Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.110

 

rg/sc

Lugano

21 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 maggio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 1. dicembre 2009 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2009. La rendita intera è poi stata ridotta a mezza rendita a seguito di revisione avviata nel giugno 2001. Il diritto a mezza rendita è stato successivamente confermato con comunicazione 16 marzo 2016;

 

                                     -   nel marzo 2018 l’assicurato ha presentato una domanda di revisione (doc. AI 175). Dopo aver raccolto il parere del medico SMR cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta dall’assicurato, il 23 maggio 2018 l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia (confermativa del progetto decisionale del 30 marzo 2018) non essendo stata oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute;

                                     -   contro la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, insorge al TCA contestando la valutazione medica operata dall’amministrazione e chiedendo che l’incarto venga rinviato a quest’ultima per l’espletamento di una perizia medica;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 12 luglio 2018 (“Dopo una seconda lettura della documentazione medica agli atti (0001 34 pagine) possiamo ammettere che vi siano nuovi elementi clinici che giustificano una rivalutazione clinica, contrariamente a quanto asserito nella nostra nota del 29 marzo 2018”; doc. IV/1), ha osservato:

 

"  (…)

3.

Con ricorso del 21 giugno 2018 il signor RI 1 ha contestato la decisione ed ha postulato l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione e la ritrasmissione degli atti all’Ufficio AI per istruttoria medica peritale.

Al ricorso è stata unita la documentazione prodotta con la domanda di revisione.

 

4.

Ritenuta la domanda di revisione formulata ed il ricorso proposto, il caso del signor RI 1 è stato nuovamente sottoposto al vaglio del SMR per verifica.

Con annotazione del 12 luglio 2018, annessa alla presente, il SMR si determina come segue:

 

“ Dopo una seconda lettura della documentazione medica agli atti (0001 34 pagine) possiamo ammettere che vi siano nuovi elementi clinici che giustificano una rivalutazione clinica, contrariamente a quanto asserito nella nostra nota del 29 marzo 2018.”

 

Ritenuta la valutazione espressa, le condizioni poste all’art. 87 cpv. 2 OAI per l’entrata in materia sulla domanda di revisione risultano essere adempiute. Alla luce delle nuove conclusioni rese lo scrivente Ufficio AI postula al lodevole TCA il ritorno degli atti all’amministrazione per procedere all’istruttoria del caso.” (doc. IV);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di grande invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante mo-difica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). In DTF 130 V 64, l’Alta Corte ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosi-mile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per u-na simile modifica, anche se permane la possibilità che un’a-nalisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   nel caso concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR (cfr. supra), l’amministrazione ha (rettamente) evidenziato come, a differenza di quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della certificazione medica prodotta dall’assicurato con la domanda di revisione (e nuovamente prodotta con il gravame, doc. A/7-12) risultino adempiute le premesse per l’en-trata in materia. In effetti, sulla scorta della refertazione sub doc. AI 175, è da ritenere essere verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;

 

                                     -   in simili condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda ed esa-mini quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica (per ora resa verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sulla situazio-ne invalidante dell’assicurato;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 so-no poste a carico dell'Ufficio AI, che dovrà inoltre rifondere al-l’insorgente, rappresentato in causa da persona cognita in materia, un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'000. L’amministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione medica che ha reso verosimile una rilevante modifica essendo già stata prodotta dall’assicurato con la domanda di revisione e non per la prima volta nell’ambito della presente procedura ricorsuale (in caso contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul punto STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2, 8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 23 maggio 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1'000 per ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti