|
redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 20 marzo 2018 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1 Nel novembre 2014 (doc. 4) RI 1, nato nel 1966 ed entrato in Svizzera nel 1999 come richiedente l’asilo, ha presentato una domanda di prestazioni di invalidità per adulti lamentando una patologia invalidante multipla dal 2015.
1.2 Il 6 marzo 2015 (doc. 17) il Servizio Medico Regionale ha ordinato una perizia psichiatrica, che ha avuto luogo il 19 maggio 2015 (doc. 23) e che ha attestato un’inabilità lavorativa totale in ogni attività almeno dal 2010.
1.3 Con decisione del 7 luglio 2015 (doc. 27), anticipata dal progetto di decisione del 28 maggio 2015 (doc. 25), l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni AI, osservando che dal 1° aprile 2010 la Svizzera non ha più una Convenzione di assicurazione sociale con il Kosovo e che l’assicurato è giunto nel nostro Paese nel 1999 con un permesso N per richiedenti d’asilo, mentre dal 2001 è stato ammesso provvisoriamente con permesso F scaduto nel 2015. Considerato che il danno alla salute risale al 2010 e che al momento dell’evento invalidante l’assicurato non aveva contribuito per il periodo minimo richiesto di tre anni, egli non assolveva alle condizioni per il diritto a una rendita ordinaria, benché dal 2011 gli sia stato riconosciuto un grado di invalidità del 100%, ma con versamento ipotetico dal 1° maggio 2015 stante la domanda tardiva. Non erano nemmeno comunque dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità.
1.4 Il 14 aprile 2017 (doc. 34) l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI se, versando i contributi AVS/AI/IPG arretrati per gli ultimi cinque anni come richiestogli dalla Cassa cantonale di compensazione dopo avere ottenuto nel 2016 il permesso B di dimora, potrà vedersi riconosciuta una rendita di invalidità con gli arretrati.
Con scritto del 25 aprile 2017 (doc. 35) l’amministrazione gli ha risposto che i contributi dovevano essere versati tre anni prima dell’insorgenza dell’evento invalidante e quindi prima del 2010.
Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza con l’Ufficio AI, in cui l’assicurato ha spiegato di essere entrato in Svizzera come richiedente l’asilo e di non avere avuto i mezzi per potere pagare i contributi personali essendo totalmente a carico della Confederazione, la quale avrebbe dovuto eventualmente provvedervi in sua vece, il 3 novembre 2017 (doc. 46) ha chiesto all’amministrazione di rivedere la decisione del 2015, siccome il mancato versamento dei contributi non gli era imputabile.
Il 7 dicembre 2017 (docc. 50 e 51) l’assicurato ha fatto richiesta per un assegno per grandi invalidi.
1.5 Il 5 febbraio 2018 (doc. 53) RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, a cui ha fatto seguito il progetto di decisione del 7 febbraio 2018 (doc. 54) di reiezione della richiesta, ritenuto che al momento dell’eventuale diritto alla rendita, quindi nel 2011, l’assicurato non aveva versato i contributi per il periodo minimo richiesto di 3 anni (art. 36 LAI).
L’assicurato ha prodotto il certificato medico del 9 marzo 2018 (doc. 60) del suo psichiatra curante, dr. med. __________, il quale ha chiesto una rivalutazione del diritto alla rendita ritenuto l’aggravamento delle condizioni di salute del suo paziente.
Il 20 marzo 2018 (doc. A) l’Ufficio AI ha confermato, per mezzo di una decisione formale, di respingere la domanda non essendo adempiuti i presupposti legali degli artt. 36 LAI e nemmeno degli artt. 39 LAI e 42 LAVS per la rendita straordinaria.
1.6 Con ricorso del 30 aprile 2018 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA che, in via principale, “il versamento di quasi cinque anni di contributi richiesti, a lui richiesto e da lui effettuato, ha sanato il mancato versamento di tre anni di contributi, omissione a lui non imputabile” e, in via sussidiaria, di accertare a chi incombeva versare entro il 2011 almeno tre anni di contributi, chiamando in causa la Confederazione e per essa la Segreteria di Stato per la migrazione, come pure il Cantone Ticino e per esso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, “per determinare a chi è imputabile il risarcimento danni dovuto al ricorrente per non aver ricevuto la rendita straordinaria AI”.
Il ricorrente ha ricordato di essere entrato in Svizzera nel 1999 come richiedente l’asilo (permesso N) e di essere stato ammesso provvisoriamente dal 2001 (permesso F) fino al settembre 2016 quando ha ottenuto il permesso di dimora (B). Un anno dopo la Cassa cantonale di compensazione gli ha chiesto il versamento dei contributi AVS/AI/IPG arretrati dal 1° dicembre 2012 al 7 settembre 2017, contributi che egli ha pagato sanando la sua posizione contributiva e quella della moglie.
L’assicurato ha fatto inoltre presente di avere formulato ricorso (doc. B) contro la decisione del 16 febbraio 2018 dell’Ufficio della migrazione, con cui è stato ammonito di non continuare a chiedere aiuti sociali pena la revoca del suo permesso di dimora.
Egli ha imputato a disguidi e carenze amministrative, di cui non è assolutamente responsabile, la sua lacuna contributiva che ora non gli permette di ottenere la rendita di invalidità della quale avrebbe diritto, unitamente alle prestazioni complementari, e che gli permetterebbe di rinunciare agli aiuti sociali.
L’insorgente ha ribadito che essendo stato richiedente l’asilo dal 1999 al 2016 non ha potuto lavorare, non ha avuto entrate ed è stato a totale carico della Confederazione.
L’assicurato si è dunque chiesto se il versamento di quasi 5 anni di contributi non abbia sostituito il mancato pagamento entro il 2011 di almeno tre anni di contributi e se ed a chi possa essere imputato l’omesso versamento dei contributi per avere la rendita.
1.7 Nella sua risposta del 9 maggio 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso riproponendo le decisioni del 7 luglio 2015 e del 20 marzo 2018 e rilevando che se una prima richiesta di rendita è stata rifiutata perché non sono date le condizioni assicurative, allora neppure una seconda richiesta fondata su un peggioramento delle condizioni di salute, riconducibile al medesimo danno alla salute, può essere ammessa. Ciò è quanto è avvenuto nel caso concreto, dato che nel suo certificato il dr. med. __________ ha più volte affermato che, stante un peggioramento delle condizioni psichiche, il diritto alla rendita dell’assicurato doveva essere rivisto.
Inoltre, l’amministrazione ha osservato che avendo l’assicurato iniziato a versare i contributi dal 2012, ma il danno alla salute essendo insorto nel 2010, nel 2011 egli non poteva fare valere la durata minima di contribuzione di tre anni ex art. 36 LAI. È quindi a giusta ragione che il ricorrente non può avere diritto a una rendita ordinaria, indipendentemente dal fatto che appartenga a uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS con il quale la Svizzera ha o no concluso una convenzione sulla sicurezza sociale.
Da ultimo, l’amministrazione ha ricordato che l’assicurato non ha diritto nemmeno a una rendita straordinaria giusta l’art. 39 LAI in connessione con l’art. 42 LAVS, già per il fatto che non è un cittadino svizzero.
1.8 Chiesta (doc. VI) e ottenuta una proroga (doc. VII), l’8 giugno 2018 (doc. VIII) il ricorrente ha osservato che “Sin dal mio arrivo in Svizzera, o quantomeno dalla mia ammissione provvisoria, il versamento dei contributi sociali minimi, perno per la sicurezza sociale della Svizzera, è dovuto per Legge.”. Egli ha poi evidenziato che “Il problema in discussione non è quello del versamento minimo dei contributi per il periodo minimo di 3 anni previsto dalla legge, ma quando temporalmente i predetti contributi devono essere versati.”, visto che li ha pagati nel 2017 retroattivamente fino al 2012 a seguito del rilascio del permesso di dimora nel settembre 2016. A suo dire, detti contributi erano dovuti già dalla sua entrata in Svizzera ed erano a carico della Confederazione, essendo un richiedente l’asilo senza attività lucrativa e sostenuto dallo Stato. L’interessato ha rilevato che nessuno gli ha mai fatto presente l’obbligo di versare i contributi né glieli ha mai richiesti; inoltre, non conoscendo la legge, parlando solo __________ e avendo problemi psichici che lo rendevano totalmente inabile, prima del 2010 non poteva sapere dell’obbligo di pagare i contributi. Ad ogni modo, il versamento dei contributi ha sanato la sua posizione permettendogli l’erogazione della rendita di invalidità.
Qualora il suo ricorso non dovesse essere accolto, l’assicurato ha chiesto al TCA di indicargli chi, in sua vece, avrebbe dovuto versare i contributi, così da potere avviare un’azione di risarcimento danni per il mancato ottenimento della rendita straordinaria, alla quale avrebbe avuto diritto unitamente alla mancata concessione delle prestazioni complementari.
1.9 Il 14 giugno 2018 (doc. X) l’Ufficio AI ha ribadito il contenuto della decisione impugnata e della sua risposta di causa, giacché il ricorrente ha iniziato a versare i contributi ex art. 36 cpv. 1 LAI con effetto dal 2012, perciò nel 2011, un anno dopo l’insorgenza del danno alla salute, non poteva fare valere la durata minima di contribuzione di tre anni.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1 Per quanto concerne la pretesa ricorsuale di accertare a chi incombeva versare entro il 2011 almeno tre anni di contribuzione e che, a tale scopo, il TCA chiami in causa la Confederazione e il Cantone Ticino, questa Corte rileva che tale richiesta esula dall’oggetto della lite ed è dunque irricevibile.
Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Considerato che, nel caso concreto, oggetto del contendere è unicamente sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità, l’accertamento di un’eventuale colpa da attribuire a terze persone per il mancato pagamento dei contributi personali del ricorrente esula dalla vertenza in esame. Per tale motivo, il TCA non ha motivo di chiamare in causa né la Confederazione né tanto meno il Cantone Ticino.
2.2 Ad ogni modo, a titolo abbondanziale, questa Corte osserva che, secondo quanto indicato dall’assicurato stesso, dopo essere entrato nel 1999 nel nostro Paese beneficiando di un permesso N per richiedenti l’asilo, nel 2001 ha ottenuto un permesso F di ammissione provvisoria fino all’ottenimento, nel 2016, del permesso B di dimora.
L’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), in vigore dal 1° gennaio 2008 (con nuova denominazione dal 1° gennaio 2019) prevede, al capoverso 1, che se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione provvisoria.
Per l’art. 84 cpv. 2 LStrI, se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.
L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all'estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora (cpv. 2, modificato dal 1° febbraio 2014).
L’art. 85 cpv. 6 LStr, abrogato dal 1° gennaio 2019 con la modifica del 16 dicembre 2016 della Legge federale sugli stranieri, prevedeva che le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.
Il nuovo art. 85a LStrI, dal 1° gennaio 2019, regola l’attività lucrativa dello straniero ammesso provvisoriamente e al suo capoverso 1 dispone che può lavorare in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.
A norma dell’art. 86 cpv. 1 LStrI, nel nuovo testo in vigore dal 1° ottobre 2016, i Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a-84 Lasi concernenti i richiedenti l'asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.
L’art. 80a Lasi, introdotto il 1° ottobre 2016, a cui rinvia la legge sugli stranieri, dispone che i Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge.
L’art. 81 Lasi porta sul diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza e prevede che le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.
Le prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza sono definite all’art. 82 Lasi.
Secondo il suo capoverso 1, modificato dal 1° febbraio 2014, la concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.
Il cpv. 3, nel suo tenore in vigore dal 1° febbraio 2014, dispone che il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.
Giusta l’art. 82 cpv. 4 Lasi, anch’esso modificato dal 1° febbraio 2014, il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Nel Cantone Ticino, dal 2007 vige il Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (RL 143.310).
L’art. 9 definisce l’entità delle prestazioni assistenziali e il suo cpv. 1 dispone che tali prestazioni possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono gli importi per il sostentamento, che comprende lo spillatico, mentre i capoversi 4 e 5 definiscono gli ammontari relativi alle spese per l’alloggio e alle spese accessorie.
Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla LAMal nei limiti stabiliti dall’Ufficio (cpv. 6).
È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio (cpv. 7).
Infine, nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di Fr. 200.-; in caso di attività a tempo parziale l’importo viene ridotto proporzionalmente (cpv. 8).
2.3 Alla luce delle norme esposte, il ricorrente non può essere seguito quando afferma che spettava a terzi, ossia alla Confederazione o al Cantone Ticino, che si sono fatti carico del sostentamento della sua famiglia, versare i suoi contributi personali AVS/AI/IPG.
Infatti, essendo stato ammesso provvisoriamente nel nostro Paese, in forza di tale statuto dal 2001 al 2016 l’assicurato ha beneficiato unicamente di un importo mensile per il suo sostentamento, per le spese per l’alloggio e dei costi della salute.
Nessuna norma, né a livello federale né a livello cantonale, prevede che coloro che sono ammessi provvisoriamente ex art. 83 LStrI hanno diritto al pagamento dei contributi personali, visto che i Cantoni garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera (art. 80a Lasi, a cui rinvia l’art. 86 LStrI concernente l’ammissione provvisoria).
Da quanto precede discende dunque che, fintanto che era al beneficio di un permesso F come persona ammessa in Svizzera provvisoriamente, i contributi personali AVS/AI/IPG del ricorrente non potevano e non dovevano essere versati dal Cantone e neppure dalla Confederazione.
L’unico a poterli versare era lui stesso se avesse intrapreso un’attività lavorativa, circostanza, questa, permessa in virtù dell’art. 85 cpv. 6 vLStr, oppure come persona senza attività lucrativa, ma solo e soltanto da quando ha ottenuto il permesso B di dimora.
nel merito
2.4 Occorre dunque stabilire se, stante l’inabilità lavorativa totale accertata mediante una perizia psichiatrica allestita nel 2015 (doc. 23) dal Centro peritale per le assicurazioni sociali che ha portato il Servizio Medico Regionale a confermare il 27 maggio 2015 (doc. 24) l’incapacità lavorativa del 100% dal 2010 in qualsiasi attività, il ricorrente abbia diritto a una rendita AI.
L’Ufficio AI ha negato questo diritto affermando che, poiché al momento del diritto alla rendita (2011) l’assicurato non aveva versato il periodo minimo di contribuzione di 3 anni esatto dall’art. 36 LAI, le condizioni per il diritto a una rendita ordinaria non erano assolte, così pure quelle per una rendita straordinaria.
Va dunque in primo luogo esaminato se l’insorgente adempie i presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità, sia essa ordinaria in virtù dell’art. 36 LAI o straordinaria ex art. 39 LAI.
2.5 Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.6 Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF 9C_658 /2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1).
2.7 Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi.
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
2.8 Nella fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 7 luglio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità richiesto nel novembre 2014, poiché non erano adempiute le condizioni assicurative, nel senso che, all’insorgere dell’invalidità, egli non presentava il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo pagato i relativi contributi personali AVS/AI/IPG.
In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è stato iscritto alla Cassa cantonale di compensazione come persona senza attività lucrativa soltanto il 9 ottobre 2017 (doc. VIII/1) retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012, e ciò poiché dal settembre 2016 gli è stato concesso un permesso B di dimora dopo 15 anni di permesso F per ammissione provvisoria come richiedente l’asilo. L’assicurato ha poi versato i contributi personali richiesti validi dal 1° dicembre 2012 al terzo trimestre del 2017 (doc. VIII/2).
A seguito della seconda domanda di prestazioni del febbraio 2018 (doc. 53), con le osservazioni al progetto di decisione del 7 febbraio 2018, che proponeva il rifiuto della rendita di invalidità in assenza del periodo contributivo minimo al momento del diritto alla rendita, l’assicurato ha chiesto di rivalutare il suo diritto trasmettendo all’amministrazione il rapporto del 9 marzo 2018 (doc. 60) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale è stato indicato un peggioramento della patologia psichiatrica. Lo specialista ha evidenziato di seguire l’assicurato dal 2015, quando vi è stata la necessità di una presa a carico a causa di un grave stato depressivo e ansioso; l’interessato si presentava come una persona afflitta da sofferenze varie, che lo limitavano sul piano funzionale - integrativo personale e sociale.
Dopo avere elencato i disturbi lamentati dal paziente, il curante ha osservato che un’importante somatizzazione aggravava ulteriormente il quadro clinico e ne accentuava i deficit esistenti sul piano fisico rendendolo dipendente in tutto e per tutto dal supporto degli altri – in particolare della moglie. Lo psichiatra ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente grave (ICD-10: F33.2) e dei disturbi di personalità misti (ICD-10: F61.0).
A suo dire, stante un aggravamento delle condizioni di salute del suo paziente, era necessaria una rivalutazione del suo diritto alla rendita.
Visto che il peggioramento dello stato di salute (rispettivamente della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della seconda domanda di prestazioni è da far risalire indubbiamente al medesimo danno alla salute extra-somatico alla base della decisione di rifiuto del 7 luglio 2015, già solo per questo motivo, secondo la giurisprudenza dianzi citata (e in particolare della DTF 136 V 369 e della STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2), ciò esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato.
Pertanto, a ragione l’Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una rendita di invalidità avendola già respinta in precedenza per lo stesso motivo alla base della seconda domanda qui in esame.
2.9 Questa Corte rileva infine che la decisione dell’Ufficio AI va comunque confermata anche in virtù del fatto che, accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI successivamente all’entrata in Svizzera con insorgenza dell’invalidità nel 2011, a quel momento l’assicurato, che ha iniziato a versare all’AVS i contributi nel 2017 retroattivamente dal gennaio 2012, non presentava una durata contributiva di tre anni ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo, come visto, precedentemente lavorato (e contribuito) non solo in Svizzera, ma nemmeno in un paese dell’UE o dell’AELS (cfr. estratto del conto individuale dell’assicurato sub. VIII/2).
Per quanto concerne un’eventuale attività lucrativa esercitata dal ricorrente nel suo Paese di origine (al perito psichiatra ha dichiarato che “ha lavorato facendo un po’ di tutto, ciò che capitava, come contadino o muratore”, doc. 23), occorre rilevare che dal 1° aprile 2010 la Convenzione del 1962 fra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali non è più applicabile ai cittadini del Kosovo (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; DTF 139 V 263 consid. 8 = SVR 2013 AHV Nr. 14; DTF 142 V 48 = SVR 2016 FZ Nr. 2). In altre parole, tale convenzione continua ad essere applicata a tutte le repubbliche jugoslave fino all'entrata in vigore di nuove convenzioni all'eccezione del Kosovo (DTF 142 V 48 = SVR 2016 FZ Nr. 2; STCA 33.2012.15 del 15 maggio 2013, confermata dalla STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014).
Pertanto, come tale detta Convenzione non è certamente applicabile alla domanda di revisione del 2018 e non lo sarebbe nemmeno stata per la prima domanda AI del 2014.
Essa non era neppure più in vigore, e quindi applicabile, quando nel 2011 è insorta l’invalidità e quindi al momento in cui ci si deve porre per verificare se per i tre anni antecedenti i contributi personali siano stati versati dall’interessato.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.
2.10 Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché sia al beneficio dell’assistenza sociale, il suo ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole essendogli stato più e più volte spiegato dall’Ufficio AI, e meglio dal 2015 al 2018, che senza la contribuzione minima di tre anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità non avrebbe avuto diritto alla rendita di invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti