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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 maggio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, da ultimo direttore/consulente presso la __________ di __________, ha inoltrato, il 4 maggio 2010, una richiesta di prestazioni AI, rilevando di essere incapace al lavoro al 100% dal 2 settembre 2009 (pag. 13 incarto AI).
1.2. Con decisione del 5 aprile 2012 l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita AI intera per il periodo dal 1° novembre 2010 (dopo un anno di attesa) al 30 novembre 2011, rilevando che trattandosi di una richiesta tardiva la prestazione sarebbe stata versata unicamente a decorrere dal 1° novembre 2010 (pag. 132 e 139 incarto AI). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 15 maggio 2013 RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, rilevando di essere stato incapace al lavoro al 100% dal 2 settembre 2009 ed al 75% dal 1° maggio 2012 (pag. 159 e seguenti incarto AI).
1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 16 aprile 2015, preavvisata dal progetto del 19 novembre 2014, l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2014 (grado d’invalidità del 56% [“definito in base al calcolo della media retrospettiva”]) ed a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 60%) dal 1° aprile 2014 (pag. 500 incarto AI). Contestualmente ha respinto la richiesta di riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012, inoltrata con le osservazioni del 5 gennaio 2015, affermando che “come indicato nel rapporto finale SMR del 31.07.2014, il precedente contiene alcune imprecisioni riguardo alle date pregresse dell’inizio dell’incapacità lavorativa, non ci sono tuttavia gli estremi per una riconsiderazione” (pag. 500 incarto AI).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e rilevando che “il riconoscimento della rendita non è contestato, ritenuto che oggetto dell’impugnativa è la reiezione della domanda di riconsiderazione formulata dal sottoscritto patrocinatore con le osservazioni del 5 gennaio 2015” (pag. 513 incarto AI).
1.6. Con sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA, accertato che l’UAI era entrato nel merito della domanda di riconsiderazione, ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’amministrazione per l’emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi, rilevando una grave violazione del diritto di essere sentito, non avendo l’UAI emesso un progetto di decisione in merito alla domanda di riconsiderazione ma essendosi espressa direttamente tramite decisione formale. L’amministrazione non si era inoltre chinata sulla contestuale domanda di revisione.
1.7. Con decisione del 9 maggio 2017 (pag. 572 incarto AI), preavvisata dal progetto del 7 marzo 2017 (pag. 566 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di riconsiderazione e di revisione della decisione del 5 aprile 2012, non essendo dati i presupposti di cui all’art. 53 LPGA (pag. 574 incarto AI).
1.8. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI per l’emanazione di una nuova decisione (doc. I).
Il ricorrente, dopo aver citato l’art. 53 cpv. 2 LPGA e le condizioni poste dalla giurisprudenza per procedere alla riconsiderazione di una decisione, solleva in primo luogo un diniego formale di giustizia, poiché l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di audizione dei testi __________ del segretariato __________, allora rappresentante dell’assicurato, e del dr. med. __________ attivo a quel tempo presso l’SMR, fornendo una motivazione generica (“in riferimento alle vostre osservazioni al citato progetto, vi informiamo che le stesse non hanno apportato alcun elemento giustificativo di una possibile revisione di quanto già valutato”).
L’interessato evidenzia che dalle prove richieste “risulterà che, in occasione di un colloquio avvenuto il 12 giugno 2013 presso l’Ufficio AI di Bellinzona, alla presenza di __________ (consulente AI), del dr. __________ (medico SMR AI), del ricorrente e di __________ (__________), avente per scopo di allestire un piano d’integrazione per definire un accordo sugli obbiettivi (recupero della capacità lavorativa massima possibile), __________ ha chiesto espressamente al Dr. __________ di illustrargli le ragioni che a suo tempo lo avevano indotto ad attestare che dal 18 novembre 2011 la capacità di lavoro di RI 1 era totale in ogni attività (= grado di invalidità nullo). Questa richiesta era motivata dal fatto che per effetto di questa presa di posizione, l’assicurazione __________ aveva rifiutato le prestazioni all’assicurato. La risposta del Dr. __________, risentito, è stata quella di dire che non aveva mai effettuato una simile valutazione e che, a suo giudizio, era necessario effettuare un nuovo accertamento medico. Questa affermazione ha creato un imbarazzo visibile nel signor __________ e stupore da parte del ricorrente e di __________. Si tratta evidentemente di circostanza rilevante dalla quale traspare che l’accertamento circa la capacità di lavoro nel 2011 è manifestamente errato e deve essere riconsiderato”.
Nel merito, anche se la violazione fosse considerata sanata e la prova non rilevante, secondo l’insorgente vi sarebbero comunque gli estremi per una “riconsiderazione”. Il rifiuto delle “prestazioni del 2011” sarebbe frutto di un errore manifesto: secondo il ricorrente “come è evidenziato nel rapporto del SMR del 3 luglio 2013, che riporta la richiesta di prestazioni AI formulata nel maggio 2009, menziona l’evento traumatico del 2009 e pone la prognosi incerta per “cristallizzazione della sintomatologia”. Detto in altre parole, è evidente che questa cristallizzazione concerne l’evento del 2009 che quindi ha avuto un influsso sicuro. Ciò è anche confermato dalla perizia del Centro peritale dell’11 giugno 2014, ritenuto che con la stessa situazione medica del 2011 vi è un’inabilità lavorativa del 60% a livello ortopedico. Non solo: il rapporto medico del 31 agosto 2011 del dr. med. __________, posteriore dunque a quello del Dr. med. __________ al quale si fa riferimento nella decisione impugnata, fa stato di una situazione complessa e dura, per la quale mancano le terapie veramente soddisfacenti, con una incapacità del 100% e l’impossibilità di riprendere il lavoro “anche in un prossimo futuro” (cfr. doc. A), il che collima perfettamente con le dichiarazioni del dr. med. __________. Queste circostanze saranno confermate anche dalle deposizioni testimoniali. Vero è che il Dott. __________ nel rapporto SMR del 31 luglio 2014, probabilmente conscio di quanto era successo a suo tempo, si trincera dietro la natura complessa del caso (confermata dal Dr. med. __________) “per cui non è corretto parlare di un insorgere del medesimo danno alla salute che nel passato diede origine a prestazioni AI””.
Per l’assicurato nella decisione impugnata l’UAI si è limitato a richiamare il rapporto del 2011, che sarebbe sbagliato e smentito da quello del 2013, e la procedura LAINF con il rapporto del dr. med. __________, smentito dalla valutazione successiva del dr. med. __________.
Ne segue, secondo il ricorrente, che sono date “le condizioni per una riconsiderazione”.
1.9. Con risposta del 6 luglio 2017 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’amministrazione non ha dato seguito alla sua richiesta di audizione dei testi e non avrebbe sufficientemente motivato il rifiuto.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto il 6 aprile 2017, in sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha sostenuto che l’amministrazione “omette di prendere in considerazione fatti rilevanti che si sono svolti nel 2011” ed ha chiesto di sentire quali testi il dr. med. __________ e __________, “presenti al momento della discussione che ha poi condotto, nonostante quanto dichiarato dal dr. med. __________, di non riconoscere le prestazioni”, senza indicare cosa avrebbe detto il medico SMR (pag. 571 incarto AI). Nelle more della precedente procedura il medesimo ricorrente aveva affermato, a questo proposito e sempre in maniere generica, in sede di osservazioni del 5 gennaio 2015, che “l’assicurato non può dimenticare le “divergenze” sorte a suo tempo fra i signori __________ (ndr: consulente AI) e __________, alla presenza anche di un testimone” (pag. 491 incarto AI), aggiungendo, nel precedente ricorso del 15 maggio 2015, “ossia il signor __________ che si chiede sia sentito in questa sede” (pag. 514 incarto AI).
L’UAI con la decisione qui impugnata ha affermato che “in riferimento alle vostre osservazioni al citato progetto, ricevute dallo scrivente ufficio in data 07.04.2017, vi informiamo che le stesse non hanno apportato alcun elemento giustificativo di una possibile revisione di quanto già valutato” (pag. 573 incarto AI).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione, seppur succintamente, ha indicato i motivi per i quali non ha inteso dar seguito alla richiesta di assunzione di prove. Del resto l’insorgente nei suoi atti del 5 gennaio 2015 e del 15 maggio 2015 ha unicamente indicato la presenza di “divergenze” che sarebbero sorte tra il consulente AI, __________, e il medico SMR, dr. med. __________, senza indicare in cosa sarebbero consistite e per quale motivo avrebbero potuto condurre alla riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012. Nelle osservazioni del 6 aprile 2017 non è stato più esplicito (cfr. pag. 571 incarto AI).
Per cui a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta di sentire il dr. med. __________ e __________, senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente.
Solo con il ricorso dell’8 giugno 2017 l’insorgente ha precisato per quale motivo sarebbe stato necessario sentire __________ ed il medico SMR, dr. med. __________, spiegando che, interpellato dal primo per precisare i motivi che lo avevano indotto ad attestare una completa abilità lavorativa dal 18 novembre 2011, il medico avrebbe affermato che “non aveva mai effettuato una simile valutazione e che, a suo giudizio, era necessario effettuare un nuovo accertamento medico” (doc. I). La questione sarà esaminata nell’ambito della presente procedura.
Va a questo proposito rammentato che il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va infine dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Preliminarmente questo TCA rileva che con il ricorso l’insorgente contesta la decisione con la quale l’UAI ha respinto la “domanda di riconsiderazione rispettivamente di revisione della decisione del 5 aprile 2012” (doc. I). Nell’impugnativa fa tuttavia solamente valere motivi per una riconsiderazione del provvedimento amministrativo, non sollevando alcun argomento circa eventuali motivi di revisione della citata decisione.
2.3. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per l’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
2.4. Va ancora evidenziato che secondo l’art. 88bis cpv. 1 OAI l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a), se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b), se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
Nell’ambito della riconsiderazione, in caso di erroneità manifesta, il vizio è da ritenersi scoperto nel momento in cui l’esistenza di un errore rilevante appariva verosimile e l’amministrazione avrebbe così avuto sufficiente motivo per compiere degli accertamenti d’ufficio oppure l’assicurato ha presentato una domanda di revisione che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad agire e disporre ulteriori accertamenti (DTF 129 V 433, con riferimento alla DTF 110 V 291).
Secondo giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.1; cfr. anche sentenza 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 36, pag. 140)
Secondo tale giurisprudenza l’amministrazione, che procede d’ufficio alla revisione processuale, deve decidere entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione. Un’eccezione a tale regola è data nel caso in cui la fattispecie posta a fondamento della revisione necessiti di accertamenti di durata maggiore. E’ pertanto sufficiente che l’amministrazione annunci all’assicurato il motivo di revisione e la (probabile) modifica della decisione, che proceda ai necessari accertamenti in un tempo ragionevole emettendo in seguito una decisione (questo in analogia alla disposizioni in ambito di perenzione del credito da restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA: DTF 122 V 182 consid. 4b). Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedere ad accertamenti a partire dal momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).
2.5. In concreto, in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata il 4 maggio 2010, l’UAI, preso atto della perizia del 7 aprile 2011 del dr. med. __________ allestita per l’assicuratore infortuni, della decisione del medesimo assicuratore del 18 novembre 2011 che ha cessato il versamento delle prestazioni in tale data e del referto finale del medico SMR del 1° dicembre 2011 che ha attestato una completa abilità lavorativa del ricorrente dal 18 novembre 2011, ha stabilito, con decisione del 5 aprile 2012 cresciuta incontestata in giudicato, che l’insorgente, completamente inabile al lavoro dal 1° settembre 2009 al 17 novembre 2011, avrebbe avuto diritto a prestazioni dal 1° novembre 2010 (6 mesi dopo la presentazione della domanda AI) al 30 novembre 2011 (cfr. pag. 131 e seguenti incarto AI).
Il 15 maggio 2013 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (pag. 164 incarto AI). Con decisione del 16 aprile 2015 l’UAI ha riconosciuto mezza rendita dal 1° gennaio 2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014, definendo i gradi d’invalidità dal gennaio 2013 in base al calcolo della media retrospettiva.
Il ricorrente, nell’ambito del ricorso proposto innanzi al TCA contro la predetta decisione del 16 aprile 2015 non ha contestato il diritto e le percentuali della rendita, ma ha chiesto la riconsiderazione, rispettivamente la revisione della decisione del 5 aprile 2012 (cfr. sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016).
L’UAI, in seguito al rinvio di cui alla sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, ha confermato l’assenza dei presupposti per una revisione, rispettivamente una riconsiderazione della citata decisione.
2.6. In concreto il ricorrente in data 5 gennaio 2015 ha inoltrato la domanda di riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012 (pag. 490).
Accertato che, di norma, la richiesta dell’assicurato può avere un effetto solo per il futuro (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI) e ritenuto che l’insorgente ha accettato la decisione del 16 aprile 2015 con cui è stata riconosciuta mezza rendita dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014 (cfr. osservazioni al progetto di decisione, pag. 490 incarto AI: “ […] L’assicurato prende atto con soddisfazione della proposta di riconoscergli una mezza rendita d’invalidità con grado del 56% dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e in seguito una rendita di ¾ con grado del 60%. Su questo punto non vengono formulate osservazioni, ritenuto che si condivide il grado di invalidità e le fasce temporali […]; cfr. ricorso al TCA del 15 maggio 2015, pag. 504 e 513 incarto AI: “[…] il riconoscimento della rendita non è contestato, ritenuto che oggetto dell’impugnativa è la reiezione della domanda di riconsiderazione formulata dal sottoscritto patrocinatore con le osservazioni del 5 gennaio 2015”; cfr. sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, consid. 2.1), indipendentemente dalla questione a sapere se le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute, la domanda del 5 gennaio 2015 non permette al ricorrente di poter ottenere la riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012 per il periodo precedente all’inoltro della richiesta.
Ciò vale anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse considerare che l’amministrazione avrebbe potuto scoprire un errore manifesto nel mese di giugno 2013 (cfr. DTF 129 V 433 con riferimenti) quando, secondo il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe affermato di non aver mai sostenuto che l’interessato sarebbe stato abile al lavoro e che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti medici, contrariamente a quanto figura nel rapporto finale del 1° dicembre 2011 dove il medesimo SMR ha accertato una completa inabilità lavorativa dal 2 settembre 2009 al 17 novembre 2011 e un’abilità lavorativa totale dal 18 novembre 2011 (pag. 106 incarto AI).
Un eventuale errore manifesto della decisione del 5 aprile 2012 potrebbe, in tal caso, avere effetto da giugno 2013 (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI; cfr. anche sentenza [in italiano] I 656/03 del 14 luglio 2004 con riferimenti alla DTF 129 V 436 consid. 5.2 e DTF 110 V 296 e dove l’allora TFA ha affermato che “in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato come a norma degli art. 85 cpv. 1 OAI e 77 OAVS, cui rinvia il primo disposto, il diritto a un pagamento delle prestazioni arretrate sia limitato, dal profilo temporale, dal termine di perenzione quinquennale di cui agli art. 48 cpv. 1 LAI e 46 cpv. 1 LAVS, mentre invece il riesame giusta l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI - da considerarsi quale lex specialis per rapporto all'art. 85 cpv. 1 OAI (DTF 129 V 218 consid. 3.2.1, 436 consid. 5.2; VSI 2001 pag. 161 consid. 2b) - esplica effetti temporali soltanto ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio che ha determinato la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; cfr. pure DTF 110 V 296 consid. 3c, nel cui ambito questa Corte ha rilevato la conformità alla legge di questo disposto di ordinanza)”; cfr. anche sentenza 9C_628/2014 del 7 aprile 2015, dove il TF al consid. 3.4 ha affermato: “Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office recourant soutient que la reconsidération de la décision de refus de rente devait intervenir avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement cantonal annulé”).
Sennonché, ribadito che il ricorrente ha accettato la decisione del 16 aprile 2015 la quale, sulla base della nuova valutazione medica eseguita in seguito all’inoltro della domanda del 15 maggio 2013, ha stabilito un’incapacità lavorativa del 20% dal 16 gennaio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 e del 60% dal 4 aprile 2013 con conseguente calcolo del diritto alla rendita secondo la media retrospettiva (pag. 499 e 500 incarto AI), anche in questo caso un eventuale errore manifesto non avrebbe alcun effetto concreto (cfr. art. 88bis cpv. 1 OAI), non essendo possibile una riconsiderazione per il periodo precedente.
Sia come sia, la decisione del 5 aprile 2012, seppur criticabile, per i motivi che seguono, non può essere qualificata di manifestamente errata.
Il dr. med. __________, medico SMR, il 1° dicembre 2011 ha attestato una completa abilità lavorativa del ricorrente dal 18 novembre 2011 (pag. 106 incarto AI). Interpellato in merito da un funzionario dell’UAI che gli aveva chiesto se non fosse semmai giustificato fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal 7 aprile 2011, ossia da quando era stata effettuata la visita fiduciaria presso il dr. med. __________ su incarico dell’assicuratore infortuni (pag. 104 incarto AI) che accertava in tale data una completa abilità lavorativa (pag. 141 incarto LAINF), il medico SMR ha risposto che “dalla certificazione medica espressa dall’__________, è giustificato fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal novembre 2011 inequivocabilmente” (pag. 108 incarto AI). In realtà il 31 agosto 2011 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia presso __________, aveva rilevato di aver “prolungato il certificato medico ancora al 100% fino almeno fine ottobre di quest’anno, ma quasi sicuramente non sarà possibile di riprendere il lavoro anche in un prossimo futuro” (pag. 153 incarto LAINF) ed il 17 ottobre 2011 aveva nuovamente “prolungato il certificato medico ancora al 100% fino almeno il 30 novembre 2011” (pag. 155 incarto AI).
Tuttavia la decisione del 5 aprile 2012 non può essere considerata manifestamente errata solo per il motivo che il dr. med. __________ ha espresso un’opinione diversa (cfr. anche pag. 118 incarto AI). Anche perché nell’ambito della parallela procedura LAINF il dr. med. __________, specialista FMH/FMCH chirurgia, perito SIM, dopo aver visitato l’insorgente una prima volta in data 21 maggio 2010 ed aver previsto una possibile ripresa dell’attività al 100% dal 1° agosto 2010 (pag. 72 incarto LAINF), in data 7 aprile 2011 ha stabilito che “sulla base delle sonografie, delle MRI del braccio ds. e dei diversi esami neurologici non è giustificata un’incapacità lavorativa come fiduciario. Anche se il paziente dovesse essere obbligato a prendere analgesici e antidepressivi potrebbe lavorare come fiduciario, visto che non si tratta di un lavoro manuale” (pag. 141 incarto LAINF) e lo stesso assicuratore con decisione formale del 18 novembre 2011, sulla base di tale valutazione, ha ritenuto l’interessato abile al lavoro da quel momento (pag. 158 incarto LAINF; successivamente, nella decisione su opposizione, il medesimo assicuratore ha poi ritenuto che quanto accaduto al ricorrente non rientrava nella definizione di infortunio né di una lesione corporale parificabile ai postumo d’infortunio; pag. 180 incarto LAINF).
Neppure la circostanza che il medico SMR dr. med. __________, il 3 luglio 2013, ha parlato di “cristallizzazione della sintomatologia” (ma non della patologia o dell’incapacità lavorativa; pag. 278 incarto AI), è sufficiente per qualificare di manifestamente errata la decisione del 5 aprile 2012, che del resto l’insorgente, malgrado fosse in possesso dei referti del dr. med. __________ che attestava una completa inabilità lavorativa (cfr. pag. 114 e 118 incarto AI) neppure ha impugnato.
Alla base del succitato atto amministrativo vi può pertanto essere stato, tutt'al più, un errore d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF 126 V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, pag. 253, in cui il TFA ha stabilito che il fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della capacità lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato da un perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non basta, di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere che i primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine, SVR 1996 UV42, pag. 129ss.).
In altre parole la circostanza che il dr. med. __________, che aveva in cura l’interessato, avesse attestato un’incapacità lavorativa del 100% continua mentre il dr. med. __________ era di opinione diversa non è un motivo per ritenere errata la decisione in esame.
Del resto questa valutazione, e meglio i diversi periodi di capacità ed incapacità lavorativa, sono stati confermati dal dr. med. __________ anche in data 31 luglio 2014 nell’ambito della nuova domanda (pag. 395 incarto AI) ed il medesimo medico SMR in un’annotazione del 12 giugno 2013 ha affermato che “nel progetto di decisione del 13 gennaio 2012, sono state riscontrate della considerazioni mediche parzialmente differenti rispetto a ciò riportato nel RAF del 2 dicembre 2011, che con molta probabilità comunque non sono state incidenti sulla decisione finale del progetto medesimo” (pag. 242 incarto AI).
Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il fatto che il 3 luglio 2013 il dr. med. __________ abbia attestato nel rapporto allestito nell’ambito della nuova domanda, che l’insorgente è stato incapace al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2007, al 75% dal 1° maggio 2012 ed al 50% dal 3 luglio 2013 (pag. 277 incarto AI), poiché le date e le percentuali indicate in parte non trovano conferma negli atti medici (il ricorrente stesso aveva sin da subito indicato di essere inabile al lavoro al 100% dal 2 settembre 2009; cfr. pag. 13 incarto AI). Anche lo stesso dr. med. __________, che in data 22 luglio 2014 aveva inizialmente ripreso le citate incapacità lavorative (pag. 393 incarto AI), dopo essere stato reso attento delle incongruenze, il 31 luglio 2014 ha evidenziato come il rapporto del 3 luglio 2013 del dr. med. __________ “contiene alcune imprecisioni riguardo le date pregresse dell’inizio della IL” e “tali errori si sono successivamente tramandati nei RAF successivi” ed ha corretto i periodi di incapacità lavorativa, prendendo in considerazione anche la perizia psichiatrica allestita nel frattempo (pag. 387 incarto AI), indicando un’IL del 100% dal 2 settembre 2009 al 17 novembre 2011 (come in precedenza), dello 0% dal 18 novembre 2011 al 15 gennaio 2013 e, a causa anche della patologia psichiatrica (non presente in precedenza), del 20% dal 16 gennaio 2013 al 5 maggio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 al 3 luglio 2013 e del 60% dal 4 luglio 2013 (pag. 396 incarto AI). Il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato come “per la parte somatica si faccia riferimento al RAF del 3 luglio 2013, ma si è dovuto ora modificare la misura della CL in retrospettiva, dato che la componente psichica non fu approfondita sufficientemente e che conferisce una ridotta presenza del 20% in attività da ultimo svolta dal 16 gennaio 2013” e che “si tratta di un caso complesso, anche per l’interagire di più morbidità, per cui non è corretto parlare di un risorgere del medesimo danno alla salute che nel passato diede origine a delle prestazioni AI” (pag. 397 incarto AI).
Ne segue che, alla luce della documentazione medica e della complessità della fattispecie, la decisione del 5 aprile 2012 non può essere considerata “manifestamente errata”.
2.7. Come visto l’insorgente nel suo ricorso non chiede (più) la revisione della decisione del 5 aprile 2012, ma ne domanda unicamente la riconsiderazione.
A ragione. Infatti l’unico fattore di novità che l’insorgente potrebbe far valere nella domanda di revisione sono le affermazioni attribuite dal ricorrente al dr. med. __________ (ed esplicitate per la prima volta con il ricorso dell’8 giugno 2017), il quale in data 12 giugno 2013, in presenza di __________ (__________) e di __________ (consulente AI) avrebbe in sostanza affermato di non aver mai eseguito la valutazione secondo cui l’insorgente dal 18 novembre 2011 era completamente abile al lavoro e che era necessario effettuare un nuovo accertamento medico (cfr. doc. I, pag. 4). Ciò in contrasto con quanto figura nel rapporto finale del 1° dicembre 2011 del medesimo SMR (pag. 105 incarto AI).
Sennonché, a prescindere dalle conseguenze di tali presunte dichiarazioni, anche in questo caso, la richiesta è in ogni caso tardiva. Trattandosi di un’affermazione che il dr. med. __________ avrebbe proferito il 12 giugno 2013 in presenza anche del precedente rappresentante del ricorrente, egli avrebbe dovuto chiedere la revisione della decisione del 5 aprile 2012 entro 90 giorni (cfr. DTF 143 V 105 e sentenza 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012). Il ricorrente non ha del resto agito entro il termine di 90 giorni neppure dopo aver ricevuto l’incarto con gli atti relativi al periodo dal 10 maggio 2010 al 29 febbraio 2012 e dunque comprensivi del rapporto finale SMR del 1° dicembre 2011, inviato dall’UAI il 6 marzo 2014 (pag. 360 incarto AI; cfr. anche pag. 359 incarto AI). La richiesta del 5 gennaio 2015 sarebbe da considerare tardiva anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, tener conto di un tempo ragionevolmente necessario di 4 ulteriori mesi per eventualmente approfondire alcuni aspetti (per analogia: DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).
Va qui ancora aggiunto che non costituisce motivo di revisione il fatto che l’amministrazione sembri aver mal interpretato fatti già noti nella procedura principale. L’apprezzamento inesatto deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all’assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (sentenza 9F_5/2010 del 27 agosto 2010 consid. 3.1). Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio 2011). Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio 2011).
Per cui il più volte citato (dal ricorrente) referto del medico SMR dr. med. __________ del 3 luglio 2013 che fa stato di una “cristallizzazione della sintomatologia” (e non della patologia o dell’incapacità lavorativa) non è un motivo di revisione.
2.8. In queste condizioni la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve esser respinto senza che sia necessario sentire i testi citati dal ricorrente, e meglio il dr. med. __________ e __________. Infatti, per i motivi esposti nei precedenti considerandi, la domanda di riconsiderazione (per il periodo antecedente quello coperto dalla decisione del 16 aprile 2015), così come la richiesta di revisione, sono tardive, indipendentemente dalle affermazioni proferite dal medico SMR il 12 giugno 2013.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti