Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.32

 

TB

Lugano

4 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 febbraio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, 1967, beneficiario di una rendita di invalidità, riceveva anche una rendita per i suoi tre figli (fra altri, doc. 150).

In vista del raggiungimento, nel mese di febbraio 2018, della maggiore età del figlio __________, l’assicurato ha prodotto all’Ufficio assicurazione invalidità un’attestazione di frequenza da parte della scuola, secondo cui il figlio aveva frequentato i primi due anni di liceo (2015-2017) e poi aveva deciso di prepararsi autonomamente all’esame svizzero di maturità, previsto per giugno 2018.

 

                                  B.   Con decisione del 12 febbraio 2018 (doc. A1) l’Ufficio AI ha assegnato dal 1° marzo 2018 una rendita per figli di Fr. 729.- al mese (soltanto) a __________ e ad __________.

In una lettera separata la Cassa di compensazione AVS __________, sempre il 12 febbraio 2018 (doc. A2), ha informato l’assicurato che avrebbe esaminato il diritto di __________ alla rendita per figli solo in un secondo momento, e meglio quando avrebbe superato l’esame di maturità come privatista.

 

                                  C.   Il 28 febbraio 2018 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA contestando questa decisione.

Nel suo complemento ricorsuale del 14 marzo 2018 (doc. IV), inoltrato su decreto di completazione del vicepresidente del TCA (doc. III), l’assicurato ha ricordato che il figlio __________ ha frequentato i primi due anni di liceo al __________ e che, a causa del costo della scuola e delle difficoltà relazionali con i compagni, ha preferito prepararsi da autodidatta per la maturità federale iscrivendosi alla sessione di esami invernale 2019. Per questo motivo, non capisce perché non gli sia più concessa la rendita AI per figli, visto che continua ad avere contatti con il direttore della scuola, con cui ha un accordo che prevede la possibilità di fare domande se necessita di aiuto.

Il ricorrente ha rilevato che nei prossimi mesi il figlio avrebbe effettuato l’esame di tedesco e di francese perciò, come nella DTF 104 V 64, il suo caso deve essere riconosciuto come rientrante nella definizione di formazione ex art. 49 OAVS.

Infatti, sulla base dell’art. 35 cpv. 1 LAI e dell’art. 25 cpv. 5 LAVS, egli ha diritto a una rendita per figli anche dopo i 18 anni visto che il figlio è in formazione. Questa nozione comprende non solo la formazione come qualifica professionale, ma anche la preparazione a un’attività senza qualifica professionale come pure la formazione, che non mira ancora a una professione concreta, ma che sia prepari a una moltitudine di lavori sia che tratti di una formazione generale come la maturità federale (DTF 108 V 56 consid. 1c). Infatti, come formazione professionale si intende qualsiasi attività che ha come scopo la preparazione sistematica a un’attività lucrativa (DTF 108 V 54 consid. 1a).

Pertanto, __________ ha diritto al pagamento della rendita per figli, anche perché senza di essa non riuscirà a pagare l’iscrizione all’esame federale di maturità e continuare gli studi all’università.

 

                                  D.   Nella sua risposta del 10 aprile 2018 (doc. VII) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso rinviando integralmente alla presa di posizione della Cassa di compensazione che ha sentito preliminarmente (doc. VII/1).

In particolare, l’amministrazione ha ribadito che il diritto di __________ potrà essere valutato soltanto in un secondo momento dopo che avrà effettuato l’esame di maturità. Se l’assicurato non sarà d’accordo con la sua rivalutazione, potrà chiedere l’emanazione di una decisione impugnabile mediante ricorso.

 

                                  E.   Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                   2.   La decisione del 12 febbraio 2018 (doc. A1) dell’Ufficio AI contro cui RI 1 ha ricorso al TCA assegna dal 1° marzo 2018 una rendita di invalidità per figli di Fr. 729.- a __________ e __________. Il figlio __________, che quel mese ha compiuto 18 anni, è stato escluso da questo diritto.

 

La lettera del 12 febbraio 2018 (doc. A2) che la Cassa di compensazione __________ ha inviato all’assicurato puntualizza:

 

" Ci riferiamo all’attestazione di formazione per __________.

Attualmente __________ si prepara autonomamente all’esame svizzero di maturità senza frequentare una scuola, possiamo solo valutare il diritto a una rendita per figli posticipamente. Che sarebbe a dire quando avvrà superato il esame di maturità. Affinché possiamo effettuare un ulteriore pagamento, la invitiamo d’inviarci la copia del diploma quando sarà in suo possesso. Se __________ no dovesse superare il esame ci necessita una conferma della scuola / commissione che si e presentato all’esame.”.

Questo scritto, d’avviso della scrivente Corte, costituisce la motivazione della non attribuzione a __________, mediante la decisione del 12 febbraio 2018, della rendita per figli, giacché egli non è più stato considerato in formazione a seguito dell’invio dell’atte-stato di frequenza del 25 gennaio 2018 (doc. A4).

 

La presa di posizione della Cassa del 5 aprile 2018 (doc. VII/1) inserita nella risposta dell’Ufficio AI spiega inoltre che:

 

" Con la decisione del 12.02.2018 e solo stato calcolato la rendita per figli in seguito all’estinzione della reduzione per sovrassicurazione.

Per quanto riguarda l’ulteriore diritto an una rendita per figli per __________ abbiamo informato l’ assicurato con lettera del 12.02.2018 che possiamo solo valutare il diritto an una rendita posticipamente, siccome __________ attualemente non frequenta una scuola. Siamo disposti a rivalutare il diritto una rendita per figli per __________ dopo la presentazione all’esame di maturità e se il signor RI 1 dopo la nostra rivalutazione non e pienamente d’accordo può richiedere una decisione soggetta a ricorso. (…)”.

 

Stando così le cose, il TCA ritiene che la decisione del 12 febbraio 2018 si pronunci anche (implicitamente) sul diritto di __________ alla rendita per figli, poiché dall’esame dell’attestazione del 25 gennaio 2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che egli non ne avesse più diritto dopo il compimento di 18 anni.

 

Pertanto, oggetto del contendere è sapere se __________ abbia (avuto) diritto alla rendita per figli dal 1° marzo 2018 in poi.

In particolare, si tratta di determinare se l’essersi preparato da solo, a casa, all’esame svizzero di maturità senza seguire una scuola possa essere considerato come una formazione giusta l’art. 49bis cpv. 1 OAVS.

 

 

nel merito

 

                                   3.   In virtù dell'art. 22ter LAVS concernente la rendita per i figli,

 

" 1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.".

 

Quanto al rinvio alla rendita per orfani, l’art. 25 LAVS dispone:

 

" 5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.".

 

A questo proposito l’art. 49bis OAVS, appositamente introdotto nel 2011 per regolamentare il diritto alla rendita per orfano o alla rendita completiva per figlio per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che:

 

" 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.”.

 

In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che:

 

" 1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”.

 

Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).

Inoltre, come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473 considd. 3 e 8.2).

 

                                   4.   Infatti, prima dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-dità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).

Applicabili in concreto nella versione valida dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2018, queste Direttive danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.

 

Secondo il N. 3358 DR, per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un’attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

 

Giusta il N. 3359 DR, la nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l’impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza, ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.

 

Per il N. 3360 DR, il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell’organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un’at-tività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

 

Esempio: un’apprendista bocciata all’esame finale che, nell’anno successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

 

I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana (N. 3363 DR).

 

Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.

 

Il N. 3368 DR è stato modificato dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’emanazione della DTF 141 V 473.

Nel 2015 il Tribunale federale si è pronunciato sulla sospensione e sull’interruzione di una formazione e ha precisato che le lettere a e b dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non sono applicabili cumulativamente (cfr. consid. 8).

Nel concretizzare questi principi, per il nuovo N. 3368 DR si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. Non ci si deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre (attestato d’immatricolazione), bensì sull’inizio effettivo degli studi.

 

Secondo il N. 3368.1 DR, in essere dal 2018, la formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

 

 

Introdotto anch’esso dal 2018, il N. 3368.2 DR riprende il vecchio N. 3368 DR, e prevede che se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo.

Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

 

Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità (N. 3369 DR).

 

Secondo il N. 3370 DR, gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:

– il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;

– tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.

 

                                   5.   Va ancora ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).

 

Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

 

                                   6.   Come stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr. 3), la rendita per figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid. 4).

Pertanto, la rendita per figli può essere versata direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 5).

 

Il ricorrente riceveva una rendita completiva per i suoi tre figli (art. 22ter cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS) e, prima che il figlio __________ compisse 18 anni nel mese di febbraio 2018, la Cassa di compensazione gli ha chiesto di comprovare se il diritto alle prestazioni esistesse ancora, così da potere continuare a versargli la rendita per figli.

 

Il ricorrente ha così trasmesso l’attestato di frequenza rilasciato il 25 gennaio 2018 (doc. A4) dal rettore del __________, avente il seguente tenore:

 

" Così richiesti, dichiariamo che il giovane __________, di RI 1, nato il __________ febbraio 2000, ha frequentato il nostro liceo dal mese di settembre 2015 al mese di giugno 2017. Ha poi deciso di prepararsi autonomamente all’esame svizzero di maturità, lo stesso esame a cui prepara anche il nostro __________. Il conseguimento dell’attestato svizzero di maturità è previsto per il mese di giugno 2018.”.

Esaminati i documenti di formazione che gli sono stati inviati, il 12 febbraio 2018 (doc. A1) l’Ufficio assicurazione invalidità ha deciso che, in virtù dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS in connessione con l’art. 25 cpv. 5 LAVS, dal 1° marzo 2018 solo gli altri due figli dell’assicurato gli davano diritto di continuare a percepire una rendita per figli. __________ rimaneva escluso non essendo più in formazione nel senso stretto del termine.

A questo proposito, con uno scritto separato inviatogli dalla Cassa di compensazione __________, è stato avvisato che questa situazione sarebbe stata rivalutata in un secondo momento con il superamento dell’esame di maturità.

 

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato il mancato continuo versamento della rendita per il figlio __________ con il compimento dei 18 anni, poiché la preparazione all’esame di maturità federale rientra nel concetto di formazione giusta l’art. 49 cpv. 1 OAVS.

A suo dire, infatti, anche senza più frequentare la scuola il figlio si stava preparando agli esami di maturità federale come privatista e si era già iscritto per la sessione invernale 2019. A tale scopo, __________ si era accordato con il rettore del __________ che aveva frequentato fino a giugno 2017 che avrebbe potuto rivolgersi a lui in caso di bisogno.

Inoltre, l’assicurato ha evidenziato che il figlio “rifara una parte dell’esame Goethe Deutsch Diplom C2 nei prossimi mesi, cioè una prova parziale, inoltre dovra anche fare il suo diploma in francese del-dalf.” (doc. IV).

 

                                   7.   Di recente il Tribunale federale si è espresso sulla qualifica di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS nel caso in cui un figlio si prepari da autodidatta all’esame di maturità federale.

 

Nella STF 8C_497/2017 del 18 agosto 2017, la nostra Massima Istanza si è infatti pronunciata sulla domanda di assegni familiari rifiutati dalla Cassa di compensazione, a motivo che la ricorrente non era riuscita a rendere verosimile che in un determinato periodo di tempo la figlia aveva consacrato fra le 5 e le 10 ore per settimana alla preparazione, come autodidatta, dell’esame svizzero di maturità.

I giudici cantonali hanno ricordato che per avere diritto agli assegni di formazione professionale per i figli che svolgono una formazione secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam, il figlio deve in particolare avere consacrato un lasso di tempo preponderante alla sua formazione, ossia più di 20 ore alla settimana, così come risulta dalla nozione di formazione professionale definita all’art. 49bis cpv. 1 OAVS in connessione con l’art. 25 cpv. 5 LAVS, applicabile con il rinvio dell’art. 1 cpv. 1 OAFam.

I primi giudici hanno constatato che dopo la bocciatura all’esame svizzero di maturità durante la sessione d’estate 2015, la figlia della ricorrente, nata nel 1994, era stata esonerata dai corsi e doveva ripetere soltanto la metà delle materie di questo esame nelle quali aveva ottenuto un risultato insufficiente, e meglio 6 esami. La ragazza aveva rifatto questi esami in due tappe, ossia tre materie nella sessione di febbraio 2016 e le altre tre a quella di agosto 2016 e nel maggio 2016 era pure stata assunta in una azienda.

Visti questi elementi, i giudici cantonali hanno considerato che la ricorrente non era riuscita a rendere verosimile che sua figlia, come invece sostenuto, aveva consacrato fra cinque e dieci ore per settimana alla sua preparazione come autodidatta all’esame svizzero di maturità dal 1° settembre 2015 fino all’ottenimento del diploma nell’agosto 2016.

L’autorità di prima istanza ha quindi confermato il rifiuto della Cassa di concederle gli assegni di formazione professionale per questo periodo.

La ricorrente è insorta al Tribunale federale domandando che i gli studi come autodidatta siano riconosciuti allo stesso titolo di quelli dei candidati scolarizzati e ha ribadito l’affermazione secondo cui sua figlia si era impegnata a fondo nella preparazione dei suoi esami di maturità durante quel periodo, precisando che l’impiego nell’azienda era durato poco tempo e che si estendeva soltanto su qualche ora al giorno e sul fine settimana.

L’Alta Corte ha (però) concluso che in tal modo la ricorrente non aveva dimostrato, fosse anche in maniera succinta, per quale motivo il giudizio cantonale si basasse su un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove o che fosse in un modo o nell’altro contrario al diritto federale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato irricevibile in assenza di una motivazione che soddisfacesse le esigenze poste dall’art. 42 cpv. 2 e 2 LTF.

 

                                   8.   Nell’esaminare se lo studio da autodidatta che il ricorrente sostiene suo figlio abbia avviato possa essere ritenuto quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte ricorda che questa norma esige che il figlio si impegni a fondo per concludere in tempo utile la formazione, perciò egli deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo della formazione.

 

Secondo le direttive (N. 3359 DR), questa condizione è soddisfatta soltanto se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo è di almeno 20 ore alla settimana.

Rientrano in questa nozione il tirocinio in azienda, l’insegnamen-to scolastico, le lezioni, i corsi, la preparazione e il ripasso, la preparazione agli esami, lo studio individuale, la redazione di un lavoro di diploma, lo studio a distanza, ecc.

 

Inoltre, il N. 3360 delle Direttive sulle rendite prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio, ci si può basare parzialmente su indizi e si deve decidere secondo il principio della verosimiglianza preponderante.

 

Questo Tribunale rileva che, nell’evenienza concreta, non è noto alcun dato concreto sull’iter formativo che il figlio del ricorrente avrebbe intrapreso da quando ha abbandonato la scuola, al termine della seconda liceo (giugno 2017), in poi.

In effetti, va rilevato che benché il ricorso sia stato inoltrato il 28 febbraio 2018 e la sua completazione sia avvenuta il 14 marzo 2018, da allora al TCA non è giunta alcuna informazione supplementare in merito al percorso formativo di __________.

 

Nel suo complemento il ricorrente aveva accennato al fatto che il figlio avrebbe svolto nei mesi seguenti degli esami di tedesco e di francese, ma nessun relativo attestato è stato prodotto al TCA, né è chiaro se egli abbia seguito dei corsi specifici per prepararsi a tali esami.

 

Non è inoltre dato a sapere se, durante questi ultimi 12 mesi, __________ abbia seguito dei corsi di qualsiasi natura per prepararsi all’esame svizzero di maturità e, se sì, con quale impegno e di quale durata.

 

Nemmeno è stato meglio specificato se e in che misura e con quali modalità il figlio dell’assicurato abbia effettivamente poi fatto capo al rettore del __________ per completare la sua formazione liceale stante l’indicata disponibilità di quest’ultimo.

 

Non è infine noto se, come segnalato dal padre, il ragazzo abbia poi effettivamente sostenuto, nella sessione di gennaio 2019, gli esami di maturità federale.

 

La necessità di comprovare adeguatamente lo svolgimento di una formazione era ampiamente nota al ricorrente ed egli ha avuto l’opportunità di esprimersi sulla risposta di causa dell’am-ministrazione nonché di offrire l’assegnazione di nuove prove, ciò che non ha fatto.

 

In difetto della comprova dello svolgimento di un’attività formativa si deve concludere che il periodo seguente il compimento dei 18 anni non possa essere considerato come una valida formazione prevista dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS volta all’ottenimento della maturità federale, anche se da autodidatta.

 

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti