Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.52

 

rg/sc

Lugano

11 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 marzo 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 2 marzo 2018 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha accolto la domanda di prestazioni presentata da RI 1, riconoscendogli il diritto a ¾ di rendita dal 1. luglio 2016 per un grado d’invalidità del 64%;

 

                                     -   contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contestando in particolare l’appli-cazione del metodo misto, postula il riconoscimento di una rendita intera, in subordine il rinvio della causa per ulteriori accertamenti (esecuzione di un’inchiesta domiciliare). Censura pure ”prudenzialmente” il calcolo della rendita (reddito annuo medio e scala di calcolo);

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione, sulla scorta del-l’annotazione 20 aprile 2018 del giurista AI (cfr. IV-1), ha comunicato:

 

"  (…)

Nel caso concreto, il rappresentante dell’assicurato – al punto 4 del proprio gravame – ha contestato l’applicazione del metodo misto (64% salariato – 36% casalingo) operata dall’amministrazione, ritenendo che il Signor RI 1 va considerato quale salariato a tempo pieno. A ragione.

In effetti, conformemente a quanto descritto nell’annotazione 20 aprile 2018 qui allegata, l’assicurato va ritenuto quale salariato nella misura del 100% con susseguente applicazione del metodo ordinario (invece di quello misto).

Sulla base del rapporto finale SMR del 17 ottobre 2017 agli atti, RI 1 ha pertanto diritto ad una rendita d’invalidità (grado AI pari al 100%) dal 1° luglio 2016 in avanti (cfr. in tal senso l’art. 29 cpv. 1 LAI).

Sotto questo profilo, il ricorso merita di essere accolto mente la decisione impugnata va riformata (nel senso di riconoscere al qui ricorrente una rendita intera d’invalidità dal 01.07.2016 in avanti).

Al punto 7 del ricorso datato 16 aprile 2018, il Signor RI 1 contesta altresì il calcolo matematico della rendita effettuato dall’Ufficio AI, chiedendo – per una rendita di ¾ – la corresponsione di CHF 996.-- mensili in luogo dell’importo di CHF 906.-- conteggiato nella decisione formale.

Dato che, visto sopra, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2016 in poi (e non a ¾ di rendita AI), lo scrivente Ufficio – per il tramite della competente Cassa __________ di __________ (__________) – calcolerà nuovamente (mediante decisione separata) l’importo della rendita AI spettante al Signor RI 1.

Di conseguenza, quest’ultimo potrà se del caso contestare il (nuovo) importo che verrà stabilito dalla Cassa __________ di cui sopra nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della (nuova) decisione formale (che, come precisato sopra, riguarderà unicamente il calcolo matematico relativo alla somma della rendita AI (intera) spettante all’assicurato).” (doc. IV);

 

                                     -   con scritto 14 maggio 2018 il rappresentante dell’insorgente ha osservato:

 

"  In relazione alla pratica sopra indicata, prendo atto della risposta 8/14 maggio 2018 dell’UAI al ricorso del 16 aprile 2018 che, di fatto, costituisce un atto di acquiescenza.

Chiedo quindi a codesto Tribunale di emettere una decisione in riforma volta al riconoscimento di una rendita intera AI a favore del ricorrente.

Postulo anche di accollare all’UAI le spese e le tasse di giustizia, riconoscendo congrue ripetibili al ricorrente.” (doc. VI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   gli artt. 8 cpv. 3 LPGA, 28a cpv. 2 LAI e 27 OAI disciplinano la determinazione del grado d’invalidità per persone non e-sercitanti attività lavorativa (metodo specifico), mentre gli artt. 28a cpv. 3 LAI e 27bis OAI regolano la valutazione del-l’invalidità di persone esercitanti attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto);

 

                                     -   per determinare il metodo applicabile di valutazione dell’inva-lidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-in-validité, 1999, p. 190). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.);

 

                                     -   nel caso concreto, nella surriferita risposta di causa l’ammini-strazione ha riconosciuto la fondatezza della richiesta ricorsu-ale e ciò dopo aver raccolto il parere del giurista AI secondo cui:

 

"  Il rappresentante dell'assicurato – al punto 4 del proprio gravame –  contesta l'applicazione del metodo misto (64% salariato – 36% casalingo) operata dall'amministrazione, ritenendo che il Signor RI 1 va considerato quale salariato nella misura del 100%. A ragione.

In effetti, l'Ufficio Al – mediante la lettera 2 maggio 2016 sub. doc. 46 incarto Al – ha esplicitamente chiesto all'assicurato di rispondere a delle domande precise in merito alla sua situazione lavorativa (cfr. anche in tal senso il doc. 41 incarto Al all'interno del quale l'addetto agli assicurati __________ aveva annotato che occorreva (ancora) valutare il metodo di calcolo da adottare nel caso concreto).

Nella propria risposta datata 9 giugno 2016 agli atti (cfr. il doc. 48 incarto Al), il Signor RI 1 ha – fra le altre cose – precisato quanto segue:

 

- "Se non fosse intervenuto II danno alla salute avrei continuato a lavorare come docente delle __________ (datori di lavoro: __________ e __________, __________) nella misura del 70%, corrispondente alle ore di insegnamento assegnatemi nell'anno scolastico 2015/2016, anche se avevo concorso per un impiego come docente a tempo pieno.";

- "Avrei lavorato subito in misura superiore al 70% e fino al 100% non appena una scuola mi avesse assegnato altre ore di insegnamento (stabili o di supplenza) in aggiunta a quelle che mi erano state assegnate oppure non appena mi fosse stata data la possibilità di lavoro come giurista funzionario nell'ambito dei concorsi sotto elencati.";

- "Si ho effettuato ricerche di lavoro partecipando ai concorsi pubblici nell'insegnamento (scuole professionali e medie superiori) e ai concorsi __________ e __________ per professioni nell'ambito giuridico. Nei concorsi per impieghi di funzionario al 50% in caso di assunzione gli avrei affiancato un altro 50% quale docente; nei concorsi per impieghi al 100% avrei lasciato l'insegnamento per assumere l'attività di funzionario al 100%.".

 

La volontà dell'assicurato di lavorare nella percentuale del 100% è del resto comprovata dalle (numerose) ricerche di lavoro prodotte dallo stesso sub. doc. 48 incarto Al (cfr. anche a tal proposito il curriculum vitae sub. doc. 34 incarto Al al punto 4.1).

Infine, va altresì rimarcato che il Signor RI 1 ha inoltrato – il 31 gennaio 2017 – una domanda d'indennità di disoccupazione dichiarandosi disposto e capace a lavorare a tempo pieno (cfr. in tal senso l'incarto DISO agli atti).

Alla luce di quanto precede, l'assicurato va perciò considerato quale salariato al 100% con susseguente applicazione del metodo ordinario (e non del metodo misto).

Sulla base del rapporto finale SMR del 17 ottobre 2017 agli atti, RI 1 ha pertanto diritto ad una rendita intera d'invalidità (grado Al pari al 100%) dal 1° luglio 2016 in avanti (conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 LAI).” (doc. IV-1);

 

                                     -   stante quanto precede, vi è effettivamente da ritenere che, come chiesto nel gravame e per i surriferiti motivi precisati dall’amministrazione, a RI 1 dev’essere riconosciuto (in applicazione del metodo ordinario di raffronto dei redditi in quanto da ritenere persona esercitante, prima del danno alla salute, attività salariata a tempo pieno (cfr. la surriferita pertinente annotazione del giurista AI sub IV-1) il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) in luogo dei ¾ di rendita) a far tempo – ex artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI – dal 1. luglio 2016 (l’anno di carenza essendo iniziato a decorrere nel gennaio 2015 e il diritto a prestazioni essendo stato rivendicato nel gennaio 2016; doc. AI 27, 76, 77), ritenuto che, come rettamente indicato nella risposta di causa, l’am-montare della prestazione dovrà essere successivamente cal-colato per il tramite della competente Cassa di compensazio-ne e fare quindi oggetto di separata decisione impugnabile, circostanza, questa, cui il rappresentante dell’insorgente non si è del resto opposto (cfr. VI);

 

                                     -   il ricorso merita pertanto accoglimento nel senso sopra indicato con contestuale trasmissione degli atti per il calcolo della prestazione riconosciuta;

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

 

                                     -   stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

§       La decisione del 2 marzo 2018 è annullata.

§§     RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. luglio 2016.

§§§   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda al calcolo della rendita e renda al riguardo una decisione.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti