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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 marzo 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel 2014 (doc. 12) RI 1, 1975, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di una sindrome ansioso depressiva che dal 4 settembre 2014 l’ha reso inabile al lavoro di operaio.
Esperita una prima perizia psichiatrica nel gennaio 2016 (doc. 72) che l’ha ritenuto inabile all’80% in qualsiasi attività e una seconda nel maggio 2016 (doc. 87) in cui la psichiatra ha rilevato un miglioramento e una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, con decisione dell’8 marzo 2017 (doc. A) l’Ufficio AI ha negato la rendita (grado AI 10%) e i provvedimenti professionali.
1.2. Il 19 aprile 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo in via principale di ordinare all’Ufficio AI di attribuirgli una rendita intera di invalidità (grado AI 80%) fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento, quindi fino al 31 agosto 2016; in via subordinata, di retrocedere gli atti all’amministrazione per un nuovo accertamento medico psichiatrico “illustrante l’effettivo stato di salute dell’assicurato, l’incidenza del gioco amatoriale del calcio ed il relativo grado invalidante.”.
Secondo il ricorrente, egli sarebbe stato inabile al lavoro per un episodio depressivo grave e per un disturbo di personalità misto nella misura di almeno l’80% fino alla seconda perizia del 31 maggio 2016, in cui è stato riscontrato un miglioramento tale da portare la sua capacità lavorativa all’80% a decorrere da quel momento. Come attestato anche dal suo psichiatra curante il 10 ottobre 2016, è solo dalla fine di maggio 2016 che il suo quadro di salute è migliorato e che egli ha sospeso le cure a causa degli effetti collaterali e dei problemi gastrici legati all’assunzione dei medicamenti. Sia i curanti sia la perita erano concordi su ciò.
L’insorgente ha dunque rimproverato all’Ufficio AI di non avere accertato in modo completo il suo stato di salute, “essendosi unicamente adagiato sul fatto che “verosimilmente” (cfr. annotazione SMR del 17.02.2017), giocando a calcio, peraltro solo saltuariamente e senza alcun vincolo, l’assicurato avrebbe riacquistato la piena capacità lavorativa già all’inizio della stagione calcistica, ovvero a settembre 2015.” (doc. I punto 8).
Ritenuto che le sue condizioni di salute sono migliorate solo dal giugno 2016, per l’assicurato l’SMR non poteva pronunciarsi su un miglioramento avvenuto nel settembre 2015 soltanto in virtù del fatto che saltuariamente giocava a calcio nei veterani, senza invece approfondire che il gioco di società era stato previsto proprio dallo psichiatra nell’ambito di un possibile reintegro sociale e conseguente miglioramento del suo stato di salute. Peraltro, egli non sempre riusciva ad allenarsi e durante le partite giocava soltanto alcuni minuti. Pertanto, il miglioramento deve essere considerato come avvenuto dopo la seconda visita peritale del 31 maggio 2016 e non già a settembre 2015, visto che in occasione della prima perizia del 14 gennaio 2016 era stato considerato inabile al lavoro in ragione dell’80% dallo stesso perito. Il medico SMR, non specialista in materia, ha per contro modificato il parere della perita psichiatra.
Quanto all’aspetto economico, il ricorrente ha rilevato che sebbene il reddito da valido sia stato corretto in Fr. 53'028.-, tuttavia il reddito da invalido non è stato rapportato equamente al grado di capacità lavorativa effettiva.
Inoltre, non si sarebbe tenuto debitamente conto della riduzione per attività leggere, che doveva essere del 25%, e non del 10%, viste le problematiche e i disagi psichici riscontrati alla concentrazione e alla possibilità di apprendimento.
1.3. Con risposta del 19 maggio 2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, giacché dal profilo medico le valutazioni peritali erano complete e concludenti. Sia la perita psichiatra che ha valutato l’assicurato in due occasioni sia i medici del Servizio Medico Regionale che sono intervenuti risultano credibili, mentre la stessa conclusione non può essere tratta per il ricorrente. Egli non ha mai segnalato di giocare a calcio - attività che addirittura risulta risalire al campionato 2014/ 2015 -, anzi, aveva affermato di non partecipare ad attività sportive né di praticare degli hobby. Il dichiarato ritiro sociale era chiaramente incompatibile con l’attività calcistica svolta che, per di più, è risultata essere non certo occasionale, ma assidua, visto che l’assicurato ha giocato come titolare in tutte le partite tranne in quella successiva alla seconda visita peritale. Peraltro, non risulta verosimile che con una patologia psichiatrica tanto grave da comportare un’inabilità lavorativa pressoché totale il ricorrente abbia partecipato così attivamente ad un campionato di calcio, che richiede una frequenza regolare agli allenamenti.
Egli non ha saputo quindi produrre degli elementi oggettivi di natura medica a sostegno delle proprie argomentazioni.
Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della riduzione del 10%, oltre alla riduzione del rendimento del 20% dal lato medico.
1.4. Il 20 giugno 2017 (doc. VIII) il ricorrente ha contestato la risposta di causa dell’Ufficio AI alla luce del fatto che tutti i referti medici agli atti hanno attestato un miglioramento del suo stato di salute soltanto dopo il 31 maggio 2016, perciò non si comprende l’insistenza dell’amministrazione di ritenere che il gioco del calcio sia determinante per valutare la sua capacità lavorativa.
L’assicurato ha prodotto le direttive della Federazione calcistica ticinese, da cui si evince come i cambi in campo siano volanti e assolutamente liberi per la categoria seniori. Pertanto, il fatto che l’interessato fosse iscritto ad ogni partita non vuol dire che giocasse effettivamente nel corso delle stesse. I compagni di squadra potrebbero comprovare che egli partecipava in misura ridotta e solo quando la situazione psico-fisica glielo permetteva. Il ricorrente ha quindi chiesto l’audizione testimoniale dei compagni di calcio che compaiono nelle stampe delle formazioni della squadra di ogni singola partita allegate dall’Ufficio AI.
L’insorgente ha infine ribadito come sia inspiegabile che l’SMR si sia pronunciato in maniera diversa dalla perita appositamente nominata dall’amministrazione, la quale l’ha valutato nel gennaio e nel maggio 2016 ritenendolo dapprima inabile all’80%, poi abile all’80% dal giorno della seconda perizia.
1.5. Il 3 luglio 2017 (doc. X) l’amministrazione ha ribadito che i medici del Servizio Medico Regionale hanno ritenuto incompatibile la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2) con lo svolgimento e la partecipazione regolare dell’interessato al campionato di calcio seniori almeno dal settembre 2015, attività che peraltro non è mai stata menzionata dall’assicurato durante la visita peritale del gennaio 2016 e solo in modo evasivo nella perizia del maggio 2016, né tanto meno è stata mai accennata dai medici curanti nei loro rapporti.
L’Ufficio AI ha quindi concluso che la valutazione dei medici SMR era valida e che il ricorso doveva essere respinto.
L’insorgente non ha formulato nuove osservazioni né ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea, ossia (soltanto) per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’(ipotetica) attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia psichiatrica presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.
Il 14 gennaio 2016 dalle 14 alle 15.30 e il 29 gennaio 2016 dalle 14.15 alle 15.45, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato ambulatorialmente l’assicurato e dopo la prima valutazione ha avuto un colloquio con la moglie dalle 15.30 alle 15.45. Inoltre, il 23 febbraio 2016 la perita ha discusso telefonicamente con il medico curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia. La specialista si è anche basata sull’incarto fornito dall’Ufficio AI, sui dati mostrati dall’assicurato durante le due visite e sui dati anamnestici acquisiti dagli atti, dall’assicurato, dalla moglie e dallo psichiatra.
Nel suo rapporto peritale del 29 febbraio 2016 (doc. 72) l’esperta ha riassunto gli atti medici a sua disposizione, ha esposto la forma e la gravità dei riscontri oggettivi, le manifestazioni concrete del danno alla salute, l’esito del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle risorse e dei deficit, i disturbi soggettivi, l’anamnesi completa (familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, lo sviluppo della malattia e i risultati delle terapie, le informazioni fornite da terzi), la descrizione della giornata e del contesto sociale, le risorse personali esistenti.
Quali diagnosi la psichiatra ha posto episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2) su evoluzione di una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22); disturbo di personalità misto con prevalenti tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD.10: F61.0) dall’età adulta.
Questi disturbi determinavano sia difficoltà legate allo stato depressivo (sindrome apatica-abulica-anedonia) che incide sulle funzioni esecutive, decisionali, consequenziali, previsionali, sulla persistenza e sul funzionamento relazionale, sia difficoltà legate al disturbo di personalità che incide sulle capacità adattive, sulla flessibilità, sul giudizio e l’assertività e la relazione con gli altri.
Nella sua valutazione l’esperta nominata dall’Ufficio AI ha indicato che la stima di sé dell’assicurato dall’età adulta era fragile con sensi di colpa, senso di inferiorità e di inadeguatezza rispetto agli altri.
Ha sviluppato scarse abilità di coping nel fronteggiare i problemi, il mondo e sé stesso con approccio pragmatico-evitante. L’interessato manifestava disagio nell’affrontare emozioni intense e complesse che evitava e la gamma delle espressioni emotive era ristretta nei contesti interpersonali. Era poco sensibile ai sentimenti altrui, non desiderava contatti sociali e non aveva amici stretti né confidenti. Le relazioni erano immature, era inibito socialmente con ipersensibilità alla valutazione negativa e al rifiuto. Aveva assunto atteggiamenti regressivi e di forte dipendenza nei confronti della moglie unica persona di cui si fidava e figura in grado di supportarlo ed accudirlo. La preoccupazione per l’ordine e il controllo mentale e interpersonale (presente dall’età adulta) con cui cercava di mantenere una sensazione di controllo era stato a spese di flessibilità con diminuzione della capacità di adattamento e di compromesso. L’esperta ha condiviso la diagnosi di disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0) formulata dal dr. med. __________. L’assicurato ha sviluppato una classica sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva dopo la notizia del licenziamento nell’agosto-settembre 2014, che ha interferito con il suo funzionamento e le sue prestazioni sociali. A causa del disturbo personologico il quadro era rapidamente evoluto in una depressione maggiore (episodio depressivo ICD-10: F32) secondo quanto contenuto agli atti dall’inizio del 2015, dapprima di media gravità e successivamente grave come nell’attuale: ICD-10: F32.2. Non era invece condivisibile la diagnosi posta dallo psichiatra curante di episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD-10: F32.3) formulata nel rapporto del 15 ottobre 2015. L’episodio depressivo e il disturbo di personalità interagivano potenziando l’impatto sulla sua funzionalità personale e sociale con riverbero sulla capacità lavorativa.
L’esperta ha ritenuto indicata la continuazione delle cure in atto (psicofarmacoterapia, trattamento psicoterapico di sostegno, frequenza di 2 volte alla settimana di un day hospital), ma ha proposto una rivalutazione della terapia farmacologica ed eventualmente che fosse disposto un ricovero. Essa ha evidenziato che nel processo di reinserimento lavorativo incidevano il deficit della flessibilità, del giudizio, dell’assertività, del contatto con gli altri e dell’integrazione nel gruppo dovute al disturbo personologico e i deficit imputabili all’episodio depressivo grave che incideva sulle capacità decisionali, esecutive e sulla persistenza per rapida esauribilità delle risorse nel tempo.
I disturbi connessi all’episodio depressivo grave e al disturbo di personalità misto limitavano la capacità lavorativa all’80% e quindi di reinserimento all’80%.
Lo stato psicopatologico dell’assicurato non permetteva di attuare misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di un’attività lavorativa che poteva essere esercitata al massimo al 20%. Come casalingo era abile al 50%.
La perita ha quindi affermato che l’assicurato era stato dichiarato inabile al 100% dal 4 settembre 2014 fino alla sua valutazione e che l’attuale quadro psicopatologico giustificava un’inabilità lavorativa all’80%. Visto il decorso osservato da settembre 2014 fino a quel momento, la psichiatra ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse ridotta in modo continuo nella precedente attività ed in altre attività semplici e ripetitive. Al momento della perizia l’incapacità lavorativa era dell’80%.
Nel suo rapporto finale del 9 marzo 2016 (doc. 73) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha riportato le diagnosi poste dalla perita e ha confermato che l’assicurato era inabile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi attività dal 4 settembre 2014, visto che era apatico, abulico, disorganizzato, sopraffatto da situazioni nuove, capacità di giudizio deficitaria, performance inadeguata, molto insicuro in genere con scarso contatto emotivo e interesse per gli altri.
A seguito della scoperta casuale che l’assicurato era attivo come giocatore di calcio, il 18 aprile 2016 (doc. 80) il dr. med. __________ ha interpellato il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali per sapere se era opportuna una valutazione di decorso, proposta che il 22 aprile 2016 (doc. 82) la dr.ssa med. __________ ha ritenuto utile per definire lo stato psicopatologico attuale e per valutare, nel caso l’assicurato fosse stato attivo come calciatore, se tale attività fosse stata compatibile con il quadro clinico allora presentato.
Nel referto del 6 giugno 2016 (doc. 87) la perita ha precisato di essersi basata sulle constatazioni obiettive e cliniche rilevate nell’ambito delle visite ambulatoriali dell’assicurato del 17 maggio 2016 dalle 16 alle 17.30 e del 24 maggio 2016 dalle 13.50 alle 14.40, sul colloquio con la moglie del 24 maggio 2016 durato 10 minuti, sui risultati del 20 maggio 2016 del dosaggio dei medicamenti psicotropi prescritti all’assicurato e sul colloquio telefonico di 10 minuti avvenuto il 30 maggio 2016 con lo psichiatra curante.
La psichiatra ha indicato che l’assicurato non ha riferito essere occorsi nuovi eventi stressanti né familiari né extrafamiliari dal gennaio 2016 in poi. Non vi sono stati nuovi problemi di salute. L’interessato ha interrotto il trattamento farmacologico almeno una settimana prima della visita peritale del 17 maggio 2016 per pirosi gastrica, aumento ponderale e perché “non mi facevano nulla”; da febbraio 2016 non frequentava più il day hospital, ma aveva mantenuto il consulto mensile con il dr. __________.
Su specifica richiesta della dr.ssa med. __________, l’assicurato ha riferito di avere partecipato una volta alla settimana, irregolarmente, alle partite del campionato ticinese seniori di calcio stagione 2015/2016 nella squadra del __________ come centrocampista o difensore, nell’autunno e nuovamente da aprile 2016, e di avere svolto gli allenamenti il mercoledì o il giovedì sera a __________. Egli ha precisato che “al momento della precedente perizia non l’ho detto perché il dr. __________ lo sapeva e diceva che potevo farlo. Io non l’ho detto perché se no non mi credevano al mio disturbo. Lo sport mi appaga. Lo sport l’ho sempre fatto ma se non sto bene non riesco a farlo e non lo faccio. Dopo la partita magari andiamo a mangiare la pizza con qualcuno del calcio a casa loro. Giocare mi piace, non capisco che differenza può fare che faccio sport con l’invalidità: ho sempre giocato a calcio! E poi quando sto male mi esco dal campo: i cambi sono volanti, posso uscire anche dopo 1 minuto. Adesso abbiamo ripreso il campionato ad aprile. Se io esco o sto a casa per me è indifferente. Io nella mia vita sono sempre stato solare, non come adesso. Che centra giocare a calcio con il lavoro? Sul lavoro non posso smettere se non sto bene, a calcio sì!” (pag. 3).
Al primo colloquio l’assicurato ha riferito di avere ripreso a giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, al secondo colloquio ha precisato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.
Fonte di preoccupazione per l’interessato era la situazione finanziaria e al proposito ha riferito che “se non mi danno l’AI è un problema. Io ho il permesso C e non voglio andare in assistenza per avere un altro debito. Scade l’assicurazione e rimaniamo senza soldi e abbiamo già debiti. Chi me lo trova a me un lavoro con i disturbi che ho? Ho 4 figli da mantenere! Adesso mi paga ancora l’assicurazione ma sta finendo.” (pag. 3).
Egli ha segnalato durante il primo colloquio di sentirsi un po’ meglio per la depressione rispetto a gennaio, ma non tutti i giorni era uguale; rimanevano però sempre le ossessioni, a causa delle quali l’assicurato riteneva di non potere più svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di dovere beneficiare di una rendita AI.
La perita ha evidenziato lo sviluppo della malattia sulla base dei referti medici messi a sua disposizione e ha ricordato la sua precedente perizia psichiatrica. Essa ha altresì riportato i colloqui avuti con il dr. med. __________ (in particolare, egli ha riferito che lo stato depressivo dell’assicurato era migliorato, ma non era in grado di riferire da quando; era stato informato dall’assicurato che aveva sospeso la terapia psicofarmacologica e che giocava a calcio durante la stagione 2015/2016, ma che lui e la moglie gli avevano riferito che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a giocare, circostanza che lo psichiatra non ha verificato. A suo dire, l’interessato poteva forse svolgere un’attività lavorativa parziale, ma non si era espresso sulla percentuale) e con la moglie dell’assicurato (durante il primo colloquio quest’ultima ha interferito più volte con lo svolgimento dell’esame del marito nonostante fosse stata invitata a non farlo intervenendo o anticipando le risposte del marito o ampliando le risposte date dal coniuge senza che l’interessato lo richiedesse allo scopo di accentuare i disturbi lamentati dallo stesso e di sottolinearne la gravità. In merito al calcio la moglie ha sottolineato più volte che di fatto il marito giocava pochissimo durante le partite perché stava sempre male, che ha sempre giocato a calcio e fatto sport e che praticare attività sportiva non è comparabile all’esercitare un’attività lavorativa. Essa ha ribadito più volte che il marito stava male e che non poteva assolutamente più lavorare e che doveva essere messo al beneficio di una rendita di invalidità. In alcune occasioni era lo stesso assicurato che chiedeva alla moglie di lasciarlo parlare liberamente e di non intervenire. La coniuge ha infine evidenziato come fosse necessaria una rapida risposta da parte dell’Ufficio AI vista la scadenza, a settembre, delle indennità giornaliere e l’importante situazione debitoria.
Soggettivamente l’assicurato lamentava umore deflesso, astenia e facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di memorizzazione, occasionali episodi di insonnia intermedia; si sentiva però meno bloccato rispetto a qualche mese prima. Riteneva comunque di non avere prospettive per un futuro lavorativo non sentendosi stabile a causa delle ossessioni.
Egli ha indicato che di giorno accompagnava i figli a scuola, faceva la spesa con la moglie e l’aiutava a fare le pulizie; a volte con lo scooter andava a trovare un amico. Si lavava ed usciva da solo, non necessitava di essere accompagnato.
Il referto peritale riporta poi quali dati oggettivi l’esame psichico, che la prima volta avviene alla presenza della moglie, mentre la seconda volta è stato effettuato senza il coniuge così come a specifica richiesta della specialista e disappunto della moglie.
Al primo colloquio l’interessato non presentava segni di ansietà, mentre all’inizio del secondo egli ha assunto un atteggiamento passivo-oppositivo, rispondendo a monosillabe alle domande.
Alla richiesta della psichiatra se voleva sospendere il colloquio ed essere rivalutato un altro giorno, l’assicurato ha subito cambiato atteggiamento: ha assunto una postura tonica con sguardo diretto verso l’interlocutore, è diventato interattivo e collaborante e ha affermato che prima stava male perché aveva dormito poco perché era “preoccupato per questa storia. Telefoni al dr. __________ che le dice che io sto male e sono grave e basta! Anche se facevo le partite, che non centrano niente con la mia malattia e l’ultima non sono andato e chieda a mia moglie cosa ho che le spiega. No, non voglio sospendere il colloquio, adesso mi è passato. La storia con l’AI diventa troppo lunga e l’assicurazione a fine agosto non paga più; l’AI ci mette tanto e io non voglio finire in assistenza.” (pag. 8). L’esperta ha osservato che durante la restante valutazione l’assicurato si è mostrato perfettamente a suo agio, fornendo risposte articolate e ricche di particolari. V’era una tendenza da parte dell’interessato di accentuare i disturbi ossessivi e che erano responsabili, a suo dire, della sua totale inidoneità a qualsiasi attività lavorativa.
A proposito della terapia psichica in essere, al primo colloquio l’assicurato ha indicato l’assunzione di una determinata terapia, che ha però riferito di avere sospeso quando la perita gli ha annunciato che avrebbe verificato con il laboratorio di analisi.
La perizia contiene poi il risultato del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione di risorse e deficit.
La diagnosi posta era di episodio depressivo attualmente lieve (ICD-10: F33.0) su evoluzione di una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22) dall’estate 2014 e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD-10: F61.0) dall’età adulta.
Questi disturbi determinavano la sindrome astenica legata allo stato depressivo lieve ancora in corso che incideva lievemente sulla persistenza, e le difficoltà legate al disturbo di personalità incidevano sulla flessibilità, sul giudizio, sull’assertività e sull’interazione con gli altri in un lavoro di gruppo.
Nella sua valutazione la specialista ha sostanzialmente ripreso il suo precedente parere del febbraio 2016, precisando che l’episodio depressivo era a quel momento lieve e che la diagnosi di disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0) formulata dallo psichiatra curante era condivisibile, mentre non lo era quella di sindrome ossessiva compulsiva, poiché che l’assicurato non presentava ossessioni o compulsioni ricorrenti sufficientemente gravi.
La psichiatra ha inoltre osservato che la terapia farmacologica era stata spontaneamente sospesa dall’assicurato, il quale non ha più richiesto di reintrodurla né ha utilizzato psicofarmaci in riserva per momenti d’ansia o di tensione. Il risultato dei dosaggi plasmatici degli psicofarmaci ha confermato tale dato. Egli ha mantenuto il trattamento psicoterapico di sostegno da parte del dr. med. __________ a frequenza mensile, mentre ha sospeso anche la frequenza del day hospital.
Quanto alla capacità lavorativa, l’esperta ha rilevato che l’attività di canneggiatore era limitata dai deficit evidenziati a livello clinico e confermati dal test.
Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo a quel momento lieve non incidevano sulle funzioni dell’Io percettive, esecutive, decisionali, programmative, consequenziali e previsionali. Ad incidere sulla capacità lavorativa dell’assicurato dal 4 settembre 2014 fino alla sua prima valutazione di gennaio 2016 sono stati l’episodio depressivo grave e il disturbo misto di personalità. Da quanto rilevabile oggettivamente al momento della seconda valutazione peritale dell’assicurato, la psichiatra ha evidenziato un miglioramento sostanziale delle sue condizioni psichiche in assenza di una terapia psicofarmacologica e in particolare un miglioramento notevole dello stato depressivo. L’esame psichico ha evidenziato una tonalità dell’umore lievemente deflessa, la presenza di idee ossessive e l’assenza di disturbi cognitivi. La descrizione della giornata indicava come l’assicurato disponesse di risorse mobilizzabili. Pertanto, l’attuale quadro psicopatologico giustificava, per la perita, un’inabilità lavorativa del 20% sulla base dello stato depressivo lieve che determinava facile esauribilità. Visto il decorso osservato da settembre 2014 fino alla seconda perizia, l’esperta ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse da considerare ridotta all’80% in modo continuo nella precedente attività e in altre attività semplici e ripetitive fino al momento della precedente perizia. Al momento dell’attuale perizia la capacità lavorativa era invece ridotta del 20%. Non era stato però possibile definire con certezza dal colloquio telefonico avuto con lo psichiatra curante e dalle dichiarazioni dell’assicurato da quando l’episodio depressivo fosse lieve e quindi da quando l’assicurato fosse da considerare abile all’80%. Come casalingo era abile totalmente.
Misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di un’attività lavorativa all’80% erano esigibili da subito, sebbene l’assicurato non fosse motivato al recupero del ruolo lavorativo.
La perita ha infine notato una discrepanza tra i sintomi riferiti dall’interessato, lo stato psichico oggettivo e la descrizione delle attività quotidiane.
Rispondendo al quesito del medico SMR, la psichiatra ha detto che non era stato possibile esprimersi con certezza su quanto fosse stato attivo (durata del tempo di gioco, partecipazione agli allenamenti) l’assicurato come giocatore di calcio nell’autunno e nell’inverno scorso essendo molto evasivo su tale argomento.
Il 20 giugno 2016 (doc. 89) il dr. med. __________ dell’SMR ha ripreso la diagnosi di episodio depressivo lieve su evoluzione di una sindrome da disadattamento e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi.
Ha inoltre stabilito che dal 4 settembre 2014 l’interessato era inabile in qualsiasi lavoro in ragione dell’80% e dal 1° settembre 2015 nella misura del 20%, precisando che v’era una lieve esauribilità, l’assicurato aveva moderati deficit di giudizio, era in grado di seguire regole precise, applicare conoscenze, esperienze ed abilità come dimostrato dalla partecipazione attiva al campionato di calcio seniori da settembre 2015. A suo dire, era del tutto verosimile che, dal momento della partecipazione nota da settembre 2015 al campionato di calcio in modo regolare con relativi allenamenti, l’assicurato presentasse solo lievi deficit funzionali. Infine, la prognosi era favorevole e non erano applicabili terapia che avrebbero migliorato la capacità di lavoro.
Con le sue osservazioni al progetto di decisione il 27 ottobre 2016 (doc. 105), con cui ha contestato che già dal settembre 2015 le sue condizioni di salute fossero migliorate essendolo invece soltanto dalla seconda perizia del 31 maggio 2016, l’assicurato ha prodotto l’attestato medico del 10 ottobre 2016 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha rilevato che l’interessato era in sua cura dal 13 novembre 2014 per episodio depressivo grave e per disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi. Lo specialista ha precisato che da maggio 2016 il quadro era migliorato, il paziente aveva sospeso le cure e dal 30 settembre era abile al lavoro al 100%. Rimanevano i sintomi ossessivi e una leggera deflessione dell’umore.
Il 17 febbraio 2017 (doc. 110) il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha esposto il referto dello psichiatra curante, ha riassunto le diagnosi e la capacità lavorativa stabilite nella prima e nella seconda perizia dalla dr.ssa med. __________ e ha concluso quanto segue:
" In discussione è la durata dell’inabilità lavorativa totale con inizio in data 4 settembre 2014. In data 14 gennaio 2016 è stato constatato un miglioramento dello stato di salute e lo stato di salute è rimasto stazionario come evidenzia la perizia del 31 maggio 2016. Dal 14 gennaio 2016, la capacità lavorativa è 80%. Il fatto che l’assicurato abbia potuto partecipare al campionato di calcio 2015/2016 dimostra però che la capacità lavorativa era meno compromessa di quanto sembrava almeno dal settembre 2015. Pur considerando che si tratta di un gioco e che l’attività può essere interrotta al bisogno (cambiando ad esempio un giocatore in campo all’occorrenza) si deve pure tenere presente che le capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole precise devono essere conservate per giocare a calcio e che l’attività non può essere limitata alle gare, ma presuppone una partecipazione all’allenamento di modo che è verosimile che la capacità lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova dei fatti, il danno della salute non poteva corrispondere ad un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).
Il certificato medico della Dr.ssa __________ localizza il miglioramento dello stato di salute nel maggio 2016 attestando capacità lavorativa totale dal 30 settembre 2016. Non contiene indicazioni riguardanti lo stato di salute dell’assicurato.
Si conferma la capacità lavorativa presa in considerazione per il progetto di decisione.”.
La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attiva presso il Servizio Medico Regionale, il 21 febbraio 2017 (doc. 111) ha confermato “le esaustive annotazioni del collega SMR Dr. __________ e pertanto la CL del progetto di decisione 25.07.2016: IL 80% dal 04.09.2014 al 31.08.2015; IL 20% dal 01.09.2015.”.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.
Essa ha richiamato dall’assicuratore malattia, che si è assunto il caso di inabilità lavorativa dell’assicurato fino a settembre 2016, l’intera documentazione medica raccolta comprese le perizie psichiatriche che ha fatto esperire, ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato e ha sottoposto i loro referti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia specialistica in ambito psichiatrico.
Le circostanze hanno poi portato alla necessità di effettuare, dopo solo alcuni mesi, una seconda valutazione psichiatrica, di decorso, che è stata affidata al precedente perito.
La dr.ssa med. __________ ha quindi valutato di persona il ricorrente in più occasioni e ciò anche alla luce di tutti i referti dei medici curanti e dei periti assicurativi che le sono stati messi a disposizione e che l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo primo rapporto peritale del 29 febbraio 2016.
Inoltre, la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha avuto modo di parlare con la moglie del ricorrente e con lo psichiatra curante sia in occasione della prima perizia sia della seconda.
Nel gennaio 2016 la perita era giunta alla conclusione che a quel momento la capacità lavorativa dell’assicurato era solo del 20% a causa dei limiti nel rispetto delle regole, nell’organizzazione dei compiti, nella flessibilità, nel giudizio, nella persistenza, nell’assertività, nel contatto con gli altri, nell’integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime e nelle attività spontanee. Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo grave incidevano sulle funzioni esecutive, decisionali, programmative, consequenziali e previsionali, che a loro volta influivano sulle capacità consequenziali e incidevano anche sul funzionamento relazionale.
La psichiatra era pervenuta a tale conclusione sulla base delle informazioni raccolte direttamente dall’assicurato durante la sua valutazione e da terzi (moglie e psichiatra curante), come pure dell’esame clinico dell’interessato e del test Mini ICF-APP.
Tuttavia, d’avviso di questo Tribunale, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6; DTF 129 V 56 consid. 2.4), si deve ritenere che questa valutazione peritale sia stata fuorviata dalle informazioni errate fornite dal ricorrente rispettivamente dal non essere stato sincero.
È infatti soltanto quando è stato appositamente interpellato al riguardo dalla perita durante la seconda valutazione del maggio 2016 che l’assicurato ha riconosciuto di avere partecipato e di partecipare al campionato di calcio seniori. Egli ha ammesso di non averlo detto durante la perizia del gennaio 2016 perché temeva che altrimenti non si credesse che aveva dei disturbi psichici. L’insorgente ha inoltre affermato di avere sempre praticato dello sport, eccetto quando non stava bene.
Per quanto concerne il calcio, l’assicurato ha affermato che dopo le partite andava a mangiare la pizza con dei compagni di squadra e che giocare a calcio gli piace, tanto da avere sempre giocato a calcio; al limite, quando stava male, usciva dal campo con un cambio volante, che è ammesso dal regolamento per il campionato seniori, perciò poteva giocare anche solo un minuto e poi uscire dal campo se non si sentiva bene.
Il 17 maggio 2016 l’assicurato ha dichiarato di avere ripreso a giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, mentre una settimana dopo ha dichiarato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.
È evidente che queste ammissioni cozzano con lo status che la dr.ssa med. __________ ha potuto accertare nel gennaio 2016 sulla scorta delle risposte date dall’assicurato.
In effetti, la specialista aveva annotato perdita di interessi, demotivazione, mancanza di obiettivi, tendenza all’isolamento con evitamento delle situazioni sociali, difficoltà di attenzione e di concentrazione, assenza del desiderio di instaurare relazioni di amicizia (doc. 72 pag. 14).
Il TCA rileva che le dichiarazioni del ricorrente hanno soprattutto sfalzato il test Mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle risorse e dei deficit.
In particolare, va evidenziato che l’assicurato ha affermato di non avere difficoltà a capire le regole, ma a rispettare gli appuntamenti e gli impegni a causa del suo stato depressivo. Ciò contrasta, a non averne dubbio, con gli impegni fissi dei due allenamenti alla settimana e della partita di calcio, che forzatamente comportava anche delle trasferte nel Cantone.
Nell’organizzazione dei compiti la perita ha giudicato che v’era un grado di disabilità grave. Tuttavia, non corrisponde alla realtà dei fatti la circostanza che gli impegni non venivano assolti per l’apatia e l’abulia e che l’assicurato aveva difficoltà ad assolvere gli impegni extra domestici da solo.
Quanto all’assertività valutata con un grado di disabilità grave poiché l’interessato aveva indicato di avere difficoltà a esprimersi in contesti sociali se non sostenuto, spinto e rassicurato, si scoraggiava facilmente e si sentiva insicuro e in pericolo, va rilevato che il fatto di giocare a calcio implica forzatamente, per definizione stessa, di dovere interagire con gli altri compagni trattandosi di un gioco di squadra, perciò è difficile credere che l’assicurato avesse delle difficoltà a esprimersi in contesti sociali.
In merito ai contatti sociali, il grado di disabilità era stato ritenuto medio-grave alla luce delle dichiarazioni dell’interessato, il quale aveva detto di avere difficoltà a conversare con gli altri per la tendenza a ritirarsi in sé e ciò affievoliva ulteriormente i contatti con gli altri e causava difficoltà nel mantenere le relazioni e nel crearne delle nuove. Aveva affermato di preferire stare da solo e isolato, di non riuscire ad uscire di casa e a stare con gli altri.
Non v’è dubbio che questo status contrasta manifestamente con l’affermazione del maggio 2016 secondo cui l’insorgente dopo le partite andava a mangiare la pizza con i compagni di squadra.
Ma non solo. Anche alla verifica dell’integrazione dell’assicurato nel gruppo è stata riscontrata una disabilità grave, avendo egli indicato che c’era poco contatto emotivo ed interesse per gli altri, che si ritirava dalla partecipazione gruppale, restando invece incentrato su di sé ed essendo poco sensibile alle dinamiche di gruppo.
Il TCA ribadisce che il calcio è uno sport di gruppo e quindi che tutte queste dichiarazioni non sono concludenti.
Non corretta è altresì l’affermazione secondo cui l’assicurato non partecipava ad attività sportive a causa del suo stato depressivo e non praticava quindi alcun hobby. Essere membro di una squadra di calcio, partecipare a due allenamenti alla settimana e alla partita settimanale all’interno di un campionato ufficiale di calcio non corrisponde certo al quadro di sé stesso che l’interessato ha illustrato alla psichiatra.
Non va inoltre dimenticato che dalla documentazione prodotta dall’Ufficio AI pendente causa è possibile concludere con certezza che era almeno dal settembre 2015 che il ricorrente praticava questo hobby e che ha partecipato praticamente a tutte le partite del campionato, per di più partendo sempre come titolare – tranne in una sola occasione (doc. IV/9) - e segnando a volte anche delle reti (docc. IV/10 e IV/11).
Sull’arco di un’intera stagione – che si svolge da settembre a novembre e da aprile a giugno -, va qui rilevato che l’unica partita a cui l’assicurato non ha partecipato è quella che ha avuto luogo il giorno dopo il primo colloquio di valutazione peritale del 17 maggio 2016 (doc. IV/13). Non è invece vero, come egli ha indicato alla perita, che non aveva preso parte all’incontro antecedente la seconda visita del 24 maggio 2016, poiché dagli estratti della Federazione ticinese di calcio risulta per contro che era titolare nella partita serale del __________ maggio 2016 (doc. IV/14).
Per quanto concerne i presunti problemi di concentrazione, di attenzione e di rispetto delle regole, il Tribunale segnala che all’inizio del campionato il ruolo in campo dell’assicurato era di difensore esterno sinistro, poi è stato a lungo centrocampista interno sinistro, mentre da fine aprile 2016 ha giocato per un paio di partite come prima punta sinistra e infine gli ultimi due incontri ha assunto il ruolo di centrocampista esterno sinistro.
Questo continuo cambio di ruoli sta a significare, per ciò che attiene alla problematica qui in discussione, che il ricorrente era comunque in grado di modificare i propri incarichi in campo, di assumere nuovi ruoli e nuovi incarichi, quindi doveva essere concentrato e rispettare le regole sulla posizione in campo, oltre che a seguire le indicazioni di gioco che gli dava l’allenatore.
Interpellato nel maggio 2016 in merito a questo suo hobby, il ricorrente ha sminuito questa circostanza, affermando che un conto era giocare a calcio, un altro conto essere in grado di svolgere un’attività lavorativa.
Ebbene, questa conclusione spettava alla dr.ssa med. __________, la quale, però, come evidenziato, non ha avuto un quadro sincero delle condizioni di salute dell’assicurato, il quale non raccontando e nascondendo la pratica di un’attività sportiva, per di più così assiduamente ed attivamente, d’avviso di questo Tribunale ha fuorviato la determinazione delle sue reali condizioni di salute e della sua capacità lavorativa.
Nel maggio 2016, in occasione della seconda valutazione del ricorrente effettuata su richiesta dell’SMR, la psichiatra ha potuto soltanto pronunciarsi sul quadro clinico accertato in quel momento. Una valutazione retrospettiva non è stata possibile senza documentazione medica risalente al settembre 2015 o successivamente. Nemmeno il colloquio avuto con lo psichiatra curante ha chiarito la questione del calcio, visto che il collega ha riconosciuto di essere stato a conoscenza che il suo paziente giocava a calcio durante la stagione 2015/2016, ma l’assicurato e la moglie gli avevano riferito che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a giocare. Per questi motivi, e non ottenendo maggiori informazioni dall’interessato durante la sua valutazione, l’esperta non ha potuto rispondere al quesito del medico SMR a sapere quando era iniziato questo hobby.
Nel suo rapporto finale del 20 giugno 2016 il dr. med. __________ ha concluso che vista la partecipazione attiva da settembre 2015 al campionato di calcio seniori con regolari allenamenti, l’assicurato presentava verosimilmente solo lievi deficit funzionali.
Il dr. med. __________, anch’egli attivo presso il Servizio Medico Regionale, seppure come medico internista e non psichiatra, ha tratto la medesima conclusione il 17 febbraio 2017 (doc. 110) dopo avere analizzato nel dettaglio entrambe le perizie psichiatriche e il referto del 10 ottobre 2016 del curante dr. med. __________. Egli ha sostanzialmente concluso che anche se si trattava di un gioco e che l’assicurato poteva interromperlo quando voleva, tuttavia la capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole precise doveva essere conservata per potere giocare a calcio e tale attività non poteva essere limitata alle partite, ma presupponeva anche una partecipazione agli allenamenti “di modo che è verosimile che la capacità lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova dei fatti, il danno alla salute non poteva corrispondere ad un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).”.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, tale posizione è stata avallata da una specialista in psichiatria e psicoterapia attiva anch’essa presso il Servizio Medico Regionale.
Va ancora osservato che il certificato del 10 ottobre 2016 dello psichiatra curante attesta soltanto a posteriori, ovvero alcuni mesi dopo l’esame peritale malgrado il ricorrente lo consultasse una volta al mese, che dal mese di maggio 2016 il quadro dell’interessato era migliorato e che il paziente aveva sospeso le cure. Non è però precisato se tale sospensione sia stata da lui prescritta a seguito di un miglioramento o se sia avvenuta spontaneamente, come ha riferito l’insorgente all’esperta nel maggio 2016. Nemmeno viene detto alcunché sulla questione del calcio che quest’ultima ha appositamente indagato durante la sua seconda valutazione e che, già al momento della stesura di questo suo rapporto, era oggetto del contendere.
Inoltre, questo referto non si confronta né con la prima né con la seconda perizia della collega dr.ssa __________, limitandosi a certificare che il miglioramento era avvenuto dal maggio 2016, proprio come indicato dalla perita.
Ne discende che tre medici dell’SMR che si sono chinati sul caso del ricorrente, di cui due specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno ritenuto verosimile che la sua capacità lavorativa dell’80% fosse già presente nel settembre 2015.
Sulla scorta delle considerazioni esposte la scrivente Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI.
Il regolare impegno e l’assidua frequenza che il ricorrente ha messo nello sport del calcio già almeno dal mese di settembre 2015 portano a concludere che è da quel momento che si deve fare risalire il miglioramento della sua capacità lavorativa, che la perita ha rilevato essere per certo presente dal maggio 2016, ma che i medici del Servizio Medico Regionale hanno fatto a buon diritto già risalire all’inizio del campionato di calcio seniori.
Una diversa interpretazione dei fatti esposti non collimerebbe con la realtà delle cose, che sono state debitamente comprovate dall’amministrazione mediante gli estratti delle partite di calcio.
Per contro, il ricorrente non ha saputo sufficientemente comprovare mediante documentazione medica che il suo stato di salute fosse migliorato soltanto dal maggio 2016.
Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 20 giugno 2016 e dal dr. med. __________ il 17 febbraio 2017 sulla base anche dell’ultimo referto dell’ottobre 2016 del dr. __________.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che, oltre al citato referto del 10 ottobre 2016, specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente causa.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo il referto del 10 ottobre 2016 dello psichiatra curante.
L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue critiche di un miglioramento del suo stato di salute rispetto alle perizie del 29 febbraio 2016 e del 6 giugno 2016, visto che il rapporto del medico curante dr. med. __________ indica delle patologie che erano già presenti prima che il perito valutasse l’interessato e quindi, come tali, la dr.ssa __________ le aveva già considerate nelle conclusioni tratte nei suoi due rapporti.
2.8. In conclusione, dalla documentazione agli atti, non soltanto di carattere medico, emerge che lo stato di salute del ricorrente era migliorato già dal mese di settembre 2015 e, di conseguenza, è corretto ritenere, secondo il citato principio della verosimiglianza preponderante, che da quel momento la sua capacità lavorativa residua fosse dell’80% in qualsiasi attività come stabilito dai medici del Servizio Medico Regionale.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.
Non si giustifica neppure l'audizione dei compagni di squadra dell’assicurato, i quali avrebbero dovuto testimoniare che egli “partecipasse in misura ridotta al gioco, e solo allorquando la situazione psico-fisica glielo permettesse.” (doc. VIII). Infatti, determinante non erano i minuti giocati a calcio, ma già il solo fatto che egli partecipasse regolarmente agli allenamenti, alle partite e alle relative trasferte, che seguisse delle regole, che socializzasse, che uscisse di casa, che frequentasse dei gruppi e praticasse delle attività sportive, fattori che egli aveva invece assolutamente negato durante la perizia di gennaio 2016.
Il TCA rileva che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente e fattualmente oggettivabile.
2.9. In merito ai disturbi depressivi, siano essi ricorrenti o episodici, va ancora evidenziato che per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito dell’applicazione della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti). Solo in questa costellazione - infrequente, ha osservato il Tribunale federale nella citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista dell'esperienza psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente trattati efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze normative dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una valutazione dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V 281 consid. da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1; STF 9C_551/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre 2016 consid. 6.1).
In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla giurisprudenza. Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il Tribunale federale non ha riconosciuto natura di malattia invalidante (cfr. consid. 6.3).
2.10. Nel caso ora in esame, lo psichiatra curante aveva certificato inizialmente un episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD-10: F32.3), poi dal maggio 2016 il quadro dell’assicurato era migliorato tanto che aveva sospeso le cure.
La perita psichiatra dell’Ufficio AI ha anch’essa diagnosticato nel gennaio 2016 un episodio depressivo grave, ma senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2), poi nel maggio 2016 l’episodio depressivo era stato accertato come lieve (ICD-10: F33.0).
Dagli atti risulta che il ricorrente ha seguito per mesi una terapia psicofarmacologica a base di Sertraline, Fluanxol e Trittico prescritti dal suo medico curante, poi l’ha sospesa.
Inoltre, l’assicurato ha avuto delle consultazioni specialistiche con il suo curante, ha beneficiato di colloqui psicologici di sostegno, di socio-ergoterapia, di colloqui di accompagnamento psicosociale e frequentava due volte alla settimana il day hospital gestito dal suo psichiatra. In seguito, questa frequenza era stata sospesa e il trattamento psicoterapico di sostegno da parte del dr. med. __________ era diventato a frequenza mensile.
Alla luce di ciò, d’avviso del TCA, si deve concludere che il ricorrente ha seguito un trattamento specialistico in modo ottimale e costante, tanto che i disturbi depressivi – all’inizio gravi, poi, come visto, dal settembre 2015 vanno ritenuti lievi - di cui era affetto non erano tali da essere resistenti alla terapia in modo significativo, tanto da dover essere riconosciuti quali aventi natura di malattia invalidante. Prova ne è che la psicoterapia farmacologica è stata sospesa e la capacità lavorativa riattivata (per un caso in cui malgrado il trattamento specialistico i disturbi depressivi erano resistenti alla terapia tanto da avere carattere di malattia invalidante, STCA 36.2016.115 del 21 settembre 2017).
Va pertanto concluso che l’episodio depressivo grave ha reso il ricorrente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 4 settembre 2014 al 31 agosto 2015; dopodiché, stante l’episodio depressivo lieve, l’assicurato va ritenuto abile all’80% in qualsiasi attività.
2.11. Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni psichiche di cui soffriva il ricorrente, che è stato ritenuto abile al lavoro in ragione dell’80% dal 1° settembre 2015, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute che ha subìto.
L’insorgente ha contestato il reddito da invalido che “non è stato rapportato equamente al grado di capacità lavorativa effettiva ed alla riduzione per attività leggere, che doveva comunque consistere nel 25%, viste le problematiche ed i disagi psichici riscontrati in merito alla concentrazione ed alla possibilità di apprendimento.” (doc. I punto 13). A suo dire, gli si dovrebbe riconoscere una rendita intera di invalidità limitata nel tempo.
2.12. Nel caso concreto, il consulente in integrazione professionale si è espresso il 21 giugno 2016 (doc. 90) e l’8 marzo 2017 (doc. 114) sul grado di invalidità, stabilendo una riduzione globale dal reddito ipotetico da invalido del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Confrontando poi il reddito da valido aggiornato al 2015 – non contestato - con il reddito ipotetico da invalido ricavato dai dati statistici, ridotto del 10%, il grado di invalidità del ricorrente è stato calcolato nel 9,83% e quindi arrotondato al 10%.
L’assicurato ha chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25% al reddito da invalido - contestato nella misura in cui non avrebbe tenuto conto della sua capacità lavorativa effettiva -, poiché non sarebbe stata considerata la riduzione per attività leggere.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI ha tenuto conto di una deduzione globale del 10% del reddito da invalido per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare il tasso di riduzione preteso dal ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio AI, che è corretto avendo applicato la riduzione del 20% al reddito statistico da invalido, si arriva a ottenere un grado di invalidità arrotondato al 25% (Fr. 53'028.- [reddito da valido] – {Fr. 66'944.- x 20 : 100 – [(Fr. 66'944.- x 20 : 100)] x 25 : 100} [reddito da invalido] : Fr. 53'028.- x 100).
Questo grado è stato quindi calcolato tenendo presente un’abilità lavorativa residua dell’80% in qualsiasi attività e una riduzione del 25% per stabilire il reddito statistico da invalido ma, essendo inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto a una rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 10% stabilito dall’amministrazione – o anche quello del 25% volendo seguire la tesi del ricorrente, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza - non permette all’assicurato di ricevere una rendita di invalidità trascorso l’anno di attesa (art. 28 LAI).
2.13. In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità di negare al ricorrente una rendita temporanea (intera) di invalidità per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa (dal 4 settembre 2014 al 31 agosto 2015) e fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, che l’assicurato ha fatto risalire al 1° maggio 2016.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° settembre 2015 il ricorrente non ha diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di invalidità stante un grado di invalidità del 10%.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017; STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017; 32.2014.188 del 30 settembre 2015), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti