Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.194

 

 

rg/sc

Lugano

12 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 maggio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                               

 

                                     -   statuendo dopo esperimento degli accertamenti medici (perizia pluridisciplinare __________) imposti con la STCA 32.2016.140 del 17 febbraio 2017 (con cui lo scrivente Tribunale, annullata la decisione del 27 ottobre 2016, aveva rinviato gli atti all’amministrazione), per decisione 18 maggio 2018, confermando il progetto di decisione del 7 febbraio 2018, l’Ufficio AI (come già nel precedente citato suo provvedimento del 27 ottobre 2016) ha riconosciuto a RI 1 – in applicazione del metodo misto – il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 dicembre 2015;

 

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata da RA 1. Producendo nuova refertazione specialistica (psichiatrica), contesta sia la valutazione medica (e quindi la limitazione temporale del diritto a prestazioni riconosciutole) sia il calcolo dell’invalidità eseguito dall’amministra-zione. Conclude postulando in via principale l’assegnazione, dopo il 31 dicembre 2015, di una rendita intera, in subordine di tre quarti di rendita;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici in ambito psichiatrico e ciò sulla base della presa di posizione del __________ del 8 giugno 2018 del seguente tenore:

 

"  (…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 7.12.2017 effettuata presso il __________ di __________, il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio Al ci ha inviato il rapporto medico della Dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, a __________, dell'8.11.2018 (inoltrato in ambito di ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, a __________, che con il suo rapporto medico del 19.12.2018 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo:

 

" ho preso visione del certificato medico del 08.11.2018 redatto dalla psichiatra curante dell’A. Dr.ssa __________ di __________ nel quale non ho messo in evidenza elementi clinici nuovi e tali da modificare la valutazione peritale da me effettuata nell'ambito della perizia __________ del 07.12.2017. Nel suo scritto la collega dapprima concorda con quanto da me riportato diagnosticamente nella perizia mentre in seguito descrive un decorso clinico posteriore all'allestimento della perizia nel quale evidenzia un livello depressivo di gravità maggiore, cosa che deporrebbe a mio avviso per una rivalutazione della capacità valetudinaria."

 

In conclusione, come descritto sopra, il nostro consulente psichiatra ritiene indicato procedere con una rivalutazione peritale in ambito psichiatrico (pluridisciplinare se vi sono dei cambiamenti dello stato di salute anche dal punto di vista somatico)” (cfr. VI-1);

 

                                     -   con scritto 28 giugno 2018 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI aggiungendo:

 

"  (…) Si prende inoltre atto che verrà disposta una rivalutazione dei disturbi patiti dall’assicurata in ambito psichiatrico.

Considerato che codesto lodevole Tribunale, come da sentenza 17 febbraio 2017 (Incarto 32.2016.140), aveva già a suo tempo retrocesso l'incarto all'UAI per un complemento d'istruttoria con contestuale annullamento della decisione impugnata in quella sede, si auspica che controparte, a distanza oramai di due anni, disponga tutti gli accertamenti necessari, onde potersi esprimere in maniera chiara e probante rispetto alla domanda di prestazioni introdotta dall'assicurata in data 14 ottobre 2014, oltre quattro anni or sono.

Ad ogni modo, si ribadisce che la signora RI 1, oltre ai disturbi di carattere psichiatrico, soffre di importanti patologie e limitazioni di carattere fisico. Per questo motivo, si invita l'UAI a sottoporre l'assicurata ad una valutazione peritale multidisciplinare atta ad approfondire in maniera adeguata l'entità dei disturbi patiti dalla nostra assistita, oltre all'incidenza degli stessi sulla sua capacità al lavoro e al guadagno residua.

In aggiunta, si ritiene inoltre opportuno che l'UAI disponga anche una nuova Inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Tenendo conto del lungo tempo intercorso dall'inoltro della domanda di prestazioni, si auspica che l'UAI si attivi a brevissimo termine, onde disporre al più presto di tutte le valutazioni del caso e relative alla pratica della signora RI 1.

Premesso quanto sopra, si chiede che il ricorso 12 novembre 2018 venga accolto e la decisione AI 18 maggio 2018 annullata, con contestuale retrocessione degli atti all'UAI per un complemento d'istruttoria.

L'erogazione di una rendita d'invalidità AI in favore dell'assicurata dovrà essere ripristinata con effetto al 1 gennaio 2016” (cfr. VIII);

 

-    la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

-    secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per  l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portato-re (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle pre-stazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

 

-    se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per a-nalogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

 

-    nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti (cfr. in particolare doc. VI-1, VI-2) appare evidente la neces-sità di procedere ad ulteriore valutazione medica nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione re-sa pendente lite (cfr. supra); 

 

-    in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

 

-    nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione psichiatrica come indicato in risposta di causa, non senza tuttavia considerare anche eventuali modifiche degli aspetti somatici (reumatologico e neurologico) intervenute dopo l’alle-stimento della perizia __________ del 7 dicembre 2017 e sino al momento dell’emanazione della decisione. In esito a questo complemento istruttorio ed effettate le valutazioni economiche che si rendessero necessarie, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto dell’assicurata a prestazioni dopo il 31 dicembre 2015;

 

-   contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente nel sopra citato suo scritto del 16 gennaio 2019 (cfr. VIII), il diritto a prestazioni a partire da gennaio 2016 potrà essere definito solo dopo l’esperimento dei nuovi atti istruttori di cui sopra; 

 

-    secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

-   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

 

-   patrocinata in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                  1.-   Il ricorso è accolto.

                                          §  La decisione del 18 maggio 2018 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

 

                                       3.-    Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                               L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti