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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 marzo 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1 RI 1, 1973, nell’ottobre 2015 (doc. 2) ha chiesto di beneficiare di prestazioni di invalidità a seguito dei danni risultanti da un infortunio occorsogli alla mano destra nell’agosto 2014 durante lo svolgimento dell’attività come operaio chimico.
1.2 L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la necessaria documentazione medica e professionale richiamando anche gli atti dall’assicuratore infortuni e sulla scorta di questi certificati il 5 luglio 2016 (doc. 34) il medico SMR l’ha ritenuto inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal 6 agosto 2014, mentre abile al 100% in attività adeguate dal 30 marzo 2016.
1.3 L’assicurato ha trasmesso diversi atti medici relativi sia a disturbi fisici sia psichici, che il dr. med. __________ dell’SMR, unitamente all’aggiornamento dell’incarto dell’assicuratore infortuni comprendente la STCA 35.2017.10 del 22 giugno 2017 (docc. 83 e 84), ha valutato l’8 settembre 2017 (doc. 79), ritenendo che non vi fossero elementi che consentivano di attribuire a diagnosi extra-infortunistiche un’entità tale da influenzare autonomamente la sua idoneità professionale. Non essendovi quindi patologie rilevanti sulla quotidianità e la vita professionale dell’assicurato, l’SMR ha ritenuto che gli atti medici erano sufficienti per concludere come da parametri dell’assicuratore infortuni. Ciò, anche vista la lista delle medicine assunte dall’interessato (doc. 88).
1.4 Con progetto di decisione del 30 novembre 2017 (doc. 105) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita temporanea di invalidità intera dal 1° agosto 2015 al 30 giugno 2016, ma con versamento dal 1° aprile 2016 stante la domanda tardiva.
Il 10 gennaio 2018 (doc. 112) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato le osservazioni al progetto di decisione accompagnate da alcuni atti medici e ha chiesto di essere visitato dai medici del Servizio Medico Regionale e di fare allestire una perizia pluridisciplinare negli ambiti reumatologico, neurologico, ortopedico e psichiatrico, rivendicando il diritto a una rendita intera (grado AI 70%) dal 1° agosto 2015. L’opponente ha altresì presentato una richiesta di gratuito patrocinio allegando documentazione volta ad attestare l’indigenza.
Il dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto necessario, il 1° febbraio 2018 (doc. 115), sottoporre l’assicurato, siccome polimorbido, a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) atta a determinare se v’erano patologie extra-infortunistiche, che ha avuto luogo nel corso dei mesi di aprile e di maggio 2018 da parte del Servizio Accertamento Medico.
1.5. L’8 marzo 2018 (doc. 121) RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto all’Ufficio AI di determinarsi sulla sua domanda di gratuito patrocinio formulata con le sue osservazioni del 10 gennaio 2018 al progetto di decisione.
Con decisione del 30 marzo 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio, argomentando che anche una persona non esperta in assicurazioni sociali, come pure l’assicurato stesso, avrebbe potuto far notare di soffrire di patologie extra-infortunistiche e il caso non era complesso.
1.6 Il 30 aprile 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione e di porlo al beneficio del gratuito patrocinio sia nella procedura amministrativa, sia in quella giudiziaria di ricorso, attribuendogli delle indennità per ripetibili di almeno Fr. 1'400.- per la procedura di ricorso.
Il ricorrente ha ripercorso i fatti alla base della decisione di attribuzione della rendita temporanea di invalidità e ha evidenziato di versare in una situazione personale molto precaria sia a livello finanziario sia per quanto concerne il suo stato di salute.
Egli ha osservato che l’infortunio di cui è stato vittima gli ha causato dei gravi danni fisici tanto che la sua situazione è paragonabile a quella di chi ha perso un arto superiore. Per convivere con i dolori lancinanti è costretto ad assumere diversi farmaci che gli provocano non solo sonnolenza continua, ma anche cali di concentrazione importanti, forti mal di testa, problemi alla prostata e a urinare, ansia, nausea, spasmi e dolori ai muscoli.
L’assicurato ha evidenziato che dopo la STCA in ambito infortunistico, egli ha chiesto all’Ufficio AI di essere visitato da specialisti perché riteneva che il suo stato di salute fosse peggiorato, anche per gli aspetti psichici.
A suo dire, era dunque impossibile destreggiarsi da solo in questa procedura. Per di più, in ambito infortunistico (35.2017.10) il TCA gli ha concesso il gratuito patrocinio e anche questa causa in ambito di invalidità, come in materia di infortunio, è complessa dal punto di vista giuridico e degli accertamenti dei fatti.
Inoltre, egli non ha nessuna familiarità con questo tipo di procedura, non potendo poi contare sulla sua piena lucidità viste le sue precarie condizioni di salute. Senza il patrocinio di un legale egli si sarebbe dovuto attenere alle indicazioni dell’Ufficio assicurazione invalidità, che gli ha sempre rifiutato di eseguire degli accertamenti medici e che ha emanato un progetto di decisione negativo contro il quale l’assicurato, cittadino straniero residente all’estero, non sapeva come comportarsi.
In terzo luogo, il ricorrente ha evidenziato che la procedura non era semplice e che è solo grazie all’intervento di un legale che l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare e ciò sta a significare che il caso è complesso e giustifica il riconoscimento del gratuito patrocinio.
Vi sono pure varie questioni giuridiche da esaminare, come il metodo di calcolo dell’invalidità e i parametri alla sua base, che divergono da quelli utilizzati dall’assicuratore infortuni e che l’assicurato non saprebbe comunque valutare. A ciò si aggiunge la decorrenza del diritto alla rendita, che da solo non era in grado di verificare.
Pertanto, vista la chiusura dell’amministrazione nel volerlo sottoporre a una perizia e il progetto di decisione, il sostegno di un patrocinatore era già necessario dall’esame del progetto di decisione e lo sarà anche per consigliarlo al momento della ricezione della perizia.
Infine, considerato che l’insorgente abita all’estero, non entrava in linea di conto di fare capo a un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate.
L’assicurato ha comprovato di adempiere al requisito dell’indigenza esponendo le necessità economiche familiari, che nulla hanno a che vedere con l’indennità per menomazione dell’integrità di Fr. 60'000.- ricevuta, che gli ha permesso di sostenere i bisogni della famiglia e di adattarsi alla sua menomazione, come acquistare una vettura con cambio automatico.
1.7 Nella sua risposta del 22 maggio 2018 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso dopo avere esposto la giurisprudenza applicabile in ambito di gratuito patrocinio durante la procedura amministrativa.
L’Ufficio AI ha osservato che il caso di specie è simile a molte altre domande di prestazioni, in cui l’allestimento di una perizia pluridisciplinare è la prassi, perciò la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà. Se si seguisse la tesi del ricorrente, l’amministrazione ha evidenziato che il patrocinio di un legale sarebbe sempre d’obbligo. In particolare, il ricorrente ha inviato diverse e-mail nel corso dell’istruttoria, dimostrando di essere in grado di seguire adeguatamente l’iter procedurale. Le osservazioni e i documenti medici trasmessi dal legale a seguito del progetto di decisione avrebbero potuto verosimilmente essere inviati anche dall’assicurato oppure da rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali, indicandone alcune a titolo di esempio.
1.8 Il 30 maggio 2018 (doc. VI) l’insorgente ha ribadito che la sua causa non è affatto una bagatella, poiché vi sono più patologie il cui accertamento ha richiesto l’intervento di più specialisti soltanto dopo l’intervento del suo avvocato. Quanto all’invio di documentazione medica per e-mail, egli ha precisato che un conto è aggiornare l’amministrazione, un altro è capire il significato di tale documentazione medica, sapersi determinare nell’ottica del riconoscimento di prestazioni di invalidità e formulare osservazioni al progetto di decisione. Da solo, il ricorrente non era in grado.
Non essendo affiliato ad essi ed essendo domiciliato all’etero, nemmeno poteva rivolgersi a un sindacato o a consulenti di associazioni simili. Non gli restava che rivolgersi a un avvocato.
1.9 L’amministrazione ha ribadito il 15 giugno 2018 (doc. VIII) che l’istruttoria seguita per il caso in esame era piuttosto comune rientrando nella casistica consueta e che l’allestimento di una perizia pluridisciplinare non costituisce una procedura particolarmente complessa. Di conseguenza, benché l’intervento dell’avvocato potesse essere indicato, non era però indispensabile come richiesto dall’art. 37 cpv. 4 LPGA e l’assicurato poteva quindi rivolgersi ad associazioni operanti nel campo.
1.10 Il legale dell’assicurato ha prodotto dei certificati medici attestanti la modifica della terapia (doc. X) e il suo stato di salute (doc. XV), che l’Ufficio AI ha valutato osservando che il ricorrente stesso avrebbe potuto trasmetterli al TCA (docc. XII e XVI) e precisando che il rapporto sarebbe stato trasmesso al Servizio Accertamento Medico ai fini della valutazione peritale.
1.11 A comprova della complessità della vicenda, il 26 ottobre 2018 (doc. XVIII) l’insorgente ha trasmesso al TCA il progetto del 13 settembre 2018 (doc. XVIII/2) di attribuzione di una rendita che, scaturito dall’esito della perizia pluridisciplinare, annullava e sostituiva il precedente del 30 novembre 2017 e gli veniva concessa una rendita intera dal 1° agosto 2015, dapprima con grado AI del 100%, poi dal 1° luglio 2017 del 70%.
L’amministrazione ha precisato il 7 novembre 2018 (doc. XXI) che la modifica della valutazione della sua invalidità si è basata sulle conclusioni della perizia, che sarebbe stata allestita anche se la documentazione medica attestante la presenza di patologie extra-infortunistiche fosse stata trasmessa dall’assicurato stesso o da un rappresentante di associazioni nel settore sociale.
considerato in diritto
2.1 Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b).
L'allora TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, pag. 6, in fine).
L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.2 Nella sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.
Con sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria:
" Es trifft nicht zu, dass die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8. November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132 V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des (historischen ATSG-)Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“.
Nella sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:
" (…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“.
Nella summenzionata DTF 132 V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.
A questo proposito, con sentenza dell'8 ottobre 2008 (inc. n. 32.2007.250) questo TCA ha affermato:
" (…)
2.11.2. Nella presente fattispecie l'Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se la vertenza non fosse di primo acchito votata all'insuccesso – ha negato all'assicurata il diritto all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l'intervento di un avvocato.
Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla necessità dell'assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs eines Anwalts”, l'Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05). (…)”.
La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.11.1).
Ora, nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto dell'assicurata ad una rendita AI o ad una riformazione professionale, l'Ufficio AI, per stabilire il suo danno alla salute, ha dovuto ricorrere ad una perizia pluridisciplinare SAM (cfr. doc. 35).
Contro la decisione che negava all'assicurata il diritto a prestazioni, l'avv. X ha poi interposto opposizione, criticando in particolare la valutazione psichiatrica inerente la sindrome somatoforme dolorosa.
Analogamente a quanto già deciso dal TFA, come visto (consid. 2.11.1 in fine), trattandosi nel caso di specie dell'applicazione della giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, la necessità dell'assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione va quindi ammessa (cfr. sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006).
Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l'Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l'intervento di un avvocato e concluso che l'insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall'Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva che l'assicurata, come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 2.13.), non può essere considerata indigente.
Il rifiuto dell'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, inoltrata dall'assicurata in data 17 ottobre 2006, deve pertanto essere confermato.".
Nella sentenza I 127/2007 del 7 gennaio 2008 sempre in ambito di assicurazione invalidità, riguardo all'assistenza giudiziaria nella procedura amministrativa il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
4.
4.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37).
4.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).
4.3 Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).
En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt A.-A. du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, déjà cité, consid. 2.2). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références). (…)".
Nella STF 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che, nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).
Nella STF 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica, che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2 non pubblicato: „Die Vorinstanz verneinte die Erforderlichkeit der unentgeltlichen anwaltlichen Vertretung im Verwaltungsverfahren, da der Versicherte seit 2010 durch die Fürsorgebehörde unterstützt werde. Diese hätte bei im Übrigen überschaubaren Verhältnissen ohne Weiteres die Vertretung bzw. Beratung übernehmen können. Es gehe nicht darum, ob die PTBS als unklares Beschwerdebild gelte oder nicht, sondern darum, das ABI-Gutachten zu würdigen. Mangels Erforderlichkeit der anwaltlichen Vertretung seien die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nicht zu prüfen. Die Einwände des Versicherten sind nicht geeignet, ein abweichendes Ergebnis zu begründen. Zwar sind für das Erkennen von Schwachstellen einer ärztlichen Expertise aufgrund der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. E. 2 hievor) gewisse medizinische Kenntnisse und juristischer Sachverstand erforderlich. Von einer komplexen Fragestellung kann hier - auch wenn es um die Anwendung der Praxis zu den somatoformen Schmerzstörungen geht - gleichwohl nicht gesprochen werden. Denn die gegenteilige Auffassung liefe darauf hinaus, dass in praktisch allen Verwaltungsverfahren der Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung bejaht werden müsste, in denen ein medizinisches Gutachten zur Diskussion steht, was der Konzeption von Art. 37 Abs. 4 ATSG als einer Ausnahmeregelung widerspräche. Fehlende Rechtskenntnisse vermögen sodann die Notwendigkeit der anwaltlichen Verbeiständung bzw. einen "Ausnahmefall" im Sinne der Rechtsprechung nicht zu begründen (Urteil 8C_559/2014 vom 29. Oktober 2014 E. 7.4.2). Das vom Versicherten angerufene Prinzip der Chancengleichheit führt angesichts der Offizialmaxime (Art. 43 ATSG) zu keinem anderen Schluss. Zwar wird die sachliche Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung durch den Umstand allein, dass die zuständigen Behörden gehalten sind, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts massgeblich mitzuwirken, nicht generell ausgeschlossen. Die Geltung des Untersuchungsgrundsatzes rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine rechtsanwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (Urteil 8C_323/2013 vom 15. Januar 2014 E. 5.2.3). Aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK vermag der Versicherte ebenfalls nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. auch Urteil 8C_559/2014 E. 7.3). Gleiches gilt für seinen Einwand, das IV-Verwaltungsverfahren wirke sich auch auf seine Ansprüche gegenüber der beruflichen Vorsorge aus.„).
Al ricorrente è stato concesso il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).
Con sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non era particolarmente complessa.
Anche nella STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.
Il 4 febbraio 2015 con STCA 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso, in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
2.3 Nell’evenienza concreta, la scrivente Corte rileva che dagli atti risulta che dal gennaio 2017 l’assicurato ha contattato per e-mail l’amministrazione una dozzina di volte, sia informandola dello stato della pratica in ambito infortunistico (docc. 49, 57, 70), sia trasmettendole degli atti medici attestanti le patologie in essere.
Al riguardo va osservato che il ricorrente non si è limitato di volta in volta ad allegare uno o più certificati medici ai suoi scritti elettronici, ma ha dato prova di conoscere la materia e gli atti necessari da presentare ai fini dell’iter procedurale.
Per esempio, nell’e-mail del 25 gennaio 2017 (doc. 49) egli ha affermato che “presenterò ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, contro la decisione della __________, concernente il 30% della rendita di invalidità.” e nella seguente del 13 febbraio 2017 (doc. 57) ha inviato all’Ufficio AI “copia del ricorso che ho fatto al tribunale cantonale delle assicurazioni, contro la decisone __________ per la rendita d’invalidità, dove si mette a fuoco il fatto di ripetere la visita finale di chiusura caso, in quanto le decisioni del medico derivano da conclusioni sullo svolgimento di esercizi di forza a cui non sono mai stato sottoposto.”.
Diligentemente l’interessato ha tenuto al corrente il funzionario incaricato della sua domanda di prestazioni, informandolo passo dopo passo come risulta dall’e-mail del 20 marzo 2017 (doc. 61):
" Le invio un rapporto dell’ortopedico dove mi sono recato per i grossi problemi che ho da un po’ di tempo alla spalla dx ed alle gambe.
Domani mi recherò dal Neurologo per una visita di controllo, già programmata, e poi Le invio il rapporto. Giovedì invece andrò dallo Psichiatra per un incontro, e poi Le invierò l’indirizzo mail del Dottore, visto che la Sig.ra __________ me lo aveva chiesto per mandare al Dottore un questionario da compilare. (…)”.
Una settimana dopo egli ha trasmesso all’amministrazione i rapporti della neurologa e dello psichiatra, indicando che “si evince la situazione problematica, sia dal punto di vista fisico che mentale.” (doc. 65).
Lo scritto del 20 aprile 2017 (doc. 69) denota una particolare comprensione della situazione e dimestichezza della pratica:
" Le scrivo perché volevo chiedere se è possibile iniziare una vostra procedura di valutazione per la mia invalidità, anche se non è ancora finita la procedura con la __________, visto che stiamo aspettando la decisione del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in merito.
Le chiedo questo, perché è 1 anno che percepisco solo la rendita __________ (1350 frs) e come può capire in 4 è difficile andare avanti.
Penso che con i certificati, le valutazioni dei medici, la valutazione psichiatrica, il colloquio con la Sig.ra __________, che ha visto in che condizione sono, posso sperare di ottenere una rendita.
Sono comunque a disposizione per qualsiasi valutazione medica da parte vostra.
Ringrazio per il tempo che mi concede e aspettando una Sua risposta, porgo cordiali saluti.”.
Il ricorrente ha continuato ad aggiornare l’Ufficio AI sulla causa pendente davanti a questo TCA in materia di assicurazione contro gli infortuni e sulle sue condizioni di salute.
Il 3 luglio 2017 (doc. 70) ha scritto quanto segue:
" volevo informarla che il mio ricorso al TCA contro la decisione __________ è stato respinto.
Nonostante io rimanga basito per determinate prese di posizione e non capisca certe decisioni, HO DECISO DI NON CONTINUARE CON IL RICORSO E DI CHIUDERE LA CONTROVERSIA CONTRO LA __________.
Anche perché sia mentalmente che economicamente non ce la faccio più.
Attendo quindi una Vostra decisione in merito alla mia rendita.
Per qualsiasi informazione, o se devo presentarmi da Voi, me lo faccia sapere.
Siccome ho avuto un ulteriore peggioramento sia sui dolori che sulla deambulazione, il mio medico di fiducia mi ha richiesto una visita neurologica che effettuerò a breve. Appena ho la relazione del medico ve la spedisco.
Anche psicologicamente sono peggiorato con continui attacchi di panico e lo psichiatra mi ha cambiato la cura antidepressiva.”.
Il 12 luglio seguente (doc. 75) l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il rapporto della visita neurologica, osservando che era necessario effettuare altri esami per capire l’origine del problema alle gambe e di avere già prenotato un esame per fine mese, anche perché i dolori erano peggiorati. Egli si è detto di nuovo disponibile a farsi visitare da uno specialista dell’AI.
L’assicurato ha inviato all’amministrazione, sempre per e-mail, una lista delle medicine che assumeva chiedendo di farlo pervenire al Servizio Medico Regionale, visto che la __________ non ne aveva tenuto conto così come soprattutto degli effetti collaterali, che gli davano continua sonnolenza, ansia, forti mal di testa, difficoltà ad urinare, dolori e spasmi muscolari (doc. 87).
Il 2 ottobre 2017 (doc. 89) l’interessato, rilevando che era in attesa da 18 mesi, ha chiesto lumi sulla sua domanda, così pure un mese dopo (doc. 93) e in quell’occasione si è informato sulla procedura amministrativa di valutazione delle richieste di rendita AI (SMR, Servizio di integrazione professionale), tanto che, su indicazione del funzionario dell’Ufficio AI, il 9 novembre 2017 (doc. 96) ha telefonato alla consulente in integrazione professionale per informarsi sullo stato della sua pratica.
Il successivo 23 novembre (doc. 97) è stata la consulente stessa a contattarlo e a informarlo che il Servizio Medico Regionale ha confermato la valutazione della __________ e che non riteneva dati elementi medici che rendevano necessario procedere a una perizia. In quell’occasione l’assicurato ha contestato la valutazione medica, argomentando che le molteplici patologie, a suo avviso, giustificavano la concessione di una rendita di invalidità. Pertanto, le parti hanno concordato che l’Ufficio AI avrebbe emesso il progetto di decisione contro il quale egli avrebbe poi inoltrato le sue osservazioni.
Questa conclusione è stata pure riportata nel rapporto della consulente in integrazione professionale del 27 novembre 2017 (doc. 103).
Al progetto di decisione del 30 novembre 2017 (doc. 105), con cui l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera temporanea, hanno fatto seguito le osservazioni del 10 gennaio 2018 (doc. 112) formulate dall’avv. RA 1.
Il legale ha esposto l’iter medico a cui si è sottoposto l’assicurato dal giorno dell’infortunio, si è pronunciato sull’accertamento dello stato di salute del suo assistito contestando come egli non sia stato visitato da nessun medico del Servizio Medico Regionale, ma che l’Ufficio AI si sia limitato ai rapporti medici già raccolti in ambito infortunistico attenendosi alle conclusioni tratte dalla __________, che però non ha considerato le conseguenze dei disturbi psichici. La menomazione fisica e i problemi psichici sono stati attestati anche dal neurologo curante nel dicembre 2017, il quale ha consigliato un aumento del dosaggio del farmaco Lyrica.
Per il patrocinatore era dunque necessario essere sottoposto a una perizia pluridisciplinare per accertare i problemi neurologici e reumatologici, ma anche ortopedici e psichici.
L’avv. RA 1 si è infine espresso sulla valutazione del grado di invalidità e sulla decorrenza del diritto alla rendita.
A sostegno delle sue richieste egli ha prodotto un referto medico del 2014 del chirurgo della mano e quello citato del neurologo, oltre alla lista dei medicamenti assunti dall’interessato.
2.4 Sulla base della documentazione esposta, questo Tribunale ritiene che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non era necessario, potendosi l’assicurato ben gestire da solo davanti all’autorità amministrativa o, semmai, con l’aiuto di rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone nel settore sociale, indipendentemente dal fatto che fosse straniero e vivesse all’estero. Avrebbe infatti potuto fare capo ai diversi patronati presenti sul territorio che abitualmente curano gli interessi dei lavoratori __________ nei confronti delle istituzioni svizzere in ambito di assicurazioni sociali.
Ad ogni modo, il fitto scambio di e-mail avuto con l’Ufficio AI denota che il ricorrente era perfettamente in grado di formulare da solo le osservazioni al progetto di decisione, tutt’al più che egli stesso l’ha fatto presente telefonicamente alla consulente in integrazione professionale, quando le ha chiaramente detto che non era d’accordo con la valutazione del Servizio Medico Regionale, poiché le numerose problematiche di salute presenti dovevano, a suo dire, giustificare il riconoscimento di una rendita di invalidità. Pertanto, al fine di potere dare modo all’assicurato di contestare formalmente la situazione medica ritenuta dall’amministrazione, è stato concordato di emettere il progetto di decisione contro cui egli avrebbe formulato le osservazioni.
Ed in effetti così è stato, ma l’assicurato, anziché attivarsi di persona, ha preferito farsi patrocinare da un legale.
D’avviso della scrivente Corte, il patrocinio dell’avv. RA 1 non era affatto indispensabile per formulare le osservazioni al progetto di decisione e ciò né per la natura della causa stessa né per il contenuto del suo scritto che, per quanto concerne l’aspetto medico, si è limitato a chiedere di erigere una perizia pluridisciplinare e ha prodotto, a sostegno della sua richiesta, un certificato datato 2014 e un altro successivo al progetto stesso.
Non solo la richiesta di effettuare una perizia medica, ma anche i due documenti medici potevano pacificamente essere trasmessi dall’assicurato, che nel corso della procedura amministrativa ha dato prova di sapersi ben destreggiare con l’ente competente e ha chiesto e ottenuto informazioni sull’iter procedurale in corso.
Non va poi dimenticato che, parallelamente alla procedura davanti all’Ufficio AI, il ricorrente si è confrontato dapprima con l’assicuratore infortuni, poi ha affrontato una causa giudiziaria davanti a questo stesso Tribunale e quindi era al corrente che la valutazione del suo stato di salute sarebbe avvenuta sulla base di certificati medici e/o di perizie, tanto che ne ha inviati numerosi al funzionario responsabile della sua pratica AI con cui ha allacciato uno scambio epistolare elettronico e a cui ha chiesto delucidazioni sulla procedura di valutazione per l’ottenimento di una rendita di invalidità.
A quest’ultimo proposito, l’Ufficio AI ha correttamente osservato come sia praticamente la prassi ordinare l’erezione di perizie, anche multidisciplinari, per valutare lo stato di salute degli assicurati qualora vi siano dei certificati di medici curanti che attestino un determinato stato che va ulteriormente indagato o semplicemente confermato.
Non va poi dimenticato di rilevare che durante la conversazione telefonica che l’insorgente ha avuto con la consulente in integrazione professionale, egli le ha fatto presente di essere affetto da numerose patologie e che, non essendo d’accordo con le conclusioni mediche tratte dal Servizio Medico Regionale, gli era stato spiegato che avrebbe potuto esprimersi formalmente inoltrando delle osservazioni al progetto di decisione.
Non era dunque necessario rivolgersi a un legale per ribadire all’Ufficio assicurazione invalidità le sue perplessità sul suo stato di salute né per produrre due certificati medici, di cui uno per di più datato 2014 - e peraltro non determinante ai fini della valutazione del suo stato di salute - e l’altro recentemente rilasciato dal neurologo curante.
Come per gli altri referti medici trasmessi diligentemente per e-mail all’amministrazione, così anche questi due potevano esserlo da parte dell’assicurato medesimo.
Anche la richiesta di essere visitato da specialisti e quindi di fare erigere una perizia (pluridisciplinare) era già stata formulata almeno in un paio di occasioni dall’assicurato (docc. 69 e 75) nei suoi scritti al funzionario dell’amministrazione, perciò niente gli impediva di ribadire di persona, formalmente, tale domanda anche nelle osservazioni al progetto di decisione.
Peraltro, in tale direzione andava già la conversazione avuta il 23 novembre 2017 con la consulente in integrazione professionale (doc. 97).
A maggior ragione, dunque, l’aver fatto capo a un avvocato patentato per ribadire dei concetti più volte espressi durante l’iter amministrativo risulta essere stato non solo inutile, ma nemmeno indispensabile ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA.
In un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2).
Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di fare unicamente presente all’Ufficio AI che vi erano delle patologie extra-infortunistiche da tenere in considerazione per la valutazione della sua invalidità e quindi che l’amministrazione non poteva limitarsi alle conclusioni mediche tratte in ambito infortunistico.
La perizia pluridisciplinare che è stata poi effettivamente ordinata dall’SMR non ha modificato il grado di (non) complessità della pratica concernente il ricorrente.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può di conseguenza essere ammessa.
2.5 La domanda di assistenza giudiziaria ex art. 61 lett. f LPGA formulata contestualmente al ricorso, essendo l’impugnativa presentata innanzi a questo TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (STCA 36.2016.78 consid. 2.3).
2.6 Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede giudiziaria è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti