|
redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 4 maggio 2017 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1965, di professione addetto doganale al controllo radiometrico e ausiliario di
pulizia, in data 10 maggio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (pag. 12-20 incarto AI).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, dopo
aver raccolto il rapporto finale SMR del 6 settembre 2011 della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 80-83 incarto AI), il rapporto
del 13 giugno 2012 della consulente IP incaricata (pag. 128 e 129 incarto AI),
il rapporto di decorso del 7 luglio 2012 dello psichiatra curante, dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (pag. 137-141 incarto AI), il
rapporto finale SMR del 7 settembre 2012 con esame internistico (dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna) e psichiatrico (dr.ssa med. __________;
pag. 142-155 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione dell’11 ottobre 2012
(pag. 169-171 incarto AI), poi confermato con decisione del 1° febbraio 2013
(pag. 198-201 e 203-208 incarto AI), ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2012, poi ridotto
ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° ottobre 2012
(ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato, a
partire dal 1° giugno 2012, dai medici del SMR).
Contro tale decisione l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, il quale - dopo avere preso atto della necessità, riconosciuta dall’amministrazione stessa, di procedere ad una rivalutazione dello stato di salute dell’interessato - con decreto 32.2013.38 del 3 aprile 2013, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti e ha rinviato gli atti all’UAI al fine di espletare un aggiornamento peritale attraverso una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 293-295 incarto AI).
1.2. Dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (pag. 326-383) e aver raccolto il rapporto finale del 25 ottobre 2013 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 389-392), l’UAI, con progetto di decisione del 17 dicembre 2013 (pag. 415-417) - dopo avere rilevato che “tramite decisione del 4 febbraio 2013 le abbiamo dunque assegnato una rendita di invalidità con un grado AI del 100% dal 1° marzo 2012 e una rendita AI del 50% dal 1° ottobre 2012, prestazione tuttora in corso” (pag. 226-235 incarto AI) - ha stabilito che “la prestazione (rendita) è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica della decisione” (pag. 417 incarto AI).
A seguito della nuova
documentazione medica trasmessa in fase di audizione dall’interessato, dopo
avere ordinato una seconda perizia di decorso sempre affidata al SAM (pag.
474-536 incarto AI) e aver raccolto il rapporto finale del 6 ottobre 2014 del
medico SMR, dr. med. __________ (pag. 554-557), l’UAI, con progetto di
decisione del 21 ottobre 2014 “che annulla e sostituisce il precedente
progetto di decisione del 17 dicembre 2013” (pag. 563-566 incarto AI), poi
confermato con decisione del 24 dicembre 2014, ha stabilito che “la mezza
rendita di invalidità con grado AI del 50% versata finora viene ridotta ad un
quarto di rendita con grado AI del 45%. La riduzione della prestazione decorre
dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88 bis cpv. 2, lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI). A un
ricorso contro questa decisione verrà negato l'effetto sospensivo” (pag.
619-621 e 624-625).
Con STCA 32.2015.14 del 2 novembre 2015 questa Corte ha annullato la precitata
decisione e rinviato gli atti all'amministrazione affinché raccogliesse dei
complementi istruttori (pag. 728-761).
1.3. Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto la lettera di dimissione del 7 marzo 2016 della Clinica __________ (__________) di __________ (pag. 931-933 incarto AI), il rapporto medico del 15 aprile 2016 della __________ (pag. 805-810), del 15 agosto 2016 della dr.ssa med. __________ (pag. 883-843 incarto AI) e del 4 agosto 2016 della dr.ssa med. __________ (pag. 845-846 incarto AI), la perizia pluridisciplinare di decorso (psichiatria, reumatologia e neurologia) del SAM del 20 dicembre 2016 (pag. 847-907 incarto AI) e dopo aver preso atto anche del rapporto finale del 22 dicembre 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 935-937 incarto AI), del complemento del 14 febbraio 2017 della perita psichiatrica del SAM (pag. 956-958 incarto AI) e dell'annotazione del 17 febbraio 2017 del precitato medi SMR (pag. 943 incarto AI), l'UAI con decisione del 4 maggio 2017 (pag. 972-977 e 979-982 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 2 marzo 2017 (pag. 962-965 incarto AI) - ha, per un verso, confermato il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2012, poi ridotto ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° ottobre 2012 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato, a partire dal 1° giugno 2012, dai medici del SMR) e ad un quarto di rendita (grado AI del 45%) dal 1° febbraio 2015 (come da decisione del 24 dicembre 2014, a fronte di un'incapacità lavorativa del 45% in qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal dicembre 2013, ciò principalmente sul piano psichiatrico, secondo la perizia del 2 ottobre 2014 del SAM) ed ha, per altro verso, riconosciuto il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° agosto 2015 (ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute constatato, a partire da maggio 2015, ciò principalmente sul piano reumatologico in considerazione della situazione neurochirurgica ancora aperta, secondo la perizia di decorso del 20 dicembre 2016 del SAM).
1.4. Contro la citata decisione amministrativa RI 1 ha personalmente presentato ricorso al TCA, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi "sulla correttezza della data dell'aumento della rendita e sulla correttezza della valutazione eseguita dalla Dr.ssa Psichiatra __________ riguardante la mia capacità lavorativa" (doc. I, pag. 2).
Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la data dell'aumento della rendita di invalidità e la valutazione della dr.ssa med. __________ riguardante la sua capacità lavorativa.
In particolare, RI 1 ha criticato l'operato della perita psichiatra per essere incoerente, avendo dichiarato che "nessuno degli psichiatri periti ha mai rintracciato e descritto diagnosi depressive", allorquando l'unico psichiatra perito (dopo la diagnosi di depressione fatta dal dr. med. __________ nel 2013) era stata proprio la perita del SAM, che aveva riconosciuto una diagnosi depressiva nel 2014 ed anche un aumento del 5% di inabilità lavorativa nella perizia del 2016 sulla base del peggioramento depressivo enunciato nel referto della dr.ssa med. __________. Ha puntualizzato che, precedentemente alla diagnosi posta nel 2013 dal dr. med. __________, la depressione gli era stata diagnosticata anche da altri medici ed, in particolare, dal dr. med. __________, che nel 2002 gli aveva prescritto un farmaco anti-depressivo (Zoloft) che stava continuando ad assumere, da diversi medici dell'__________ __________ presso i quali era stato in cura per sette anni ed, infine, dal suo medico curante, dr. med. __________.
RI 1 ha osservato che durante la perizia del 2016 è stato interpellato pure il dr. med. __________ (psicologo), che l'ha sottoposto l'8 agosto 2016 al test BDI, dal quale è emerso un punteggio di 24 corrispondente ad un livello di depressione "da moderata a severa" (19-29 pti). Ha poi criticato l'operato della perita psichiatra del SAM, in quanto nella sua decisione riguardante la sua capacità lavorativa non ci sono chiari riferimenti al precitato test, ma solo al referto della dr.ssa med. __________. Inoltre la perita del SAM ha sempre esposto solamente la diagnosi di "sindrome ansiosa", allorquando tutti gli altri medici hanno sempre posto la diagnosi di "sindrome ansiosa generalizzata" (che è definita così dopo anni di massiccia farmacoterapia).
Da ultimo, RI 1 ha
segnalato, per un verso, che dal 17 ottobre 2016, a causa di un peggioramento
di memoria e susseguente tremore della mani, il dr. __________, specialista in
neurologia, ho modificato il piano terapeutico, sostituendo il farmaco Depakin
con il farmaco Lyrica e, per altro verso, che si è separato dalla moglie a
decorrere dal 1° aprile 2017.
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto svariata documentazione
medica, tra cui figurano in particolare il certificato medico del 12 maggio
2017 della dr.ssa med. __________ (doc. A 7) e quello del 18 maggio 2017 del
dr. med. __________ (doc. A 8).
1.5. Con risposta di causa del 30 giugno 2017 (doc. V), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 4 maggio 2017.
1.6. Il 20 luglio 2017 RI 1 ha ribadito di essere perplesso dalle valutazioni e dalle diagnosi poste nel 2013, nel 2014 e nel 2016 dalla perita del SAM. Ha osservato che la perita del SAM aveva accertato un peggioramento dello stato di salute psichico dal marzo 2016 sulla base della relazione della collega Zugliani che aveva rintracciato la diagnosi di depressione ricorrente a sostegno del fatto che in quel momento l'assicurato doveva presentare aspetti depressivi maggiormente evidenti, ma aveva tralasciato di riprendere la diagnosi di "sindrome somatoforme da dolore persistente" pure posta dalla dr.ssa med. __________ nel medesimo documento in discussione. Ha puntualizzato che la perita del SAM aveva scritto nella propria perizia che alla Back Inventory presentava un punteggio di 24 ovvero di depressione moderata, tralasciando però la descrizione del dr. __________ che enunciava una depressione da moderata a severa. RI 1 ha quindi chiesto l'esperimento di una "perizia neutrale". Da ultimo, ha segnalato di essersi sottoposto il 20 luglio 2017 ad una TAC per conto del servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. VII).
1.7. Con osservazioni del 25 agosto 2017 (doc. IX), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 4 maggio 2017.
1.8. Il 30 agosto 2017 RI 1 ha versato agli atti il rapporto del 24 luglio 2017 del Neurocentro della svizzera italiana ed il referto del 20 luglio 2017 della TAC della colonna vertebrale (doc. X+1).
1.9. Con osservazioni dell'11 settembre 2017 (doc. XIII), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motiva-zione, confermando la correttezza della decisione del 4 maggio 2017.
1.10. Il 31 gennaio 2018 RI 1 ha versato agli atti il referto del 18 gennaio 2018 della TAC della colonna lombare (doc. XV+1).
1.11. Con osservazioni dell'8
febbraio 2018 (doc. XVII), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando
la correttezza della decisione del 4 maggio 2017.
1.12. Il doc. XVII è stato inviato al ricorrente per conoscenza (doc. XVIII).
in diritto
2.1. Con decisione del 4 maggio
2017 (pag. 972-977 e 979-982 incarto AI), l'UAI ha, per un verso, confermato il
diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%)
dal 1° marzo 2012, poi ridotto ad una mezza rendita di invalidità (grado di
invalidità del 50%) a far tempo dal 1° ottobre 2012 e ad un quarto di rendita
di invalidità (grado di invalidità del 45%) dal 1° febbraio 2015 ed ha, per altro
verso, riconosciuto il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° agosto 2015 (ossia tre mesi
dopo il peggioramento dello stato di salute constatato, a partire da maggio
2015, ciò principalmente sul piano reumatologico in considerazione della
situazione neurochirurgica ancora aperta, secondo la perizia di decorso del 20
dicembre 2016 del SAM).
Oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione ha correttamente o meno
diminuito la rendita intera di invalidità riconosciuta all’assicurato dal 1°
marzo 2012, attribuendogli, dapprima, una mezza rendita di invalidità (grado AI
del 50%) dal 1° ottobre 2012 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato
di salute constatato, a partire dal 1° giugno 2012, dai medici del SMR) e,
successivamente, un quarto di rendita (grado AI del 45%) dal 1° febbraio 2015
(come da decisione del 24 dicembre 2014, a fronte di un'incapacità lavorativa
del 45% in qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal dicembre 2013, ciò
principalmente sul piano psichiatrico, secondo la perizia del 2 ottobre 2014
del SAM), fino al 31 luglio 2015.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4.
2.4.1. Dalla documentazione
agli atti emerge che l'assicurato si è sottoposto il 13
luglio 2011 alla visita medico fiduciaria psichiatrica dei dr. med. __________
e __________, ambedue specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 8-10
incarto LAMal). I medici fiduciari hanno osservato che, in base alla
valutazione eseguita, l'assicurato sembrava soffrire di una "Sindrome
ansiosa generalizzata F 41.1". I medici fiduciari hanno ritenuto che
non sembrava essere proponibile la ripresa dell'attività lavorativa entro 6-8
settimane (pag. 8-10 incarto LAMal).
L'assicurato è stato posto
al beneficio di un reinserimento socio-professionale secondo l’art. 14a LAI,
per l’acquisizione della resistenza di base, dal 6 febbraio 2012 al 6 maggio
2012, in ambito protetto, senza tuttavia portarlo a termine, avendo presentato
un certificato medico di inabilità (pag. 103-105 incarto AI)
Dopo aver preso atto del rapporto del 13 giugno 2012 della consulente IP incaricata,
secondo la quale un'attività al 50% avrebbe dovuto essere sostenibile dall'assicurato
(pag. 128 e 129 incarto AI) e aver proceduto alla visita specialistica
dell'assicurato in data 30 agosto 2012 ed aver avuto un colloquio telefonico
con lo psichiatra curante in data 4 settembre 2012 , nel rapporto del 7
settembre 2012 la psichiatra SMR, dr.ssa med. __________, ha posto la diagnosi
di "Sindrome ansiosa generalizzata F 41.1". Nella propria valutazione la psichiatra SMR ha rilevato
che le osservazioni fatte durante la MRE avevano messo in luce una discrepanza
tra ciò che veniva soggettivamente percepito e ciò che invece veniva
obiettivato; infatti nonostante l'ansia dichiarata dall'assicurato,
quest'ultimo riusciva a interagire adeguatamente con gli operatori, non vi
erano mai stati episodi di attacco di panico o ansia visibilmente accresciuta,
e l'attività svolta durante la presenza aveva ritmi e qualità buone, aveva
dimostrato buone capacità organizzative, nessuna difficoltà nella guida e nelle
attività di accompagnamento dell'autista (malgrado fisicamente più pesanti
rispetto a quelle in sede). Gli operatori avevano però osservato, dal punto di
vista reintegrativo, delle resistenze che lo rendevano difficilmente
collocabile in un posto di lavoro. In quel momento non si rilevavano i criteri
per la diagnosi F 40.1 (fobia sociale secondo ICD 10), come riportato
nell'ultimo rapporto dello psichiatra curante. Rispetto alla valutazione
descritta nel rapporto del medico fiduciario del dr. med. __________, in quel
frangente non si rilevavano quegli elementi di blocco e rallentamento
descritti, così come ideazione di morte. Il disturbo ansioso comprometteva il
funzionamento dell'assicurato in maniera significativa, tuttavia grazie anche
ad uno sforzo riusciva a mantenere contatti esterni e con i membri della
famiglia, non vi era un completo ritiro da tutti gli ambiti sociali, la
strutturazione della giornata era presente, l'assicurato riusciva a garantire
una continuità nello svolgimento di attività semplici (trasporto dei figli,
tenuta della contabilità e dei pagamenti, disbrigo delle faccende domestiche).
Anche durante il periodo di prova presso l'__________ di __________
l'interazione con gli operatori e gli altri utenti era stata buona e aveva
dimostrato buone capacità organizzative. La valutazione presso il SMR da parte
del dr. __________ non aveva evidenziato particolari limiti legati alla
patologia somatica. Per quanto riguardava la capacità lavorativa si confermava
una inabilità lavorativa del 100% dal 15 marzo 2011. La messa in atto di
provvedimenti Al, le osservazioni poste nel periodo di reintegrazione, la
valutazione di quel momento e di decorso con il confronto dello status clinico
attuale con quelli presenti agli atti hanno portato la psichiatra SMR a considerare
che vi fossero ancora parziali risorse da utilizzare nell'ambito lavorativo. Pertanto
ha ritenuto che vi fosse una capacità lavorativa del 50%, in qualsiasi attività
medico esigibile, intesa come orario ridotto a partire dal giugno 2012, data di
conclusione del provvedimento di MRE. L'attività lavorativa doveva essere
semplice, senza responsabilità, piuttosto ripetitiva e programmata, da eseguire
da solo e con scarsi contatti interpersonali e in un ambiente piccolo. I limiti
evidenziati erano rappresentati dall'ansia, perdita dell'iniziativa, riduzione
degli interessi, difficoltà nel mantenere contatti interpersonali per periodi
lunghi, aumentato sforzo per mantenere sufficienti capacità cognitive con
conseguente aumentata esauribilità. La prognosi non appariva favorevole, visto
i vari trattamenti farmacologici intrapresi sembrava che vi fosse ormai una
cronicizzazione del quadro clinico; tuttavia sembrava che il terapeuta stesse
pensando ad un trattamento di tipo psicoterapico. (pag. 147-153 incarto AI)
Nel rapporto finale del 7 settembre 2012, i medici SMR (il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e la dr.ssa __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “sindrome ansiosa generalizzata F41.1” e, quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “dolore
residuo (trauma del 2006 caviglia destra di non chiara interpretazione;
lombalgia ricorrente su alterazioni statico degenerative multisegmentali,
Bulging da L4 a S1; trauma piede destro nel giugno 2006 (chiodo in regione
plantare); infortunio con distorsione tibio tarsica caviglia destra (gennaio
2006); colon irritabile”, hanno valutato l’interessato globalmente inabile
al lavoro al 100% dal 15 marzo 2011 in qualsiasi attività, ma ancora abile al
lavoro al 50% in qualsiasi attività che rispettasse i limiti funzionali fisici
e psichici a far tempo dal mese di giugno 2012, con prognosi favorevole dal
punto di vista osteoarticolare e non favorevole a livello psichiatrico poiché
sembrava ormai indirizzarsi verso una cronicizzazione (pag. 142-144 incarto
AI).
Con decisione del 1° febbraio 2013, l’UAI - basandosi sulle risultanze delle
valutazioni eseguite dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR - ha
attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1°
marzo 2012, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1°
ottobre 2012 (pag. 198-201 e 203-208 incarto AI).
Nell'annotazione SMR del 12 marzo 2013, il dr. med D.
Erba e la dr.ssa med. __________, hanno osservato quanto segue: "(…) È
da segnalare che l'osservazione diretta da parte degli operatori nel
provvedimento di MRE ha evidenziato una discrepanza tra la soggettività e
l'oggettività, evidenziando risorse residue come descritto nel rapporto di
visita psichiatrica SMR del 07.09.2012. Anche durante la valutazione medica SMR
erano emerse risorse (strutturazione giornata, continuità nello svolgere le
attività quotidiane all'interno della famiglia). Il miglioramento descritto sul
piano psichiatrico faceva rifermento all'obiettività rilevata durante la
valutazione medico fiduciaria del Dr. __________, oltre che sul decorso e sulla
descrizione delle attività svolte da parte dell'A che facevano intravedere una
strutturazione della giornata e una continuità nello svolgimento di attività
giornaliere. Per tale motivo ero giunta alla conclusione che vi fossero delle
risorse personali ancora utilizzabili e quindi al momento della valutazione non
fosse giustificata una piena inabilità lavorativa, in attività semplici. In considerazione
di una nuova ernia discale, e di un'evoluzione psichiatrica riferita come
peggiorata dallo psichiatra curante è necessario un aggiornamento peritale del
caso con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica in ambito
pluridisciplinare" (pag. 290 incarto AI).
Con decreto di stralcio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA, a seguito di
una transazione intervenuta tra le parti, aveva quindi annullato tale
decisione, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché mettesse in atto un
aggiornamento peritale del caso attraverso una perizia pluridisciplinare da
svolgere in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 293-295
incarto AI).
Conformemente a quanto sopra esposto, l’UAI, al fine di valutare lo stato di
salute dell’interessato, ha quindi innanzitutto affidato il compito di esperire
una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM (pag. 326-383), i quali, nei
mesi di agosto e settembre 2013, hanno valutato la patologia reumatologica (dr.
med. __________), neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr.ssa med.
__________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 19 agosto 2013, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica sinistra in alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5, osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5 cm)”. Quanto alla capacità lavorativa, il dr. med. __________ ha considerato l’assicurato nella sua precedente attività addetto al controllo radiometrico, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, a partire dal 31 gennaio 2013 (allorché veniva documentata un’ernia discale L5/S1), mentre nell’attività di ausiliario di pulizie, sempre a partire dal 31 gennaio 2013, lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 40%. Il dr. __________ ha invece considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 15 marzo 2011 (ossia dal momento in cui veniva attestata una inabilità lavorativa totale per le patologie psichiatriche sottogiacenti; pag. 367-373 incarto AI).
L’aspetto neurologico è, invece, stato valutato dal dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, nel referto del 21 agosto 2013, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale recidivante con possibile pregressa sindrome radicolare L5 e/o S1 a sinistra, attualmente non sintomatica”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamente neurologico, totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (pag. 374-377).
Infine, l’aspetto psichico è stato
vagliato dalla dr.ssa med. __________, medico chirurgo - specialista in
psichiatria, la quale, nel suo referto del 7 settembre 2013, ha posto le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS
(ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); ansia situazionale con
agorafobia (ICD10-F40.2)”, aggiungendo di non rintracciare “elementi
attuali ed anamnestici compatibili con una diagnosi di fobia sociale, né per un
quadro depressivo tout court”. Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa
med. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 30%
per motivi psichici, a partire dal mese di giugno 2013, sia nella precedente
attività, che in altre attività adeguate. La dr.ssa med. __________ ha motivato
le proprie conclusioni con il fatto che “l’assicurato appare migliorato dal
2011-12 ad oggi e manifesta un quadro che motiva al massimo una percentuale di
inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 30%”, ritenuto che
rispetto al mese di settembre 2012, allorquando la dr.ssa med. __________ del
SMR gli aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 50% in considerazione
dell’ansia, associata ad una riduzione dei contatti sociali, ad una perdita
dell’iniziativa, una difettosa tenuta cognitiva e una rapida esauribilità, “non
registro il difetto dell’iniziativa, nessun difetto cognitivo”. La dr.ssa
med. ____________________ ha, infine, ritenuto la prognosi “dubbia,
passibile di peggioramento clinico” (pag. 378-383 incarto AI).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 22 ottobre 2013, i medici del
SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite
ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno
posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1.
Sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3.
Ansia situazionale con agorafobia (ICD10-F40.2); 4. Sindrome lombospondilogena
cronica sin. in: alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione
discale L4/L5, osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1);
disturbi statici del rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa
dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura
182.5 cm)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa hanno indicato quelle di “colon irritabile; tabagismo cronico;
stato dopo distorsione della caviglia destra (gennaio 2006); stato dopo epatite
non meglio specificata nel 1978” (pag. 358 incarto AI).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto nell'attività abituale di impiegato doganale una capacità lavorativa globale dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come metà tempo di lavoro con normale rendimento, da giugno 2012 a gennaio 2013, del 33%, inteso come metà tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 33%, da febbraio 2013 a maggio 2013, del 66%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 33%, da giugno 2013 rispettivamente nell'attività accessoria di ausiliario di pulizie dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a gennaio 2013, del 30%, inteso come metà tempo di lavoro rendimento ridotto del 40% da febbraio 2013 a maggio 2013, del 60%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 40% da giugno 2013) ed, infine, in un'attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico descritti dal consulente reumatologo, dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a maggio 2013, del 70%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30% da giugno 2013 (pag. 362 e 363 incarto AI).
Nel rapporto finale SMR del 25 ottobre 2013, il dr. med. __________ ha sostanzialmente confermato la perizia del SAM (pag. 389-392).
Il 15 gennaio 2014 la nuova psichiatra curante, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha certificato che l'assicurato era in cura regolare psichiatrica presso di lei dal 7 giugno 2013 e in trattamento psicoterapeutico delegato allo psicologo __________ dal mese di agosto 2013 e che la sintomatologia psichica era di carattere cronico con tendenza al peggioramento (pag. 423-427 incarto AI).
A seguito di nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato (in particolare attestante una
nuova ernia discale),
il medico SMR, __________, ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad
una perizia pluridisciplinare di decorso (pag. 447 incarto AI) affidata sempre ai
medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________),
neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr.ssa med. __________).
Il decorso dell’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 22 luglio 2014, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sinistra su una discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre, quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nell’anno 2006” (pag. 526-527 incarto AI).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. med. __________, confermando quanto già precedentemente valutato dal dr. med. ____________________, ha considerato l’assicurato, a partire dal 31 gennaio 2013, inabile al lavoro nella misura del 30% nella sua precedente attività addetto al controllo radiometrico; inabile al lavoro al 40% in qualità di ausiliario di pulizia, ma abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento completo, nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (pag. 529-530 incarto AI).
L’aspetto
neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. med. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale, nel referto dell’8 agosto 2014, poste le diagnosi di “sindrome
lombovertebrale cronica, una componente radicolare irritativa L5 o S1 non è da
escludere ma attualmente non presente; lievi deficit cognitivi concernenti
rallentamento ideativo ed esecutivo, riduzione dell’iniziativa, difficoltà di
attenzione sostenuta e di memoria non spiegati da patologia neurologica
organica cerebrale”, ha confermato che, dal profilo strettamente
neurologico, l’assicurato è da ritenere totalmente abile al lavoro in qualsiasi
attività (pag. 515 incarto AI).
Infine, il decorso psichico è stato vagliato nuovamente dalla dr.ssa med. __________, la quale, nel referto del 23 agosto 2014, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); sindrome depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9)”, precisando che “il quadro algico a mio avviso non è ascrivibile ad un quadro somatoforme da dolore persistente, ma ad una sindrome somatoforme NAS in quanto mal definita” e che “il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha mai di fatto, dalla prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una risoluzione seguita poi da recrudescenza, per cui la dizione ricorrente non può entrare nel merito” (pag. 508 incarto AI).
Quanto alla capacità
lavorativa, la dr.ssa med. __________ - dopo avere rilevato che nonostante
l’esistenza di un aspetto depressivo diagnosticato sia dal precedente
psichiatra curante dell’interessato, sia dalla nuova psichiatra curante, “nel
mio esame del 2013 non si registravano degli elementi compatibili con un quadro
depressivo franco” (pag. 508 incarto AI) - ha riconosciuto che “oggi
egli appare peggiorato dal punto di vista umorale dal 2013”, valutando
quindi l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 45% per motivi psichici,
“a partire dalla fine del 2013-inizio del 2014” (pag. 508-509 incarto AI).
Secondo la perita del SAM tale "percentuale si manifesta come difetto
funzionale poiché al di là del bisogno di riposare, il confronto con l'esterno
è sempre un aggravante in un quadro umorale che è meglio limitare dove
possibile e lasciare spazi non solo e tanto di riposo o recupero o sostenere un
rendimento ridotto ma, lasciare spazi di libertà, di respiro, per ridurre anche
il vissuto di essere sempre osservato, valutato, giudicato" (pag. 508
incarto AI).
La dr.ssa med. __________ ha osservato che “mi allineo alle posizioni dei
colleghi __________ e __________ seppure in assenza di aspetti umorali non
avrei dato una IL del 50% (__________), come non avrei indicato una IL totale
anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti attuali e di ieri mi pare
che anche considerando una depressione di media gravità al massimo si possa
entrare nel merito di una IL del 45%-50% massimo, ma non certamente del 100%
visto che a parte l’ansia non si evidenziano pericolose comorbidità né in
ambito di stato, né di tratto o personalità, né fisiche” (pag. 510 incarto
AI).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale di decorso del 2 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Sindrome depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9); 4. Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sin., eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sin. su una discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nel 2006; lievi deficit cognitivi (difficoltà di concentrazione, di attenzione sostenuta) non di origine organica cerebrale; obesità corporea (BMI 30,5%); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978; tabagismo cronico” (pag. 486 incarto AI).
Quanto alla capacità
lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da dicembre 2013, abile
al lavoro al 55% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) sia nella
sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico, sia
come ausiliario di pulizia (pag. 494 incarto AI), così come pure in qualsiasi
altra attività adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali reumatologici e
psichiatrici (pag. 496 incarto AI).
Nel rapporto finale SMR del 6 ottobre 2014, il dr. med. __________ ha
sostanzialmente confermato la perizia del SAM, puntualizzando che rispetto alla
precedente valutazione SAM vi era stato un lieve peggioramento della patologia
psichiatrica da dicembre 2013 mentre il lato somatico era rimasto in pratica
invariato e che le conclusioni delle precedente valutazione SAM (CL fino a
novembre 2013) erano confermate (pag. 389-392).
Con decisione del 24 dicembre 2014 l'UAI ha stabilito che “la mezza rendita
di invalidità con grado AI del 50% versata finora viene ridotta ad un quarto di
rendita con grado AI del 45%. La riduzione della prestazione decorre dal primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv.
2, lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI). A un ricorso
contro questa decisione verrà negato l'effetto sospensivo” (pag. 619-621 e
624-625).
Il 12 maggio 2015 l'assicurato si è sottoposto ad un intervento chirurgico di
“stabilizzazione posteriore L4-S1 con viti transpedoncolari, fusione
intersomatica L4-L5 e L5-S1 con TLIF da sinistra, decompressione della radice
L5 e fusione postero-laterale bilaterale L4-S1” (pag. 712-714 incarto AI).
Con STCA 32.2015.14 del 2
novembre 2015 questa Corte ha annullato la precitata decisione e - dopo aver
puntualizzato che condivideva, fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, le conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM con
riferimento agli aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente
a quelli psichiatrici - ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
raccogliesse dei complementi istruttori (pag. 728-761).
Ritornati gli atti all'UAI, l'assicurato è stato sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare di decorso affidata sempre ai medici del SAM, i quali hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr.
med. __________) e psichiatrica (dr.ssa med. __________).
Il decorso dell’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 28 novembre 2016,
ha osservato che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro dal maggio 2015
(ovvero dopo l'intervento neurochirurgico eseguito presso l'Ospedale __________
di __________), visto che prossimamente sarebbe stato sottoposto ad altri
interventi neurochirurgici e che la sua capacità lavorativa andava rivalutata a
distanza di ca. sei mesi dall'ultimo intervento di stabilizzazione anteriore
L4-L5 (pag. 901 incarto AI).
L’aspetto neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, nel referto del 10 agosto 2016, ha confermato che, dal profilo strettamente neurologico, l’assicurato era ed è da ritenere totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (pag. 893 incarto AI).
Infine, il decorso psichico è stato
vagliato nuovamente dalla dr.ssa med. __________, la quale, nel referto del 21
agosto 2016, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); Altra sindrome
affettiva specifica (ICD10-F38.8)”, precisando che ha avuto due colloqui
con l'assicurato in data 9 luglio e 13 agosto 2016 della durata rispettivamente
di 60 e 30 min. Ha poi preso nota delle conclusioni psicodiagnostiche
effettuate dallo psicologo signor __________ (sulla base dei tests di Roschach
e del MMPI2 effettuati l'8 agosto 2016). Ha ripreso le proprie conclusioni
esposte nell'ambito della prima perizia SAM del 22 ottobre 2013 dove giudicava
l'assicurato, dal lato psichiatrico, incapace al lavoro nella misura del 30%
trovandolo migliorato. In quell'occasione non rintracciava elementi compatibili
con una diagnosi di fobia sociale, né per un quadro depressivo tout court.
Considerava il tema depressivo citato dall'allora psichiatra curante, come
reazione al quadro somatico patito e non un episodio depressivo endogeno. Ha poi
fatto notare che, in occasione della seconda valutazione peritale dell'agosto
2014 riscontrava un peggioramento e riconosceva un percentuale di incapacità
lavorativa maggiore (45%) da fine 2013 e inizio 2014. In quell'occasione
consigliava "un riallineamento lavorativo progressivo con l'aiuto del
curante, intendendo con ciò che appariva poco praticabile un reinserimento
privo di rete di sostegno e di aiuto. Non mi riferivo ad un franco spazio
protetto perché l'A mostrava discrete competenze e caricabilità per affrontare
l'adattamento, quel che risultava poco probabile era la tenuta fisica in ambiti
lavorativi compatibili con le sue competenze professionali. Non ritenevo né lo
faccio ora, che l'A avesse una vera e propria sindrome da dolore cronico ma una
sindrome dolorosa da quadro organico per il quale peraltro sta riconsiderando
di essere operato. D'altra parte sia __________ sia __________ che __________
non hanno mai citato un quadro somatoforme ma la presenza di una sindrome
dolorosa senza diagnosticare mai un quadro somatoforme da dolore persistente.
Gli stessi, salvo il __________ in una seconda fase, non hanno diagnosticato se
non quadri dell'area ansiosa. Solo __________ nella relazione del 02.2013 trova
un peggioramento con presenza di un quadro depressivo. Ritengo che la IL della
collega __________ del 50% per soli aspetti ansiosi, facesse seguito
coerentemente all'idea di un miglioramento dalla IL totale per altre 6-8
settimane prevista da __________ per i soli aspetti ansiosi poco prima della
valutazione della collega __________ " (pag. 883 incarto AI). La psichiatra
del SAM ha puntualizzato che il quadro somatoforme è un quadro caratterizzato
da dolore che non può essere completamente spiegato da una sottostante
patologia organica. A suo avviso i sintomi dolorosi dell'assicurato che avevano
anche richiesto interventi chirurgici, e a quanto pare avrebbero potuto ri-necessitarlo,
non sembravano rientrare in un quadro somatoforme dove l'unica voce di rilievo
non era la presenza di dolore ma gli aspetti psicologici e l'uso che se ne faceva
anche dal punto di vista relazionale. Ha ribadito di non ritenere che il quadro
somatico dall'assicurato, trovasse corretta collocazione in un quadro
somatoforme da dolore persistente. Ha puntualizzato che la dizione relativa
alla sindrome affettiva specifica era stata inserita per correttezza stante che
agli atti sia la curante che il precedente curante __________, avevano
registrato un quadro depressivo (ricorrente l'una e un episodio depressivo di
media qualità l'altro). Ha ricordato che nel 2014 e che all'epoca l'assicurato
aveva di recente perso il padre per una neoplasia e quindi il quadro depressivo
era da considerarsi comprensibile e derivabile. La perita del SAM l'ha valutato
inabile al lavoro dal punto di vista psichiatrico al 50%, puntualizzando che il
limite era di rendimento e che era retrospettivamente peggiorato dal marzo 2016
epoca della relazione della dr.ssa. med. __________ che rintracciava la
diagnosi di depressione ricorrente a sostegno del fatto che in quel momento
l'assicurato doveva presentare aspetti depressivi maggiormente evidenti. Ha quindi
concluso ritenendolo abile al 50% in attività adeguate al quadro psicologico e
somatico, con alcune precisazioni in merito sulla tipologia di posto e di
attività (semplice, non gravata da rapporti interpersonali numerosi o eccessivi
nella qualità, poco stressante; reinserimento sostenuto dall'attiva presenza
della curante in un progetto propedeutico e in uno spazio protetto almeno
all'inizio; pag. 887 e 888 incarto AI).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale di decorso del 20 dicembre 2016, i medici del
SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno ritenuto
l’assicurato, da maggio 2015, ovvero dopo l'intervento neurochirurgico
effettuato all'Ospedale __________ di __________, a causa del decorso
sfavorevole, abile al lavoro al 0% sia nella sua professione di impiegato
doganale addetto al controllo radiometrico, sia come ausiliario di pulizia
(pag. 873-874 incarto AI), così come pure in qualsiasi altra attività adatta (pag.
874 incarto AI). Hanno precisato che la valutazione del grado di capacità
lavorativa residua andava rimandata "a sei mesi dopo l'intervento
chirurgico prossimamente previsto" (pag. 874 incarto AI).
Nel rapporto finale SMR del 22 dicembre 2016, il dr. med. __________ ha sostanzialmente
confermato la perizia del SAM (935-937 incarto AI).
Il 10 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha chiesto alla perita
psichiatrica del SAM di puntualizzare se "Poteva l'assicurato essere
inserito sin dal 2012 solamente in un ambiente lavorativo protetto o avrebbe
l'assicurato potuto essere inserito sul mercato del lavoro equilibrato?"
(pag. 938 incarto AI).
Il 14 febbraio 2017 la perita psichiatrica del SAM ha ricordato brevemente di
aver visitato l'assicurato in diversi momenti e, in particolare, che nel 2016 indicava
utile un reinserimento sostenuto dall'attiva presenza della curante in uno
progetto propedeutico e in uno spazio protetto almeno all'inizio. Ha
puntualizzato che la dizione “protetto” non andava intesa in senso ristretto ad
uno spazio riabilitativo protetto con tecnici di supporto al percorso di
riabilitazione (come per quadri di rilevante deficit funzionale ad esempio
deficit cognitivi gravi) ma protetto nella qualità di impegno richiesto e per
la presenza a sostegno dell'adattamento, ad opera dei curanti. Quindi protetto
nel senso di progressivo nella richieste proposte all'assicurato, che favorisse
un lento e progressivo riadattamento stante la prolungata assenza dall'ambito
lavorativo dell'assicurato. Rispondendo alla domanda posta del medico SMR, la perita
del SAM ha osservato quanto segue: "negli atti a mia disposizione non
ho rintracciato - diversamente da quanto descritto dallo Spett.le UAI nella
recente relazione, ambiti in cui la Dr.ssa med __________ si riferisse alla
necessità di uno spazio protetto ma piuttosto di reinserirlo in
:"un'attività. semplice, ripetitiva, da eseguire da solo o con pochi
contatti". Posso solo regolarmi rispetto agli atti che giungono alla mia osservazione,
per il resto non posso esprimermi. Nel 2012 è la stessa Dr.ssa __________ che
non ritiene necessario uno spazio "protetto" ma un'attività semplice,
ripetitiva. Quindi direi che la risposta alla domanda è NO" (pag. 957
e 958 incarto AI).
Il 12 maggio 2017 la psichiatra curante, dr.ssa med. __________, ha certificato
che l'assicurato era regolarmente seguito da lei e dalla psicologa __________
dal giugno 2013 con un'intensa presa a carico psicoterapica e farmacologica e
che in tutto quel periodo lo stato psichico era rimasto sostanzialmente
invariato, senza alcun miglioramento, se non periodicamente peggioramenti che
richiedevano l'intensificazione della presa a carico oppure i ricoveri in
strutture specializzate (doc. A 7).
Il 18 maggio 2017 il precedente psichiatra curante, dr. med. __________, ha
certificato che l'assicurato, nel periodo in cui era stato in sua cura (dal
2009 al 2013), non aveva mai raggiunto uno stato di miglioramento soddisfacente
e stabile e che, proprio per questo motivo, gli aveva consigliato di provare a rivolgersi
ad un nuovo terapista (doc. A 8).
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b). (…)"
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In altre due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori.
Ciò comporta, in
particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale
secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute
invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle
terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni
psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante.
2.7. Nella
concreta fattispecie, dopo attenta analisi della documenta-zione medica agli
atti, per il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 luglio 2015 (cfr. consid. 2.1), il
TCA non ha motivo per mettere in dubbio i rapporti del 19 agosto 2013 (dr. med.
__________), del 22 luglio 2014 (dr. med. __________) e del 28 novembre 2016
(dr. med. __________) in ambito reumatologico rispettivamente i rapporti del 21
agosto 2013, dell'8 agosto 2014 e del 10 agosto 2016 (tutti del dr. med. __________)
in ambito neurologico da considerare dettagliati, approfonditi e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie
dall'UAI. Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.
Il TCA non ha neppure motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni
espresse dalla dr. med. __________, nei rapporti del 7 settembre 2013 e del 23
agosto 2014 in ambito psichiatrico, alla luce delle delucidazioni fornite dalla
perita psichiatra del SAM nel referto del 21 agosto 2016 (cfr. pag. 881-890
incarto AI) e nel rapporto del 14 febbraio 2017 (cfr. pag. 957 e 958 incarto AI)
e dai periti del SAM nel complemento del 17 febbraio 2017 (cfr. pag. 952-955
incarto AI) da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie dall'UAI.
Nell'ambito della prima perizia SAM del settembre 2013 la dr.ssa med. __________,
aveva accertato la presenza di una sindrome somatica NAS (ICD 10, F 44.9), di
una sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.9) e di un'ansia situazionale con
agorafobia (ICD 10, F40.2), non aveva rintracciato elementi compatibili con una
diagnosi di fobia sociale, né per un quadro depressivo tout court e aveva concluso
per la presenza di una IL del del 30% trovandolo migliorato. Aveva considerato
il tema depressivo citato dall'allora curante __________, come reazione al
quadro somatico patito e non un episodio depressivo endogeno. Nell'ambito della
seconda perizia SAM dell'agosto 2014 aveva accertato la presenza di una sindrome
somatica NAS (ICD 10, F 44.9), di una sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.9) e
di una sindrome depressiva di qualità lieve-media (ICD 10, F32.9). In questa
seconda perizia, lo aveva trovato peggiorato e aveva riconosciuto una
percentuale di IL del 45% da fine 2013 e inizio 2014: aveva consigliato un
riallineamento lavorativo progressivo con l'aiuto del curante, intendendo con ciò
che appariva poco praticabile un reinserimento privo di rete di sostegno e di
aiuto.
Nell'ambito della terza perizia SAM del dicembre 2016 la perita del SAM ha
puntualizzato che non si riferiva ad un franco spazio protetto perchè l'assicurato
mostrava discrete competenze e caricabilità per affrontare l'adattamento, quel
che risultava poco probabile era la tenuta fisica in ambiti lavorativi compatibili
con le sue competenze professionali. Nella relazione peritale del 2016, la
perita psichiatra ha precisato che riteneva che la percentuale di IL della dr.ssa
med. __________ del 50% per soli aspetti ansiosi, facesse seguito all'idea di
un miglioramento dalla IL totale per altre 6-8 settimane prevista dal dr. med. __________
per i soli aspetti ansiosi poco prima della valutazione della dr.ssa med. __________,
cioè a dire non un dato a se stante ma in confronto con il dato precedente del
dr. med. __________ da cui dr.ssa med. __________ doveva partire per la sua
definizione. La perita psichiatra del SAM ha rilevato che il quadro nel corso
degli anni non aveva mostrato sostanziali modifiche in positivo e nella sua
relazione del 2014 si riferiva sola ad un lieve miglioramento che aveva
valutato come pari al 5% rispetto al 50% riconosciutogli dalla dr.ssa med. __________,
così come ella si collocava al 50% rispetto alla posizione del dr. med. __________
che lo considerava IL al 100% per 6-8 settimane successive e non oltre,
suggerendo di rivalutare per possibile evoluzione. Nel complemento del 14
febbraio 2017 la perita psichiatra ha puntualizzato che la dizione protetto non
andava intesa in senso ristretto ad uno spazio riabilitativo protetto con
tecnici di supporto al percorso di riabilitazione (come per quadri di rilevante
deficit funzionale ad esempio deficit cognitivi gravi) ma protetto nella
qualità di impegno richiesto e per la presenza a sostegno dell'adattamento, ad
opera dei curanti. Quindi protetto nel senso di progressivo nella richieste
proposte all'assicurato, che favorisse un lento e progressivo riadattamento
stante la prolungata assenza dall'ambito lavorativo dell'assicurato.
Rispondendo alla domanda posta il 10 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________,
la perita del SAM ha quindi osservato che nell'incarto non aveva rintracciato
ambiti in cui la dr.ssa. med. Sabrina Uslenghi si riferisse alla necessità di
uno spazio protetto ma piuttosto di reinserirlo in :"un'attività.
semplice, ripetitiva, da eseguire da solo o con pochi contatti" e che nel
2012 era la stessa dr.sa med. Uslenghi che non riteneva necessario uno spazio
"protetto" ma un'attività semplice, ripetitiva. Ha quindi concluso che
sin dal 2012 l'assicurato avrebbe potuto essere inserito sul mercato del
lavoro equilibrato e non solamente in un ambiente lavorativo protetto.
Le opinioni espresse degli psichiatri curanti
(in particolare, del dr. med. __________, prima, e della dr.ssa med. __________)
dell'assicurato sono state debitamente prese in considerazione e
analizzate dalla perita del SAM nei propri rapporti stilati tra il 2013 ed il
2016 (di cui si è già ampiamente detto pure al consid. 2.4). In particolare, la perita del SAM, nella motivate e approfondite
delucidazioni riportate nella relazione del 21 agosto 2016 e nel complemento
del 14 febbraio 2017 (di cui pure si è già ampiamente detto al consid. 2.4), ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua
valutazione diverge da quella risultante dai certificati medici degli psichiatri
curanti (in particolare, del dr. med. __________, prima, e della dr.ssa med.
Tatiana Zafirovska) dell'assicurato, antecedenti alle perizie 2013, 2014 e 2016
del SAM rispettivamente al complemento del 14 febbraio 2017).
Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle convincenti considera-zioni espresse
dalla perita psichiatra che ha considerato l'assicurato inabile al lavoro in
attività adeguate (dal profilo psichico) in misura del 30% (riduzione di
rendimento) dal giugno al novembre 2013, del 45% (riduzione di rendimento) a
far tempo dal dicembre 2013. Per il periodo precedente ha confermato la
valutazione della psichiatra SMR, dr.ssa med __________, che aveva giustificato
un'incapacità lavorativa completa da marzo 2011 a maggio 2012 ed un'incapacità
lavorativa del 50% da giugno 2012.
D'altra parte la valutazione psichiatrica della
perita del SAM non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure
in sede ricorsuale. Il TCA non ignora i rapporti medici del 12 maggio 2017
della psichiatra curante, dr.ssa med. __________, (doc. A 7) e del 18 maggio
2017 del precedente psichiatra curante, dr. med. __________ (doc. A 8; di cui
si è già ampiamente detto al consid. 2.4). Trattasi tuttavia di certificati che
non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dalla perita psichiatra nelle
appena citate valutazioni.
In esito alle considerazioni che precedono il TCA non ha quindi neppure motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dai periti dell'amministrazione con riferimento alla capacità lavorativa medico-teorica globale nell'attività abituale di impiegato doganale (0% da marzo 2011 a maggio 2012; 50%, inteso come metà tempo di lavoro con normale rendimento, da giugno 2012 a gennaio 2013; 33%, inteso come metà tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 33%, da febbraio 2013 a maggio 2013; 66%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 33%, da giugno 2013 a novembre 2013; 55% inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013), nell'attività accessoria di ausiliario di pulizie (0% da marzo 2011 a maggio 2012; 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a gennaio 2013; 30%, inteso come metà tempo di lavoro rendimento ridotto del 40% da febbraio 2013 a maggio 2013; 60%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 40% da giugno 2013 a novembre 2013; 55%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013), in un'attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico descritti dal consulente reumatologo rispettivamente quelli posti dalla consulente psichiatrica (0% da marzo 2011 a maggio 2012; 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a maggio 2013; 70%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30% da giugno 2013 a novembre 2013; 55%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013; pag. 362 e 363 incarto AI e pag. 494-496 incarto AI).
In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.
Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,
all'esperimento di una "perizia neutrale", così come postulato
dall'assicurato nello scritto del 20 luglio 2017; cfr. doc. VII), ritenendo la
situazione sufficientemente chiarita.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 ha presentato nell'attività abituale di impiegato doganale una capacità lavorativa globale dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come metà tempo di lavoro con normale rendimento, da giugno 2012 a gennaio 2013, del 33%, inteso come metà tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 33%, da febbraio 2013 a maggio 2013, del 66%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 33%, da giugno 2013 a novembre 2013, del 55% inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013 rispettivamente nell'attività accessoria di ausiliario di pulizie dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a gennaio 2013, del 30%, inteso come metà tempo di lavoro rendimento ridotto del 40% da febbraio 2013 a maggio 2013, del 60%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 40% da giugno 2013 a novembre 2013, del 55%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013) ed, infine, in un'attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico descritti dal consulente reumatologo rispettivamente quelli posti dalla consulente psichiatrica, dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a maggio 2013, del 70%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30% da giugno 2013 a novembre 2013, del 55%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013.
In siffatte circostanze la decisione del 4 maggio 2017 con cui l'UAI ha confermato il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2012, poi ridotto ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° ottobre 2012 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato, a partire dal 1° giugno 2012) e ad un quarto di rendita (grado AI del 45%) dal 1° febbraio 2015 (come da decisione del 24 dicembre 2014, a fronte di un'incapacità lavorativa del 45% in qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal dicembre 2013, ciò principalmente sul piano psichiatrico, secondo la perizia del 2 ottobre 2014 del SAM), riconoscendogli una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° agosto 2015 (ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute constatato a partire da maggio 2015) merita di essere tutelata ed il ricorso deve essere respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti