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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 marzo 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 febbraio 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1974, di formazione medico dentista e attiva nella misura dell’80% presso la __________ (ditta di cui è amministratrice unica con firma individuale), nell’agosto 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute una “(…) capsulite, tenosinovite, de Quervain mano dx (…)” (doc. AI 13/40-48).
Dopo aver raccolto la necessaria documentazione medica, con decisione del 13 febbraio 2018, preavvisata il 18 dicembre 2017 (doc. AI 26/176-179), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni considerato che all’assicurata non poteva essere riconosciuto il periodo di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI e meglio un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione. L’amministrazione ha infatti addotto che “(…) dall’esame della documentazione acquisita agli atti, si evince che lei ha presentato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: 100% dal 14.02.2017 al 20.04.2017, 50% dal 21.04.2017 al 20.06.2017, 100% dal 21.06.2017 al 26.06.2017, 80% dal 27.06.2017 al 17.08.2017, 50% del 18.08.2017 al 01.10.2017 e 0% dal 02.10.2017. A decorrere dal 02.10.2017 lei è nuovamente abile al lavoro in misura del 100% ed ha ripreso a svolgere a tempo pieno la sua abituale professione di medico dentista. Considerato che non vi è stata un’incapacità lavorativa di lunga durata, conformemente all’art. 28 cpv. 1 LAI, non sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità. Ritenuto inoltre il pieno recupero della capacità lavorativa nell’abituale professione, non si entra nel merito della valutazione di provvedimenti reintegrativi AI. (…)” (doc. AI 27/180-183).
1.2. Con il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. __________ – premesso che “(…) la decisione considera che l'assicurata avrebbe ristabilito una piena capacità lavorativa dal 2 ottobre 2017, non si concretizzerebbe dunque una situazione di incapacità lavorativa e di guadagno di lunga durata. Ora, da quanto emerge dal certificato medico 6 febbraio 2018 (precedente alla decisione emanata e qui prodotto quale doc. C), l'assicurata in realtà non ha potuto riprendere una corrente attività lavorativa che per pochi mesi, ed è tutt'ora inabile al lavoro al 50%, per la stessa ragione. l disturbi di cui la ricorrente soffre sono dunque causa di un'incapacità lavorativa di lunga durata, come emerge anche dal recentissimo referto medico 8 marzo 2018 (doc. D). Per queste ragioni una rendita non poteva essere esclusa. Si tratta di elementi che possono fondare una valutazione retrospettiva o che quantomeno impongono un riesame della fattispecie alla luce delle nuove risultanze. (…)” (I, punto 6, pag. 6) – ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità (senza specificarne il grado e da quando) e, subordinatamente, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
1.3. Con la risposta di causa – osservato che, visto che dal 2 ottobre 2017 al 5 febbraio 2018 non sono certificati periodi d’incapacità lavorativa, “(…) l’Ufficio AI ha correttamente ritenuta non adempiuta la condizione della media annua del 40% di inabilità lavorativa, con piena ripresa lavorativa dell’assicurata nella precedente attività, che determina l’interruzione del computo dell’anno di attesa; l’ulteriore ricaduta determina, quindi, un nuovo inizio dell’anno di attesa dal 5 febbraio 2018, che dovrà essere valutato con nuova domanda di prestazioni dell’AI. (…)” (IV, pag. 3) – l’amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso.
1.4. Con la replica (VI) – richiamata la giurisprudenza secondo la quale un’interruzione ai sensi dell’art. 29ter OAI non è data allorché il tentativo di ripresa del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato, è fallito, questo anche se esso è durato più di 30 giorni; osservato che proprio per far fronte all’impossibilità di lavorare in autonomia ha dovuto ricorrere all’aiuto di un medico e di una igienista (di cui allega le buste paga sub doc. E nonché le rispettive dichiarazioni del 7 maggio 2018 sub doc. F e G) e chiesta l’attribuzione di un termine per la produzione di ulteriore documentazione medica – l’insorgente ha concluso che “(…) il periodo di incapacità lavorativa non poteva ritenersi interrotto, quantomeno senza delle verifiche più approfondite dello stato di salute della ricorrente atto a stabilire se la ripresa lavorativa fosse al di sopra delle possibilità dell'assicurata e l'incapacità media del 40% sul periodo di 360 giorni è data. Si chiede dunque che il ricorso sia accolto e la decisione annullata ai sensi della concessione di una rendita Al o, in via subordinata, quantomeno al rinvio degli atti per delle verifiche mediche relative al periodo in cui la Dr. RI 1 ha solo infruttuosamente tentato di riprendere a lavorare. (…)” (VI, punto 4, pag. 4).
1.5. Con osservazioni del 23 maggio 2018 – rilevato che “(…) le considerazioni espresse da parte ricorrente riguardo l'assunzione di collaboratori salariati a presenza parziale e chi in ruoli diversi (ad esempio il sig. __________ risulterebbe essere igienista come indicato nella replica di controparte del 9 maggio 2018) non determinano una diversa valutazione del caso in oggetto. In merito all'art. 29ter OAI e alla prassi resa dall'Alta Corte risulta corretto indicare che la ripresa del lavoro va ritenuta irrilevante se serve solo come terapia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente valorizzabile (RCC 1969 pag. 571) o se un medico stabilisce che essa è chiaramente insostenibile per l'assicurato (RCC 1964 pag. 168, 1963 pag. 226). Nel caso in esame non vige simile caso di figura: l'assicurata medesima ha indicato di avere ripreso l'attività lavorativa (cfr. annotazione agli atti del 9 novembre 2017) e non ha presentato osservazioni al progetto di decisione dell'Ufficio Al del 18 dicembre 2017, che è stato confermato con decisione del 13 febbraio 2018. È unicamente nel periodo posteriore alla decisione resa, a partire da marzo 2018, che risulta essere subentrata una nuova inabilità lavorativa certificata medicalmente al 50% dal 12 marzo 2018 dalla dr.ssa med. __________. In seguito, al ricorso parte ricorrente ha allegato il certificato del 6 febbraio 2018 reso dalla stessa dr.ssa med. __________ di precedente inabilità lavorativa, a partire dal 5 febbraio 2018. L'Ufficio Al considera che il caso dell'assicurata non è assimilabile a quello di una situazione corrispondente ad una ripresa lavorativa a scopo terapeutico e/o di una situazione nella quale ella non ha capacità di guadagno valorizzabile e/o di una situazione insostenibile per l'assicurata. In assenza di referti clinici che attestino un'incapacità lavorativa durante il periodo da novembre 2017 a febbraio 2018 l'assicurata ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di prestazione dell'Al a seguito di un nuovo peggioramento dello stato di salute. (…)” (IX) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
1.6. Con scritto del 29 maggio 2018 (entro il termine assegnatole con lettera del 14 febbraio 2018; VIII) l’insorgente ha prodotto il rapporto del 18 maggio 2018 del dr. __________ (XI e allegato doc. H) e con osservazioni del 6 giugno 2018 – ribadito che l’assunzione di collaboratori è stata necessaria per supplire alle sue carenze effettive e la ripresa del lavoro insostenibile – ha sostenuto che “(…) la situazione attuale della ricorrente non configura dunque tanto un peggioramento dello stato di salute, quanto l'effettiva comprova che il periodo in cui la Dr. RI 1 (in totale diligenza e facendo prova di ogni buona fede e sforzo possibile) ha comunque tentato di salvare la propria attività cercando (suo malgrado, fuori soglia) di lavorare lo stesso. Tentativo purtroppo fallito. (…)” (XIII).
Al riguardo, così interpellato (XII e XIV), con le osservazioni del 15 giugno 2018 – evidenziato che “(…) non rileva nuovi elementi atti a determinare diversamente il caso in esame e rinvia alle considerazioni già esposte con la risposta di causa del 24 aprile 2018 e con le osservazioni del 23 maggio 2018 in merito all’applicazione dell’art. 29ter OAI. (…)” (XV) –, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (XV trasmesso per conoscenza; XVI).
1.7. Con scritto dell’8 agosto 2018 (XIX) – come preavvisato (XVII) e sostenendo che gli stessi confermerebbero le tesi del ricorso – l’insorgente ha prodotto il rapporto e le risposte del 18 luglio 2018 del dr. __________ indirizzati alla cassa malati (XIX/1 e XIX/2).
Al riguardo l’Ufficio AI, con osservazioni del 21 agosto 2018, si è confermato nelle proprie allegazioni precisando che “(…) in particolare si ribadisce integralmente quanto indicato nella risposta di causa citata al punto 3.1 e 3.2 con ripresa lavorativa da parte dell’assicurata superiore ai 30 giorni e costitutiva di una notevole interruzione dell’incapacità lavorativa, aspetto che comporta il rinnovo del computo dell’anno di attesa a partire dal 5 febbraio 2018. Va rilevato che la stessa __________ alla domanda n. 1 nello scritto del 18 luglio 2018 indica quale inizio dell'inabilità lavorativa della signora RI 1 il 14 febbraio 2017 con ripresa lavorativa ad ottobre 2017 grazie all'infiltrazione ricevuta e con nuova successiva inabilità lavorativa (al 50%) dal 5 febbraio 2018, a conferma di quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni fornite all'Al riguardo i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti (in particolare si rinvia alla comunicazione della __________ all'Ufficio Al del 1° dicembre 2017 trasmessa per e-mail). (…)” (XXI).
1.8. Con scritti del 19 e 28 settembre 2018 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 28 agosto 2018 del dr. __________ e comunicato che sarà sottoposta a un controllo specialistico completo presso il __________ di __________ (XXIII con allegato doc. I e XXV trasmessi per osservazioni; XXIV e XXVI).
1.9. Con osservazioni del 5 ottobre 2018 – ribadito che “(…) ritenuto che l'incapacità lavorativa si è interrotta dal 2 ottobre 2017 come confermato da più fonti, nello specifico dall'assicuratore __________, dal medico curante dell'assicurata dr.ssa med. __________, e dalla stessa assicurata, che ha voluto chiudere la pratica con l’Al (cfr. e-mail del 20 settembre 2017 dell'AD __________ di __________, agli atti Al), segnalando ancora in data 9 novembre 2017 all'amministrazione di avere ripreso l'attività abituale (cfr. annotazione agli atti del 9 novembre 2017), che ulteriori incapacità lavorative sono insorte dopo l'emanazione della decisione come emerge chiaramente dagli atti a dossier e dalle indicazioni fornite nel certificato medico dalla dr.ssa med. __________ del 12 marzo 2018 di incapacità parziale al 50% segnalata dal 12 marzo 2018, sulla base degli atti chiari a disposizione, lo scrivente Ufficio Al ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso. (…)” (XXVII) – l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni.
1.10. L’insorgente, con lettera del 3 dicembre 2018, ha trasmesso al TCA la convocazione per il 19 febbraio 2019 presso il __________ di __________ (XXIX e allegato XXIX trasmessi per conoscenza; XXX) e, con scritto del 18 gennaio 2019, allegati i certificati medici aggiornati per gli anni 2018 e 2019 (XXXI/1-10), ha segnalato che “(…) è tutt'ora in situazione di incapacità lavorativa. La stessa, anche volendo fare astrazione degli argomenti del ricorso pendente, perdura in maniera ininterrotta dallo scorso 14 marzo 2018. Allego i certificati medici. Alla luce dell'ultimo certificato medico, ad oggi risulta in ogni caso decorso l'anno d'attesa, al termine del quale l'assicurata si trova ancora in situazione di incapacità lavorativa, ragione per cui quantomeno in quest'ottica occorre considerare un diritto alla rendita. Si chiede che se ne tenga comunque conto in via subordinata, ribadendo per il resto gli argomenti del ricorso e comunicando che a breve potrò trasmettere il referto dello specialista a seguito del check up previsto al __________ di __________. (…)” (XXXI).
Con ulteriore scritto del 26 febbraio 2019 l’insorgente ha, infine, comunicato al TCA che “(…) nell'attesa della disponibilità per il check up previsto al __________ di __________, la dr. RI 1 ha potuto farsi visitare presso il policlinico di __________ (uno dei centri specialistici maggiormente riconosciuti a livello europeo per la sindrome di Ehlers-Danlos). Dalla valutazione medica è emerso che l'assicurata non sarebbe affetta dalla sindrome di cui si sospettava, ma che il problema sofferto abbia delle altre cause, purtroppo al momento non ancora note. Allego il rapporto medico della Dr. __________. Esclusa la sindrome di Ehler-Danlos, il check up previsto al __________ con specialisti di tale patologia non ha più ragione di essere ed è pertanto stato annullato. L'assicurata è comunque tutt'ora in inabilità lavorativa, si stanno effettuando delle altre diagnosi, per cui non si è tuttavia in misura di dare un riscontro a breve. Si chiede pertanto che possa essere emanata una decisione sulla base degli atti. (…)” (XXXII e allegato XXXII/1).
Al riguardo, così interpellato (XXXIII), con osservazioni del 7 marzo 2019 l’Ufficio AI ha rinviato alle precedenti allegazioni rilevando che “(…) non ha particolari osservazioni da proporre, ritenuto che la presente vertenza è riferita e limitata alla decisione del 13 febbraio 2018 e non include, quindi, le ulteriori evoluzioni dello stato di salute, che potranno essere esaminate a conclusione del presente ricorso con nuovo procedimento come già indicato nella risposta di causa del 24 aprile 2018 "(...) Ne consegue che l'Ufficio Al ha correttamente ritenuto non adempiuta la condizione della media annua del 40% di inabilità lavorativa, con piena ripresa lavorativa dell’assicurata nella precedente attività, che determina l’interruzione del computo dell’anno di attesa; l’ulteriore ricaduta determina, quindi, un nuovo inizio dell’anno di attesa dal 5 febbraio 2018, che dovrà essere valutato con nuova domanda di prestazioni dell’Al." (…)” (XXXIV trasmesso per conoscenza; XXXV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Ai sensi dell’art. 29ter OAI, vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. In proposito l’interruzione è data allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571); non vi è invece interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell’assicurato, è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (in argomento vedi Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, nr. 34, pag. 303; cfr. anche RCC 1964 pag. 168 e RCC 1963 pag. 225).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Nella fattispecie il dr. __________, Caposervizio di chirurgia e responsabile chirurgia della mano dell’ospedale Italiano, al “Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita” trasmessogli il 10 agosto 2017 dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 15/50) ha allegato i suoi rapporti del 20 giugno (doc. AI 15/53-54) e del 17 agosto 2017 (doc. AI 15/51-52) indirizzati alla dr.ssa __________ nei quali – poste le diagnosi di “(…) Artralgia scafo-trapezioidea alla mano destra in presenza di iniziale degenerazione articolare. (…)” (doc. AI 15/53) e di “(…) Artralgia scafo-trapezioidea alla mano destra. (…)” (doc. AI 15/51) – ha espresso le seguenti valutazioni: “(…) A mio parere la paziente presenta un dolore di origine articolare della regione scafo-trapezio-trapezioidea, in presenza di alterazioni degenerative locali, tra cui un verosimile piccolo geode del polo distale dello scafoide ed una riduzione di spessore della rima articolare in queste tre articolazioni. Data la situazione, non vedo indicata alcuna sessione di ergoterapia che potrebbe invece aumentare il sovraccarico già presente su queste articolazioni. Consiglio invece di eseguire un ciclo di applicazioni anti-infiammatorie solo strumentali, evitando mobilizzazioni o massaggi, presso un centro di fisioterapia, localizzate in regione STT. Consiglio anche di evitare il carico funzionale in questa sede utilizzando un tutore durante le attività manuali, che consiglio comunque di limitare. Considero quindi che la paziente rimanga completamente inabile al lavoro a partire da domani fino almeno al 30 luglio, tempo in cui avrà avuto modo di eseguire le terapie prescritte. (…)” (doc. AI 15/53) e “(…) In seguito alle terapie eseguite la paziente ha migliorato decisamente la sintomatologia in regione scafo-trapezio-trapezioidea, peraltro ancora presente per la nota degenerazione articolare locale. Al momento però la paziente si sente di riprendere l'attività lavorativa che consiglio di eseguire al 50% almeno fino al 17 settembre prossimo. Valuterà poi con il proprio medico curante se e come aumentare la percentuale. Ho comunque prescritto alla paziente un ulteriore ciclo di applicazioni anti-infiammatorie strumentali presso un centro di fisioterapia, che potranno anche essere ripetute in futuro. (…)” (doc. AI 15/51).
La dr.ssa __________, FMH in medicina interna generale, nel rapporto medico del 31 agosto 2017 (doc. AI 16/55-61) – posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “(…) Artralgia scafo-trapezio-trapezioidea alla mano destra in presenza di iniziale degenerazione articolare (…)” (doc. AI 16/60, punto 1,1) e attestati i seguenti periodi di incapacità lavorativa “(…) IL 100% 14.02.2017 al 9.04.2017 IL 50% 10.04.2017 al 26.06.2017 IL 80% 27.06.2017 al 17.08.2017 IL 50% 17.08.2017 da rivalutare. (…)” (doc. AI 16/61, punto 1.6) –, alla domanda volta a sapere se dal punto di vista medico è pensabile che la paziente prosegua l’attività svolta finora, ha risposto di “(…) Si (…)” (doc. AI 16/61, punto 1.7).
L’insorgente, con e-mail del 20 settembre 2017, tramite “AD __________”, ha comunicato alla funzionaria __________ dell’Ufficio AI che “(…) le invio in allegato l’ultimo certificato di malattia della Dott.ssa RI 1, al termine del quale se tutto prosegue bene rientrerà al lavoro al 100%. Le chiedo nell’eventualità, se oltre al certificato di idoneità al lavoro per chiudere la pratica serve qualche altro documento. (…)” (doc. AI 17/73) e allegato il certificato medico di stessa data nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 compresi (cfr. doc. AI 17/74).
L’Ufficio AI – dopo la comminatoria dell’8 novembre 2017 con cui ha assegnato all’insorgente un ultimo termine di dieci giorni per presentare la documentazione richiesta con scritto del 10 agosto 2017 (cfr. doc. AI 18/75-76) –, nell’“Annotazione per l’incarto” del 9 novembre 2017 ha notato: “(…) Colloquio telefonico con l'A.ta in merito alla documentazione richiesta in data 10.08.2017: -informazioni economiche per l'attività indipendente -conferma di ricevuta e relativi documenti da inoltrare. In primo luogo segnala che ha ripreso l'abituale attività lavorativa, seguirà documento comprovante. Richiede informazioni circa l'iter Al in merito alla sua richiesta di prestazioni. Dopo averle spiegato le possibilità, su sua richiesta, le invio una copia delle nostre corrispondenze 10.08.2017, e concordiamo il 15.12.2017 quale nuovo termine per l'inoltro degli atti mancanti. (…)” (doc. AI 19/77).
L’assicuratore malattia – interpellato con scritto del 27 novembre 2017 (cfr. doc. AI 24/174) –, con e-mail del 1. dicembre 2017 ha così risposto all’Ufficio AI: “(…) Le comunico che l'assicurata ha ripreso il lavoro in data 2.10.2017. I periodi di incapacità lavorativa da noi riconosciuti sono i seguenti: 50% 18.08.2017 01.10.2017, 80 % 27.06.2017 17.08.2017, 100% 21.06.2017 26.06.2017, 50% 21.04.2017 20.06.2017 e 100% 16.03.2017 20.04.2017. (…)” (doc. AI 25/175).
In effetti, nel certificato medico del 29 settembre 2017, la dr.ssa __________ ha attestato che “(…) con il presente certifico che la sopraccitata paziente è abile al lavoro al 100% dal 02.10.2017. (…)” (doc. 10 dell’incarto cassa malati).
Con il ricorso – dopo che con e-mail del 14 e del 20 marzo 2018 aveva trasmesso all’Ufficio AI il rapporto 8 marzo 2018 del dr. __________ e il certificato medico del 12 marzo 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 12 marzo al 16 aprile 2018 (cfr. doc. AI 28/185, 29/186-187, 30/188 e 30/189) – l’insorgente, oltre al rapporto dell’8 marzo 2018 del dr. __________ già trasmesso all’Ufficio AI (doc. D = doc. AI 29/186-187), ha prodotto il certificato medico 6 febbraio 2018 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 compresi (cfr. doc. C).
2.4. Questo Tribunale, viste le suesposte risultanze (cfr. consid. 2.3) e per le seguenti ragioni, deve concludere che a ragione l’Ufficio AI, considerata l’abilità al 100% attestata dalla dr.ssa __________ dal 2 ottobre 2017, ha ritenuto che l’incapacità al lavoro ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, iniziata il 14 febbraio 2017, è stata interrotta secondo l’art. 29ter OAI.
Infatti – dopo che il dr. __________, nel succitato rapporto del 17 agosto 2017 (doc. AI 15/51-52), visto il deciso miglioramento della sintomatologia in regione scafo-trapezio-trapezioidea e consigliata la ripresa dell’attività lavorativa al 50% fino al 17 settembre 2017, ha indicato che se e come aumentare la percentuale verrà valutato con il proprio medico curante – la dr.ssa __________, nel certificato medico del 20 settembre 2017, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 al 30 settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/74) e, in quello del 29 settembre 2017, che la paziente è abile al 100% al lavoro dal 2 ottobre 2017 (doc. 10 dell’incarto cassa malati).
La dr.ssa __________ non è ritornata sulle proprie valutazioni e nel certificato medico del 12 marzo 2018 (trasmesso all’Ufficio AI con e-mail del 20 marzo 2018 dopo l’emanazione della decisione impugnata; cfr. doc. AI 30/188-189) ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 12 marzo al 6 aprile 2018 e in quello del 6 febbraio 2018 (doc. C prodotto per la prima volata con il ricorso) un’incapacità lavorativa del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018.
Dalla documentazione medica agli atti nemmeno risulta che un qualsiasi altro medico si sia espresso sulla capacità lavorativa dell’insorgente tra il 2 ottobre 2017 e il 5 febbraio 2018.
In particolare, il dr. __________, nel rapporto dell’8 marzo 2018 (doc. D = doc. AI 29/186-187), non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e, poste le diagnosi note con un esame obiettivo sostanzialmente invariato rispetto al precedente controllo, circa la “Valutazione e procedere” ha rilevato che “(…) sebbene i disturbi siano lievemente migliorati rispetto all'inizio essi sono ancora presenti e verosimilmente sostenuti dalla degenerazione articolare cronica. Tale degenerazione non è comunque ancora drammatica e, a mio parere, è quindi ancora troppo presto per prendere in considerazione un intervento chirurgico che dovrebbe essere necessariamente demolitivo.
Data la situazione, consiglio di continuare con le terapie locali anti-infiammatorie e provare ad assumere Arcoxia 60 mg 1 compressa al giorno, iniziando con alcune settimane di trattamento continuativo, se ben tollerato. Consiglio poi di assumere Condrosulf 800 mg 1 compressa al giorno per 3 mesi, a scopo di ausilio sul trofismo delle cartilagini. Rimango comunque a disposizione per rivedere la paziente al bisogno ed eventualmente per ridiscutere di un approccio più invasivo. (…)” (doc. AI 29/186).
Dal canto suo il dr. Tami, medico del reparto di chirurgia della mano presso la __________ di __________ e FMH in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologia – dopo aver eseguito il 21 aprile 2017 un’infiltrazione di corticosteroidi e attestata un’incapacità lavorativa del 50% dal 21 aprile al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 1/6-14) – nel rapporto del 18 maggio 2018 non si è espresso sull’evoluzione della capacità lavorativa e in modo generico (senza specificare da quando e in quale misura) ha rilevato che “(…) come dentista e ortodontista la signora RI 1 è sicuramente fortemente limitata nello svolgere le sue mansioni professionali. Ritengo che una valutazione della funzionalità residua possa dare un quadro più preciso per un’eventuale rendita d’invalidità. (…)” (doc. H).
Dai succitati e-mail del 20 settembre 2017 (cfr. doc. AI 17/73) e dall’“Annotazione per l’incarto” del 9 novembre 2017 (cfr. doc. AI 19/77) risulta inoltre che l’assicurata stessa, dopo aver comunicato all’Ufficio AI il rientro al lavoro nella misura del 100%, ha confermato la ripresa dell’abituale attività lavorativa.
Anche l’assicuratore malattia, nell’e-mail del 1. dicembre 2017 (doc. AI 25/175), ha confermato che l’insorgente ha ripreso il lavoro il 2 ottobre 2017 e che l’incapacità lavorativa è stata riconosciuta fino al 1. ottobre 2017.
Stante tutto quanto precede questo Tribunale deve dunque concludere che, viste le valutazioni della dr.ssa __________ attestanti una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre 2017 e in seguito un’inabilità del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10 dell’incarto cassa malati) – valutazioni, lo si ribadisce, su cui la stessa curante non è ritornata e nessun atto medico agli atti permette di metterle in discussione –, il termine di carenza iniziato il 14 febbraio 2017 è stato interrotto con il riacquisto della capacità lavorativa totale dal 2 ottobre 2017 per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi.
In particolare, visto che dopo i succitati certificati medici del 29 settembre e del 2 ottobre 2017 della dr.ssa __________ attestanti una completa abilità al lavoro dal 2 ottobre 2017 e prima di quello del 6 febbraio 2018 in cui la stessa curante ha attestato un’inabilità del 50% dal 5 febbraio al 1. marzo 2018 (doc. C), nessun medico si è espresso con chiarezza sulla capacità lavorativa, nemmeno è possibile concludere (come sembrerebbe pretendere la ricorrente) che il tentativo di ripresa del lavoro durante detto periodo (dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018) sia fallito perché provatamente al di sopra delle sue forze.
In questo senso, non avendo l’insorgente segnalato all’Ufficio AI alcunché riguardo al suo stato di salute e alla ripresa dell’attività lavorativa al 100%, nemmeno è possibile seguire l’insorgente laddove pretende che “(…) si imponeva in ogni caso almeno un esame più completo dal profilo medico, raccogliendo una valutazione precisa dei problemi lamentati, quantomeno nell'ottica della verifica dell'incapacità di lavoro / guadagno di lunga durata. Un accertamento si impone in funzione dei certificati qui prodotti e della situazione dell'assicurata, che tutt'ora si trova a dover fare fronte a un'incapacità lavorativa. (…)” (I. punto 7, pag. 6).
Neppure è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo agli estratti stipendi e alle dichiarazioni dei dottori __________ e __________ prodotti sub doc. E, F e G.
Al riguardo questo Tribunale rileva che, nei mesi di ottobre e novembre 2017 (da dicembre 2017 a febbraio 2018 non risulta abbia lavorato), il salario del dr. __________ è stato sensibilmente inferiore rispetto a quello dei mesi di giugno, luglio e settembre 2017. Quanto al salario dell’igienista __________ (esiguo e soggetto ad oscillazioni), nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018 non ha mai raggiunto la punta massima di fr. 765.-- del mese di settembre 2017.
Inoltre, per il solo fatto che il dr. __________ dichiari che “(…) anche nel periodo in cui la dott.ssa RI 1 è ritornata formalmente abile al 100%, ho comunque dovuto affiancarla nell’operatività normali che a causa dei dolori alla mano, la dottoressa RI 1, non era comunque in misura di eseguire. (…)” (doc. F) e la dr.ssa __________ di essersi “(…) presentata presso lo studio __________ nel periodo lavorativo tra novembre 2017 e febbraio 2018, per affiancare come tutore per alcune ore almeno due volte alla settimana la dott.ssa RI 1, in quanto non riusciva ad eseguire tutte le manovre manuali richiestele dalla sua professione in completa autonomia e sicurezza. (…)” (doc. G), non è possibile scostarsi dalle valutazioni della dr.ssa __________ che, lo si ribadisce, ha attestato (incontestatamente) una capacità lavorativa del 100% dal 2 ottobre 2017 e in seguito un’inabilità del 50% dal 5 febbraio 2018 (cfr. doc. C e 10 dell’incarto cassa malati).
2.5. Viste le suesposte evenienze – ritenuto che il 13 febbraio 2018 (data della decisione impugnata) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) e in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –, questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo le quali – dopo una IL del 100% dal 14 febbraio 2017, del 50% dal 21 aprile 2017, del 100% dal 21 giugno 2017, dell’80% dal 27 giugno 2017 e del 50% dal 18 agosto al 1. ottobre 2017 –, avendo riacquistato una capacità lavorativa del 100% nella sua attività dal 2 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018, l’insorgente ha interrotto il termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI secondo l’art. 29ter OAI e pertanto non ha diritto a una rendita d’invalidità.
2.6. Quanto alla segnalazione stante la quale “(…) la ricorrente è tutt'ora in situazione di incapacità lavorativa. La stessa, anche volendo fare astrazione degli argomenti del ricorso pendente, perdura in maniera ininterrotta dallo scorso 14 marzo 2018. Allego i certificati medici. Alla luce dell'ultimo certificato medico, ad oggi risulta in ogni caso decorso l'anno d'attesa, al termine del quale l'assicurata si trova ancora in situazione di incapacità lavorativa, ragione per cui quantomeno in quest'ottica occorre considerare un diritto alla rendita. (…)” (XXXI), questo Tribunale – come del resto già segnalato a più riprese dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.9) – conferma all’insorgente che è suo compito (se lo vuole) rivendicare il diritto a prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA inoltrando una nuova domanda di prestazioni.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti