Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.101

32.2018.102

 

BS/sc

Lugano

28 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 13 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 17 maggio 2018 e 22 maggio 2018 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Con due decisioni del 12 settembre 2013 l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1, classe 1969 e amministratore unico della __________ di __________ (attiva nel commercio ed esportazione di autoveicoli), una rendita intera d’invalidità (grado d’incapacità al guadagno dell’80%) dal 1° giugno 2007, ridotta a tre quarti dal 1° marzo 2008, aumentata a rendita intera dal 1° gennaio 2009 e, infine, ridotta ad un quarto dal 1° luglio 2012. La rendita è stata erogata con effetto dal 1° ottobre 2009, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni avvenuta il 2 aprile 2009 e questo in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI. L’amministrazione ha compensato le rendite arretrate con prestazioni anticipate dall’assicuratore infortuni, la cui compensazione è stata confermata con STCA 32.2013.180 del 13 agosto 2014.

 

                               1.2.   Nel mese di dicembre 2016 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Dopo aver raccolto la necessaria documentazione, con rapporto 5 febbraio 2018 il SMR ha valutato dal 6 marzo 2013 una totale inabilità nell’originaria professione ma una piena abilità in attività adeguate (doc. 141 inc. AI; se non indicato diversamente, la documentazione citata si riferisce all’inc. 32.2018.101). Esperita un’inchiesta economica per indipendenti dell’8 febbraio 2018, dalla quale è risultato che, dopo raffronto dei redditi, non sussiste più un grado d’invalidità, con decisione del 17 maggio 2018 (preavvisata il 19 febbraio 2018) l’amministrazione ha soppresso il quarto di rendita. Avendo accertato una violazione dell’obbligo d’informazione da parte dell’assicurato, la soppressione della rendita è stata posta con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015. Nel contempo l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 165 inc. AI).

 

                               1.3.   In data 22 maggio 2018 l’Ufficio AI ha di conseguenza emesso un ordine di restituzione per complessivi fr. 52'620.--, pari alle rendite AI indebitamente riscosse nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2018 (pag. 636 inc. AI).

 

                               1.4.   Contro le succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso chiedendo in via preliminare il ripristino dell’effetto sospensivo e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione medica.

                                         Dal punto di vista medico sostiene un peggioramento del suo stato di salute. Contesta inoltre la determinazione del reddito da invalido e, di conseguenza, l’assenza di un grado d’invalidità.

 

                               1.5.   Con due distinte risposte di cause del 5 luglio 2018 l’Ufficio AI, chiedendo in ordine la congiunzione delle cause, ha postulato la reiezione dei ricorsi, confermando sia la valutazione medica sia economica. Altresì conferma l’ordine di restituzione.

 

                               1.6.   Con decreto del 19 luglio 2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (VI).

 

                               1.7.   Con scritto 20 agosto 2018 il legale dell’assicurato ha chiesto al Tribunale una proroga di 30 giorni per l’inoltro di eventuali mezzi di prova dovuto al fatto che il suo assistito si sarebbe sottoposto ad una visita specialistica (VII), proroga che è stata concessa (VIII). Non è stato in seguito prodotto alcunché.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Secondo l’art. 76 cpv. 1 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -, prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

                                         Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie (soppressione retroattiva della rendita ed ordine di restituzione), si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015 il quarto di rendita che l’assicurato percepiva e se altrettanto correttamente l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle rendite versate indebitamente nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 maggio 2018.

 

                               2.3.   Decisione 17 maggio 2018 di soppressione della rendita (inc. 32.2018.101)

 

                            2.3.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                            2.3.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                            2.3.3.   Nel caso concreto, dal punto di vista medico, sulla base degli atti presenti nell’inserto, con rapporto finale 5 febbraio 2018 il dr. med. __________ del SMR, ritenendo la situazione sostanzialmente invariata rispetto al suo precedente rapporto 23 novembre 2012 (fondamento delle decisioni del 12 settembre 2013, cfr. consid. 1.1.), ha posto le seguenti diagnosi:

 

 

 

" (…)

-    sindrome del dolore cronico cervicale e spalla dx

-    st. d. trauma assiale della spalla sx del 6.3.2006 con lesione del labbro glenoidale

-    st. d. artroscopia con stabilizzazione anteriore del 12.7.2006

-    st. d. stabilizzazione anteriore secondo Neer del 13.3.2007

-    artroscopia della spalla sx con decompressione sotto acromiale del 12.7.2009

-    lievi segni di sofferenza neurogena cronica senza denervazione, in territorio radicolare C5 sx (ENMG del 14.4.2015)

-    alla RM cervicale presenza di piccola ernia discale intraforaminale C3/4 con possibile conflitto radicolare C4 e sx

-    infiltrazione peridurale C4 sx del 12.6.2015, senza efficacia sui dolori.” (pag. 492 inc. AI)

 

                                         Il succitato medico ha valutato, con effetto dal 6 marzo 2012, un’inabilità lavorativa del 100% nell’abituale attività di venditore di auto usate e accidentate con attività di smontaggio dei pezzi di ricambio e dello 0% in attività di amministrative e di vendita, riportando le limitazioni funzionali (“movimenti ripetitivi di flessione-estensione-rotazione della testa in maniera ridotta, l’assicurato è destrimane, braccio sinistro senza uso di forza, non in attività in cui usa il braccio sinistro lontani dal corpo, se non raramente e senza pesi”).

                                        

                                         Con il presente ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento delle sue condizioni di salute, producendo il rapporto 11 giugno 2018 del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica all’Ospedale __________ di __________ e la lettera di convocazione 6 giugno 2018 della Clinica __________ di __________ per un consulto dopo esecuzione di un’infiltrazione.

                                         Tale documentazione è stata esaminata dal SMR con annotazioni 2 luglio 2018:

 

" (…) dal rapporto del Dr. med. __________ dell'11.06.2018, emerge che nonostante la sintomatologia dolorosa e la sensazione d'instabilità alla spalla sx riferita dall'A., il collega chirurgo all'esame funzionale si esprime come segue:

 

      -    "Per quanto riguarda la mobilità e la motilità sono fondamentalmente nella norma e anche l'esame contrastato manuale della forza è regolare".

 

Si sottolinea che già il Dr. med. __________ nella sua perizia per __________ del 16.01.2012 esprimeva dubbi riguardo i reperti riscontrati durante la visita e quanto riferito dall'A, e citava le stesse conclusioni di altri colleghi, rispettivamente:

 

      -    Dagli atti esaminati, risulta una certa discrepanza tra la sintomatologia soggettiva ed i riscontri oggettivi, più volte segnalata dai medici che sono stati coinvolti (__________, 17.03.09, Dr. med. __________: "offensichtlich besteht dock eine gewisse Tendenz zur Symptomausweltung". Dr. med. __________, 09.03.10: "In base agli esami obiettivi da me eseguiti a questo assicurato ho sempre evidenziato una discrepanza tra la sintomatologia algica soggettiva e la mobilità della spalla sx”).

 

Per cui in considerazione dell'assenza di una oggettiva modifica dello stato di salute rispettivamente funzionale dell'A., ed in assenza di ulteriori interventi chirurgici effettuati, si conferma il rapporto medico SMR del 05.02.2018. (Doc. IV/1 inc. 36.2018.101)

 

                                         Alla succitata conclusione va prestata adesione. Non va poi dimenticato che la valutazione del 5 febbraio 2018 del SMR si è fondata sul rapporto 22 febbraio 2017 del dr. med. __________ il quale riteneva l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività, ma abile in attività sedentaria o altre attività ove la forza fisica non sia necessaria (pag. 432 inc. AI).

                                         Per quanto concerne la __________ l’assicurato non ha prodotto alcun rapporto medico.

 

                                         In queste circostanze, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è totalmente abile in attività adeguate rispettose dei succitati limiti funzionali.

.

                                         Va del resto ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

 

                            2.3.4.   Dal profilo economico, riportati i redditi di riferimento per la determinazione del grado d’invalidità risultanti da una dettagliata ed esaustiva inchiesta per persone con attività professionale indipendente svolta dall’ispettrice dell’Ufficio AI in presenza dell’assicurato e del suo legale (cfr. rapporto 8 febbraio 2018; doc. 142 AI), nella decisione di soppressione della rendita l’amministrazione ha concluso:

 

" (…) Come si evince dalla valutazione effettuata dall’ispettrice, già dal 2013 non vi sarebbe più diritto ad alcuna prestazione sotto forma di rendita, in quanto il danno alla salute non ha influito sulla capacità di guadagno del Signor RI 1.

In conclusione, per le ragioni sopra indicate, si ritiene corretto procedere alla soppressione della prestazione in quanto vengono a mancare le condizioni di diritto.

In considerazione del fatto che dal 2015 i benefici economici ottenuti dall’assicurato nello svolgimento della propria attività abituale di commerciante di veicoli sono praticamente raddoppiati, la soppressione della rendita d’invalidità ha effetto retroattivo dal 01.01.2015.

Al riguardo degli importi da restituire riceverà una decisione separata in merito. (…)” (pag. 576 inc. AI)

 

                                         In particolare, ripresa la precedente inchiesta economica per indipendenti del 25 novembre 2011 (utilizzata per definire il grado d’invalidità di cui alle decisioni del 12 settembre 2013), visionati gli atti fiscali richiamati (tra cui il verbale 7 novembre 2008 dell’Ispettorato fiscale, doc. 144 inc. AI), l’ispettrice ha evidenziato quanto segue:

 

" (…) L’assicurato ha dimostrato, in considerazione dei risultati aziendali degli ultimi anni, di essere stato in grado di informare l’attività a proprio beneficio, riqualificandosi, se possiamo così dire, nella propria società.

Come evidenziato, infatti, la documentazione medica (rapporti Dott. __________ del 18.04.2013 e medico curante del 24.02.2017), il contenuto dell’inchiesta economica del 25.11.2011 ed infine il verbale dell’ispettorato fiscale (vedi punto 1.3 pag. 2 del verbale) – che parla espressamente di compra-vendita di auto “d’occasione e accidentate” – l’attività che l’assicurato svolge da anni è quella di venditore di auto, accidentate e di occasione. In nessun caso, con un fatturato più che triplicato in cinque anni e che nel 2016 ha superato i fr. 3'000'000.-- siamo confrontati con un’attività che si limita a smontare e rivendere pezzi di ricambio (rimando al punto 3.3 del presente rapporto, in particolare la tabella che riassume il fatturato conseguito negli anni 2004-05.06.07; il peso di importanza della vendita di pezzi è minimo, se raffrontato con il fatturato proveniente dalla vendita di auto).

Ne consegue che l’attività abituale dell’assicurato e, in primis, quella di venditore, attività in cui non ha limiti funzionali e che può effettuare a tempo pieno. (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 506 inc. AI)

 

                                         Per quel che concerne il reddito da valido l’incaricata ha preso in considerazione quello definito in occasione delle decisioni 12 settembre 2013 pari a fr. 91'303.-- (media dei redditi dal 2001 al 2005 precedenti il danno alla salute sorto nel 2006, aggiornata al 2012; cfr. doc. 85 inc. AI), importo che ha aggiornato al 2013 (fr. 91’979.--), al 2014 (fr. 92'694.--), al 2015 (fr. 93'034.--) ed al 2016 (fr. 93'663.--) (cfr. punto no. 8 dell’inchiesta).

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido l’ispettrice ha sommato il salario lordo percepito dalla __________ con l’utile aziendale della citata società di cui l’assicurato è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dalla sua fondazione (24 maggio 2002) sino al 5 aprile 2018 (cfr. estratto RC informatizzato), giungendo ai seguenti importi: fr. 73'362 (2013), fr. 108'671.-- (2014), fr. 177'950.-- (2015) e fr. 190'318.-- (2016) (cfr. punto no. 8 dell’inchiesta).

 

                                         Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 20% per il 2013 e nullo per gli anni 2014 – 2016.

 

                                         In merito all’evoluzione economica della società, l’ispettrice ha potuto rilevare:

 

" (…) La società è passata da un fatturato di 838'858.-- nel 2011 a fr. 3'826'104.-- nel 2016. Gli acquisti ovvero le auto oggetto della compravendita, hanno un peso tra il 70% e l’86% del fatturato; si tratta pertanto di un commercio importante, che potrebbe andare da 1'186 nel 2011 a 5'743 veicolo nel 2016 (la stima si basa su un ipotetico guadagno di fr. 500.-- per ciascun veicolo).

Già nell’anno in cui la prestazione è stata riconosciuta la perdita subita dall’assicurato è stata del 20%; dal 2014 in poi, se sommiamo utile a salario, abbiamo il pieno ripristino della capacità di guadagno. (…)” (pag. 509 inc. AI)

 

                                         Di conseguenza l’ispettrice ha concluso:

 

" (…) Per tutte queste ragioni ritengo che si debba procedere alla soppressione della prestazione perchè sono venute a mancare le condizioni di diritto.

In considerazione del fatto che l’assicurato si è gradualmente aumentato il salario (in qualità di rappresentante legale della società), passando da 14'400.-- nel 2013, anno di riconoscimento delle prestazioni, a fr. 59'312.--, e che negli ultimi due anni fiscali fa perlomeno raddoppiato il reddito da valido senza darne comunicazione all’ufficio, ritengo si debba richiedere, almeno dal 2015 in avanti, la restituzione della prestazione anticipata.

Come ho avuto modo di sottolineare durante il colloquio, l’assicurato ha omesso di informare l’Ufficio AI di essere diventato, nel 2017, amministratore unico della __________; tuttavia, non disponendo dei conti economici dato che la supposta acquisizione sarebbe recente, non siamo nella posizione di valutare i proventi da questa società.” (pag. 510 inc. AI)

                                        

                            2.3.5.   Con il presente ricorso l’assicurato contesta la determinazione del reddito da invalido.

 

                                         In primo luogo rileva che al momento delle decisioni del 12 settembre 2013, benché fosse stato già considerato quale indipendente, l’Ufficio AI aveva determinato il reddito da invalido sulla base dei dati salariali statistici.

                                         Va al riguardo rammentato che in merito alla possibilità di riesaminare il metodo di calcolo da adottare per la determinazione del grado di invalidità di un assicurato, va ricordato che esso non resta immutato, ma che ad ogni revisione si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido. Il grado d'invalidità deve dunque essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6; DTF 117 V 195).

                                         Nel caso in esame, come visto, l’aumento del salario e del fatturato societario giustificano una rilevante modifica della situazione rispetto alle precedenti decisioni, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI nel determinare il reddito con invalidità si è fondato sui dati salariali reali.

 

                                        L’assicurato contesta di sommare al salario gli utili della società in quanto dagli atti non risulta che egli sia azionista della stessa e tantomeno di aver concretamente beneficiato di tali utili, contestando l’affermazione fatta dall’ispettrice contenuta nell’inchiesta, secondo la quale “è altresì verosimile ritenere che una delle ragioni per cui non si sia giunti ancora alla distribuzione dei dividendi sia quella di evitare l’imposizione fiscale”.

                                         Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS per cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente é determinante la condizione economica e non giuridica (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1).

                                         L’Alta corte, nella STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010, ha considerato quale indipendente un socio gerente di una Sagl che deteneva il 96% del capitale societario.

                                         In questo contesto il marginale 3028.2 delle CIGI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.

                                         Nella STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato dell’Ufficio AI di addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio gerente dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma è stata considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato nella STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013 in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio gerente della sua Sagl, l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il salario non risultando che l’interessato percepisse anche utili aziendali.

 

                                         Ritornando al caso in esame, in primo luogo occorre ricordare che già nell’ambito della procedura relativa alle precedenti decisioni l’Ufficio AI aveva considerato l’assicurato quale indipendente perché amministratore unico e persona con una rilevante posizione in seno alla __________ (cfr. inchiesta 17 maggio 2011 in doc. 66 inc. AI).

 

                                         In merito al ruolo dell’assicurato rivestito nella citata società, nell’ultima inchiesta l’incaricata ha rilevato quanto segue:

 

" (…) L’assicurato ha dichiarato, in sede di inchiesta, di non detenere il capitale societario, fatto che non convince poiché ha la piena responsabilità della società ed è l’unico, stando a ciò che appare negli atti economici e fiscali, a prendere le decisioni importanti in seno ad essa.

Non conosciamo gli azionisti, dato che le azioni non sono state dichiarate e che l’assicurato, pur avendo indicato al signor __________ di detenere il capitale di maggioranza, al momento del colloquio non ha confermato la dichiarazione resa in precedenza.

Che egli sia o meno proprietario del capitale, i marginali 30128.1 e 3028.2 sottolineano come la posizione in seno alla società (se “eserciti una notevole influenza sulla società”) sia determinante per valutare l’assicurato come indipendente (nel senso assicurativo del termine).

È altresì verosimile ritenere che una delle ragioni per cui non si sia giunti ancora alla distribuzione dei dividenti sia quella di evitare l’imposizione fiscale.

Egli dispone nella dichiarazione fiscale personale un debito nei confronti della società ed è chiaro che nessuna società “presta” denaro a chi non ha un interesse diretto nella stessa.

Come evidenziano le dichiarazioni fiscali 2014 e 2015, ottenute brevi manu dall’UT persone fisiche, l’assicurato aveva nel 2015 un debito nei confronti della __________ di fr. 85'890.--.

I vantaggi, infine, sono sempre stati attribuiti al 100% direttamente all’assicurato dato che questi non espone alcun titolo azionario della società, mentre vi sono molti elementi, a livello fiscale, a sostegno di una sua partecipazione azionaria. (…)” (pag. 509-510 inc. AI)

 

                                         In merito alle osservazioni 30 aprile 2018 al progetto di decisione del 19 febbraio 2018 inoltrate dall’assicurato, in particolare che dal 5 aprile 2018 non era più amministratore unico e di non essere proprietario ed azionista della società ma suo frattello (doc. 156 inc. AI), con annotazioni 7 maggio 2018 l’ispettrice AI aveva pertinentemente rilevato che:

 

" (…) Innanzitutto il cambiamento della responsabilità della firma non cambia in alcun modo la valutazione effettuata a suo tempo, trattandosi di un evento successivo e non precedente rispetto agli elementi concreti presi in considerazione. È fatto incontestabile, infatti, che l'assicurato abbia dimostrato di saper lavorare oltre che gestire dal lato amministrativo più di una società, pertanto non si tratta di informazioni che vadano a modificare gli esiti dell'istruttoria.

Per quel che concerne poi la dichiarazione del rappresentante che il capitale della SA è del fratello dell'assicurato al 100%, resta una mera dichiarazione dato che non ci è stato inviato alcun verbale del CdA.

Anche nel caso in cui ciò corrisponda al vero, innanzitutto sorprende che l'informazione venga fornita ora, dopo l'inchiesta per indipendenti e l'incontro presso gli uffici Al con l'ispettore signor __________. Tuttavia, anche nel caso in cui ciò sia avvenuto nel lasso di tempo preso in considerazione dalla valutazione (e dunque in passato e non pro futuro) è l'assicurato, in qualità di dipendente della SA e oltremodo di amministratore, ad aver lavorato in essa ed aver preso le decisioni strategicamente importanti, quelle che hanno condotto, appunto, ai noti benefici aziendali. (…)” (pag. 591 inc. AI)

 

                                         Nondimeno con ulteriori annotazioni del 4 luglio 2018 l’incaricata ha ribadito la posizione determinante dell’assicurato nella società in parola:

 

" (…) Il rapporto dell`Ispettorato fiscale, oltre a riportare una descrizione puntuale dell’attività in seno alla SA, individua l’assicurato come rappresentante legale della stessa e principale “interlocutore”. Non l’operaio, il signor __________ – amministratore unico da aprile 2018 – bensì l’assicurato è l’evidente artefice del fatturato in continua crescita della società. È sempre quest’ultimo che si è fatto carico delle decisioni strategiche nella vendita di auto usate in diversi paesi esteri e al quale, in virtù del ruolo assunto, vanno attribuiti salario e utili aziendali.

Nell’inchiesta indipendenti del 25.11.2011, l’assicurato ha dichiarato di essere azionista di maggioranza, fatto che peraltro non sorprende poiché a quel tempo era attivo nella SA e non più nella ditta individuale __________ di __________ con lo stesso scopo sociale.

Anche qualora parte del capitale della SA appartenesse a terzi – come sostiene l’Avv. RA 1 senza elementi concreti a sostegno – il ruolo dell’assicurato nella SA è tale da giustificare che solo a lui ne siano attribuiti gli utili, poiché interamente frutto delle sue decisioni e del suo lavoro.” (Doc. IV/2 inc. 36.2018.101)

 

                                         Pertanto, in queste circostanze va data completa adesione alla succitata inchiesta, motivo per cui, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’assicurato riveste una rilevante posizione in seno alla società, questo anche dopo il cambiamento, iscritto a RC il 5 aprile 2018, dell’amministratore unico. Rettamente l’amministrazione lo ha considerato quale persona con attività indipendente.

 

                                         Per quel che concerne i salari, nel ricorso l’assicurato sostiene che, come risulta dal questionario del datore di lavoro del 15 febbraio 2017, gli stessi sono compresivi anche dei “bonus non per attività lavorativa” che non possono essere presi in considerazione. A tal riguardo rettamente nelle citate annotazioni 4 luglio 2018 l’ispettrice ha rilevato che tali bonus “non sono altro che salari, che l’assicurato si è attribuito in virtù del ruolo di amministratore e per il lavoro svolto in seno alla società”. Difatti questi bonus sono stati indicati sotto il punto no. 5.3 “Reddito versato negli ultimi mesi” del citato questionario (pag. 447 inc. AI) e vanno considerati quale reddito da attività lucrativa.

 

                                         Ne consegue che, ricordato come l’attuale attività di vendita di auto usate e accidentate svolta dall’assicurato sia pienamente esigibile, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido prendendo in considerazione i salari lordi aggiuntivi degli utili aziendali risultanti dai dati contabili forniti dall’interessato stesso e dalle notifiche di tassazione della __________ (sub doc. 131; cfr. anche pag. 512 inc. AI).

                                     

                                         Dal raffronto dei redditi è risultato che nel 2013 l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 20% (fr. 91'979.-- reddito da valido; fr. 73'362.--- reddito da invalido) mentre per gli anni 2014 (fr. 92'694.-- da valido; fr. 108'671.-- da invalido), 2015 (fr. 93’034.-- da valido; fr. 177’950.-- da invalido) e 2016 (fr. 93'663.-  da valido; fr. 190’318.-- da invalido) non sussiste alcuna invalidità.

                                         L’inchiesta economica ha pertanto dimostrato che egli, nonostante le affezioni invalidanti, è riuscito a trasformare la sua attività in seno alla sua società, traendone dei benefici economici tali da non giustificare più l’erogazione di una rendita.

 

                                         Vista l’evoluzione in crescendo sia del salario che degli utili societari, in particolare dal 2013 (cfr. a tale riguardo punto no. 6 dell’inchiesta economica pagg. 505/6 inc. AI), è da ritenere verosimile che l’andamento positivo sia continuato oltre il 2016 (al momento dell’inchiesta economica del 2018 l’ispettrice poteva contare solo sui dati fiscali ed economici sino a 2016). Né del resto il ricorrente ha sostenuto e tantomeno comprovato un’evoluzione negativa degli affari successivi al 2016.

                                     

                                         In queste circostanze si può concludere che il ricorrente, nonostante il danno alla salute, sia in grado di conseguire anche dopo il 2016 e sino almeno al 2018 (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) dei redditi tali da non presentare un’invalidità di grado pensionabile. A tal riguardo va fatta presente la STCA 32.2017.173+ 179 del 9 maggio 2011 relativa ad un assicurato il quale, nonostante il danno alla salute di natura psichiatrica, aveva ottenuto degli ingenti redditi tali da non causare un discapito di guadagno, avendo inoltre questa Corte ritenuta data la capacità di conseguirli anche in futuro.

 

                                         Per questi motivi, rettamente con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita.

 

                            2.3.6.   Come visto al consid. 2.3.5, a seguito dell’incremento del reddito da invalido, ciò che costituisce un motivo di revisione ex art. 17 LPGA, dal 2013 l’assicurato non ha più diritto ad una rendita d’invalidità.

                                        

                                         Per quel che concerne gli effetti temporali, l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                                         L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

                                         La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

                                         Il marg. 5024 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI), prevede:

                                     

" L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012)."

 

                                         Inoltre va evidenziato che “se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI). L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI).  

                                        

                                         Nel caso in esame, prima della richiesta d’informazioni economiche dell’Ufficio AI datata 15 maggio 2017 (pag. 459 inc. AI) l’assicurato non aveva mai fornito tempestivamente e spontaneamente all’amministrazione l’aumento dei salari presso la __________ e degli utili aziendali della stessa, omettendo inoltre d’indicare l’eventuale retribuzione presso la __________ della quale è amministratore unico dal 29 maggio 2017 (cfr. estratto RC informatizzato), contravvenendo quindi al suo obbligo d’informazione. Tale obbligo risulta del resto essere indicato nella precedente decisione, in cui, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate e delle condizioni patrimoniali”.

 

                                         Pertanto la retroattività della soppressione per violazione dell’obbligo d’informazione va confermata. Inoltre, questo TCA concorda con l’Ufficio AI di fissarla al 1° gennaio 2015 così come concluso dall’ispettrice (cfr. consid. 2.3.4).

 

                               2.4.   Decisione 22 maggio 2018 di restituzione (inc. 32.2018.102)

 

                            2.4.1.   Secondo l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

                                         Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                     

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti).

 

                                         La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2 e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

 

                                         Infine, la restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2014, art. 25 n.14 pag. 384). In questo caso, come visto al considerando precedente, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc, ciò che è stato fatto con la decisione del 17 maggio 2018 ora confermata.

 

                            2.4.2.   L’Ufficio AI ha determinato l’ammontare delle rendite percepite indebitamente dall’assicurato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2018 pari a complessivi fr. 52'620.--, il cui calcolo risulta essere corretto. Né del resto al riguardo il ricorrente ha fornito alcuna censura.

                                        

                                         Di conseguenza l’amministrazione ha rettamente fissato con la decisione 22 maggio 2018 l’importo chiesto in restituzione (cfr. art. 3 cpv. 1 OPGA).

 

                               2.5.   In conclusione, visto quanto sopra, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.                                       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti