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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 gennaio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2014 (doc. 1) RI 1, 1971, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità delle prestazioni a causa degli stati di ansia, di depressione e della rigidità muscolare in tutto il corpo, che dal 30 gennaio 2013 l’avevano reso inabile al lavoro in ragione del 100% nell’attività di custode.
1.2. Raccolta la documentazione medica ed economica riguardante l’assicurato, il 26 marzo 2015 (doc. 35) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario valutare l’evoluzione del suo stato di salute dal 2013 fino a quel momento rispettivamente la capacità lavorativa per l’abituale attività e in attività adeguate, perciò ha fatto esperire una perizia psichiatrica che è stata affidata alla dr.ssa med. __________ (doc. 37), la quale ha reso la propria valutazione il 13 maggio 2015 (doc. 38) ritenendolo inabile al 100% nella sua attività di custode e abile al 15% in attività semplici e manuali.
Preso atto del rapporto finale del 27 maggio 2015 (doc. 40) del dr. med. __________ dell’SMR e delle conclusioni del consulente in integrazione professionale (doc. 39), con progetto di decisione del 9 giugno 2015 (doc. 43) l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° gennaio 2014 con versamento dal 1° settembre 2014 (sei mesi dalla richiesta della prestazione ex art. 29 LAI), mentre dal 1° settembre 2015, visto il miglioramento della capacità di guadagno, il diritto era sempre a una rendita intera, ma con grado AI dell’83%.
1.3. Alla luce dei nuovi elementi emersi con la raccolta di più recenti atti medici resasi necessaria dalla modifica della giurisprudenza sulle sindromi depressive, il 6 luglio 2016 (doc. 76) il dr. med. __________ dell’SMR ha disposto una nuova perizia psichiatrica che si determinasse sul quadro complessivo, integrando le nuove informazioni. Il dr. med. __________ ha esteso il 6 ottobre 2016 (doc. 81) questa necessità a una perizia pluridisciplinare, che è stata redatta il 19 luglio 2017 (doc. 93).
Sulla base del rapporto finale del 21 ottobre 2017 (doc. 95) del Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) e del parere del consulente in integrazione professionale (doc. 107), con progetto di decisione del 30 ottobre 2017 (doc. 109), che annullava e sostituiva il precedente del 9 giugno 2015, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità temporanea, e meglio intera dal 1° gennaio 2014 fino al 31 luglio 2017, stante un grado AI del 22% dal 24 aprile 2017 in poi.
Le osservazioni del 30 novembre 2017 (doc. 114) e del 15 dicembre 2017 (doc. 116) dell’assicurato sono state sottoposte al dr. med. __________ e, sulla scorta delle sue considerazioni (doc. 117), l’amministrazione ha emanato il 25 gennaio 2018 (doc. A) la decisione di conferma dell’attribuzione di una rendita intera di invalidità temporanea con grado AI del 100% dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2015 e grado AI dell’82% dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2017.
1.4. Con ricorso del 26 febbraio 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione dell’amministrazione nella misura in cui dal 1° agosto 2017 non gli verrebbe più versata una rendita. A suo dire, il grado di invalidità sarebbe invece di gran lunga superiore al 50% non essendo intervenuto alcun miglioramento del suo stato di salute tale da consentirgli l’esercizio di un’attività lavorativa adeguata nella misura del 50%, soffrendo infatti di una patologia accertata da tutti i medici intervenuti. Ritenendo quindi di essere invalido al 100% a causa della sua inabilità lavorativa totale, il ricorrente ha preteso il riconoscimento di una rendita intera.
In particolare, l’assicurato ha contestato che l’Ufficio AI l’abbia ritenuto abile ad esercitare un’attività adeguata al 65% quando la perizia del Servizio Accertamento Medico l’ha invece ritenuto abile al 50% dopo il 24 aprile 2017. Anche la questione della esigibilità di terapie adeguate, che consentirebbe un miglioramento del 15% della capacità lavorativa, è solo teorica e comunque non gli sono state imposte terapie tali da potere migliorare la sua capacità lavorativa nella misura indicata dall’SMR e ripresa dall’Ufficio AI. È pertanto inammissibile ritenere che egli abbia una capacità lavorativa residua del 65%, allorquando è stata accertata dal SAM al 50% al massimo.
1.5. Viste le contestazioni del ricorrente, l’incarto è stato sottoposto al dr. med. __________ il quale, ritenuto come la giurisprudenza in materia di depressioni leggere/medie che è stata alla base della rettifica del rapporto del 7 agosto 2017 con quello del 21 ottobre 2017 era stata ulteriormente modificata, il 27 aprile 2018 (doc. VI/1) ha redatto un nuovo rapporto fondato sulle conclusioni del SAM del 19 luglio 2017. Nella risposta del 30 aprile 2018 (doc. VI) l’Ufficio AI ha evidenziato come detta perizia pluridisciplinare sia dettagliata, completa e approfondita.
Per quanto concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha proceduto a un nuovo calcolo della capacità di guadagno residua sulla base di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate e considerando una riduzione del 10% per la possibilità di svolgere un lavoro a tempo parziale e unicamente leggero. In virtù di un grado di invalidità del 42%, l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto a un quarto di rendita dal 1° agosto 2017.
1.6. Chiesta (doc. VIII) e ottenuta una proroga (doc. IX), il 24 maggio 2018 (doc. X) il ricorrente ha contestato il grado di invalidità del 42%, ritenendo di essere sempre stato incapace al lavoro in misura totale anche dopo il 24 aprile 2017.
L’insorgente ha indicato che avrebbe prodotto, non appena disponibili, i referti aggiornati dei curanti dr. __________ e __________.
Egli ha altresì contestato il calcolo economico, ritenendo che la riduzione del 10% del reddito statistico da invalido sia insufficiente, non avendo considerato la possibilità di lavorare solo a tempo parziale, la sua età e il grado di formazione.
Ad ogni modo, l’assicurato non si riteneva a quel momento abile in nessun tipo di lavoro, perciò ha postulato la rendita intera.
1.7. L’11 giugno 2018 (doc. XII) l’amministrazione ha precisato che i nomi dei medici indicati dall’assicurato non sono quelli dei suoi curanti, ma di altri intervenuti per conto di terzi. Inoltre, ha ritenuta adeguata la riduzione del 10% dal reddito da invalido, visto che né l’età (47 anni) né il grado di formazione rientrano nei fattori di riduzione. Dell’attività a tempo parziale è invece stato tenuto conto, avendo aumentato la riduzione dal 5 al 10%.
L’insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2017, visto che dal 24 aprile 2017 egli sarebbe inabile al lavoro al 35% in qualsiasi attività e dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe un grado AI del 22%, perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni del 2014, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 26 marzo 2015 (doc. 35) ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia psichiatrica, l’8 maggio 2015 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha valutato l’assicurato durante un colloquio di 130 minuti e sulla base della documentazione medica messale a disposizione dall’Ufficio AI. Nel suo rapporto del 13 maggio 2015 (doc. 38) la specialista del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha esposto l’anamnesi, la descrizione della giornata, le attività e le abitudini, l’esito dell’esame clinico e la descrizione soggettiva dei disturbi secondo il vocabolario AMDP-System, il trattamento psichiatrico in essere e ha inoltre indicato di avere sentito telefonicamente lo psichiatra curante.
La diagnosi posta era di sindrome di somatizzazione (ICD-10: F45.0) e di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1).
La psichiatra ha discusso i criteri di Foerster e ha valutato le conseguenze sulla capacità di lavoro basandosi sulla descrizione di risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP e ha concluso che la capacità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività confacente fosse a quel momento del 15% rispetto a una giornata lavorativa piena (orario ridotto, rendimento ridotto) dal punto di vista strettamente psichiatrico. Un’attività confacente avrebbe dovuto essere semplice, manuale, esecutiva, con scarsa presa di responsabilità, da svolgersi in un ambiente tollerante, senza grandi necessità di produttività e di performance. Nell’ultima attività svolta l’assicurato era invece da ritenere totalmente inabile al lavoro dal gennaio 2013. Come casalingo, la sua abilità era del 40%.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ripreso nel suo rapporto finale del 27 maggio 2015 (doc. 40) le diagnosi e i gradi di incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2013 in qualsiasi attività e dell’85% dal 13 maggio 2015 in attività adeguate, sulla cui base è stato emesso il progetto di decisione del 9 giugno 2015 (doc. 43) di attribuzione di una rendita intera, dapprima con grado di invalidità del 100%, poi dell’83%.
Alla luce della nuova giurisprudenza in ambito psichico, è stata ritenuta necessaria una nuova perizia psichiatrica (doc. 76).
Emersi poi anche dei disturbi somatici, il mandato per erigere una perizia pluridisciplinare è stato aleatoriamente affidato il 17 febbraio 2017 (doc. 85) al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 19 luglio 2017 (doc. 93), dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni 3, 18, 24 e 27 aprile, nonché 2 e 15 maggio 2017 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2010 al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status, gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici effettuati il 3 aprile 2017, come pure dell’esame psicologico del 18 aprile 2017.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di seguito.
L’assicurato è stato esaminato il 24 aprile 2017 dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale nel rapporto reso il giorno dopo ha posto l’anamnesi, lo stato neurologico e le sue valutazioni, rilevando in conclusione che l’esame neurologico dettagliato era assolutamente normale e che al braccio destro non sono stati trovati elementi in favore di lesioni residue neurologiche. I sintomi dell’assicurato non erano riferibili a una patologia neurologica, perciò era abile al 100%.
La diagnosi posta senza influsso sulla capacità lavorativa era di sintomatologia soggettiva di tensione muscolare, senza patologie neurologiche oggettivabili associate e di possibile pregressa lesione transitoria del plesso brachiale destro attualmente senza deficit residui.
Il perito ha infine risposto ai quesiti sulla capacità lavorativa e a delle domande specifiche sottopostegli dall’Ufficio AI.
Il 2 maggio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto del giorno seguente ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi e gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici alla spalla destra del 3 aprile 2017.
La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era di periartropatia omeroscapolare a destra in lesione del tendine muscolo sovraspinato alla spalla destra, mentre la diagnosi senza influsso era di tendenza ad iperlassità legamentare e di decondizionamento e sbilancio muscolare.
Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i dati oggettivi con lo stato generale e ha rilevato che i sintomi accusati dall’assicurato e i deficit funzionali fatti valere erano soltanto parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali evidenziate. Inoltre, l’assicurato non assumeva farmaci analgesici e non si sottoponeva a quel momento a un trattamento fisioterapico del quale aveva beneficiato alcuni mesi prima per la spalla destra.
Il perito ha consigliato all’assicurato di sottoporsi a un riequilibrio e ricondizionamento progressivo della muscolatura assiale e periferica e ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute attuale un’attività che tenesse conto di determinati limiti funzionali e di carico, applicabili sia durante le ore lavorative sia il tempo libero. V’erano dunque risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.
Sulla scorta di questi limiti, l’esperto ha ritenuto l’assicurato, nel lavoro precedentemente esercitato di custode, abile sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% dal 30 gennaio 2013. In una attività adatta allo stato di salute, che quindi doveva tenere conto di tutti i limiti funzionali e di carico stabiliti, il reumatologo l’ha giudicato abile al lavoro con rendimento massimo del 100% e ciò sempre dal 30 gennaio 2013, così come nell’attività di casalingo.
Il 24 aprile 2017 e il 15 maggio 2017 ha avuto infine luogo la valutazione psichiatrica da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che nel suo referto del 23 giugno 2017 ha precisato di avere avuto due colloqui con l’assicurato di 115 rispettivamente di 100 minuti, oltre a un colloquio telefonico di 20 minuti con lo psichiatra curante.
Lo specialista ha riassunto l’anamnesi (familiare, personale e professionale, patologica), la farmacoterapia in atto (nessuna), i dati soggettivi e lo stato psichico basato sul sistema ADMP 8.
Nella sua valutazione egli ha ripercorso le precedenti perizie psichiatriche a cui l’assicurato è stato sottoposto, confermando la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. Per quanto riguarda le altre patologie psichiatriche evidenziate in passato (il disturbo dell’adattamento, l’episodio depressivo di media gravità e l’eventuale disturbo di personalità), la situazione era più difficile da identificare. L’esperto le ha accuratamente analizzate partendo dalla sua valutazione clinica personale e l’ha confrontata con le risultanze delle valutazioni dei colleghi che l’hanno preceduto, a volte trovando delle discordanze (con la dr.ssa __________) e a volte delle congruenze (con il dr. __________ e il dr. __________, così come con lo psicologo che l’ha esaminato e l’ha sottoposto a dei test nell’ambito del mandato peritale).
Il perito ha evidenziato che si era di fronte a un vissuto depressivo, dovuto alla sua personalità, che a volte poteva sfociare in una “vera” depressione, che però non sarebbe stata costante. Questo fatto spiegava anche bene perché nessun farmaco antidepressivo aveva funzionato e un tentativo farmacologico era stato abbandonato definitivamente un anno prima. Il fatto che non si trattava di una depressione endogena o reattiva non voleva dire che l’assicurato non soffriva, perché la sofferenza si percepiva bene sotto l’oppositività, la diffidenza e la rabbia che ogni tanto appariva malgrado il controllo.
L’esperto ha altresì diagnosticato un episodio depressivo leggero-medio, anche perché non era facile discernere tra una depressione che era il sintomo di un malessere, cioè della sua impossibilità di vivere liberamente le sue emozioni, e una depressione che era la causa del malessere. Dal rapporto psicologico si poteva ben evincere che si trattava di uno stile disfunzionale di vita, di cui l’assicurato non si rendeva conto, ma si rendeva benissimo conto della sofferenza che questa “limitazione emotiva” gli causava. Si trattava di un disturbo di personalità che influenzava anche la sindrome somatoforme da dolore persistente. Erano inoltre presenti gli indicatori di comorbidità con depressione leggera, ma soprattutto un disturbo di personalità, scarsa capacità introspettiva, una marcata sofferenza, una consistente compromissione della quotidianità, il disturbo di personalità e l’insuccesso delle terapie psichiatriche da 4 anni. Si era dunque in presenza di un disturbo somatoforme da dolore persistente mediamente grave. Il perito ha osservato come l’assicurato presentava un pensiero molto concreto, poca immaginazione e una capacità introspettiva molto limitata. Questo significava che non poteva approfittare di colloqui psicoterapici o solo in misura limitata, motivo per cui, a suo dire, era più utile un approccio pratico con un nuovo tentativo di allenamento professionale, in modo parziale, non più del 50%. Un impegno parziale poteva essere terapeutico.
Per quanto concerne i tentativi farmacologici effettuati negli anni, a dire del perito era difficile parlare in modo definitivo di una prognosi infausta. Rimanevano dei dubbi sulla resistenza farmacologica che dovevano essere risolti, eventualmente con un ricovero in una clinica specializzata dove era possibile assicurare un’assunzione fedele della terapia farmacologica.
Lo psichiatra ha quindi posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10:F33.0); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4); disturbi di personalità misti, con aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).
Nel rispondere alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI, lo psichiatra ha stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’ultimo lavoro svolto come custode o manutentore era del 50% a causa delle “conseguenze” del disturbo di personalità, del disturbo somatoforme e dei sintomi depressivi, da intendere come riduzione del tempo di lavoro e del rendimento riferito a un’attività al 100%. Il perito ha rilevato che un’inabilità lavorativa totale esisteva, come dichiarato dallo psichiatra curante, dal gennaio 2013 fino a quel momento. L’incapacità dell’85% fissata dalla dr.ssa med. __________ nel maggio 2015 non era mai stata accettata dal medico SMR. L’inabilità del 50% da lui stabilita era presente dal 24 aprile 2017, ovvero dalla sua prima visita, a causa dei sintomi della depressione, i dolori cronici e i sintomi del disturbo di personalità e valeva per altre attività lavorative.
Per lo psichiatra, trovandosi di fronte a una persona dotata di capacità d’introspezione molto limitata e con un disturbo di personalità, una presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, così come affermato dallo psichiatra curante. Era però possibile un tentativo farmacologico in ambiente stazionario specializzato. Erano possibili provvedimenti di integrazione e/o riformazione professionale nella misura del 50%.
Tenendo conto dell’incapacità lavorativa dell’85% stabilita nella perizia del 2015 dalla dr.ssa __________, e quella attuale, l’incapacità lavorativa risultava solo marginalmente migliorata. La depressione rispetto al momento della perizia precedente, diagnosticata di media gravità, era migliorata ed era stata “sostituita” dal disturbo di personalità, che condizionava comunque la vita emotiva dell’assicurato. A suo dire, era presente un potenziale di integrazione professionale che poteva essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Il 18 luglio 2017, alle ore 16.45, i periti del Servizio Accertamento Medico e i dr. med. __________ e __________ hanno avuto modo di discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi seguenti.
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di lieve-media gravità (ICD-10: F33.0).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4).
Disturbi di personalità misti, con aspetti schizoidi, paranoidi e di evitamento (ICD-10: F61.0).
Periartropatia omeroscapolare a destra, in:
- lesione del tendine sovraspinato alla spalla destra.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Tendenza ad iperlassità legamentare.
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sintomatologia soggettiva di tensione muscolare, senza patologie neurologiche oggettivabili associate.
Possibile pregressa lesione transitoria del plesso brachiale destro, attualmente senza deficit residui.
Abuso nicotinico.
Dislipidemia non trattata.
Sovrappeso (BMI 26,90 kg/mq).
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 45%. La riduzione era dovuta soprattutto a deficit funzionali di tipo psichiatrico (50%) e in minor misura di tipo reumatologico (10%). Complessivamente, dal 24 aprile 2017 la capacità come custode era del 45%, da intendere come combinazione di riduzione del rendimento e del tempo di lavoro. Dal 1° gennaio 2013 l’inabilità lavorativa era totale per il carattere più grave della patologia psichiatrica, mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 la capacità lavorativa dell’interessato era del 15% come custode.
La sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate al suo stato di salute era del 50% dal lato psichico a decorrere dal 24 aprile 2017, mentre per il periodo precedente valevano le considerazioni descritte per l’attività di custode. Dal lato reumatologico e neurologico la capacità lavorativa era del 100%. Complessivamente, dal 24 aprile 2017 l’assicurato era abile al 50%, inteso come riduzione del tempo di lavoro e del rendimento in un lavoro a tempo pieno. Per il periodo precedente, dal 30 gennaio 2013 al 7 maggio 2015, la capacità lavorativa era nulla in qualsiasi attività adeguata, mentre dall’8 maggio 2015 al 23 aprile 2017 è stata giudicata del 15%.
Come casalingo l’assicurato presentava una capacità lavorativa globale del 90% dal 24 aprile 2017, solo per motivi psichici.
Infine, un impiego parziale era terapeutico visto il potenziale di integrazione professionale che poteva essere valorizzato.
Rispetto alla perizia del 2015 v’era stato un parziale miglioramento dello stato psichico che permetteva una integrazione professionale con misure di riallenamento al lavoro.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 7 agosto 2017 (doc. 95) il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, e il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attivi presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR hanno confermato le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico e hanno ritenuto un’inabilità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2013 e del 85% dall’8 maggio 2015 in qualsiasi attività lavorativa; dal 24 aprile 2017, come custode essa era del 55%, mentre in attività adeguate del 50%.
Stante la modifica giurisprudenziale sui disturbi depressivi, il 21 ottobre 2017 (doc. 105) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha riesaminato la perizia SAM e ha di conseguenza modificato il rapporto finale SMR, nel senso che ha stabilito nel 35% l’inabilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività dal 24 aprile 2017.
Il consulente in integrazione ha ricalcolato il 27 ottobre 2017 (doc. 108) il grado di invalidità, fissandolo all’82% per il secondo periodo e al 22% dal 24 aprile 2017. Il progetto di decisione del 30 ottobre 2017 (doc. 109), che annullava quello del 2015, ha così stabilito un diritto alla rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2017, dapprima con grado AI del 100% poi dell’82%.
Nelle osservazioni al progetto di attribuzione di rendita intera temporanea, l’avv. RA 1 ha contestato che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato dall’aprile 2017, perciò doveva avere diritto a una rendita intera (doc. 114).
Il 21 dicembre 2017 (doc. 117) il dr. med. __________ ha ritenuto non esservi elementi tali da modificare il suo precedente rapporto finale SMR, perciò la decisione del 25 gennaio 2018 ha confermato il progetto del 30 ottobre 2017.
Le contestazioni mosse dall’assicurato con il suo ricorso del 26 febbraio 2018, sostanzialmente identiche a quelle espresse nelle sue osservazioni al progetto di decisione, sono state riesaminate dallo stesso dr. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale il 27 aprile 2018 (doc. VI/1), alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza federale sulle sindromi depressive, ha modificato la sua precedente valutazione del 21 ottobre 2017. Sulla base delle nuove indicazioni giurisprudenziali, non appariva più giustificabile un miglioramento della capacità lavorativa stimato in considerazione di un’ipotetica adesione dell’assicurato a un trattamento adeguato alle sue condizioni di salute.
Pertanto, il medico SMR si è allineato agli esiti peritali per la determinazione della capacità lavorativa residua in attività abituale e adeguata allo stato di salute, stabilendo che dal 24 aprile 2017 l’assicurato era inabile al lavoro in ragione del 55% come custode e al 50% in altre attività adeguate; in entrambi i casi, l’assicurato poteva lavorare per 6 ore al giorno con ulteriore riduzione del rendimento come deciso dal SAM (nel precedente rapporto del 21 ottobre 2017 era stata indicata un’inabilità al lavoro del 35% in qualsiasi attività, mentre in quello redatto il 7 agosto 2017 era del 55% rispettivamente del 50%).
Lo stato di salute era migliorato stante un miglioramento della problematica depressiva riscontrata dal perito. La prognosi sull’evoluzione della capacità lavorativa rimaneva incerta, ma il dr. __________ ha ribadito il parere del SAM secondo cui erano applicabili delle terapie atte a migliorare e mantenere la capacità lavorativa residua.
Sulla scorta di queste nuove considerazioni, pendente causa l’amministrazione ha proposto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso, giacché il nuovo calcolo effettuato dal consulente in integrazione fissava nel 42% il grado di invalidità da aprile 2017.
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7. Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno sostanzialmente dal 24 aprile 2017 in poi, giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel gennaio 2014 e fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni tratte dall’Ufficio AI di concessione di una rendita intera (grado AI 100% stante un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività e grado AI 82% dall’8 maggio 2015 con un’inabilità lavorativa dell’85% in qualsiasi attività) e ciò fino al 31 luglio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello stato clinico stabilito medicalmente al 24 aprile 2017 con la visita peritale psichiatrica.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.
Va qui al riguardo tuttavia osservato che a causa dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di disturbi psichici, i medici dell’SMR intervenuti per valutare le condizioni di salute del ricorrente hanno modificato più volte il loro giudizio sulla capacità lavorativa come custode e in attività adeguate.
Da ultimo, infatti, con la modifica giurisprudenziale intervenuta il 30 novembre 2017 (citate DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
In virtù di questi nuovi principi emersi successivamente al rapporto finale dell’SMR del 21 ottobre 2017, correttamente l’Ufficio AI ha risottoposto al Servizio Medico Regionale l’esame dello stato di salute del ricorrente e, pendente causa, il 27 aprile 2018 il dr. med. __________ ha modificato il suo ultimo rapporto finale e ha ripreso le conclusioni tratte dai colleghi __________ e __________ il 7 agosto 2017. Infatti, questi ultimi si erano allineati alle conclusioni tratte il 19 luglio 2017 dai periti del Servizio Accertamento Medico, mentre il dr. __________ le ha modificate il 21 ottobre 2017 sulla scorta della giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi, secondo cui le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Dal 30 novembre 2017 questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere l’assicurato riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.
Nella perizia pluridisciplinare resa il 19 luglio 2017, che ha approfonditamente indagato tre campi, reumatologico, neurologico e psichiatrico, quest’ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte dell’assicurato, il quale ha ritenuto di essere tuttora inabile al lavoro in maniera totale.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui con l’assicurato a distanza di tre settimane l’uno dall’altro, della durata di 115 minuti il primo (24 aprile 2017) e di 100 minuti il secondo (15 maggio 2017).
Il ricorrente è inoltre stato oggetto, il 18 aprile 2017, di una valutazione da parte di uno psicologo che l’ha sottoposto a dei test, i cui risultati sono stati considerati dal perito nell’ambito del suo mandato.
Quest’ultimo ha esposto i disturbi soggettivi lamentati dal ricorrente e ha analizzato il suo stato psichico basandosi sul sistema ADMP 8.
Nella sua lunga valutazione lo psichiatra ha ripercorso il vissuto dell’interessato e si è confrontato con i pareri dei colleghi che si sono espressi prima di lui nel 2013 (dr. __________), nel 2014 (dr. __________), nel 2015 (dr.ssa __________) e nel 2016 (dr. __________).
D’avviso della scrivente Corte, il dr. med. __________ ha effettuato un’accurata analisi delle condizioni psichiche del ricorrente sin dall’inizio della malattia, si è addentrato nelle valutazioni degli specialisti confrontandole con lo status clinico che egli ha rilevato nel 2017, riscontrando e ben spiegando le eventuali differenze e descrivendone l’evoluzione.
Per esempio, il perito ha motivato nel dettaglio la circostanza che la depressione, rispetto al momento della perizia effettuata nel 2015 dalla dr.ssa med. __________, che era stata diagnosticata di media gravità, nel 2017 era migliorata ed era stata “sostituita” dal disturbo di personalità.
Non solo l’analisi del quadro clinico dell’assicurato, ma anche le risposte date dall’esperto sono molto chiare, complete e motivate nel dettaglio e completano ulteriormente, laddove ce ne fosse la necessità, la valutazione già data dei disturbi psichici del ricorrente.
Dal suo referto emerge inoltre che il perito non ha avuto l’impressione che l’interessato tendesse ad esagerare i sintomi consciamente o intenzionalmente, ma ha rilevato che i dati anamnestici erano coerenti con quanto descritto in passato, seppure con qualche variazione. Non v’era dunque alcuna incongruenza nell’anamnesi stessa, tra l’anamnesi e il comportamento tenuto durante l’esame peritale o con la documentazione.
Lo psichiatra ha altresì ben analizzato e delineato la tematica della psicoterapia, concludendo che poiché l’assicurato aveva una capacità di introspezione molto limitata e soffriva di un disturbo di personalità, una presa a carico psicoterapica era praticamente impossibile, poiché egli non ne avrebbe potuto approfittare o solo in misura molto limitata.
Peraltro, egli ha osservato che del medesimo avviso era lo stesso psichiatra curante, dr. med. __________, con cui ha avuto un colloquio telefonico di 20 minuti.
Per quanto concerne i numerosi tentativi di terapia farmacologica effettuati negli anni, in particolare di terapie antidepressive, il dr. __________ ha osservato che hanno avuto una compliance dubbia, giacché si era in presenza di un vissuto depressivo dovuto alla personalità dell’assicurato, che a volte poteva sfociare in una vera depressione, ma non costante, perciò nessun farmaco antidepressivo poteva funzionare. Rimanevano quindi dei dubbi sulla resistenza farmacologica, perciò era difficile parlare in modo definitivo di una prognosi infausta “vista la resistenza alla terapia farmacologica”. Questi dubbi dovevano essere risolti e ciò era eventualmente possibile con un serio e controllato tentativo di terapia farmacologica in un ambiente stazionario protetto in cui si potesse assicurare un’assunzione fedele della terapia.
In queste circostanze, non potendo approfittare di colloqui psicoterapici e nemmeno di terapia farmacologica, avendo comunque l’assicurato delle risorse, secondo il perito era più utile un approccio pratico, ossia un nuovo tentativo di allenamento professionale, in modo parziale. Trattandosi di un giovane uomo che soffriva di inattività, un impiego per non più del 50% del tempo sarebbe stato terapeutico. Il potenziale di integrazione professionale che lo psichiatra ha ritenuto essere presente poteva essere valorizzato con misure di riallenamento progressivo al lavoro. Un inserimento professionale a tempo parziale dava infatti la speranza di un miglioramento. Erano dunque possibili provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale al 50%.
D’altronde, “L’A. ha sempre sostenuto di voler lavorare e non si tirerebbe indietro se stesse bene, ma è proprio questo il punto, l’A. è convinto di star male, i dolori li sente e che i dolori sono di origine fisica, però il disturbo di personalità non gli permette di vedere e accettare altre letture o interpretazioni della realtà.” (cfr. domande supplementari n. 1).
Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.20 del 28 gennaio 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare la perizia pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico sulla questione psichica, che ha accertato un miglioramento a suo dire non dato.
L’assicurato non ha però saputo validamente comprovare le sue critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione del perito, tale da giustificare anche dopo il 24 aprile 2017 la stessa inabilità lavorativa stabilita dalla dr.ssa __________ nel 2015.
Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che dall’aprile 2017 sia avvenuto un miglioramento della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.
Soprattutto, certificati in ambito psichiatrico che attestino validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita sia dal dottor __________ non sono stati prodotti dal ricorrente.
Infatti, né con il ricorso né pendente causa l’interessato ha prodotto dei nuovi referti medici a sostegno delle sue tesi.
Va qui al riguardo evidenziato che malgrado l’affermazione ricorsuale secondo cui “Il ricorrente notificherà senz’altro le prove adeguate all’accertamento e alla dimostrazione di quanto da lui qui sostenuto.” (doc. I pag. 4), al TCA non è però pervenuto alcun documento di carattere medico.
In effetti, l’assicurato non ha neppure dato seguito allo scritto che ha prodotto nel termine per presentare nuove prove, in cui ha indicato che “Il ricorrente produrrà in causa, non appena disponibili, rapporti aggiornati dei propri curanti psichiatra Dr. med. __________ e Dr. med. __________.” (doc. X). Ad oggi, al Tribunale non è giunto alcunché da questi specialisti - che peraltro, come ha rilevato l’Ufficio AI, nemmeno sono i curanti del ricorrente - né da altri.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto di vista psichico, la scrivente Corte deve ritenere come completo, chiaro e affidabile il rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le sue conclusioni sono state rese dopo un attento esame personale delle condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete della capacità lavorativa dell’assicurato non solo nell’attività abituale di custode, ma anche dell’abilità residua in altre attività adeguate.
Il rapporto del 23 giugno 2017 ha motivato in modo completo ed esaustivo le ragioni per avere concluso a un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato successivamente alla valutazione del maggio 2015 della collega __________ e a un ritorno, dall’aprile 2017, ad un leggero miglioramento della situazione esistente. Addirittura, l’esperto ha ritenuto che nel ricorrente era presente un potenziale di integrazione professionale che poteva essere valorizzato con misure di riallenamento progressivo al lavoro e che dava una certa speranza di un miglioramento. Ha dunque considerato che un’attività lavorativa parziale poteva essere esercitata in ragione del 50% dalla sua prima visita peritale.
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperto, non v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 25 gennaio 2018 qui impugnata.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 19 luglio 2017, i quali hanno accertato che, al momento della loro valutazione, la capacità lavorativa globale dell’assicurato era del 45% nella precedente attività di custode, mentre in altre attività adeguate del 50%. Sono state infatti parzialmente sommate le due incapacità lavorative riscontrate in ambito reumatologico (10%) e psichiatrico (50%).
Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative stabilite dal dr. med. __________ nel suo ultimo parere del 27 aprile 2018 (inabilità del 100% dal 30 gennaio 2013 e dell’85% dall’8 maggio 2015 in qualsiasi attività, mentre dal 24 aprile 2017 del 55% come custode e del 50% in altre attività adeguate, da intendere 6 ore al giorno con ulteriore riduzione di rendimento), seppure esse contraddicano la sua precedente presa di posizione che è stata alla base della decisione impugnata.
In effetti, esse si conformano alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di disturbi psichici e quindi vanno ad annullare, come correttamente proposto dall’amministrazione con la risposta di causa, le sue stesse conclusioni del 21 ottobre 2017, siccome antecedenti e quindi superate dai principi stabiliti con le DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418.
In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche) di sostrato medicalmente oggettivabile.
L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio Accertamento Medico il 19 luglio 2017 va pertanto confermato.
2.8. Per quanto concerne l’aspetto economico, accertata quindi, pendente causa, una capacità lavorativa residua dal 24 aprile 2017 del 50% in attività lucrativa adeguata - e quindi inferiore rispetto a quella del 65% ritenuta con la decisione impugnata essendosi l’Ufficio AI, a quel momento, basato sulle conclusioni del 21 ottobre 2017 dell’SMR che, forzatamente, non tenevano in considerazione gli ultimi sviluppi giurisprudenziali stabiliti il 30 novembre 2017 – l’amministrazione, per la determinazione del grado di invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario.
Essa ha così messo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2016 senza il danno alla salute nella professione precedente (Fr. 52'910.-) sulla base della dichiarazione dell’ex datore di lavoro (doc. 106) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2016 per 41,7 ore alla settimana (Fr. 67'148,21) (reddito da invalido), ha ridotto quest'ultimo dato dapprima del 50% per tenere conto della capacità lavorativa residua e poi del 10% per motivi personali, aumentando quest’ultima riduzione del 5% rispetto alla decisione impugnata. Paragonando quindi il reddito da valido di Fr. 52'910.- con il reddito ipotetico da invalido di Fr. 30'458,43, l’Ufficio AI è giunto a un grado AI del 42%, corrispondente al diritto a un quarto di rendita.
Non contestando né il reddito da valido né il reddito statistico da invalido di partenza stabiliti dall’amministrazione, il ricorrente ha però preteso l’applicazione di una riduzione per motivi personali del reddito da invalido che sia superiore al 10% ritenuto dall’Ufficio AI nel nuovo calcolo del 27 aprile 2018. A suo dire, andrebbero considerati l’esercizio di un’attività a tempo parziale, l’età dell’assicurato e il suo grado di formazione.
Da parte sua, l’amministrazione ha osservato che l’età del ricorrente, 47enne, non poteva influire sul reddito da invalido così come il suo grado di formazione. Per contro, la circostanza che è stato ritenuto abile parzialmente (50%) era già stata considerata nella risposta di causa proprio con l’aumento dal 5 al 10% del fattore di riduzione.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.10. Per quanto concerne l’età avanzata come fattore di riduzione, occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l’età, benché sia un elemento estraneo all’invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
In un altro caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF 8C_428/2017), l’Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l’eccezione giurisprudenziale che considera l’età avanzata, di norma fattore estraneo all’invalidità, quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva che l’età possa condurre a rendere inesigibile la ricerca di un nuovo impiego (per una più ampia esposizione della giurisprudenza federale e cantonale al riguardo, cfr. STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018 consid. 2.14).
Di principio, quindi, l’età avanzata è un fattore estraneo all’invalidità e, per di più, nell’evenienza concreta il ricorrente non aveva ancora 47 anni quando l’Ufficio AI ha emanato la decisione in oggetto. Pertanto, questa sua età non gli era di intralcio per mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro equilibrato.
Quanto al fattore della sua formazione, come tale esso non rientra fra gli elementi da potere considerare per ridurre il reddito statistico da invalido.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, infatti, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Infine, la circostanza che l’insorgente sia stato ritenuto abile soltanto in misura parziale in attività adeguate è debitamente considerata dall’Ufficio AI nel suo nuovo calcolo del diritto alla rendita, poiché la percentuale del 5% inizialmente applicata con la decisione qui impugnata è stata aumentata al 10% di pari passo con l’aumento del grado di incapacità lavorativa (dal 35% al 50%, cfr. rapporti finali SMR del 21 ottobre 2017 e del 27 aprile 2018).
D’avviso della scrivente Corte, questa percentuale costituisce una riduzione consona alla situazione del ricorrente.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che, da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 10% stabilito dall’Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.11. Di conseguenza, è corretto che sul reddito statistico da invalido per l'anno 2016 di Fr. 67'148,21, preso nella misura del 50% stante un’identica capacità lavorativa residua del ricorrente (Fr. 33'842,70), su quest’ultimo importo sono poi ancora stati riconosciuti e quindi dedotti gli svantaggi salariali stabiliti dall’Ufficio AI nel 10%, per giungere a un reddito statistico da invalido rivalutato di Fr. 30'458,43.
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 52'910.- corrispondente al reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per l'attività di custode esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 42,43% ([Fr. 52'910.- - Fr. 30'458,43] : Fr. 52'910.- x 100), che va arrotondata al 42% (DTF 130 V 121).
Quand’anche, per pura ipotesi di lavoro, si volesse aumentare, come preteso dal ricorrente, la riduzione per svantaggi salariali al 15% o addirittura al 20%, il risultato finale non muterebbe, giungendo infatti il grado di invalidità al 46% (Fr. 52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 15 : 100]} : Fr. 52'910.- x 100) rispettivamente al 49% (Fr. 52'910.- - {Fr. 33'842,70 – [Fr. 33'842,70 x 20 : 100]} : Fr. 52'910.- x 100), e quindi sempre in una percentuale compresa fra il 40 e il 49% che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.
Ne discende che, applicando l’ipotesi più favorevole al ricorrente emersa pendente causa a seguito della diversa valutazione medica delle sue condizioni di salute conseguenti alla modifica giurisprudenziale in ambito di disturbi psichici, è a giusta ragione che il grado del 42% ricalcolato pendente causa dall’Ufficio AI gli permette di continuare a ricevere una rendita di invalidità di un quarto (art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
2.12. In queste circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire al ricorrente una rendita intera temporanea di invalidità unicamente per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino a tre mesi dopo il miglioramento oggettivato dal SAM dal 24 aprile 2017, e quindi fino al 31 luglio 2017.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50% in altre attività adeguate dal 24 aprile 2017, la perdita di guadagno del 42% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI, dal 1° agosto 2017 il ricorrente continui ad avere diritto a una rendita di invalidità e ciò nella misura di un quarto.
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà all’insorgente, vincente in causa, delle indennità per ripetibili di Fr. 1'800.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione del 25 gennaio 2018 è annullata e riformata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita intera (grado AI 100%) dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2015, a una rendita intera (grado AI 82%) dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2017 e a un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 in poi (grado AI 42%).
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell’amministrazione, la quale verserà al ricorrente l’importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti