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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 settembre 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale (32.25 ore settimanali), nel gennaio 2015 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 22).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 gennaio 2016 (doc. 67), poi confermato con decisione del 9 marzo 2016, l’Ufficio AI, ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, ritenendo il grado di invalidità - calcolato secondo il metodo misto (77% salariata e 23% casalinga) - pressoché nullo (0.2%) (doc. 77).
Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel maggio 2017 l’assicurata, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come attestato dal dr. __________ (doc. 80).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 luglio 2018 (doc. 118), l’Ufficio AI, una volta calcolato il grado di invalidità sempre secondo il metodo misto (77% salariata e 23% casalinga), ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 36%.
L’assicurata ha contestato tale progetto di decisione, facendo valere un impedimento anche nello svolgimento delle attività consuete. A sostegno delle proprie obiezioni, ella ha prodotto due referti del dr. __________, nei quali è stata attestata la necessità di un aiuto domestico per ragioni di salute (cfr. rapporti medici allegati al doc. 122).
Ella ha pure criticato l’abilità lavorativa del 50% nello svolgimento di attività adeguata, fissata dal medico del SMR, senza tuttavia avere avuto modo di confrontarsi con il medico curante dell’interessata (doc. 122).
A seguito delle annotazioni del 4 settembre 2018 con le quali il medico del SMR ha ribadito la propria precedente valutazione (doc. 124), con decisione del 26 settembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. 125).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29 ottobre 2018 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità.
La rappresentante legale dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Innanzitutto, la rappresentante legale dell’assicurata ha contestato la ripartizione tra attività salariata e attività domestica stabilita dall’amministrazione, basandosi unicamente su quanto indicato dal datore di lavoro in occasione della prima domanda di prestazioni, ma senza chiedere all’interessata quale fosse il suo grado di occupazione effettivo e da ella desiderato.
Ella ha evidenziato che se inizialmente, nel 2000, quando ha iniziato la propria attività alle dipendenze dell’__________, e con due figli piccoli (11 e 13 anni), il grado di occupazione dell’interessata era compatibile con la gestione degli impegni familiari, dopo il divorzio pronunciato nel 2010 la situazione è mutata e l’assicurata ha progressivamente e costantemente aumentato il proprio pensum lavorativo (passato da un 50.37% nel 2011 ad un 79.66% nel 2014).
Ad ulteriore conferma della volontà dell’assicurata di aumentare il proprio grado occupazionale, fino a raggiungere un 100%, la patrocinatrice ha prodotto delle dichiarazioni del datore di lavoro dell’assicurata – al quale la stessa aveva chiesto un incremento del tempo di lavoro, non risultato possibile per mancanza di posti vacanti – nonché i conteggi di salario mensile, dai quali emerge come la stessa abbia regolarmente svolto supplenze e sostituzioni di colleghe assenti per ferie.
Per tali ragioni, la rappresentante della ricorrente ha dunque chiesto che l’assicurata venga considerata salariata al 100%, con conseguente calcolo del suo grado di invalidità secondo il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
In secondo luogo, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse accettare la ripartizione tra attività salariata e occupazione consueta stabilita dall’amministrazione, la rappresentante dell’assicurata ha comunque ritenuto non corretto il calcolo dell’Ufficio AI, in quanto non tiene conto delle limitazioni presentate dall’interessata nello svolgimento dei compiti domestici.
Contrariamente a quanto indicato dal SMR, la rappresentante dell’assicurata ha sottolineato come il fatto di dover fare capo all’aiuto domiciliare e alla figlia per occuparsi delle faccende domestiche non possa essere ignorato, ma vada debitamente preso in considerazione nell’ambito di un’inchiesta domiciliare (doc. I).
1.4. In data 26 novembre 2018, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV + bis).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadita la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato nella decisione impugnata, ha proposto al TCA di volere ritornare gli atti al fine di procedere ad un’inchiesta domiciliare per definire il grado di invalidità per quanto riguarda la quota-parte casalinga (doc. V).
1.6. Con osservazioni del 17 gennaio 2019, la rappresentante della ricorrente ha contestato che, senza il danno alla salute, l’interessata avrebbe continuato a svolgere un’attività a tempo parziale come ribadito dall’amministrazione in sede di risposta di causa.
A suo modo di vedere le argomentazioni dell’Ufficio AI sono errate e non tengono debitamente conto delle mutate circostanze (figli nel frattempo maggiorenni e divorzio) e della volontà dell’interessata di aumentare il proprio grado di occupazione, comprovata anche da alcune ricerche di lavoro fatte presso altri datori di lavoro (doc. IX + A30-35).
Tali considerazioni dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. X), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte. Ad oggi nulla è stato presentato.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, abbia rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità o se invece, come preteso dalla sua rappresentante legale, ella abbia diritto ad un quarto di rendita di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa - nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5. Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di calcolo, ha considerato l’assicurata salariata al 77% e casalinga al 23% (doc. A2).
La patrocinatrice della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere che se inizialmente (nel 2000) un impiego a tempo ridotto era congeniale all’interessata, permettendole di conciliare vita privata (con due figli minorenni in età scolare) e attività lavorativa, la situazione è poi mutata a seguito del divorzio (intervenuto nel 2010), con i figli a quel momento ormai maggiorenni.
La rappresentante dell’interessata ha sottolineato come l’amministrazione non abbia mai accertato quale fosse la volontà dell’assicurata riguardo al grado occupazionale che ella avrebbe desiderato conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, da quantificare in un impiego al 100% (doc. I).
A comprova della volontà di aumentare il grado occupazionale al 100%, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso i certificati di salario, dai quali risulta come dal 2011 in poi l’assicurata abbia costantemente aumentato le ore lavorative, svolgendo delle ore supplementari.
Inoltre, la patrocinatrice della ricorrente ha prodotto una dichiarazione rilasciata dal precedente datore di lavoro dell’interessata, datata 12 ottobre 2018, nella quale “in qualità di caposervizio certifico che la signora RI 1, nata il __________1961, più volte ci aveva richiesto negli anni intercorsi della nostra ottima collaborazione di poter aumentare il suo grado di occupazione ed essere impiegata al 100% con un ulteriore impiego. Purtroppo non abbiamo potuto dar seguito alle sue richieste in quanto non vi era disponibilità di posti vacanti” (doc. A12).
Al riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (77%) e mansioni casalinghe (23%), ritenendo che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato a lavorare a tempo parziale. L’Ufficio AI ha basato tale convincimento sul fatto che in precedenza l’assicurata abbia sempre lavorato a tempo parziale; che la ripartizione tra incombenze domestiche e attività lavorativa sia stata indicata nel rapporto del consulente in integrazione professionale dell’11 febbraio 2015, sottoscritto dall’interessata e, infine, posto che già nella precedente decisione del 9 marzo 2016 sia stato rifiutato il diritto a prestazioni in applicazione del metodo misto di calcolo, non contestato dall’assicurata.
L’amministrazione ha aggiunto che neppure la dichiarazione del precedente datore di lavoro può portare a considerare verosimile un aumento del grado occupazionale, visto che “nonostante l’impossibilità espressa dall’ex datore di lavoro di assumerla al 100%, l’assicurata ha sempre continuato a svolgere l’attività a tempo parziale, accontentandosi della situazione, non concretizzando la sua volontà presso altri datori di lavoro per la percentuale non occupata” (doc. V).
Con osservazioni del 17 gennaio 2019, la patrocinatrice dell’assicurata ha contestato tali asserzioni dell’amministrazione, sottolineando che effettivamente prima del danno alla salute l’interessata ha sempre lavorato a tempo parziale, per riuscire a conciliare lavoro e famiglia con due bambini da accudire. Tale situazione è tuttavia radicalmente mutata dopo il divorzio, come dimostrato dal fatto che ella dal 2011 in poi ha regolarmente incrementato la propria occupazione lavorativa, passata dal 50% nel 2011 al 79.66% nei primi mesi del 2014, ciò che depone per una evoluzione verso un’attività a tempo pieno come sostenuto dall’assicurata.
Quanto al fatto che l’interessata abbia controfirmato il rapporto del CIP, l’avv. RA 1 ha sottolineato che tale argomento non è valido, dato che in quel documento non viene fatto riferimento alcuno alla volontà dell’assicurata (aspetto che non è mai stato approfondito dall’amministrazione), ma viene solo riportato un dato di fatto (le ore di lavoro contrattualmente previste), desumibile dal contratto di lavoro in vigore a quel momento.
Infine, a proposito della precedente decisione del 9 marzo 2016, non contestata dall’interessata, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che “anche questa argomentazione non è pertinente, poiché l’assicurata non aveva alcun interesse degno di protezione per potere inoltrare un eventuale ricorso contro la decisione citata. Anche calcolando il grado di invalidità su una percentuale lavorativa piena, il grado di invalidità non avrebbe infatti raggiunto il 40%” (doc. IX).
Nonostante la facoltà concessa da questo Tribunale di esprimersi in merito a queste ulteriori critiche dell’avv. RA 1 e alle nuove prove prodotte (cfr. doc. X), l’Ufficio AI non ha presentato osservazioni.
2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche sollevate dalla patrocinatrice della ricorrente nei riguardi delle considerazioni espresse dall’amministrazione al fine di confermare la correttezza del metodo di calcolo utilizzato per rifiutare all’interessata il diritto a prestazioni.
Innanzitutto, come ben evidenziato dall’avv. RA 1, il TCA constata come l’amministrazione abbia omesso, sia nell’istruire la presente procedura, sia in occasione della precedente concernente la prima richiesta di prestazioni, di accertare - tramite una domanda esplicita rivolta all’assicurata – in quale misura ella avrebbe lavorato senza l’insorgere del danno alla salute.
L’Ufficio AI non ha, infatti, ordinato un’inchiesta a domicilio - strumento volto, tra l’altro, a raccogliere la dichiarazione di volontà a proposito della misura nella quale l’interessata avrebbe esercitato la propria occupazione senza l’insorgere del danno alla salute – dalle cui informazioni stabilire la scelta del metodo di calcolo da applicare.
Da notare come tale mancanza appaia tanto più grave vista l’importanza fondamentale accordata, ai sensi della giurisprudenza federale, alle dichiarazioni della prima ora rilasciate proprio in quell’occasione in caso di successive incongruenze (cfr. sul tema delle dichiarazioni della prima ora, tra le tante, STF 9C_438/2012 del 29 ottobre 2012).
L’omissione di un tale accertamento, inoltre, risulta ancora più inammissibile, ritenuto che, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso rivolta dall’assicurata già in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 30 luglio 2018, l’amministrazione lo abbia considerato superfluo al momento della decisione qui impugnata, salvo poi ritenerlo necessario nella risposta di causa, proponendo al TCA un rinvio degli atti al fine di procedere in tal senso (cfr. doc. V e, infra, consid. 2.6.).
Pertanto, in mancanza di una chiara dichiarazione di volontà espressa dall’assicurata all’assistente sociale, occorre basarsi sull’insieme delle circostanze per stabilire se effettivamente, come sostenuto nel ricorso, senza l’insorgenza del danno alla salute, ella avrebbe incrementato al 100% il proprio grado occupazionale.
Il TCA rileva, in tale ottica, che la patrocinatrice dell’assicurata ha posto l’accento sugli argomenti ritenuti tipici dalla giurisprudenza federale per giustificare un mutamento di statuto, in particolare la crescita dei figli, ormai maggiorenni, e il sopraggiungere della sentenza di divorzio (cfr. sulla necessità di aumentare il pensum lavorativo per questioni economiche legate al divorzio, cfr. STF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018).
Inoltre, sempre a comprova della propria volontà di reperire un’attività a tempo pieno, l’assicurata ha prodotto una dichiarazione del precedente datore di lavoro attestante le reiterate richieste dell’interessata di potere essere occupata al 100% (poi non accolte per mancanza di posti disponibili).
Ancora, ella ha posto l’accento sul fatto di avere aumentato, negli anni, le ore lavorative, svolgendo ore straordinarie in sostituzione di colleghi assenti.
Infine, in risposta alle considerazioni espresse dall’amministrazione a proposito del fatto che l’assicurata si sarebbe accontentata di lavorare a tempo parziale presso il proprio datore di lavoro, senza ricercare altre attività, RI 1 ha trasmesso al TCA due risposte (negative) ricevute da potenziali datori di lavoro (diversi dal proprio) presso i quali aveva inoltrato la propria candidatura in vista di una nuova possibilità lavorativa (doc. A30 e A31).
L’amministrazione - che ancora con la risposta di causa ha giustificato la quota-parte del 77% dedicata all’attività lavorativa ritenendo di non poterla aumentare visto che l’interessata si sarebbe accontentata di richiedere un maggior grado occupazionale unicamente al proprio datore di lavoro, senza cercare altre possibilità lavorative (cfr. doc. V) - non ha preso posizione riguardo a tali ulteriori prove addotte dall’interessata per suffragare la richiesta di aumento del pensum relativo all’attività lavorativa.
Alla luce di tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto, come invece è avvenuto, limitarsi ad escludere che l’assicurata avrebbe incrementato il proprio grado occupazionale senza l’insorgenza del danno alla salute, avendo sempre in precedenza lavorato a tempo parziale e non avendo contestato il precedente rifiuto delle prestazioni deciso in base al metodo misto di calcolo.
Se da una parte è vero che l’assicurata non ha contestato in occasione della precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 9 marzo 2016 la ripartizione tra mansioni domestiche e attività lavorativa posta dall’Ufficio AI, va d’altra parte tenuto conto del fatto che in ogni caso, a quel momento, ogni obiezione sarebbe stata superflua, visto il grado di invalidità nullo (cfr., per un caso in cui il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione concernente l’applicazione del metodo misto o del metodo specifico, perché in ogni caso l’assicurata non presentava impedimenti nelle attività casalinghe almeno del 40% e, in attività lavorative, non subiva alcuna perdita di guadagno, STF 9C_694/2017 del 7 marzo 2018).
Va, inoltre, ancora ricordato che il metodo di calcolo non resta immutato, ma che ad ogni revisione si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (cfr. sentenza SG-IV 2014/476 del 6 giugno 2017, pubblicata in SVR 3/2018 IV nr. 19, nella quale è stato ribadito che decisioni negative di rendita non esplicano effetti durevoli, cosicché una successiva nuova domanda non giustifica un’applicazione analogica dell’art. 17 LPGA. In quel caso, tenuto conto del fatto che l’assicurata avesse compreso male alcune domande, che non fosse riuscita ad immedesimarsi nella situazione fittizia di piena salute e che, a fronte della sua situazione finanziaria, apparisse plausibile l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno senza il danno alla salute, si è giunti alla conclusione che si dovesse rinunciare ad applicare il metodo misto).
Nel caso di specie, una rivalutazione della misura nella quale sarebbe stata esercitata l’attività lucrativa dall’assicurata senza il danno alla salute appariva (e appare) tanto più necessaria nell’istruttoria relativa alla presente vertenza, visto il grado di invalidità del 47% ottenuto nel raffronto dei redditi per la sola quota-parte salariata e del grado di invalidità complessivo del 36%, tenendo conto della ripartizione tra quota-parte lavorativa e quota-parte casalinga qui in discussione, ma ignorando del tutto, come verrà esposto qui di seguito, gli impedimenti presentati dall’interessata in ambito domestico, per la cui valutazione l’Ufficio AI ha proposto al TCA il rinvio della causa per svolgere ulteriori accertamenti (cfr. infra, consid. 2.7.).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di un accertamento dei fatti conforme al diritto circa la verosimile intenzione dell’assicurata, senza l’insorgere del danno alla salute, di riprendere un'attività lavorativa al 100%, rispettivamente in una misura ridotta (anche superiore rispetto al 77% considerato nella decisione impugnata), non è possibile per questo Tribunale determinarsi con cognizione di causa circa la scelta del metodo di calcolo da utilizzare e, qualora fosse corretto il metodo misto, a proposito delle quote-parti da suddividere tra attività lavorativa e mansioni domestiche.
Pertanto, la decisione amministrativa deve essere annullata e la causa rinviata all'Ufficio AI per stabilire preliminarmente, tenuto conto di tutti gli elementi messi in luce in precedenza, quale sarebbe stata la volontà dell’assicurata e, di conseguenza, il metodo di calcolo da usare (metodo ordinario o, in alternativa, metodo misto, stabilendo con precisione a quanto ammonti la quota-parte lavorativa, rispettivamente quella dedicata alle mansioni casalinghe), prima di emettere una nuova decisione (cfr. STF 9C_180/2018 del 28 agosto 2018, consid. 4.1-4.2).
2.7. Per quanto concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito che l’assicurata non presenta limitazione alcuna in ambito domestico (doc. A2), conformemente a quanto indicato nel rapporto del SMR del 9 luglio 2018 (doc. 112), poi confermato - dopo la presentazione delle contestazioni dell’assicurata contro il progetto di rifiuto delle prestazioni del 30 luglio 2018, corroborate da due referti del dr. __________ attestanti la necessità per l’interessata di fare capo ad un aiuto domiciliare per motivi di salute (doc. 122 e allegati) - con annotazioni del 4 settembre 2018 (doc. 124).
A seguito delle nuove contestazioni presentate in sede ricorsuale – facendo valere come l’amministrazione abbia omesso di tenere conto del fatto che la necessità di un aiuto domiciliare, così come il dover fare ricorso all’aiuto della figlia non convivente, è dettato da ragioni mediche (doc. I, corsivo della redattrice) – l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha proposto al TCA di volere “ritornare gli atti all’amministrazione per procedere all’istruttoria del caso in merito alla quota-parte di casalinga”, ritenendo che “vagliate le valutazioni poste in ambito medico, considerate le limitazioni funzionali ritenute, osservata la necessità richiesta dall’assicurata dell’aiuto domiciliare di terzi su certificazione medica (cfr. certificati del dr. med. __________ annessi al ricorso), lo scrivente Ufficio AI rileva la necessità, nel caso in esame, di approfondire la situazione in ambito casalingo, procedendo ad un’inchiesta domiciliare che determini con maggiore dettaglio l’impedimento funzionale effettivo nello svolgimento delle mansioni consuete” (doc. V).
Il TCA, per i motivi pertinentemente riassunti dall’Ufficio AI, condivide la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa.
Gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché esegua i necessari accertamenti in ambito domestico.
Sulla base delle relative risultanze, poi, qualora preliminarmente si confermi l’applicabilità del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (cfr. consid. 2.6.), l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo del grado di invalidità, con la relativa emissione di una nuova decisione.
2.8. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata del 26 settembre 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.6. e 2.7..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 29 ottobre 2018.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti