Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.183

 

FS

Lugano

14 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 settembre 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di aprile 2016, RI 1, classe 1974, da ultimo attivo quale giardiniere indipendente (doc. AI 59/117), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 49/80-88).

                                         L’Ufficio AI, richiamata la documentazione medica necessaria segnatamente i rapporti del 20 e 27 maggio 2016 del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 63/153-163 e 64/164-169) e (a seguito delle osservazioni 30 marzo 2017 al progetto di decisione dell’8 marzo 2017 sub doc. AI 80/199-203 e 82/205-208 nonché dello scritto 26 aprile 2017 del dr. __________ sub doc. AI 84/210) i rapporti del 12 maggio 2017 del dr. __________ (doc. AI 88/221-226) e del 30 maggio 2017 della Clinica ortopedica __________ (doc. AI 91/233-244) e sulla base del rapporto finale SMR del 7 giugno 2017 con la tabella e le riduzioni al reddito ipotetico da invalido elaborate lo stesso giorno (doc. AI 93/251-254 e 94/255-257), con decisione dell’8 giugno 2017, cresciuta incontestata in giudicato, ha negato il diritto a prestazioni stante un grado d’invalidità nullo (doc. AI 92/245-250).

 

                               1.2.   Il 3 luglio 2017 è stato aperto un mandato di aiuto al collocamento chiuso il 1. febbraio 2018 (doc. AI 97/260-261, 99/263-265, 101/269 2 e 108/291-292).

 

                               1.3.   L’Ufficio AI trattato lo scritto 22 dicembre 2017 del dr. __________ con allegato il rapporto 18 dicembre 2017 del dr. __________ concernente la degenza dell’assicurato presso la Clinica __________ dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 alla stregua di una nuova domanda (doc. AI 102/270-277, 104/286, 105/287-288 e 111/301-309) , vista l’annotazione 31 gennaio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 107/290), è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                                         Con decisione del 25 settembre 2018 (oggetto della presente vertenza) visti i rapporti medici del 24 aprile 2018 del dr. __________ (doc. AI 117/322-328), del 25 aprile 2018 del dr. __________ (doc. AI 118/336-340), del 7 maggio 2018 del dr. __________ (doc. AI 119/344-352) e del 9 maggio 2018 del dr. __________ (doc. AI 120/353-358) l’Ufficio AI, sulla base del rapporto finale SMR del 10 luglio 2018 (doc. AI 122/336-368) e ritenute le annotazioni per l’incarto dell’11 settembre 2018 (la “Nota per SIP” sub doc. AI 125/378 con relativa presa di posizione sub doc. AI 126/379), ha ancora negato il diritto a prestazioni (doc. AI 128/381-385).

 

                               1.4.   Contro la decisione del 25 settembre 2018 l’assicurato, tramite l’avv. __________ dello studio legale RA 1, s’aggrava al TCA. Contesta la valutazione medica concludendo che “(…) non si può ammettere che l’UAI abbia accertato il caso fino al punto di non avere più dubbi. Vi è dunque una violazione del suo obbligo di accertare d’ufficio i fatti (…)” (I, pag. 10) e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, postulando la riforma della decisione impugnata nel senso che “(…) di conseguenza, eventualmente previ accertamenti peritali che codesto lodevole Tribunale vorrà disporre, la decisione impugnata è annullata e 1.1 il signor RI 1 viene messo a beneficio di almeno un quarto di rendita d’invalidità; 1.2 il signor RI 1 viene messo a beneficio di una riqualificazione professionale ex art. 17 LAI (…)” (I, pag. 15).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa rilevato, in particolare, che “(…) con decisione dell'08.06.2017 l'UAl ha respinto la prima domanda di prestazioni Al poiché l'assicurato risultava abile al 100% in attività adeguate ed il grado Al che ne scaturiva era nullo. Con la nuova domanda, l'UAl ha ritenuto che vi fosse la possibilità che lo stato di salute dell'assicurato fosse peggiorato in misura tale da incidere sul grado d'invalidità ed è quindi entrato in materia, chiedendo ai medici curanti il completamento dei relativi rapporti. Dalla documentazione medica raccolta, il SMR ha concluso che l'assicurato avesse subìto unicamente un peggioramento transitorio, dovuto alla degenza in ospedale, dal 27.11.2017 al 16.12.2017 e che la capacità lavorativa fosse poi ripristinata come in precedenza. Nell'evenienza concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. […] Con le osservazioni al progetto del 13.08.2018 l’assicurato ha prodotto uno scritto del Dr. __________ dell'08.08.2018 - nel quale egli conferma il persistere di un'inabilità lavorativa del 100% nell'attività abituale di giardiniere e ritiene auspicabile valutare una riqualifica professionale - ed un rapporto del Dr. __________ del 09.08.2018, il quale conferma l'incapacità lavorativa totale come giardiniere, ritenendo l'assicurato abile solo in attività leggere e che egli debba aver diritto a dei provvedimenti professionali. Tali rapporti non sono atti a modificare la valutazione resa dal SMR, in quanto non è contestato che l'assicurato sia (tuttora) totalmente inabile al lavoro nell’attività originaria di giardiniere, tuttavia i medici non si esprimono sulla capacità lavorativa in attività adatte, anzi, a ben vedere, il Dr. __________ giudica l'assicurato abile in attività leggere, anche se non precisa in quale misura. Va qui rilevato che, malgrado il loro parere in tal senso, non sono i medici curanti che possono determinare se vi siano o meno i presupposti legali per il riconoscimento di un provvedimento professionale. (…)” (IV, pagg. 3 e 4) l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con replica dell’11 dicembre 2018 – dopo diverse proroghe del termine (VI, VII, VIII e IX) – l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA i rapporti 30 novembre 2018 del dr. __________ (doc. CC) e 7 dicembre 2018 del dr. __________ (DD).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 17 dicembre 2018 osservato che il medico SMR dr. __________, circa i rapporti 30 novembre 2018 del dr. __________ (doc. CC) e 7 dicembre 2018 del dr. __________ (doc. DD), si è così espresso: “(…) dall’attuale documentazione (in particolare rapporto dr. __________) risulta peggioramento da 9.2018, quindi prima della decisione impugnata del 25.9.2018. Il caso andrà rivalutato, in considerazione di una possibile componente psichiatrica sarà auspicabile una valutazione pluridisciplinare (…)” e puntualizzato che “(…) quando l'amministrazione ha emanato la decisione impugnata (ovverosia il 25.09.2018) - momento che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali - il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto, motivo per cui la questione inerente l'eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurato attestato dal medico curante Dr. __________ dal ..... esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà essere oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo dopo gli approfondimenti del caso (cfr. in tal senso STCA 27.04.2009 in re P.-M., STCA 32.2012.243 del 27.05.2013 e STCA 32.2013.141 del 29.04.2014) (…)” (XII, pag. 2) l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (XII).

 

                               1.8.   Con osservazioni del 14 gennaio 2019 (XIV e allegati doc. EE e FF trasmessi per conoscenza alla controparte), l’insorgente, sempre tramite il proprio rappresentante legale, ha contestato le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI adducendo che “(…) l'UAI si è infatti limitata a ritenere che il peggioramento risalisse solo al mese di settembre 2018 sulla base di quanto esposto dal Dr. __________ (doc. DD). Quanto ritenuto dall'UAI non è corretto. Infatti il Dr. __________ ha ritenuto esserci un "peggioramento della situazione in particolare dopo l'intervento del dermoide sacrale con un'esacerbazione soprattutto a livello coccigeo" (neretto della scrivente). L'intervento è avvenuto nel settembre 2018. È evidente che ciò non significa che il peggioramento ha avuto luogo la prima volta a settembre 2018, bensì che sussisteva già prima di questo momento. Il Dr. __________ intendeva che si è solo accentuato dopo l'intervento, invece I'UAI ha mal interpretato e ha ritenuto che il peggioramento fosse iniziato a settembre 2018 e che quindi non potesse rientrare nella presente disputa davanti a codesto lodevole Tribunale. A comprova di quanto esposto, si produce la precisazione del Dr. __________ del 13 gennaio 2019 (doc. FF), nella quale egli ha specificato che "il peggioramento a livello della spalla drt avviene in modo progressivo trattandosi di una omartrosi di origine indeterminata. Personalmente misuro un peggioramento della mobilità a partire da circa il mese di Maggio 2018" (neretto della scrivente). Questo significa che tra maggio 2018 e l'emanazione della decisione impugnata del 25 settembre 2018, sono trascorsi più di tre mesi. Inoltre, trattandosi di un'omartrosi dal peggioramento progressivo, il peggioramento ha avuto luogo "senza interruzione notevole" (art. 88a cpv. 2 OAI; cfr. anche TCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018 consid. 2.3). Infatti questo fenomeno continuerà a peggiorare. Ne consegue che i presupposti di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI sono ampiamente rispettati e quindi il peggioramento descritto va tenuto in considerazione nella presente procedura di ricorso (…)” (XIV, pagg. 2 e 3).

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.3.   Inoltre, trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).

 

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L’art. 17 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con rinvio alle DTF 130 V 71 consid. 3.2 e DTF 117 V 198 consid. 3a; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

                                         In particolare, la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

 

                                         Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27 giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici).

 

                               2.4.   Nel caso di specie, come accennato (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della prima domanda di prestazioni dell’aprile 2016, valutata la documentazione medica richiamata dai medici curanti, il medico SMR dr. __________ ha tratto le proprie conclusioni senza necessità di visitare l’assicurato e/o effettuare ulteriori accertamenti medici.

                                         Nel rapporto finale del 7 giugno 2017 (doc. AI 94/255-257) poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: “(…) Periartropatia omeroscapolare destra - cresta osteofica del caput omeri e del glenoide, degenerazione estesa del labrum con distacco esteso antero-inferiore verso postero-superiore, sinovite glenoomerale estesa, artrosi acromioclavicolare in stato irritativo, - St. trauma distorsivo nel 2008. Sindrome lombo-vertebrale - discopatie L4/5 e L5/S1 - protusione discale circonferenziale L3/4 e L4/5 e mediana-paramediana sinistra L5/S1 - artropatia faccettaria L4/L5 e L5/S1. (…)” (doc. AI 94/255), indicate le seguenti limitazioni funzionali: “(…) carico massimo in KG senza limitazioni 3 Kg all’arto superiore destro, 5 Kg non lontani dal corpo. Alternanza della postura al bisogno […] Non deve lavorare con le mani sopra la testa, non deve salire su scale a pioli o impalcature, non deve svolgere attività dal carico discontinuo, non deve svolgere attività su terreni accidentati. (…)” (doc. AI 94/256) e formulate le seguenti prognosi circa l’evoluzione della capacità lavorativa e osservazioni conclusive: “(…) È probabile un peggioramento della sintomatologia. I limiti menzionati dell’arto superiore rimarranno anche in caso d’una protesi totale della spalla destra. Viene consigliata un intervento di protesi totale della spalla destra, da ritardare tuttavia il più possibile per la relativa giovane età dell’assicurato. Né con l’artrosi né con una protesi l’assicurato potrà tornare a lavorare fisicamente come giardiniere. Si consiglia una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 94/257) il medico SMR ha concluso per un’incapacità lavorativa totale nella sua attività abituale di giardiniere e per un’incapacità dello 0% in un’attività adeguata dal 14 ottobre 2015.

                                         L’Ufficio AI ritenute le risultanze della tabella con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido elaborate il 7 giugno 2017 (doc. AI 93/251-254 da cui si evince un reddito ipotetico da invalido superiore a quello da valido), con decisione dell’8 giugno 2017, cresciuta incontestata in giudicato, ha quindi negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Per quanto concerne la domanda qui in esame, la stessa è stata presentata dopo che l’assicurato è stato degente presso il reparto di reumatologia della Clinica __________, nell’ambito di un programma di “Caso Reumatologico Complesso”, dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 102/271-277).

                                         L’inabilità lavorativa è stata totale durante il periodo di degenza e tale circostanza non è contestata dalle parti.

                                         Il medico SMR dr. __________, valutata la documentazione medica richiamata dai medici curanti ancora una volta senza necessità di visitare l’assicurato e/o di effettuare ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 1.3), nel rapporto finale del 10 luglio 2018 (doc. AI 122/366-368) poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: “(…) Sindrome lombo-vertebrale cronica - Osteocondros L5-S1 condrosi L4-L5 con lieve protusione discale - Decondizionamento muscolare - St d. Infiltrazioni L3-L4-L5 bilaterale. Coccidodinia in st. d. trauma 2005. Sindrome da dolore cronico. Omartrosi destra d’origine indeterminata - St. d. trauma distorsivo. (…)” (doc. AI 122/367), indicate le seguenti limitazioni funzionali: “(…) carico max Kg 3 Kg con il braccio destro, 5 Kg non lontano dal corpo. Alternanza della postura al bisogno […] Non deve lavorare con le braccia sopra l’orizzontale. Non deve lavorare con il tronco flesso in avanti. Non deve salire su delle scale a pioli o impalcature. Non deve camminare su terreno accidentato. Non deve svolgere attività dal carico discontinuo. (…)” (doc. AI 122/368) e formulate le seguenti osservazioni conclusive: “(…) La valutazione d’una piena CL in attività adeguata viene confermata dal Dr. __________ in seguito alla degenza alla Clinica __________. L’assicurato non risulta in terapia psichiatrica. (…)” (doc. AI 122/368) ha concluso per un’incapacità totale e definitiva al lavoro nell’attività abituale di giardiniere dal 14 ottobre 2015 e in un’attività adeguata per una capacità lavorativa del 100% dal 14 ottobre 2015, dello 0% dal 27 novembre 2017 e del 100% dal 16 dicembre 2017.

                                         L’Ufficio AI ha quindi ritenuto un peggioramento temporaneo, dal 27 novembre al 5 dicembre 2017, con ripristino dello stato di salute precedente dal 16 dicembre 2017.

 

                                         Questo Tribunale, alla luce dei soli atti di causa, non può condividere la conclusione a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti ragioni.

 

                                         Innanzitutto va qui rilevato che il dr. __________, specialista in reumatologia e medicina interna generale, adducendo nel rapporto del 18 dicembre 2017 (doc. AI 102/271-277) che “(…) penso che il paziente però necessiti di una riqualifica professionale, in quanto in un’attività più leggera, con carichi discontinui, dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15kg, dove non debba lavorare a lungo con le spalle oltre l’orizzontale, dove non debba lavorare in anteflessione con il corpo, il paziente sarebbe abile in misura completa. (…)” (doc. AI 102/274), non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata. Infatti, lo stesso Ufficio AI, nella risposta di causa, ha precisato che “(…) il Dr. __________ giudica l’assicurato abile in attività leggere, anche se non precisa in quale misura. (…)” (IV, pag. 4, la sottolineatura è del redattore).

                                         In questo senso non può essere seguito il dr. __________ laddove, nel succitato rapporto finale SMR del 10 luglio 2018, ha concluso che “(…) la valutazione d’una piena CL in attività adeguata viene confermata dal Dr. __________ in seguito alla degenza alla Clinica __________. (…)” (doc. AI 122/368) e quindi nemmeno l’Ufficio AI poteva concludere che lo stato di salute avesse subìto unicamente un peggioramento transitorio e che, dopo la degenza dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 presso la Clinica __________, la capacità lavorativa fosse ripristinata come in precedenza.

                                         Questo vale a maggiore ragione ritenuto che il dr. __________ chiamato a pronunciarsi sui rapporti del 30 novembre 2018 del dr. __________ e del 7 dicembre 2018 del dr. __________ (cfr. consid. 1.6 e 1.7) , nell’annotazione 7 dicembre 2018, ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione (in particolare rapporto dr. __________) risulta peggioramento da 9.2018, quindi prima della decisione impugnata del 25.9.2018. (…)” (XII/1).

                                         Al riguardo il dr. __________, nello scritto del 13 gennaio 2019, ha attestato che “(…) il peggioramento a livello della spalla drt avviene in modo progressivo trattandosi di una omartrosi di origine indeterminata. Personalmente misuro un peggioramento della mobilità a partire da circa il mese di Maggio 2018. (…)” (doc. FF).

                                         Ritenuto l’attestato peggioramento dal maggio 2018 non vi è infatti alcuna ragione per mettere in dubbio quanto certificato dal dr. __________ non torna qui applicabile la giurisprudenza richiamata dall’Ufficio AI e di cui alle STCA 27.04.2009 in re P.-M., STCA 32.2012.243 del 27.05.2013 e STCA 32.2013.141 del 29.04.2014 (cfr. consid. 1.7) e questo Tribunale può fare proprie le pertinenti osservazioni del 14 gennaio 2019 formulate in merito dall’insorgente (cfr. consid. 1.8).

 

                                         Va qui inoltre rilevato che il dr. __________, FMH in medicina interna generale, nel rapporto 30 novembre 2018, ha, in particolare, evidenziato che “(…) in qualità di medico di famiglia, che segue il signor RI 1 dal 18.09.1989, confermo che lo stato di salute psico-fisico è peggiorato negli ultimi mesi a causa dei costanti dolori. (…)” (doc. CC) e che il dr. __________ (a cui è stato sottoposto il succitato rapporto del dr. __________), nell’annotazione 7 dicembre 2018, ha concluso che “(…) il caso andrà rivalutato, in considerazione di una possibile componente psichiatrica sarà auspicabile una valutazione pluridisciplinare. (…)” (XII/1).

 

                               2.5.   In simili circostanze, non potendo escludere – senza ulteriori accertamenti – che i fatti determinanti si siano modificati a tal punto da giustificare il riconoscimento del diritto alla rendita e ritenuto che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465), questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici pluridisciplinari auspicati dal dr. __________ (XII/1), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata nel mese di dicembre 2017.

                                         Va qui ricordato che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti, raccoglie le informazioni di cui ha bisogno e che di principio spetta all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti (in argomento vedi la STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

 

                                         Riguardo alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione della capacità lavorativa in un’attività adeguata dal dicembre 2017 deve ancora essere compiutamente acclarata.

                                         L’Ufficio AI, alla luce delle risultanze dei succitati accertamenti medici da esperire, dovrà quindi debitamente pronunciarsi in merito.

 

                                         Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione l’insorgente ha postulato, previ eventuali accertamenti peritali ordinati da questo Tribunale, di essere posto al beneficio di almeno un quarto di rendita d’invalidità (senza precisare da quando) e di una riqualificazione professionale (cfr. consid. 1.4) esso appare giustificato alla luce della giurisprudenza federale. Va infatti rilevato che in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.5.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti