Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2018.169

 

PC/DC/sc

Lugano

20 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 8 febbraio 2016 RI 1, nato il __________ 1969, di professione installatore di impianti sanitari (con AFC, anno 1990) e montatore di riscaldamenti (con AFC, anno 1992), riformato quale impiegato di commercio (con AFC, anno 2013) dall’UAI, disoccupato dal 1° aprile 2015, ha informato la __________ che, in data 12 gennaio 2016, mentre si trovava al proprio domicilio a __________, verso le 14.00, "sono scivolato dalle scale e mi sono aggrappato alla ringhiera con il braccio destro ed ho urtato la spalla sinistra" (pag. 1 e 2 incarto LAINF; pag. 3, 4-10, 14-19, 26-30, 48, 235, 241-242, 255, 279-284, 286-294, 397 e 402 incarto LAI). L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’__________, ha comunicato il 15 giugno 2017 all'assicurato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2017, considerato che “la tendinite calcifica della spalla e i disturbi al gomito sono di natura cronico degenerativa” e che, per “i soli postumi dell’infortunio è ritenuta giustificata una capacità lavorativa del 100% nell’attività di riferimento di impiegato di commercio” (pag. 518 e 519 incarto LAINF)

                               1.2.   Nel frattempo in data 19 aprile 2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “infortunio 12.1.16 con contusione spalla sx (caso __________) con dolori e deficit motorio persistente. Esiti infortunio spalla-braccio dx (2008)” (pag. 262-270 e 275 incarto AI).

                               1.3.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF, il rapporto finale del 9 aprile 2018 del medico SMR (pag. 382-385 incarto AI) ed il relativo complemento dell’11 giugno (pag. 385 incarto AI) come pure la valutazione del 18 giugno 2018 della consulente IP (pag. 397-400 incarto AI) -  l’UAI, con progetto del 19 giugno 2018, ha preavvisato il respingimento della richiesta di prestazioni dell'assicurato, poiché egli (a fronte di un "reddito da valido" di fr. 69'273.-, fissato mediante alla TA1 2014, categoria 41-43 costruzioni, uomini, aggiornato al 2016, nell’attività abituale di montatore di impianti di riscaldamento e "da invalido" di fr. 66'095.-, determinato in base alla TA1 2014, categorie 77, 79-82, attività amministrative e di servizio di supporto, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 100%, in attività adeguate, tra cui figura pure quella di impiegato di commercio), presenta un grado d'invalidità del 5% e, quindi, non pensionabile (pag. 392-396 incarto AI). 

                               1.4.   Dopo aver ricevuto le osservazioni del 26 giugno 2018 dell’assi-curato (pag. 402-403 incarto AI) ed il certificato medico del 22 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia (pag. 409 incarto AI) ed avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 413 incarto AI), l’UAI, con decisione del 12 settembre 2018, ha confermato il progetto di decisione (pag. 415-420 incarto AI).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 10 ottobre 2018 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità (cfr. doc. I).

Il ricorrente contesta la decisione dell’UAI, dato che non terrebbe adeguatamente conto dell’effettivo danno alla salute che lo affligge e stabilirebbe un grado di invalidità insufficiente ed incompatibile con la sua situazione personale e con la sua effettiva perdita di guadagno. L’insorgente puntualizza che “tutti questo fastidi e dolori che mi causano ansia dunque ancora più problemi. Mi sento già una persona inutile e l’assicurazione invalidità così facendo non mi facilità le cose. Ho bisogno sicuramente di aiuto perché non è facile portare avanti un’esistenza, trovo difficoltà anche nelle attività della vita quotidiana, per fortuna ho mia figlia che mi da una mano nelle faccende” (cfr. doc. I).  

                               1.6.   Nella risposta dell’8 novembre 2018, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l’annotazione del 2 novembre 2018 del medico SMR, __________ (doc. IV-1)

                               1.7.   Il 23 novembre 2018 RI 1 ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. VI+1-4).

 

                               1.8.   Il 4 dicembre 2018 L’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l’annotazione del 3 dicembre 2018 del medico SMR, __________ (doc. VIII-1)

                               1.9.   In data 7 dicembre 2018 il TCA ha trasmesso il doc. VIII-1 per conoscenza (con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni) al ricorrente (doc. IX), che è rimasto a tutt’oggi silente.

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie l’UAI ha negato una rendita di invalidità all’assicurato, ritenendolo totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa adeguata, inclusa quella di impiegato di commercio (pag. 415-420 incarto AI). 

L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale dell’9 aprile 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 382-385 incarto AI) ed i relativi complementi dell’11 giugno 2018 (pag. 385 incarto AI) e del 30 agosto 2018 (pag. 413 incarto AI), il quale ha ripreso integralmente le diagnosi e le conclusioni contenute nel rapporto medico del 21 novembre 2016, relativo alla visita del 16 novembre 2016, (pag. 377 e 378-380 incarto AI) del dr. med__________, perito della SUVA. Quest’ultimo specialista ha ritenuto quanto segue:

 

" (…). Penso dunque che di fianco ai problemi della caduta vi sia sicuramente una sindrome da dolore cronico (…). Faccio fatica a vedere ancora un’inabilità lavorativa completa in attività leggera come quella d’ufficio, è chiaro che quella di idraulico non potrà più essere eseguita. (…) ho proposto al paziente, per poter dire di aver eseguito tutto il possibile dopo l’infortunio, un periodo di day-hospital un po’ più intensivo, con terapia anche in acqua. Egli è rimasto piuttosto dubbioso in merito a questa possibilità, senza darmi una risposta; è chiaro che un periodo di day-hospital ha senso solo con una chiara motivazione del paziente. (…) per quanto concerne la capacità lavorativa vedo di buon occhio una ripresa progressiva, per quanto concerne le sole conseguenze dell’infortunio; questa mia valutazione è però totalmente in contrapposizione con quanto pensa il paziente che si ritiene totalmente inabile al lavoro. (…)” (pag. 380 incarto AI)

 

                                         Nel rapporto finale dell’9 aprile 2018 (pag. 382-385 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:

 

“Caduta il 12.01.2016 con/su:

- trauma distorsivo alla spalla sx ed al gomito sx;

- epicondilite radiale sx secondaria;

- periatropatia omero-scapolare sx cronica tendinotica;

- st. d. artroscopia spalla sinistra e stabilizzazione anteriore su trauma distorsivo (05.2005);

 

Periatropatia omero-scapolare sx con:

- stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 2001;

- attualmente probabile lesiona parziale del sovraspinato;

- notevole riduzione della mobilità, probabilmente nell’ambito della IV;

 

Stato dopo epicondilite radiale dx con:

- stato dopo multiple terapie;

- stato dopo operazione di denervazione (26.02.2008).

e quella senza influsso sulla capacità lavorativa di:

“Sindrome da dolore cronico”.” (pag. 382 incarto AI)

 

                                         Il medico SMR ha quindi concluso per una IL del 100% in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal 12 gennaio 2016 ed ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in un’attività adeguata dal 16 novembre 2016 (data della visita del dr. __________).
Il medico SMR ha indicato le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo senza limitazioni 0-3 kg arto superiore sx e dx; nessuna alternanza della postura la bisogno; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; nessuna necessità di pause supplementari. Il medico SMR ha puntualizzato che l’assicurato:

 

" Non può alzare pesi o utilizzare l’arto superiore sinistro per lavori lontano dal corpo o lavori sopra l’orizzonte. Può sollevare con braccio destro saltuariamente massimo 6 kg e abitualmente al massimo 3 kg. Deve evitare movimenti di torsione dell’avambraccio destro. Deve evitare utilizzo di utensili vibranti con braccio destro. Deve evitare movimenti di spinta e tiro prolungata. Deve evitare forza di presa prolungata con la mano destra” (pag. 383 e 384 incarto AI).

 

                                         Nelle osservazioni conclusive il medico SMR ha precisato che l’assicurato non presentava alcuna diagnosi extrainfortunistica invalidante la sua CL (pag. 385 incarto AI).

Nel complemento dell’11 giugno 2018 il medico SMR ha confermato il precedente rapporto finale, puntualizzando che l’assicurato presenta le seguenti IL:

 

" Attività abituale (montatore di impianti di riscaldamento):

-   70% da marzo 2007;

- 100% dal 12.01.2016 e continua;

Attività adeguate (tra le quali impiegato di commercio)

-   70% da marzo 2007;

-     0% dal luglio 2008;

- 100% dal 12.01.2016

-     0% dal 16 novembre 2016.” (pag. 386 incarto AI).

 

                                         L’assicurato ha successivamente inoltrato all’UAI il certificato medico del 22 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia, cha ha attestato una dermatite seborroica, il relativo trattamento medico proposto ed il previsto controllo nel suo studio a 6 settimane di distanza (pag. 409 incarto AI)

Il 30 agosto 2018 il medico SMR ha confermato il precedente rapporto finale del 9 aprile 2018, precisando che il dermatologo dell’assicurato attestava una diagnosi di dermatite seborroica senza apportare sostanziali modifiche alla valutazione del dr. med. __________ del 16 novembre 2016 (pag. 413 incarto AI).

In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto svariata documentazione medica (doc. A5-A-24) già agli atti (pag. 312-337 e 344-352).

Il 2 novembre 2018 il medico SMR ha confermato il precedente rapporto finale del 9 aprile 2018, ritenuto che la “globale documentazione medica pervenuta in sede di ricorso, non apporta alcun nuovo elemento medico, che non sia già stato considerato” (doc. IV-1).

 

In 26 novembre 2018 l’assicurato ha ancora prodotto svariata documentazione medica (doc. VI 1-4).

Il 3 novembre 2018 il medico SMR ha confermato il precedente rapporto finale del 9 aprile 2018, ritenuto che tutte le certifica-zioni mediche prodotte menzionano le stesse diagnosi già citate nel rapporto anzidetto; dal profilo neurologico l’assicurato non presenta limitazioni influenti sulla sua CL, come attestato dal neurologo dr. med. __________ il 23 novembre ed il 15 dicembre 2017; anche l’attestazione di “deflessione dell’umore” citata dalla dr.ssa med. __________ nel certificato del 21 novembre 2018, trattasi sintomatologia ininfluente sulla CL dell’assicurato, in quanto non è una diagnosi codificata ICD 10, inoltre nel certificato non vi è nessuna menzione né di presa a carico psichiatrica, né di farmacoterapia specifica. Per cui, in assenza di nuove diagnosi e di nuove terapie invasive e/o chirurgiche affrontate dall’assicurato, il medico SMR ha concluso confermando il rapporto finale del 9 aprile 2018 (doc. VIII-1).          

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA condivide l’operato dell’UAI.

Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene infatti di far propria l'esigibilità stabilita dal medico SMR e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la stessa risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017, consid. 2.9 e rinvii ivi citati).

In siffatte circostanze non consente di giungere a diversa conclusione il certificato del 15 giugno 2017 agli atti del medico curante, dr.ssa __________, giusta la quale l’assicurato presenta una IL del 100% dal 12 gennaio 2016 e continua per impedimenti “unicamente fisici con impossibilità di muovere braccio sx” (pag. 308 incarto AI). 

Parimenti dicasi per la documentazione medica prodotta in questa sede, ove non è attestata alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato, segnatamente in attività adeguate (inclusa quella di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato è stato riformato con conseguimento dell’AFC nell’anno 2013, ed è stata ritenuta adeguata dal medico SMR: cfr. consid. 2.3), e nessuno specialista si esprime in particolare in merito all’esigibilità lavorativa dell’assicurato. 

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico dal 16 novembre 2016 (inclusa quella di impiegato di commercio).

Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (inclusa quella di impiegato di commercio).

                                         Questo Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’attività di impiegato di commercio, nella quale è stato riformato con conseguimento dell’AFC nell’anno 2013 rispettivamente un'attività lavorativa (ad es. di controllo e di sorveglianza) compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute (prevalentemente leggera).  

Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide la conclusione della consulente in integrazione professionale __________ che, nella valutazione del 18 giugno 2018 (pag. 399 incarto AI), ha stabilito che “(…) Si tratta di un uomo 49enne che, a causa del danno alla salute, risulta abile al 100% in attività adeguate. L’A.to è stato formato quale impiegato di commercio con AFC - attività tuttora esigibile. I limiti che l’A. presente non incidono negativamente sulle possibilità di reperire autonomamente un posto di lavoro per il tramite dei normali canali di collocamento. Si chiude pertanto il mandato di integrazione (…)” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dall'assicurato all'operato dell’amministrazione dal profilo medico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte. 

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 12 settembre 2018) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

                                        
In tale contesto, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).


Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

                               2.5.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                               2.6.   Per quanto concerne il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute (nel 2008) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (montatore di impianti di riscaldamento al 100%), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 69'273.- per l'anno 2016, fissato mediante alla TA1 2014, categoria 41-43 costruzioni, uomini, aggiornato al 2016 (cfr. pag. 387 e 388 incarto AI).

Il TCA non ha motivo di scostarsi da tale dato. Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

Il "reddito da valido" quale "
montatore di impianti di riscaldamento" al 100% per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 69'273.-.

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

                                        

                            2.7.1. Nel caso in esame, ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile (al 100%: cfr. consid. 2.4), per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.


L'UAI ha fissato il reddito "da invalido" in fr. 66'095.-, determinato in base alla TA1 2014, categorie 77, 79-82, attività amministrative e di servizio di supporto, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 100%, in attività adeguate, tra cui figura pure quella di impiegato di commercio (cfr. pag. 398 e 400 incarto AI).

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per attività amministrative e di servizi di supporto, settori 77,79-82, livello 1 di competenza, per 40 ore settimanali nel settore privato, ammonta a fr. 62'148.- (fr. 5'179.- x 12 mesi), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). L’UAI ha quindi ottenuto un "reddito da invalido" per il 2014 di fr. 62'148.-, che ha poi adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014, che corrispondeva a 42.1 ore, per giungere all'importo di fr. 65'410.77 (fr. 62'148.- : 40 x 42.1). Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, ha ottenuto un salario di fr. 66'095.- per il 2016.

Il TCA condivide il modo di procedere dell’amministrazione, ritenuto che l’assicurato è stato riformato nell’attività di impiegato di commercio con conseguimento dell’AFC nell’anno 2013, da considerarsi a tutt’oggi adeguata, in quanto compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico dal 16 novembre 2016 (cfr. consid. 2.4). Il TCA non ha quindi motivo di scostarsi da tale dato. Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

Il "reddito da invalido" quale "impiegato di commercio" al 100% per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 66'095.-.

                            2.7.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso di specie l’UAI nella decisione impugnata non ha applicato alcuna decurtazione a titolo sociale, sulla base di quanto indicato dalla consulente AI Michela Laloli (cfr. pag. 398 incarto AI).

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte non ha motivo di scostarsi da tale dato. Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

Il "reddito da invalido" quale "impiegato di commercio" al 100% per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 66'095.-.

                               2.8.   Confrontando il reddito da invalido di fr. 66'095.- (cfr. consid. 2.7.2) con quello da valido di fr. 69'273.- (cfr. consid. 2.6), si ottiene un grado d’invalidità del 5% ([69'273.00 - 66'095.-] x 100 : 69'273.00 = 4.58% arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.1).


Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendessero in considerazione anziché le attività amministrative (inclusa, quindi, quella di impiegato di commercio) e di servizio di supporto quelle semplici e ripetitive, livello 1 di competenze (ipotesi maggior-mente favorevole all’assicurato che comunque non sarebbe in alcun modo giustificata nel caso di specie, tenuto conto in particolare del bagaglio formativo - che include tre AFC - professionale dell’insorgente: cfr. CV a pag. 235 incarto AI; cfr. sul tema STCA 32.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.6.1), RI 1 non ne trarrebbe alcun beneficio per i motivi qui di seguito esposti.

In effetti, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a  proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un salario di fr. 66'646.30 per il 2015 e di fr. 67'133 per il 2016 ([63'744.-- : 103.2 x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016]; riportati all’orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 per quell’anno; STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018, consid. 2.8).
Il "reddito da invalido" in attività adeguate al 100% per il 2016 ammonterebbe, quindi, a fr. 67'133.-.

Nel caso di specie, in tale contesto, la consulente AI __________ ha considerato adeguata una deduzione sociale del 10% per attività leggera (cfr. pag. 387 e 388 incarto AI). Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 10%, così come stabilito dalla consulente AI, terrebbe debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l’assicurato. 
Il "reddito da invalido" in attività adeguate di fr. 67'133.-, tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonterebbe dunque, per il 2016, a fr. 60'419.70.  

Confrontando il reddito da invalido di fr. 60'419.70 (cfr. consid. 2.7.2) con quello da valido di fr. 69'273.- (cfr. consid. 2.6), si otterrebbe un grado d’invalidità del 13 % ([69'273.00 - 60'419.70] x 100 : 69'273.00 = 12.78% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). Questo grado d’invalidità non conferirebbe il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.1).

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti