Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.85

 

FC/sc

Lugano

28 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 aprile 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo come musicista, nel luglio 2016, adducendo vari problemi motori, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 4).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 5 aprile 2017, confermativa di un progetto del 24 febbraio precedente, l’Ufficio AI, stabilita un’inabilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016 quale musicista/intratte-nitore, considerato come tuttavia a far tempo dal 6 febbraio 2017 in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute egli era da considerare nuovamente abile in misura piena con un conseguente grado di invalidità del 3%, ha negato il diritto a prestazioni (doc. B).

 

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera e censurando in sintesi di essere completamente abile in un lavoro più leggero, producendo documentazione medica già agli atti AI oltre a un rapporto di una visita presso il dr. __________ del 16 dicembre 2015. Ha pure chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. I).

                                    

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento impugnato e producendo un estratto dal conto individuale AVS dell’assicurato.

 

                               1.4.   Il 26 giugno 2017 l’assicurato si è riconfermato nelle sue allegazioni, chiedendo l’accoglimento del gravame e subordinatamente il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. VI). Con scritto 11 luglio 2017 l’amministra-zione si è pure confermata nelle sue posizioni (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni AI.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre precisato:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Con sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi.

                                     

                               2.5.   Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale RI 1 lamentava dolori vari, l’amministrazione ha interpellato i sanitari della clinica __________, presso la quale l’assicurato era stato degente dal 30 maggio al 28 luglio 2016 (dopo un ricovero all’ospedale di __________ dal 22 aprile al 30 maggio 2016) per una riabilitazione nell’ambito di una disabilità motoria in esiti di poliradiculoneuropatia da sindrome di Guillain Barré. Il dr. __________ della clinica __________, nel rapporto 26 agosto 2016, posta la diagnosi invalidante di “Disabilità motoria in poliradiculoneurite (sindrome di Guillain Barré) dall’aprile 2016”, ha attestato un’inabilità completa, soffrendo l’assicurato di “paralisi arti inferiori, deficit motricità fine e delle prese delle mani”, affermando che era pensabile una ripresa della capacità lavorativa del 20/30% a 6-10 mesi dalla dimissione (doc. AI 9). Agli atti è pure stato versato il rapporto di dimissione 13 giugno 2016 dell’ospedale di __________ che ha posto le diagnosi di “Poliradiculoneuropatia su sospetta sindrome di Guillain-Barré (con/su paraparesi arti inferiori, RM lombare 25.04.2016 lombartrosi, ernia discale posteriore mediana L5-S1 con compressione del sacco durale), Disturbo della personalità con delirio persecutorio, Cardiopatia iperten-siva (con tachicardia sinusale, ecocardiografia 11.05.2016: normale funzione sistolica e alterato rilasciamento diastolico di un ventricolo sinistro ipertrofico relativo in assenza di rilevante valvulopatia), Eczema generalizzato del dorso DD tossidermia eritematosa e consumo metabolicamente inadeguato di etile cronico.(doc. AI 10).

 

                                         Con rapporto di dimissione del 29 agosto 2016 i sanitari della clinica __________, hanno confermato le seguenti diagnosi:

 

"  Diagnosi principale

Disabilità motoria in poliradiculoneuropatia su sindrome dl Gullain-Barré con:

-    Paraparesi arti Inferiori

-    Rachicentesi del 28,04,2016: proteinorrachia

-    Esame ENG/EMG, 29,04.2016: reperto motorio ancora entro i limiti della norma agli arti inferiori; al braccio sinistro vi è un lieve-moderato allungamento della latenza motoria distale sia al nervo mediario che ulnare, con parametri sensitivi nella norma nella norma reperto quest'ultimo che, pur discreto è compatibile con una neuropatia motoria

-    RM lombare, 25.04.2016: Lombartrosi. Ernia discale posteriore zediana L5-S1 con compressione del sacco durale

-    TAC addome/bacino 22,04.2016: non lesioni ossee. Nessuna problematica a carico della colonna vertebrale. S1 verticolosi del sigma senza chiari segni per diverticolite, Lesione epatica del diametro dì circa 2 cm – compatibile. In prima Ipotesi cori un anglicoma (Discusso con Dr. med. __________).

 

Diagnosi secondarie/polimorbidità

1.  Cardiopatia Ipertensiva con tachicardia sinusale

2. Eczema generalizzato del dorso DD tossidermia eritematosa

3. Eczema disidrotico palmare bilaterale

4. Inadeguato consumo di etile con: Epatopatia, sospetta polineuropatia periferica

5. BPCO, stadio II, su tabagismo cronico attivo.”

 

                                         Hanno quindi esposto che alla dimissione l’inabilità lavorativa era completa, illustrando i progressi raggiunti durante il ricovero:

 

"  (…)

La degenza è trascorsa In modo regolare, priva di complicanze. Dal punto di vista funzionale si è osservata una costante progressione funzionale ed il Sig. RI 1 ha partecipato. In modo fattivo al programma impostato, Il dolore al ginocchio sinistro, da imputare a verosimile stiramento legamentare collaterale mediale ed ematoma intramidollare condilare (valutazione del Capo clinica della Clinica (Dr. med. __________), è stato trattato con TECAR terapia e mesoterapia con parziale beneficio.

Nel complesso la sintomatologia algica è andata scemando nel corso della degenza tanto da consentire la riduzione progressiva fino alla sospensione della terapia antinfiammatoria/antalgica.

Esame obiettivo e clinico funzionale alla dimissione

Esame obiettivo Internistico sovrapponibile all'ingresso: Dal punto dl vista funzionale alla dimissione, il paziente risulta autonomo nella preparazione dell'ambiente, nell'igiene e nella doccia che effettua a da seduto con sedia da doccia con braccioli, indipendente nell’abbigliamento.

È in grado di deambulare in autonomia con girello a 4 ruote, con discreta autonomia. I transfer ed i passaggi posturali avvengono in autonomia e sicurezza. Gli spostamenti per brevi tragitti risultano maggiormente sicuri senza girello; persiste rigidità nel cammino che esegue a piccoli passi, con poca oscillazione e fluidità nei movimenti degli arti superiori. Migliorata la forza e diminuito l’impaccio motorio alle mani, con conseguente miglioramento nella destrezza e motricità fine misurabile nelle prese funzionali e manipolazione di oggetti.” (doc. AI 21)

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ritenuto opportuno far peritare le condizioni dell’assicurato, affidando quindi il mandato alla dr.ssa __________, internista del SMR, la quale con rapporto finale del 6 febbraio 2017, esaminata la documentazione agli atti e proceduto ad un esame clinico, ha concluso ponendo le diagnosi invalidanti seguenti:

 

"  Poliradiculoneuropatia, sospetta sindrome di Guillain-Barré 04/2016

- Paraparesi arti inferiori e distalmente arti superiori

- Rachicentesi del 28.04.2016: proteinorrachia

- ENG/EMG del 29.04.2016 solo un lieve-moderato allungamento della latenza motoria distale al n. mediano ed ulnare del braccio sinistro, altrimenti nei limiti della norma

- RM lombare del 25.04.2016: lombartrosi, ernia discale posteriore mediana L5/S1 con compressione del sacco durale

- TAC addome/bacino del 22.04.2016: nessuna problematica a carico della colonna vertebrale

- Terapia: un ciclo di immunoglobuline 3.5.2016

 

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

. disturbo della personalità con probabile delirio di tipo persecutorio: difficoltà di gestione medico-infermieristico e necessità di camera singola

. cardiopatia ipertensiva (Tachicardia sinusale e Ecografia dell’11 maggio 2016:ventricolo sinistro ipertrofico, assenza di valvulopatia)

. St .d. Eczema generalizzato del dorso (DD tossidermia eritematosa) ed Eczema disidrotico palmare bilaterale

. St.d. consumo cronico di etile (2l di birra/d), epatopatia, Sospetta polineuropatia periferica

 

Diagnosi senza influsso sulla CL: St. d. contusione dell'occhio dx in età infantile

08/2000 lussazione spontanea spalla destra, tabagismo cronico attivo (circa 60py)”

                                        

                                         Ha quindi concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016 nell’attività abituale così come in ogni attività lavorativa e pure come casalingo. Tuttavia, dal 6 febbraio 2017 (vale a dire dalla data della valutazione clinica) la capacità lavorativa era da considerare nuovamente piena in attività adeguate (ossia leggere, con possibilità di alternare la posizione al bisogno, e di effettuare delle pause supplementari, necessità di utilizzare il girello a quattro ruote per dei tratti di più di 50 metri, non comportanti di dover camminare su terreno accidentato). Come casalingo la capacità lavorativa era da considerare del 90% da luglio 2016 e del 100% da febbraio 2017. Nel suo rapporto ha affermato:

 

"  Anamnesi fisiologica

Deve fare 51 gradini dall'appartamento fino ad arrivare al posteggio auto. La discesa va abbastanza bene tenendosi alla ringhiera. In salita fa una rampa alla volta altrimenti ha dei crampi nei glutei. Porta su la spesa di piccola entità.

Anamnesi patologica remota

Beveva 21 di birra al giorno, dalla malattia beve solo vino diluito a metà.

Fuma ancora.

Anamnesi socio lavorativa

Ha lavorato fino agli anni 90 come musicista. Dopo ha badato ai famigliari malati. Fa tutti i lavori in casa.

È orgoglioso di darsi degli obiettivi. Non vuole farsi vedere sofferente di fronte al figlio minorenne.

Abitudini (hobbies)

Va regolarmente in giro con la sua macchina, una piccola Suzuki.

Segue le partite di hockey con suo figlio minorenne.

Studia informatica e segue il forum in internet di www.ilsoftware.it.

In un sondaggio è stato eletto il miglior consulente. Dice che è tutto volontariato.

Tiene pulito il suo computer di virus: "un pulitore di computer, combatte i virus.

 

Sviluppo della malattia e risultati della terapia

04/2016: nell'arco di  12 ore si manifesta la paralisi accompagnata da forti dolori nelle due gambe.

Terapia farmacologica attuale

Concor 5 1-0-0

Vitamina D 10 gocce (500U/goccia)

Tante pastiglie di Mentos per stimolare la salivazione.

Non fa più fisioterapia.

 

Vita quotidiana

Si alza, si veste, si lava. Mangia colazione e salta spesso il pranzo. Cucina da solo, prepara spesso pesce. Beve vino diluito a metà con acqua. Fa la pulizia. Va alla lavanderia a gettoni di Camerlata, c'è anche una asciugatrice. Fa la spesa con l'automobile alla Bennett.

Può dormire anche 12 ore ma in modo spezzettato.

Disturbi soggettivi

Se cammina in modo un po' più vigoroso sente dei crampi nei glutei e deve sedersi o meglio stendersi. Si sente spesso stanco. Delle volte teme che le gambe cedano. Ha bisogno del girello per le distanze più lunghe nel supermercato. Delle volte si siede sopra per riposarsi dopo aver camminato.

Da circa tre mesi se rimane seduto a lungo sente dei formicolii nelle gambe e deve alzarsi.

 

Status:

168cm, 77kg, BMI 27, orientato, logorroico, collaborante,

autonomo nel svestirsi e vestirsi.

Passi di lunghezza normale, camminare sulle punte è possibile per qualche passo, sui talloni perde l'equilibrio.

Forza nella mano destra 35/70, mano sinistra 26/70.

Riflessi vivaci e simmetrici, dolore alla rotazione interna delle anche bilaterale.

Piccole escoriazioni della pelle della schiena.

 

Diagnosi:

St. d. Poliradiculopatia (sospetto di Guillain-Barré) 04/2016

 

Valutazione / conclusione:

Non ha bisogno di AGI perché autonomo.

Vuole farsi seguire in futuro dal Dr. __________, __________ __________, come medico curante.”

 

                                         Ammessa quindi un’abilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016 (data del ricovero all’ospedale di __________) al 6 febbraio 2017 (data della visita presso il SMR), e proceduto ad un confronto dei redditi (che ha permesso di stabilire una perdita di guadagno del 3%), sulla base della valutazione del consulente professionale (doc. AI 27), con progetto di decisione del 24 febbraio 2017 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni. Con osservazioni del 27 marzo 2017 l’assicurato si è opposto, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera e producendo certificazioni del 27 marzo 2017 e 9 novembre 2016 del curante dr. __________, internista, attestanti un’inabilità lavorativa completa per non altrimenti specificati “motivi medici”. Ha pure allegato che fra qualche settimana avrebbe dovuto sottoporsi ad “un intervento chirurgico di angioplastica con stent all’aorta femorale, che è attualmente occlusa secondo i recentissimi accertamenti di angiologia (dr.ssa __________)” (doc. AI 30).

                                         Con annotazione del 31 marzo 2017 la dr.ssa __________ del SMR ha esposto quanto segue.

 

"  (….)

In data 31.03.2017 telefono (n. __________) con la Dott.ssa __________, angiologa al __________. Ha visitato il paziente in data 21 .03.2017, soffre di dolori agli arti inferiori d'origine multifattoriale. Viene constatato una stenosi all'arteria iliaca esterna sinistra. La circolazione è sufficiente al riposo, ma non adeguata sotto sforzo. ll paziente è stato annunciato per una angioplastica (palloncino); è un intervento che si fa al Day Hospital con un’inabilità lavorativa al massimo d'una settimana. Chiedono un’astinenza da nicotina. Dopo l'intervento si chiederà al paziente di muoversi di più in confronto allo stato attuale.

 

Lettera della Dott.ssa __________ al PD Dr. med. __________, Viceprimario di radiologia interventistica, ricevuto tramite Fax in data 30.03.2017:

Arteriopatia occlusiva degli arti inferiori stadio Ila sinistra, l destra su stenosi emodinamicamente significativa dell’arteria iliaca esterna sinistra. In considerazione della sintomatologia risulta indicato un trattamento mediante angioplastica, motivo per cui chiede al radiologo di convocare il paziente per rivascolarizzazione percutanea.

Le indicazioni della Dott.ssa __________ non modificano le constatazioni del rapporto medico del 09.02.2017.

Conclusione:

l documenti nuovi non modificano le constatazioni del RAF del 09.02.2017.”

(doc. AI 31)

 

                                         È pure stato versato agli atti lo scritto, menzionato dalla dr.ssa __________, del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ al viceprimario di radiologia dell’ospedale __________, con il quale il paziente veniva inviato per una rivascolarizzazione percutanea (doc. AI 32).

Con decisione 5 aprile 2017 l’amministrazione ha quindi respinto la rendita statuendo come segue:

 

"  Esito degli accertamenti

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'Al si determina che per l'attività abituale quale musicista/intrattenitore vi è un'incapacità lavorativa in misura del 100% dal 22.04.2016 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica è del 100% dal 22.04.2016 e dello 0% dal 6.2.2017.

 

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

 

Salario da valido

Nella sua attività di musicista, per l'anno 2015, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 65’604.

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute lei non aveva un contratto di lavoro vigente quindi, per definire il reddito in questione si fa riferimento alla categoria professionale 90-93 (attività artistiche, d'intrattenimento e di divertimento) dei rilevamenti statistici svizzeri. Per l'anno 2015 ne risulta un reddito annuo lordo di CHF 65'604.

 

Salario da invalido

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2015 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'351.30 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41 .7 ore esso ammonta a CHF 5'578.75 mensili oppure a CHF 66'944.90 per l'intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Ne risulta un reddito da invalido di CHF 63'597.70.

 

Grado d'invalidità

65'604 - 63'598 x 100 = 3%

       65'604

 

Un grado d'invalidità inferiore al 40% non giustifica il diritto ad una rendita Al.

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte sua si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento.

 

Audizione

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate al nostro progetto di decisione e alla documentazione medica inviata che è stata sottoposta alla dottoressa del nostro Servizio medico regionale che dopo aver preso contatto con la Dr.ssa __________, angiologa del __________ di __________ indica che la documentazione medica prodotta non modifica quanto indicato sul rapporto finale SMR del 09.02.2017.

Viene inoltre contestato il metodo di valutazione applicato, nello scritto del 20.03.2017 lei ci indica infatti di ritenersi "casalingo". Tuttavia, ritenuto che riceve prestazioni assistenziali dal 2005, possiamo concludere che lei, in assenza del danno alla salute, avrebbe avuto la necessità economica di lavorare. Per cui riteniamo corretto considerarla salariato a tempo pieno.

A titolo abbondanziale, pure volendola considerare casalingo, il servizio medico regionale riconosce per l'attività di casalingo un'inabilità lavorativa del 100% dal 22.04.2016, del 10% dal 28.07.2016 e nulla a decorrere dal 26.02.2017. Ciò che non dà comunque diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il grado Al nullo alla scadenza dell'anno d'attesa (ovvero aprile 2017).

Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto indicato sul progetto di decisione del 24.02.2017.” (doc. AI 33)

 

                                         Di fronte al TCA il ricorrente produce un rapporto visita del 16 dicembre 2015 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, con il quale riferisce di disturbi lamentati dall’assicu-rato ai polsi e, ravvisata una cisti al polso sinistro che a suo avviso può “saltuariamente” disturbare il paziente, non ha ritenuto necessario predisporre alcun trattamento chirurgico (doc. F). Produce inoltre la certificazione del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ già agli atti (doc. G).                                  

                                                     

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglioPoliradiculoneuropatia, sospetta sindrome di Guillain-Barré 04/2016 su/con Paraparesi arti inferiori e distalmente arti superiori, proteinorrachia, lieve-moderato allungamento della latenza motoria distale al nervo mediano ed ulnare del braccio sinistro, lombartrosi, ernia discale posteriore mediana L5/S1 con compressione del sacco durale, disturbo della personalità con probabile delirio di tipo persecutorio, cardiopatia ipertensiva, stato dopo eczema generalizzato del dorso e disidrotico palmare bilaterale, stato da consumo cronico di etile con epatopatia e sospetta polineuropatia periferica”, se andava ammesso un periodo di inabilità lavorativa totale in ogni attività dal 22 aprile 2016 - momento del ricovero all’ospedale di __________ per la manifestazione delle varie problematiche, segnatamente la poliradiculoneuropatia, con conseguente lungo periodo di degenza ospedaliera - dal febbraio 2017 (momento in cui l’assicurato è stato valutato dalla dr.ssa __________ del SMR, cfr. doc. AI 24) l’inabilità restava completa nella precedente professione di musicista, ma era nulla in un’attività adeguata al suo stato di salute e nelle attività casalinghe. Adeguata era da considerare un’attività semplice e ripetitiva rispettosa delle limitazioni elencate dalla valutazione SMR, vale a dire con carico massimo senza limitazioni di 10 kg, necessità di alternare la posizione al bisogno, di effettuare delle pause supplementari, necessità di utilizzare il girello a quattro ruote per dei tratti di più di 50 metri, esclusa la deambulazione su terreno sconnesso. Come casalingo la ripresa della capacità lavorativa al 90% era da fissare al luglio 2016 e quella totale dal febbraio 2017.

 

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rato sia stato approfonditamente vagliato sulla base delle valutazioni della dr.ssa __________ del 6 febbraio 2017 (doc. AI 24) e 31 marzo 2017 (doc. AI 31), e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.

                                         In effetti, nel suo rapporto la dr.ssa __________, dopo aver valutato la documentazione agli atti ed effettuato un esame clinico, ha illustrato come l’assicurato, che nell’aprile 2016 aveva sviluppato nel giro di poche ore una paralisi accompagnata da forti dolori nelle due gambe, eseguiva la totalità dei lavori domestici e lamentava, camminando in modo un po' più vigoroso, dei crampi nei glutei dovendo quindi sedersi o meglio stendersi. Si sentiva inoltre spesso stanco, con la sensazione che le gambe potessero cedere e faceva quindi uso del girello per le distanze più lunghe. Aveva poi riferito di sentire dei formicolii nelle gambe se rimaneva seduto a lungo. Effettuato uno status generale, con esito nella norma (autonomo nel svestirsi e vestirsi, riflessi vivaci e simmetrici, dolore alla rotazione interna delle anche bilaterale), ha tratto le esposte conclusioni sulla capacità lavorativa, ammettendo una ripresa totale della capacità lavorativa in attività leggere adeguate. Queste conclusioni sono state confermate il 31 marzo 2017 dopo attenta valutazione delle allegazioni avanzate dall’assi-curato e dalla documentazione prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione, prendendo altresì contatto diretto con la dr.ssa __________, angiologa, che aveva valutato l’assicurato in relazione ai dolori agli arti inferiori d'origine multifattoriale e posto l’indicazione per una angioplastica per risolvere il problema di una stenosi all'arteria iliaca esterna sinistra. Con pertinenza il medico SMR aveva ritenuto in questa occasione che l’intervento previsto (palloncino) sarebbe comunque un intervento eseguito in day hospital con una conseguente inabilità lavorativa al massimo d'una settimana. Aveva quindi concluso che la documentazione prodotta non modificava le conclusioni del rapporto del 6 febbraio 2017.

 

                                         Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, la quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurato è portatore, basandosi sia sulla documentazione medica agli atti che su una visita clinica, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.

 

                                         Del resto, le valutazioni della dr.ssa __________ non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, parte della documentazione medica prodotta dal ricorrente era già agli atti e quella nuova non può mutare alle conclusioni sulla capacità medico-teorica dell’assicurato.

                                         L’assicurato si è in effetti limitato a produrre in fase di osservazioni al progetto di decisione due certificazioni di inabilità lavorativa del dr. __________, internista, del 9 novembre 2016 (quindi antecedente al rapporto SMR del 6 febbraio 2017) e 27 marzo 2017 che tuttavia non solo non motivano minimamente per quale motivo l’assicurato sarebbe inabile al lavoro, ma nemmeno indicano per quale diagnosi.

                                     

                                         Quanto alla documentazione prodotta in sede ricorsuale, nemmeno la stessa permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

                                         Innanzitutto nel rapporto del 29 dicembre 2015 (riferito ad una visita del 18 dicembre 2015), il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, si limita in sostanza a riferire di disturbi ai polsi, non ritenendo necessario intervenire in alcun modo. A parte il fatto che tale certificazione è stata resa oltre un anno prima della decisione qui oggetto di disamina, la stessa non solo non menziona alcuna inabilità lavorativa, ma riferisce di una cisti al polso sinistro che semplicemente può “saltuariamente disturbare” il paziente (doc. F).

                                         Quanto alla certificazione del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ (doc. G) la stessa è già agli atti e, come detto, sulla stessa la dr.ssa __________ si era già espressa compiutamente nell’annotazione del 31 marzo 2017 (doc. AI 31e cfr. sopra) e meglio nel senso che anche volendo ammettere che l’assicu-rato dovrà subire un’angioplastica per curare la stenosi all'arteria iliaca esterna sinistra, si tratterebbe comunque di un intervento effettuato ambulatoriamente che non comporterebbe un’inabilità lavorativa superiore ad una settimana. Sia peraltro osservato che nemmeno la dr.ssa __________ si esprime su una eventuale inabilità lavorativa del ricorrente.

                                        

                                         Laddove infine l’assicurato richiama la citata certificazione del 28 agosto 2016 del dr. __________ della clinica __________ (cfr. al consid. 2.5), il     quale, alla dimissione dalla clinica aveva attestato ancora un’inabilità lavorativa completa, va detto che in assenza di certificazioni recenti la stessa, risalente a quasi sei mesi prima della valutazione SMR, non permette di escludere il successivo intervento del miglioramento accertato e quindi attestato dal medico SMR nel febbraio 2017.

 

                                         Questo TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

                                        

                                         In realtà, a ragione l’amministrazione ha osservato come l’assicurato non contesti in modo motivato la valutazione e le conclusioni del SMR, e più in generale gli accertamenti condotti dall’amministrazione, ma esprima in sintesi un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore.

                                         Del resto già si è detto che le censure formulate dall’assicura-to in merito alla valutazione del SMR, che non avrebbe a suo dire valutato adeguatamente e in modo sufficiente il suo quadro clinico e le numerose e importanti affezioni di cui soffre, non sono state accompagnate e suffragate da alcun valido mezzo probatorio. Sia peraltro osservato che a dispetto del precario quadro clinico da lui descritto, risulta dagli atti che ancora nel mese di settembre 2016 il ricorrente non aveva nemmeno un medico curante (cfr. lo scritto 2 settembre 2016 in cui afferma: “Attualmente non ho un medico curante fisso, lo prenderò prossimamente se è proprio necessario”, doc. AI 4).

 

                                         Ne discende quindi che l’assicurato, come detto, non ha apportato il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto, nel corso della procedura amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a contraddirne le conclusioni. Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Rispecchiando quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato da aprile 2016 un’inabilità lavorativa completa in ogni attività, dal febbraio 2017 andava per contro ritenuto nuovamente pienamente abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali elencati dal medico SMR.

                                         Visto quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta del ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti multidisciplinari va quindi respinta.

                                         Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

                                     

                               2.8.   Per quanto riguarda la graduazione dell’invalidità, la stessa è stata eseguita correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Il relativo calcolo, rimasto fondamentalmente incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

 

                            2.8.1.   Secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso in esame, l’assicurato, che è stato attivo come autista, magazziniere, elettrotecnico e meccanico di moto e motorini e da ultimo come musicista in locali pubblici e presso feste private, prima dell’insorgenza del danno alla salute aveva già da molto tempo (dalla prima metà degli anni 90) cessato ogni attività e non era quindi legato ad un contratto di lavoro. Non essendo così possibile determinare in modo attendibile il salario da valido, visto il lungo tempo trascorso, a ragione l’amministrazione ha applicato i dati salariali statistici.

                                         In proposito l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Nella decisione impugnata l’amministrazione ha quindi applicato tali valori considerando quale salario da valido il reddito statistico riferito alla categoria professionale 90-93 (attività artistiche, d'intrattenimento e di divertimento) dei rilevamenti statistici svizzeri. Per l'anno 2015 ha quindi ammesso un reddito annuo lordo di fr. 65'604.

                                         In sede di risposta di causa l’amministrazione ha tuttavia osservato che ad un’analisi più approfondita della fattispecie non deve essere utilizzato il dato statistico relativo all’attività di musicista, considerato come il ricorrente senza il danno alla salute non avrebbe comunque più svolto tale attività. Ha ritenuto pertanto più opportuno considerare che l’assicurato, non disponendo di alcun diploma, avrebbe potuto intraprendere un’attività non qualificata di tipo semplice e ripetitiva, ciò che, utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, gli avrebbe permesso di realizzare nel 2015 un salario mensile di fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che, riportato su 41 .7 ore, ammonta a fr. 5'578.75 mensili oppure a fr. 66'944.90 annui.

 

                                         Questa correzione suggerita nella risposta di causa, in quanto favorevole all’assicurato, va condivisa, ove peraltro si osservi che a ragione l’amministrazione ha pure ricordato che dall’estratto del conto individuale risulta che mai nel corso della sua attività professionale il ricorrente ha percepito un salario di pari importo.

                                         Si può quindi ammettere quale reddito da valido un ammontare di fr. 66'945.

 

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).            

                                         Va nuovamente ribadito che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Deve essere ancora ribadito che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

                                        

                                         Applicando i dati statistici aggiornati al 2015 nel caso che ci occupa, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 64'215.60.-- (fr. 5'351.31.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'944.94.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999) (cfr. doc. AI 26).

                                         Tale dato va confermato. Del resto le censure del ricorrente, che ritiene che le limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa non gli permetterebbero di produrre un simile reddito, sono prive di rilevanza, fermo restando in concreto la - corretta - applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale.

                                         In applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi  applicato una riduzione complessiva del 5%, segnatamente per il fattore “attività leggere”.

                                         In sede di risposta l’amministrazione ha corretto tale riduzione, sempre a favore dell’assicurato, aumentandola del 5% in considerazione della necessità per l’assicurato di effettuare delle pause supplementari. Ritiene quindi più giustificata una deduzione complessiva del 10%.

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile - decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore.

                                         La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessato può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

                                         Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurato non avendo peraltro addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

                                         Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’espe-rienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

 

                                         Ne segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.

                                         Del resto, come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - ridurre il reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

 

                            2.8.3.   Visto quanto precede, secondo l’amministrazione il reddito da invalido va fissato in fr. 60'250.50 [66'945 – (10% di 66’945) = 60'250.50].

                                         Sulla base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 66'945 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido di fr. 60'250.50, ottenendo un tasso d’invalidità (non pensionabile) del 10% (66'945 60'250.50 x 100 : 66'945) che non dà diritto ad alcuna rendita.

                                        

                                         Nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%, operando quindi sul reddito da invalido la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 66'945 con uno da invalido di fr. 50’209 (fr. 66'945 ridotti del 25%), si otterrebbe un grado d’invalidità del 25% che pure non darebbe diritto a prestazioni.

                                        

                            2.8.4.   L’insorgente sostiene che vista la lunga inattività e anche l’età (essendo nato il 24 novembre 1958), molto difficilmente egli potrebbe immaginare di ritrovare un’attività lavorativa.

 

                                         Al riguardo va rilevato che circa la capacità di lavoro residua si è espressa il medico SMR alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

                                         Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

 

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

                                         Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

                                         Detta ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel caso in esame, nella valutazione del 21 febbraio 2017 il consulente professionale ha ritenuto che per l’assicurato sia accessibile una vasta gamma di attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione particolare (doc. AI 27).

                                         Va pure osservato che il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

                                         Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

                                        

                                         Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 6 febbraio 2017, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso che da quel momento vi era un’abilità al lavoro completa in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento l’assicurato aveva appena compiuto i 58 anni.

                                         Il TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

 

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene, da una parte che l’assi-curato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel momento determinate: inizio 2017) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di lavorare a tempo pieno) può svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione nè un’esperienza professionale diversificata, nè un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

 

                                         Visto tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione e, quindi, va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di provvedimenti professionali.

                                         È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

 

                                         Sia osservato infine, con riferimento al fatto che l’assicurato sembri a tratti censurare il metodo di valutazione dell’invalidità utilizzato dall’Ufficio AI, ritenendosi "casalingo" e non salariato a tempo pieno, che l’amministrazione ha con pertinenza osservato come tale allegazione risulti pretestuosa alla luce della circostanza che egli risulta titolare di prestazioni assistenziali dal 2005. Da tale fatto l’Ufficio AI ha dedotto, non a torto, che il ricorrente, in assenza del danno alla salute, avrebbe avuto la necessità economica di lavorare. Occorre infine ancora osservare che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l’assicura-to come casalingo, il rapporto SMR ha chiarito che nelle mansioni domestiche, che l’assicurato ha del resto affermato di eseguire completamente senza segnalare alcuna problematica particolare (cfr. doc. AI 24), non sono date inabilità di sorta, ragione per cui si può concludere, senza la necessità di effettuare un’inchiesta domiciliare, che il grado di invalidità sarebbe anche in quest’am-bito con alta verosimiglianza inferiore alla soglia minima necessaria per riconoscere una rendita di invalidità,

                                        

Ne consegue che, ribaditi quindi i suesposti periodi di inabilità lavorativa (dal mese di aprile 2016 al febbraio 2017), considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 6 febbraio 2017, l’assicurato non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. sopra consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

                                         Va in ogni modo osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha precisato di essere a disposizione qualora l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di collocamento.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.10.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teoriche effettuate e la valutazione del consulente professionale hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni a cui era giunto il SMR, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto documentazione medica idonea a contestarne e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 5 aprile 2017. Come esposto, da un lato la certificazione della dr.ssa __________ figurava già negli atti della procedura amministrativa ed era già stata valutata dal SMR, dall’altro la certificazione del dr. __________, del 29 dicembre 2015, non ha apportato elementi tali da permettere conclusioni diverse da quelle tratte dall’amministrazione.    In simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                         Stefania Cagni