Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.78

 

rg/gm

Lugano

10 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2017 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 aprile 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 24 aprile 2017, in esito alla procedura di revisione avviata nel maggio 2015 su richiesta di RI 1, l’Ufficio AI, accertato sulla base in particolare del rapporto SMR del 7 ottobre 2015 un peggioramento dello stato di salute e delle limitazioni funzionali, ha riconosciuto all’assicu-rata – già al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) da settembre 2009, confermata in occasione della prima revisione avviata d’ufficio nel giugno 2011 – il diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 65%) a far tempo dal 1. maggio 2015 (cfr. inc. AI);

 

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta in particolare, con riferimento ai rapporti della dr.ssa __________ e del dr. __________ (agli atti AI) la valutazione medica operata dall’amministrazione sulla scorta del parere SMR del 7 ottobre 2015, postulando il riconoscimento di una rendita intera;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR nel frattempo interpellato secondo cui “per una rivalutazione globale della CL che consideri tutte le componenti patologiche presenti, data anche la complessità del quadro clinico patologico lentamente progressivo, reputiamo che una perizia multi-disciplinare a questo punto sia ineluttabile”, postula la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici; 

 

                                     -   con scritto 14 giugno 2017 la patrocinatrice dell’insorgente, prima di esprimersi sulla proposta formulata dell’amministra-zione, ha manifestato la sua preoccupazione sulla possibilità di una refomatio in pejus da parte dell’amministrazione in sede di rinvio (cfr. VII). Con scritto 26 giugno 2017 l’Ufficio AI ha confermato la sua richiesta di retrocessione ”fermo restando il diritto ad almeno tre quarti di rendita dal 1. maggio 2015” (cfr. IX);

 

                                     -   il 12 luglio 2017 l’insorgente ha quindi dichiarato di aderire alla proprosta di retrocessione stante la conferma dell’Ufficio AI del diritto ad almeno ¾ di rendita dal 1. maggio 2015, postulando inoltre l’assegnazione di fr. 2'000.-- per ripetibili (cfr. XI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

 

                                     -   nel caso concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti ed in particolare del rapporto 15 luglio 2015 della dr.ssa __________ (doc. AI 152) e del rapporto 15 settembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 155), i quali descrivono in particolare la prima che:

 

"  (…) la paziente beneficia attualmente di una Al al 50%, la richiesta è di un aumento dell'Al a 3/4 di rendita. Come risulta dalla mia lattera del 15 maggio 2015 la malattia sistemica della paziente e le gravi conseguenze (problemi oculari, sordità, effetti collaterali dei medicamenti) giustificano a mio avviso un'incapacità lavorativa a 3/4.

 

In quale misura, da quando e con quale profilo di carico è esibile un'attività adeguata alla menomazione?

Da 2 a 3 ore al giorno in attività senza carico fisico.

 

1.8. Domande concernenti possibili misure di integrazione

E’ possibile limitare gli impedimenti grazie all'assunzione di misure mediche?

SI, la paziente deve seguire la sua abituale terapia.

 

1.9. Si pub contare su di una ripresa dell'attività professionale oppure su di un aumento della capacità d'implego?

Al momento no, la paziente dovrebbe avare un incremento della rendita a 3/4.

 

1.10. Contatti con altre assicurazioni?

Si Al, la paziente è già in possesso di una Al al 50%.

 

1.11. Informazioni complementari, integrazioni e proposte

La paziente presenta una grave malattia sistemica suscettibile di peggioramento e necessitante regolari controlli e continui adattamenti terapeutici. La situazione di malattia e le gravi menomazioni hanno condotto ad un'importante fragilità psichica. A mio avviso al momento giustificata una rendita a 3/4. (…)”

 

                                         il secondo che:

 

"  (…) La signorina RI 1 presenta una sindrome di Cogan (vasculite sistemica dei grossi vasi) con una compromissione dell'aorta (aortite) e dell'arteria renale di destra necessitante un by-pass aorto-renale sinistro con una vena safena magna inversa (11.04.2014 - fecit Prof. __________, __________di __________). Questa procedura si ä resa necessaria a seguito di una stenosi filiforme dell'arteria renale sempre di sinistra dopo PTRA e STENT (2013) e dilatazione con drug eluting ballon (dicembre 2013). Oltre alla procedura sopra descritta, la paziente ä stata a beneficio ed è tutt'ora a beneficio di varie linee di immunosoppressione. L'evoluzione futura della problematica infiammatoria cronica della signorina RI 1 è assai imprevedibile, ma conto tenuto dell'evoluzione negli ultimi due anni (vedi sopra), la medesima ä da considerarsi assai incerta con possibilità di un'ulteriore peggioramento. In questo contesto ritengo assolutamente la signorina RI 1 inabile a qualsiasi attività lavorativa al 100%. (…)”

 

                                         ritenuta anche l’incongruenza di quanto attestato dalla dr.ssa __________ con il suo successivo certificato del 29 aprile 2016 (che fa stato di una situazione stabilizzata rispetto al momento in cui era stata valutata una incapacità del 65% in ogni attività; cfr. doc. AI 176), questo TCA, richiamate altresì le considerazioni esposte dal giurista AI nelle sue annotazioni del 18 maggio 2017 (cfr. V/2), ritiene che occorra in effetti ulteriormente indagare la situazione medica tramite perizia multidisciplinare come indicato nell’annotazione SMR (“per una rivalutazione globale della CL che consideri tutte le componenti patologiche presenti, data anche la complessità del quadro clinico patologico lentamente progressivo, reputiamo che una perizia multi-disciplinare a questo punto sia ineluttabile”) e ciò allo scopo di stabilire se vi sia stato un peggioramento della situazione invalidante tale da giustificare l’erogazione di una rendita intera, fermo restando il diritto ad almeno ¾ di rendita dal 1. maggio 2015 (cfr. IX);

 

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                        

                                     -   nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda, come detto, ad una valutazione multidisciplinare dello stato di salute dell’assicurata e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa, rendendo in seguito – non senza avere se del caso effettuato le necessarie valutazioni economiche – una nuova decisione, fermo restando, come detto, il diritto di RI 1 ad almeno ¾ di rendita dal 1. maggio 2015. Contro questa nuova decisione l’assicurata avrà evidentemente facoltà di ricorrere dinanzi allo scrivente Tribunale ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

 

                                     -   la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

 

                                     -   l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;

 

                                     -   ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) e non di fr. 2’000.--(come da generica e non ulteriormente specificata richiesta del patrocinatore; cfr. XI), ciò rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata col gravame.

 

 

per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 24 aprile 2017 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto di RI 1 ad almeno tre quarti di rendita dal 1. maggio 2015.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti