Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.119

 

rg/sc

Lugano

20 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 giugno 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 26 maggio 2009 l’Ufficio AI, in relazione alla domanda di prestazioni presentata nell’aprile 2007, aveva ne-gato a RI 1 il diritto a provvedimenti professionali ritenendo quest’ultima “integrata in modo confacente” visto che ”dopo il periodo di accertamento dal 01.12.2007 al 31.05.2008 le sono state modificate le mansioni con pieno recupero della capacità di guadagno”;

 

                                     -   nell’aprile 2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 13 giugno 2018 l’amministrazione ha e-messo una decisione di non entrata in materia (preavvisata il 2 maggio 2018) non avendo l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’emana-zione del precedente provvedimento di diniego;

                                     -   con il ricorso in oggetto insorge l’assicurata dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione contestando la valutazione me-dica operata dall’amministrazione;

 

                                     -   con scritto 8 luglio 2018 l’insorgente ha prodotto un rapporto della psichiatra dr.ssa Carmela Sorgesa datato 4 luglio 2018 (cfr. IV-1);

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 13 agosto 2018 (“Ho preso visione del rapporto medico della dr.ssa Sorgesa (GED 06.07.2018) che descrive un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, documentando anche un ricovero in ambito stazionario psichiatrico presso la CPC di Mendrisio. Dal punto di vista medico psichiatrico l’entrata in materia appare giustificata”, cfr. VI/1), ha osservato:

 

"  (…).

4.

Giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI in caso di rifiuto della rendita in quanto il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2. Secondo il cpv. 2. Secondo il cpv. 2, se ê fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

 

5.

Nello specifico, gli elementi proposti in ricorso comportano l’entrata in materia sulla nuova richiesta, in accoglimento del ricorso, come da indicazione del SMR annessa.

L’amministrazione procederà con l’istruttoria del caso e con l’emanazione di una decisione precedentemente preavvisata dopo avere istruito il caso della signora RI 1.” (doc. VI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (ora art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba co-stantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kur-ze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   nel caso concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’ammi-nistrazione ha rettamente evidenziato come paiano adempiute le premesse per entrare nel merito della nuova domanda presentata nell’aprile 2018. In effetti, sulla scorta della referta-zione medica prodotta in sede ricorsuale (attestante in parti-colare una modifica dello stato di salute e documentando un ricovero in ambito stazionario presso la CPC di Mendrisio) e con riferimento anche alla documentazione medica già presente nel fascicolo AI (cfr. in particolare i doc. 21, 23 e 29 del-l’inc. Cassa malati attestanti una totale incapacità lavorativa rispettivamente il ricovero dell’assicurata presso la CPC di Mendrisio), è da ritenere essere verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;

 

                                     -   in simili condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda ed esa-mini quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sulla situazione invalidante dell’assicu-rata;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. L’amministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione prodotta col gravame non avendo fatto altro che confermare le certificazioni mediche già presenti negli atti AI (in caso contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul punto STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2, 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 13 giugno 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti