__________Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2018.168

 

PC/sc

Lugano

14 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1971, di professione operaio agricolo, in data 29 marzo/1° aprile 2017 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “sistema nervoso alterato più stress” (pag. 47-55 incarto AI).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti la perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________ (pag. 64-72 incarto LAMal), il rapporto medico del 28 novembre 2017 della psichiatra curante (pag. 106-112 incarto AI), il rapporto finale del 21 febbraio 2018 del medico SMR (pag. 127-130 incarto AI) e la valutazione del 9 aprile 2018 della consulente IP (pag. 142-144 incarto AI) - l’UAI, con progetto di decisione del 10 aprile 2018, ha preavvisato all’assicurato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera (grado di invalidità: 100%) dal 1° ottobre 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 1° marzo 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         L’amministrazione ha soppresso la rendita dopo avere stabilito un grado di invalidità del 37% (a fronte di un reddito annuo "da valido" di fr. 38'400.- e "da invalido" di fr. 24'173.-, considerata una esigibilità lavorativa del 40% ed applicando una deduzione sociale del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) a seguito dello stato di salute migliorato a partire dal 1° dicembre 2017 (pag. 133-137 incarto AI).

                               1.3.   Dopo aver ricevuto nuova documentazione medica (pag. 147-161 incarto AI) ed il rapporto medico del 25 giugno 2018 della psichiatra curante (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI) ed avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 174 e 178 incarto AI), l’UAI, con decisione del 4 settembre 2018, ha confermato il progetto di decisione (pag. 181-186 e 190-191 incarto AI).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 3 ottobre 2018 RI 1, rappresentato dal curatore RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità dal 1° marzo 2018 a fronte di un grado di invalidità del 61% (cfr. doc. I, pag. 2).

Il curatore del ricorrente contesta in particolare gli aspetti economici della decisione dell’UAI, ritenendo eccessivo ed inverosimile il salario “da invalido” di fr. 5'367.55 determinato dall’amministrazione, che è pari al doppio rispetto ai fr. 3'200.- che percepiva “da valido”. La decisione non indicherebbe neppure quale professione o settore siano stati considerati, ciò che non rispetterebbe il principio della motivazione di ogni decisione. Andrebbe applicato un gap salariale del 20%, visto pure che l’assicurato - in assenza di studi superiori e della licenza di condurre - non avrebbe potuto trovare un posto di lavoro meglio retribuito. Secondo le tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica il salario annuo nell’orticoltura, attività semplici e ripetitive, ammonterebbe a fr. 40'956.- mentre secondo il calcolatore dei salari “Salarium” una persona come l’assicurato, senza formazione specifica e con permesso C, potrebbe guadagnare fr. 3'579.- (per 41.7 ore), ossia fr. 46'527.-. Ne consegue che, tenendo conto di una riduzione del 60% per motivi medico-teorici e del 20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, il reddito “da invalido” di RI 1 ammonterebbe a fr. 14'888.65. Il suo grado di invalidità si attesterebbe quindi al 61%. A partire dal 1° marzo 2018 avrebbe quindi diritto a ¾ di rendita di invalidità (art. 28 cpv. 2 LAI).

Il curatore dell’insorgente chiede pertanto che venga accertato il diritto di RI 1 di ricevere una rendita di invalidità del 61% dal 1° marzo 2018, oltre alla già prevista rendita completa per il periodo dal 1.10.2017 al 30.2.2018 (doc. I, pag. 2). A suffragio delle proprie argomentazioni egli produce, tra l’altro, il certificato medico del 24 settembre 2018 della psichiatra curante (doc. A3).

                               1.5.   Nella risposta del 5 novembre 2018, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo e l’estratto del CNL per il personale dell’agricoltura (doc. IV-1), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

                               1.6.   In data 7 novembre 2018 il TCA ha intimato la risposta di causa al curatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

 

                                         Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 28 febbraio 2018, oppure se tale prestazione deve essere soppressa.

                                        

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

 

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

 

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie l’UAI a partire dal 1° marzo 2018 ha soppresso la precedente rendita intera, ritenendo che dal 1° dicembre 2017 l’assicurato è totalmente inabile nell’attività abituale ma abile al 40% (sotto forma di riduzione di rendimento) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, stabilendo un grado di invalidità del 37% (pag. 133-137 incarto AI).

                                         L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 21 febbraio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 127-130 incarto AI) - il quale ha sostanzialmente ripreso le conclusioni contenute nella perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________ ordinata dall’assicuratore contro le malattie (pag. 64-72 incarto LAMal) che ha, a sua volta, confermato le conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante nel rapporto medico del 28 novembre 2017 (pag. 106-112 incarto AI) - rispettivamente sul parere del 28 giugno 2018 del medesimo medico SMR (pag. 178 incarto AI) - il quale si è distanziato dalle conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante nel rapporto medico del 25 giugno 2018, che ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI).

Il TCA, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, la perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________: pag. 64-72 incarto LAMal; il rapporto medico del 28 novembre 2017 della psichiatra curante: pag. 106-112 incarto AI e il rapporto finale del 21 febbraio 2018 del medico SMR: pag. 127-130 incarto AI), rileva innanzitutto che - a ragione - il curatore non ha contestato in questa sede che l’assicurato - totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal 4 ottobre 2016 per motivi psichici - a partire dal 1° dicembre 2017 ha beneficiato di un miglioramento della patologia psichiatrica tale da comportare un aumento della sua capacità lavorativa residua al 40% (ovvero 100% con una riduzione di rendimento del 60%) in attività adeguate. 

Occorre ora quindi esaminare se il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato è perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI), come ritenuto dall’UAI nella decisione avversata, oppure no. In caso di risposta affermativa occorrerà poi esaminare anche se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità riconosciutagli dall’UAI a far tempo dal 1° ottobre 2017.

In tale contesto va qui evidenziato che un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, c. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, c. 2.1).

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto del 28 giugno 2018 (pag. 178 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (che, giova qui rilevare, non ha peraltro neppure avuto un consulto personale con l’assicurato: cfr. consid. 2.6), che si distanzia da quanto attestato dalla psichiatra curante nel rapporto medico del 25 giugno 2018 (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI), non è sufficiente per concludere che il miglioramento delle condizioni di salute psichiche dell’assicurato - risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI). 

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato - totalmente inabile al lavoro dal 4 ottobre 2016 per motivi psichici (cfr. pag. 71 incarto LAMal) - è stato ricoverato dall’11 gennaio al 20 marzo 2017 presso la Clinica __________ di __________ per “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F41.2)” (pag. 74 e 75 incarto AI) e dal 13 settembre al 13 ottobre 2017 presso la Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grave entità, con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD 10: F33.3); Eventi di vita sfavorevoli durante l’infanzia (Z61)” (pag. 154-157 incarto AI e pag. 22 incarto LAMal).

 

                                         La dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto il 22 dicembre 2017 presso il __________ un colloquio personale con l’assicurato (dalle ore 9.15 alle ore 10.20) e telefonico con la psichiatra curante, dr.ssa med. __________. Quest’ultima confermava un’abilità lavorativa parziale dell’assicurato del 40% a partire dal 1.12.2017, vista l’evoluzione avuta nell’ultimo periodo, puntualizzando che egli “è motivato verso una ripresa lavorativa ma teme che in maniera autonoma non vi siano ancora sufficienti risorse e per questo lo ha indirizzato verso l’IPT” (pag. 69 incarto LAMal). L’assicurato ha affermato di essere stato licenziato nel febbraio 2017 (pag. 68 incarto LAMal) ed essersi iscritto alla disoccupazione nella misura del 40% a decorrere dal 18 dicembre 2017, nel tentativo di poter riprendere un’attività lavorativa, vista la sua voglia di ritornare nel mondo del lavoro (pag. 71 incarto LAMal).
Nella valutazione del 22 dicembre 2017 la perita del __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, ultimo episodio di grado grave con sintomi psicotici incongrui al tono dell’umore (ICD 10: F33.3) in parziale risoluzione” (pag. 70 incarto LAMal). Ella è giunta alla conclusione che l’assicurato fosse abile al 40%, come confermato pure dalla psichiatra curante, in attività adeguate (pag. 71 incarto LAMal). Nella medesima occasione la dr.ssa med. __________ e la dr.ssa med. __________, ambedue specialiste FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno pure puntualizzato che: “È prevedibile vi sia in futuro un miglioramento della capacità lavorativa ma non prima di 3 mesi, quindi sarebbe indicata una rivalutazione anche solo tramite rapporto di decorso da parte della psichiatra curante. L’assicurato ha in corso attualmente una domanda di prestazioni AI, pare opportuno un interessamento da parte dell’UAI al fine di aiutare l’assicurato con provvedimenti professionali a sfruttare l’iniziale capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Infatti, la presenza ancora di una sintomatologia residua, in particolare l’ideazione di riferimento lo possono portare ad avere difficoltà nell’approccio verso un ambiente di lavoro, sarebbe quindi necessario un accompagnamento in tal senso e penso che un supporto solo da parte della disoccupazione non sia sufficiente. La psichiatra curante ha indirizzato l’assicurato al IPT” (pag. 71 incarto LAmal).             

Nel mese di dicembre 2017 l’assicurato è stato inserito nel programma “__________” (pag. 167 incarto AI) della Fondazione __________ di __________, creata da capi d’azienda, gestita come uffici).
Nel rapporto del 1° incontro/finale dell’9 gennaio 2018 la consulente IP dell’UAI ha indicato che “Non si applicano PPR i quali, attualmente, non migliorerebbero la capacità di guadagno. Se l’A. lo desidera si rimane a disposizione pe un aiuto al collocamento (… chiedo che sia l’A. a richiederlo per iscritto)” (pag. 144 incarto AI).

 

                                         Il 23 gennaio 2018 la dr.ssa med. __________, psichiatra curante dell’assicurato dall’11 aprile 2017, ha attestato al datore di lavoro un’incapacità lavorativa del 60% dal 26 gennaio 2018 per presumibilmente 8 settimane (pag. 73 incarto LAMal).

L’assicurato è stato ricoverato dal 21 marzo all’8 maggio 2018 presso la Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD 10: F33.2); Problemi legati a circostanze psicosociali (ICD 10: Z65);
Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD 10: Z61)
” (pag. 158-161 incarto AI).     

Il 23 marzo 2018 la psichiatra curante ha informato la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (pag. 148 e 179 incarto AI) che l’assicurato - ricoverato dal 21 marzo 2018 – era inabile al lavoro al 100% dall’11 aprile al 30 novembre 2017, al 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio 2018 e al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua, puntualizzando che “al momento non possibile definire” a partire da quando sarebbe stato nuovamente abile al lavoro (pag. 148 incarto AI).   

Il 12 aprile 2018 la psichiatra curante ha informato l’UAI che lo stato di salute dell’assicurato era peggiorato, che non aveva potuto continuare con il programma “__________” e che dal 21 marzo 2018 era ricoverato nella Clinica __________. In allegato ha mandato copia del precitato certificato medico alla Cassa di disoccupazione (pag. 147 incarto AI).   

Nel rapporto medico del 25 giugno 2018 all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI) la psichiatra curante, in merito all’evoluzione della situazione del paziente, ha rilevato che il tentativo di inserimento nel programma __________ era fallito, in quanto il paziente - nonostante fosse stato accolto bene - non era riuscito a partecipare nei gruppi, ad esprimersi, si era sentito inadeguato e si era vergognato. Inoltre non era riuscito a memorizzare le informazioni date, fattore che l’aveva stressato parecchio. La situazione col curatore, signor __________, si è rivelata essere sempre più conflittuale. Il paziente ed il curatore non riuscivano più a comunicare. Globalmente era aumentata la sintomatologia depressiva e di agitazione nel paziente. Non dormiva più. L’ha dovuto ricoverare di nuovo nella Clinica __________ dal 21 marzo all’8 maggio 2018. Parallelamente con il ricovero erano arrivate fatture scoperte, richiami, precetti esecutivi. Anche la moglie è andata in crisi ed ha dovuto iniziare un trattamento di emergenza per reazione depressiva. In accordo con i medici della Clinica __________, la situazione sociale è stata segnalata all’assistente sociale del __________ (pag. 167 e 167 incarto AI). La psichiatra curante ha, quindi, posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio grave in remissione parziale senza sintomi psicotici ICD 10: F33.2 (2008 primo episodio noto); Problemi legati a circostanze psicosociali ICD 10: Z65 (indebitamento nonostante una curatela) (2017/18); Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD 10: Z61); Problemi cognitivi (2017), probabile deficit dell’attenzione DSM5 F 90.2” (pag. 169 e 177 incarto AI) e concluso attestando una IL del 100% dall’11 aprile al 30 novembre 2017, del 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio 2018 e del 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 167 incarto AI).   

Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato quanto segue:

 

" (…) Ho preso visione della nuova documentazione medica.

L'assicurato è stato ricoverato presso la clinica __________ dal 21.03.2018 al 08.05.2018 a seguito di una esacerbazione della patologia psichiatrica. Nel rapporto di dimissione dalla clinica __________ (GED 24.05.2018) è descritto come il malessere dell'assicurato venisse attribuito alle difficoltà di gestione economica e al vissuto che la famiglia non si senta adeguatamente sostenuta dal curatore. La degenza ha avuto un decorso senza complicazioni e alla dimissione dalla clinica la sintomatologia era migliorata, pur non essendo totalmente risolta, Il rapporto medico della dr.ssa __________ (GED 27.06.2018) conferma il miglioramento dello stato di salute dell'assicurato rispetto alle condizioni precedenti alla degenza ospedaliera, come pure la permanenza di una sintomatologia psichiatrica residuale. La dottoressa stima una CL residua in una attività adeguata allo stato di salute per 3-4 ore al giorno.

Dal 21.03.2018 al 08.05.0218, per il periodo di degenza presso la clinica Viarnetto, giustificata una IL del 100% in ogni attività lucrativa. A partire dal 09.05.2018 si confermano le limitazioni alla CL già determinate nel rapporto finale SMR (GED 21.02.2018).” (pag. 178 incarto AI)

 

                                         Il 24 settembre 2018 (pag. 192 incarto AI) la psichiatra curante ha puntualizzato che:

 

" (…) Il p. mi ha portato la decisione AI il 18 settembre 2018, durante l’ultimo appuntamento. (…). Il p. risulta abile al lavoro in un’attività adeguata un ¾ ore/giorno al massimo, dal 27.6.2018 in avanti, dal punto di vista psichiatrico. (…). Secondo il mio parere medico, il p. ha bisogno di provvedimenti reintegrativi (provvedimenti professionali) da parte dell’AI. (…)”

                                         In siffatte circostanze il TCA, attentamente vagliato l’insieme della precitata documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, il certificato del 23 gennaio 2018 della psichiatra curante al datore di lavoro: pag. 73 incarto LAMal; il certificato della psichiatra curante alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione; cfr. pag. 148 e179 incarto AI; il rapporto medico del 25 giugno 2018 della psichiatra curante all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI), senza un approfondimento peritale attraverso un esame dell’assicurato da parte di uno specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), non è in grado di ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che il miglioramento delle condizioni di salute psichiche dell’assicurato - risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

 

                                         In simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)

 

                               2.9.   Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo richiamo dell’incarto disoccupazione (attualmente non agli atti) -  di una perizia psichiatrica relativa al periodo successivo al 1° dicembre 2017.

 

                                         In questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2). Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3.).

                                         Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

 

                                         In concreto, con la conferma (cfr. consid. 1.1 e 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 28 febbraio 2018, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).

 

                             2.10.   Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle censure ricorsuali, in merito agli aspetti economici, sollevate dal curatore. Tali questioni dovranno infatti essere affrontate se e quando dovesse emergere che il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato - risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

Per motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque sin d’ora che, non può essere condivisa la contestazione mossa dal curatore dell'insorgente nel gravame all'operato dell'UAI per aver applicato al caso di specie un "reddito da invalido" superiore al "reddito da valido". In proposito, giova infatti ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid. 4.2 - quanto segue:


“(…)

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem  konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".


(cfr., sul tema, anche la STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, o
ve questa Corte ha confermato un salario da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40).

In merito alla censura ricorsuale giusta la quale l'UAI non avrebbe indicato nella decisone neppure quale professione o settore siano stati considerati e, quindi, non avrebbe rispettato il principio della motivazione, giova qui ricordare che nella decisione impugnata l’amministrazione ha rinviato alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, valore mediano.

In questo contesto il TCA rileva che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.3). Nel rapporto del 1° incontro/finale dell’9 gennaio 2018 la consulente IP dell’UAI ha inoltre indicato che “L’A. potrebbe svolgere tutte quelle attività non qualificate, semplici e ripetitive quali: - operaio generico in attività di imballaggio etichettatura, controllo qualità; - aiuto vendita; - aiuto logistica; - etc.” (pag. 143 incarto AI).

Per quanto concerne la questione del gap salariale, va ricordato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure rilevare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti. Parimenti dicasi nella STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10, considerato che in quel caso il reddito da valido era stato fissato partendo dal salario previsto dal contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale nel ramo della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima, nel 2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni di età" - quale era il caso di specie; era di fr. 3'550.- mensili, più tredicesima).


Per quanto concerne la circostanza che secondo le tabelle elaborate dall’Ufficio federale di statistica il salario annuo nell’orticoltura, attività semplici e ripetitive, ammonta a fr. 40'956.-, giova qui ricordare che, per determinare il reddito da valido, considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4 e rinvii ivi citati).

Per quanto concerne la circostanza che secondo il calcolatore dei salari “Salarium” una persona come l’assicurato, senza formazione specifica e con permesso C, potrebbe guadagnare fr. 3'579.- (per 41.7 ore), ossia fr. 46'527.-, giova qui ricordare che il TF ha stabilito che tale strumento non è utilizzabile, considerato che la differenza nei risultati cui può portare deriva dalla scelta dei parametri da inserire nella calcolatrice individuale (cfr. STF 9_C 359/2018 del 31 agosto 2018, consid. 4.2 e rinvii ivi citati)

 

                             2.11.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8-2.9), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI.

L’insorgente è rappresentato dal suo curatore.

 

                                         Per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

 

                                         Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

 

                                         Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).

 

                                        Con sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 (cfr. anche sentenza K 123/06 del 6 dicembre 2007 e sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8), il TF, a proposito del riconoscimento di ripetibili ad un’assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha affermato:

 

" La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto arbitrario.

 

5.

5.1 Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

 

Trattandosi di una questione di diritto federale, questo Tribunale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione della prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a ripetibili della parte vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2 [C 56/03]). In questa misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta all'applicazione di ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto 2004, consid. 6.1.1; cfr. pure DTF 130 V 320 consid. 2.4 pag. 324).

5.2 Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni un'indennità possa essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale è una questione di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della lite, e, dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid. 2.2 pag. 115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1], cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).

 

(…)

5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).

 

5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazio-ne svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).

 

5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).

 

5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.

 

Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9). 

 

5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.” 

 

(cfr. STCA 36.2018.20 del 28 maggio 2018, consid. 2.8).

 

                                         Anche nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge che il curatore dell’insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né si può ravvisare un agire temerario da parte dell’assicuratore.

 

                                         Ne segue che non vanno assegnate ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI. Non si assegnano ripetibili.   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti