statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 maggio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 28 maggio 2018 l’Ufficio AI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita d’invalidità) non presentando egli un grado d’invalidità pensionabile (doc. A);
- contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica o-perata dall’amministrazione producendo al riguardo nuova documentazione medica (doc. A/3-19 di cui si dirà nel prosieguo) e – sostenendo come il rifiuto di prestazioni si riveli prematuro – postula l’annullamento del provvedimento impugnato;
- con la risposta di causa, preso atto della nuova refertazione prodotta col gravame e sulla base dell’annotazione SMR del 20 luglio 2018 (che non è stata tuttavia prodotta), l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici:
" (…)
Il Dr. __________, nella sua annotazione del 20.07.2018, qui allegata, si è così pronunciato:
" Attuale nuova certificazione medica:
apporto dr. __________ del 1.6.2018:
- Ripresa lavorativa all'80% fallita in febbraio 2018 con nuovamente IL 50% dal 23.2.2018 almeno fino agosto 2018
- Rapporto __________, dr. __________, del 7.5.2018: condivide una IL del 50% fino agosto 2018 con seguente rivalutazione.
Valutazione:
in considerazione dell'attuale certificazione si riconosce la seguente IL
100% dal 18.8.2017
20% dal 14.2.2018
50% dal 23.2.2018 almeno fino 8.2018 con seguente rivalutazione."
Stante quanto precede, lo scrivente Ufficio reputa necessario esperire nuovi accertamenti medici e richiede pertanto a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti.
Malgrado formalmente l'Ufficio Al risulti essere soccombente, si protestano tasse, spese e ripetibili, in quanto il fallimento della ripresa lavorativa all'80% è stato segnalato all'amministrazione solamente in sede ricorsuale. L'assicurato aveva inoltre la possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del 16.04.2018 (doc. 21 incarto Al) ma è rimasto completamente silente, pertanto non appare giustificato accollare all'amministrazione le spese di procedura, in quanto egli ha provocato inutilmente la procedura sub judico avendo violato il proprio obbligo di collaborare.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura delle assicurazioni sociali retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. la; DTF 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).” (doc. IV);
- con scritto 28 giugno 2018 la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato:
" Si prende atto che l'Ufficio AI riconosce la necessità di ulteriori accertamenti e si concorda con il rinvio degli atti.
Per quanto riguarda tasse, spese e ripetibili, è vero che il ricorrente è rimasto silente in sede di osservazioni al progetto di decisione. E' però altrettanto vero che l'assicuratore perdita di guadagno per malattia veniva regolarmente aggiornato e che l'assicurato aveva dato il proprio consenso affinché l'Ufficio AI si facesse trasmettere la documentazione medica dall'assicuratore IPG (procura doc. 21). Egli poteva legittimamente partire dal presupposto che non fossero necessarie ulteriori spiegazioni specifiche, tanto più che la stesso AI gli aveva chiesto unicamente degli aggiornamenti economici, ma non medici.
Non poteva sapere che agli atti non figurasse neppure una domanda di trasmissione atti alla __________...
Lo stesso Servizio medico regionale si era peraltro dichiarato stupito per l'assenza di aggiornamenti richiesti alla __________. Nelle osservazioni conclusive al rapporto del 12 aprile 2018 domanda: "Aggiornamento assicuratore IPG facoltativo con la nuova procedura??".
L'ufficio AI non ha dato seguito al proprio obbligo di intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno: agli atti manca persino una domanda di trasmissione atti alla __________. Il semplice fatto che l'assicurato — già impegnato a rimanere a galla tra malattia e lavoro - non avesse formulato osservazioni al progetto di decisione, dato che medici e assicuratore IPG erano informati dello sviluppo della malattia, non sana l'accertamento incompleto ad opera dell'Ufficio AI.” (doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti AI e la refertazione specialistica prodotta con il gravame (cfr. il rapporto 1. giugno 2018 del dr. __________, FMH medicina interna, ematologia e onco-ematologia e il rapporto 7 maggio 2018 del Servizio di Neurochirurgia dell’__________, doc. A/3 e A/4; cfr. anche le inabilità lavorative attestate nella Carta d’inden-nità giornaliera __________, doc. A-6), vi è da ritenere che, stante l’attestata incapacità lavorativa del 50% a partire dal 23 febbraio 2018 e sino almeno ad agosto 2018, le conclusioni (circa l’esistenza di una capacità lavorativa dell’80% nell’attività abituale a partire dal 14 febbraio 2018) riportate nella decisio-ne impugnata e basate su refertazione medica risalente al mese di gennaio 2018 (su cui il SMR ha a sua volta fondato la propria valutazione del 12 aprile 2018, cfr. doc. AI 14, AI 20) non possono validamente essere prese in considerazione. La fattispecie deve di conseguenza essere rivalutata dal profilo medico;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda a nuovi accertamenti medici in esito ai quali, effettuate anche le eventuali valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- l’amministrazione, per i motivi indicati nella risposta di causa (cfr. supra), sostiene che, malgrado la formale sua soccombenza, le spese di procedura debbano essere accollate al ricorrente al quale non vanno quindi neppure riconosciute ripetibili.
A torto.
Come accennato, il SMR, sul cui parere (doc. AI 20) l’ammi-nistrazione ha fondato la propria decisione di diniego emessa il 28 maggio 2018, ha basato la propria valutazione sul rapporto medico del 24 gennaio 2018 del dr. __________ capoclinica dello __________ (doc. AI 14). Ora, ritenuto il tempo trascorso tra l’ul-tima valutazione specialistica (gennaio 2018) e l’emanazione della decisione formale (maggio 2018), atteso che oggetto di valutazione deve essere lo stato di fatto che si realizza sino al momento dell’emanazione della decisione, in considerazione anche – come rettamente rilevato dall’insorgente nel gravame – di quanto attestato dal dr. __________ medesimo nel gennaio 2018 secondo cui “il rischio di recidiva e trasformazione rimane elevato e il follow up oncologico deve essere continuato” e considerato non da ultimo come nella domanda di prestazioni l’assicurato stesso ha indicato la __________ quale assicuratore d’indennità giornaliera cui si era annunciato in relazione al medesimo danno alla salute (doc. AI 4), l’amministrazione non poteva prescindere dall’istruire ulteriormente d’ufficio la causa tramite aggiornamento della situazione medica (in particolare, ma non solo, richiamando gli atti medici aggiornati dell’assicuratore d’indennità giornaliera contenenti, per quel che risulta dal fascicolo e per quel che è dato di capire, per lo meno parte della refertazione medica prodotta in seguito col gravame; la questione dell’aggiornamento della documentazione medica dell’assicuratore d’indennità giornaliera era per altro rettamente stata sollevata dal medico SMR nel suo rapporto del 12 aprile 2018, ma non risulta tuttavia essere stata considerata dall’amministrazione, cfr. rapporto SMR sub doc. AI 20 p. 5). In simili circostanze, il fatto di non aver presentato osservazioni al progetto di decisione del 16 aprile 2018 non può integrare gli estremi di una violazione dell’obbligo di collaborare atta a far venir meno l’obbligo di accertare d’ufficio i fatti (la fattispecie avrebbe segnatamente potuto e dovuto essere acclarata anche senza la (ulteriore) collaborazione del-l’assicurato);
- stante quanto sopra, le spese di procedura di complessivi fr. 500 sono quindi poste a carico dell'Ufficio AI che dovrà rifondere all’insorgente, patrocinato in causa da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 28 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1’800 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti