statuendo sul ricorso del 20 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 maggio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 23 maggio 2018 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni presentando l’assicurata, dopo raffronto dei redditi, un grado d’invalidità non pensionabile (30%);
- contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata pa-trocinata dall’RA 1. Contestando in particolare la valutazione medica operata dall’amministrazione postula il riconoscimento del diritto ad almeno un quarto di rendita;
- con la risposta di causa l’amministrazione ha osservato:
" (…) nel marzo del 2003 l'assicurata, precedentemente attiva quale venditrice, ha avanzato una prima richiesta di prestazioni causa fibromialgia, sfociata in un rifiuto (dec. 12.1.2005, doc. n. 46 inc. Al).
Nell'ottobre del 2013 ha sollecitato l'assunzione dei costi legati ad un corso quale impiegata in economia domestica, costi presi a carico con comunicazione 29 gennaio 2014 (doc. n. 67 inc. Al).
Nel luglio del 2016 il medico curante, dottor __________, segnalava un peggioramento dello stato valetudinario, avviando di fatto l'istruttoria sfociata nella decisione oggetto della presente vertenza. In corso di procedura l'assicurata è stata fra l'altro sottoposta a perizia psichiatrica, effettuata presso il Centro __________ (doc. n. 107 inc.
Al). Con rapporto 8 agosto 2017 il perito __________ stabiliva in particolare sussistere un'incapacità lavorativa pari al 40%.
A livello economico, il consueto paragone dei redditi ha permesso di determinare un grado d'invalidità pari al 30%. Il reddito da valido è stato stabilito in applicazione dei dati statistici federali relativi al settore della ristorazione, ritenuto che prima dell'insorgere del danno alla salute l'assicurata era attiva quale cameriera. Quale reddito da invalida è invece stato adottato quello concretamente percepito, considerato che secondo il consulente in integrazione l'attuale attività di ausiliaria di pulizie al 60% presso l'ente ospedaliero permette di valorizzare al meglio la sua residua capacità al guadagno.
Prontamente insorta l'assicurata contesta dapprima la valutazione medica, sostenendo che la sua capacità lavorativa non supererebbe il 50%.
Non condiviso è altresì il reddito senza invalidità. Ella sostiene in particolare che si dovrebbe adottare quale salario di riferimento quello di addetta alle pulizie.
Per quanto attiene all'aspetto medico, l'istruttoria è coerente e concludente. Dal punto di vista psichiatrico le conclusioni peritali sono fra l'altro in linea con il giudizio espresso dal curante stesso (cf. rapp. dott. __________, doc. n. 124 inc. Al).
Per quel che concerne invece la questione economica, il caso merita una riflessione. Prima dell'insorgere del danno alla salute che ha motivato la prima richiesta di prestazioni l'assicurata lavorava quale cameriera. La cessazione dell'attività ad agosto 2001, stando agli atti, è imputabile a motivi familiari (cf. questionario datore di lavoro 3.4.2001, doc. n. 6 inc. Al). Il danno alla salute è subentrato l'anno successivo.
Ad inizio 2010 ha ripreso a lavorare presso l'Ospedale di __________ in qualità di addetta all'economia domestica, attività che dal punto di vista delle limitazioni funzionali è paragonabile a quella di cameriera.
Ora, in consonanza con quanto sostenuto da controparte, non si può concludere con grado di verosimiglianza preponderante che l'assicurata avrebbe ripreso ancora l'attività di cameriera, piuttosto che quella di addetta alle pulizie. E' al contrario verosimile che in ogni caso avrebbe intrapreso l'attività tutt'ora svolta.
Rilevato che attualmente la signora RI 1 presenta un'incapacità lavorativa pari al 40% in qualsiasi attività, e che quella attualmente svolta permette di sfruttare al meglio la residua capacità al guadagno, nel presente caso il grado d'invalidità può essere stabilito tramite raffronto percentuale ("Prozentvergleich"). La percentuale che ne deriva (40% appunto), giustifica il riconoscimento di un quarto di rendita.
Ritenuta un'inabilità lavorativa del 25% sino a settembre 2016, e del 40% in seguito, il diritto a rendita nasce nel mese di settembre 2017 (cf. tabella media retrospettiva, in annesso).
In parziale accoglimento del ricorso, si propone pertanto il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita (grado 40%), a far tempo da settembre 2017.
Contestata è per contro la necessità di rivedere la valutazione medica sino all'emissione della decisione impugnata. (…)” (doc. IV)
- con scritto 9 luglio 2018 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta formulata dall’ammini-strazione (cfr. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto va anzitutto rilevato che se da un lato la valutazione medica (psichiatrica) posta alla base del querelato provvedimento merita conferma (cfr. perizia CPAS 8 agosto 2017 sub doc. AI 107; cfr. annotazione SMR 22 agosto 2017 sub doc. AI 110; cfr. anche rapporto dr. __________ 1. febbraio 2018 sub doc. AI 124), d’altro lato dal profilo economico la valutazione del caso merita effettivamente di essere riesaminata alla luce delle pertinenti considerazioni espresse nella risposta di causa, le quali possono senz’altro essere fatte proprie dallo scrivente Tribunale, ed in base alle quali è da ritenere che l’insorgente, dopo un anno di ininterrotta incapacità almeno del 40% in media (cfr. tabella allegata alla risposta di causa sub IV-1), presenta un’incapacità al guadagno del 40% a far tempo da settembre 2017 con consecutivo diritto ad un quarto di rendita;
- il ricorso merita pertanto accoglimento nel senso sopra indicato;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
La ricorrente, patrocinata da RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 23 maggio 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2017.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti