Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.42

 

cs

Lugano

8 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 febbraio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1962, da ultimo ausiliaria di pulizie all’80%, il 23 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (incarto AI, pag. 16).

 

                               1.2.   Dopo aver sottoposto l’interessata ad una perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2014 (pag. 209 e seguenti incarto AI), relativa all’aspetto reumatologico, di chirurgia della mano e psichiatrico, completata il 23 aprile 2015 (pag. 276 e seguenti incarto AI) ed avere fatto allestire un rapporto d’inchiesta per casalinghe del 26 novembre 2015 (pag. 355 incarto AI), con decisione del 1° marzo 2016 (pag. 398 e seguenti incarto AI), preavvisata dal progetto del 1° dicembre 2015 (pag. 367 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni avendo calcolato un grado d’invalidità del 25%.

 

                               1.3.   RI 1, allora rappresentata dall’avv. __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione.

 

                               1.4.   Con sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017 il TCA, dopo aver confermato la ripartizione tra attività lavorativa (80%) e casalinga (20%), peraltro non contestata dall’insorgente, ha rilevato delle lacune nella perizia del SAM del 23 aprile 2015 e con riferimento alla DTF 141 V 281 ha ritenuto necessario rinviare gli atti all’amministrazione per l’allestimento di un nuovo referto pluridisciplinare. Il TCA per quanto concerne l’attività di casalinga, ha invece confermato l’inchiesta a domicilio del 29 dicembre 2015 e “solo nella misura in cui dalla nuova perizia che verrà effettuata dovesse emergere, per l’attività di casalinga, una diversa valutazione psichiatrica, essa dovrà essere sottoposta al perito per una valutazione”.

 

                               1.5.   Acquisita la perizia del SAM del 23 novembre 2017 ed esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione dell’8 febbraio 2018 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, essendo il grado d’invalidità del 37%.

 

                               1.6.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere posta al beneficio di una rendita AI con grado d’invalidità del 70%, subordinatamente almeno del 52.6% (doc. I). L’insorgente, oltre a contestare la ripartizione tra attività casalinga e lavorativa, sostenendo che in assenza del danno alla salute avrebbe lavorato al 100%, censura il raffronto dei redditi, rilevando che non può essere applicato il cosiddetto “Prozentvergleich”. Essa accenna inoltre alla valutazione medica del 23 febbraio 2018 del proprio medico curante, dr. med. __________, il quale ha stabilito che l’insorgente nell’attività abituale di donna delle pulizie può svolgere un’attività nella misura del 30% al massimo ed in attività adatta al suo stato di salute del 50%.

 

                               1.7.   Con risposta del 29 marzo 2018, cui ha allegato l’intero incarto, l’amministrazione propone il parziale accoglimento del ricorso, ammettendo di non poter applicare il “Prozentvergleich”. L’UAI, dopo aver indicato per esteso il nuovo calcolo, chiede di porre la ricorrente al beneficio di ¼ di rendita (grado d’invalidità del 46.3%) dal 1° gennaio 2018, in base agli art. 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI entrati in vigore il medesimo giorno (doc. IV).

 

                               1.8.   Con osservazioni del 17 aprile 2018 la ricorrente insiste nel confermare le domande ricorsuali, condividendo in via subordinata l’accoglimento almeno parziale dell’impugnativa (doc. VI).

 

                               1.9.   Il 24 aprile 2018 l’UAI ribadisce la correttezza della ripartizione tra attività casalinga e attività lavorativa e della valutazione medica e domanda la parziale modifica della decisione per il periodo dal 1° gennaio 2018 (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso alla ricorrente con facoltà di presentare osservazioni entro 5 giorni (doc. IX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

 

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

 

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

 

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

 

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

 

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

 

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

 

                               2.3.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

 

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

 

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

 

Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

 

Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

 

L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

 

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

 

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

 

Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

 

                               2.4.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

 

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, nella sentenza di rinvio 32.2016.39 del 9 marzo 2017, questo Tribunale ha accertato che l’UAI ha applicato il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente ha considerato l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20%.

 

                                         Tale suddivisione non era stata contestata dalla ricorrente e il TCA l’ha confermata (cfr. consid. 2.5 della citata sentenza).

                                         Con le osservazioni al progetto di decisione (pag. 683 incarto AI) e con il ricorso (doc. I), l’insorgente contesta l’applicazione del metodo misto, sostenendo di aver ridotto la sua attività dal 100% all’80% nel 1998 per motivi di salute, avendo già “problemi alla mano, alla spalla e alla schiena” (pag. 683 incarto AI). Essa rileva che già nel 2005 aveva percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno “a conferma del problema di salute invalidante” (pag. 683 incarto AI). Con le osservazioni del 17 aprile 2018 la ricorrente ha inoltre prodotto le buste paga relative al periodo dal 1992 al 1999 da cui si evince l’esercizio di un’attività al 100%, poi ridotta all’80% nel 1998 (doc. VI).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

                                         Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

                                         Nella sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione.

 

                                         Va anche segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha esaminato il caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del diritto alla rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga per il restante 30%.

 

                               2.7.   Nel caso di specie l’UAI rileva giustamente che l’insorgente, già all’epoca rappresentata da un (altro) legale avvezzo nelle assicurazioni sociali, nell’ambito della precedente procedura sfociata nella sentenza di rinvio 32.2016.39 del 9 marzo 2017, cresciuta incontestata in giudicato, non aveva contestato la ripartizione tra attività lucrativa (80%) e casalinga (20%), confermata dal TCA al consid. 2.5.

                                         Essa aveva invece censurato altri aspetti, contestando, nel merito, l’inchiesta economica per la parte casalinga, ma non mettendo in dubbio la circostanza che senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare all’80% (cfr. consid. 1.3 e 2.10 e seguenti della sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017).

 

                                         Nel ricorso del 25 aprile 2016 la ricorrente, dopo aver citato gli art. 28a cpv. 2 LAI, l’art. 27 OAI e l’art. 28a cpv. 3 LAI, aveva esplicitamente affermato che “la signora RI 1 va valutata quale salariata all’80% e quale casalinga al 20%”. Inoltre, malgrado a pag. 2 dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, da lei medesima citata a pag. 5 del ricorso del 25 aprile 2016, punto 8 (pag. 412 incarto AI), figura che l’assicurata ha “diminuito il tasso lavorativo a causa dei problemi di salute, poiché non riusciva più a usare la macchina per lucidare il pavimento e non era più in grado di eseguire altri lavori pesanti. In caso contrario avrebbe mantenuto l’impiego a tempo pieno. Non ci sono però documenti a sostegno di tali dichiarazioni” (pag. 356 incarto AI), la medesima insorgente non ha censurato l’allestimento dell’inchiesta economica in quanto tale, ma ne ha negato il pieno valore probatorio nel caso di specie poiché il giudizio non sarebbe stato rispondente alla realtà dei fatti tenuto conto del peggioramento del suo stato di salute e del fatto che il figlio non abitava più con i genitori con conseguente necessità di far capo a terze persone (pag. 5 del citato ricorso).

 

                                         Non va poi dimenticato che la medesima ricorrente, il 4 aprile 2012, ha firmato il contenuto del verbale del primo colloquio d’accertamento dove figura che “è arrivata in Svizzera nel 1985 e dal 1986 inizia a lavorare part-time per la __________ come ausiliaria di pulizia. Dal 1987 lavora presso la __________ con un impiego al 100%: Circa 8 anni fa ha diminuito la percentuale di lavoro al 80%, per propria scelta” (pag. 59 incarto AI, doc. 11, sottolineatura del redattore).

 

                                         In tale contesto si ricorda che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                                         In concreto, già solo sulla base di tale principio, ritenuto che in occasione del primo ricorso al TCA del 25 aprile 2016 la ricorrente, già allora rappresentata da un avvocato, ha espressamente affermato di dover essere valutata all’80% quale lavoratrice ed al 20% quale casalinga e che il TCA aveva confermato tale ripartizione la censura della ricorrente va respinta.

 

                                         La contestazione, anche sulla base degli atti, è in ogni caso infondata.

 

                                         Con il ricorso l’interessata sostiene di aver ridotto la percentuale di attività lavorativa a causa del danno alla salute. A sostegno della sua tesi il 17 aprile 2018 (doc. VII) ha prodotto il “conteggio paga” relativo ad alcuni anni tra il 1992 ed il 1999, da cui emerge da aprile 1998 il pagamento del salario sulla base di un’attività svolta all’80% (doc. G). Ciò comproverebbe la riduzione della percentuale di impiego già a partire da tale data (doc. VII: “[…] e solo nel 1998 ha ridotto la percentuale di impiego all’80%”).

 

                                         Tuttavia tale, asserita, riduzione del tempo lavorativo, che in altra epoca ha invece fatto risalire al 2005 (cfr. pag. 59 e 214 incarto AI), non è giustificata medicalmente.

                                         In primo luogo il 14 giugno 2016 il dr. med. __________, medicina generale FMH, aveva affermato di aver “conosciuto la prima volta (ndr: l’assicurata) nel gennaio 1986 e ho visto relativamente frequentemente, tutto sommato per affezioni banali, fino al 1999” (pag. 442 incarto AI, sottolineature del redattore). 

                                         Inoltre nell’ambito della visita sfociata nella perizia SAM del 2 settembre 2014 l’interessata ha affermato di aver avuto dolori alla mano destra a causa di una caduta a partire dal 2005 (cfr. anche pag. 328 incarto AI) e di essere stata in cura dal dr. med. __________ per questa patologia dal 2008-2009 (pag. 215 incarto AI) ossia successivamente alla riduzione dal 100% all’80% della percentuale di attività lavorativa avvenuta, secondo la medesima insorgente (cfr. doc. VI), nel 1998 (cfr. pag. 215 incarto AI). Lo stesso dr. med. __________, che ha operato l’insorgente il 13 settembre 2012 e la segue dal 4 agosto 2008 (cfr. pag. 63 incarto AI), il 10 marzo 2012 ha del resto affermato che “probabilmente una ripresa totale non ci sarà ma c’è anche da tener conto che la paziente lavora di sua spontanea volontà all’80% (pag. 21 incarto AI, sottolineatura del redattore).

                                         Infine la perizia SAM del 23 novembre 2017, fa risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa al 12 settembre 2011 (pag. 586 e seguenti incarto AI).

                                        

                                         Ne segue che la riduzione dell’attività lavorativa dal 100% all’80% non è dovuta a motivi medici, ma ad una scelta dell’insorgente.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA deve confermare la ripartizione effettuata dall’UAI secondo cui l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare all’80% quale donna delle pulizie ed al 20% quale casalinga.

 

                               2.8.   Per quanto concerne l’aspetto medico, con la sentenza di rinvio 32.2016.39 del 9 marzo 2017, il TCA ha ritenuto che la perizia del SAM del 23 aprile 2015 non poteva essere confermata poiché non idonea a rispondere ai nuovi criteri posti dal Tribunale federale nella DTF 141 V 281. L’UAI è stato chiamato ad allestire un nuovo referto che, oltre alle considerazioni del medico curante, dr. med. __________, tenesse conto della giurisprudenza federale, secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti (cfr. pag. 29 sentenza di rinvio).

 

                                         Il referto è stato allestito il 23 novembre 2017 (pag. 586 e seguenti incarto AI), in seguito alle visite dell’assicurata il 2, 25 e 31 agosto 2017, nonché il 4, 6 e 14 settembre 2017 per accertamenti pluridisciplinari.

 

                                         Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale, patologica e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, i periti del SAM hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4-L5): disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale e lombare, minima scoliosi sinistro-convessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra in: esiti da artroscopia con tenotomia, decompressione sottoacromiale, asportazione di una calcificazione il 3.7.2012, con ulteriore artroscopia diagnostica il 10.1.2014; dolori cronici al pollice destro, in: esiti da trapezectomia, legamentoplastica di sospensione, introduzione di endoprotesi biologica il 13.9.2011; deficit flessorio del dito indice a destra, in: esiti da artrodesi dell’articolazione interfalangea distale II alla mano destra il 13.9.2011; poliartrosi delle dita; metatarsalgie croniche bilaterali, in: piedi traversopiatti bilaterale con alluci valghi e dita a martello, obesità (peso 72,3 kg/statura 146 cm); sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD 10 F43.23), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4).

                                         Gli esperti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di: tendenza fibromialgica (7/18 punti fibromialgici positivi), probabile emicrania senz’aura, con possibile componente tensiva, colon irritabile, reflusso gastroesofageo, dislipidemia non trattata.

 

                                         Sulla base delle valutazioni mediche i periti hanno stabilito che l’insorgente presenta un’attuale capacità lavorativa globale del 60% come ausiliaria di pulizie (pag. 606 incarto AI). Essi hanno rilevato che la riduzione della capacità lavorativa è dovuta a deficit funzionali di tipo reumatologico e psichiatrico. Dal lato neurologico l’assicurata non presenta deficit funzionali.

 

                                         A causa della pluripatologia reumatologica l’insorgente presenta i limiti funzionali e di carico seguenti: l’assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, utilizzando prevalentemente l’arto superiore sinistro, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, sempre utilizzando prevalentemente il braccio sinistro, di rado pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, utilizzando quasi esclusivamente il braccio sinistro, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto, utilizzando esclusivamente il braccio sinistro. L’assicurata può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti o molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, utilizzando prevalentemente il braccio sinistro, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata. L’assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

                                         Dal lato psichiatrico la riduzione della capacità lavorativa è giustificata dai sintomi somatoformi (dolori limitanti), invariati rispetto alla valutazione peritale effettuata dal Dr. med. __________ nel 2015, nonché dalla presenza di una sindrome da disadattamento. Rispetto al 2015, il miglioramento della depressione viene compromesso dall’accentuazione della condizione ansiosa e da altri momentanei disturbi emozionali che compaiono periodicamente. Si tratta tuttavia di un’entità psichiatrica, quest’ultima, di lieve entità, che causa un disagio soggettivo, ma non compromette in alcun modo il funzionamento sociale e famigliare. I disturbi psichici sopra descritti comportano un rendimento ridotto, ma le risorse personali dell’assicurata sono senz’altro maggiori rispetto ai disturbi e consentono, con un ragionevole sforzo di volontà, il superamento di buona parte dei limiti ed una riattivazione efficace.

 

                                         Complessivamente l’assicurata presenta una capacità lavorativa globale del 60% come ausiliaria di pulizie, intesa come lavoro a tempo pieno con riduzione del rendimento del 40%, come già stabilito nella seconda perizia pluridisciplinare del SAM del 23.4.2015. Per i periti è giustificato sommare parzialmente le incapacità lavorative per motivi reumatologici (30%) e psichiatrici (30%), in quanto i deficit funzionali si sovrappongono solo parzialmente. Dal lato psichiatrico in effetti l’assicurata non presenta unicamente dolori limitanti, ma anche una condizione ansiosa e altri momentanei disturbi emozionali.

 

                                         La capacità lavorativa globale del 60% come ausiliaria di pulizie è valida da maggio 2012, come già stabilito con la perizia del 23 aprile 2015 e per il periodo precedente sono confermate le incapacità lavorative figuranti nel precedente referto (inabilità lavorativa del 100% dal 12 settembre 2011, inabilità lavorativa del 60% dal 23 gennaio 2012 ed inabilità lavorativa del 50% dal 26 gennaio 2012 a fine aprile 2012). Inoltre inabilità lavorativa completa dal 10 al 12 gennaio 2014, dal 16 gennaio al 15 febbraio 2013, dal 6 marzo al 5 aprile 2013 e dal 23 febbraio 2015 per pochi giorni (pag. 608 incarto AI).

 

                                         Per quanto concerne un’attività adeguata, tenuto conto delle limitazioni reumatologiche sopra descritte ed accertato che dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa che sia compatibile con i problemi somatici oggettivi, i periti hanno concluso per una capacità lavorativa globale del 65% (pag. 610 incarto AI). Anche in questo caso gli specialisti hanno ritenuto giustificato sommare parzialmente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici (30%) e reumatologici (20%).

 

                                         I periti hanno poi evidenziato che rispetto alle precedenti perizie pluridisciplinari del 2014 e del 2015 è stata constatata una situazione invariata dal lato reumatologico e neurologico. Dal punto di vista psichiatrico è stato constatato un miglioramento della depressione, ma un’accentuazione della condizione ansiosa. Complessivamente però anche la situazione psichiatrica è rimasta praticamente invariata (pag. 611 incarto AI).

 

                                         Il 24 novembre 2017 il medico SMR ha confermato le risultanze della perizia del SAM attestando, nella precedente attività di donna delle pulizie, un’incapacità lavorativa del 100% dal 12 settembre 2011 al 22 gennaio 2012, del 60% dal 23 gennaio 2012 al 25 gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 e del 40% dal 16 maggio 2012 (pag. 583 incarto AI). In attività adeguata ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 12 settembre 2011 al 22 gennaio 2012, del 60% dal 26 (recte: 23) gennaio 2012 al 25 gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 e del 35% dal 16 maggio 2012 (pag. 583 incarto AI). Quale casalinga ha confermato una completa inabilità lavorativa dal 12 settembre 2011 al 25 gennaio 2012, del 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 e del 25% dal 16 maggio 2012 (pag. 583 incarto AI).

 

                                         In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 23 febbraio 2018 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. F), che, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica recidivante, dolori cronici alla mano destra in turbe degenerative dopo intervento per rizartrosi, periartropatia omero-scapolare tendinotica calcifica della spalla destra in stato dopo intervento di decompressione esportazione di calcificazione il 03.07.’12 ed artroscopia diagnostica il 10.01.’14, nonché di sindrome cervicospondilogena cronica recidivante, ha rilevato di seguire l’interessata da anni e di aver attestato nell’ultimo certificato trasmesso all’UAI il 30 maggio 2017 un’incapacità lavorativa come donna delle pulizie del 60% ed una capacità lavorativa al massimo del 50% in attività adatte che tengono conto delle seguenti limitazioni funzionali: evitare di sollevare pesi superiori a 5-10 kg e solo occasionalmente, cambiare posizioni del rachide cervicale e lombare, evitare di stare in piedi per più di un’ora, camminare su terreni dissestati e salire o scendere scale, difficoltà anche all’utilizzo della mano destra a causa delle problematiche degenerative in stato dopo intervento per rizartrosi al pollice. Il curante ha concluso confermando che “la paziente ha un’incapacità lavorativa del 70% per quello che concerne il suo lavoro di donna di pulizia ed una capacità lavorativa limitata al 50% in lavori adattati come da me precedentemente descritti”.

 

                                         Il 22 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________, ha rilevato che “le diagnosi riportate concordano con quelle poste dal SAM. Dal rapporto non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in occasione della rivalutazione peritale. Il dr. __________ esprime una differenza valutazione in merito alla CL residua” (doc. IV/1).

 

                               2.9.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

 

                                         Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

 

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

 

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                             2.10.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l’operato dell’amministrazione.

 

                                         La valutazione peritale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate nel corso dei mesi di agosto e settembre 2017, dando seguito a quanto stabilito nella sentenza di rinvio 32.2016.39 del 9 marzo 2017.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                         L’assicurata contesta genericamente il referto del SAM, e meglio le conclusioni in ambito reumatologico, facendo capo ad un certificato del 23 febbraio 2018 del proprio medico curante, dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. F).

 

Quest’ultimo si limita tuttavia a ribadire le sue valutazioni per quanto concerne il grado dell’incapacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti al suo stato di salute, in parte già figuranti nel certificato medico del 30 maggio 2017 trasmesso all’UAI e preso in considerazione dai periti nell’ambito della loro valutazione pluridisciplinare (pag. 6 della perizia, pag. 591 incarto AI). Lo specialista non si confronta con il contenuto del referto del 23 novembre 2017 e non apporta elementi di particolare novità tali da poter sovvertire la perizia pluridisciplinare.

Il certificato si esaurisce in sostanza in una descrizione delle limitazioni funzionali della ricorrente, accuratamente approfondite in sede peritale dal dr. med. __________ (cfr. pag. 18/19 perizia, pag. 603/604 incarto AI) e non è pertanto atto a mettere in dubbio le convincenti conclusioni peritali.

 

                                         A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

 

                                         Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

 

                                         Del resto, anche il medico SMR, dr. med. __________ (pag. 581 incarto AI e doc. IV/1) ha confermato le valutazioni peritali.

 

                                         A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre va rilevato che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto anche questo TCA deve confermare la perizia del 23 novembre 2017 e segnatamente il grado d’incapacità lavorativa del 35% in attività confacenti allo stato di salute della ricorrente.

 

                             2.11.   Confermata la ripartizione 80% per l’attività salariata e 20% per l’attività di casalinga (consid. 2.7) e stabilito che l’incapacità lavorativa dell’insorgente in attività adatte è del 35% (consid. 2.10), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

 

                                         Come già accennato in precedenza (consid. 2.2), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.

 

                                         Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

 

                                         Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

 

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

 

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

 

                                         La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

 

                                         Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

 

                                         Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

                                         In concreto la richiesta di prestazioni del 23 febbraio 2012 è pervenuta all’amministrazione il 1° marzo 2012 (cfr. pag. 15 incarto AI). Nessuna decisione formale dell’UAI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

                                         Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da settembre 2012 (un anno dall’inizio dell’incapacità lavorativa della ricorrente) al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018.

 

                             2.12.   Grado d’invalidità per la parte lucrativa

 

                                         Nel caso di specie l’UAI con la decisione impugnata ha proceduto con il cosiddetto “Prozentvergleich”, la cui applicazione è stata contestata dall’insorgente.

 

                                         In sede di risposta l’amministrazione ha ammesso di aver commesso un errore, poiché dagli scritti del 21 maggio 2012 (pag. 75 incarto AI) e del 30 giugno 2012 (pag. 80 incarto AI) emerge che il datore di lavoro dell’insorgente ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 31 ottobre 2012 e dunque l’interessata non può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa nella sua originaria attività di ausiliaria di pulizia presso il medesimo datore di lavoro (doc. IV/2). L’UAI propone pertanto di applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi.

 

                                         Circa l’applicazione del “Prozentvergleich”, con sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha affermato:

 

" (…)

6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.

 

6.2.2. Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).”

 

                                         Nella citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha negato la possibilità di applicare, nel caso giudicato, il confronto percentuale, affermando, al consid. 6.2.3:

 

" (…) Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich ") non sono date nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati statistici.”

                                        

                                         Va ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il TF ha mostrato le sue perplessità circa l’applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte del TAF, affermando:

 

" (…)

3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.

 

3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.

 

Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”

 

                                         Il medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016, dove il TF ha tuttavia confermato il confronto percentuale, affermando:

 

" (…)

3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1 er juin 2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues.

 

Par conséquent, dans la mesure où l'intimée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”

 

                                         Con sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 il TF ha invece stabilito l’inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva ripreso alcuna attività esigibile:

 

" (…)

6.4.1 Bei der Festsetzung des Invalideneinkommens ist zunächst umstritten - und als Rechtsfrage frei überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die Vorinstanz Tabellenlöhne hätte verwenden müssen.

 

Das kantonale Gericht hat dies verneint. Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05) vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im vorliegenden Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde, wie das kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.

 

Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineatura del redattore)

 

                                         In concreto l’insorgente è stata licenziata con effetto dal 31 ottobre 2012 e dunque una continuazione del rapporto contrattuale presso il medesimo datore di lavoro non è più possibile. Inoltre l’assicurata non ha ripreso una nuova attività lucrativa che gli permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (cfr. sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Non essendovi infine difficoltà nel calcolare il grado d’invalidità sulla scorta del raffronto ordinario dei redditi poiché il salario che l’interessata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute è stato comunicato dal medesimo datore di lavoro (cfr. pag. 25 incarto AI) ed il salario da invalido può essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS (cfr. sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008), la determinazione del grado d’invalidità deve essere effettuato mediante l’applicazione del metodo ordinario (cfr. sentenza 32.2016.35 del 13 febbraio 2017 con riferimenti e meglio: sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 3.2 e 6.2.3, sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016, sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).

 

                             2.13.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                                         In concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella sua attività dal 12 settembre 2011, dapprima al 100%, dal 23 gennaio 2012 al 60%, dal 26 gennaio 2012 al 50% ed infine dal 16 maggio 2012 al 40%.

 

                                         L’interessata nel 2012, al termine dell’anno di attesa, secondo quanto affermato dal datore di lavoro il 22 marzo 2012, avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di fr. 47'008 lavorando all’80% (pag. 25 incarto AI).

 

                                         Lavorando al 100% essa avrebbe guadagnato fr. 58'760 nel 2012 (47'008 : 80 X 100), che, aggiornati al 2018, ammontano a fr. 61'030 (+ 0.7% [2013]; + 0.8% [2014]; + 0.4% [2015]; + 0.7% [2016]; + 0.4% [2017]; + 0.8% [ultimo dato relativo al primo trimestre 2018]).

 

                             2.14.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Come appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                     

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49'344 (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).

 

Per quanto concerne il 2018, in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178).

Il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 52'297,30 (Fr. 51'600.- : 103,6 x 105; cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Aggiornato al 2017 con un rincaro dello 0,4% e poi al 2018 con un rincaro per il primo trimestre dello 0.8% (ultimo dato disponibile) si raggiungono fr. 52'926.54.

Riportando ora questa cifra, che si riferisce ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 55'175.92 (Fr. 52'926.54 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto l’UAI ha proceduto ad una riduzione del 15% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari che l’insorgente non ha contestato (cfr. doc. I).

                                         Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione.

 

                                         Ne segue che per il 2012, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito da valida all’80% di fr. 47’008 con quello da invalida di fr. 51'441.12, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 43'724.95 e poi del 35% (incapacità lavorativa) a fr. 28'421.22, si ottiene un grado d’invalidità del 39.53%, arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 al 40%.

 

                                         Nel 2018, applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 61’030 con quello da invalida di fr. 55'175.92, ridotto del 15% (fattori di riduzione) a fr. 46’900 e poi del 35% (incapacità lavorativa) a fr. 30’485, si ottiene un grado d’invalidità del 49.95%, arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 al 50%.

 

                             2.15.   Per quanto concerne l'attività di casalinga, che l’insorgente non contesta in questa sede, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nel caso di specie il TCA ha esaminato la fattispecie ai considerandi da 2.11 a 2.13 della sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017 a cui si rinvia, confermando l’inchiesta economica del 26 novembre 2015 che ha concluso per una limitazione complessiva del 25% e rilevando che “solo nella misura in cui dalla nuova perizia che verrà effettuata dovesse emergere, per l’attività di casalinga, una diversa valutazione psichiatrica, essa dovrà essere sottoposta al perito per nuova valutazione”.

 

                                         Non essendo il caso, e meglio essendo la valutazione complessiva per quanto concerne l’attività di casalinga uguale a quella precedente (cfr. pag. 607 incarto AI: “ […] Come casalinga l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura dell’80% unicamente per motivi reumatologici, come già stabilito nella seconda perizia pluridisciplinare SAM del 23.4.2015 e con la stessa determinazione temporale descritta al capitolo 8.1.3 […]”), il TCA deve confermare che l’interessata quale casalinga ha una limitazione complessiva del 25%.

 

                             2.16.   In queste condizioni, per il periodo dal settembre 2012 al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%), il grado d’invalidità globale è del 37% (0.8 X 40% + 0.2 X 25%).

 

                                         Dal 1° gennaio 2018 il grado d’invalidità globale è invece del 45% (0.8 X 50% + 0.2 X 25%), ciò che dà diritto alla ricorrente ad ¼ di rendita AI come proposto dall’UAI in sede di risposta.

 

                                         In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che all’insorgente va riconosciuta una rendita AI di ¼ dal 1° gennaio 2018. 

 

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ¼ di rendita dal 1° gennaio 2018.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti