Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.171

 

rg/sc

Lugano

9 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2018 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 19 maggio 2017 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2013 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2015;

 

                                     -   nel luglio 2018 l’assicurato, tramite il proprio medico curante dr. __________, ha presentato una domanda di revisione adducendo un peggioramento dello stato di salute. Dopo aver raccolto il parere del medico SMR cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta dall’assicurato, il 26 settembre 2018 l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia (confermativa del progetto di decisione del 24 luglio 2018 contro cui l’assicurato non aveva presentato osservazioni) non essendo stata oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute;

                                     -   contro la suddetta decisione l’assicurato personalmente insor-ge al TCA. Sulla scorta del rapporto specialistico del dr. __________ del 19 luglio 2018 evidenzia come il suo stato di salute sia peggiorato e come si giustifichi quindi l’entrata in materia sulla domanda di revisione;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame non essendo stata resa verosimile una notevole mo-difica della situazione invalidante;

 

                                     -   con scritto 19 novembre 2018 l’insorgente ha prodotto un nuovo rapporto del dr. __________ datato 14 novembre 2018 (doc. C) riconfermandosi nella propria domanda di giudizio;

 

                                     -   con osservazioni 26 novembre 2018 - sulla base della presa di posizione del medico SMR di medesima data:

 

"  Assicurato peritato dal dr. Christen 9.2016

 

Diagnosi:          sindrome panvertebrale

                           Periartropatia spalle bilateralmente

                           Probabile artrosi secondaria gomito destro

                           Rilevanti contratture in flessione delle dita

                           Possibile gonartrosi

                           Possibile coxartrosi

 

IL 100% quale macchinista / manovale

IL   50% in attività adatta

 

Segue decisione di grado AI 57% del 19.5.2017 confermata con sentenza TCA del 22.1.2018

 

Attuale domanda di revisione del 19.7.2018

 

-     Decisione di non entrata in materia del 26.9.2018

 

Ricorso:

 

rapporto dr. __________ del 19.7.2018:

-     Assicurato sottoposto a intervento spalla sinistra il 11.4.2018

-     Insorgenza radicolopatia L5 a sinistra

 

Rapporto dr. __________ del 14.11.2018:

-     Conferma peggioramento con ulteriore riduzione CL residua

 

Valutazione:

-     Dai rapporti del dr. ___________ risulta un sostanziale peggioramento almeno dal 4.2018 con quindi indicazione ad entrata in materia” (doc. X/1);

 

                                         l’amministrazione ha chiesto il rinvio degli atti affinché essa entri nel merito della domanda di revisione e renda in seguito una nuova decisione;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità (o di grande invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) è cambiato modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assi-curato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   nel caso concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’ammini-strazione ha (rettamente) evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica specialistica prodotta dall’assicurato con la domanda di revisione (rapporto specialistico del 19 luglio 2018; doc. B) e di quella ulteriormente prodotta pendente lite (confermativa di quanto attestato nel precedente citato rapporto; doc. C) risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia. Sulla scorta di suddetta refertazione medica (che fa stato di grosse limitazioni nella deambulazione, problemi alla colonna lombare, alle articolazioni, alla spalla sinistra nonché alle mani, il che a detta dello specialista rendono l’assicurato non più idoneo all’esercizio di qualsiasi attività anche leggera e ciò a differenza di quanto accertato in sede medica in occasione della precedente procedura sfociata nella decisione del 19 maggio 2017 [cfr. doc. AI 219, cfr. sub doc. AI 240; cfr. STCA 32.2017.102 del 21 gennaio 2018 concernente il qui ricorrente]) è da ritenere che, in considerazione delle plurime patologie ortopedico-reumatologiche di cui l’assicurato è affetto e delle relative limitazioni attestate in sede medica, sia verosimilmente subentrato (almeno da aprile 2018; cfr. doc. B e C) un rilevante peggioramento della sua situazione invalidante successivamente all’emanazione del provvedimento del 19 maggio 2017 con cui – in particolare – a far tempo dal 1. gennaio 2015 gli era stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita;

 

                                     -   in simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda ed esamini quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifi-chi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla rendita;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 26 settembre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti