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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 luglio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1981, di professione collaboratore addetto alla manutenzione __________ con contratto stagionale dal 2011, da ultimo dal 1° marzo al 31 ottobre 2017 presso __________, in malattia dal 14 marzo 2017, in data 27 settembre/12 ottobre 2017 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “radicolopatia L5 sinistra deficitaria residuale, in continuo miglioramento dopo decompressione chirurgica, attualmente deficit a sollevare piede M3/5” (pag. 3, 6-20, 47, 52-60, 103 incarto AI; pag. 3 e 24 incarto Lamal).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti gli incarti Lamal e Diso, il rapporto finale dell’8
febbraio 2018 del medico SMR (pag. 121-123 incarto AI) come pure la valutazione
del 21 marzo 2018 della consulente IP (pag. 138-141 incarto AI) - l’UAI, con progetto
del 21 marzo 2018, ha preavvisato il respingimento della richiesta di
prestazioni dell'assicurato, poiché egli (a fronte di un "reddito da valido"
di fr. 50'560.-, “in virtù della sua attività di stagionale e del rispettivo
introito percepito dall’assicurazione disoccupazione” nel 2016 nell’attività
abituale di addetto alla manutenzione dei sentieri e "da invalido" di
fr. 63'791.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive,
uomini, aggiornato al 2016 - tenuto conto di una capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate - applicando una “riduzione globale del 5% dovuta alla
necessità di svolgere unicamente attività leggere e riduzione per svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari”), presenta un grado
d'invalidità nullo (0%) e, quindi, non pensionabile. Nella medesima occasione
l’UAI ha pure puntualizzato quanto segue: “(…) Non essendo presente
un’incapacità al guadagno di almeno il 20% non entra nemmeno in questione
l’applicazione di provvedimenti professionali. In ossequi alla cifra marginale
4011 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale
(CPIP), infatti, il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla
salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno
attorno al 20%”
(pag. 133-135 incarto AI).
1.3. L’UAI, con decisione del 24 luglio 2018, dopo aver ribadito una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, ha confermato il progetto di decisione (pag. 158-162 incarto AI).
1.4. In seguito l’assicurato ha
versato all’UAI i certificati medici del 21 agosto e del 10 settembre 2018 del
Centro __________ (pag. 165 e 169 incarto AI) e del 24 settembre 2018 del dr.
med. __________ (pag. 172 incarto AI).
Dopo aver interpellato il medico SMR (pag. 168 e 174 incarto AI) e l’assicurato
(pag. 173 e 175 incarto AI), il 24 ottobre 2018 l’UAI ha trasmesso al TCA la
corrispondenza intercorsa con RI 1 dopo il 24 luglio 2018 (pag. 176 e 177
incarto AI; doc. I e doc. IV).
1.5. A seguito del decreto del TCA
del 29 ottobre 2019 (doc. VII), il 12 novembre 2018, l’assicurato, rappresentato
dall’operatrice sociale di __________ RA 1, ha completato il “ricorso” del 21
agosto (doc. I) / 10 ottobre 2018 (doc. IV), chiedendo “(…) una
rivalutazione del caso da parte dell’assicurazione invalidità, nello specifico
della IL derivante dal danno alla salute, poiché non ancora consolidato,
mediante nuovi accertamento perizie de caso.
Altresì, viene chiesto una presa a carico puntuale da parte del servizio di
integrazione al fine di poter beneficiare di eventuali provvedimenti
professionali.
Infine, per quanto riguarda la perdita di guadagno subita, viene chiesto un
confronto dei redditi nei singoli lavori svolti alfine di ottenere un dato
maggiormente aderente alla realtà dal momento che l’assicurato ha svolto
numerose professioni. (…)” (doc. VIII)
L’operatrice sociale contesta, in particolare, gli aspetti medici ed economici
della decisione dell’UAI. L’assicurato presenterebbe difatti un’incapacità
lavorativa del 50% in attività adeguata, ed avrebbe, pertanto, diritto sia ad
una rendita di invalidità sia ad una presa a carico durevole da parte del
servizio di integrazione per gli eventuali provvedimenti professionali.
Nella medesima occasione l’operatrice sociale ha versato agli atti il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente
compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. A 2).
1.6. Nella risposta del 4 dicembre 2018, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo e l’estratto del conto individuale (doc. XII-1), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).
1.7. Il 18 dicembre 2018 l’operatrice sociale si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che la valutazione del danno alla salute e a relativa incapacità lavorativa dello 0% è scaturita da una perizia di parte (allestita in ambito Lamal dal dr. med. __________ che, oltre a fare gli interessi dell’assicuratore malattia, fa pure parte del SMR dell’UAI di Bellinzona) e chiedendo, quindi, che il ricorrente venga sottoposto ad una nuova perizia per il tramite di un medico non esercitante presso l’UAI. In relazione al reddito da valido, l’operatrice sociale ha precisato che l’UAI avrebbe dovuto considerare che esso era già comprensivo di un danno alla salute e, pertanto, penalizzante, in quanto frutto di una formazione empirica destinata a persone che verosimilmente presentano delle difficoltà maggiori e per le quali è proibitivo poter accedere a un normale apprendistato con conseguimento di un AFC. L’operatrice sociale chiede, quindi, che il ricorrente venga sottoposto ad una perizia pluridisciplinare (neuropsicologica, psichiatrica, ecc.) nella quale vengano indagati, oltre agli aspetti fisici, anche quelli che hanno condotto giocoforza ad un percorso empirico e conseguente reddito inferiore (doc. XIV).
1.8. Nelle osservazioni del 14 gennaio 2018, l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).
1.9. Il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza all’operatrice sociale (doc. XVII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.3. Nella presente fattispecie
l’UAI ha rifiutato di attribuire una rendita di invalidità all’assicurato,
ritenendolo totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa adeguata (pag.
158-162 incarto AI).
L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale dell’8 febbraio 2018 del
medico SMR __________, specialista FMH in chirurgia e perito certificato SIM,
(pag. 121-123 incarto AI) ed i relativi complementi del 15 maggio 2018 (pag. 147
incarto AI) e del 10 luglio 2018 (pag. 156 incarto AI). Quest’ultimo ha sostanzialmente
ripreso integralmente le diagnosi con influsso sulla CL poste dai medici
curanti (“Revisione neurochirurgica con decompressione osteolegamentare L4-5
sinistra per stenosi recessuale e conflitto radicolare L5 sinistro (26.07.2017;
Esiti chirurgici di sequestroctomia L3-4 sinistra il 12.2016”; pag. 121
incarto AI) e le conclusioni (IL definitiva del 50% nell’attività abituale, in
considerazione del fatto che è un’attività medio-pesante, inergonomica e
condizionante la deambulazione su terreni accidentati; pag. 123 incarto AI) contenute
nei rapporti medici del 15 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista
FMH in neurochirurgia (pag. 105-110 incarto) e del 29 dicembre 2017 della
dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurochirurgia (pag. 119-120 incarto
AI).
Il medico SMR ha poi definito la seguente CL residua (presenza) in attività
adeguata: IL 50% dal 14 marzo al 27 giugno 2017; IL 100% dal 28 giugno 2017 al
13 febbraio 2018 e IL 0% dal 14 febbraio 2018 (pag. 122 incarto AI), indicando
le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo in kg senza limitazioni: 10
kg; alternanza della postura la bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori
di precisione, senza necessità di pause supplementari; “Indicata attività
diurna che rispetti l’ergonomia del rachide lombare e dove si possa sempre
variare la postura al bisogno. Può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg
all’altezza del tronco; sollevare pesi oltre il livello della testa: massimo 5
kg e mai ripetitivamente. Non può manipolare/utilizzare attrezzi medio-pesanti
o vibranti. Non deve mai lavorare con le braccia sopra l’orizzonte. Non può
camminare su terreni accidentati. Può camminare su terreni piani in continuo
fino a 1 Km senza pausa. Deve evitare di salire/scendere ripetutamente da rampe
di scale e mai su scale a pioli o impalcature. Può guidare autoveicoli per
tratti fino a 80-100 Km senza pausa” (pag. 122 incarto AI). Il medico SMR
ha infine puntualizzato che lo stato di salute dell’assicurato è consolidato,
in quanto non vi sono ulteriori misure terapeutiche né dal profilo conservativo
medico né da quello chirurgico che potrebbero migliorare in modo definitivo la
caricabilità fisica dell’assicurato rispettivamente la sua capacità funzionale
(pag. 123 incarto AI).
Nelle annotazioni del 15 maggio, del 10 luglio, del 31 agosto e del 4
ottobre 2018 (pag. 147, 157, 168 e 174 incarto AI) il medico SMR ha confermato,
per quanto riguarda l’attività confacente e le limitazioni funzionali, quanto
attestato nel precedente rapporto finale.
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA condivide l’operato dell’UAI.
Nella concreta evenienza questo Tribunale può infatti fare propria
l'esigibilità stabilita dal medico SMR e posta alla base della decisione
avversata. Tanto più che la stessa risulta plausibile anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, tra le tante, STCA
35.2016.89 del 13 febbraio 2017, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 35.2018.45
del 21 febbraio 2019, consid. 2.9.4 e rinvii ivi citati, confermata con STF
8C-211/2019 del 14 agosto 2019).
Non consentono di giungere a diversa conclusione la svariata documentazione
medica versata agli atti dall’assicurato (cfr., in particolare, pag. 120, 143,
145, 153-154, 165-166, 169-170 e 172) ove non è attestata alcuna inabilità
lavorativa dell’assicura-to in attività adeguate (ma solo nell’attività
abituale) e nessuno specialista si esprime in particolare in merito
all’esigibilità lavorativa dell’assicurato mentre viene espressa la necessità
di procedere ad una riqualifica professionale.
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.
59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Il parere dell’operatrice sociale - giusta la quale l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa permanente del 50% anche in attività lavorativa adeguata (doc. VIII) - non permette di modificare tale conclusione.
È vero che in un conciso certificato medico del 24 settembre 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha attestato che l’assicurato presenta una incapacità lavorativa del 50% in seguito a malattia (pag. 72 incarto AI). Tuttavia esso - oltre ad essere successivo al 24 luglio 2018, data della decisione qui impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non permette in ogni caso di giungere ad una diversa conclusione, già solo per il fatto che - oltre ad essere allestito dal medico curante generico che non è specialista nella materia che ci occupa - non viene attestata alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate.
In tale contesto occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, in
sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse
dal medico SMR.
Da notare che, contrariamente a quanto rilevato dall’operatrice sociale (cfr.
doc. VIII), il rapporto finale del medico SMR dell’8 febbraio 2018 non è
fondato sulla (successiva) perizia Lamal del marzo 2018.
Comunque, nel rapporto del 9 marzo 2018 (relativo alla visita del 7 marzo 2018)
del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito
assicurativo certificato SIM, effettuato sulla base della documentazione medica
raccolta in ambito Lamal (pag. 23-26 incarto Lamal), è stata peraltro posta la
diagnosi di: “Sindrome lombovertebrale cronica con ernia discale L3-L4
sinistra e compressione della radice di L4 con protrusione L4/L5 con stenosi
foraminale bilaterale in spondilolisi; - in data 16.12.2016 sequestrectomia
L3-L4 sinistra; - in data 26.07.2017 decompressione L4-L5; Definitiva diminuita
forza muscolare all’arto inferiore sinistro e limitata dorsi flessione del
piede sinistro”. Il perito assicurativo ha osservato quanto segue: “(…)
L’attuale visita medica funzionale permette di obiettivare una limitazione
definitiva funzionale all’arto inferiore sinistro in questo giovane e muscoloso
paziente.
Si è confrontati con una problematica del rachide lombare a più livelli già
trattata a livello neurochirurgico con favorevole successo algico in due
riprese.
Persiste però purtroppo e probabilmente a carattere definitivo una limitazione
funzionale del piede sinistro e della forza della gamba corrispondente.
Conto tenuto di questa lesione si reputa non realistico un rientro lavorativo
nella sua attività di tipo pesante inergonomica sia nei carichi che nel
camminare su terreni sconnessi di montagna.
Come comunicato al paziente a fine visita per contro in attività di tipo
leggero e prevalentemente sedentario si giustifica dal 1.4 2018 attività
lavorativa totale.
Si deve trattare di attività senza portare pesi superiori a 10-15 kg, dove non
si debba ruotare/anteflettere il rachide regolarmente specialmente se da seduto
e dove non si debba effettuare spostamenti regolarmente in altezza, sua scale a
pioli o su terreni sconnessi.” (pag. 25-26 incarto Lamal)
Questa valutazione - redatta da un medico fiduciario che ha personalmente visitato
l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica - giunge sostanzialmente alle medesime
conclusioni del medico SMR.
Il TCA ricorda qui che ai fini
dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.
322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
Alla luce di quanto qui sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), secondo
questo Tribunale è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente
applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute di cui è affetto (prevalentemente
leggera e sedentaria).
Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza
e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
Questo
Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute
non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato equilibrato del lavoro, di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
(ad es. di controllo e di sorveglianza)
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute (prevalentemente
leggera e sedentaria).
In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dalla
rappresentante dell'assicurato all'operato dell’amministrazione dal profilo
medico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono
respinte.
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, prima
dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 24
luglio 2018) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V
140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
Da ultimo, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di
provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide, stante quanto precede,
la conclusione della consulente in integrazione professionale __________che,
nella valutazione del 21 marzo 2018 (pag. 138 e 139 incarto AI), ha stabilito
che “(…) Assicurato di 37 anni che nel 2001 ottiene l’attestato con
tirocinio pratico di falegname. Attività che svolge per poco tempo. La storia
professionale dell’assicurato è caratterizzata da alternanza tra lavori
temporanei e disoccupazione. Svolge attività varie come magazziniere,
traslocatore, montatore di cucine, manovale idraulico, operaio agricolo, e
caposquadra pulizie cantieri come stagionale negli ultimi 4 anni precedenti
all’insorgenza del danno alla salute. (…). Tenuto conto del fatto, che negli ultimi
anni, l’assicurato non ha mai fatto valere il diploma pratico in suo possesso,
e che ha svolto attività svariate anche senza avere i relativi diplomi, si
ritiene che lo stesso disponga di sufficienti risorse per poter trovare una
nuova occupazione anche senza l’intervento dell’assicurazione invalidità.
Inoltre secondo i dati statistici e tenendo conto del mercato del lavoro in
equilibrio va considerato come l’assicurato possa recuperare il suo reddito da
lavoro in attività semplici, adeguate, ripetitive e non qualificate in modo
completo. Non si giustifica dunque la concessione di un provvedimento da parte
del nostro ufficio. (…)” (pag. 139-140 incarto AI).
2.5. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
2.6. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6.1. Per quanto concerne
il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, senza il danno alla salute e
svolgendo la sua abituale attività lavorativa (collaboratore stagionale
addetto alla manutenzione dei sentieri al 100%), l'assicurato nel
2016 ha percepito un salario annuo lordo di fr. 50'560.-, fissato in
virtù della sua attività stagionale e del rispettivo introito percepito
dall’assicurazione disoccupazione, sulla base di quanto risulta dall’estratto
del conto individuale AVS/AI/IPG (pag. 124 e 159 incarto AI e
doc. XII-1).
Il TCA non ha motivo di scostarsi da tale dato e condivide l’operato
dell’UAI.
Giova qui difatti ricordare, che, secondo la giurisprudenza,
generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel
conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da
valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato
dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive
entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR
1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA
32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1), ciò che non è stato il caso.
Dalle tavole
processuali (cfr., in particolare, estratto del conto individuale
AVS/AI/IPG di cui al doc. XII-1 e CV a pag. 3 incarto AI) emerge inoltre che l’assicurato lavora per 8-9 mesi all’anno come
collaboratore addetto alla manutenzione dei sentieri e per i restanti mesi
percepisce le indennità di disoccupazione e che tale situazione perdura dal 2011. In effetti, dalla precitata documentazione, si evince che
l’assicurato il 1° settembre 2001 ha ottenuto l’attestato con tirocinio pratico
di falegname (cfr., pure, pag. 4 incarto AI), attività che ha svolto per poco
tempo. Dopo di che la sua vita professionale è stata caratterizzata
dall’alternanza tra lavori temporanei (magazziniere, traslocatore, montatore di
cucine, manovale idraulico, operaio agricolo e, da ultimo, addetto alla rete
dei sentieri) e disoccupazione.
In siffatte circostanze, in assenza pure di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione, il “reddito da valido” risulta
essere stato correttamente determinato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.6).
Stante quanto precede la richiesta ricorsuale dell’operatrice sociale di
effettuare “un confronto dei redditi nei singoli lavori svolti alfine
di ottenere un dato maggiormente aderente alla realtà dal momento che
l’assicurato ha svolto numerose professioni. (…)” (doc. VIII) deve essere
respinta.
Non permette di giungere ad altra conclusione l’argomentazione sollevata
dall’operatrice sociale per la prima volta il 18 dicembre 2018, giusta la quale
l’UAI avrebbe dovuto considerare che il reddito da valido dell’assicurato era
già comprensivo di un danno alla salute e, pertanto, penalizzante, in quanto
frutto di una formazione empirica destinata a persone che verosimilmente
presentano delle difficoltà maggiori e per le quali è proibitivo poter accedere
a un normale apprendistato con conseguimento di un AFC.
Il parere dell’operatrice sociale - sollevato peraltro in maniera estremamente generica - non è suffragato da alcun rapporto
medico, tantomeno specialistico e non può quindi essere qui condiviso.
In tale contesto occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a
sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse
dall’operatrice sociale all'operato dell'Istituto assicuratore in merito alla
determinazione del "reddito da valido".
Il "reddito da valido" per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 50’560.-.
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.7.1. Nel caso in esame, ritenuto che
l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile (al 100%:
cfr. consid. 2.5), per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i
dati statistici.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel
2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica
1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso
ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr.
5'537.76 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, l’UAI ha ottenuto, per
il 2016, un reddito annuo di fr. 67'148.21.
Il TCA condivide il modo di procedere dell’amministrazione e non ha motivo di
scostarsi da tale dato. Tanto più che neppure l’operatrice sociale pretende il
contrario.
Stante quanto precede, il "reddito da invalido" per il
2016 ammonta quindi a fr. 67'148.21.
2.7.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.7.3. Nel caso di specie l’UAI ha
riconosciuto una deduzione sociale del
5% (“dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e
riduzione per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”;
cfr. pag. 159 incarto AI).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in
questione, l'UAI abbia debitamente conto degli effetti legati al danno
alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Tanto più che neppure l’operatrice sociale sostiene il contrario.
Applicando la riduzione
del 5% il reddito da invalido nel 2016 si attesta a fr. 63'790.80 (fr. 67'148.21
ridotto del 5% ovvero di fr. 3'357.41).
Il "reddito da invalido" per il 2016 è, pertanto,
fissato a fr. 63'790.80.
2.8. Confrontando ora i redditi da
invalido di fr. 63'790.80 (cfr. consid. 2.7.3) con il relativo reddito da
valido di fr. 50’560.- (cfr. consid. 2.6.1), si ottiene un grado d’invalidità nullo.
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per un caso analogo, anche la STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019,
consid. 2.3.9, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40).
È dunque a ragione che l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non
raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%. La decisione
dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza
tutelata.
Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione
una deduzione sociale del 10% (ciò che comunque non è giustificato nel caso di
specie), l'assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il
reddito "da invalido" di fr. 60'433.38 (ovvero fr. 67'148.21, tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%) con il
relativo reddito "da valido" di fr. 50'560.-, si otterrebbe parimenti
un grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo. Neppure applicando, per mera
ipotesi di lavoro, la deduzione sociale massima del 25% (che comunque non è
parimenti giustificata nel caso di specie), l'assicurato non ne trarrebbe alcun
beneficio. Confrontando infatti il reddito "da invalido" di fr.
50'361.15 (ovvero fr. 67'148.21, tenuto conto della decurtazione sociale massima del 25%)
con il relativo reddito "da valido" di fr. 50'560.-, si otterrebbe un
grado d’invalidità dell'0,39% ([50'560 - 50'361.15] x 100 : 50'560) arrotondato
all'0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
2.9. A fronte pure di un grado di
invalidità nullo (e, quindi, inferiore al 20%, percentuale che la soglia minima
di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di
riformazione professionale: cfr, sul tema, la STCA 32.2018.3 del 30 gennaio
2019, consid. 2.13.1), l’UAI non ha riconosciuto - parimenti a ragione - il
diritto a provvedimenti professionali.
Anche sotto questo aspetto la decisione dell’amministrazione merita quindi di
essere tutelata.
2.10. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare all'esperimento di una perizia giudiziaria, così come postulato più volte dall’operatrice sociale in questa sede: cfr. doc. I e doc. VIII).
2.11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione avversata confermata.
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc VIII, pag. 2 e doc. A 2).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
ricorrente è disoccupato ed in assistenza ed è, quindi, indigente (doc. A 2).
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e
giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria
(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) va accolta, riservate
eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Le spese sono, quindi, a carico dello Stato.
Il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31
gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04,
consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;
per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in
casu, va negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria
(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è accolta.
3. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria
(intesa quale gratuito patrocinio) è respinta.
4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti