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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 marzo 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, pizzaiolo ed attivo quale amministratore di diverse società (__________), il 17 aprile 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 24 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, con progetto del 27 febbraio 2014 l’UAI ha proposto il riconoscimento di una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014, con versamento dal 1° ottobre 2013, ossia 6 mesi dopo il deposito della domanda (doc. AI 83). In seguito alle osservazioni della curante, dr.ssa med. __________, l’amministrazione ha fatto allestire una perizia psichiatrica al __________, dalla quale il medico SMR, dr. med. __________, si è distanziato con rapporti del 2 maggio 2016 e del 24 febbraio 2017, stabilendo una ripresa totale della capacità lavorativa dal 1° febbraio 2014.
Con decisione dell’8 marzo 2018, preavvisata dal progetto del 10 aprile 2017 (doc. AI 140), l’UAI ha stabilito che l’interessato ha diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014, con versamento dal 1° ottobre 2013 ed ha interamente compensato l’ammontare complessivo dovuto con i contributi arretrati non ancora soluti dall’interessato (doc. AI 158-161). Con decisione del 13 marzo 2018 la rendita è stata ricalcolata con conseguente leggero aumento dell’ammontare della prestazione e del parallelo importo compensato (doc. B).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la decisione dell’8 marzo 2018 (cfr. doc. I, pag. 1, pag. 2 punto c e pag. 13), chiedendone l’annullamento ed il versamento della rendita AI anche dopo il 31 gennaio 2014 (doc. I). Il ricorrente fa preliminarmente valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché con la decisione impugnata l’UAI non avrebbe preso posizione sulle censure e sulla documentazione presentate in sede di osservazioni al progetto, segnatamente non avrebbe considerato le valutazioni neurologiche della Clinica neurologica e neurochirurgica dell’__________ di __________ per il periodo da luglio 2017 relativamente al disturbo neurologico funzionale (ICD10-F44.4). Questa patologia sarebbe stata accertata e valutata sin dal 16 agosto 2013 anche dal __________ di __________ ed ancora il 27 ottobre 2017 dalla PD dr.ssa med. __________ della Clinica neurologica e neurochirurgica dell’__________ di __________, la quale ha espressamente escluso che detta sintomatologia possa essere considerata una simulazione. La valutazione è ancora stata confermata il 10 gennaio 2018 dalla medesima specialista. Il ricorrente cita inoltre il referto del 22 marzo 2018 del dr. med. __________, FMH neurologia e del 23 marzo 2018 del dr. med. __________, dell’__________. La documentazione medica, secondo l’insorgente, confermerebbe l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività al 100%, come da sempre stabilito dalla curante, dr.ssa med. __________.
Il ricorrente chiede che l’__________ sia espressamente interpellato circa le sue condizioni di salute, rispettivamente che venga allestita una perizia giudiziaria, rispettivamente che gli atti siano rinviati all’UAI per una nuova valutazione.
L’assicurato contesta inoltre il referto del 29 marzo 2016 della psicologa FSP __________ che sulla base del test di TOMM ha accertato una tendenza all’aggravazione dei sintomi, che ha portato il medico SMR, dr. med. __________, ad invalidare la perizia del __________ del dr. med. __________ dell’11 maggio 2015, che aveva concluso, dall’agosto 2013, per un’inabilità al 75% nell’attività abituale e del 60% in mansioni adatte.
Infine l’insorgente contesta anche la compensazione tra le rendite riconosciute e i contributi sociali da lui ancora dovuti. L’importo di fr. 9'472 è infatti stato compensato con l’ammontare di fr. 2'693.90 per risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) per contributi non pagati alla __________, con l’ammontare di fr. 3'013.40 per risarcimento danni (art. 52 LAVS) per contributi non pagati da __________ e fr. 1'910.40 a saldo dei contributi personali 2012, 2014 e 2018. L’interessato censura la compensazione limitatamente ai contributi richiestigli ex art. 52 LAVS, poiché non terrebbe conto della situazione finanziaria difficile nella quale si trova e vanificherebbe l’obiettivo prioritario del sostegno sociale. Per l’insorgente, con riferimento al marg. 10119 DR e alla sentenza 32.2011.55 del 10 agosto 2011, va dapprima verificato se la deduzione intacca il minimo vitale LEF. Circa i contributi personali, l’interessato chiede che il pagamento effettuato per il 1° trimestre 2018 venga computato a favore dei contributi futuri a scadenza.
1.4. Con risposta del 17 maggio 2018, cui ha allegato un referto del 7 maggio 2018 del dr. med. __________, medico SMR, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, relativamente alle contestazioni mediche, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). Il 25 maggio 2018 l’UAI ha prodotto la presa di posizione della Cassa __________ inerente la compensazione delle rendite versate con i contributi dovuti ed ha chiesto la reiezione dell’impugnativa anche su questo aspetto (doc. VI).
1.5. Con osservazioni del 1° giugno 2018 il ricorrente ha ribadito la sua posizione, allegando un certificato del 26 aprile 2018 dell’__________ di __________ (doc. O) e chiedendo l’allestimento di una perizia medica completiva pluridisciplinare, rispettivamente neurologica e psichiatrica relativa alla patologia sofferta, con anche un eventuale rinvio all’UAI per l’allestimento della perizia (doc. VIII). L’8 giugno 2018 l’interessato ha chiesto una proroga per poter esaminare la risposta della Cassa __________ ed ha chiesto di ricalcolare l’importo compensato di fr. 1'910.40 a saldo dei contributi personali degli anni 2012, 2014 e 2018 (doc. IX). Ottenuta la proroga, il 20 giugno 2018 l’insorgente ha confermato le sue richieste (doc. X-XII).
1.6. Con scritto del 5 luglio 2018 la Cassa ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso (doc. XVI).
1.7. Il 5 settembre 2018 il ricorrente ha prodotto un referto del 16 agosto 2018 della PD dr.ssa med. __________ e del 28 agosto 2018 della dr.ssa med. __________ (doc. XVIII), su cui l’UAI si è espresso il 14 settembre 2018 (doc. XIX). Il 29 novembre 2018 l’interessato ha prodotto un certificato del 26 ottobre 2018 del dr. med. __________ (doc. XXII). Il 10 dicembre 2018 l’UAI ha prodotto le sue osservazioni (doc. XXIV). Il 21 dicembre 2018 l’insorgente ha prodotto la relazione dell’11 dicembre 2018 della fisioterapista __________ ed il certificato del 13 dicembre 2018 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XXV). L’amministrazione ha preso posizione il 18 gennaio 2019 (doc. XXVIII).
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente fa in primo luogo valere una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e meglio che l’amministrazione non avrebbe preso posizione sulle censure sollevate e sulla documentazione medica prodotta in sede di progetto.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata si è limitata a rilevare di aver sottoposto i referti al medico SMR, il quale “indica che quanto giunto in fase di audizione non apporta elementi medici oggettivanti una modifica significativa dello stato di salute del signor RI 1” (doc. A).
L’amministrazione non ha spiegato, approfonditamente, le ragioni della sua decisione. Inoltre, dalla presa di posizione del 16 febbraio 2018 del medico SMR (doc. 157, pag. 702 incarto AI), cui fa riferimento l’UAI, emerge che non sono stati presi in considerazione né il certificato del 14 dicembre 2017 del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 699 incarto AI, allegato doc. 154), né il referto del 27 ottobre 2017 della PD dr.ssa med. __________ del Neurocentro dell’__________ di __________ che ha posto le diagnosi principali di “funktionelle neurologische Störung” (ICD 10- F44.4) e di “St. n. zerebrovaskulärem Insult im Bereich der Capsula interna / lateraler Thalamus rechts” ed ha affermato “dass es sich hiermit keinesfalls um eine Simulation handelt” (pag. 697 incarto AI, allegato al doc. 154).
Rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), la carenza di motivazione è stata sanata in questa sede.
L’interessato ha infatti prodotto numerosa documentazione medica e si è ampiamente espresso, più volte, sull’intera fattispecie.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. In concreto, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta dall’insorgente nell’ambito della procedura amministrativa, il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria, ha rilevato la necessità di sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica, affidata al __________.
Il referto dell’11 maggio 2015 del dr. med. __________, FMH psichiatria, pone la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di depressione atipica di grado medio grave (F32.8), sindrome dissociativa mista (F44.7) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di pregressa tossicodipendenza da più sostanze (cocaina, eroina, alcool), attualmente in remissione completa (F19.202). Lo specialista ha stabilito che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa in ogni attività del 75% (tempo ridotto, rendimento pieno) da subito. In precedenza un’incapacità lavorativa completa da gennaio 2013 a maggio 2013, del 50% dal giugno al luglio 2013 e del 75% da agosto 2013 in poi (pag. 517 incarto AI).
Il 21 dicembre 2015 il medico SMR ha deciso di sottoporre l’interessato ad un esame neuropsicologico breve e ad un test di validazione (pag. 561 incarto AI).
Il referto del 29 marzo 2016, intitolato “Esame neuropsicologico breve 2 (ENB-2)”, è stato redatto dalla psicologa FSP __________, che ha concluso:
" (…) I risultati ottenuti dal Sig. RI 1 mostrano un profilo cognitivo che si situa globalmente al di sotto della norma. La maggior parte delle funzioni cognitive investigate sono risultate deficitarie e sembrerebbero dunque suggerire la presenza di un decadimento cognitivo piuttosto ampio. Solo le capacità di pianificazione, le abilità di mantenimento ed organizzazione della memoria di lavoro, il recupero delle informazioni nella memoria procedurale e semantica e le capacità prassiche appaiono preservate.
Il quadro che emerge da questi risultati appare tuttavia solo parzialmente coerente con quanto è emerso dal colloquio clinico e rispetto alle effettive capacità di funzionamento del soggetto nella vita quotidiana (riportate dal soggetto stesso). In questo contesto e alla luce di quanto è emerso al test TOMM (v. rapporto), si potrebbe ipotizzare che i risultati ottenuti dal soggetto all’ENB-2 non corrispondano alle sue reali abilità cognitive e che potrebbe aver interferito con una sua tendenza ad amplificare i disturbi a livello delle stesse. Questo metterebbe in discussione la validità dei risultati ottenuti all’ENB-2.” (pag. 575 incarto AI)
Il 24 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, dopo “approfondita discussione con i neurologi del Neurocentro di __________” del 25 gennaio 2017, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo ictus ischemico capsula interna destra e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome ansiosa generalizzata DD sindrome mista ansioso-depressiva, ha stabilito che l’insorgente dal 14 gennaio 2014 è totalmente abile al lavoro in qualsiasi professione (pag. 629 incarto AI).
Il medico SMR ha affermato che dal lato neurologico l’assicurato presenta segni e sintomi soggettivi che non appaiono correlabili ad una patologia neurologica specifica. All’esame neuropsicologico del 29.03.2016, l’assicurato si è presentato “al colloquio introduttivo lucido, orientato, in grado di ricostruire la sua storia personale, postura e gestualità adeguate. Ai test egli ha, tuttavia, ottenuto risultati molto deficitari in contrasto con l’adeguatezza mostrata durante il colloquio introduttivo. All’assicurato è stato somministrato in data 29 marzo 2016 il test TOMM al fine di valutare l’eventuale tendenza ad esagerare sintomi mnesici e neuropsicologici in genere. Nelle tre fasi del test, l’assicurato ha sempre raggiunto un punteggio inferiore a quello che una persona otterrebbe se rispondesse a caso. Il che conferma l’ipotesi di una tendenza ad amplificare i sintomi. Per questi motivi, sono inficiate le conclusioni della perizia __________ del maggio 2015 rispettivamente le limitazioni in essa indicate” (pag. 631 incarto AI).
Nelle osservazioni conclusive lo specialista ha affermato che “la significativa amplificazione dei sintomi mostrata durante i test neuropsicologici effettuati in marzo 2016 è verosimilmente tale da tempo pertanto rimane valevole il rapporto SMR finale del 25.02.2014. Il rapporto SMR finale del 18.05.2015 è inficiato dal fatto la perizia psichiatrica cui fa riferimento è inficiata dalla tendenza all’aggravazione successivamente ben dimostrata. Per quanto concerne il certificato della dr.ssa __________ del 07.10.2016, si tratta di un certificato generico d’inabilità lavorativa senza indicazione di status, diagnosi, prognosi. Il certificato del Dr. __________ del 10.10.2016 si riferisce a un generico allarme ansioso reattivo allo status post-ictus. È citata una condizione di salute precaria non oggettivata a livello psichiatrico né riscontrata a livello neurologico come da colloquio con i neurologi curanti il 25.01.2017” (pag. 632 incarto AI).
Il 1° dicembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha affermato che:
" (…) Il paziente continua a presentare giornalmente più volte, in parte spontaneamente e spesso sotto sforzo, episodi con disturbo di sensibilità e deficit motori all’emicorpo sinistro. È stato indagato estesamente al Neurocentro di __________ e si è giunti alle conclusioni che questi disturbi sono di origine funzionale neurologica. Ricordo comunque che il paziente nel settembre 2013 aveva presentato anche un ictus ischemico alla capsula interna e al talamo laterale a destra.
Ho ridiscusso in dettaglio con il paziente e con sua moglie tutti questi aspetti e in particolare la valutazione eseguita a __________.
Pur trattandosi di disturbi ritenuti funzionali possiamo d’altro canto escludere che questi siano dovuti a simulazione. Si tratta di disturbi estremamente importanti e pervasivi che determinano l’impossibilità di reintegrare il paziente in ambito lavorativo. Penso che proprio per l’importanza dei sintomi che, ripeto, non sono dovuti a simulazione, vi sia un’incapacità lavorativa pressoché totale. Avevo chiesto anche ai colleghi di __________ di prendere posizione in tal senso ma ciò non è stato fatto. Per ora da parte mia non ho previsto controlli, potrò rivederlo al bisogno.” (pag. 694 incarto AI)
Il 27 ottobre 2017 la PD dr.ssa med. __________, “__________”, presso il Neurocentro dell’__________ di __________, ha posto la diagnosi di “funktionelle neurologische Störung (ICD-10 F44.4) mit/bei: - episodisch sensomotorische Halbseitensymptomatik linkseitig mit assozierter Spraschstörung” e di “St. n. zerebrovaskulären Insult im Bereich der Capsula interna / lateraler Thalamus rechts am 22.09.2013 mit residualer sensibler Halbseitensymptomatik links (ätiologisch am ehesten mikroangiopathisch”). Quali diagnosi secondarie ha posto: “Migräne ohne Aura”; “ängstlich depressive Störung / DD Anpassungsstörung”; “St. n. Hepatitis C und Leberzirrhose mit vorübergehender Interferon Behandlung”.
La specialista ha concluso:
" (…) Ich erkläre Herr RI 1 den Charakter funktioneller neurologischen Störungen, zu verstehen als “Programmstörung”, mit definitionsgemäss fehlendem strukturellen Korrelat. Stress und Emotionen im weitesten Sinne sowie auf das Defizit gezielte Aufmerksamkeit beeinflussen die Beschwerden, wie dies auch bereits von Herr RI 1 selber beobachtet wurde. Dabei betone ich, dass es sich hiermit keinesfalls um Simulation handelt. Psychosoziale Belastungssituationen sind bekannte Risikofaktoren für funktionelle neurologische Störungen, sind jedoch nicht absoluten Diagnosekriterium. Die regelmässige Weiterführung der psychiatrischen Betreuung erscheint mir sinnvoll, einerseits als Unterstützung im Rahmen der aktuellen gesundheitlichen Beschwerden und deren Auswirkungen auf das alltägliche, private und berufliche Leben, jedoch auch zur Entwicklung von verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Diesbezüglich bitte ich den Patienten um die Führung eines Kalenders der geschilderten rezidivierenden Episoden, mit dem Ziel verbesserte Kenntnisse bezüglich deren Frequenz sowie möglicher weiterer begünstigenden Faktoren. Eine regelmässige physiotherapeutische Betreuung wohnortsnah erscheint uns ebenfalls sinnvoll, mit zusätzlicher Ausweitung des Therapieprogrammes auf Entspannungsmassnahmen (…)” (pag. 698)
Il 14 dicembre 2017 il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha certificato che l’insorgente è affetto da una condizione di allarme ansioso reattivo ad uno stato dopo ictus cerebrale ischemico della capsula interna destra di verosimile origine microangiopatica avvenuto in data 21 settembre 2013 (pag. 699 incarto AI), mentre il 3 gennaio 2018 la curante, dr.ssa med. __________, ha ribadito che l’interessato soffre di esiti di ictus cerebrale ischemico, della capsula interna destra, di probabile origine microangiopatica (21.09.2013). Da allora soffre di astenia all’emicorpo sinistro con difficoltà di concentrazione, attenzione. A questo si aggiunge un importante stato ansioso, con calo dell’umore sia in relazione allo stato di salute attuale che in proiezione al suo futuro. La curante ha concluso affermando che “alla fine essendo molto difficile fare una distinzione netta tra l’origine neurologica e quella psichica degli stessi, sia importante capire che il paziente è comunque molto sofferente e non è in grado di essere reintegrato nel mondo del lavoro, essendo la sua inabilità pressoché totale” (pag. 700 incarto AI).
Il 16 febbraio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha elencato parte dei certificati medici recentemente prodotti dall’assicurato, sostenendo che nessuno di essi porta nuove informazioni, rispettivamente oggettiva modificazioni significative di fatti noti (pag. 702 incarto AI).
In sede di ricorso il ricorrente ha allegato, oltre a documentazione medica già prodotta (cfr. doc. E), un referto del 10 gennaio 2018 della PD dr.ssa med. __________ che pone le diagnosi già note, riassume l’anamnesi già conosciuta e indica le cure da intraprendere (doc. F), oltre ad un certificato del 22 marzo 2018 del dr. med. __________, FMH neurologia che ha affermato:
" (…) Il paziente è stato valutato ripetutamente all’__________ di __________ nel corso dell’ultimo anno a causa di questi disturbi. Oltre allo stato dopo ictus ischemico cerebrale si è giunti alla diagnosi di disturbo neurologico funzionale con emisintomatologia sensomotoria a sinistra episodica recidivante.
Pur trattandosi di disturbi ritenuti di origine funzionale (vedi rapporto allegato del 10.01.2018), questi episodi si ripetono a giorni alterni e determinano limitazioni importanti per un’ev. attività lavorativa. In effetti qualunque situazione di sovraccarico porta all’insorgere di questi sintomi che difficilmente sono compatibili con un’attività lavorativa. È stata d’altro canto ragionevolmente esclusa anche una simulazione. In questa situazione dunque ritengo che una ripresa dell’attività lavorativa in questo momento non sia proponibile e che attualmente a causa dei sintomi tuttora presenti vi sia una incapacità lavorativa del 100%. (…)” (doc. G)
È inoltre stato prodotto un certificato del 23 marzo 2018 del dr. med. __________, che pone diagnosi già note ed attesta un’inabilità completa a lungo termine (doc. H), un certificato della dr.ssa med. __________ che attesta una completa incapacità lavorativa dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018 (doc. I), un certificato della medesima curante per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2018 ed un certificato del 20 marzo 2018 del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH (doc. L), che dopo aver ripreso le diagnosi già note, conclude affermando che il ricorrente è affetto da una patologia “che intacca marcatamente la sua funzionalità operativa ed è in pratica di portata tale da comportare dei disturbi che non solo determinano una incapacità lavorativa totale ma che interferiscono pesantemente anche nello svolgimento delle attività quotidiane” (doc. XXIX).
Il 7 maggio 2018 il dr. med. __________ ha elencato tutta la documentazione medica prodotta ed ha evidenziato come i certificati dell’__________ non si esprimono in merito ad abilità/inabilità lavorativa e come “tutti i certificati presentati mancano di osservazioni oggettive, quanto piuttosto si riferiscono a dichiarazioni soggettive dell’assicurato, ad esempio con la compilazione del diario”. Per il medico SMR nessuno dei documenti riporta nuove informazioni rispettivamente oggettiva modificazioni significative di fatti noti (doc. IV).
Il 26 aprile 2018 la PD dr.ssa med. __________, poste le note diagnosi, dopo aver rilevato che “der Verlauf ist erfreulich mit einer Tendenz zur Anfallsfrequenz-Minderung”, ha affermato che “Hinsichtlich des laufenden IV-Verfahrens und hinsichtlich Fragen einer möglichen residualen Arbeitsfähigkeit verweise ich den Patienten auf die hausärztliche Betreuung, welche in regelmässigen Abständen stattfindet. Aus neurologischer Sicht ist eine längerfristige Prognose hinsichtlich Arbeitsunfähigkeit aktuell verfrüht (…) Grundsätzlich empfiehlt es sich bei funktionellen neurologischen Störungen im Rahmen einer Arbeitswiedereingliederung eine möglichst langsame progressive Steigerung des Arbeitspensums zuvollziehen (das heisst initial 10 bis max 20%, verteilt über mehrere Tage, mit sehr langsamer progressiver Steigerung im Verlauf). Dabei scheint uns bei Herrn RI 1 insbesondere auch die psychiatrische Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit als massgebend” (doc. O).
Il 26 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che “nonostante vi sia ora una presa di posizione riguardo la capacità lavorativa, le considerazioni cliniche si basano sempre sul diario tenuto dal paziente come nei rapporti precedenti, già considerati nell’annotazione del 07.05.2018” (doc. XVI).
Il 24 agosto 2018 la PD dr.ssa med. __________ ha riassunto quanto accaduto (doc. XVIII/2), mentre la dr.ssa med. __________ ha genericamente attestato una completa incapacità lavorativa per tutto il mese di agosto 2018 (doc. XVIII/3).
Il 26 ottobre 2018 la PD dr.ssa med. __________ ha sostenuto che “hinsichtlich der beruflichen Aktivität wäre aus rein neurologischer Sicht eine Wiederaufnhame in einer adaptierten Tätigkeit (reduzierte körperliche Belastbarkeit und Verantwortung) wünschenswert, beginnend bei 10-20%, idealerweise verteilt auf mehrere Tage. Grundsätzlich empfiehlt es sich bei funktionellen neurologischen Störungen eine im Verlaufe sehr langsam progressiv Pensumsteigerung, um möglichst eine Ueberforderung zu vermeiden (…)” (doc. XXII).
Il 13 dicembre 2018 il dr. med. __________ si è nuovamente espresso, ribadendo che “la condizione clinica è stata ricondotta dai colleghi del Neurocentro dell’__________ di __________ ad una diagnosi di disturbi neurologici funzionali (ICD 10-44.7) che alla luce della durata degli stessi e della immodificabilità del quadro clinico nonostante l’esecuzione e messa in atto di un percorso di fisioterapia riabilitativa condotta sotto la supervisione dei colleghi neurologhi di __________ hanno assunto una consistenza strutturale quasi organica e di portata tale da ridurre l’efficienza, la resistenza e la capacità di tenuta inficiando di fatto la sua capacità di svolgere una attività lavorativa continuativa” (doc. O). Agli atti è pure stato prodotto un referto della fisioterapista __________ (doc. T).
Il 17 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato che il dr. med. __________ conferma la posizione nota dello psichiatra curante e non offre nuovi elementi di valutazione. Il rapporto “della fisioterapista descrive due crisi che si sarebbero verificate durante le prime due sedute, non nella terza. Non sono date indicazioni cliniche né sulla durata delle stesse, tuttavia, essendosi le crisi verificate non durante tutte le tre sedute finora effettuate, è verosimile che si sia trattato di una condizione passeggera e non di lunga durata, risolvibile con gli esercizi di rilassamento messi in atto dalla terapista. In assenza della dimostrazione oggettiva di una condizione con limitazioni permanenti o comunque di lunga durata con evidente influsso duraturo sulla capacità lavorativa in genere, ribadisco le precedenti prese di posizione SMR” (doc. XXVIII/1).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
L’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Per quel che concerne l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.
2.6. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.
In una sentenza 32.2017.200 del 13 agosto 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato la decisione dell’UAI che, come in concreto, aveva confermato le conclusioni del medico SMR secondo cui la perizia psichiatrica fatta allestire in ambito amministrativo andava inficiata sulla base delle risultanze del test TOMM. In quell’occasione il TCA aveva accertato che né il test TOMM, né il parere del Servizio Medico Regionale e nemmeno l’esito della valutazione neuropsicologica erano stati sottoposti al perito per una presa di posizione. Riscontrata una lacuna istruttoria che non permetteva di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, il TCA ha ritenuto che la situazione doveva essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente indagata da specialisti del ramo. Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato gli atti all’UAI per sottoporre i predetti referti medici al perito e per rivalutare la situazione medica del ricorrente alla luce di tutti gli atti medici in suo possesso e, qualora lo avesse ritenuto opportuno, per effettuare ulteriori accertamenti medici.
Nel caso di specie il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria, dopo aver preso atto delle conclusioni della perizia del __________ dell’11 maggio 2015 redatta dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e sottoscritta anche dalla direttrice __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ed averle condivise il 18 maggio 2015, stabilendo da agosto 2013 un’incapacità lavorativa del 75% nella precedente attività e del 60% in attività adeguate (cfr. doc. 104 incarto AI, pag. 499), preso atto dell’esame neuropsicologico breve 2 (ENB-2) della psicologa FSP __________ del 29 marzo 2016, ha ritenuto che i risultati ottenuti dal test di validazione TOMM effettuato in data 17 marzo 2016, inficiassero sia le conclusioni della perizia allestita dal __________, sia il rapporto finale SMR del 18 maggio 2015, sia le valutazioni del medico curante, Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
Questo Tribunale non può condividere l’agire del medico SMR, e meglio l’annullamento di una perizia psichiatrica, allestita da uno specialista in psichiatria e psicoterapia, che ha redatto un referto di 16 pagine dove vengono riassunti tutti gli atti a disposizione, viene approfonditamente descritta l’anamnesi, l’esame clinico secondo AMDP-System, gli approfondimenti testali (valutazione psicodiagnostica o psicometrica), la descrizione della giornata, le attività e le abitudini, il trattamento psichiatrico attuale, il colloquio avuto con il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la diagnosi, la discussione e le conclusioni e ritenuta inizialmente valida dallo stesso medico SMR, solo sulla base del test TOMM effettuato il 17 marzo 2016, ossia quasi un anno dopo la visita peritale (colloqui del 5 e 8 maggio 2015).
È vero che il test TOMM effettuato allo scopo “di valutare l’eventuale tendenza ad esagerare sintomi mnesici e neuropsicologici” (cfr. pag. 631 incarto AI), ha mostrato risultati al di sotto della norma.
Tuttavia questa sola circostanza, isolata, non può assurgere a strumento per invalidare una perizia che di per sé è conforme ai crismi previsti dalla giurisprudenza per attribuire ad un referto pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.4).
Innanzitutto il test TOMM non è stato effettuato nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica del maggio 2015, ma quale esame neuropsicologico breve 2 (ENB-2) 10 mesi dopo. La stessa psicologa conclude mettendo in dubbio, a titolo ipotetico, il solo esame neuropsicologico, ma non la perizia psichiatrica redatta dal dr. med. __________. Essa afferma che “si potrebbe ipotizzare che i risultati ottenuti dal soggetto all’ENB-2 non corrispondano alle sue reali abilità cognitive e che potrebbe aver interferito una tendenza ad amplificare i disturbi a livello delle stesse”, ciò che “metterebbe in discussione la validità dei risultati ottenuti all’ENB-2” (sottolineature del redattore).
Inoltre sarebbe stato necessario sottoporre il referto della psicologa FSP __________, unitamente al risultato del test TOMM e del rapporto finale del medico SMR del 24 febbraio 2017 al perito, dr. med. __________, per una presa di posizione (cfr. sentenza 32.2017.200 del 13 agosto 2018) o, semmai, far allestire una nuova perizia psichiatrica ad un altro professionista che tenesse in considerazione sia il referto del __________ che l’esito del test TOMM.
Non è invece possibile annullare la perizia sulla base di ipotesi non suffragate da dati concreti affermando, senza ulteriori accertamenti, come sostenuto dal medico SMR, che “la significativa amplificazione dei sintomi mostrata durante i test neuropsicologici effettuati in marzo 2016 è verosimilmente tale da tempo e pertanto rimane valevole il rapporto SMR finale del 25.02.2014” (sottolineatura del redattore) e che “il rapporto SMR finale del 18.05.2015 è inficiato dal fatto che la perizia psichiatrica cui fa riferimento è inficiata dalla tendenza all’aggravazione successivamente ben dimostrata”.
Ciò vale a maggior ragione se si pon mente al fatto che la PD dr.ssa med. __________ del Neurocentro dell’__________ di __________ il 27 ottobre 2017, ossia ben prima dell’emanazione della decisione impugnata, ha potuto constatare che l’interessato non simula (“[…] Dabei betone ich, dass es sich hiermit keinesfalls um Simulation handelt […]”, pag. 698 incarto AI), così come affermato pure dal dr. med. __________, FMH neurologia (pag. 694 incarto AI).
A questo proposito, ritenuto inoltre che la medesima PD dr.ssa med. __________ ha diagnosticato una “funktionelle neurologische Störung” (ICD-10 F44.4, pag. 697 incarto AI) non può neppure essere condivisa la conclusione del medico SMR, non specialista in neurologia, ma in psichiatria, secondo cui “dal lato neurologico l’assicurato presenta segni e sintomi soggettivi che non appaiono correlabili ad una patologia neurologica specifica” (pag. 631 incarto AI). Anche questo aspetto avrebbe dovuto essere maggiormente indagato, ritenuto come il 1° dicembre 2017, un altro specialista in neurologia, FMH __________, aveva accertato, a causa di questa patologia, una totale incapacità lavorativa (pag. 694 incarto AI).
Questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, ritiene che occorra procedere con ulteriori accertamenti medici.
Alla luce di quanto sopra esposto si impone pertanto una valutazione peritale psichiatrica e neurologica che prenda in considerazione tutti gli atti medici fini qui acquisiti dall’UAI e prodotti dal ricorrente e che tenga pure conto della più recente giurisprudenza federale in ambito di perizie psichiatriche (cfr. consid. 2.5).
2.7. Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, in virtù delle carenze evidenziate si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI per l’allestimento di una perizia psichiatrica e neurologica che si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.8. L’insorgente contesta inoltre la compensazione effettuata dalla Cassa di compensazione tra la rendita dovuta dal 1° ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 con i contributi da lui dovuti ai sensi dell’art. 52 LAVS per la sua responsabilità quale datore di lavoro, complessivamente fr. 5'707.30 (2'693.90 + 3'013.40). Egli non contesta la compensazione con i contributi dovuti nel 2012, 2014 e 2018, ritenuto tuttavia che secondo l’interessato il pagamento effettuato per il contributo del 1° trimestre 2018 (fr. 162.10) deve conseguentemente essere computato in favore dei contributi futuri.
Il ricorrente censura unicamente la circostanza secondo la quale la compensazione non terrebbe conto della sua situazione finanziaria e segnatamente che non sarebbe stato effettuato il calcolo del minimo vitale.
Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.
Per il marg. 10919 DR, invocato dal ricorrente, per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto dell’esecuzione non sia intaccato (cfr. a questo proposito DTF 115 V 343 consid. 2c, DTF 111 V 103 consid. 3b).
Con sentenza pubblicata in DTF 136 V 286 il Tribunale federale ha stabilito che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).
In concreto, come rilevato dalla Cassa di compensazione, dagli atti emerge che l’interessato nel periodo oggetto del diritto alla rendita (1° maggio 2014 – 31 gennaio 2014) “ha percepito gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia” (doc. 001 incarto cassa di compensazione). Il ricorrente afferma che le prestazioni sono state percepite dalla sua convivente (doc. IX), con la quale costituisce l’unità di riferimento ai sensi dell’art. 4 Laps e dunque il calcolo del minimo vitale deve ancora essere effettuato.
Questo Tribunale non condivide le affermazioni dell’insorgente.
Come emerge dalla DTF 141 II 401, consid. 5.3 e 5.4 gli assegni integrativi servono a coprire il costo aggiuntivo di un figlio, mentre l'obiettivo degli assegni di prima infanzia è quello di creare, nei casi di ristrettezza economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino, evitando che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudire i figli secondo le loro aspettative. Gli assegni cantonali in questione intendono quindi sostanzialmente favorire condizioni materiali tali da assicurare, anche nell'ottica di migliorare le pari opportunità tra uomo e donna, che le decisioni di una coppia in merito alla scelta di avere dei figli ed alle modalità di ripartizione del tempo disponibile tra il lavoro professionale e la cura ed educazione dei figli non debbano essere condizionate da considerazioni di natura finanziaria. Per promuovere queste finalità, il legislatore ha sottolineato che occorre garantire l'universalità di tali assegni (nel senso che il loro campo di applicazione personale si estende a tutta la popolazione residente sul territorio cantonale, indipendentemente dall'attività svolta), la selettività in funzione dei bisogni e del reddito disponibile, nonché la solidarietà.
Il TF rammenta che da un lato, l'assegno di famiglia integrativo copre completamente il maggior costo del bambino fino a livello del minimo vitale per il figlio stabilito dalla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari AVS/AI (LPC; RS 831.30). Esso è disciplinato dagli art. 47 segg. LAF/TI e viene riconosciuto, in funzione delle soglie di intervento previste dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (cfr. l'art. 10 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 6.4.1.2]), al genitore domiciliato nel Cantone e che vi risiede da almeno tre anni convivendo (anche soltanto in forma parziale) con il figlio, fino al compimento del quindicesimo anno di età di quest'ultimo. D'altro lato, l'assegno di prima infanzia copre il fabbisogno di tutta la famiglia (nei medesimi limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI), durante i primi tre anni di vita di un figlio. L'assegno di prima infanzia è disciplinato dagli art. 51 segg. LAF/TI che prevedono che i genitori (o il genitore, in caso di famiglia monoparentale) domiciliati nel Cantone da almeno tre anni hanno diritto all'assegno per il figlio se coabitano costantemente con quest'ultimo. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate (tra cui rientrano gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia) fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di tutte le persone appartenenti all'unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Come emerge sempre dalla DTF 141 II 401 al consid. 6.2.1, l'assegno familiare integrativo e l'assegno di prima infanzia rispondono manifestamente ad un obiettivo di politica familiare e come tali sono del resto considerati anche dalla dottrina (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, RDAT I 2000 pag. 121 e segg., 135).
A differenza dell'assistenza sociale, essi non intendono infatti coprire il "rischio povertà" tout court, quanto piuttosto assicurare il rischio che la scelta di avere uno o più figli possa provocare o aumentare la povertà, sia perché genera costi aggiuntivi (per l'assegno familiare integrativo), sia perché induce un genitore che vuole dedicarsi personalmente alla cura del bambino nei primi anni di vita a diminuire o abbandonare la propria attività lucrativa (per l'assegno di prima infanzia). Al pari degli assegni familiari previsti dal diritto federale, versati "per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli" (art. 2 LAFam), gli assegni in questione si configurano in sostanza come uno strumento che vuole impedire che la decisione di avere o non avere figli sia dettata da ragioni prettamente economiche. Anche secondo il legislatore, essi raggiungono pertanto il loro scopo precisamente "nella misura in cui il versamento degli stessi contribuisce ad evitare sia che un figlio sia causa di povertà sia che le famiglie debbano far capo a prestazioni assistenziali" (rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 5891 del 27 aprile 2010 sul messaggio del 27 febbraio 2007 concernente la valutazione della legge sugli assegni di famiglia, pag. 3 seg.).
Il TF ha concluso rilevando che di conseguenza, queste prestazioni non sono affatto concepite come ultima ratio per superare periodi di emergenza, ma si prefiggono di garantire - attraverso un sistema di erogazione in funzione sia del numero di figli che compone l'unità di riferimento, sia del reddito disponibile residuale della famiglia, che è a sua volta influenzato anche dal numero di figli (art. 49, rispettivamente 54 LAF/TI in relazione con gli art. 2 segg. Laps) - un reddito minimo commisurato alla composizione del nucleo familiare. In determinate situazioni, l'erogazione degli assegni integrativi e di quelli di prima infanzia, può sostituirsi all'assistenza sociale (rispettivamente rimandare la sua percezione ad uno stadio successivo). Questa circostanza è dovuta al fatto che gli assegni litigiosi costituiscono una prestazione versata ai genitori in caso di effettivo bisogno, la quale rimane però pur sempre una misura di politica familiare, visto il "rischio assicurato" sopra evocato.
Ne segue che, come rilevato dalla Cassa, con il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è stata garantita la copertura del minimo esistenziale anche del ricorrente e non occorre pertanto procedere con il calcolo del minimo vitale LEF.
La compensazione va pertanto confermata.
Quanto alla questione del pagamento del contributo dovuto per il primo trimestre 2018, questo TCA evidenzia che il versamento dell’importo di fr. 162.10 è avvenuto il 23 aprile 2018 (doc. M), ossia in un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata (8 marzo 2018) e pertanto non può essere preso in considerazione.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
La questione relativa all’attribuzione del pagamento di fr. 162.10 dovrà semmai essere oggetto di un’altra procedura e di un’altra decisione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, nella misura in cui contesta la compensazione, va respinto.
2.9. Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014, con diritto al versamento dal 1° ottobre 2013, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 200.-- e dell'Ufficio AI nella misura di fr. 300.--.
All’insorgente, parzialmente vincente in causa, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata laddove rifiuta il diritto ad una rendita dal 1° febbraio 2014 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014, con versamento della prestazione dal 1° ottobre 2013.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 300.-- e del ricorrente nella misura di fr. 200.--. L’UAI verserà fr. 1'500.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti