Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.135

 

BS/sc

Lugano

18 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 21 giugno 2018 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1963, di professione ausiliaria di cure, il 30 marzo 2014 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 77 inc. AI). Una precedente richiesta era stata respinta con decisione 9 marzo 2007, cresciuta incontestata in giudicato, presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 20% (doc. 70 inc. AI).

 

                               1.2.   Dopo avere raccolto la pertinente documentazione medica, tra cui la perizia 25 settembre 2015 del dr. __________ eseguita per conto della __________ (sub doc. 119 inc. AI), vagliata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il 25 novembre 2015 (doc. 125 inc. AI), l’assicurata è stata visitata dal dr. __________ del citato servizio medico, il quale con rapporto 1° settembre 2017 ha concluso per un’inabilità lavorativa in tutte le attività del 50% dal 1° aprile 2014 e del 100% dal 16 settembre 2014 ed una piena abilità in attività adeguate dal 21 settembre 2015 (doc. 172 inc. A).

                                         Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con tre decisioni 21 giugno 2018, preavvisate il 29 dicembre 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di ¼ di rendita dal 1° settembre 2014, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 non risultando successivamente più un grado d’invalidità pensionabile (doc. 190 - 192, per le motivazioni cfr. doc. 186 inc. AI).

 

                              1.3.   Contro le succitate decisioni l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta dinanzi a questo Tribunale postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera ininterrotta e subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di una perizia ortopedica-reumatologica. Contesta in sostanza la valutazione medico-teorica operata dal SMR. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, sulla base di una dettagliata presa di posizione del SMR datata 21 agosto 2018, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. 

 

                               1.5.   Il 12 settembre 2018 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni in merito a quanto sostenuto dal SMR (VI).

 

considerato                    in diritto

                                        

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato all’assicurata la rendita intera sino al 31 dicembre 2015.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

 

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

 

                                         Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                        

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, l’assicurata è stata peritata per conto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (__________) dal dr. __________, il quale con rapporto 25 settembre 2015 ha posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

·         Sindrome lomboradicolare, particolarmente a destra (esordio 2010) su

o      discopatie plurisegmentali con grave stenosi L4-L5

o      grossa ernia discale sottolegamentare a destra

o      lieve stenosi dei recessi L4-L4

o      stato dopo fenestrazione L4-L5 a destra, discectomia e vasta decompressione del recesso e del forame L5 a destra e fenestrazione L5-L5 a sinistra e vasta decompressione di recesso e forame, L4-L5 (23 settembre 2011)

o      degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4

o      rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione con decompressione e fusione da L3-S1 (9 ottobre 2014)

o      trombosi venosa postoperatoria al polpaccio sinistro

o      dolori lombari persistenti irradianti verso il gluteo destro

o      disfunzione delle articolazioni sacroiliache

·         Sindrome cervicale

 

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

·         Ernia inguinale a sinistra

·         Stato dopo isteroannessectomia (1998)

·         Tabagismo. (…)” (pag. 256-257 incarto AI)

                                        

                                         Dopo aver proceduto all’esame clinico egli ha evidenziato:

 

" (…) Si tratta di una paziente 52enne, la quale presenta dolori lombari dal 2010, irradianti verso gli arti inferiori, particolarmente a destra. Nel 2011 è stata sottoposta a discectomia e fissazione L4-L5, il decorso era favorevole fino al 2013. Un’esacerbazione dei disturbi ha reso necessari ulteriori accertamenti, i quali hanno evidenziato una degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4. Si procede alla rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 ed una nuova stabilizzazione con decompressione e fusione da L3 a S1 (9 ottobre 2014). Il decorso postoperatorio era complicato da una trombosi venosa profonda. Dopo l’intervento persistono dolori lombari irradianti verso il gluteo destro, resistenti a tutte le misure (infiltrazioni nell’articolazione sacroiliaca, agopuntura oltre alla farmacoterapia). Le alterazioni strutturali presenti e la fissazione estesa non permettono più la ripresa dell'attività abituale di ausiliaria di cucina risp. di cure. (…)” (pag. 257 incarto AI)

 

                                         Il perito ha poi elencato le limitazioni funzionali:

 

" (…)

Capacità funzionale:

 

-       Sollevamento e/o trasporto di carichi (nel rispetto dell’egonomia per il rachide):

o      molto leggeri (fino a 5 kg): sovente

o      leggeri (fino a 10 kg): raramente

o      medi (fino a 25 kg): mai

o      pesanti (oltre a 25 kg): mai

o      sopra il piano delle spalle

                    ▪ < 5 kg: ridotta

                    ▪ > 5 kg: nulla

-       manipolazione di oggetti ed attrezzi:

o      leggeri/di precisione sovente

o      medi: raramente

o      pesanti: mai

-       posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

o      a braccia elevate: raramente

o      con rotazione del tronco: raramente

o      seduta e piegata in avanti: ridotta

o      eretta e piegata in avanti: nulla

o      inginocchiata: possibile

o      con ginocchia in flessione: possibile

-       mantenere posizioni statiche:

o      seduta: 1 ora

o      eretta: 1 ora

-       spostarsi/camminare:

o      fino a 50 m: possibile

o      oltre a 50 m: possibile

o      per lunghi tragitti: ridotta

o      su terreno accidentato: ridotta

o      salire/scendere le scale: ridotta

o      spostamenti su ponteggi e scale a pioli: no

-       diversi:

o      l’impiego delle due mani all’altezza di un tavolo è possibile in forma normale

o      il paziente non presenta disturbi dell’equilibrio (…)”

(pag. 257-258 incarto AI)

 

                                         In attività rispettose delle succitate limitazioni il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al 100%.

 

                                         Con rapporto 20 novembre 2015 il dr. __________ del SMR ha confermato la succitata perizia, facendola propria. Riprendendo le limitazioni funzionali esposte dal perito, egli ha pertanto confermato una piena abilità in attività adeguate dal 21 settembre 2015 (data della visita medica fiduciaria), preceduta, sulla base dei rapporti medici raccolti, da un’inabilità lavorativa del 50% dal 1° aprile 2014 e del 100% dal 16 settembre 2014 in tutte le attività (doc. 125 inc. AI).

 

                                         Il 13 luglio 2016 la dr.ssa __________, Capo del Servizio di Neurochirurgia all’Ospedale __________ di __________, riportate le diagnosi di “sospetta sindrome dell’articolazione sacro-iliaca destra. Stato dopo rimozione dei mezzi di osteosintesi L4/L5 e nuova stabilizzazione posteriore con viti transpeduncolari, decompressione e fusione postero-laterale da L3 a S1 il 09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3/L4 ed L5/S1 dopo stabilizzazione L4/L5 nel 2015. Trombosi venosa profonda al polpaccio sinistro post-operatoria.” (pag. 332 incarto AI), ha invece sostenuto che:

 

" (…) A mio parere sembra ragionevole lavorare un massimo di 2 ore al giorno con lavori leggeri, prendendo in considerazione che ci possono essere anche giornate in cui non riuscirà a lavorare 2 ore interamente. Conosco la sig.ra RI 1 in qualità di paziente ed è una persona molto affidabile, con una buona volontà e che ha voglia di lavorare e mi fido quando dice che fa il possibile per reintegrarsi. Dal punto di vista specialistico come già detto, non è ragionevole aumentare la percentuale di abilità lavorativa oltre il 20%. (…)”

(pag. 332 incarto AI)

 

                                         Con annotazioni 6 dicembre 2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che quanto attestato dalla succitata specialista “trattasi della diversa valutazione di un medesimo stato clinico”, confermando il proprio rapporto finale 20 novembre 2015 (doc. 146 inc. AI).

 

                                         Con osservazioni 25 febbraio 2017 al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il rapporto 20 febbraio 2017 della dr.ssa __________, specialista in medicina fisica e riabilitazione, la quale ha elencato le seguenti limitazioni funzionali, ritenendo che l’assicurata possa svolgere un’attività adeguata al 50%:

 

" (…) La paziente è limitata nel cammino con possibilità di marcia per breve tempo su terreni pianeggianti, riesce a mantenere una posizione fissa per circa mezz’ora, non è in grado di svolgere attività pesanti tipo lavare i vetri, pulire i pavimenti, è in grado di spolverare all’altezza dei fianchi, è in grado di cucinare pietanze non troppo elaborate e veloci, non è in grado di maneggiare pentole pesanti, non riesce a svolgere nessun lavoro sopra la testa per problemi di vertigini e instabilità e livello cervico-cefalico, non è in grado di svolgere delle attività in rotazione del tronco per importante blocco nelle torsioni, non è in grado di svolgere attività lavorative che prevedano di una posizione assisa o eretta prolungata più di mezz’ora, è in grado molto di rado di camminare su terreni dissestati, può fare le scale ma in maniera non ripetuta quindi di rado, occasionalmente può sollevare pesi fino a 5 kg, la capacità di concentrazione e di caricabilità è circa del 50%. (…)” (pag. 384 incarto AI)

 

                                         Essa segnala inoltre la presenza di una gonalgia destra e una problematica vescicale importante.

 

                                         Il 12 giugno 2017 il dr. __________ attesta che “non sussistono patologie urologiche che condizionano l’attività lavorativa” (doc. 165 inc. AI).

 

                                         Con rapporto (formulario AI) 6 giugno 2017, controfirmato dalla dr.ssa __________, la dr.ssa __________ (medico assistente presso il citato Servizio di Neurologia), riferendosi al controllo del 12 aprile 2017, ha certificato un’inabilità del 80% nella professione ausiliaria di cure (cfr. punto n. 1.6) con possibile ripresa lavorativa dell’80% (cfr. punto n. 1.9) dalla medesima data (pagg. 405 e 406 inc. AI).

 

                                         Con lo scopo di chiarire la situazione medica il dr. __________ del SMR ha convocato l’assicurata per una visita.

                                         Con rapporto 1° settembre 2017 il succitato medico, eseguito un breve istoriato della situazione medica, ha posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

 

" Decondizionamento fisico generale su/con:

 

-    Cervico-brachialgia destra

-    Lombosciatalgia destra residua

-    Esiti di rimozione dei mezzi di osteosintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione posteriore con viti transpeduncolari decompressione e fusione postero-laterale da L3-S1 il 09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3-L4 ed L5-S1 dopo stabilizzazione L4-L5 nel 2011

-    Sindrome lombovertebrale desta

 

Cefalea muscolo-tensiva. (…)” (pag. 414-415 incarto AI)

 

                                         Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa egli ha indicato: pregressa trombosi venosa profonda postoperatoria della gamba destra; disturbo dello svuotamento vescicale e riduzione della percezione non chiara.

 

                                         Il medico SMR ha definito le seguenti limitazioni funzionali:

 

" (…)

10 Kg, raramente 25 Kg mai;

oltre 5 Kg sopra il piano delle spalle: capacità nulla;

manipolazione di oggetti medi e pesanti: mai;

posizione del tronco piegata ed in rotazione: raramente;

posizione eretta e piegata in avanti: nulla;

mantenimento stazione eretta a posizione seduta: max. 1 ora;

camminare per lunghi tragitti e su terreno accidentato capacità ridotta. Mai su ponteggi e scale a pioli.” (pag. 416-417 incarto AI)

 

                                         Si tratta in sostanza delle medesime limitazioni esposte nel suo precedente rapporto del 20 novembre 2015 (eccetto l’aggiunta dell’impossibilità di manipolazione di oggetti medi e pesanti), rapporto, va ricordato, stilato sulla base della perizia 25 settembre 2015 del dr. __________.

                                         Il dr. __________ ha poi proceduto ad un dettagliato esame delle varie parti del corpo, concludendo per una piena abilità lavorativa in attività adeguate, ossia:

 

" (…) La valutazione funzionale odierna ha permesso di definire la situazione clinica generale dell’assicurata non più dominata da sintomatologia algica lombare ad insorgenza spontanea irradiata all’arto inferiore destro, ma da un quadro di cervicobrachialgia destra, associato a cefalea che, in considerazione dell’elevata tensione muscolare rilevata, può beneficiare di un programma fisioterapico dedicato.

Le rotazioni e le lateroflessioni del collo non presentano limitazioni. Le limitazioni relative riguardano più l’aspetto della forza e della resistenza muscolare che quello dell’articolarità. Quest’ultima appare pressoché conservata.

Le limitazioni a carico del tronco riguardano la lateroflessione destra, limitata a 2/3 e la lateroflessione sinistra limitata ad 1/3. La rotazione del tronco è libera in ambedue i sensi.

Il dolore lombare è, invece, evocabile solo attraverso manovre (accovacciamento) o palpazione profonda e compressione energica dei processi spinosi del segmento L3-S1 e del gluteo medio di destra.

Ciò che più salta all’occhio è il decondizionamento fisico generale che, a mio avviso, è in buona parte responsabile della diminuzione della forza, della resistenza muscolare e del dolore. Occorre, però, rilevare che l’assicurata non ha una terapia antalgica fissa ma assume Paracetamolo in associazione a Codeina (Codafalgan) soltanto al bisogno, così come i FANS (Tilur ret.; Voltarene rapide). In ogni caso, per una sintomatologia algica importante quale quella che si vorrebbe sostenere, la terapia farmacologica con assunzione di Codafalgan o FANS al bisogno è blanda.

La gonalgia lamentata non è suffragata da importanti elementi clinici obiettivabili in particolare non vi è alcun segno di versamento intracapsulare in atto.

Per finire, il disturbo dello svuotamento vescicale non meglio specificato è trattato efficacemente con Tamsulosina (Pradif 400) e non ha alcuna influenza sugli aspetti valetudinari dell’assicurata, così com’è stato opportunamente certificato dal Dr. med. __________, FMH Urologia.

Alla luce delle succitate considerazioni non posso che confermare quanto era stato già valutato in sede di perizia reumatologica e confermato nel RAF SMR del 20.11.2015 con una IL completa nell’attività abituale di ausiliaria di cure ed una CL completa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali descritti. (…)” (pag. 423 incarto AI)

 

                                         Successivamente a tale visita, la dr.ssa __________ ha chiesto all’Ufficio Al l’invio del consueto rapporto medico prestampato che ha poi compilato il 6 ottobre 2017. Confermando “la persistenza di importanti dolori dorso-lombari su squilibrio saggittale e scoliosi degenerativa”, essa ha ribadito che in “attività molto leggera, in cui la paziente può cambiare posizione e non deve portare/sollevare pesi, al massimo 2 ore al giorno, p.e.s lavoro in ufficio, allo sportello” (pag. 443 inc. AI).

 

                                         Con rapporto 29 aprile 2018 il medico curante, dr. __________, evidenziando una situazione stabile rispetto a quella illustrata nel succitato referto della dr.ssa __________, ha tuttavia aggiunto alle note diagnosi anche quella di depressione reattiva incipiente e ha confermato l’esigibilità di 2, 3 ore in lavori senza importante carico della colonna, allegando diversa documentazione medica (doc. 182 inc. AI).

                                                                               

                                         Nel rapporto 14 maggio 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, poste le note diagnosi principali di sindrome lombo-radicolare sinistra con DD di coxalgia, dopo esame clinico e valutazione di una RX all’anca sinistra del 26.10.2017 ha concluso:

 

" (…) I dolori riferiti dalla paziente mostrano un parziale coinvolgimento dell’anca sinistra, soprattutto alla flessione massimale e alla rotazione interna. Ritengo che parte dei dolori possano anche essere a partenza lombare e, come già accennato dal Dr.med. __________, ritengo corretto eseguire un’infiltrazione diagnostica che eseguirà presso la Clinica __________ di __________.

Successivamente, a distanza di un mese, la paziente mi informerà sul decorso e valuteremo come procedere. In caso di dovesse confermare la problematica all’anca dovrò informare un collega specialista nel settore.” (pag. 493 incarto AI)

 

                                         Nell’ultimo rapporto 17 maggio 2018 la dr.ssa __________, certificando una “brachialgia cronica invalidante che si esacerba al minimo tentativo di attività fisica anche leggera”, ha ritenuto che l’assicurata non può svolgere “per nessuna ora al giorno” attività adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche (doc. 185 inc. AI).

 

                                         Successivamente, confermando una piena abilità lavorativa in attività adeguate dal 21 settembre 2015, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita temporanea.

 

                                         L’assicurata contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione. Fondandosi sui referti dei dr. __________, __________ e __________ ritiene che possa svolgere attività rispettose delle limitazioni nella misura massima del 20%.

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

 

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

 

                                         Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto, questo Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR che ritiene l’assicurata abile al 100% in attività adeguate dal settembre 2015.

 

                            2.7.1.   Questo con particolare riferimento alle annotazioni 21 agosto 2018 il dr. __________ (prodotte con la risposta di causa), il quale, prendendo posizione sui singoli punti ricorsuali, in ben 12 pagine non solo ha dettagliatamente spiegato la sua valutazione del 1° settembre 2017, oltre a quella del 20 novembre 2015, ma ha anche preso posizione, in modo altrettanto dettagliato, in merito alla documentazione medica successiva alla visita medica presso il SMR, sugli aspetti diagnostici ivi descritti, rilevando pertinentemente che la stessa documentazione “è del tutto insufficiente a giustificare l'impedimento completo dell'assicurata nello svolgere attività adeguate come definito in ambito SMR. Infatti, da un canto in essa non risulta alcuna descrizione dettagliata di un esame obiettivo lege artis in grado di dimostrare i suddetti limiti sul piano clinico-funzionale, quindi di sconfessare i contenuti della valutazione SMR espressi nei rapporti finali del 20.11.2015 e del 01.09.2017 (come vedremo più avanti), dall'altro la stessa non ha mai riportato, quindi oggettivato nuove condizioni cliniche corrispondenti ad altrettante entità nosografiche codificate secondo la classificazione ICD-10, con riverberazioni valetudinarie certe, direttamente ed inequivocabilmente correlate, rispetto a quelle conosciute e già valutate nell'ambito di tutta la trattazione SMR.

                                         Infine, nessuna valutazione specialistica prodotta agli atti si dimostra dirimente rispetto alla sintomatologia, algica e non, riferita dall'assicurata. (…)” (doc. IV/1 pag. 1).

 

                                         Segnatamente, con riferimento ai rapporti 14 luglio 2017 e 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________ il medico SMR, relativizzando la diagnosi posta di “scoliosi progressiva”, ha pertinentemente illustrato i motivi per cui quanto valutato dalla specialista non è che una diversa valutazione del medesimo stato clinico da lui rilevato (pagg. 2 – 3 delle annotazioni).

                                        

                                         Riguardo a quanto attestato dal dr. __________, il medico SMR ha rilevato:

 

" (…) A questo proposito, il consulto specialistico con il Dr. med. __________ del 13.12.2017, non stabilisce, come vedremo, alcuna diagnosi certa e codificata secondo ICD-10 direttamente ed inequivocabilmente correlabile ai sintomi riferiti dall'assicurata. Rimane curioso, comunque, quanto riportato dal collega in anamnesi, ossia che l'assicurata da un canto riferisce dolori paralombari a sinistra irradiati al fianco e all'inguine omolaterali con sintomatologia in costante progressione, ma dall'altro assume farmaci analgesici soltanto al bisogno.

L'esame radiografico standard del 16.10.2017, secondo il commento del Dr. med. __________, mostrava una rima articolare mantenuta, non segni di anomalia sia a livello del trocantere che a livello acetabolare, moderata sclerosi dell'acetabolo, non segni per necrosi femorale, sospetto scollamento della vite in S1 sinistra.

Il referto radiologico specialistico del 26.10.2017, con segni di coxartrosi con minimo appiattimento del ciglio cotiloideo e sclerosi del tetto acetabolare, testa femorale normoconformata, interlinea articolare di ampiezza regolare, segni di stabilizzazione vertebrale a livello L5-S1 (nessuno scollamento della vite di 51, quindi), sclerosi della sincondrosi sacro-iliaca di sinistra con tenore calcico normale, si correla con l'età dell'assicurata. Anzi, si fa notare come il tenore calcico sia ancora normale, mentre spesso, nelle donne di questa età esso non è più ben rappresentato per diminuzione della massa ossea.

In ogni caso, la coxartrosi descritta, senza osteofiti o cisti, senza limitazioni anche minime dell'articolarità e con assunzione di analgesici soltanto al bisogno, non è in grado di determinare limitazioni funzionali tali da impedire lo svolgimento di attività lavorative adeguate secondo quanto stabilito nella mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.

 

Come si diceva, il Dr. med. __________ non conclude per alcuna situazione definita sul piano sia clinico che nosografico. Egli sostiene un parziale coinvolgimento dell'anca sinistra, ma sulla base del referto radiologico questo non trova piena giustificazione. Infatti, una moderata sclerosi dell'acetabolo, ossia l'unica anomalia riscontrata alla radiografia, è un segno radiologico di artrosi presente in buona parte della popolazione femminile asintomatica oltre la quinta decade di vita. D'altro canto, il collega invoca anche una responsabilità lombare ed invia l'assicurata, ancora una volta, a procedura infiltrativa. Nessuna diagnosi dirimente, inequivocabile e codificata secondo ICD-10, quindi. Non solo, ma nessuna condizione clinica che, ragionevolmente, determini ulteriori limitazioni funzionali in attività adeguata rispetto a quanto stabilito nelle valutazioni SMR. (…)” (doc. IV/1 pag. 7)

 

                                         In merito agli ultimi due rapporti delle dr.sse __________ e __________, il dr. __________ ha convincentemente osservato:

 

" (…) II rapporto medico (formulario Al) del 17.05.2018 (28.05.2018) allestito dalla Dr.ssa med. __________, propone la diagnosi di "Sindrome spondilogena in squilibrio posturale con scoliosi dorsolombare e postumi di interventi di decompressione e stabilizzazione L3-S1”.

A questo punto, mi permetto di far notare che la Dr.ssa med. __________ non si esprime a proposito dell'entità della scoliosi (angolo di Cobb), non restituendo alcuna idea di un severo impatto clinico della scoliosi (si ricorda comunque che essa era già nota) e non offrendo quindi elementi comparativi rispetto alla mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.

Si fa notare, inoltre, che l'entità nosografica non codificata secondo ICD-10 proposta dalla Dr.ssa med. __________, non è lontana dalla diagnosi proposta nella mia valutazione funzionale del 01.09.2017, risultandone addirittura meno severa e completa poiché non contempla la cervico-brachialgia destra e la cefalea muscolo-tensiva. Si fa notare come anche la Dr.ssa med. __________, attesti che l'assicurata assume Codafalgan e Brufen solo "se occorre", mentre parla di lombalgia e coxalgia sinistra cronica senza descrivere i deficit funzionali associati ma, in ogni caso, senza aggiungere elementi nuovi in grado di inficiare le conclusioni della mia valutazione, fermo restando che la coxalgia, che di per sè non è una diagnosi ma un sintomo, non è suffragata da alcuna severità radiologica.

Per tali ragioni non si giustifica il peggioramento dello stato dell'assicurata al minimo tentativo di attività fisica anche leggera. (…)” (doc. IV/1 pag. 9)

 

                                         ed in seguito

 

" (…)

Nel formulario Al del 06.10.2017 (GED) e relativo alla visita del 02.10.2017, la Dr.ssa med. D. Kuhlen riporta la diagnosi non codificata secondo la classificazione ICD-10 di

 

    -    "Squilibrio sagittale e scoliosi (NON SCLEROSI, come scrive il rappresentante legale dell'assicurata) progressiva con consecutivi problemi di postura".

 

    -    "Sospetta sindrome dell'articolazione sacroiliaca destra.

 

Osserviamo che la prima è la diagnosi nota, mentre la seconda non è mai stata confermata ai test diagnostici (vedi infiltrazioni Dr. med. __________). Osserviamo ancora che la Dr.ssa med. __________ non prescrive alcuna terapia farmacologica a scopo antalgico, mentre si limita a citare un "trattamento fisiatrico continuo".

Non vi sono nuove diagnosi, non vi à alcuna terapia farmacologica, nulla che giustifichi l'impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé irrisori. Anche in questo formulario non è presente un esame obiettivo.” (Doc. IV/1 pagg. 9-10)

 

                                         Quanto alle limitazioni, è vero che le succitate sanitarie hanno ritenuto come l’assicurata non possa alzare pesi, mentre per il SMR la stessa può portare pesi fino a 5 kg sino a livello delle spalle. Altrettanto vero è che le medesime abbiano rilevato che l’assicurata non è in grado di svolgere attività di rotazione del tronco.

                                         Tuttavia, con riferimento al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, il medico SMR ha fatto presente che “non vi sono nuove diagnosi, non vi è alcuna terapia farmacologica, nulla che giustifichi l’impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé irrisori” (pag. 10).

                                         In merito alla roteazione del tronco, il dr. __________ ha precisato: “il fatto che la roteazione del tronco sia risultata libera alla visita SMR non vuol dire per nulla che l’assicurata possa sostenere ripetutamente uno stress torsionale. Ecco il motivo per cui ho definito che l’assicurata possa solo raramente assumere la posizione del tronco piegata ed in rotazione (durante l’attività lavorativa adeguata)” (pag. 12). Che poi nel formulario relativo all’esame della funzionalità fisica il medico SMR abbia omesso di valutare la capacità funzionale “con rotazione” non è, come sostenuto nel ricorso, verosimilmente frutto di un ripensamento ma forse di una dimenticanza che comunque non mette in discussione l’affidabilità della valutazione stessa.

 

                                         Va poi fatto presente che il medico SMR non ha potuto riscontrare un’affezione psichiatrica. A tal riguardo correttamente il dr. __________, con rifermento al rapporto 29 aprile 2018 del medico curante (dr. __________) che attesta una “sindrome depressiva reattiva incipiente”, rileva che quanto diagnosticato non corrisponde a nessuna affezione codificata ICD- 10 e che non vi è alcun elemento che permetta di ritenere data una patologia psichiatrica, tenuto del resto conto che al momento della valutazione del settembre 2017 “l’assicurata non fece mai alcun riferimento ad una presa a carico psichiatrica né manifestò alcuna tensione endopsichica o alcuna deflessione timica” (pag. 6). Nemmeno gli altri medici curanti hanno fatto cenno a disturbi psichici e a terapie psicolfarmacologiche. A tal riguardo il medico SMR rileva che la dr.ssa __________ nel menzionato rapporto dell’ottobre 2017 “segna una capacità di concentrazione illimitata, una capacità di comprensione illimitata, una capacità di adeguamento illimitata, un caricabilità illimitata, ossia una performance cognitiva eccellente, assolutamente in contrasto con la "sindrome depressiva reattiva incipiente" invocata dal Dr. med. __________” (pag. 10).

 

                            2.7.2.   Nelle osservazioni 12 settembre 2018 la ricorrente evidenzia come la valutazione 21 agosto 2018 del SMR sia stata allegata alla risposta di causa datata 6 settembre 2018, la quale, nonostante le ferie giudiziarie estive, risulta essere tardiva avendo il TCA assegnato all’amministrazione il 14 agosto 2018 un termine di 20 giorni per inoltrare il succitato allegato responsivo. Tale rilievo non è rilevante.

                                         Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca, immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

                                         L’art. 13 cpv. 2 Lptca prevede che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dall’autorità amministrativa.

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 4 Lptca trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il giudice delegato assegna un termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso di inosservanza.

                                         Va rilevato che il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 LPTCA è d'ordine, a differenza di quello previsto all'art. 13 cpv. 4 LPTCA. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un termine perentorio (cfr fra le tante: STCA 38.2006.70 del 15 febbraio 2007 consid. 2.2 [concernente la vecchia Lptca]; in ambito AI: STCA 32.2009.75-76 del 4 maggio 2011 consid. 2.10, p. 23 […Trattandosi di un termine ordinario, tenuto conto della massima d’ufficio, le risposte (…). ancorché tardive sono da prendere in considerazione”]).

                                         Nell’evenienza concreta, pertanto, anche se la risposta di causa dovesse risultare tardiva, ciò non significa che l’allegata presa di posizione del SMR non può essere presa in considerazione dal Tribunale.

 

                                         Inoltre, l’assicurata rileva come con nota 16 novembre 2017 il funzionario incaricato, con riferimento al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, abbia ritenuto “auspicabile che il medico SMR riveda il Rapporto finale nella parte IL% in attività adeguata” (doc. 179 inc. AI). Che poi il dr. __________ non abbia rivisto tale percentuale (anzi egli l’ha confermata) è una questione puramente medica di sua competenza.

 

                                         L’insorgente rileva pure che manca “un sano e corretto contradditorio”, nel senso che la presa di posizione 21 agosto 2018 del SMR andava sottoposta ai vari medici curanti che l’hanno esaminata. Va qui ricordato che nell’intimazione della risposta di causa questo TCA ha espressamente invitato l’assicurata a prendere posizione alla succitata valutazione (V). Se l’assicurata non ha richiesto ai medici curanti un simile parere, questo non può essere imputato al Tribunale.

 

                            2.7.3.   In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni 20 novembre 2015, 1° settembre 2017 e 21 agosto 2018 del SMR (cfr. consid. 2.3), tenuto conto che sino al momento dell’emissione della decisione contestata non vi è stato un rilevante cambiamento delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da settembre 2015 la ricorrente è pienamente abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

 

                            2.8.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Quale reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sul questionario del datore di lavoro del 5 maggio 2014 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione il salario del 2013 di fr. 50’512.--, aggiornandolo al 2014 per un importo di fr. 50'905.-- (cfr. pag. 365 inc. AI).

                                        

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                     

                                         Ritornando al caso in esame, nel rapporto 25 novembre 2016, al cui tenore va fatto riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 144 inc. AI).

 

                                         Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'174,62. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 52'224,54 per un impiego a tempo pieno.

                                         Considerata un’abilità del 100%, riconosciuta una riduzione del 20% per attività leggere, il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 47'779,62 (cfr. rapporto 29 dicembre 2016 del consulente IP in pag. 361 incarto AI).

 

                                         Dal raffronto dei redditi da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 18%. Visto il grosso scarto per arrivare ad un grado d’invalidità pensionabile, la situazione rimarrebbe la stessa anche volendo tenere in considerazione i dati salariali sino al 2018, anno dell’emanazione della decisione impugnata.

 

                                         Di conseguenza l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita sino al 31 dicembre 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88 a cpv. 1 OAI come da decisione contestata.

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti