Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.28

 

TB

Lugano

28 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 gennaio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, 1962, è al beneficio dal 1996 di una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) per cefalea a grappolo (doc. 8). Sulla scorta delle risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nel corso del 2017 (docc. 91 e 94), l’Ufficio assicurazione invalidità ha avviato una nuova revisione d’ufficio del diritto alla rendita, nella quale l’assicurato ha dichiarato il 10 ottobre 2017 (doc. 93) di non svolgere alcuna attività né lucrativa né di volontariato.

                               1.2.   L’assicurato è stato sentito personalmente dall’Ufficio AI il 20 dicembre 2017 (doc. 103) alla presenza di una consulente ispettrice e al termine dell’incontro è stato informato che erano adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della rendita corrisposta fino a quel momento (art. 55 cpv. 1 LPGA e art. 56 PA).

Il 10 gennaio 2018 (doc. 106) l’assicurato ha avuto modo di esprimersi per il tramite del suo avvocato, contestando di avere svolto delle attività lavorative e di essere stato remunerato.

Sempre il 20 dicembre 2017 la stessa ispettrice dell’Ufficio AI ha effettuato un’inchiesta per l’attività professionale indipendente, stilando un rapporto il 25 gennaio 2018 (doc. 123).

 

                               1.3.   Con decisione del 26 gennaio 2018 (doc. B) l’Ufficio AI ha sospeso con effetto immediato il diritto alla rendita intera e tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS, avendo egli violato l’obbligo imposto dall’art. 31 cpv. 1 LPGA e dall’art. 77 OAI di informare l’amministrazione di qualsiasi cambiamento importante delle condizioni determinanti per l’erogazione della rendita.

Sentita l’ispettrice, che ha preso posizione sulle osservazioni del 10 gennaio 2018 del legale dell’assicurato secondo cui questo ultimo non aveva ottenuto dei benefici economici in virtù del suo ruolo e grazie alla posizione assunta in seno alle società, l’Ufficio AI ha ritenuto che non era sostenibile che quest’ultimo avesse investito dei capitali al solo scopo di “fare un favore”, ma per ottenere benefici economici. Pertanto, in virtù degli elementi emersi, che facevano presumere che la prestazione fosse stata versata senza valido titolo giuridico, invocando l’urgenza del provvedimento e l’interesse pubblico preponderante, l’Ufficio AI ha ordinato quale misura cautelare la sospensione provvisoria della rendita attribuendole l’immediata esecutività, nell’attesa di procedere ai necessari accertamenti e di portare a termine le indagini atte a stabilire a titolo definitivo la sussistenza o meno del diritto alla rendita.

 

                               1.4.   Il 23 febbraio 2018 (doc. I) RI 1, patrocinato sempre dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione di sospensione provvisionale, giacché ha contestato di essere (stato) coinvolto in attività commerciali e di esercitare da anni delle attività lavorative, circostanze che sarebbero facilmente dimostrate dalla sua effettiva capacità reddituale che è data dal suo unico conto corrente (doc. D), su cui convergono unicamente la rendita di invalidità e la prestazione complementare.

Il ricorrente ha poi ribadito il ruolo che ha avuto in ciascuna delle quattro società menzionate dall’amministrazione.

Nella __________ ha fatto unicamente da prestanome per la costituzione della società e, benché abbia da tempo chiesto la sua cancellazione, probabilmente per un disguido egli continuava a figurare a registro di commercio.

L’assicurato ha poi una quota minoritaria di Fr. 2'000.- nella __________ in cui è iscritto a RC come direttore, ma sempre perché la titolare con quota maggioritaria, essendo cittadina straniera residente all’estero, necessitava di un cittadino titolare di permesso B o C per la gerenza della società. Infatti, egli non svolgeva in questa società alcuna attività lavorativa né ha mai percepito alcuna indennità. Semplicemente, l’assicurato andava a controllare di tanto in tanto l’attività dell’operaio, regolarmente assunto e pagato. Non percependo alcun emolumento e ritenendo poi irrilevante la sua quota di Fr. 1'000.-/Fr. 2'000.-, egli non ha ritenuto di doverla dichiarare fiscalmente né di dover informare l’assicurazione invalidità in merito alla sua carica.

Per quanto riguarda la ditta __________, radiata nel 2011, il ricorrente ha osservato come questa società “trattava di un’attività che non è mai decollata e che è stata praticamente chiusa subito.” (doc. I pag. 4).

Infine, l’interessato si era messo a disposizione quale responsabile della succursale __________ per conto di un conoscente di __________, che aveva necessità di targare dei rimorchi nel Cantone Ticino stante il costo inferiore della tassa di circolazione.

In conclusione, l’assicurato ha riconosciuto di essersi occupato di tutte queste questioni, ma ha affermato che era altrettanto vero che non si è mai trattato di società realmente attive dove egli svolgeva una funzione ben precisa remunerata. L’unica eccezione era riferita alla __________, per la quale egli svolge delle pure funzioni di controllo, ma senza ricevere alcun reddito. Inoltre, a quest’ultimo proposito, l’interessato ha riferito che in occasione della costituzione di questa società aveva espressamente chiesto al notaio rogante se il fatto di essere socio minoritario e titolare di diritto di firma potesse comportare dei problemi essendo al beneficio di una rendita AI e il notaio gli rispose che l’importante era che non percepisse un salario o indennità.

Di conseguenza, l’insorgente non aveva motivo di non fidarsi del notaio e, a suo parere, nel caso concreto non si è realizzato un “cambiamento importante” ex art. 31 cpv. 1 LPGA, visto che la sua situazione reddituale non è minimamente mutata così come dal profilo professionale.

 

                                         Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso ricordando di essere al beneficio di una rendita di invalidità di Fr. 11'484.- annui e di una prestazione complementare, per un’entrata complessiva mensile di Fr. 2'787.-. Pertanto, una sospensione immediata della rendita lo porrebbe in una gravissima situazione finanziaria e senza il minimo esistenziale per vivere.

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 21 marzo 2018 (doc. V) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso alla luce della legislazione e della giurisprudenza applicabile in materia di provvedimenti provvisionali da adottare allo scopo di salvaguardare un interesse compromesso. L’Ufficio AI ha ritenuto che dagli elementi raccolti risultava un’evidente attività a carattere amministrativo svolta da anni dal ricorrente per la ditta __________, di cui l’assicurato è socio e direttore con firma individuale, attività mai dichiaratagli. Le molteplici attività svolte includono il controllo contabile, l’elaborazione/controllo delle fatture, il contatto con i clienti, la stipulazione dei contratti per i servizi offerti (affitto di locali per deposito merci in magazzino e conseguenti disdette), la gestione del personale con stipulazione del contratto di lavoro e disbrigo delle formalità per i permessi, il controllo del lavoro svolto dal dipendente, il controllo presso il magazzino di __________. Tutte queste attività sono state confermate dall’assicurato stesso durante l’audizione effettuata dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (doc. 91), il quale ha inoltre dichiarato che preleva dal conto postale della __________.

Oltre a ciò, l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato risulta essere stato socio e gerente con firma individuale della __________, responsabile della succursale __________, direttore con firma individuale della __________.

Stando così le cose, l’assicurato ha dimostrato di aver una capacità lavorativa residua che contrasta con il versamento della rendita intera erogata e l’interesse dell’amministrazione è preponderante, risultando infatti in concreto il rischio di non potere recuperare le prestazioni se erogate. L’Ufficio AI ha ribadito che per la valutazione del diritto alla rendita di invalidità risulta rilevante l’abilità lavorativa residua dell’assicurato e il conseguente reddito ipotetico da invalido.

L’amministrazione ha inoltre negato l’esistenza della buona fede da parte del ricorrente, avendo sempre omesso di comunicarle l’attività svolta presso le varie società o le quote detenute e nemmeno si è mai rivolta a lei per informarsi al riguardo.

Per l’amministrazione va ritenuto che il diritto alla rendita intera appare poco probabile e che l’interesse dell’amministrazione risulta chiaramente predominante a fronte del rischio di non poter recuperare le prestazioni versate. Per l’UAI la decisione impugnata di sospensione del versamento va confermata e

respinta l’istanza tendente alla restituzione dell’effetto sospensivo, visto il carattere urgente della decisione provvisionale emanata.

 

                               1.6.   Il 3 aprile 2018 (doc. VII) il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.

 

                               1.7.   Con scritto del 12 aprile 2018 (doc. VIII) il ricorrente ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e il TCA gli ha subito chiesto di produrre il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IX).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera di invalidità con effetto dal 31 gennaio 2018, è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                               2.2.   L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

 

Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA, le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

 

L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).

 

Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

 

Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).

 

                               2.3.   Nella fattispecie, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato, visto che il 20 dicembre 2017 (doc. 103) ha avuto luogo un incontro fra le parti in cui l’Ufficio AI ha sottoposto all’assicurato una serie di quesiti e, stanti gli elementi raccolti, al termine del colloquio l’ha espressamente avvisato sul provvedimento di sospensione che intendeva adottare. Il 10 gennaio 2018 (doc. 106) l’avv. RA 1 ha contestato le conclusioni tratte dall’Ufficio AI, chiarendo i fatti e formulando delle osservazioni (cfr. consid. 1.2).

 

Inoltre, siccome la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronuncia, senza precederla da un preavviso.

 

                               2.4.   Va qui ricordato che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.5.   Come accennato (cfr. consid. 2.2), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

 

In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale al momento della resa del provvedimento qui impugnato giustificava l’adozione di misure provvisionali.

 

In effetti, oltre a possedere delle quote in alcune di esse, il ricorrente rispettivamente ha avuto, un ruolo dirigente in queste quattro società. È difficile credere che l’assicurato si sia trovato in questi ruoli unicamente per far dei favori a terzi e, per di più, gratuitamente.

Questa tesi non regge di fronte agli elementi di fatto che sono emersi durante i colloqui avuti con i funzionari dell’Ufficio AI e dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nel 2017.

 

Ad esempio, durante l’audizione del 1° giugno 2017, il ricorrente ha riconosciuto, davanti agli ispettori, che quale socio e direttore con firma individuale della __________ “mi sono finora occupato della parte amministrativa, controllo contabile, dell’elaborazione delle fatture, del contatto con i clienti, stipulazione dei contratti, come pure del controllo presso il magazzino di __________.” (doc.91 pag. 3). Per questa attività, l’interessato ha affermato di essere presente una quarantina di ore al mese presso la società. Per quanto concerne la retribuzione per le sue prestazioni, egli ha affermato che “non ho mai percepito nulla, ma posso fare dei prelevamenti dal conto postale della __________.” (doc. 91 pag. 3), precisando che “Finora non ha mai percepito una retribuzione fissa, ma mensilmente ho finora avuto la possibilità di prelevare direttamente dal conto postale della __________, la somma mensile di Fr. 500.- per le spese dell’auto intestata alla __________ che utilizzo, e Fr. 200.- per le mie spese personali.” (doc. 91 pag. 3). L’assicurato ha poi risposto di utilizzare la Ford Fiesta intestata alla società (domanda n. 29).

Inoltre, poiché quest’ultima non aveva dipendenti durante il 2016 e fino al 9 febbraio 2017, il ricorrente ha precisato che si occupava personalmente del controllo del magazzino e delle altre mansioni già indicate (domanda n. 31).

Dopodiché, è stato assunto un operaio e il contratto di lavoro con l’unico dipendente è stato stipulato dal ricorrente, il quale si è occupato personalmente della sua assunzione (domanda n. 36) e ha compilato l’apposito formulario individuale di domanda per frontaliere G (domanda n. 37), firmando entrambi questi documenti (domanda n. 38). L’insorgente ha affermato che controllava personalmente le ore di lavoro svolte dal dipendente, annotandole su un foglio che consegnava al contabile di una fiduciaria, il quale si occupava dell’elaborazione dei conteggi salariali mensili (domanda n. 41).

Non vai poi dimenticato di rilevare che la __________ ha quale recapito telefonico il numero intestato al figlio del ricorrente, ma che viene utilizzato unicamente dall’assicurato medesimo.

 

Inoltre, durante il colloquio con l’ispettrice dell’Ufficio AI, è emerso che “Quando sono entrato mi hanno promesso fr. 3'000 all’anno ma non ho mai visto un centesimo. Ritiro i soldi per le spese della ditta, non per me stesso. Ogni tanto ho preso qualche fr. 100.- per la benzina ma non ho nessun reddito.” (doc. 103 R7).

Per quanto concerne le sue mansioni per tale società, egli ha affermato che “non sono capace di preparare le fatture, perché non adopero il PC, ma “controllo la fattura” significa che il contabile mi fa firmare delle ricevute o fatture, in quel caso controllo. Io non posso “elaborare fatture” perché non sono in grado; stipulazione dei contratti: quando un cliente chiama gli dico se va bene oppure no. Chiamano me al telefono oppure la ditta. (…) Sono occupato quando mi sento bene. I clienti chiamano anche la signora __________ e lei chiama me.” (doc. 103 R7).

 

A proposito dei prelevamenti che l’assicurato ha ammesso di avere effettuato dal conto della __________, il TCA rileva che dagli estratti del conto corrente postale risultano numerosi prelevamenti mensili di alcune centinaia di franchi non solo dagli sportelli automatici in Svizzera, ma anche in __________. Quest’ultima circostanza conferma quanto indicato dal ricorrente, ovvero che egli spesso va in __________ vivendo vicino al confine, ma non è verosimile che tutti questi prelevamenti forfettari si riferissero unicamente alle spese della ditta e non fossero anche per l’assicurato stesso.

 

A questo proposito, in un primo tempo il ricorrente ha affermato di essere stato autorizzato a prelevare la somma di Fr. 500.- al mese per le spese dell’automobile intestata alla società che comunque usava per sé, oltre a un importo di Fr. 200.- per le sue spese personali.

In un secondo momento, egli ha ammesso di avere trattenuto per sé di tanto in tanto qualche cento franchi per la benzina, ma nulla sotto forma di reddito.

 

A mente di questa Corte, la prima versione dei fatti rilasciata il  1° giugno 2017 rispecchia maggiormente ciò che emerge dalla documentazione agli atti, ovvero che egli disponeva dei conti in franchi e in euro della società essendone il direttore e che prelevava a suo piacimento degli importi forfettari che superano, complessivamente, le cifre necessarie indicate non solo per il veicolo aziendale, ma anche quelle che egli, a suo dire, era autorizzato a prelevare per le sue spese personali.

 

Contrariamente alle sue affermazioni, già quest’ultima voce sembrerebbe configurare un reddito sotto forma di rimborso spese per la sua attività di direttore, escludendo invece che questi forfait siano dei semplici rimborsi di spese effettuate per conto della società essendo dei prelevamenti, a volte giornalieri, di alcune centinaia di franchi senza giustificativi di spese.

In effetti, per quanto concerne l’attività che l’amministrazione sostiene che egli abbia svolto per questa società, il TCA evidenzia che sottoscrivere contratti di lavoro, richiedere permessi di lavoro alle competenti autorità, occuparsi della sorveglianza del lavoratore, tenere nota delle ore da quest’ultimo lavorate, controllare la contabilità e le fatture emessa dalla Sagl, ricevere le telefonate dai clienti e tenere i contatti con essi, non può di certo essere considerata come un’attività di volontariato esente dall’essere ricompensata monetariamente.

 

Va peraltro evidenziato che tutte queste attività necessitano di una certa capacità lavorativa che, in concreto, era però sempre stata definita nulla dal suo medico curante e ciò in manifesto contrasto con la realtà dei fatti che è stata accertata dagli ispettori dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e dell’Ufficio AI.

 

A ben vedere, infatti, l’insorgente era a tutti gli effetti il deus ex machina della __________ e i suoi compiti non potevano non essere remunerati. Nell’evenienza concreta, però, tutto ciò non avveniva apparentemente sotto forma di uno stipendio fisso, ma mediante la possibilità che egli aveva – e metteva molto spesso in pratica - di prelevare per sé direttamente dai conti a cui aveva accesso.

 

Anche l’utilizzo della vettura aziendale per suo uso personale costituisce un vantaggio in natura e quindi una forma di reddito di cui l’assicurato ha approfittato senza mai informarne l’Ufficio assicurazione invalidità.

 

Pertanto, già solo per questi motivi, in presenza di capacità lavorativa e di guadagno diverse da quelle a suo tempo accertate dall’amministrazione per la concessione della rendita attuale, si deve concludere che vi sono elementi tali da ritenere che la rendita intera di invalidità sia stata versata al ricorrente senza valido titolo.

 

A mente del TCA, sono infatti dati i presupposti legali e giurisprudenziali dell’interesse pubblico preponderante e della urgenza affinché l’Ufficio assicurazione invalidità abbia potuto procedere a una sospensione cautelativa del diritto alla rendita nell’attesa di accertare meglio l’intera questione.

 

                               2.6.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata del 26 gennaio 2018 deve essere confermata, così come la sospensione della rendita del ricorrente con effetto dal 31 gennaio 2018.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 800.-vanno poste a carico del ricorrente.

 

                               2.8.   Quest’ultimo ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere la sua indigenza essendo al beneficio unicamente del reddito della rendita AI.

 

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

 

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

 

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

 

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

 

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, gli elementi agli atti raccolti dall’Ufficio assicurazione invalidità danno atto di una capacità lavorativa diversa da quella che era stata attestata medicalmente da anni e che era stata posta dall’amministrazione alla base del calcolo del grado AI dell’assicurato.

 

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Le spese di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti