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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 8 ottobre 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 aprile 2014 RI 1, nato il __________ 1975, di professione "cameriere, custode, tuttofare" al 100% presso la ditta __________ di __________ dal 1° settembre 2013, mentre stava lavorando, verso le ore 13:30, un elevatore che stava caricando gli è caduto sul piede destro ed ha riportato la "frattura diafisi I metatarso composta, multiframmentaria, obliqua + base II metatarso, composta, obliqua + frattura traversa I, II e III dito falange prossimale su trauma da schiacciamento ad alta energia". L'assicurato è stato trasportato subito all'Ospedale __________ di __________, dove è stato degente nel servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia fino al 25 aprile 2014. Il 22 aprile 2014 si è sottoposto alla "sutura della ferita del dorso del piede" e il 24 aprile 2014 alla "riduzione chiusa ed osteosintesi falange prossimale alluce di destra con k-wire".
L’assicuratore contro gli
infortuni (in casu: la __________) ha riconosciuto la propria responsabilità e
ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A decorrere dal 19 aprile
2014 RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa. In seguito l'assicurato
ha sviluppato all'arto inferiore destro una sindrome CRPS ed un disturbo
neuropatico/nocicettivo nonché dei disturbi psicogeni, a causa dei quali si è
sottoposto a svariate visite/valutazioni mediche, alcune delle quali
specialistiche (segnatamente in ambito neurologico, psichiatrico, reumatologico
e ortopedico).
Vista la persistenza dei dolori, nonostante le cure fisioterapeutiche e
medicamentose, RI 1 è stato sottoposto il 19 settembre 2016 ad impianto di un
elettrodo di stimolazione del ganglio spinale di L5 a destra. A causa di un
peggioramento dei dolori accusati dall'assicurato, il 26 settembre 2016
l'elettrodo ha dovuto essere rimosso (cfr. STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018,
consid. 1.1).
1.2. Nel frattempo in data 15
ottobre 2014 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
giustificata da dai postumi dell’infortunio del 19 aprile 2014 (pag. 1-6
incarto AI).
1.3. In ambito LAINF, esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 31 agosto 2017,
confermata con decisione su opposizione del 7 marzo 2018, la __________ - dopo
aver negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi psicogeni
e l'infortunio del 19 aprile 2014 - ha riconosciuto le spese di cura fino al 28
febbraio 2017 e il diritto alle indennità giornaliere sino al 31 agosto 2017,
ha negato all'assicurato l'attribuzione di una rendita d’invalidità (in quanto,
nel 2016 a fronte di un reddito annuo da valido di fr. 44'291.-
rispettivamente da invalido di fr. 50'139.-, tenuto conto di una
capacità lavorativa residua del 75%, i postumi infortunistici non influivano in
alcun modo sull'incapacità di guadagno; grado di invalidità: 0%), riconoscendo
un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (cfr. STCA 35.2018.24 del
16 ottobre 2018, consid. 1.2-1.4).
Con STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 7 marzo 2018 e
rinviato gli atti alla __________ per complemento istruttorio (segnatamente per
la messa in atto di un approfondimento peritale specialistico volto ad
accertare il decorso della CRPS, che ha incontestatamente sviluppato
l’assicurato in seguito all’infortunio del 19 aprile 2014, e le relative
conseguenze di tale patologia, tra l’altro, sulla capacità lavorativa residua
dell’assicurato) - oltre all’aggiornamento degli atti AI - e nuova
decisione.
1.4. In ambito LAI, dopo avere
esperito gli accertamenti medici ed economici del caso (incluso il richiamo
dell’incarto LAINF), l’amministrazione, con progetto di decisione del 1°
febbraio 2018, ha preannunciato all’assicurato il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° aprile 2015 (grado di invalidità del 100%) sino al 31 agosto 2017
(ovvero 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 15
maggio 2017), a fronte di un grado di invalidità del 39% (tenuto conto di un
reddito da valido di fr. 44'291.- e da invalido di fr. 26'859.00,
considerando una capacità lavorativa residua del 50%, da intendere come riduzione
del tempo di presenza, in attività semplici e ripetitive adeguate, con una
deduzione sociale del 20%; pag. 410-414 incarto AI).
In seguito, con progetto di decisione del 17 aprile 2018 (che ha annullato e
sostituito il precedente), l'amministrazione ha preannunciato all’assicurato il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2015 (grado di invalidità
del 100%) sino al 31 agosto 2017 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto il 15
maggio 2017) e di 1/4 di rendita dal 1° settembre 2017, a fronte di un grado di
invalidità del 45% (tenuto conto di un reddito da valido di fr. 44'291.-
e da invalido di fr. 24'283.00, considerando una capacità lavorativa
residua del 50%, da intendere come riduzione del tempo di presenza, in attività
semplici e ripetitive adeguate, con una riduzione del 9.59% a titolo di gap
salariale e una deduzione sociale, per attività leggera e per altri fattori,
del 20%; pag. 477-481 incarto AI).
1.5. Dopo aver ricevuto le osservazioni del 14 maggio e del 6 giugno 2018 dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, (pag. 487-489 e pag. 497 incarto AI) e la perizia medica del 5 giugno 2018 del prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica, (pag. 498-505 incarto AI) ed avere richiesto un parere al medico SMR, dr.ssa __________ (pag. 518 incarto AI), l’UAI, con decisione dell’8 ottobre 2018, ha confermato il progetto di decisione (pag. 512-516 e 528-531 incarto AI).
1.6. Con tempestivo ricorso del 24
ottobre 2018 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e che la stessa venga “riformata,
in via principale e, se del caso, in via subordinata, ai sensi dei
considerandi, sia in merito al grado di invalidità dopo il 31 agosto 2017, sia
in merito (a far tempo dalla nascita del diritto alla rendita) agli anni di
contribuzione ed alla scala delle rendite applicabile” (cfr. doc. I, pag. 9).
Il rappresentante dell’insorgente contesta in particolare la valutazione medica
operata dall’amministrazione che non avrebbe debitamente tenuto conto dello
stato di salute effettivo del suo assistito, affetto da CRPS, in particolare
dal profilo neurologico. Per le sole conseguenze fisiche il suo cliente è da
considerare al massimo abile al lavoro al 20% (percentuale del tutto teorica)
in attività leggerissima. Dal punto di vista pratico andrebbe pertanto eseguita
una prova EFL, che è stata a suo tempo richiesta - ma non eseguita - dall’UAI.
Il patrocinatore puntualizza che, dal punto di vista psichico, l’assicurato è
inabile al 50% in ogni attività (come riconosciuto dall’amministrazione sulla
base della una perizia psichiatrica che ha commissionato) e che, almeno in parte,
questa inabilità dal punto di vista psichico è sovrapponibile a quella dal
punto di vista fisico.
In via principale, a fronte quindi di un grado di un grado di invalidità di
almeno l’80% dal 31 agosto 2017, il suo cliente avrebbe pertanto diritto ad una
rendita intera, anche dal 1° settembre 2017 e a tempo indeterminato.
In via subordinata, a fronte quindi di un grado di un grado di invalidità del 53.17% (considerando un reddito da invalido di fr. 20'741.- e non di fr. 24'283.-) dal 31 agosto 2017, il suo cliente avrebbe comunque diritto a mezza rendita, anche dal 1° settembre 2017 e a tempo indeterminato.
A suffragio delle proprie argomentazioni e richieste ha versato agli atti la perizia del 5 giugno 2018 del Prof. dr. med. __________, già agli atti (cfr. Doc. C) e ha chiesto il richiamo dell’incarto LAINF (n. 35.2018.24), l’esperimento di una prova EFL e di una perizia medica.
Da ultimo, il patrocinatore del
ricorrente ha osservato quanto segue: “Quanto al totale degli anni di
contribuzione (4) e alla scala delle rendite (10), questi dati sono contestati
e non motivati, e si chiede all’Ufficio Ai di motivare la sua decisione. Si
ritiene infatti che gli anni di contribuzione siano superiori, e di conseguenza
che sia superiore la scala delle rendite. La decisione AI deve quindi essere
annullata e riformata anche in questo senso” (cfr. doc. I, pag. 8).
1.7. Nella risposta
del 6 dicembre 2018, l’UAI ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto,
tra l’altro, l’annotazione dell’8 novembre 2018 del medico SMR, __________
(doc. VI-1) e la presa di posizione del 3 dicembre 2018 della Cassa di
compensazione __________ (doc. VI-2).
1.8. Il 7 dicembre 2018 il TCA ha trasmesso la risposta di causa
al patrocinatore del ricorrente “con l’avvertenza che le parti
hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi
di prova. Nel medesimo termine di 10 giorni l’avv. RA 1 presenterà pure
osservazioni scritte in merito alla documentazione allegata alla risposta di
causa (cfr. VI1/7)”.
(doc. VII; n.d.r. il grassetto non è della redattrice).
1.9. Il 17 dicembre 2018 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere “altri mezzi di prova da proporre oltre a quelli già allegati o richiesti in sede di ricorso (e che mantengo).” (cfr. doc. VIII)
1.10. Il doc. VIII è stato trasmesso
per conoscenza all’UAI (doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche
successivamente al 31 agosto 2017 oppure se tale prestazione deve essere
ridotta.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con
invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.2. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che:
" (…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007)
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).
2.6. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione
per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del
24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in
DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4;
SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF
9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018
consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90
del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid.
2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14
agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3;
STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1).
2.7. Nella presente fattispecie
l’UAI a partire dal 1° settembre 2017 ha ridotto a un quarto la precedente
rendita intera, ritenendo che dal 15 maggio 2017 l’assicurato è totalmente inabile
nell’attività abituale ma abile al 50% (intesa come tempo di presenza) in
attività adeguate rispettose dei limiti funzionali fisici e psichici.
L’amministrazione si è fondata sulla perizia bi-disciplinare psichiatrica (dr.
med. __________, Direttore __________ e specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia nonché e la dr.ssa med. __________, Medico capoclinica e
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) e ortopedica (dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore) dell’8 settembre 2017 (pag. 326-368 incarto AI), sui complementi
peritali del 24 agosto 2017 (pag. 374-377 incarto AI) e del 26 settembre 2017
(pag. 378 e 379 incarto AI) del perito ortopedico e sul rapporto finale del 29
gennaio 2018 dei medici SMR, __________ (specialista FMH in medicina interna) e
__________, specialista FMH in psichiatria, perito SIM e Capo servizio SMR
(pag. 398-402).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto la perizia
bi-disciplinare psichiatrica e ortopedica dell’8 settembre 2017 (pag. 326-368
incarto AI) rispettivamente il rapporto finale SMR del 29 gennaio 2018 (pag.
398-402 incarto AI) non sono sufficienti per concludere che sia intervenuto un
miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di guadagno
dell’assicurato tali da giustificare una riduzione della rendita, da intera ad
un quarto.
2.8. Il TCA rileva che nella
perizia bi-disciplinare psichiatrica e ortopedica dell’8 settembre 2017 (pag.
326-368 incarto AI) i precitati specialisti hanno posto la diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa dal profilo somatico, tra l’altro, di “Sindrome
CRPS piede destro in postumi di frattura/lussazione di Lisfranc e frattura
falangi prossimali I, II e II” (pag. 339 e 340 incarto AI) e dal profilo
psichico di “Episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F32.1); Sindrome
post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1)” (pag. 364 incarto AI). I periti
hanno poi concluso che: - dal lato ortopedico, l’assicurato nell’attività
abituale è inabile al lavoro al 100% dal 19 aprile 2016 (recte: 2014)
mentre in un lavoro adatto (rispettoso dei limiti funzionali e di carico
menzionati nella perizia, in particolare, prevalentemente sedentario in cui si
possibile eseguire frequenti cambi di posizione in supporto alla terapia
farmacologica già presente) è abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore con un rendimento ridotto del 20% a partire dal
1°.03.2017, specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno
con rendimento ridotto oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento
ridotto; - dal lato psichiatrico, l’assicurato è inabile al lavoro al 50% in
qualsiasi attività (abituale e adatta; pag. 367 e 368 incarto AI); -
globalmente, ponderando sia i limiti psichici che i limiti dati dalla patologia
ortopedica, l’assicurato risulta inabile al lavoro al 100% nell’attività
abituale rispettivamente abile al 50% in un’attività adeguata che tenga conto
sia della menomazione somatica che del quadro psichico (pag. 367 e 368 incarto
AI).
Nei complementi peritali del 24 agosto 2017 (pag. 374-377 incarto AI) e del 26
settembre 2017 (pag. 378 e 379 incarto AI) il perito ortopedico ha confermato
la propria valutazione peritale precedentemente resa all’UAI.
Nel rapporto finale del 2 ottobre 2017 i precitati medici SMR hanno posto la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa dal profilo psichico
di “ICD-10 F32.1 Episodio depressivo di media gravità” e con influsso
sulla capacità lavorativa dal profilo somatico, tra l’altro, di “CRPS piede
destro in postumi di frattura/lussazione di Lisfranc e frattura falangi
prossimali I, II e II” (pag. 380 incarto AI). I medici SMR hanno poi
concluso che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale
dal 19 aprile 2014 (e continua) rispettivamente abile all’80% (intesa come
presenza) dal 1° marzo 2017 in un’attività adeguata (pag. 381 incarto AI). In
particolare, con un carico massimo in kg senza limitazioni di 10 kg, con alternanza
della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione,
senza necessità di pause supplementari, e con le seguenti “Ulteriori
limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale”: “L’assicurato
cammina con due stampelle, appoggia solo sul bordo esterno del piede destro;
attività esclusivamente in posizione seduta; In posizione seduta può alzare
pesi fino a 10 kg; 0 kg in posizione eretta; In posizione seduta può maneggiare
degli attrezzi leggeri e medi; L’impiego delle mani è possibile normalmente;
Può lavorare con le mani sopra la testa; Non deve camminare dei tragitti oltre
i 400 m; Non deve camminare su del terreno accidentato; Non deve salire o
scendere dalle scale, dalle scale a pioli o su delle impalcature” (pag. 381
e 382 incarto AI). I medici SMR hanno ritenuto possibile un miglioramento a
lungo termine (pag. 383 incarto AI).
Nel rapporto finale del 29 gennaio 2018 i precitati medici SMR hanno posto la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dal profilo psichico di
“Episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F32.1)” e dal profilo
somatico, tra l’altro, di “St. d. CRPS piede destro in postumi di
frattura/lussazione di Lisfranc e frattura falangi prossimali I, II e II” (pag.
398 incarto AI). I medici SMR hanno poi concluso che l’assicurato è inabile al
lavoro al 100% nell’attività abituale dal 19 aprile 2014 (e continua)
rispettiva-mente abile al 50% (intesa come presenza) dal 15 maggio 2017 (data
della visita peritale psichiatrica della dr.ssa med. __________) in un’attività
adeguata (pag. 399 incarto AI). In particolare, con un carico massimo in kg
senza limitazioni di 10 kg, con alternanza della postura al bisogno, senza
difficoltà nello svolgere lavori di precisione, senza necessità di pause
supplementari, e con le seguenti “Ulteriori limitazioni funzionali necessarie
per l’integrazione professionale”: “L’assicurato cammina con due
stampelle, non deve camminare di più di 400 m; attività prevalentemente in
posizione seduta, In posizione seduta può alzare pesi fino a 10 kg; 0 kg in
posizione eretta; In posizione seduta può maneggiare degli attrezzi leggeri e
medi; L’impiego delle mani è possibile normalmente; Può lavorare con le mani
sopra la testa; Non deve camminare su del terreno accidentato; Non deve salire
o scendere dalle scale, dalle scale a pioli o su delle impalcature; È
auspicabile un’attività che non sia eccessivamente stressante e non implichi
eccessive pressioni” (pag. 399 e 400 incarto AI). I medici SMR hanno
ritenuto possibile un miglioramento a medio termine e indicata una revisione
medica a gennaio 2019 (pag. 401 incarto AI). Nelle osservazioni conclusive i
medici SMR hanno osservato quanto segue: “Le due sentenze del Tribunale
federale del 30 novembre 2017 con il comunicato stampa del 14 dicembre 2017
rendono necessaria una riedizione del RAF del 02.10.2017. Questo RAF
sostituisce quello del 02.10.2017. La diagnosi di “Sindrome post-traumatica da
stress ICD-10 F43.1” è definita in caso che i sintomi compaiono entro 6 mesi
dal trauma. Non è il caso con l’assicurato. L’utilizzo dei mezzi pubblici per
poter recarsi al luogo di lavoro potrà richiedere le modifiche dell’automobile”
(pag. 401 incarto AI).
In sede di opposizione, con annotazione del 5 aprile 2018 (pag. 448 incarto
AI), il medico SMR, dr.ssa. med. __________, ha confermato il rapporto finale
SMR del 29 gennaio 2018.
Nel frattempo, su segnalazione dell’11 novembre 2016 dell’UAI (pag. 187 e 192
incarto AI) su indicazione del 7 novembre 2016 del medico SMR, dr.ssa. med. __________,
a fronte di un assicurato ancora fortemente limitato nei movimenti e nella
mobilità a causa dell’avampiede destro (pag. 167 e 169 incarto AI), il 7
febbraio 2017 la Sezione della circolazione di Camorino, dopo aver esaminato il
rapporto di valutazione medica di livello 3 del centro medico del traffico del
2 febbraio 2017, ha revocato a tempo indeterminato con effetto immediato
all’assicurato la licenza di condurre veicoli a motore (pag. 256 incarto AI).
Preso atto dell’istanza di riesame del 3 aprile 2018 dell’assicurato, il 10
aprile 2018 la Sezione della circolazione di Camorino, dopo aver esaminato il
rapporto peritale del centro medico del traffico del 3 aprile 2018 attestante
la riacquisita idoneità alla guida (pag. 520-525 incarto AI), ha annullato la
precedente decisione diparti-mentale, riammettendo l’assicurato alla guida di
veicoli a motore (pag. 470 incarto AI).
Il 30 maggio 2018 l'assicurato è stato visitato dal Prof. dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica, che ha
consultato privatamente. Nella "perizia" del 5 giugno 2018, il Prof.
dr. med. __________ (pag.498-508), ha attestato quanto segue:
" (…)
Diagnosi:
Stato dopo importante trauma da schiacciamento dell'avampiede
mediale destro con multiple fratture dei metatarsi mediali, traumatizzazione
del Lisfranc, fratture dislocate multiple delle prime tre falangi prossimali
mediali e lacerazione della pelle dorsale del piede destro.
Insorgenza di una sindrome di Sudeck - CRPS grave che durante il decorso di 4
anni ha raggiunto un punteggio di 16 punti su 16 nello score di severità della
CRPS (allegato). Persiste tuttora un punteggio di 14 su 16.
Grave decondizionamento fisico con atrofie muscolari diffuse agli arti
inferiori, prevalente a destra.
Perdita della simmetria posturale e del controllo cerebrale della simmetria con
atteggiamento scoliotico della colonna, insorgenza di coxopatia dolorosa a
destra.
Grave perdita di funzione del piede e dell'arto inferiore destro causata da
persistenza di disestesia dolorosa e allodinia dell'avampiede destro.
Concordo in sostanza con le diagnosi elencate a pagina 14 della perizia dell’8
settembre 2017.
Vi aggiungo il grave decondizionamento fisico dovuto agli oltre 4 anni di
inattività a seguito dei dolori provocati dalla sindrome di Sudeck.
(…).
Non sono d’accordo con le valutazioni espresse a pag. 15 della perizia del Dr. __________
dell’8 settembre 2017.
Il paziente al momento è gravemente inadatto per qualsiasi tipo di lavoro.
(..).
Ritengo che la capacità lavorativa dell'assicurato è al momento del 20% (…).
(…).
Nelle valutazioni messe a mia disposizione (perizia Dr. __________ dell’8
settembre 2017) si è ignorato il grave impatto che l’insorgere di una sindrome
di Sudeck (CRPS Complex regional pain syndrom) può avere sul decorso di traumi
anche non necessariamente così gravi come quello subito dall’assicurato.
La sindrome di Sudeck nei 4 anni ha raggiunto lo score massimo di 16 su 16
punti e al momento è ancora valutabile con un punteggio 14 su 16, ossia con
impatto grave sulla qualità di vita e sulla possibilità lavorativa del
paziente.
(…).
La mia proposta è: - a far capo dall’1.09.2017 viene mantenuto un grado di
invalidità dell’80.5. Deve inoltre essere assegnato al paziente un coaching
professionale e un’assistenza psico-sociale tali da facilitargli la ricerca di
un’attività lavorativa sedentaria, dapprima non oltre le 2 ore giornaliere. Il
seguito fisioterapeutico e gli esercizi in piscina 3 volte alla settimana
devono essere assicurati. - Una prossima valutazione del grado di invalidità
deve essere effettuata tra 2 anni. (…)" (pag. 503-505 incarto AI; ndr: il
grassetto non è della redattrice)
Interpellata in merito, con annotazione del 12 luglio 2018 (pag. 518 incarto AI), il medico SMR, dr.ssa. med. M__________, ha confermato il rapporto finale SMR del 29 gennaio 2018, osservando quanto segue:
" Il perito di parte non apporta una nuova diagnosi, ma solo una quantificazione diversa della capacità lavorativa in un medesimo quadro clinico.
A riprova dello status relativamente buono dell’assicurato c’è l’idoneità alla guida riacquisita dopo la visita medica di livello 3 del medico del traffico avvenuta in data 27.03.2018.
Questo fatto viene valutato positivamente sia come indicatore dell’utilizzo del piede destro, sia come fattore che diminuisce l’isolamento sociale che si era creato in seguito al ritiro della patente.” (pag. 518 incarto AI).
In questa sede, il Prof. dr. med. __________ (doc. C), ha attestato quanto segue:
" (…) Il SMR mostra di non avere seriamente valutato la sindrome dolorosa e invalidante del RI 1 che si traduce in un grave impedimento dei suoi possibili impieghi in una attività lavorativa e che mi aveva fatto valutare la sua invalidità all'80%. Impossibilità a tenere la stazione seduta o eretta per più di un'ora di fila, zoppia e necessità di aiuto con grucce per la deambulazione, raggio di deambulazione a piedi di circa 100-200 metri (un cameriere a tempo pieno fa circa 3-5 km al giorno almeno), scale solo con dolori e fatica, guida con zoccolo "impellicciato" per i dolori di appoggio al piede destro, persistente atrofia muscolare di ben 2,5 cm al polpaccio destro, limitazione nel raggio di guida di un autoveicolo, perdita quasi completa della motilità al piede schiacciato, assenza di tallosità e atteggiamento a "griffe." del piede destro, persistente asimmetria del colore della pelle al piede: questi gli elementi cardine ei più vistosi segni della grave sindrome post-traumatica CRPS che affligge l'arto inferiore destro. La motivazione dell'Al cita la valutazione medica di 3° livello della dottoressa __________. In essa si legge a pagina 4 "l'interessato riferisce di avere ancora un lieve dolore al piede destro con una minima difficoltà al carico sul terzo anteriore del piede". La registrazione pecca di ingenuità da parte della dottoressa. Quale paziente racconterebbe veramente i suoi dolori e sintomi senza sminuirli abbondantemente per ottenere l'agognata licenza di guidare? La dottoressa deve avere avuto un dubbio poiché dopo afferma che il paziente si serve di grucce. La dottoressa continua la sua valutazione del piede destro e a pagina 5 osserva "nessuna limitazione nelle ampiezze articolari. Marcia sui talloni e sulle punte possibile, l'interessato riesce a deambulare senza l'aiuto delle stampelle. il piede è lievemente dolente alla palpazione del terzo superiore. Non vi sono deficit di forza né di sensibilità". O non ha esaminato il piede destro o pecca di superficialità: il piede destro ha perso quasi completamente la sua articolarità attiva sia nell'avampiede che nel retropiede, è atteggiato a "griffe" per il raccorciamento della muscolatura intrinseca, con un alluce addotto e in parte infraddotto, la pianta del piede non ha callosità per la mancanza di appoggio ("pelle di neonato"), il piede si è raccorciato di 0,5 cm rispetto a sinistra. Per quanto riguarda il "lievemente dolente" segnalo che il paziente non sopporta nemmeno i lenzuoli sul piede quando dorme! Ci sono talmente tanti elementi oggettivi da far rigettare completamente la motivazione dell'Al. Il più paradigmatico è quello della mancanza di callosità (pelle di neonato) alla pianta del piede destro che certifica che il paziente vive la maggior parte del tempo in appoggio prevalentemente monopodale (con tutte le ripercussioni dolorose sulla schiena). (…)" (doc. C; ndr: il corsivo non è della redattrice)
Interpellato in merito dall’UAI, con annotazione dell’8 novembre 2018 (doc. VI-1) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
" Diagnosi:
episodio depressivo di media gravità F 32.1
Stato dopo trauma da schiacciamento piede destro 19.4.2014.
Dopo perizia orto e psi ritenuto abile al 50% in attività confacente
Ricorso:
Rapporto dr. __________ del 17.10.2018
- questo rapporto non contiene nuovi elementi clinici rispetto alla dettagliata valutazione peritale ortopedica fornita dal dr. __________.”
(doc. V-1)
2.9. Attentamente esaminata la
documentazione medica agli atti (in particolare, quella riassunta al
considerando 2.8), questa Corte constata innanzitutto che, per quel che
riguarda l’aspetto somatico, la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, tra l’altro, di “CRPS piede destro in postumi di
frattura/lussazione di Lisfranc e frattura falangi prossimali I, II e II”
presente nel rapporto finale del 2 ottobre 2017 (pag. 380 incarto AI) non
figura più nel rapporto finale del 29 gennaio 2018 - (che ha sostituito il
precedente ed il cui allestimento si era reso necessario unicamente per
l’aspetto psichiatrico, a fronte delle due sentenze del Tribunale federale del
30 novembre 2017 e del comunicato stampa del 14 dicembre 2017), redatto dai
medesimi medici SMR, che hanno posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa dal profilo somatico, tra l’altro, di “St. d. CRPS piede
destro in postumi di frattura/lussazione di Lisfranc e frattura falangi
prossimali I, II e II” (pag. 398 incarto AI).
A questo proposito il TCA osserva che non ha motivo di scostar-si dalla
diagnosi di CRPS posta dal perito dell’UAI, sulla base dell’esame clinico,
della storia clinica e degli atti medici dell'assi-curatore infortuni acquisiti
agli atti dall’amministrazione. Del resto, come riportato in narrativa, in
ambito LAINF, questa Corte, con STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018, cresciuta
incontestata in giudicato, ha annullato la decisione su opposi-zione del 7
marzo 2018 e rinviato gli atti alla __________ per la messa in atto di un
approfondimento peritale specialistico volto ad accertare il decorso della
CRPS, che ha incontestatamente sviluppato l’assicurato in seguito
all’infortunio del 19 aprile 2014, e le relative conseguenze di tale patologia,
tra l’altro, sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato.
In sede di risposta l’UAI ha osservato che “Gli specialisti in ortopedia e psichiatria
hanno debitamente tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui
l’assicurato è affetto e sono giunti ad una conclusione ponderata, logica e
priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% in attività
adeguate allo stato di salute. Va qui rilevato che in occasione della vertenza
tra il signor RI 1 e l’assicuratore __________ di cui alla sentenza 35.2018.24
del 16.10. 2018 - con al quale il TCA ha rinviato gli atti alla __________ per
procedere ad ulteriori accertamenti - richiamata espressamente dal ricorrente
quale mezzo di prova, la perizia bi-disciplinare fatta allestire dall’UAI,
sulla quale si basa la valutazione operata dal SMR, non viene mai citata e non
è dunque stata considerata ai fini del giudizio” (cfr. doc. 6 pag. 3).
A questo proposito il TCA rileva che il perito dell’amministrazione, dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, nella perizia ortopedica dell’8 settembre 2017 (pag. 326-342
incarto AI) - confermata nei complementi peritali del 24 agosto 2017 (pag.
374-377 incarto AI) e del 26 settembre 2017 (pag. 378 e 379 incarto AI) - ha
puntualizzato quanto segue:
" Ovviamente va sottolineato che questa valutazione della capacità lavorativa funzionale e di carico residuo rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività adatta allo stato di salute attuale, tiene unicamente conto delle patologie di stretta competenza ortopedica.” (pag. 341 incarto AI; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice)
In siffatte circostanze, - tenuto pure conto sia della documentazione medica riassunta al considerando 2.8 sia del fatto che i medici SMR, dr.ssa med. __________ e dr. med. __________, non sono specialisti (al pari del medico del Traffico) della materia che qui ci occupa - secondo il TCA, parimenti a quanto deciso in ambito LAINF, è necessario un approfondimento peritale che deve essere effettuato a livello neurologico. Il decorso della CRPS e soprattutto le relative conseguenze di tale patologia sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato deve essere approfondito attraverso un esame dell’assicurato da parte di uno specialista in neurologia (cfr. art. 44 LPGA).
Trattandosi d’assicurati che hanno subito un danno infortunistico agli arti inferiori, il TCA ricorda di avere in passato di regola ammesso una completa capacità lavorativa (con pieno rendimento) in attività idonee. La fattispecie sub judice si differenzia dalle precedenti per il motivo che - oltre ad essere presenta una IL del 50% dal profilo psichiatrico (ciò che è peraltro incontestato) - l'insorgente presenta una problematica neurologica (CRPS), circostanza che potrebbe giustificare di per se stessa una diversa soluzione, e, quindi, aspetto che merita appunto di essere approfondito mediante una perizia specialistica esterna (per un caso analogo, relativo un assicurato che aveva sviluppato delle neuropatie all'arto inferiore destro, cfr. STCA 35.2018.39 del 24 ottobre 2018, consid. 2.10).
2.10. Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti LAINF - di una perizia neurologica relativa al periodo successivo al 1° settembre 2017. Andrà poi effettuata una discussione globale tra lo specialista in questione ed i periti che hanno allestito la perizia bi-disciplinare (psichiatrica e ortopedica) dell’8 settembre 2017.
In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico, neurologico e ortopedico) non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 246 e ss.).
Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma (cfr. consid. 1.4, 1.5 e 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° aprile 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31 agosto 2017, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
2.11. Nel gravame del 24 ottobre 2018, il patrocinatore del ricorrente ha pure osservato quanto segue:
" Quanto al totale degli anni di contribuzione (4) e alla scala delle rendite (10), questi dati sono contestati e non motivati, e si chiede all’Ufficio Ai di motivare la sua decisione. Si ritiene infatti che gli anni di contribuzione siano superiori, e di conseguenza che sia superiore la scala delle rendite. La decisione AI deve quindi essere annullata e riformata anche in questo senso.” (cfr. doc. I, pag. 8)
In sede di risposta l’UAI ha prodotto la presa di posizione del 3 dicembre 2018 della Cassa di compensazione __________, giusta la quale:
" (…). Nel ricorso egli contesta, fra le altre cose, l'importo della rendita riconosciutagli e degli anni di contribuzione presi in considerazione per il calcolo della rendita Al.
Qui di seguito esponiamo il nostro calcolo dettagliato:
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dai bonifici per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
Visto che il signor RI 1 è nato nel 1975 e che ha diritto alla rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° aprile 2015, è determinante il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2014 per il calcolo della rendita Al.
Il periodo di contributi è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.
Abbiamo riunito i conti individuali (Cl) del signor RI 1 al 31.12.2014 e abbiamo
realizzato che la durata contributiva non è completa. Il signor RI 1 ha versato
dei contributi AVS dal 2011 al 2014. A partire dalla data definitiva
dell'entrata in Svizzera, e cioè dal 10 gennaio 2011 gli anni di contribuzione
sono interi. La durata contributiva della sua classe d'età è di 19 anni interi
mentre il signor RI 1 ha versato i contributi solo durante 4 anni. Con i
4 mesi nell'anno del diritto alla rendita, l'assicurato arriva a 4 anni e 4 mesi.
Confrontando questi 4 anni con i 19 anni della classe d'età, ne risulta una
percentuale di 21.05% Secondo l'articolo 52 OAVS, questa percentuale
corrisponde alla scala di rendita parziale 10.
Il totale dei redditi conseguiti dall'anno 2011 al 2014 ammonta a CHF 123'218.00.
Questo totale è poi stato diviso per i 4 anni di contribuzione. Ne risulta una media di redditi provenienti da un'attività lucrativa di CHF 30’805.00.
Per ogni anno, nel quale il signor RI 1 ha avuto figli a carico (di età tra 1 e 16 anni) ed è stato domiciliato in Svizzera, abbiamo potuto accordare un mezzo accredito per compiti educativi.
Durante gli anni di matrimonio il bonifico è ripartito tra i coniugi e ne è attribuito metà a ciascuno. Nel calcolo della rendita d'invalidità a favore del signor RI 1 sono stati considerati 4 anni di mezzi bonifici per compiti educativi (corrispondente a 2 anni di bonifici interi). Un bonifico intero corrisponde al triplo dell'importo annuo della rendita minima della scala 44 (cioè nel 2015 = CHF 42300.00). Questi 2 bonifici interi, divisi per 4 anni, danno una media di bonifici per compiti educativi di CHF 21'150.00.
Addizionando le due medie e aumentandole al prossimo valore
secondo le tavole delle rendite, ne risulta un reddito annuo medio determinante
di CHF 52’170.00.
La rendita d'invalidità a favore del signor RI 1 è determinata in base alla scala
di rendite 10 ed un reddito annuo medio determinante di CHF 52'170.00
(valore 2015 a 2018).
Il signor RI 1 ha dunque attualmente diritto ad un quarto di rendita d'invalidità di CHF 109.00 mensili.
(…).
Allegati:
- fogli di calcolo
- estratto del conto individuale
- tavola della classe d'età
- tavola scala 10
- indicatore di scala.” (doc. VI-2; n.d.r. il grassetto non è della redattrice)
Invitato a presentare osservazioni scritte al riguardo (doc. VII), il rappresentante dell’insorgente si è limitato a comunicare al TCA quanto segue:
" (…) Da parte mia mantengo il mio ricorso e le argomentazioni ivi sviluppate in sede di ricorso, e che non ho altri mezzi di prova da proporre oltre a quelli già allegati o richiesti in sede di ricorso (e che mantengo). (…)” (doc. VIII)
Il TCA non ha motivo di
scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - il 3
dicembre 2018 della Cassa di compensazione __________. Tanto più che neppure il
patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi atti ad
imporre a questa Corte da quanto ivi specificato, peraltro suffragato dai
relativi allegati. Il rappresentante del ricorrente si è limitato a sollevare
una contestazione estremamente generica e, per di più, in maniera del
tutto immotivata.
A questo proposito va ricordato che se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti). In concreto, nonostante abbia avuto in questa
sede - durante lo scambio degli allegati - la facoltà (e la possibilità), in
sede di osservazioni del 17 dicembre 2018 (doc. VIII) il rappresentante
dell’insorgente si è limitato a ribadire la contestazione
estremamente generica e del tutto immotivata sollevata nel gravame (cfr.
doc. I, pag. 8).
2.12. Da ultimo, il TCA osserva che
risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alla
contestazione in merito agli aspetti economici, effettuata dal patrocinatore
del ricorrente. Tale questione dovrà infatti essere affrontata se e quando
dovesse emergere che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457) e che tale
miglioramento dello stato di salute dell’assicurato sia perdurato tre mesi
senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).
2.13. Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, i consid. 2.9-2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione
invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi 2.9 e 2.10, fermo
restando il diritto a una rendita intera dal dal 1° aprile 2015 al 31
agosto 2017.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA
compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti