Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.148

 

cr

Lugano

1 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 luglio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1967, carpentiere-copritetto indipendente fin dal 2003, in data 7 settembre 2011 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti per problemi a “schiena, spalle, ginocchio, piede” (doc. 5).

                                        

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare una perizia reumatologica eseguita dall’assicuratore infortuni, fatta propria dal SMR e un’inchiesta per attività professionale indipendente - con decisione del 4 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo che il minor discapito economico l’assicurato lo presenta nello svolgimento di attività adatte, esigibili al 100%, nelle quali il grado di invalidità è nullo (doc. 47).

                                         Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               1.2.   In data 20 febbraio 2017 l’assicurato ha inoltrato una seconda richiesta di prestazioni AI, a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute (doc. 49).

 

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), con progetto di decisione del 29 maggio 2019, poi confermato con decisione del 25 luglio 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché emetta una nuova decisione in applicazione del metodo straordinario.

                                         Il rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                     

                                         In sostanza, il legale dell’insorgente ha contestato esclusivamente gli aspetti economici, ritenendo non corretto il metodo ordinario del raffronto dei redditi utilizzato dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.

                                         A suo modo di vedere, al contrario, l’Ufficio AI avrebbe dovuto far capo al metodo straordinario, ritenuto che il reddito percepito dall’interessato non può essere considerato rappresentativo, essendo stato conseguito grazie al contributo di nuovi collaboratori assunti proprio per svolgere le mansioni pesanti inesigibili dall’assicurato a causa dei suoi problemi di salute (doc. I).

 

                               1.4.   In data 10 settembre 2018, l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-9).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretto il metodo del raffronto dei redditi utilizzato per calcolare il grado di invalidità (doc. VI).

 

                               1.6.   In data 20 dicembre 2018 il legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA, a completazione dell’incarto, un nuovo referto medico (doc. VIII + D).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 14 gennaio 2019 l’Ufficio AI, sentito il parere del SMR (doc. X/1), ha confermato la correttezza della propria decisione, rilevando come “il probabile peggioramento segnalato, essendo posteriore alla decisione resa, dovrà essere l’oggetto di una nuova domanda” (doc. X).

 

                                         Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                        

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                        

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                               2.3.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Dal referto peritale del 15 maggio 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome affettiva bipolare attualmente episodio depressivo di media gravità (ICD10-F31.3) con/su: in passato oscillazioni timiche in senso ipomaniacale; 2. Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10-F60.31); 3. Sindrome da dipendenza da bevande alcoliche, uso episodico (ICD10-F10.26); 4. Sindrome lombospondilogena bilaterale con/su: radicolopatia cronica L5 a sin. con claudicatio radicolare; alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare con osteocondrosi discale ampio L5-S1 a contatto con entrambe le radici di L5 in sede intraforaminale (MRI lombare del 21.3.2016), spondilartrosi associate; esiti di morbo di Scheuermann; disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (BMI ca 37,7 kg/m²); 5. Periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosata bilaterale con/su: omartrosi bilaterale su osteocondromatosi; pregressa artroscopia per lesione SLAP alla spalla ds. 2002; 6. Nota rottura parziale dell’inserzione dei tendini estensori sull’epicondilo radiale del gomito a ds. 2013; 7. Modica poliartrosi delle dita delle mani; 8. Incipiente coxartrosi bilaterale; 9. Gonartrosi bilaterale con/su: pregressa artroscopia del ginocchio ds. per lesione del corno posteriore; obesità; 10. Dolori cronici dell’articolazione metatarsofalangea all’alluce sin. con/su: alluce rigido su artrosi metatarsofalangea I; rottura delle viti, in esiti da artrodesi, 5.1.2011; piedi traversopiatti bilaterali; obesità”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “possibile pregressa compressione radicolare S1 a sin. attualmente non chiaramente sintomatica su alterazioni degenerative discopatiche L5-S1; minima sindrome del tunnel carpale a ds. asintomatica; dislipidemia; iperglicemia (sospetto diabete mellito tipo 2); varicosi agli arti inferiori C2-3 più a sin. che a ds; sospetta ipertensione arteriosa” (cfr. doc. 84, pag. 23-25).

                                         Dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del SAM hanno considerato l’assicurato globalmente totalmente inabile al lavoro quale carpentiere-copritetto, ma ancora abile al lavoro nella misura del 50% in attività adatte (cfr. doc. 84 pag. 31-32).

 

                                         Tali conclusioni sono poi state condivise e fatte proprie dal SMR, con rapporto finale del 16 maggio 2018 (doc. 83).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali degli specialisti del SAM, poi fatte proprie dal SMR, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         L’assicurato, del resto, in sede ricorsuale non ha contestato la valutazione medica del proprio stato di salute, ma unicamente gli aspetti economici.

                                         Inoltre, questo Tribunale rileva che la stessa psichiatra curante ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50%, conformemente a quanto emerso dalle risultanze peritali (cfr. referto del 20 marzo 2018 della dr.ssa __________).

 

                                         Infine, a proposito del referto del 19 dicembre 2018 del dr. __________ prodotto in corso di causa (doc. VIII/D), il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il probabile peggioramento della problematica articolare a livello della spalla destra valutato dal SMR nelle annotazioni del 9 gennaio 2019 (cfr. doc. X/1), essendo successivo al momento di emanazione della decisione impugnata - del 25 luglio 2018, data che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - andrà tenuto in considerazione nell’ambito di una nuova domanda (cfr. doc. X).

 

                               2.5.   In simili condizioni, constatato che l’assicurato presenta una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di carpentiere, ma una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                     

                                         In tale ottica, va ricordato che alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. 

                                         Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STF 8C_704/2018 del 31 gennaio 2019; STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid. 4.2.4 e riferimenti, pubblicata in SVR 2010 IV n° 37 p. 115; vedi anche, tra le tante, STF 9C_810/2017 del 9 aprile 2018). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         Nel caso di specie, il TCA non ha motivo per scostarsi da quanto valutato dall’amministrazione e, in particolare dal consulente IP (cfr. doc. 87), ritenendo che, tenuto conto delle sue limitazioni funzionali e del dovere di diminuire il danno, all’assicurato possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa (del 50%) in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

                                        

                                         Non può dunque trovare accoglimento la richiesta del legale dell’assicurato di applicare, nella valutazione del grado di invalidità dell’assicurato, il metodo straordinario (doc. I).

 

                                         Ciò vale tanto più se si considera che come indicato dallo stesso avvocato, l’attività indipendente si è conclusa a fine 2015.

 

                                         Pertanto, non è possibile confrontare le attività svolte dall’interessato prima e dopo il danno alla salute (doc. VI).

 

                                         Al riguardo l’UAI nella risposta di causa ha correttamente sottolineato che la richiesta “non può essere sostenuta, non svolgendo più l’assicurato l’attività indipendente”.             

                                     

                                         Il TCA concorda con queste considerazioni dell’amministrazione.

                                         Avendo, infatti, l’assicurato posto termine alla propria attività lavorativa indipendente a partire dalla fine del 2015, appare ormai impossibile procedere ad una concreta valutazione delle diverse mansioni richieste all’assicurato nello svolgimento della propria attività indipendente prima e dopo il danno alla salute.

                                         Il grado di invalidità deve, dunque, essere determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, così come stabilito dall’Ufficio AI.

 

                                         Questo Tribunale, rileva, inoltre, che anche per i lavoratori indipendenti il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012).

                                         Tali condizioni non sussistono nel caso di specie.

 

                               2.6.   Per quel che concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione incaricato ha aggiornato al 2016 il reddito di fr. 36'375.00 relativo al 2011, calcolato dal precedente ispettore sulla base dei documenti contabili degli anni 2008-2009-2010 riguardanti l’attività indipendente svolta dall’assicurato prima del danno alla salute. Tale calcolo era poi stato utilizzato nella decisione del 4 febbraio 2013, cresciuta incontestata in giudicato.

                                        

                                         A seguito delle critiche mosse in sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto di prestazioni del 29 maggio 2018 da parte del legale dell’interessato – rilevando come dai dati fiscali relativi agli anni 2014-2015 emerga un guadagno da attività indipendente molto superiore, di fr. 68'000 (cfr. doc. 92) – l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione al consulente IP incaricato della pratica.

                                         Quest’ultimo, con osservazioni del 25 luglio 2018, ha confermato la validità del reddito da valido di fr. 36'375 calcolato dal precedente ispettore nel 2013, basato sulla media del reddito annuo lordo conseguito dall’assicurato nei tre anni (2008-2010) precedenti l’insorgenza del danno alla salute nel 2011.

                                         Quanto all’importo relativo agli anni 2014-2015 fatti valere dal legale dell’interessato, il consulente IP ha ritenuto che si tratti, semmai, di un reddito da invalido, che l’assicurato ha potuto conseguire nonostante il danno alla salute, in virtù delle diverse mansioni esistenti all’interno della ditta (doc. 95).

 

                                         In sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato dall’amministrazione, in quanto dopo il 2011 l’interessato ha dovuto assumere tre persone per far fronte alle mansioni pesanti ormai per lui inesigibili, con conseguenti ripercussioni sul reddito conseguito (doc. I).

 

                                         Al riguardo, nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del reddito da valido del 2011, attualizzato al 2016 (doc. VI).

                                        

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con il modo di agire dell’amministrazione.

                                         Va, infatti, sottolineato che già in occasione della precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 4 febbraio 2013, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 47), l’amministrazione, dopo avere svolto un’inchiesta per attività professionale indipendente, aveva stabilito che il reddito da valido per l’anno 2011 ammontasse a fr. 36'375. Tale importo era stato calcolato secondo l’evoluzione dell’impresa sulla base dei documenti contabili degli anni 2008, 2009 e 2010 (precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2011) (cfr. doc. 36).

                                         Tale modo di procedere appare corretto e condivisibile (cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute) e va quindi tutelato.

 

                                         L’amministrazione ha, poi, regolarmente aggiornato il reddito da valido di fr. 36'375 (2011) al 2016, per un ammontare di fr. 37'628.

                                                                                                                                

                                         Infine, quanto alle critiche del patrocinatore dell’insorgente a proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessato dopo il danno alla salute – avendo dovuto assumere dei collaboratori per eseguire le mansioni pesanti, ormai inesigibili per l’interessato per ragioni di salute – il TCA rileva che le stesse sarebbero state pertinenti solo nel caso in cui l’amministrazione avesse utilizzato, quale reddito da invalido, l’importo risultante dai dati fiscali del 2014-2015, i quali, come sostenuto dallo stesso legale, sono effettivamente stati influenzati da fattori estranei all’invalidità.

                                         Ma ciò non è il caso, visto che, come verrà esposto qui di seguito (cfr. consid. 2.7.), nel caso di specie l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da invalido facendo riferimento ai dati statistici afferenti ad attività semplici e ripetitive ancora esigibili dall’assicurato sul mercato equilibrato del lavoro.

 

                                        

 

 

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                        

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

 

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

                                         Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

                                        

                                         Al reddito statistico in questione l’amministrazione ha applicato una riduzione sociale del 10%, peraltro incontestata, la quale può essere fatta propria da questa Corte, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).  

                                         Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 50% per ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 30'061.35.

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 30’061.35 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37’628.-- - risulta essere del 20.11%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.

 

                                         La decisione del 25 luglio 2018, con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità, merita quindi conferma.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

 

                                         Quest’ultimo ha tuttavia chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. I).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

 

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         In concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica.

 

                                         In queste condizioni, l’indigenza deve essere ammessa.

 

                                         Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato.

                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti