Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.214

 

rg/gm

Lugano

18 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 ottobre 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 24 novembre 2014 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso ed in applicazione del metodo ordinario di calcolo dell’invalidità, aveva riconosciuto a RI 1 – affetta da sclerosi multipla – il diritto ad una mezza ren-dita a contare da gennaio 2014 (doc. AI 51-53). Il diritto alla mezza rendita è stato confermato nell’ottobre 2017 (doc. 65);

 

                                     -   nel giugno 2018 l’assicurata ha chiesto una revisione del suo diritto a prestazioni, segnatamente un aumento del grado d’invalidità adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI 66);

 

                                     -   raccolto il parere del medico SMR, che ha negato esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante (doc. AI 67), dopo aver preavvisato la non entrata in materia sulla domanda di revisione – cui si è opposta l’assicurata pro-ducendo della documentazione medica (doc. AI 69-77) – il 24 ottobre 2018 l’amministrazione ha confermato suddetto diniego argomentando che l’assicurata non ha dimostrato una rilevante modifica delle circostanze;

 

                                     -   con il presente ricorso insorge al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Facendo presente di essere in cura dallo psichiatra dr. __________ da novembre 2017, rimprovera in particolare all’amministrazione di non aver effettuato i necessari accertamenti medici nonostante il neurologo curante dr. __________, viceprimario del __________, abbia a più riprese indicato la necessità di una valutazione (anche) dal profilo psichiatrico e postula la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio;

 

                                     -   il 6 dicembre 2018 l’insorgente ha fatto pervenire al Tribunale un rapporto del dr. Mari (cfr. VI-1);

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere SMR del 7 gennaio 2019 (cfr. IX-1), propone di ritornare gli atti all’amministrazione per procedere all’istruttoria come da indicazione del medico SMR, il quale nell’annotazione 7 gennaio 2019 ha osservato come “in base alla nuova documenta-zione medica in nostro possesso, è oggettivata una nuova malattia psichica (sindrome da disadattamento) e un possibile peggioramento della patologia neurologica (sclerosi multipla) che giustifica l’entrata in materia del caso”.

 

                                     -   con scritto 24 gennaio 2019 la ricorrente, facendo rilevare come nella risposta di causa l’Ufficio AI aderisca alla richiesta di giudizio formulata nel gravame e come ciò costituisca atto di acquiescenza, postula il riconoscimento di congrue ripetibili nonché l’accollo a controparte delle spese di procedura; 

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di grande invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) è cambiato modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF). Se tale condizio-ne non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’as-si-curato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice e-samina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura ricorsuale, risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo neurologico con connessa insorgenza di attestati disturbi attinenti alla sfera psichica (disturbo dell’adattamento) in relazione ai quali l’assicurata, su indicazione del neurologo dr. __________, da dicembre 2017 è seguita dallo psichiatra dr. __________ (cfr. rapporto 13 luglio 2018 della dr.ssa __________ in doc. AI 69, rapporto 24 settembre 2018 del dr. __________ in doc. AI 77, rapporto 4 dicembre 2018 dello psichiatra dr. __________ in doc. VI-1; cfr. anche rapporto 11 maggio 2018 dr. __________ sub doc. AI 76) v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del precedente provvedimento di conferma del diritto ad una mezza rendita dell’ottobre 2017, un rilevante peggioramento della situazione invalidante;

 

                                     -   in simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della doman-da di revisione ed esamini quindi, tramite i necessari accerta-menti (neurologici e psichiatrici), la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle cir-costanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla rendita di __________;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     

                                     -   patrocinata da un avvocato e vincente in causa, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 24 ottobre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                        Gianluca Menghetti