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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 febbraio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel 2013 (doc. 4) RI 1, 1966, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di disturbi lombari apparsi il 30 gennaio 2012, che da allora l’hanno resa inabile al lavoro di casalinga. Esperita una perizia reumatologica nell’estate 2013 (doc. 34) che l’ha ritenuta abile al 100% come casalinga ma con riduzione del rendimento del 25%, abile al 100% in attività adatte al suo stato di salute mentre con riduzione del 40% come cameriera/gerente di bar, con decisione del 27 novembre 2013 (doc. 44) l’Ufficio assicurazione invalidità le ha negato la rendita (grado AI 6%).
1.2. Nel settembre 2014 (doc. 53) l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni lamentando un netto peggioramento delle sue condizioni di salute, poiché i forti dolori alla schiena avevano coinvolto anche il ginocchio destro. L’amministrazione ha svolto degli accertamenti medici che sono sfociati il 3 maggio 2016 (doc. 87) in una nuova perizia del dr. med. __________. Il perito ha ribadito che dal 1° dicembre 2015 l’abilità era del 100% in un lavoro adatto allo stato di salute fermo restando determinati limiti funzionali e di carico, l’inabilità era di 2/3 quale cameriera intesa come diminuzione del rendimento e l’abilità era totale come casalinga ma con diminuzione del rendimento di 1/3. Il reumatologo ha precisato che dopo il primo intervento al rachide lombare, dal 28 novembre 2014 e fino al 29 novembre 2015 l’inabilità lavorativa era totale in qualsiasi tipo di attività.
Con decisione del 28 febbraio 2017 (doc. B), che confermava il progetto di decisione dell’11 novembre 2016 (doc. 92) anche a seguito delle osservazioni formulate dall’assicurata (doc. 100) che sono state sottoposte al perito (doc. 104), l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera di invalidità temporanea (grado AI 100%) dal 1° novembre 2015, ossia alla scadenza dell’anno di attesa, e fino al 31 marzo 2016, tre mesi dopo il miglioramento.
1.3. Con ricorso del 5 aprile 2017 (doc. I) RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell’Ufficio AI e in via principale di concederle una rendita intera di invalidità, mentre in via subordinata di rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.
La ricorrente ha contestato i gradi di (in)capacità lavorativa alla luce della sintomatologia lombovertebrale dovuta ad importanti processi degenerativi del rachide lombare che sono stati rilevati dal suo medico curante dr. med. __________, il quale il 14 marzo 2017 (doc. C) ha osservato che a breve/medio termine sarebbe stato opportuno un terzo intervento a livello L3/L4, visto che la risonanza magnetica effettuata quel giorno (doc. D) ha attestato la presenza di discopatie da D2 a L4 senza conflitti radicolari e un’ernia discale L3/L4 laterale sinistra con un conflitto con la radice L4 sinistra; restringimenti importanti dei forami di coniugazione delle radici C6 bilateralmente e C7 sinistra.
Dal profilo economico, la ricorrente ha evidenziato che per stabilire il reddito ipotetico che potrebbe conseguire andrebbe considerata la sua età, l’assenza di una formazione specifica, l’impossibilità di essere occupata a tempo pieno e i limiti funzionali, perciò andrebbe applicata la riduzione massima del 25%.
1.4. Nella risposta del 15 maggio 2017 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che le conclusioni emerse dalla perizia reumatologica effettuata dal dr. med. __________ erano chiare e coerenti e che il perito aveva già valutato l’assicurata nel 2013 determinandosi nuovamente nel 2016 sul caso e sull’evoluzione dello stato di salute, precisando al meglio le variazioni intervenute negli anni, le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa residua nelle varie attività. I due certificati medici prodotti con il ricorso sono stati sottoposti all’esame del Servizio Medico Regionale, il quale non ha rilevato un sostanziale peggioramento rispetto alla situazione valutata dal reumatologo, ma che il conflitto radicolare L4 a sinistra era già presente nella risonanza magnetica del 2015 (doc. VIII/1).
Per quanto concerne le riduzioni da applicare al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha confermato il tasso del 5% non ritenendo valide le giustificazioni addotte dalla ricorrente.
1.5. Il 24 maggio 2017 (doc. X) l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre, confermando il peggioramento del suo stato di salute certificato dal dr. __________.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni del settembre 2014, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità temporanea, ossia (soltanto) per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 marzo 2016.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia reumatologica avvenuta il 3 maggio 2016 (doc. 87), sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 88). L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico SMR per emettere il progetto di decisione dell’11 novembre 2016 (doc. 92). Il certificato medico del 24 novembre 2016 del dr. med. __________ allegato alle osservazioni della assicurata (doc. 100) è stato trasmesso al perito dr. med. __________ (doc. 105), il quale ha confermato le sue conclusioni peritali (doc. 104) e l’amministrazione ha quindi emesso il 28 febbraio 2017 la decisione con cui ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 28 novembre 2014 al 30 novembre 2015, mentre dal 1° dicembre 2015 abile al 33,3% (1/3) nell’attività abituale da intendere come riduzione del rendimento e abile al 100% in attività adeguate.
Il 3 maggio 2016 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha visitato l’assicurato e nella sua perizia del 5 maggio 2016 (doc. 87) ha esposto l’anamnesi personale in cui ha anche riassunto la sua precedente valutazione peritale del 20 agosto 2013, l’anamnesi sistematica e sociale, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive con esame reumatologico della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche, l’esame neurologico e le sue personali osservazioni.
Nella sua valutazione il reumatologo ha riassunto la diagnosi posta nella sua precedente perizia, ha ricordato che a fine 2014 l’assicurata ha subìto un primo intervento neurochirurgico al rachide lombare e ha descritto gli esiti della radiografia della colonna lombare del 15 gennaio 2015, così come il parere del 16 maggio 2015 del neurochirurgo che riferiva che la situazione non era migliorata, cosicché il 28 maggio 2015 ha proceduto a un ulteriore intervento neurochirurgico e il 12 gennaio 2016 è stata effettuata una radiografia della colonna lombosacrale e della colonna toracale. Il reumatologo ha preso atto che il 12 febbraio 2016 lo stato di salute dell’assicurata, secondo quanto riferito dal neurochirurgo, era peggiorato con aumento dei dolori alle gambe e mediodorsali intensi.
Inoltre, il 14 marzo 2016 è stata effettuata un’altra risonanza magnetica della colonna lombare. Al momento della valutazione peritale, così come già osservato in occasione della perizia del 2013, il reumatologo ha evidenziato che l’interessata continuava ad assumere un trattamento analgesico piuttosto blando, non proporzionato all’intensità del dolore lamentato; inoltre, era al beneficio di un trattamento fisioterapico esclusivamente passivo con fanghi e massaggi. A dire dell’assicurata, gli interventi neurochirurgici subiti non hanno sostanzialmente migliorato la sua situazione algica prevalente al momento dorsale caudale e circolare lombosacrale, presente 24h/24h, senza interruzione, dolori presenti quindi anche di notte, uguali al mattino, a mezzogiorno e alla sera, anche in posizioni statiche (sia da seduta sia in piedi). Il perito ha poi esposto lo stato clinico che ha potuto constatare personalmente sottoponendo l’assicurata a specifici esami.
Ciò stante, lo specialista ha osservato che, come già riferito nel 2013, la presentazione dei dolori deponeva in parte per un’origine centrale, visto che v’era l’assenza di un chiaro miglioramento dei dolori lamentati con un trattamento strettamente somatico rivolto alle alterazioni strutturali presenti; purtroppo, poi, anche due interventi neurochirurgici al rachide lombare non hanno portato a una risoluzione dei dolori che, tuttavia, non erano di intensità tale da richiedere un trattamento analgesico importante. V’erano inoltre alcune inconsistenze durante l’esame clinico che non erano spiegabili strutturalmente.
Il perito reumatologo ha dunque posto la diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica bilaterale, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare; esiti da decompressione chirurgica plurisegmentale del rachide lombare da L3 a S1, con inserzione di IntraCal in L4/L5 e L3/L4 il 28/29 novembre 2014; esiti da revisione per via dorsale di L4/L5 e L5/S1, da spondilodesi lordosizzante tramite PLIF strumentata con viti peduncolari in L4/L5 e L5/S1, discectomia L3/L4 a sinistra con sostegno interspinoso tramite IntraCal il 28 maggio 2015; disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con lieve anteflessione globale, scoliosi sinistroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (76,6kg / 166cm). Poliartralgie, in tendenza ad iperlassità legamentare. Achillodinia a destra e fascite plantare bilaterale, in piedi cavi bilaterali; tendenza ad iperlassità legamentare; obesità.
Dal lato terapeutico l’esperto ha proposto un potenziamento del trattamento analgesico perorale, introducendo anche una farmacoterapia algomodulatoria, orientata verso la componente del dolore centrale in grado di aumentare la soglia del dolore.
Ha inoltre suggerito la terapia del dolore per eventuali misure diagnostico-terapeutiche infiltrative dei segmenti lombari.
Egli ha poi evidenziato come la caricabilità del rachide era sicuramente ridotta e che una riduzione del carico sulla colonna vertebrale avrebbe potuto essere raggiunta diminuendo il peso corporeo in eccesso di 10kg, che andava a sovraccaricare le articolazioni alle estremità inferiori, in particolare le ginocchia e i piedi riferiti come dolorosi. Oltre al trattamento analgesico era opportuno sottoporre l’assicurata a un intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento progressivo della muscolatura a livello assiale e periferico, che avrebbe portato beneficio ai piedi. Sarebbe stata utile anche una riabilitazione stazionaria, in caso di insuccesso del trattamento ambulatoriale, con approccio interdisciplinare del dolore. Queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare la qualità di vita dell’assicurata, ma non avrebbero probabilmente portato ad incrementare la capacità funzionale e di carico residua, che teneva conto unicamente delle patologie strutturalmente spiegabili e che andavano applicate sia durante l’attività lavorativa sia il tempo libero.
Per quanto concerne la capacità lavorativa, il perito ha giudicato l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata normale con rendimento massimo del 100% in un lavoro adatto al suo stato di salute, al più tardi a distanza di 6 mesi dopo l’ultimo intervento neurochirurgico al rachide lombare del 28 maggio 2015, quindi dal 1° dicembre 2015.
Come cameriera, gerente di un bar, l’esperto l’ha ritenuta inabile al lavoro dal 1° dicembre 2015 in ragione di 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa, sempre a causa dei limiti funzionali e di carico indicati nell’apposita tabella (capacità lievemente ridotta nel sollevare pesi fino a 10kg, molto ridotta nel manipolare oggetti pesanti e a lavorare a braccia elevate e con rotazione, ridotta nel mantenere la posizione statica seduta/eretta, nel camminare per lunghi tragitti, su terreni accidentali e salire/scendere le scale, l’impiego delle due mani era possibile normalmente, lavorare in equilibrio era possibile solo in parte).
Nell’attività principale di casalinga, a decorrere dal 1° dicembre 2015 l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3 dal lato medico teorico.
La valutazione della capacità lavorativa residua espressa nel 2013 era valida fino al 27 novembre 2014, ossia fino a quando l’assicurata è stata operata per la prima volta al rachide lombare; era invece giustificata un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015.
Nel suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 88) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha confermato i gradi di capacità lavorativa individuati dal perito e i relativi limiti, osservando un peggioramento temporaneo dello stato di salute dell’assicurata dal profilo neurochirurgico dal 28 novembre 2014.
A seguito del progetto di decisione dell’11 novembre 2016, l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’Ufficio AI e ha chiesto una nuova valutazione sulla scorta del certificato del 24 novembre 2016 (doc. 100) del dr. med. __________, FMH in neurochirurgia. Questo specialista ha attestato che la paziente era sofferente di una sintomatologia lombovertebrale dovuta ad importanti processi degenerativi del rachide lombare. Egli ha ricordato che l’interessata era stata operata una prima volta il 28 novembre 2014 al rachide lombare per una grave discopatia L3/L4 a L5/S1 con ernie al disco nei livelli L4/L5 e L5/S1 e che aveva avuto luogo una discectomia L5/S1 e L4/L5, mentre a livello L3/L4 era stato inserito un fissatore dinamico infraspinoso (IntraCal in silicone). Tuttavia, dopo questo intervento la discopatia era progressivamente aumentata con apparizione di un’ernia al disco di nuova insorgenza in L3/L4 a sinistra. Così, il 29 maggio 2015 ha avuto luogo un secondo intervento con PLIF L4/L5 e L5/S1 e una discectomia L3/L4 e nuova protezione infraspinosa tramite IntraCal, ma anche questo secondo intervento non ha cambiato sostanzialmente la situazione, perciò la paziente continuava ad accusare forti dolori lombari e alle gambe. A peggiorare la situazione era subentrata anche una tendinite dei tendini di Achille bilateralmente, con conseguente grande difficoltà per l’interessata a camminare e a restare a lungo in piedi. Una recente risonanza magnetica ha confermato la presenza di un residuo di ernia al disco in L3/L4 e grave discopatie in questo segmento, così come una discopatia in L2/L3. Questi problemi causavano all’assicurata grandi difficoltà a svolgere i lavori casalinghi, tanto che necessitava di un aiuto domiciliare. In queste circostanze, ha rilevato il neurochirurgo, a breve o a medio termine sarebbe stato inevitabile un terzo intervento a livello di L3/L4. Di conseguenza, l’assicurata presentava un’inabilità lavorativa del 70%, e ciò anche in attività leggere, visto che non riusciva a stare seduta a lungo per i dolori lombari, non riusciva a stare in piedi e a camminare a causa dei dolori ai piedi, alle gambe e lombari.
Il medico SMR ha interpellato il perito trasmettendogli questo nuovo referto medico per una presa di posizione (doc. 102), che è stata rilasciata il 23 gennaio 2017 (doc. 104).
In quell’occasione il dr. med. __________ ha affermato che il rapporto del medico curante riferiva di patologie già note al momento della sua valutazione peritale e che non v’erano dunque ulteriori elementi oggettivi in grado di modificare la sua valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa dell’assicurata. Pertanto, il perito ha confermato le sue conclusioni del 5 maggio 2016.
Alla luce di queste conclusioni, il dr. med. __________ dell’SMR ha ribadito il suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 105).
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il certificato medico del 14 marzo 2017 (doc. C) allestito dal neurochirurgo curante dr. med. __________, il quale ha sostanzialmente esposto le medesime considerazioni di quattro mesi prima, aggiungendo che vista la persistenza dei dolori nel 2016, il 13 marzo 2017 ha avuto luogo una risonanza magnetica lombare e dorsale di controllo (referto allegato), che confermava la presenza di un residuo di ernia al disco in L3/L4 e grave discopatie in questo segmento. V’era pure una discopatia nei segmenti soprastanti e nella parte mediale del rachide dorsale. La recente risonanza mostrava un aumento dei processi degenerativi, in particolare però stenosi dei recessi in L3/L4 a sinistra più che a destra in presenza di una piccola ernia al disco a sinistra con conflitto radicolare L4. Discopatie dorsale senza conflitti radicolari. Discopatie cervicale con stenosi dei recessi C6 bilateralmente e C7 a sinistra.
A seguito di questi problemi, ha osservato lo specialista, da diverso tempo l’interessata aveva grande difficoltà a svolgere i lavori casalinghi e necessitava di un aiuto domiciliare. Egli ha ribadito che a breve o medio termine sarebbe stato necessario un terzo intervento a livello L3/L4 e che, globalmente, la paziente presentava un’inabilità lavorativa completa, anche in attività leggere, e che a causa dei dolori lombari e dorsali non riusciva a stare seduta a lungo, oltre ad avere forti dolori restando in piedi e camminando. Sovente aveva cervicalgie con fastidi irradianti alle braccia.
Il Servizio Medico Regionale si è espresso l’8 maggio 2017 (doc. VIII/1) su quest’ultimo referto, annotando gli esiti della risonanza magnetica del 15 gennaio 2015, la diagnosi esposta nella perizia reumatologica del 5 maggio 2016, il rapporto del 14 marzo 2017 del dr. __________ e la risonanza magnetica della colonna lombare eseguita quello stesso giorno, concludendo che da questa documentazione non risultava un sostanziale peggioramento rispetto alla situazione valutata dal dr. med. __________.
Il dr. med. __________ ha infine evidenziato che il descritto conflitto radicolare L4 a sinistra era già presente in occasione della risonanza magnetica effettuata nel gennaio 2015.
Con il ricorso l’assicurata ha informato il Tribunale che in seguito avrebbe prodotto una controperizia, mentre il 24 maggio 2017 (doc. X) ha espressamente indicato di non avere ulteriori mezzi di prova. Ad oggi non è stata fornita nuova documentazione.
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.
Essa ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurata, ha sottoposto i loro referti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia specialistica in ambito reumatologico. Il perito ha quindi valutato di persona la ricorrente e ciò anche alla luce di tutti i referti dei medici curanti che gli sono stati messi a disposizione.
Da questi atti emerge che dal primo intervento neurochirurgico al rachide lombare fino a sei mesi dopo la realizzazione del secondo intervento, ossia dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015, la ricorrente era totalmente inabile in qualsiasi tipo di lavoro. In tal senso, quindi, il perito era concorde con il medico curante dr. med. __________.
Le divergenze fra gli specialisti concernono invece il periodo successivo.
Infatti, se per il neurochirurgo la capacità lavorativa era sempre nulla in qualsiasi attività, fatta eccezione per una parentesi in cui il 24 novembre 2016 lo specialista ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro in ragione del 70% e ciò anche per attività leggere, per il perito dr. med. __________, trascorsi sei mesi dal secondo intervento neurochirurgico, ovvero dal 1° dicembre 2015, la ricorrente era invece in grado di svolgere delle attività lavorative.
Il reumatologo ha avuto accesso a tutti gli atti medici e quindi alle valutazioni e agli esami medici effettuati da altri specialisti, con i quali ha potuto confrontarsi. Egli ha descritto nel dettaglio e a lungo gli antecedenti medici dell’interessata, riassumendo i singoli certificati medici a sua disposizione (anamnesi personale) e ha preso atto dei disturbi lamentati dall’assicurata durante la visita peritale. Lo specialista ha poi esaminato di persona la colonna vertebrale e le articolazioni periferiche dell’assicurata, effettuando infine un esame neurologico. Al termine di questo esame il dr. __________ ha osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata 20 minuti, la peritanda è rimasta seduta tranquilla senza ricercare posizioni antalgiche e che questa anamnesi era difficilmente strutturabile, poiché l’assicurata non si era concentrata sulle domande postele, mentre ha fatto subito riferimento ai punti più dolenti del suo corpo e ciò a più riprese anche durante l’esame clinico, senza che le venisse richiesto espressamente. Il perito ha inoltre annotato che dopo l’anamnesi l’assicurata si era avviata senza segni di risparmio verso la sala visite, dove si era svestita e rivestita autonomamente.
Va qui rilevato che l’esperto ha preso atto delle varie risonanze magnetiche e delle radiografie a cui si è sottoposta l’interessata negli anni precedenti, così pure dell’esame avvenuto poco prima che la peritasse, quale la risonanza magnetica del 14 marzo 2016, che descriveva anche un minimo scompenso di L3/L4 con protrusione discale circolare e piccola ernia discale mediolaterale a sinistra che poteva entrare a contatto con la radice di L4 a sinistra nel recesso laterale in linea.
Il TCA evidenzia che questa stessa situazione è stata osservata anche nella più recente MRI toracale-lombare del 13 marzo 2017 (doc. C), riguardo alla quale nel suo parere del 14 marzo 2017 (doc. C) il dr. med. __________ ha affermato che quest’ultimo esame mostrava “un aumento dei processi degenerativi in particolare però stenosi dei recessi in L3/4 a sx più che a dx in presenza di una piccola ernia al disco a sx con conflitto radicolare L4. Discopatie dorsale senza conflitti radicolari. Discopatie cervicale con stenosi dei recessi C6 bilateralmente e C7 a sx.”.
A questo proposito, il dr. __________ del Servizio Medico Regionale ha segnalato pendente causa che il conflitto radicolare L4 a sinistra era già stato individuato in occasione della risonanza magnetica effettuata nel 2015, perciò il nuovo referto non comprovava un sostanziale peggioramento rispetto alla valutazione eseguita nel maggio 2016 dal dr. med. __________.
Anche le discopatie cervicali C6 e C7 erano conosciute già dal 2014, perciò anche il più recente referto del neurochirurgo, peraltro molto simile al precedente del 24 novembre 2016, non ha comprovato uno stato di salute peggiore rispetto a quello individuato dal perito nominato dall’amministrazione.
Pertanto, le conclusioni del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo al quadro clinico dell’assicurato indagato nel 2016 per ciò che concerne la nuova domanda di prestazioni del 2014 oggetto del presente ricorso, ma già anche nel 2013, e sempre dallo stesso reumatologo, in connessione con la prima domanda AI del gennaio 2013. Il perito ha così potuto valutare lo stato di salute della ricorrente su un lungo periodo di osservazione e le conclusioni che ne ha tratto risultano così ancora più affidabili.
Egli ha saputo inoltre contestualizzare il grado di capacità lavorativa dell’assicurata, ben distinguendo fra le varie attività.
L’attività di cameriera-gerente di bar, esercitata fino a luglio 2011, era esigibile ancora in ragione del 33,3%, da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata intera di lavoro, sempre dal 1° dicembre 2015.
Dall’agosto 2011 era senza lavoro e quindi si è occupata della casa e della figlia di 4 anni. In qualità di casalinga l’esperto l’ha ritenuta in grado di lavorare durante tutto il giorno dal dicembre 2015, ma con una riduzione del rendimento del 33,3.
Poi, sempre dal 1° dicembre 2015, secondo il dr. med. __________ l’assicurata era in grado di svolgere al 100% delle attività adatte al suo stato di salute, che tenessero conto dei limiti funzionali e di carico che l’esperto ha accertato durante la visita peritale.
Da parte sua, invece, il neurochirurgo che ha operato due volte l’assicurata ha praticamente sempre attestato un’inabilità lavorativa totale, non solo fra un’operazione e l’altra, ma anche in precedenza e successivamente, fatta salva la breve parentesi in cui nel novembre 2016 ha certificato un’inabilità lavorativa del 70% anche in attività leggere a causa dei dolori lombari e alle gambe, per poi ritornare, nel marzo 2017, a dichiararla inabile al lavoro al 100% anche per attività leggere. Il grado di incapacità lavorativa del 50% indicato il 15 giugno 2015 (doc. 76) era un pronostico espresso dal neurochirurgo dopo il secondo intervento, che però si è rivelato non avere dato i frutti sperati.
Malgrado i dolori continui segnalati, tuttavia trattati con terapia analgesica blanda, per il perito la ricorrente era comunque in grado di lavorare al 100% in attività adatte.
Il dr. __________ ha spiegato compiutamente e nel dettaglio lo stato di salute dell’assicurata, ha individuato i limiti funzionali e di carico nell’effettuare determinati movimenti; egli ha quindi svolto un esame approfondito della sua capacità lavorativa non solo riguardo all’attività di casalinga, ma anche sia con riferimento alla precedente attività di cameriera e gerente di bar, sia ad altre attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Nei suoi referti successivi alla perizia fatta esperire dall’Ufficio AI, il medico curante dell’insorgente ha in sostanza indicato soltanto l’anamnesi, concludendo che a causa dei problemi riscontrati, che non sono migliorati malgrado i due interventi neurochirurgici, la capacità lavorativa dell’assicurata in qualsiasi attività era nulla.
Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ l’8 maggio 2017 sulla base anche degli ultimi referti del 2017, il quale ha rinviato al rapporto peritale del 5 maggio 2016 del dr. __________.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che, oltre al citato referto del 14 marzo 2017, specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente causa, malgrado l’iniziale comunicazione ricorsuale che in seguito sarebbe stata prodotta una controperizia.
A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è limitata a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo i referti del 14 marzo 2017 del neurochirurgo e della risonanza magnetica.
L’assicurata non ha però saputo comprovare le sue lamentele di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla perizia del 5 maggio 2016, visto che il rapporto del medico curante dr. med. __________ indica delle patologie che erano già presenti prima che il perito valutasse l’interessata e quindi, come tali, egli le aveva già considerate nelle conclusioni tratte nel suo rapporto del maggio 2016 e che ha confermato anche il 23 gennaio 2017 dopo avere preso atto del certificato del 24 novembre 2016 del collega.
2.7. In conclusione, dalla documentazione medica agli atti non emerge una situazione notevolmente peggiore, rispetto a quella accertata nel maggio 2016, tale da modificare la capacità lavorativa residua dell’assicurata in altre attività adeguate al suo stato di salute individuata dal dr. med. __________.
In altre parole, alla luce di quanto esposto, il neurochirurgo che segue l’assicurata non ha comprovato che lo stato di salute della ricorrente fosse peggiore di quello accertato dapprima dal perito nel maggio 2016 e ribadito nel gennaio 2017, e poi dall’SMR.
Il TCA deve pertanto confermare la conclusione dell’Ufficio AI del 28 febbraio 2017 di ritenere l’insorgente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015; dopodiché, la stessa va ritenuta totalmente abile in attività adatte al suo stato di salute che rispettino i limiti stabiliti dal perito.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche i medici dell’SMR si sono pronunciati il 10 maggio 2016, il 26 gennaio 2017 e l’8 maggio 2017 sullo stato di salute della ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia del 5 maggio 2016 e il suo complemento del 23 gennaio 2017, ma anche tutti i rapporti dei medici curanti.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurata, non circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
2.8. Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni reumatologiche di cui soffriva la ricorrente, che è stata ritenuta totalmente abile al lavoro nel rispetto di determinate limitazioni funzionali e di carico, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute che l’assicurata ha subìto.
L’insorgente ha chiesto che le si riconosca una rendita intera di invalidità non limitata nel tempo, bensì permanente.
2.9. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.10. Nel caso concreto, il consulente in integrazione professionale si è espresso il 13 giugno 2016 (doc. 89) sul grado di invalidità, quando ha stabilito una riduzione globale dal reddito ipotetico da invalida del 5% per attività leggere.
Confrontando poi il reddito da valida stabilito statisticamente - visto che l’assicurata era senza attività lavorativa e al beneficio dell’assistenza sociale - con il reddito ipotetico da invalida ricavato anch’esso dai medesimi dati statistici, ridotto del 5%, egli ha calcolato nel 5% il grado di invalidità della ricorrente.
L’assicurata ha chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25% al reddito da invalida, non contestato come tale, anziché del 5%, poiché non sono stati considerati l’età, l’assenza di una formazione specifica, l’impossibilità di potere essere occupata a tempo pieno e i limiti funzionali.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalida per la necessità di svolgere unicamente delle attività leggere (doc. 89).
Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare il tasso di riduzione preteso dalla ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio AI che, occorre ribadire, come tale non è stato contestato – ossia non sono stati messi in discussione né il reddito da valida né il reddito da invalida di partenza -, si arriva ad ottenere un grado di invalidità del 25% (Fr. 52'225.- [reddito da valida] – {Fr. 52'225.- - (Fr. 52'225.- x 25 : 100)} [reddito da invalida] : Fr. 52'225.- x 100).
Questo grado è stato quindi calcolato tenendo presente un’abilità lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative adeguate e una riduzione del 25% per stabilire il reddito statistico da invalida ma, essendo inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto a una rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 5% stabilito dall’amministrazione – o anche quello del 25% volendo seguire la tesi della ricorrente, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza - non permette all’assicurata di continuare a ricevere una rendita di invalidità (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire alla ricorrente una rendita temporanea intera di invalidità per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 marzo 2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa (dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015) fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute oggettivato dal 1° dicembre 2015.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° aprile 2016 la ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di invalidità.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
2.11. Stante quanto precede, la pretesa dell’insorgente di ottenere una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2016 non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
2.13. Quest’ultima ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
L'insorgente non ha infatti comprovato mediante specifica documentazione medica che il suo stato di salute era peggiore rispetto a quello stabilito dal perito nel maggio 2016 e poi confermato nel gennaio 2017 anche a seguito di nuovi atti medici di parte. Ella si è limitata ad esprimere delle considerazioni personali sul suo stato di salute, tuttavia non apportando alcuna prova a sostegno di queste tesi. Come visto, i certificati medici prodotti con le osservazioni al progetto di decisione e quelli addotti in sede di ricorso attestano una situazione clinica che non è sostanzialmente peggiore rispetto a quella valutata dal dr. __________ nel maggio 2016 con una dettagliata e completa perizia specialistica, perciò non le sono di alcun aiuto.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e la ricorrente non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti