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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 agosto 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1974, di professione assistente d’albergo (attività svolta sino al 2002) e casalinga, in data 15/21 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “depressione dal 2006” (pag. 1-9 e 28 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti il rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________ (in seguito: __________) di __________ (pag. 38-42 incarto AI) ed il rapporto finale del 14 giugno 2018 del medico SMR (pag. 49-51 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 15 giugno 2018, ha preavvisato all’assicurata il rifiuto di assegnarle una rendita di invalidità, in quanto:
" (…) sulla base della documentazione medica acquisita in fase di istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale, abbiamo potuto constatare che non si è in presenza di un danno alla salute invalidante. Lei è quindi considerata abile al 100% per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, nonché nello svolgimento delle mansioni consuete casalinghe.” (pag. 52-55 incarto AI)
1.3. A seguito delle osservazioni, corredate da nuova documentazione medica, presentate personalmente dall’interessata, (pag. 56-59 e 61 incarto AI), contro il progetto di decisione citato e dopo avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 63 incarto AI), l’UAI, con decisione del 24 agosto 2018, ha confermato integralmente il progetto di decisione (pag. 64-66 incarto AI).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26 settembre 2018 RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità intera (cfr. doc. I, pag. 4).
La patrocinatrice della ricorrente contesta la decisione dell’UAI, dato che non terrebbe adeguatamente conto dell’effettivo danno alla salute della sua assistita, che presenta un’incapacità lavorativa permanente del 100% per motivi psichici.
A sostegno delle proprie argomentazioni la rappresentante dell’insorgente richiama l’intero incarto della sua assistita presso il __________ di __________, svincolando nel contempo il medico curante, dr. med. __________ (medico assistente presso detto servizio), dal segreto professionale. Laddove ciò non fosse sufficiente ad accertare i disturbi di cui soffre la sua cliente e la conseguente incapacità lavorativa totale e permanente, la patrocinatrice della ricorrente chiede l’esperimento di una perizia “atta a confermare la di lei incapacità di guadagno”.
Da ultimo, la rappresentante dell’insorgente chiede la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, oltre alla protesta di tasse di giustizia, spese e ripetibili (doc. I, pag. 5), producendo il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. D).
1.5. Il 10 ottobre 2018 l'avv. RA 1 ha informato il TCA che:
" (…) con effetto immediato la Signora RI 1 è stata posta in trattamento domiciliare per un disturbo psichiatrico acuto. Si tratta di un trattamento che sostituisce il ricovero in __________, impossibile da sostenere per la ricorrente in considerazione del fatto che con lei vivono pure i due figli minorenni. La patologia di cui soffre la signora è quindi ben lungi dall’essere lieve e risulta tutt’altro che stabile. Essa non è neppure in grado di guidare per tutta la durata del ricovero domiciliare (ancora ignota). Si tratta quindi di un disturbo del tutto invalidante. Trasmetto in allegato copia del dépliant informativo che è stato consegnato alla signora RI 1.” (doc. IV+1)
1.6. Nella risposta del 18 ottobre 2018, l'Ufficio AI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. Il 23 ottobre 2018 l'avv. RA
1 ha versato agli atti il certificato medico del 18 ottobre 2018 della Clinica __________
(in seguito: __________) di __________ (doc. VIII-1).
1.8. Il 5 novembre 2018 L’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, puntualizzando che il precitato certificato medico attesta “una situazione verificatasi in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata e non è pertanto atta a inficiare la valutazione del medico SMR” (doc. X).
1.9. Il 15 novembre 2018 l'avv. RA 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che il certificato medico in questione “non attesta una situazione verificatasi in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata, bensì una situazione in divenire. La patologia della ricorrente risulta infatti essere tutt’altro che stabile. (…). Si tratta (…) di un evento non verificatosi senza alcuna avvisaglia, tant’è che la signora RI 1 presentava notevoli limitazioni a livello psichico già prima dell’emanazione della decisione impugnata come scritto nel ricorso 18.9.2018” (doc. XII).
1.10. Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. XIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Nella presente fattispecie
l’UAI ha negato una rendita di invalidità all’assicurata, ritenendola
totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa come pure nello svolgimento
delle mansioni consuete casalinghe (pag. 52-55 incarto AI).
L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 14 giugno 2018 del
medico SMR, dr. med. __________ (pag. 49-51 incarto AI), il quale ha ripreso integralmente
le conclusioni contenute nel rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________
di __________, ove non è stata attestata alcuna incapacità lavorativa
dell’assicurata per motivi psichiatrici (pag. 38-42 incarto AI).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA condivide l’operato dell’UAI.
2.5. In effetti dalle tavole
processuali, in particolare dal rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________
di __________ (pag. 38-42 incarto AI), emerge che l’assicurata, affetta da “F32.0
Episodio depressivo di gravità lieve” dal “25 marzo 2015” e da “Z63.7
Eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa”, è in
cura presso tale servizio dal “25.03.2017 inizialmente solo colloqui
psicoterapeutici poi dal 29.05.2017 presa in carico anche psichiatrica”. In
particolare l’assicurata è in trattamento psicofarmacologico (Imovane 7.5 mg 1
cpr./die per insonnia e Brintelix 20 mg/die “al fine di migliorare il quadro
globale di funzionamento ivi compresa la timia”) e psicoterapeutico dal 29
maggio 2017 e continua, con ultimo controllo effettuato il 5 dicembre 2017. La
prognosi “è strettamente legata alla capacità della paziente di continuare
le cure soprattutto aderendo al trattamento psicoterapeutico in maniera più
sincera permettendo una maggiore accessibilità ai vissuti psicopatologici
profondi non limitandosi a semplici colloqui di sostegno inerenti tematiche di
contesto”. L’assicurata “non svolge da anni una attività lavorativa
tuttavia al momento attuale non vi sono motivazioni mediche di tipo
psichiatrico che giustifichino una inabilità lavorativa” (cfr. pag. 41
incarto AI). Si può contare su una ripresa dell’attività professionale da
subito, reintegrandola gradatamente in una attività lavorativa. La capacità
lavorativa non è ridotta, non presentando menomazioni dal punto di vista
psichiatrico (cfr. pag. 41 e 42 incarto AI).
Il TCA osserva che al punto 1.11 del certificato in questione veniva indicato
come “utile richiedere rapporto dimissione del recente ricovero” (pag.
42 incarto AI). Interpellato in merito dall’addetta UAI, il __________ di __________
ha precisato “che è stato un loro errore e che l’a.ta non è mai stata
ricoverata” (pag. 48 incarto AI).
Il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 14 giugno 2018, ha
ripreso le conclusioni dello specialista curante dell’assicurata (pag. 49-51
incarto AI).
Successivamente RI 1 ha versato agli atti il rapporto medico del 6 agosto 2018
del __________ di __________, dal quale emerge, quanto segue:
" (…) a complemento dell’incarto in vostro possesso, siamo di seguito a aggiornarvi rispetto ad una modifica concernente la farmacoterapia che l’assicurata sta assumendo: si è resa necessaria la sostituzione della molecola antidepressiva per completa inefficacia della precedente e riscontro di sintomatologia depressiva. Ella continua la presa in carico psicoterapia regolare.” (pag. 61 incarto AI)
Interpellato in merito
dall’amministrazione, nell’annotazione del 22 agosto 2018 il medesimo medico
SMR ha rilevato che: “la nuova documentazione medica non modifica le
conclusioni espresse nel RAF. La certificazione del 06.08.2018 del servizio __________
certifica un cambio di terapia per uno stato depressivo di grado lieve, già
noto e valutato nel RAF del 14.06.2018, che non ha una ricaduta sulla CL
(certificato __________ di gennaio 2018)” (pag. 63 incarto AI).
In simili circostanze il TCA non ha motivo di scostarsi dall’apprezzamento
espresso dal medico SMR che si è sostanzialmente limitato a riprendere
le considerazioni e le conclusioni dello specialista curante dell’assicurata
del 9 gennaio 2018, che ne ha attestato una piena capacità lavorativa dal
profilo psichiatrico. Del resto, il 6 agosto 2018 il medesimo specialista
curante ha unicamente informato l’UAI di un cambio di terapia, senza nuovamente
attestare alcuna incapacità dell’assicurata.
Il parere della patrocinatrice dell'assicurata - giusta la quale, per un verso,
la sua cliente presenta un’incapacità lavorativa permanente del 100% per motivi
psichici e, per altro verso, i medicamenti che le sono stati prescritti
(antidepressivo Escitalopram Sandoz al mattino e sonnifero Imovane alla sera)
ne compromettono la concentrazione e la capacità di svolgere qualsivoglia
attività lavorativa - non permette di modificare tale conclusione. Esso - non essendo
suffragato da alcun rapporto medico, tantomeno specialistico - ha il valore di
una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere qui condivisa.
Il TCA non ignora il certificato medico del 28 dicembre 2017 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e medicina tropicale, giusta l’assicurata
presenta una incapacità lavorativa del 100% per “sindrome ansiosa e depressiva”
(pag. 31-36 incarto AI). Tuttavia esso non permette di giungere ad una diversa
conclusione, già solo per il fatto che è stato allestito dal medico curante generico
che non è specialista nella materia che ci occupa.
In tale contesto occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle
considerazioni espresse dal medico SMR che, giova qui ribadire, si è sostanzialmente
limitato a riprendere integralmente quanto attestato dallo specialista curante
dell’assicurata attivo presso il SPS di Bellinzona.
Concludendo, è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che la ricorrente è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, qualsiasi attività lavorativa compreso lo svolgimento delle mansioni
consuete casalinghe.
2.6. Questa Corte non ignora il certificato medico del 18 ottobre 2018 della __________ di __________, dal quale emerge che l’assicurata “è degente in regime di trattamento ospedaliero domiciliare dal 10.10.2018. È seguita dall’equipe di __________ (__________) della Clinica __________. Durante la degenza la paziente è inabile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. VIII-1). Esso non porta tuttavia alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della fattispecie, così come del resto rettamente rilevato dall'UAI in sede di osservazioni del 5 novembre 2018 (doc. X, pag. 2). Difatti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 24 agosto 2018. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138 e DTF 132 V 215). Tale documentazione medica - che certifica un ricovero domiciliare a decorrere dal 10 ottobre 2018, attestando una incapacità lavorativa del 100% - non porta alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della fattispecie.
Il parere della patrocinatrice dell'assicurata - giusta la quale il certificato medico in questione non attesterebbe una situazione verificatasi in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata, quanto piuttosto una situazione “in divenire” instabile in un assicurata che presentava notevoli limitazioni a livello psichico già prima dell’emanazione della decisione impugnata, e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione ai fini del giudizio (doc. XII) - non permette di modificare tale conclusione. Esso, non essendo nuovamente suffragato da alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ha il valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere qui condivisa.
Dalle tavole processuali risulta infatti che, per lo meno, sino al 10 ottobre 2018 nessun medico specialista, tantomeno dal curante del __________ di __________, ha mai attestato alcuna incapacità lavorativa della ricorrente dal profilo psichiatrico.
Il certificato medico del 18 ottobre 2018 della __________ di __________ viene quindi trasmesso all’UAI affinché lo tratti, se del caso, alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
In
questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una
decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla
salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con
riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2). Anche i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del
10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014
consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12 settembre
2018, consid. 2.9.3.).
2.7. Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.5-2.6), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto del
__________ rispettivamente all’esperimento di una perizia, così come postulato
dalla patrocinatrice dell'assicurata nel gravame; cfr. doc. I, pag. 4),
ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
L'incarto dell'UAI è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.
consid. 1.6).
La decisione impugnata va dunque confermata.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.
Quest’ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 4).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Anche volendo fare astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito al mancato approfondimento del quadro psichico dell'insorgente (che, per i motivi riportati in sentenza, erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va rilevato che il medico dell’amministrazione si è fondato integralmente su quanto attestato dallo specialista di fiducia, medico curante, dell'assicurata, sia per quanto riguarda il quadro diagnostico come pure per la capacità lavorativa dell’assicurata. In siffatte circostanze, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti