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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 gennaio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo professionalmente attivo quale conducente di taxi, nel mese di febbraio 2017 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 4 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia psichiatrica del 31 ottobre 2017 eseguita dal __________ (__________) – escludente la presenza di una patologia extrasomatica – con decisione 3 gennaio 2018, preavvisata l’8 novembre 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita (doc. 25 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di una rendita d’invalidità. Contesta la perizia psichiatrica, da lui ritenuta errata. Con il ricorso l’insorgente ha prodotto lo scritto 25 gennaio 2018 firmato congiuntamente dallo psicologo e dallo psichiatra curanti, i quali ritengono come il loro paziente presenti una sindrome ansiosa e di disadattamento invalidante e postulano l’esecuzione di un’altra perizia specialistica.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica. L’amministrazione ha anche prodotto una presa di posizione della perita __________ al succitato scritto dei curanti.
1.5. Con lettera 28 febbraio 2018 l’avv. RA 1 ha comunicato di patrocinare l’assicurato e, vista l’indigenza dello stesso, ha chiesto l’ammissione del suo assistito al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Contestualmente il legale ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per inoltrare i mezzi di prova (VII), proroga che è stata concessa dal TCA in due occasioni (IX e XI).
1.6. Il 16 aprile 2018 il rappresentante del ricorrente ha fatto presente di aver sottoposto il complemento peritale all’esame dello psichiatra curante per osservazioni, che produrrà una volta ricevute (XXII).
1.7. Il 30 aprile 2018 l’avv. RA 1 ha prodotto la documentazione concernente l’assistenza giudiziaria, chiedendo al TCA di pronunciarsi sulla relativa istanza (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nella presente fattispecie, a seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia psichiatrica.
Dal referto datato 31 ottobre 2017 (doc. 19 incarto AI) risulta che, su incarico del __________, la dr. med. __________ ha proceduto al consueto riassunto degli atti, all’anamnesi, all’esame clinico (secondo il sistema AMDP), alla descrizione della giornata delle attività e delle abitudini per poi porre la diagnosi, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di distimia (ICD 10 F 34.1) e problemi legati alla mancanza di un’occupazione (ICD 10 Z56).
Nell’ambito della discussione dei dati, la perita ha proceduto alla descrizione delle risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP (cfr. in merito SVR 2015 IV nr. 10 e STF 8C_842/2016 consid. 5.2.4 con riferimenti giurisprudenziali) di cui al punto C1 della perizia:
" (…)
1. Rispetto delle regole: grado di disabilità lieve: in grado di comprendere il valore di una regola e di rispettarla, vi può essere una difficoltà ad esempio nel mantenere e nel ricordare gli impegni dettata più dallo stato ansioso che lo porta ad essere più insicuro e distratto che da veri deficit cognitivi, tuttavia tale limite appare lieve e può essere corretto ad esempio annotando con degli appunti le questioni più importanti. E' in grado poi di acquisire grazie alle sue competenze cognitive intatte eventuali processi di lavoro nuovi.
2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità nessuno: il quadro psicopatologico permette di pianificare e organizzare i compiti, vi è dall'anamnesi raccolta una pianificazione e organizzazione della propria giornata in maniera adeguata. Soggettivamente ha l'impressione di non esserne in grado
3. Flessibilità: grado di disabilità lieve: è una persona che ha difficoltà ad adattarsi a dei cambiamenti in maniera rapida, tende più facilmente ad andare in ansia; tuttavia tali aspetti sembrano più legati a una questione di carattere dove già in passato e nella fase premorbosa era un individuo che difficilmente cercava le novità.
4. Competenze: grado di disabilità nessuno: l'assicurato non ha particolari competenze specifiche non avendo una formazione, ha lavorato come cameriere, come tassista, l'intelligenza però appare integra, anche le funzioni cognitive non appaiono compromesse a tal punto da non permettergli di acquisire nuove conoscenze o mettere in pratica le conoscente empiriche apprese nei precedenti lavori.
5. Giudizio: grado di disabilità nessuno: vi è una corretta valutazione del piano di realtà non essendoci disturbi psicotici di natura delirante o di tipo ossessiva, può quindi valutare correttamente i processi e le situazioni del lavoro.
6. Persistenza: grado di disabilità lieve: vi e a causa del disturbo del sonno una maggiore difficoltà legata alla maggiore stanchezza diurna, tuttavia dalla descrizione della giornata l'assicurato non ha bisogno di coricarsi nell'arco della giornata e quindi tale aspetto pur essendo presente non sembra incidere in maniera importante nell'esercizio delle varie attività comprese quelle quotidiane.
7. Assertività: grado di disabilità lieve: è una persona che difficilmente riesce a esprimere il proprio giudizio; preferisce adattarsi alle varie situazioni per evitare di trovarsi in situazioni conflittuali, tuttavia tale aspetto sembra più legata a caratteristiche premorbose e non a caratteristiche dettate dalla patologia psichiatrica in atto e non ha mai influito sulla sua capacità lavorativa, anzi sembra che questo gli abbia invece permesso di adattarsi alle situazioni anche se per lui non particolarmente piacevoli.
8. Contatto con gli altri: grado di disabilità nessuno: non riporta un chiaro ritiro sociale, vi 6 un buon contatto con la famiglia acquisita, non descrive un ritiro sociale, frequenta ancora degli amici.
9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità nessuno: il quadro psicopatologico attuale non impedisce e non altera la sua capacità di relazionarsi nel gruppo dove comunque proprio per le caratteristiche di personalità avrà la tendenza ad assumere più un atteggiamento di tipo passivo piuttosto che proattivo.
10. Relazioni intime: grado di disabilità nessuno: è in grado di mantenere le relazioni all'interno della famiglia, vi è un interessamento rispetto ai bisogni dei membri della sua famiglia.
11. Attività spontanee: grado di disabilità nessuno: la descrizione della giornata quotidiana mostra una buona organizzazione la presenza anche di attività di svago come uscire con alcuni conoscenti.
12. Cura di se: grado di disabilità lieve: vi è una trascuratezza per quanto riguarda ad esempio la cura di sé e questo potrebbe rappresentare un fattore negativo nella presentazione per un posto di lavoro, l'abbigliamento e l'igiene appaiono comunque adeguate, la cura di sè quindi può essere corretta con una semplice educazione.
13. Mobilità: grado di disabilità nessuno: è in grado di muoversi liberamente a piedi o con i mezzi pubblici e privati. (…)” (pag. 62-63 incarto AI)
La dr. med. __________ ha poi concluso:
" (…)
Conclusioni
In conclusione, escludendo i fattori psicosociali presenti, il disturbo psichiatrico per quanto soggettivamente venga vissuto come disturbante, è di entità lieve e non ha avuto né ha nell'attualità una ripercussione sulla capacità lavorativa sia nelle professioni precedentemente svolte dall'assicurato che in attività rispettose dei limiti funzionali. Anche come casalingo, la CL è completa.
La prognosi è comunque incerta, non si esclude che il quadro distimico possa nel tempo peggiorare a causa della mancanza di prospettive lavorative future e avare influsso sulla CL; per tale motivo al fine di evitare una minaccia di invalidità può essere indicato un aiuto al collocamento.” (sottolineatura del redattore, pag. 63 incarto AI)
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dalla perita psichiatrica.
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 31 ottobre 2017 del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.4).
Infatti, come visto al consid. 2.3, con convincenti e approfondite considerazioni la dr. med. __________ – dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, a seguito di un accurato esame clinico eseguito in due sessioni, degli esami clinici e testali e delle descrizioni soggettive – ha correttamente escluso che l’assicurato presenti una patologia psichiatrica invalidante.
Le censure del ricorrente non sono idonee a mettere in dubbio la succitata valutazione.
In particolare in merito al fatto che la specialista non abbia contattato i medici curanti, giungendo alle sue conclusioni dopo due incontri per un totale di 2 ore e 15 minuti, va fatto presente che la perita ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto (cfr. punto A della perizia), inclusi i rapporti dello psichiatra curante dr. med. __________, rendendo pertanto superfluo un contatto diretto con quest’ultimo.
In merito alla durata della perizia, va ricordato che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti), ciò che è il caso, come detto, con la perizia CPAS.
Il ricorrente contesta ogni singolo punto della valutazione delle risorse e dei deficit operata dalla perita secondo lo schema MINI ICF-APP (cfr. al consid. 2.3 per esteso), esprimendo delle considerazioni soggettive, senza tuttavia indicare il grado di disabilità dei succitati punti che lui ritiene corretti.
Ora, richiamato quanto sopra esposto e ricordato come la valutazione del __________ sia stata eseguita sulla base di un accurato e approfondito esame specialistico, cui va conferita piena forza probatoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 125 V 351), quanto addotto dall’insorgente non permette di discostarsi dalle conclusioni peritali.
Né del resto il citato scritto 25 gennaio 2018 dei curanti, allegato al ricorso, permette di ravvisare elementi o indizi concreti che permettano di mettere in dubbio l’attendibilità della perizia.
In data 6 febbraio 2018 la dr. med. __________, prendendo posizione su quanto sostenuto dai curanti, ha rilevato:
" (…)
Lo scritto del Dr. med. __________ descrive inizialmente in chiave psicoanalitica il funzionamento dell'assicurato premorboso e non trovo in esso elementi che giustifichino un ridotto funzionamento sul piano lavorativo. Rispetto alla diagnosi di sindrome ansiosa e di disadattamento (non vengono riportati i codici ICD). Si legge che "... riteniamo che i disturbi di cui soffre non facciano parte della sfera depressiva, se non nella forma reattiva, ma siano l'espressione della sofferenza e della disperazione di un uomo di fronte la propria impotenza e infelicità, al sentimento di inutilità del ritiro sociale ad essere la causa del mancato accesso al mondo del lavoro e che non si rassegna e che si rende conto solo parzialmente della sua incapacità.”
Tra l'altro anche lui stesso si giustifica attribuendo il problema alla carenza del mercato del lavoro.
Mi sembra quindi di capire che nel caso in esame il curante ponga un importante accento sui fattori psicosociali e quindi fattori non di per sé assicurati. Rispetto alla discordanza tra la mia diagnosi e quella del curante, non vengono forniti elementi aggiuntivi e quindi riconfermo interamente la mia valutazione. Aggiunge inoltre che "Nella perizia vengono messi in luce aspetti cognitivi e comportamentali adeguati per il mondo del lavoro e generalizzati per un buon funzionamento psichico; in realtà rappresentano lo sforzo per la conservazione della dignità che è l'ultimo grande sacrificio a cui si sta aggrappando prima di un malaugurato quanto possibile scompenso". Nessun reperto quindi attuale di un peggioramento rispetto al quadro da me rilevato in corso di perizia; peraltro già nel mio lavoro peritale avevo sottolineato che la prognosi era incerta e non escludevo che il quadro distimico potesse nel tempo peggiorare a causa della mancanza di prospettive lavorative future e avere influsso sulla CL, aspetto che non sembra ancora per fortuna avvenuto; per tale motivo al fine di evitare una minaccia di invalidità put) essere indicato un aiuto al collocamento, misura che vedo non essere stato proposta dall’Ufficio Al.
La nuova documentazione quindi non fornisce elementi aggiuntivi che mi portino a discostarmi dalle mie conclusioni peritali.” (sottolineature del redattore, doc. V/1)
A tale esposizione va prestata adesione, ricordando che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007), ciò che non è stato indicato nel più volte citato scritto del 25 gennaio 2018.
Inoltre, come rettamente evidenziato dalla perita, va rilevato che i fattori psicosociali o socioculturali, come quelli menzionati nello scritto dello psichiatra curante, non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02, del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In siffatte circostanze, le censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del __________ devono essere respinte.
Né del resto è stata prodotta l’ulteriore documentazione medica preannunciata dall’insorgente (cfr. consid. 1.6).
Non essendo intervenuti peggioramenti successivamente alla perizia della dr. med. __________, rispecchiando la valutazione del __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti del __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 3 gennaio 2018) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e i riferimenti).
Occorre poi rilevare che le conclusioni del __________ sono state avallate integralmente anche dal SMR (cfr. rapporto 7 novembre 2017, doc. 20 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Questo Tribunale ritiene altresì che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Visto quanto sopra, non presentando l’assicurato una patologia psichiatrica invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha respinto la sua domanda di prestazioni.
La decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso è da respingere.
All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale, per il tramite del suo legale, in data 28 febbraio 2018 ha postulato di essere ammesso all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.8. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie con il presente ricorso l’assicurato ha dimostrato di non essere stato sprovvisto delle conoscenze in materia e di essere stato in grado di formulare personalmente il gravame, producendo anche documentazione medica. Del resto, l’intervento, in due occasioni, del legale è avvenuto dopo lo scambio degli allegati di causa e non trattasi all’evidenza di atti che richiedevano l’assistenza di un patrocinatore.
Inoltre, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto valida documentazione atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.
In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti