolineare comunque che la paziente non è paraplegica e tanto meno tetraplegica come paragonato dall’avvocato RA 1." Dr. med. __________, specialista FMH chirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia generale e traumatologia "come richiesto da te il 07.09.2016 prendo posizione in merito alla lettera dell'Avv. RA 1 del 13.07.2016 come segue: Malgrado la lettera dell’Avv. RA 1 non vedo nessun motivo di modificare la mia valutazione chirurgica del 13.11.2015. Mi preme di precisare un punto della lettera dell'Avv. RA 1: La paziente può stare al massimo un'ora di fila in piedi, in seguito è costretta di sedersi o di sdraiarsi per circa 30 minuti onde calmare i dolori. Cosi la paziente riesce a stare diverse ore in piedi durante il giorno. Dal lato chirurgico ritengo quindi la paziente sempre al 100% abile a un lavoro seduto." (…)” (doc. AI 65/269-271).

 

                                         Nell’annotazione del 7 novembre 2016 il medico SMR dr. __________ ha quindi concluso che “(…) come da risposta degli specialisti coinvolti del SAM non si ritiene presente una motivazione medica tale da modificare le limitazioni già note dalla perizia e riportate antecedentemente nel rapporto finale SMR del 10.5.2016 e che restano per noi vincolanti. (…)” (doc. AI 66/282).

 

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in integrazione professionale del 17 maggio 2016 e le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI 47/229-231, 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250 di cui si dirà in seguito), con decisione del 20 febbraio 2017 ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2013 fino al 30 aprile 2015 (cfr. consid. 1.2).

                               2.6.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

" (…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va  considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

 

                                         Dal fascicolo (cfr. doc. AI 42/142-215) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e nel complemento del 2 maggio 2016 (cfr. doc. 45/218/219) i periti hanno precisato debitamente le ragioni per le quali hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre 2012 al giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali posti, del 40% dal luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015.

                                         La valutazione dei periti, confermata nell’ulteriore complemento del 25 ottobre 2016 (cfr. doc. AI 65/269/281) e dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione 7 novembre 2016 (cfr. doc. AI 66/282), non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.

                                         In particolare l’insorgente, ancorché nella lettera del 17 giugno 2016 con cui ha chiesto la proroga del termine per presentare osservazioni al “Progetto d’assegnazione di rendita” del 19 maggio 2016 ha indicato che “(…) siamo infatti in attesa di una documentazione medica complementare. (…)” (doc. AI 56), in seguito nulla ha prodotto. Questo Tribunale, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In concreto, nonostante abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. VII), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 10 maggio 2016 sub doc. AI 46/225-228 e l’annotazione del 7 novembre 2016 sub doc. AI 66/282).

 

                                         L’obbligo di collaborare non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione (cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

 

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato provvedimento (il 20 febbraio 2017, data questa che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

                                         Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

                                         Ne discende che la richiesta di “(…) una perizia medica indipendente sulla situazione fisica dell’assistita. (…)” (VIII) va respinta.

 

                                         In particolare, quanto al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, si rinvia qui DTF 136 V 376 citata al consid. 2.6.

                                         Inoltre va rilevato che l’interessata, conformemente alla giurisprudenza (DTF 137 V 210), il 12 ottobre 2015 è stata preventivamente resa attenta circa il nome dei periti e segnatamente la necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti psichiatrici a cura della dr.ssa __________, urologici a cura del dr. __________, neurologici a cura del dr. __________, chirurgici a cura del dr. __________ e reumatologici a cura del dr. __________ (doc. AI 38/133-135) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatole, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminata da medici con una diversa specializzazione. Anche nello scritto del 17 febbraio 2015 indirizzato ad un funzionario dell’Istituto della assicurazioni sociali (doc. AI 41/139-141), menzionati i consulenti specialistici del SAM, l’avv. RA 1 non ha eccepito alcunché al riguardo limitandosi a concludere che “(…) vi prego dunque di terminare al più presto l’iter di visite mediche e perizie, affinché la mia cliente possa ritrovare una serenità sul piano economico. (…)” (doc. AI 41/140).

 

                                         Quanto alla domanda di essere sentita personalmente “(…) richiediamo che la signora RI 1 venga ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)” (VIII) va invece evidenziato che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

 

                                         Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4, 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4, 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8 tutte con riferimenti).

 

                                         Nella concreta evenienza – contrariamente a quanto esige la succitata giurisprudenza federale – l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere “(…) ascoltata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. (…)” (VIII).

                                         Ella ha quindi postulato l’assunzione di una nuova prova.

                                         Ritenuto che la documentazione già presente nell’incarto consente di emanare un giudizio, questo Tribunale rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza.

 

                               2.8.   L’insorgente, sostiene poi che “(…) l'Istituto delle assicurazioni sociali indica una lista di attività "adeguate" che possono ancora essere svolte dall'assicurata. Queste attività necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. Ci vuole inoltre una condizione fisica che la signora RI 1 non ha. Infatti la signora RI 1 non ha nemmeno il diritto ad una riqualifica professionale. Il mercato del lavoro, non offre nessuna occupazione rimunerata al 70%, tantomeno al 100%, a una persona che non si regge in piedi e che non può sollevare più di 5 Kg. (…)” (I, punto 6, pagg. 2-3).

 

                                         Al riguardo va innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente considerando, alla valutazione dei periti del SAM che hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre 2012 al giugno 2013 e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 40% dal luglio 2013 e del 30% dal gennaio 2015 , va riconosciuta piena forza probatoria.

 

                                         Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

 

                                         Il consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 17 maggio (doc. AI 47/229-231), quanto alla valutazione delle “Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica” e alle “Proposte formative (eventuali) o chiusura del caso” si è così espresso: “(…) Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici. Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. l limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario: • operaia generico nell'industria farmaceutica • operaia nel settore alimentare • operaia con mansioni d'assemblaggio e/o produzione e/o rifinitura e/o controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità; come anche nel settore terziario: • venditrice / cassiera non qualificata, • consulente di vendita sfruttando le proprie conoscenze professionali (attività già svolta presso la __________), • collaboratrice presso grande distribuzione controllo qualità merce alimentare • ricezionista presso alberghi • visto le conoscenze linguistiche come addetta call center • formatrice nel suo settore professionale. […]  L'assicurata non ha diritto a riqualifica professionale. Potrebbe essere riconosciuto un percorso formativo ad hoc, secondo l'attività professionale in cui decide di essere inserita. Per questo motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. Si può procedere con l'elaborazione della pratica. Chiudo il mandato. (…)” (doc. AI 47/231).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

 

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene coperta  dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

                                         Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

                                         Detta ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2016 (doc. AI 47/229-231), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività confacenti allo stato di salute dell’assicurata.

 

                                         Quanto agli aspetti legati alla formazione l’insorgente sostiene che le attività indicate dal consulente in integrazione “(…) necessitano di una formazione che la signora RI 1 non possiede. (…)” (I, punto 6, pag. 2) a prescindere dal fatto che l’assicurata ha ottenuto un AFC quale cuoca, ha avuto diverse esperienze professionali e conosce bene il francese, il tedesco e l’inglese (cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 10/43-48), questo Tribunale sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

 

                                         Visto tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con esperienza in ambito integrativo.

                                         In particolare ritenuti la formazione scolastica, le esperienze professionali e la conoscenza delle lingue questo Tribunale può fare propria anche la conclusione del consulente in integrazione professionale stante la quale “(…) l'assicurata non ha diritto a riqualifica professionale. Potrebbe essere riconosciuto un percorso formativo ad hoc, secondo l'attività professionale in cui decide di essere inserita. Per questo motivo, si riconosce l'aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 47/231).

                                         In questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di provvedimenti professionali.

                                         È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

 

                               2.9.   In merito alla valutazione economica considerati i dati del 2014 (anno d’inizio del diritto alla rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI e del 2015 anno in cui vi è stato il miglioramento dello stato di salute; cfr. consid. 2.5 e 2.7) va rilevato quanto segue.

 

                            2.9.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l'Ufficio AI ha concluso che “(…) considerato il fatto che da anni la Signora RI 1 non svolge alcuna attività lavorativa, per il calcolo del reddito da valido facciamo riferimento alle tabelle RSS. Tenendo conto della formazione quale cuoca (categoria 55-56 conoscenze professionali e specializzate) il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire per l'anno 2013, senza il danno alla salute, ammonta a Fr. 51'881.- annui. (…)” (doc. AI 67/284).

 

                                         Questo Tribunale rileva che effettivamente dall’anamnesi professionale risulta che “(…) l'A. ha assolto l'apprendistato di cuoca. Ha iniziato a lavorare presso il ristorante dei genitori dove è rimasta fino all'età di 21 anni. In seguito ha lavorato in __________ ad __________ per ca. sei mesi, ma non si è trova soddisfatta essendo un lavoro troppo sedentario e ripetitivo. Ha quindi concorso per un posto presso l'asilo di nido di __________ dove ha in seguito lavorato per ca. 11 anni. Nel 2002 ha iniziato a lavorare presso il __________ come capo cucina e vi è rimasta per ca. sei anni. Dal 2008 al 2010 ha lavorato presso il proprio ristorante, che ha dato in seguito in gestione per motivi di salute, su consiglio del proprio medico curante che riteneva che il lavoro fosse troppo pesante per il danno alla salute di cui era affetta (importanti menometrorragie). Ha venduto quindi il ristorante nel 2011 pensando di cambiare mestiere con l'idea di svolgere in seguito l'attività di consulente di vendita quale dipendente. Per questo motivo ha anche disdetto tutte le assicurazioni per perdita di guadagno. A seguito di interventi chirurgici che hanno avuto luogo a partire dal 2012 non ha più lavorato. (…)” (doc. AI 42/151; vedi anche il curriculum vitae sub. doc. AI 10/46).

 

                                         Ritenuto che l’attività quale consulente di vendita presso la __________ di __________ dal 14 marzo 2011 al 31 marzo 2012 (a differenza di quella di cuoca) non è stata interrotta per motivi di salute (dalla lettera di disdetta del 27 febbraio 2012 risulta in effetti che l’interruzione del rapporto di lavoro è riconducibile alla difficile situazione economica e alla necessità del datore di lavoro di diminuire le capacità lavorative; cfr. doc. 2/28 dell’incarto disoccupazione) è a giusta ragione che ciò che peraltro nemmeno è stato contestato l’Ufficio AI ha concluso che per il calcolo del reddito da valido vanno applicati i dati statistici tenendo conto della formazione dell’assicurata quale cuoca.

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne nel ramo d'attività 55-56 servizi di alloggio e ristorazione (livello 2 di competenze; che corrisponde al precedente livello 3 come si evince dal doc. AI 53/250) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’524.-- (4'127 x 12 mesi). Ritenuto che le ore lavorative per quel ramo d’attività (55-56) ammontavano nel 2014 a 42.4 (cfr. la tabella sulla durata normale del lavoro nelle imprese secondo la divisione economica, edita dall'Ufficio federale di statistica) il reddito da valido per il 2014 si attesta a fr. 52'495.44 (nella tabella sub doc. AI 53/250 si è giunti all’importo di fr. 52'285.-- in quanto si è partiti quale anno di partenza dal 2012).

 

                                         Nel 2015, nello stesso ramo d'attività ritenute le ore lavorative del ramo d’attività pari a 42.4 e applicato un aumento per il 2015 dello 0.3 (Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, ramo economico 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione) , il reddito da valido si attesta a fr. 52'652.92 (4'127 x 12 X 42.4 : 40 aumentati dello 0.3%).

 

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                                         Nel caso in esame, ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lei esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 53'793.-- (51’600 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Nel 2014, considerata la capacità lavorativa residua del 60% (cfr. consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5% (cfr. le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido; doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250), il reddito da invalido si attesta infine a fr. 30'662.01 (53'793 x 60% ridotti del 5%).

 

                                         Nel 2015 il reddito da invalido ammonterebbe invece a fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e moltiplicando per 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]). Considerata la capacità lavorativa residua del 70% (cfr. consid. 2.7) e applicata la riduzione del 5% (cfr. le tabelle allestite il 19 maggio 2016 con allegata la motivazione della riduzione al reddito da invalido; doc. AI 50/238-241, 51/242-245, 52/246-249 e 53/250), il reddito da invalido si attesta infine a fr. 35'944.99 (54'052.61 x 70% ridotti del 5%).

 

                            2.9.3.   Per il 2014, confrontando il reddito da invalido di fr. 30'662.01 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da valido di fr. 52'495.44 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado d’invalidità del 42% ([52'495.44 - 30'662.01] x 100 : 52'495.44 = 41.59% arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che dà diritto a un quarto di rendita.

 

                                         Per il 2015, confrontando il reddito da invalido di fr. 35'944.99 (cfr. consid. 2.9.2) con quello da valido di fr. 52'652.92 (cfr. consid. 2.9.1), si ottiene un grado d’invalidità del 43% ([52'652.92 - 35'944.99] x 100 : 52'652.92 = 31.73% arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto a una rendita d’invalidità.

 

                             2.10.   In simili circostanze, visto quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. settembre 2014 (dopo l’anno di carenza e dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni del marzo 2014, ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 aprile 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a OAI).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.12.   L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del 21 marzo 2016 del SAM con i relativi complementi 2 maggio e 25 ottobre 2016 e il rapporto finale del 10 maggio 2016 con l’annotazione 7 novembre 2016 del medico SMR dr. __________, svolti nell’ambito della domanda di prestazioni del marzo 2014, hanno permesso di esprimersi con la dovuta chiarezza circa l’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa dell’assicurata sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, nonostante non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni dei periti del SAM confermate dal dr. __________, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare dette valutazioni e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 20 febbraio 2017.

 

                                         In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti