Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.38

 

BS

Lugano

25 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 febbraio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 14 febbraio 2018 RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità (grado dell’85%) di fr. 1'236.-- mensili dal 1° aprile 2017. L’importo retroattivo di fr. 12'360.-- è stato interamente compensato con prestazioni anticipate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI).

                                        

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso, completato il 23 aprile 2018, contestando la compensazione effettuata dall’amministrazione. Chiede che i fr. 12'360.-- siano versati direttamente a lei, importo che le serve per pagare i contributi minimi AVS e le altre spese indicate nel ricorso.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Evidenzia come la compensazione sia stata eseguita rispettando i dettami di legge e la prassi.

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente compensato le rendite AI arretrate (periodo 1° aprile 2017 – 31 gennaio 2018) spettanti all’assicurata con le prestazioni sociali anticipate ed erogate dall’USSI per lo stesso periodo.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

                                         Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

 

                                         a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

                                         b.   a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                         L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

 

"  1I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2Sono considerati anticipi le prestazioni:

a.  liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b.  versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."(sottolineature del redattore).

 

                                         La citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

                                         Per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 21 consid. 8.3 con riferimenti).

 

                                         A proposito del rimborso a terzi che hanno concesso anticipi, il marginale n. 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:

 

"  Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.” (sottolineature del redattore).

 

                                         Il marg. n.10063.1 DR recita:

 

"  Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).”.


I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR dispongono che:

 

"  Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

–   le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

–   le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

 

Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.

 

Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.” (sottolineatura del redattore).

 

                                         Secondo i marg. nn. 10069, 10070 e 10071 DR:

 

"  L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.

 

Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

 

Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.”(sottolineatura del redattore).

 

                                         Per il marg. n. 10072 e n. 10073 DR:

 

"  Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.”

                                     

                                         Da ultimo, il marg. n. 10078 DR dispone che

 

"  A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.” (sottolineatura del redattore)

 

                               2.4.   Nel caso concreto, l'USSI, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di maternità)”, compilato il 26 gennaio 2018 (doc. 12 inc. Cassa), ha rivendicato presso la Cassa __________, competente per l’erogazione della rendita d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), l’importo di fr. 12'360.-- per anticipi versati all'assicurata dal 1° aprile 2017 al 31 gennaio 2018 in qualità di servizio pubblico d’assistenza (cfr. il relativo conteggio in doc. 12 inc. Cassa).

 

                                         In queste circostanze, avendo nel periodo in esame la ricorrente beneficiato delle prestazioni dalla pubblica assistenza ed avendo per il medesimo periodo diritto ad una rendita intera, le prestazioni fornite dall'USSI assumono indubbiamente il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).

 

                                         Di conseguenza è applicabile l’art. 85bis cpv. 1 OAI che, come visto al considerando precedente, dispone che gli organismi d'assistenza pubblici che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi.

 

                                         Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 6) non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).

                                         Il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las (Legge sull’assistenza sociale; RL 871.100) e dall'art. 32 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; RL 870.100), al quale la Las rinvia, come peraltro indicato nella risposta di causa (doc. VIII; cfr. anche STCA 32.2016.92 del 29 marzo 2017; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

 

                                         In effetti, l'art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

                                         L'art. 32 cpv. 1 Laps prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

                                         Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

 

                                         L'art. 10c Reg.Laps (Regolamento sull’armonizzazione e sul coordinamento delle prestazioni sociali, RL 870.111) relativo al versamento a terzi che hanno effettuato anticipi dispone che:

 

" 1L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso."

 

                                         Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute, avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 compilato il 26 gennaio 2018 (doc. 12 Cassa), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 14 febbraio 2018 con cui l'Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una rendita d'invalidità dal 1° aprile 2017.

 

                                         I versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata che va di conseguenza confermata.

                                         Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti