Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.134

 

cr

Lugano

6 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 luglio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1966, di professione impiegata di ufficio, in data 14 novembre 2014 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “tre malattie autoimmuni” (doc. 3).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia reumatologica (doc. 47), seguita poi da una perizia neurologica (doc. 79) e una perizia psichiatrica (doc. 67), con progetto di decisione del 23 novembre 2016, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata mezza rendita di invalidità (grado AI del 58%) a far tempo dal 1° maggio 2015 (doc. 103).

                                         A seguito delle osservazioni inoltrate contro tale progetto di decisione da parte dell’assicurata, rappresentata da RA 1 e corredata da documentazione medico-specialistica, e dopo avere sottoposto l’interessata ad una perizia pluridisciplinare affidata al __________, seguita da due complementi peritali (cfr. doc. 178 e doc. 189), con decisione del 16 luglio 2018 l’Ufficio AI ha ribadito il diritto per l’assicurata di beneficiare di una mezza rendita di invalidità (grado AI del 58%) dal 1° maggio 2015 (doc. A).

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 13 agosto 2018 l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.

                                         L’assicurata ha sottolineato di essere affetta da una costellazione di patologie, talune pure rare, talmente invalidanti da rendere estremamente difficoltoso l’adempimento anche delle più semplici attività della vita quotidiana e che, a maggior ragione, la rendono totalmente inabile al lavoro.

                                         Ella ha sottolineato che le visite peritali poste alla base della decisione impugnata sono state svolte in un periodo di relativo benessere successivo a delle cure, poi velocemente peggiorato.

                                         Per tali ragioni, quindi, la rappresentante della ricorrente ha considerato non corretta la decisione impugnata, la quale si limita in maniera inaccettabile ad assegnarle “solo” una mezza rendita di invalidità.

                                         Infine, la rappresentante della ricorrente ha chiesto che, in caso di dubbio, venga autorizzata da questo Tribunale una perizia arbitrale (doc. I).

 

                               1.3.   Con risposta di causa del 3 settembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR (doc. IV/2), ha postulato l’integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).

 

                               1.4.   In data 5 settembre 2018, la rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. VI + A64-66).

 

                               1.5.   Con scritto del 12 settembre 2018, la rappresentante dell’assicurata ha contestato il tenore della risposta di causa dell’amministrazione, rilevando come lo stato di salute dell’interessata sia talmente grave e precario da risultare totalmente inabile al lavoro, come concordemente ritenuto da tutti i medici curanti (doc. VIII).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 18 settembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR riguardo alla documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha nuovamente confermato il pieno valore probante della valutazione peritale posta a fondamento della decisione impugnata (doc. X + 1).

 

                               1.7.   In data 29 ottobre 2018 la rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, oltre a delle fotografie che mostrano l’assicurata prima e dopo l’insorgenza dei suoi disturbi (doc. XIV + A67-A73).

 

                               1.8.   Il 5 novembre 2018, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso un certificato medico della dr.ssa Isella (doc. XVI + A74).

 

                               1.9.   Con osservazioni dell’8 novembre 2018, l’Ufficio AI, così come valutato dal SMR (cfr. doc. XIX/1), ha ritenuto che l’ulteriore documentazione medica prodotta dalla ricorrente in corso di causa non apporti nuovi elementi, tali da inficiare la decisione impugnata (doc. XIX).

 

                             1.10.   Con scritto del 6 novembre 2018, la rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. XVII + A75-A76).

 

                             1.11.   Con osservazioni del 15 novembre 2018, l’amministrazione ha rilevato che “la documentazione presentata non è atta a modificare la valutazione operata, in quanto si riferisce ad epoca posteriore alla decisione impugnata”, ma va esaminata nell’ambito di una procedura di revisione “che potrà tuttavia essere avviata solo a conclusione della vertenza giudiziaria” (doc. XX).

 

                             1.12.   In data 15 novembre 2018, la rappresentante della ricorrente ha prodotto un ulteriore referto medico, oltre ad uno scritto di “valutazione personale” da parte del compagno dell’assicurata (doc. XXII + 1-2).

 

                             1.13.   Con osservazioni del 28 novembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere sottoposta la documentazione medica prodotta dalla ricorrente al vaglio del SMR (doc. XXIV/1), ha ribadito che “l’evoluzione dello stato valetudinario a far tempo dall’emanazione della decisione impugnata potrà ad ogni modo essere esaminata nell’ambito di una revisione” (doc. XXIV).

 

                                         Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurata (doc. XXV), per conoscenza.

 

                             1.14.   In data 21 gennaio 2019, l’Ufficio AI ha trasmesso per conoscenza a questo Tribunale i documenti comprovanti la nomina del signor __________ quale curatore dell’assicurata (doc. XXVI + 1-3).

                                        

                             1.15.   In data 24 gennaio 2019, il TCA ha chiesto a RA 1, di comunicare, d’intesa con il nuovo curatore, se continuano o meno a rappresentare l’assicurata (doc. XXVII).

 

                                         In data 25 gennaio 2019 RA 1 ha risposto affermativamente (doc. XXVIII).

 

Tale comunicazione è stata trasmessa all’Ufficio AI (doc. XXIX), per conoscenza.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                               2.3.   Dalla documentazione prodotta agli atti è emerso che, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima sottoposto l’assicurata ad una visita peritale reumatologica, affidata al dr. __________.

                                         Quest’ultimo, con referto peritale del 27 febbraio 2016, poste le diagnosi di “Artrite reumatoide, fattore reumatoide e anticorpi anti-CCP positivi, ANA-negativa, attualmente in remissione sotto terapia di base; Sindrome di Sjögren; Alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a C7); Decondizionamento e sbilancio muscolare; Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, accentuata lordosi lombare con scoliosi sinistroconvessa)”, ha considerato l’assicurata, per i soli aspetti reumatologici, abile al lavoro al 100% con rendimento massimo del 100% a partire dal 10 novembre 2014 sia nella precedente attività di impiegata d’ufficio, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 47, pag. 251-252 inc. AI).

                                         Il dr. __________ ha evidenziato che la sua valutazione “si riferisce esclusivamente alle patologie di stretta competenza reumatologica, non tenendo dunque conto delle comorbidità neurologiche-psichiatriche tuttora attive, che andranno giudicate dagli specialisti dei rispettivi campi” (cfr. pag. 252 inc. AI).

 

                                         Una volta a conoscenza di tali esiti peritali, il medico SMR dr. __________ ha quindi reputato necessario sottoporre l’assicurata anche ad una valutazione peritale neurologica e ad una valutazione peritale psichiatrica (indipendenti) (doc. 48), affidate rispettivamente al dr. __________ e al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.

 

                                         Con referto peritale del 6 maggio 2016, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Capo-clinica del CPAS, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “depressione atipica (F32.8)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 40% a partire dal mese di gennaio 2015 (diminuzione del rendimento), in maniera continuativa e durevole (cfr. doc. 67, pag. 329-331 inc. AI).

 

                                         Dal canto suo, con referto peritale del 22 agosto 2016, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Sintomatologia dolorosa cronica degli arti inferiori in ambito di polineuropatia sensitiva delle piccole fibre bilaterale, distale in contesto disimmunitario della malattia di Sjögren e overlap con artrite reumatoide; 2. Artrite reumatoide; 3. Malattia di Sjögren e sindrome sicca; 4. Disturbi della sfera psichiatrica in contesto di malattia depressiva con episodi ricorrenti”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “1. Tiroidite di Hashimoto; 2. Colon spastico; 3. Cervicalgia e lombalgia cronica” (cfr. doc. 79).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha reputato l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, giudicando tale anche la precedente attività di segretaria d’albergo o segretaria/impiegata alla logistica delle spedizioni di piccoli pacchi svolta in precedenza dall’interessata (a condizione che rispetti i limiti indicati).

                                         In conclusione, il dr. __________ ha evidenziato che “la presente valutazione tiene in considerazione aspetti differenti rispetto a quelli valutati dal collega dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia durante la sua valutazione indipendente del maggio 2016, per cui le due incapacità lavorative dovranno essere cumulate perlomeno in modo parziale, verosimilmente fino all’ottenimento di una incapacità lavorativa valutabile intorno al 60%” (pag. 358 inc. AI).

 

                                         Con referto del 6 maggio 2016 avente ad oggetto “conclusioni peritali riguardanti la capacità lavorativa. Colloquio telefonico del 6 maggio 2016 della durata di 10 minuti”, il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS hanno rilevato che, dopo discussione collegiale, si giunge alla conclusione che l’assicurata globalmente raggiunge sul mercato equilibrato del lavoro una capacità lavorativa del 40% (diminuzione del rendimento) per motivi neurologici e psichiatrici (cfr. doc. 65, pag. 305 inc. AI).

 

                                         Dopo che in sede di osservazioni contro il progetto di assegnazione di una mezza rendita di invalidità l’assicurata, per il tramite del rappresentante RA 1, ha prodotto ulteriore refertazione medica, il medico SMR, dr. __________, ha ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

                                         Dal referto datato 31 agosto 2017 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di cinque giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Polineuropatia delle piccole fibre associata a malattia autoimmune (Sindrome di Sjögren, artrite reumatoide); Depressione atipica (ICD10-F32.8)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “1. sindrome cervico-lombospondilogena cronica bilaterale in: alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a C7); alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi); disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi sinistro-convessa al passaggio toraco-lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità; 2. Artrite reumatoide: fattore reumatoide e anticorpi anti-CCP positivi, ANA negativa, attualmente in remissione sotto terapia di base; 3. Sindrome di Sjögren; 4. Nota steatosi epatica; 5. Noto ipertiroidismo latente nell’ambito di una tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva” (pag. 495 inc. AI).

                                         Le risultanze dei tre consulti specialistici citati hanno confermato le precedenti valutazioni in merito alla capacità lavorativa residua già poste dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________ del CPAS.

                                         Per tali ragioni, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurata vada considerata complessivamente abile al lavoro nella misura del 40% sia nell’ultima attività di impiegata d’ufficio, sia in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, precisando che “sulla base del fatto che i nostri consulenti confermano le valutazioni precedenti del 2016, si ritiene che, come già descritto nelle conclusioni peritali dopo discussione peritale tra il dr. __________ e il dr. __________ del 6 maggio 2016, le incapacità lavorative descritte dai consulenti sono parzialmente cumulabili in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di carico e di rendimento, che parzialmente si sovrappongono” (cfr. pag. 501 inc. AI).

 

                                         A fronte di nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, il dr. __________ del SMR ha chiesto in data 30 marzo 2018 agli specialisti del __________ di valutare se i referti medici in questione fossero o meno in grado di modificare le conclusioni peritali (cfr. pag. 597 inc. AI).

                                         Con complemento peritale del 7 maggio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________, hanno confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non venivano rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. pagg. 600-602 inc. AI).

 

                                         Un ulteriore complemento peritale è stato chiesto ai medici del __________ da parte del dr. __________ del SMR (pag. 623) dopo avere ricevuto un ulteriore referto da parte del dr. __________ (pag. 618-620 inc. AI)

                                         In data 25 giugno 2018, la segretaria SMR (cfr. pag. 626 inc. AI) ha chiesto al __________, in aggiunta alla richiesta del 12 giugno 2018, di prendere posizione anche riguardo al referto del 21 giugno 2018 del dr. __________ (pag. 627-629 inc. AI, corsivo della redattrice).

                                        

                                         Con complemento peritale del 9 luglio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere interpellato nuovamente sia il dr. __________ che il dr. __________ a proposito del referto del dr. __________, hanno ribadito la correttezza delle risultanze peritali (cfr. pagg. 630-632 inc. AI, corsivo della redattrice).

                                         Il dr. __________ del SMR, preso atto di tale complemento peritale del __________ concernente unicamente il referto del dr. __________ e senza attendere il complemento peritale __________ relativo al referto del dr. __________ richiesto dallo stesso SMR (pag. 626 inc. AI, corsivo della redattrice), con annotazioni del 12 luglio 2018 ha confermato il rapporto medico finale SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che “in considerazione che il certificato del dr. __________ si riferisce a visite future e sulle quali non si sa ancora nulla sull’esito, si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica tra sei mesi” (cfr. doc. 192, pag. 645 inc. AI, corsivo della redattrice).

 

                                         Il 16 luglio 2018 l’Ufficio AI ha quindi emesso la decisione qui impugnata, con la quale all’interessata è stata attribuita una mezza rendita di invalidità, segnalando infine che “in considerazione del fatto che il certificato medico del dr. __________ del 21 giugno 2018 si riferisce a visite future e sulla quale non si sa ancora nulla sull’esito, si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6 mesi” (doc. A, corsivo della redattrice).

 

                                         In seguito, con nuovo complemento peritale del 26 luglio 2018 in risposta ad un’esplicita richiesta dell’amministrazione (cfr. pagg. 600-602 inc. AI), la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________ - dopo avere interpellato nuovamente il dr. __________ a proposito del referto del dr. __________ del 21 giugno 2018, il quale ha ribadito la correttezza della propria valutazione peritale – hanno rilevato che “per quanto concerne la malattia autoimmune ritentiamo che in considerazione del fatto che sono state eseguite delle valutazioni da parte del dr. __________, dr. __________ e dr. __________, in presenza di un malessere generale di disturbi non chiari che potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione della malattia autoimmune, riteniamo utile attendere il risultato degli accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per un peggioramento dello stato di salute” (cfr. pag. 602 inc. AI, corsivo della redattrice).

                                        

                                         A tale riguardo, nelle annotazioni del 31 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha rilevato di confermare, sulla base del nuovo complemento peritale __________ del 26 luglio 2018, il rapporto medico SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che “in virtù delle indicazioni __________, rispettivamente “…riteniamo utile attendere il risultato degli accertamenti e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per un peggioramento dello stato di salute” si ribadisce di aggiornare la situazione clinica a sei mesi” (doc. 195, pag. 652 inc. AI).

 

                               2.4.   In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione di attribuzione di una mezza rendita di invalidità, sottolineando come le proprie precarie e gravi condizioni di salute, con una moltitudine di patologie in continuo peggioramento, non le consentano di svolgere alcun tipo di attività.

                                         A comprova di quanto sostenuto, l’interessata ha trasmesso al TCA, sia in sede ricorsuale, sia in corso di causa, una grande quantità di certificati medici (cfr. documentazione allegata ai doc. I, VI, XIV, XVI, XVII, XXII).

 

                                         A tale riguardo l’amministrazione, in sede di risposta di causa,  ha confermato la correttezza delle valutazioni peritali, poi avallate dal SMR, poste a fondamento della decisione impugnata, sottolineando come “lo stato di salute della signora RI 1 sia stato sufficientemente indagato per quanto attiene al lasso di tempo intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del provvedimento impugnato”, aggiungendo che “qualsiasi modifica duratura dello stato valetudinario può sempre essere considerata nell’ambito di una revisione del caso”, peraltro già ritenuta necessaria in ambito istruttorio “vista la complessità della pratica e considerato che lo stato di salute dell’assicurata è suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc. IV, corsivo della redattrice).

 

                                         Anche nelle successive osservazioni del 15 novembre 2018 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, rilevando che l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessata “non è atta a modificare la valutazione operata, in quanto si riferisce ad epoca posteriore al provvedimento impugnato” e precisando che “lo stato di fatto attuale è senz’altro esaminabile nell’ambito di una procedura di revisione che potrà tuttavia essere avviata solo a conclusione della vertenza giudiziaria” (cfr. doc. XX, corsivo della redattrice).

                                         Analoghe considerazioni sono poi state nuovamente espresse dall’amministrazione nelle osservazioni del 28 novembre 2018, evidenziando che “l’evoluzione dello stato valetudinario a far tempo dall’emanazione della decisione impugnata, lo si ribadisce ulteriormente, potrà ad ogni modo essere esaminata nell’ambito di una revisione” (doc. XXIV, corsivo della redattrice).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, non può confermare la valutazione __________ e il successivo rapporto finale SMR del 5 settembre 2017, proprio alla luce di quanto indicato dagli stessi medici del __________ nel complemento peritale del 26 luglio 2018.

                                         In tale referto – emesso, su richiesta del 25 giugno 2018 dello stesso SMR precedente all’emanazione della decisione impugnata, al fine di vagliare se quanto attestato dal dr. __________ in data 21 giugno 2018 fosse in grado o meno di influire sulle risultanze peritali - i medici del __________ hanno espressamente ritenuto indicato “attendere il risultato degli accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per un peggioramento dello stato di salute”, visto che “sono state eseguite delle valutazioni da parte del dr. __________, dr. __________ e dr. __________” ed essendo in presenza di “un malessere generale di disturbi non chiari che potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione della malattia autoimmune” (doc. 194, pag. 649 inc. AI, corsivo della redattrice).

 

                                         Ora, a tale riguardo, il TCA deve evidenziare che il complemento __________ qui in discussione risulta successivo alla decisione impugnata solo perché il dr. __________ del SMR in prima battuta - e l’Ufficio AI di conseguenza - ha, in maniera frettolosa, proceduto all’emanazione della stessa, senza attendere la presa di posizione dei periti del __________ ritenuta necessaria dallo stesso SMR. Tale modo di operare non può essere approvato dal TCA.

 

                                         Avendo, infatti, reputato opportuno chiedere al __________ di esprimersi anche riguardo al referto del dr. __________ del 21 giugno 2018, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto attendere di ricevere la presa di posizione del __________ a tale proposito prima di fornire la propria opinione, e non certo, come invece avvenuto nelle annotazioni del 12 luglio 2018 – redatte, è bene sottolinearlo ancora una volta, senza aspettare di conoscere la valutazione dei periti del __________ richiesta dallo stesso SMR - confermare il rapporto finale SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che a proposito delle “visite future” cui ha fatto accenno il dr. __________ “si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6 mesi” (doc. 192, pag. 645 inc. AI).

                                         Tale valutazione del dr. __________ del SMR, poi fatta propria e ripresa letteralmente dall’Ufficio AI nella decisione del 16 luglio 2018 impugnata (cfr. doc. A1, in cui si legge che “si ritiene utile aggiornare la situazione clinica a 6 mesi”), non può essere condivisa dal TCA, visto il tenore del complemento peritale del 26 luglio 2018, con il quale gli specialisti del __________, preso atto di quanto attestato dal dr. __________ il 21 giugno 2018, non hanno escluso il sopraggiungere di un peggioramento dello stato di salute in epoca precedente al provvedimento impugnato.

                                         Gli stessi specialisti del __________, infatti, nel complemento in questione hanno mostrato estrema prudenza, ritenendo i disturbi dell’interessata non chiari, con un malessere generale inspiegabile compatibile con una riesacerbazione delle patologie autoimmuni che la affliggono, chiedendo quindi di attendere il risultato degli accertamenti in corso prima di decidere (cfr. doc. 194, corsivo della redattrice).

 

                                         Alla luce del parere qualificato espresso dai periti del __________, il TCA reputa che l’amministrazione avrebbe dovuto acclarare gli aspetti relativi all’eventuale esacerbazione della patologia autoimmune dell’assicurata prima dell’emanazione della decisione impugnata, ben potendo infatti un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata essere subentrato nel frattempo (e quindi nel periodo precedente alla decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui, oltretutto in maniera prematura, il 16 luglio 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

 

                                         Non può, dunque, per i motivi appena esposti, essere condivisa la scelta dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), di considerare che fino al momento della decisione impugnata lo stato di salute dell’interessata sia stato sufficientemente acclarato e approfondito in tutti i suoi aspetti, limitandosi per il resto a prevedere un aggiornamento della situazione medica a breve termine (dopo 6 mesi).

                                         Tale opinione, poi ribadita in corso di causa - osservando di avere sufficientemente indagato lo stato di salute dell’assicurata “per quanto attiene al lasso di tempo intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del provvedimento impugnato”, aggiungendo che ogni referto medico successivo a tale data vada valutato, semmai, nell’ambito della revisione prevista a breve termine – non può essere fatta propria dal TCA.

                                        

                                         All’Ufficio AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione in questione, accertare anche se, come paventato dal __________, la malattia autoimmune dell’assicurata fosse nel frattempo peggiorata oppure no, sulla base di quanto attestato dal dr. __________ in data 21 giugno 2018 (ben prima della data della decisione impugnata).

                                         Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze attraverso la messa in atto degli approfondimenti del caso, prima di emettere una nuova decisione.

 

                                         Tale soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce delle molteplici refertazioni mediche prodotte in corso di causa per dimostrare la precarietà delle condizioni di salute della ricorrente, le quali la renderebbero totalmente inabile al lavoro, e viste le dichiarazioni rese sia dall’assicurata, sia dal suo compagno (nonché tutore), al fine di far comprendere le grandi difficoltà riscontrate dall’interessata in ogni aspetto della vita.

 

                                         L’amministrazione stessa, del resto, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto “la complessità della pratica” e il carattere mutevole dello stato di salute dell’assicurata, “suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc. IV, corsivo della redattrice), ciò che appunto va approfondito in conformità con quanto indicato dagli specialisti del __________ in data 26 luglio 2018, non potendo escludere che un peggioramento sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.

 

                                         Una tale conclusione, del resto, confermerebbe quanto sostenuto dall’assicurata, la quale ha più volte affermato che la valutazione peritale del __________ era avvenuta in un momento di relativo benessere consecutivo a delle cure, che era tuttavia rapidamente venuto meno.

                                         Tale aspetto, di fondamentale importanza al fine della valutazione del diritto alle prestazioni, dovrà dunque essere oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio AI.

 

                               2.7.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuta, oppure no, la riesacerbazione della patologia autoimmune cui hanno fatto riferimento gli specialisti del __________ nel complemento periatale del 26 luglio 2018.

 

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.

 

                           2.8 .   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                     In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

 

                               2.9.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata in causa da RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 16 luglio 2018 è annullata.

                                           §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.6. e 2.7..

 

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti