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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 maggio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, di formazione meccanico con relativo attestato federale di capacità, con decisione del 13 febbraio 2007 (preavvisata il 21 novembre 2006) è stato posto al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° novembre 2002, diminuita a mezza rendita dal 1° dicembre 2003 ed aumentata a rendita intera dal 1° marzo 2005 (doc. 80 inc. AI). Sulla base della documentazione medica raccolta, in particolare la perizia reumatologica del 29 ottobre 2003 del dr. med. __________ (doc. 1 inc. Cassa malati) e quella psichiatrica del 12 gennaio 2005 e complemento del 10 maggio 2005 a cura del dr. med. __________ (doc. 52 e 75 inc. AI), l’assicurato ha presentato i seguenti periodi incapacità lavorativa:
" (…) Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che per l’affezione infortunistica, il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha comportato i seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
100% dal 01.11.2001 (ricaduta dell’infortunio del 19.08.1997) al
31.03.2003
100% dal 28.05.2003 al 31.08.2003
100% dal 19.08.2005 (nuovo evento infortunistico) al 19.02.2006.
Parallelamente a tali periodi di incapacità e a tali percentuali è presente un’affezione psichiatrica che secondo quanto reputato dal Dr. __________ mediante il proprio apprezzamento specialistico datato 1012.2004, ha compromesso inizialmente, dal 01.10.2002, nella misura del 50% la sua capacità lavorativa nell’abituale attività, per poi invalidarla totalmente a contare dal 01.12.2004.
Ciò nonostante il perito ha ritenuto corretto considerarla dal 01.10.2002, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, abile nella misura del 50%.
Tuttavia confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, ossia Fr. 91'000 annui, con quello che può raggiungere in attività adatte lavorando al 50%, vale a dire Fr. 27'458 all’anno, si ottiene un grado d’invalidità massimo pari al 70%.” (pag. 158 inc. AI)
1.2. A seguito della revisione della rendita avviata d’ufficio nel settembre 2010, con comunicazione del 9 novembre 2010 l’Ufficio AI, sulla base dei rapporti dei medici curanti, ha confermato la rendita (doc. 98 inc. AI). In tale ambito con rapporto 2 novembre 2010 lo psichiatra curante aveva informato l’amministrazione che l’assicurato aveva “intrapreso un percorso socio-riabilitativo occasionale” (pag. 180 inc. AI), definito dall’interessato stesso quale “tuttofare amministrativo” nel questionario per la revisione compilato il 2 novembre 2010 (pag. 178 inc. AI).
1.3. A seguito di due segnalazioni anonime del 14 marzo 2016 e del 20 maggio 2016 – in cui si sosteneva che l’assicurato aveva svolto rispettivamente svolgeva attività quali pittura di stabili, cambio cucine, traslochi ed altri lavori (doc. 108 e 109 inc. AI) – l’Ufficio AI ha richiamato i relativi estratti-conto individuali dai quali è risultata una regolare annuale attività indipendente dal 2009 (doc. 2 e doc. 7 inc. LAINF) mai segnalata dall’interessato.
1.4. L’Ufficio AI ha pertanto deciso di svolgere un accertamento professionale (presso la ditta __________) volto ad acclarare se la capacità di lavoro effettiva dell’assicurato quale “coordinatore e lavori e manutenzione” sia adeguata ai limiti funzionali emersi dalle perizie (cfr. la convenzione per un lavoro a titolo di prova del 9 gennaio 2017, la comunicazione del 21 febbraio 2017, nonché la decisione 27 febbraio 2017 ed il punto no. 4a dell’annotazione riassuntiva dell’incarto del 7 maggio 2018, doc. 129, 138, 139, 141 e 166 inc. AI).
L’accertamento si è concluso col rilevare un rendimento effettivo inferiore alla capacità lavorativa medico-teorica (cfr. rapporti di chiusura del 28 febbraio 2017 e dell’8 marzo 2017 del Servizio d’integrazione professionale; doc. 140 e 143 inc. AI).
Non convinto degli esiti del succitato accertamento [cfr. annotazione riassuntiva datata 7 maggio 2018 dell’incarto: “Restando il sospetto che l’assicurato presentasse delle risorse molto maggiori e meglio fruibili nel mercato equilibrato del lavoro di quelle indicate (nei succitati due rapporti del Servizio IP, n.d.r.); pag. 357 inc. AI], l’Ufficio AI ha ordinato una sorveglianza dell’assicurato della durata di 11 giorni nel periodo 23 febbraio 2017 – 25 aprile 2017 (cfr. rapporto di sorveglianza del 3 maggio 2017 e relativo DVD d’osservazione di cui ai doc. 9-9/1-5 dell’inc. AI/sezione LFA).
Facendo riferimento alle divergenze tra gli accertamenti investigativi e quelli professionali, durante l’incontro con l’assicurato, datato 13 aprile 2018, l’Ufficio AI lo ha informato dell’avvenuto pedinamento nonché dell’intenzione di sospendere in via provvisoria la rendita (cfr. i relativi verbali di cui ai doc. 161 e 162 inc. AI).
In data 2 maggio 2018 l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni riguardo alla sorveglianza effettuata (doc. 165 inc. AI).
1.5. Con decisione 15 maggio 2018 l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale la rendita dal 31 maggio 2018, osservando in particolare che:
" (…) Si rimarca in particolare che a mente della scrivente amministrazione il materiale relativo al pedinamento, così come le dichiarazioni rese a verbale il 13 aprile 2018, lasciano presagire una minor incisività dei suoi limiti funzionali e, di riflesso, una sua capacità al guadagno maggiore di quella sin qui nota.
In considerazione di ciò, la scrivente amministrazione ribadisce – così come già indicato in occasione della seconda parte dell’incontro del 13 aprile 2018 (colloquio debitamente verbalizzato ed effettuato a garanzia del suo diritto di essere sentito) – che gli elementi sin qui raccolti lasciano presupporre che le prestazioni correnti siano state versate senza valido titolo giuridico.
Per tale ragione, lo scrivente Ufficio AI – sino al termine degli ulteriori accertamenti medici (compatibilità tra l’attività prestata e le inabilità lavorative in attività abituale di meccanico e adeguate) ed economici (remunerazioni ottenute o che avrebbero potuto essere richieste in virtù dell’obbligo di ridurre il danno) da effettuarsi – ritiene adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della rendita sino ad ora corrisposta (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 della Legge federale sulla procedura amministrativa).
Al riguardo, nulla muta alla presente valutazione quanto da lei indicato nelle osservazioni 2 maggio 2018; scritto contenente contestazioni di carattere puramente soggettivo che non sono idonee a mettere in discussione gli indizi seri e concreti raccolti dall’UAI.” (pag. 362 inc. AI)
Nel contempo l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.6. Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso. In sostanza, contestando di non aver mai sottaciuto nulla all’amministrazione ed elencando inoltre le sue problematiche di salute, evidenzia che le mansioni svolte sono conformi alla sue limitazioni fisiche.
1.7. Con la risposta di causa, l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. Ricapitolando la fattispecie, ribadisce date le condizioni per sospendere in via cautelare la rendita e questo per i seguenti motivi:
" (…) Nel merito delle critiche mosse, la scrivente amministrazione – considerando di aver raccolto indizi seri e concreti lascianti presagire una capacità di guadagno dell’assicurato maggiore di quella sin qui nota e di aver sufficientemente dimostrato la violazione colpevole dell’obbligo di informare dello stesso – tiene a rimarcare di ritenere di aver sia fondatamente emesso la decisione in questa sede impugnata che di essere in possesso di un interesse pubblico preponderante al non versamento delle prestazioni sino al termine della pendente revisione d’ufficio.
Al riguardo, si segnala che la documentazione prodotta con il ricorso sarà debitamente esaminata nel contesto degli accertamenti medici (cfr. al riguardo la valutazione 4 giugno 2018 del Dr. med. __________ del SMR; doc. 174 incarto AI) ed economici di merito che saranno esperiti.
Giova infatti ricordare che le risultanze di una sorveglianza non costituiscono di per sè una base sicura per accertare lo stato di salute e la capacità lavorativa dell’assicurato. Queste possono essere tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti.
Soltanto l’esame da parte di un medico della documentazione riguardante la sorveglianza, permette di fornire sicure conoscenze dei fatti pertinenti (DTF 137 I 327 consid. 7.1).
Circa i redditi effettivamente conseguiti dall’assicurato, l’UAI tiene a rilevare che in un caso come quello in disamina è preponderantemente verosimile che possa fare stato un reddito da invalido statistico. Al riguardo si rammenta che giusta l’art. 7 LAI vi è l’obbligo dell’interessato di ovviare – intraprendendo tutto quanto si ragionevolmente esigibile (se necessario intraprendendo una nuova professione; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) – alle conseguenze del discapito economico cagionato dai danno alla salute DTF 122 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati).” (doc. IV)
1.8. Il 12 luglio 2018 l’assicurato ha inoltrato delle osservazioni (VI), seguite da una presa di posizione del 20 luglio 2018 da parte dell’Ufficio AI dove, fra l’altro, informa di aver ritenuto necessario l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera con effetto dal 31 maggio 2018, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 - 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
Nella fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato (cfr. consid. 1.4).
Inoltre, siccome la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso.
2.3. Analogamente ai casi in cui è stato ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a).
Siccome nella procedura di revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a ed. 2009, n. 34 ad § 17).
In effetti, come riportato nella STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 (consid. 2.4), in una sentenza U 238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria. Secondo l’Alta Corte, dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni. Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario grado di verosimiglianza.
Il TF ha quindi ritenuto che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a proseguire con il pagamento della prestazione in questione (sottolineatura del redattore; in questo senso, si vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazione del Canton Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa, nonché la STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16.).
2.4. Nella fattispecie concreta, con riferimento alla giurisprudenza di cui al precedente considerando, questo TCA rileva come non possa essere confermata la sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI durante la procedura di accertamento.
L’amministrazione ritiene invece, sulla base del rapporto della videosorveglianza, che l’assicurato effettivamente presenti una residua capacità lavorativa maggiore di quella accertata nell’ambito della decisione del 13 febbraio 2007 e di quella risultante dal recente accertamento professionale e che vi sia un interesse pubblico preponderante alla sospensione delle prestazioni sino al termine della pendente procedura di revisione d’ufficio.
Ora, è la stessa amministrazione a ricordare che le risultanze di un’accurata sorveglianza, unitamente a un rapporto medico allestito in base agli atti, possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e riferimenti), mentre nel caso in esame non vi è alcun rapporto medico di conferma.
Va altresì ricordato che un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF 8C_132/2018 del 27 giugno 2018 consid. 2.2.1 e la STCA 32.2017.143 e 32.2018.39-40 del 7 maggio 2018, consid. 2.5).
A titolo informativo – e qualora ciò dovesse avere delle ripercussioni per la valutazione della fattispecie – si rileva che la base legale per la sorveglianza degli assicurati (cfr. modifica del 16 marzo 2018 della LPGA; FF 2018 1231 ss.) è stata accolta dalla maggioranza del popolo nella votazione del 25 novembre 2018, con probabile entrata in vigore prima del 2020 (in tal senso le dichiarazioni rese dal Consigliere federale Berset alla conferenza stampa del 25 novembre 2018 cfr. ad esempio https://www.swissinfo.ch/ita/sorveglianza-assicurati--entrata-in-vigore-possibile-prima-di-2020/44570744).
Va infine evidenziato che in data 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare volta ad approfondire lo stato di salute dell’assicurato dal 2008 (doc. VIII/1).
In queste circostanze, con riferimento alla citata sentenza U 238/06, non si può affermare che il probabile esito degli accertamenti ancora da svolgere possa giustificare la soppressione della rendita, motivo per cui l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita è preponderante rispetto a quello dell`Ufficio AI di sospendere immediatamente il versamento e di continuare a versare le prestazioni.
Venendo quindi a mancare un requisito per l’emissione in via cautelare della decisione impugnata, la stessa va annullata e l’amministrazione è condannata a ripristinare il pagamento della rendita dal momento in cui è stato sospeso
Ne consegue che il ricorso è accolto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Il diritto di RI 1 alla rendita intera è ripristinato dal 1° giugno 2018.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti