statuendo sul ricorso del 20 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 aprile 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 5 aprile 2017, esperiti accertamenti di natura medica (perizia reumatologica) ed effettuata un’inchiesta per persone occupate nell’economia domestica, dopo aver sottoposto dette risultanze al medico SMR rispettivamente al CIP, in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni non attingendo il tasso d’invalidità il minimo pensionabile;
- contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente facendo valere che “la mia incapacità lavorativa è totale ed è giustificata dai certificati medici allegati. Il mio campo di lavoro (ausiliaria di pulizie) non permette di eseguire unicamente lavori leggeri, senza compromettere la mia salute e, per il tipo di danno alla salute, non posso nemmeno fare nessun altro tipo di lavoro manuale. A comprova di tutto ciò vi invio i certificati medici. Vi prego pertanto di rivalutare l’in-tero caso e di respingere la decisione dell’ufficio invalidità e di accettare pertanto la richiesta di prestazioni AI”;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame;
- il 4 agosto 2017 è pervenuto al Tribunale un rapporto del prof. dr. med. __________ del seguente tenore:
" Ti riferisco in merito alla sopraccitata paziente che rivedo in consultazione in data odierna.
Diagnosi: Omalgia bilaterale.
Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra del 03.09.2014.
Rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.
Valutazione:
In data odierna la paziente mi riferisce che la situazione è nuovamente peggiorata. Presenta ora dolori in maniera più o meno continua ad entrambe le spalle, le attività della vita quotidiana vengono svolte con difficoltà.
Ho nuovamente visionato la risonanza magnetica dove vi è una chiara rottura trasmurale del sovraspinato e un quadro di conflitto sottoacromiale. Dato tuttavia il risultato insoddisfacente raggiunto alla spalla destra credo che non abbia senso proporle un’operazione alla spalla sinistra.
In alternativa abbiamo dunque deciso di tentare l’esecuzione di un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale che ho eseguito in data odierna.
Per il momento non ho previsto ulteriori controlli ma è chiaro che rimango sempre volentieri a disposizione” (doc. VI);
- con osservazioni 10 agosto 2017, alla luce di tale nuova documentazione e sulla base dell’annotazione SMR 9 agosto 2017 (cfr. infra) l’amministrazione ha comunicato:
" Con riferimento a quanto in oggetto, osserviamo che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ed il Dr. __________, nella sua annullazione del 09.08.2017, qui allegata, si è così pronunciato.
“ Valutazione:
dalla documentazione fornita non risulta una sostanziale modifica dello stato somatico dell’assicurata, in particolare le diagnosi a livello delle spalle sono rimaste invariate con nota rottura trasmurale del sovraspinato a sinistra.
Manca però in presenza di una diagnosi di fibromialgia ed in presenza della nozione di stato depressivo (dr. __________) una valutazione peritale psichiatrica per meglio definire ev. limitazioni derivanti dalla problematica psichica.”
Considerato quanto precede, lo scrivente Ufficio richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti, al fine di procedere con ulteriori accertamenti a livello psichiatrico” (doc. VIII);
- richiesta a voler prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI, d’intesa con il proprio medico curante l’insor-gente ha comunicato il proprio assenso al rinvio degli atti per ulteriori accertamenti psichiatrici (cfr. XI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. Nel caso in cui l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146;
- nel caso concreto, dal fascicolo emerge che, se da un lato, dal profilo reumatologico lo stato di salute risulta essere stato adeguatamente accertato e la refertazione medica prodotta non appare suscettibile di modificare la valutazione della capacità lavorativa e degli impedimenti nell’esercizio delle mansioni domestiche considerata nella querelata decisione (cfr. in particolare doc. AI 61 [perizia reumatologica dr. __________], 62 [rapporto SMR], 68 [inchiesta economica], 81, 82), d’altro lato – come rettamente evidenziato pendente lite dal medico SMR dr. __________ (cfr. annotazione 9 agosto 2017 sopra riportata) – dal profilo psichiatrico la fattispecie necessita di ulteriori approfondimenti, quando si consideri che la problematica fibromialgica [cfr. perizia reumatologica, doc. 61] e lo stato depressivo [cfr. rapporto dr. __________, doc. AI 78] non sono stati fatti oggetto di approfondita indagine.
Nella suevocata annotazione 9 agosto 2017 il medico SMR ha segnatamente osservato:
" Perizia dr. __________ del 1.7.2016:
diagnosi:
Sindrome panvertebrale con componente cericolombospondilogena bilaterale cronica
- Tendenza fibromialgica
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Gonartrosi in valgo a destra
Probabile gonartrosi a sinistra
Dal 3.3.2015 abile in attività adatta al 100%, attività di ausiliaria di pulizie IL 50% (rendimento ridotto)
Inchiesta casalinghe del 4.10.2016: impedimento del 12.5%
Decisione di rifiuto del 5.4.2017, grado AI complessivo 19%
Rapporto dr. __________ del 13.3.2017:
- Peggioramento dolori spalla sinistra
- Dal 23.8.2016 stato depressivo
- Ritiene esigibile al massimo sull’arco di 4 ore al giorno con rendimento ridotto del 50%
Rapporto dr. __________ del 14.3.2017:
- RM mostra rottura trasmurale del sovraspinato spalla sinistra
Rapporto dr. __________ del 7.6.2017: ulteriore peggioramento dei dolori alle spalle, si prevede infiltrazione alla spalla.
Rapporto dr. __________ del 21.7.2017 che in pratica corrisponde a quello del 7.6.2017
Valutazione:
dalla documentazione fornita non risulta una sostanziale modifica dello stato somatico dell’assicurata, in particolare le diagnosi a livello delle spalle sono rimaste invariate con nota rottura trasmurale del sovraspinato a sinistra.
Manche però in presenza di una diagnosi di fibromialgia ed in presenza della nozione di stato depressivo (dr. __________) una valutazione peritale psichiatrica per meglio definire ev. limitazioni derivanti dalla problematica psichica.” (doc. VIII/1);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la suevidenziata lacunosità degli accertamenti esperiti in sede amministrativa, si giustifica senz’altro l’annullamento del querelato provvedimento con retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda, come da indicazioni del medico SMR condivise dalla ricorrrente e dal suo medico curante, ad una valutazione peritale psichiatrica (e a eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero in seguito necessari) ed alla consecutiva emanazione di una nuova decisione impugnabile sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 5 aprile 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti