statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 13 aprile 2017 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 13 aprile 2017 l’Ufficio AI, nell’ambito del riesa-me delle rendite percepite da RI 1, ha ordinato a quest’ultima la restituzione di fr. 16’632.--(im-porto corrispondente alle prestazioni versate da maggio 2012), togliendo inoltre l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. A);
- contro suddetta decisione insorge l’assicurata dinanzi al TCA per il tramite dell’avv. RA 1. Evidenziando l’assenza di motivazione della richiesta di rimborso, la non chiarezza e l’in-comprensibilità del calcolo nonché la tardività dell’ordine di restituzione, l’insorgente – istando per il ripristino dell’effetto sospensivo – postula l’annullamento della decisione;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
" (…) L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (in seguito UAI), con decisione del 13 aprile 2017, ha riconsiderato l'ammontare, retroattivamente al 1° maggio 2012, della mezza rendita Al a favore dell'assicurata poiché in sede di verifiche si è appurato un errore , di cui meglio si dirà in seguito, nella ripartizione dei redditi dovuta allo scioglimento del matrimonio per divorzio. Con la medesima decisione è stato aggiuntivamente chiesto il rimborso della somma di fr. 16'632.- , corrispondente all'ammontare versato in eccesso dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2017.
Mediante il ricorso 19 maggio 2017 si contestano la decurtazione degli importi della mezza rendita Al messa in atto dall'amministrazione nonché la perenzione del diritto dell'UAI a chiedere la relativa restituzione e conseguentemente l'annullamento della decisione impugnata.
Contestualmente alla presentazione dell'allegato ricorsuale, l'assicurata chiede il ripristino dell'effetto sospensivo.
(…).
Con la contestata decisione del 13 aprile 2017 l'UAI ha riconsiderato le mensilità dovute alla signora RI 1 quali mezza rendita Al, retroattivamente al 1° maggio 2012, poiché la ripartizione dei redditi, quale persona il cui matrimonio è stato sciolto per divorzio, ha erroneamente interessato anche gli anni 1995, 1996 1997.
L'articolo 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buon fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V42 cons. 2b).
Per l'articolo 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. Per il capoverso 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Nella fattispecie, con decisioni del 15 febbraio 2002, l'assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita Al (grado 50%) calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 22 anni e una scala di rendita 44.
La Cassa - la quale fra l'altro collabora all'accertamento dei presupposti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e versa le prestazioni (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) - ha infatti determinato un periodo di contribuzione completo, ritenendo che l'assicurata avesse comunque contribuito anche per il tramite del marito per gli anni dal 1984 al 1996 (cfr. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS).
Per l'anno 1997 l'assicurata era stata considerata assicurata tramite il computo di accrediti per compiti educativi (cfr. art. 29te1 cpv. 2 lett. c LAVS).
Con l'inoltro, nel corso del mese di dicembre 2016, della richiesta di calcolo di una rendita futura a emerso che l'assicurata è stata affiliata all'AVS/AI facoltativa, poiché domiciliata all'estero, dal 01.04.1984 al 30.06.1993, data alla quale è rientrata in Svizzera. Inoltre, dal 06.1994 al 08.1998 ha nuovamente trasferito il domicilio all'estero senza però, questa
volta, aderire all'assicurazione facoltativa. Queste circostanze hanno avuto quale conseguenza un nuovo calcolo del periodo di contribuzione e meglio lo stralcio dal conteggio degli anni contributivi 1995, 1996 e 1997 e il computo parziale dell'anno 1994 (5 mesi).
Innanzitutto risulta confermato che la signora RI 1 è stata affiliata all'AVS/AI facoltativa dal 01.04.1984 al 30.06.1993, data alla quale è rientrata in Svizzera. Durante questo periodo l'ex-marito, signor ___________, è rimasto affiliato all'AVS/AI obbligatoria contribuendo sufficientemente per esentarla dal pagamento dei contributi in applicazione dell'articolo 3 cpv. 3 LAVS (cfr. mail Cassa svizzera di compensazione - Assicurazione facoltativa - del 12 aprile 2017. Tuttavia, affinché si possa applicare quest'ultima normativa, e quindi correlandola con l'articolo 29ter cpv. 2 lett. b LAVS, il coniuge che beneficia della "copertura" contributiva dell'altro coniuge deve nondimeno essere assicurato all'AVS nel periodo corrispondente.
Infatti, l'articolo 3 è incluso nel Capitolo II "Contributi", nel titolo A "Contributi degli assicurati" nella parte 1 "Obbligo di pagare i contribuiti". Trattando dunque dell'obbligo che incombe agli assicurati, è inevitabile che il cpv. 1 dell'articolo 3 non possa che specificare che "Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Il cpv. 3 del medesimo articolo non può dunque che intendersi: "si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi assicurati senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa o gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti". Da ciò si deduce che, se una persona non è assicurata all'AVS, essa non è sottoposta all'obbligo contributivo, né può, quindi, beneficiare della presunzione del versamento di questi contributi qualora in coniuge ne abbia versato, per il tramite di un'attività lucrativa, un importo pari almeno al doppio del contributo minimo.
Quindi ne discende che per gli anni 1994 (parziale), 1995, 1996 e 1997, l'interessata, contrariamente al calcolo allestito nel 2002, non poteva essere qualificata assicurata, non avendo aderito all'assicurazione facoltativa AVS/AI, poiché residente all'estero, e quindi beneficiare della copertura assicurativa garantita dall'ex-coniuge.
Questi anni non possono nemmeno essere assimilati a periodi contributivi secondo l'articolo 29ter cpv. 2 lett. c LAVS poiché, anche in questo caso, la condizione per cui possono essere computati accrediti per compiti educativi è quella per cui i genitori devono
essere persone assicurate conformemente all’art. 1a cpv. 1-4 o all'articolo 2 LAVS (cfr. marg. 5419 delle DR).
L'UAI ha pertanto riconsiderato il calcolo a suo tempo eseguito (decisioni del 15 febbraio 2002), essendo manifestamente errato e considerato che la sua modifica riveste un'importanza notevole poiché in presenza di una prestazione periodica.
3. In merito alla perenzione del diritto a richiedere la restituzione
Il termine annuo di perenzione (cfr. 25 cpv. 2 LPGA) inizia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304.).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però al momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385).
Ora, l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore di calcolo in data 13 dicembre 2016 con il deposito del formulano ufficiale "Richiesta di calcolo di una rendita futura".
Tuttavia, da una verifica degli atti componenti l'intero incarto della Cassa si può ammettere che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso allorché è stata chiamata già una prima volta, in data 13 febbraio 2013, a pronunciarsi sempre in merito a un calcolo previsionale di rendita.
Ne consegue che il diritto alla restituzione delle prestazioni versate a torto sarebbe perento il 13 febbraio 2014. Essendo stata formalizzata il 13 aprile 2017, la domanda di restituzione si rileva perciò tardiva.
Fanno però eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione della decisione di restituzione, segnatamente quelle per i mesi da aprile 2016 a aprile 2017, per complessivi fr. 3'614.- (cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012) così nel dettagliato:
Rendite percepite
RI 1 (rendita AI)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017 mesi 13 a fr. 931.- fr. 12'103.-
_____________ (rendita completiva per figli)
Dal 01.04.2016 al 30.04.2016 mesi 13 a fr. 372.- fr. 4'836.-
totale fr. 16'939.-
Rendite di diritto
RI 1 (rendita AI)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017 mesi 13 a fr. 732.- fr. 9'516.-
______________ (rendita completiva per figli)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017 mesi 13 a fr. 293.- fr. 3’809.-
totale fr. 13'325.-
rendite percepite fr. 16'939.-
./. rendite di diritto fr. 13'325.-
Saldo a nostro favore fr. 3'614.-
Pertanto, lo scrivente Ufficio propone l'accoglimento parziale del ricorso, vale a dire che l'assicurata è chiamata a restituire unicamente quanto percepito indebitamente per il periodo aprile 2016 - aprile 2017, e meglio fr. 3'614.-. (…)” (doc. IV)
- con osservazioni 30 giugno 2017 l’insorgente si è dichiarata d’accordo con la richiesta di versamento di fr. 3'164.-- formu-lata dall’amministrazione (cfr. VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nel caso concreto, con la decisione impugnata l’ammini-strazione ha stabilito l’obbligo di RI 1 – al beneficio di una rendita d’invalidità (con rendita per figli) da ottobre 1998 (doc. AI 29) – alla restituzione delle rendite percepite a far tempo da maggio 2012 (fr. 16'632.--), limitandosi ad indicare di aver “costatato che il calcolo della sua rendita d’invalidità non era corretto. Per tale motivo, siamo costretti a chiederle le prestazioni versate a torto con effetto 1° maggio 2012 (5 anni di retroattività)” ed esponendo in seguito il calcolo delle prestazioni indebitamente percepite;
- come detto, con il gravame l’insorgente lamenta, tra l’altro, u-na violazione del diritto di essere sentiti per aver l’ammini-strazione emesso una decisione non motivata;
- l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito anche l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per contro li-mitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (DTF 133 III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e ivi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa);
- nel caso in esame, nella decisione impugnata non viene neppur succintamente indicato il motivo giustificante il riesame (riconsiderazione) del diritto alla rendita alla base della richiesta di restituzione. Si è pertanto confrontati con una palese violazione del diritto di essere sentiti che l’insorgente giustamente invoca con il gravame;
- come detto, con la risposta di causa l’autorità intimata ha tuttavia proposto di stabilire in fr. 3'164.-- (in luogo dei fr. 16’632.-- indicati nella decisione impugnata) l’importo da restituire, esponendone i motivi ed illustrando il relativo calcolo;
- l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 p. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in argomento cfr. STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013);
- nel caso in disamina, come visto, nella risposta di causa l’amministrazione ha indicato nel dettaglio i motivi che l’hanno indotta a riconsiderare l’ammontare della rendita a partire da maggio 2012 (errore nella ripartizione dei redditi a seguito di divorzio). L’Ufficio AI ha altresì ammesso che essa avrebbe potuto accorgersi dell’errore già nel febbraio 2013 nell’ambito del calcolo previsionale di rendita richiesto dall’assicurata. Precisa quindi che avendo emanato la decisione di restituzione delle prestazioni solo nell’aprile 2017, il diritto alla restituzione risulta perento eccezione fatta per le prestazioni versate nell’anno che precede l’emanazione della decisione qui impugnata, ossia quelle relative al periodo da aprile 2016 a aprile 2017 per un totale di fr. 3'614.--. Postula di conseguenza il parziale accoglimento del gravame;
- l’insorgente medesima, per il tramite del suo patrocinatore, si è dichiarata d’accordo con la richiesta di giudizio formulata dall’Ufficio AI (cfr. VI);
- alla luce degli atti all’inserto e della normativa applicabile, le motivazioni addotte con la risposta di causa e la conseguente proposta di giudizio paiono effettivamente condivisibili. Infatti, prestando la dovuta attenzione e diligenza (il termine annuo di perenzione comincia infatti normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione [DTF 124 V 380 consid. 2] e ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona [DTF 111 V 17]) nell’ambito della previsione del calcolo di rendita chiesta dall’assicurata nel febbraio 2013 (doc. AI 126-132) l’amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto del-l’errore di calcolo della rendita (segnatamente nella determinazione del periodo di contribuzione; cfr. risposta di causa pp. 3 - 4) commesso in occasione dell’emissione delle precedenti decisioni del 15 maggio 2002;
- stante quanto sopra, in parziale accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata e l’importo da restituire cifrato in fr. 3'164.--, quando si consideri che non vi è perenzione del diritto di richiedere la restituzione di prestazioni erogate nell’anno che precede l’emanazione della relativa decisione (in casu aprile 2017), il termine annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non potendo cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (STCA 32.2014.183 del 7 ottobre 2015 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale);
- l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo formulata con il gravame;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008) ritenuto che le spese vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);
- visto l’esito del ricorso e considerato che la censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato sollevata con il gravame meritava in sé, come accennato, pieno accoglimento, le spese di procedura di fr. 500.-- vanno poste interamente a carico dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre all’insorgente, patrocinata in causa da un avvocato, ripetibili per fr. 1'500.--;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione del 13 aprile 2017 è annullata.
§§ RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--.
2.- Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti