Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.155

 

rg/sc

Lugano

7 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 luglio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

considerato                    in diritto

 

                               1.1.   Con decisione 31 ottobre 2012 RI 1 era stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) a datare dal 1. luglio 2011 (doc. D, doc. AI 62).

 

                               1.2.   Per decisione 12 luglio 2018 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 19’226 per prestazioni percepite a torto dal 1. agosto 2013 al 31 luglio 2018. Al riguardo l’amministrazione ha evidenziato che “A seguito di una verifica abbiamo constatato che il calcolo della sua rendita d’invalidità effettuato nell’anno 2012 non era stato elaborato correttamente, in quanto erano stati considerati erroneamente come periodi di contribuzione anche gli anni in cui aveva svolto attività lavorativa nel __________. Ci vediamo purtroppo costretti di conseguenza a richiedere in restituzione la prestazione percepita a torto retroattivamente per gli ultimi cinque anni (art. 25 cpv. 2 LPGA) (…)”, fissando in fr. 1’968 (rendita da agosto 2013 a dicembre 2014) rispettivamente in fr. 1’976 (rendita da gennaio 2015) l’ammontare della prestazione mensile dopo nuovo calcolo (doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione insorge l’assicurato rappresentato dal-l’avv. RA 1. Invoca una violazione del diritto di essere sentito (mancata indicazione dei rimedi di diritto e mancata concessione della facoltà di “inoltrare un’opposizione all’Ufficio dell’assicu-razione invalidità del Cantone Ticino”), come pure la perenzione del diritto di esigere la restituzione e l’incompleto accertamento degli elementi determinanti per il calcolo della rendita (contributi relativi all’attività svolta all’estero). L’insorgente postula quindi l’annullamento della decisione contestata con, in ordine, il rinvio della causa all’amministrazione affinché, dopo assegnazione di un termine di 30 giorni per “formulare opposizione”, e nel merito il rinvio per nuovo calcolo della rendita tenendo conto dei contributi versati all’estero (__________). In via cautelare e super cautelare chiede il ripristino dell’effetto sospensivo per quanto riguarda l’ordine di restituzione.

 

                                         Con ordinanza 14 settembre 2018 il vicepresidente del TCA ha intimato l’atto di ricorso all’amministrazione e indicato all’attenzione del ricorrente – in relazione alle richieste di provvedimenti cautelari – che “Il ricorso ha effetto sospensivo in quanto rivolto contro la decisione di restituzione del 12 luglio 2018” e precisando al riguardo che “Di principio infatti un ricorso ha effetto sospensivo e l’impugnazione della decisione impedisce quindi l’esecuzione immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003 ad art. 56 n. 26; Zünd/Pfiffner Rauber, Ges. über das SVGer des Kantons Zürich, § 17 n. 10), ritenuto che la possibilità di revoca dell’effetto sospensivo di cui art. 97 LAVS non si applica alle decisioni di restituzione (Kieser, cit., ad art. 25 n. 11; Zünd/Pfiffner Rauber, cit., § 17 n. 10; DTF 130 V 411)”.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha osservato:

 

"  … lo scrivente Ufficio AI del Canton Ticino (di seguito UAI) tiene a comunicare di non aver purtroppo preannunciato all’assicurato la resa della sfavorevole decisione di restituzione del 12 luglio 2018. Nel caso in disamina, la garanzia procedurale costituzionale prevista dagli articoli 29 cpv. 2 Cost. fed. e 42 LPGA è dunque venuta meno.

 

Ora, posto che:

-    nel settore dell’AI non è prevista la procedura di opposizione;

-    l’art. 73bis OAI, così come la nota marginale 3013 della CPAI, specificano chiaramente che il preavviso di cui all’art. 57° LAI dev’essere emesso unicamente nei casi elencati dall’art. 57 capoverso 1 lettere c-f LAI e che

-    la procedura di preavviso non concerne questioni che rientrano nell’ambito di competenza delle Casse di compensazione (cfr. il DTF 134 V 97 e l’art. 3 cpv. 1 OPGA),

 

l’UAI propone che la decisione del 12 luglio 2018 venga trattata alla stregua di un formale avviso dell’amministrazione atto a permettere la discussione della fattispecie e a prudenzialmente salvaguardare il termine annuo di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA (analogamente a quanto stabilito nella sentenza del 26 maggio 2014 di questo lodevole Tribunale; incarto n. 32.2013.147).

 

Una debita presa di posizione nel merito delle pertinenti motivazioni del rappresentante legale dell’assicurato notificate con il ricorso del 13 settembre 2018 verrebbe dunque fornita in sede amministrativa.

 

Alla luce di quanto precede, si chiede – titolo principale – a questo lodevole Tribunale di accogliere il ricorso interposto da controparte e di rinviare gli atti affinché l’amministrazione proceda come illustrato nella suindicata proposta.

In subordine, l’UAI domanda invece cortesemente a questo lodevole Tribunale – in considerazione del suo pieno potere cognitivo – che la lesione del diritto di essere sentito dell’assicurato venga sanata (analogamente a quanto stabilito nella sentenza del 25 aprile 2017 di questo lodevole Tribunale; incarto n. 32.2016.144) e che, di riflesso, venga respinto il ricorso interposto da controparte.” (doc. IV)

 

                               1.5.   Con scritto 22 ottobre 2018 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’amministrazione e ha chiesto l’assegnazione di congrue ripetibili, producendo al riguardo la nota d’onorario per un importo complessivo di fr. 6'104.55.

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).

 

                               2.2.   L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

 

                                         Ai sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pp. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’as-sicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

 

                               2.3.   Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (STF 9 C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1 e DTF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 e rinvii). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 con rinvii). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 e rinvii). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

 

                               2.4.   La restituzione di prestazioni presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicu-rato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto ed in particolare nel caso in cui sia stato formalmente deciso il diritto ad una rendita limitata nel tempo ma, contrariamente a tale decisione, la rendita ha continuato ad essere versata anche dopo la scadenza (così in STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 nella quale l’Alta Corte ha, infatti evidenziato che “(…) Gilt die Befristung als formell rechtskräftig verfügt und steht damit das Schicksal verfügungswidriger Rentenzahlungen zur Beurteilung an, so liegt der Rückforderung nicht die Wiedererwägung einer formell rechtskräftigen Rentenzusprache (wegen zweifelloser Unrichtigkeit und erheblicher Bedeutung der Berichtigung: Art. 53 Abs. 2 ATSG; vgl. Urteile I 353/01 vom 25. Februar 2003, E. 4.1.3 und 4.2, sowie I 222/02 vom 19. Dezember 2002, E. 6) zugrunde; anders verhielt es sich im Fall I 308/03 (Urteil vom 22. September 2003) insofern, als dort eine befristet zu verfügende Rente versehentlich effektiv unbefristet verfügt wurde und eine Rückforderung daher nur unter dem Titel der Wiedererwägung erfolgen konnte. (…)”; cfr. anche STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2).

 

                               2.5.   Nel caso concreto, con la decisione avversata all’insorgente è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 19’226 per prestazioni percepite indebitamente da agosto 2013 a luglio 2018. A motivo della restituzione l’amministrazione ha posto il riesame del calcolo della rendita di spettanza dell’assicurato, nel quale sarebbero stati per errore considerati come periodi di contribuzione anche gli anni di attività lavorativa svolta nel __________ (cfr. supra consid. 1.2). L’Ufficio AI ha quindi provveduto ad una riconsiderazione della precedente decisione emessa il 31 ottobre 2012 con cui aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita di fr. 2'267 mensili.

 

                                         Ora, la procedura applicabile in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della comunicazione all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione prevista in merito al riesame del-l’ammontare della rendita. La procedura del preavviso va infatti osservata anche nei casi in cui l’amministrazione in via di riconsiderazione sopprime o riduce (come in casu) una rendita fi-nora erogata (STCA 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2097, p. 413).

 

                                         Richiamato il principio valido nelle assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pp. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 101 N 159; vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal modo di procedere dell’Ufficio AI è derivato al ricorrente un pregiudizio nel senso che egli è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale sul riesame (riconsiderazione) del calcolo della rendita e sul relativo ordine di restituzione (va comunque rilevato che il diritto di essere sentito va garantito anche quando non è necessario il preavviso e in ogni caso quando si tratta di ridurre una rendita (Müller, op. cit., § 29, nota marginale 2076 p. 410 con riferimento alla DTF 134 V 97 consid. 2.8.3 e 2.9.1).

 

                                         In simili circostanze, ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile “(…) Die Nichtdurchführung des Vorbescheidsverfahren stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche einer Heilung grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I 584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, p. 477) , l’errore in procedendo commesso dall’amministrazione non può essere sanato nella presente sede.

 

                                         Va poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è permettere una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti) motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di vista non possono essere presi in considerazione (“(…) Der Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183). (…)” (STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, consid. 2.1)).

 

                                         Inoltre, l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (“(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)” (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)).

 

                                         Stante quanto sopra, ritenuto che la decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché – dopo aver concesso all’assicurato la facoltà di prendere posizione (non trattasi, contrariamente a quanto impropriamente indicato dal ricorrente, di “opposizione”) sulla prospettata riconsiderazione e restituzione – proceda ad emettere una decisione formale suscettibile d’impugnazione.

 

                                2.6   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Con scritto del 22 ottobre 2018 l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota professionale per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 5'668.10 (5'215 di onorario e 453.10 di spese).

                                        

                                         L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento sulla tariffa) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa o-raria di riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applica-zione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e del-l’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenen-do conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

 

                                         In merito alle ore di patrocinio va ricordato, per esempio, che con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI.

 

                                         Nel caso concreto, stante quanto sopra, ritenuta la non complessità della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili per complessivi fr. 2'376 (2’000 per onorario, 200 per spese e 176 di IVA [8% dal 1. gennaio 2018]).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                           § Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2'376 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti