Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.71

 

FC

Lugano

30 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 marzo 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1971, da ultimo attiva a tempo parziale in qualità di aiuto cucina e addetta alle pulizie, e per il restante tempo casalinga, nel marzo 2015 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata da “sindrome mista ansioso-depressiva, problemi legati al lavoro e alla disoccupazione”.

 

                               1.2.   Effettuati gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________, con progetto di decisione del 31 maggio 2017, dapprima, e decisione del 27 marzo 2018 poi, l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto (avendola ritenuta salariata al 60% e casalinga al 40%), ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita (grado di invalidità del 68%) dal 1. gennaio al 31 marzo 2015 e una rendita intera (grado di invalidità del 100%) dal 1. aprile 2015 sino al 31 marzo 2016, ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento delle condizioni. In ragione della tardività della domanda la prestazione era tuttavia versata solo dal settembre 2015.

 

                               1.3.   Patrocinata dall’avv. RA 1, l’assicurata ha presentato un ricorso al TCA, con il quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato e l’attribuzione di tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2015 e una rendita completa dal 1. aprile 2015 (doc. I). La ricorrente ha sostanzialmente contestato la decisione dal profilo medico e il fatto che l’Ufficio AI si sia fondato prevalentemente sulla perizia ____________, la quale non terrebbe conto delle sue reali condizioni di salute.

 

                               1.4.   Con risposta di causa del 29 maggio 2018, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione impugnata.

 

                               1.5.   In data 28 giugno 2018, il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente contestato la valutazione dello stato di salute, producendo un certificato del dr. __________, psichiatra, del 12 giugno 2018. Con osservazioni del 18 luglio 2018, l’amministrazione, sulla base dell’allegato rapporto del SMR, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso.

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni successivamente al 31 marzo 2016. Il diritto a tre quarti di rendita dal gennaio 2015 rispettivamente ad una rendita intera dal mese di aprile 2015 al 31 marzo 2016 (con versamento dal mese di settembre 2015), non è invece contestato e risulta pacifico.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, infine, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.

 

                                         Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                                         Nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

 

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                                         Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                         Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

                                         Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

                                         Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

 

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

                                         È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

                                         Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

                                         Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

 

                               2.5.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

 

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                         Infine va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.4), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di calcolo.

                                         Al riguardo, dal comunicato stampa del 1. dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

                                         Nelle succitate spiegazioni dell’UFAS si legge:

 

" Il modello di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo, il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto a oggi.

Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF, l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi sociali.

Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo, l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete.” (Parte II, punto. 1.1.1, pag. 5).

 

                                         Va poi evidenziato che, nell’ottica di un trattamento unitario e egalitario della persona assicurata, il nuovo modello di calcolo dell’art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI si applica dall’entrata in vigore della norma, rispettivamente 1° gennaio 2018 (STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5 e 6.2; 8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 consid. 5). Secondo i criteri generali del diritto intertemporale, in assenza di disposizioni specifiche diverse, sono applicabili le norme valide al momento in cui si realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 338 consid.6.2), ad esempio l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. citata STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1).

                                         Infine, le disposizioni transitorie del nuovo articolo dell’OAI prevedono:

 

" 1 I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti

al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

 

2 Nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.”

                                     

Sull’applicazione della normativa si veda ancora al consid. 2.9.

 

                               2.6.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

                                         Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

                                         Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

                                         A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                                         Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto e in base ai dati forniti dalla ricorrente ha considerato l’assicurata salariata al 60% e casalinga al 40%.

                                         Tale suddivisione non è stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed in particolare del percorso professionale dell’interessata, non ravvisa alcuna ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio indicante una diversa quota di ripartizione.

                                        

                                         Va poi fatto rilevato che il caso in esame concerne una prima domanda di prestazioni, motivo per cui l’applicazione del metodo misto va confermata (cfr. consid. 2.5).

                                         Infine, tenendo conto che l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel gennaio 2015, le nuove norme dell’OAI non sono applicabili, fermo restando la possibilità di una richiesta di nuovo calcolo ai sensi della cifra no. 2 delle Disposizioni transitorie nel caso in cui il diritto alle prestazioni fosse dovuto anche successivamente al 1. gennaio 2018 (cfr. consid. 2.5 e 2.10).

 

                               2.7.   Per quanto concerne l’aspetto medico l’Ufficio AI, ha dapprima interpellato i curanti e in particolare il dr. __________, generalista e il dr. __________, psichiatra, i quali hanno attestato un’inabilità lavorativa completa da inizio 2015 a dipendenza segnatamente di una “sindrome mista ansio-depressiva” oltre che obesità, linfedema e lipedema agli arti inferiori (doc. AI 17, 20, 31, 32). Sentito il SMR, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del __________ del 16 dicembre 2016 risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), angiologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Elencati gli atti, descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale, patologica e sistemica con le affezioni e i disturbi soggettivi attuali e la descrizione della giornata) e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 3, 11 e 20 giugno, nonché 7 e 9 luglio 2016) presso il citato centro d’accertamento per i necessari accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Obesità tipo Ill (ICD-10 F 50.4).

Tratti di personalità dipendenti-immaturi (ICD-10 F 61.0).

 

Sindrome lombospondilogena cronica:

. osteocondrosi Modic I L4-L5 e discopatia L2-L3, L3-L4 e L5-Sl (referto MRI 28.1.2014).

Lipedema agli arti inferiori bilateralmente:

. componente di linfedema possibile;

. stato da safenedomia magna ds. (19.9.1993);

. stato da sutura delle ferite da drenaggio (28.9.1 993);

. stato da erisipela gamba ds. (-11 .2014);

. FRCV: obesità, tabagismo (attualmente 2 pacchetti/die, complessivamente -37 pack/years).

 

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Stato dopo safenedomia ds nel 1993.

Fibroma all'utero.

Stato da ulcera duodenale e gastrica (1992).

Stato da esofagite (2001 ).

Colecistolitiasi nota dal 2012.”

 

                                         Visti tutti gli atti medici raccolti, dopo aver evidenziato che “Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ e il dr. med. __________ in data 12.12.2016 alle ore 8, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 56 pag. 26), effettuata un’attenta discussione, esprimendosi sulla capacità medico-teorica globale nell’attuale capacità lavorativa i periti hanno concluso che l’assicurata era da considerare “abile al lavoro al 70% nel suo ultimo impiego di operaia aiuto cucina e pulizie presso __________”. Essi si sono inoltre così espressi sulle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

70%.

 

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

L'incapacità lavorativa del 30% è dovuta a deficit funzionale nella sfera psichiatrica (20%), reumatologica (25%) e angiologica (20%), che integriamo parzialmente.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

70%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera

giornata lavorativa.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Non fa al caso.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause sono già state conteggiate.

8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?

Si ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 100% prevalentemente per motivi psichiatrici a partire da novembre 2014, allorquando smette di lavorare per problemi di salute. La nostra consulente Dr.ssa med. __________ concorda con la conclusione del Dr. med. __________ (che riteneva un'incapacità lavorativa

completa al 100%), incaricato di eseguire una perizia per __________ (atto del 3.10.2015), ritenendo un ripristino della capacità lavorativa al 50% a partire dall'1.12.2015. In seguito la Dr.ssa med. __________ ritiene una capacità lavorativa dell'80% dall'1.1.2016 a continua.

In considerazione delle varie patologie vale complessivamente quanto segue:

- capacità lavorativa del 75% dal 28.1.2014 (data MRI della colonna lombare) per patologia reumatologica;

- inabilità lavorativa totale dal 25.7 all'1.9.2014 (degenza in Clinica __________) poi nuovamente abile al lavoro al 75% (per motivi reumatologici dove si giustifica un 25% d'inabilità lavorativa);

- capacità lavorativa dello 0% dal 29 novembre 2014 fino al 30.11.2015 (prevalentemente per motivi psichiatrici, parzialmente patologia reumatologica e da luglio 2015 pure angiologica);

- capacità lavorativa' del 40% dall'1.12.2015 (per le varie patologia agli atti):

capacità lavorativa psichiatrica del 50%, capacità lavorativa reumatologica del 75% e capacità lavorativa angiologica dell'80%;

- capacità lavorativa del 70% per le patologie somatiche (reumatologia, psichiatria e angiologia) dall'1.1.2016 a continua.

Le varie incapacità lavorative vanno solo in minima parte sommate, poiché tutte considerano il dolore cronico, l'affaticabilità, la stanchezza cronica con necessità di maggiori pause.

La prognosi è da considerarsi discreta nel senso di una stabilità per l'aspetto angiologico, stabile anche per l'aspetto reumatologico a medio-lungo termine e dubbia invece per gli aspetti psichiatrici a causa di aspetti personologici.

 

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

80%.

 

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività

adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione).

Un'attività lavorativa adeguata dovrebbe rispettare le limitazioni funzionali dettate dal nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________ (si veda il suo consulto allegato). Dovrà tener conto del fatto che l'A. è spesso ansiosa, affaticabile, poco resiliente, poco capace di modularsi, in preda a tratti di personalità poco maturi e funzionali. In un'attività adeguata I'A. inoltre non dovrebbe assumere per lunghi periodi la posizione di ortostatismo senza potersi

sedere con gambe sopraelevate di tanto in tanto, questo per l'aspetto

angiologico.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

80%.

9.1.2.1. Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come rendimento globalmente ridotto nell'arco di una giornata lavorativa normale.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Non fa al caso.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

In un lavoro adatto vale un'incapacità lavorativa totale dal novembre 2014, poi abile al lavoro al 50% dall' 1.12.2015 in un lavoro adatto, all'80% dall'1.1.2016. In un'attività lavorativa adatta l'incapacità lavorativa è dovuta alla patologia psichiatrica (in ragione del 20%).

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico,

facendo riferimento alle diverse funzioni.

In ambito domestico l'A. può raggiungere una capacità lavorativa dell'80% sempre dal gennaio 2016, antecedentemente valgono i periodi d'incapacità lavorativa come al punto 9.1.3.

 

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti

alla reintegrazione?

La Dr.ssa med. __________ ritiene che possa essere utile inserire l'A. in un programma di riqualifica in collaborazione con il curante per favorirne l'uscita dalla scomoda e disfunzionale dinamica di ritiro e deresponsabilizzazione. Forse un contatto con un ambiente più sano e meno implicato di aspetti emotivi potrebbe favorire un recupero di un senso di sé più adeguato e reattivo.

In questo senso l'A. si è attivata, trovando un lavoro serale (due ore al giorno).

9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisognerà tener conto dei limiti funzionali, soprattutto dell'aspetto psichiatrico, reumatologico e angiologico.

9.2.3.1 l problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se si, in che misura?

I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso, nella misura sopra descritta.

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non siamo in ambito di revisione.

9.3 0bbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

L'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. negli ultimi anni sembra buona.

Facciamo notare la presenza di tassi ematici di due su tre psicofarmaci sotto i limiti di tasso utile.

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

L'A. segue le proposte terapeutiche dal lato psichiatrico. La Dr.ssa med. __________ ritiene che forse un effetto spinta sull'AD e sulla sostanziale resa che l'A. mette in atto si potrebbe tentare. Questo, come spesso accade nei disturbi di personalità e/o simili, si avvale di piccole quantità di atipici ma si lascia ai referenti la decisione in tal senso ricordando che, al fine di "curare' un soggetto, si può decidere di procedere come più indicato nel caso specifico.

Per l'aspetto angiologico, si fa riferimento alle misure venose generali, calo ponderale, contenzione elastica, medicamenti veno-attivi. Non vi sono opzioni chirurgiche. Dei cicli di linfodrenaggio possono dare dei miglioramenti solo temporanei, se associati alla contenzione elastica. Nel caso dell'A. esso non ha portato a miglioramenti soggettivi.

Per l'aspetto reumatologico, il Dr. med. __________ ritiene che non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Un intervento chirurgico è da evitare.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell'A.?

Al momento non quantificabile, per l'aspetto angiologico sicuramente vi potrebbe essere un buon miglioramento, secondo il Dr. med. __________, con un calo ponderale.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)

Non fa al caso.

 

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Vi è una certa tendenza all'esagerazione dei sintomi secondo la consulente Dr.ssa med. __________, il perito ___________ e il reumatologo consulente.” (doc. AI 56)

 

                                         Il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 9 gennaio 2017 si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________ e ha confermato un grado d’incapacità lavorativa (riduzione rendimento) nell’attività abituale del 100% dal 25 luglio 2014, del 25% dal 1. settembre 2014, del 100% dal 29 novembre 2014, del 60% dal 1. dicembre 2015, e del 30% dal 1. gennaio 2016; in attività adeguate e come casalinga le inabilità erano le seguenti: del 100% dal 25 luglio 2014, dello 0% dal 1. settembre 2014, del 100% dal 1. novembre 2014, del 50% dal 1. dicembre 2015, e del 20% dal 1. gennaio 2016 (doc. AI 57).

 

Fatta quindi eseguire l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (concludente per un grado di limitazione del 23%; cfr. rapporto del 13 marzo 2017, doc. AI 59), interpellato il consulente in integrazione professionale (cfr. le tabelle allestite il 22 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido, doc. AI 63 e il rapporto 30 maggio 2017, doc. AI 69), preso atto di uno scritto del 22 marzo 2017 del dr. __________ (che ribadiva la sua conclusione di inabilità lavorativa totale e sollecitava l’evasione della pratica con assegnazione di una rendita intera, doc. AI 76), con progetto di decisione del 31 maggio 2017 l’amministrazione, considerata l’assicurata salariata nella misura del 60% e casalinga del restante 40%, in applicazione quindi del metodo misto di graduazione dell’invalidità, ha proposto il riconoscimento di una prestazione limitata nel tempo e meglio tre quarti di rendita dal 1 gennaio 2015 e di una rendita intera dal 1 aprile 2015 (con versamento solo dal settembre 2015) sino al 31 marzo 2016 (doc. AI 67).

L’assicurata, assistita dapprima dall’avv. __________ e in seguito dall’avv. RA 1, si è opposta a tale progetto producendo nuove certificazioni dei curanti. In particolare, il dr. __________, il 5 settembre 2017 ha fatto valere quanto segue:

 

" Egregio Avvocato,

come da Sua formale richiesta, secondariamente ad un attento esame dell'incarto la Lei inoltratoci, di seguito risposta ai quesiti da Lei promossi:

 

1. In base all'esame degli atti, unitamente a quanto da noi già in precedenza esposto in data 22.03.2017 all'Ufficio Al, permaniamo austeri e irremovibili nel considerare che lo stato psicopatologico della summenzionata risulta compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di miglioramento sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario. Benché a più riprese il collega Dr. __________ congiuntamente alla Dr. ssa __________ e al Dr. __________ abbiano apprezzato presenza di prognosi favorevole, essa non è stata confermata dai dati di realtà. I quali dimostrano come la paziente non possegga, ed abbia esaurito, le risorse psicologiche (soverchiate dall'imponente quadro psicopatologico) per un’utopica remissione. Giacché ella presenta tutte le condizioni necessarie e sufficienti per il

riconoscimento di una rendita intera di invalidità manifestando un livello di inabilità lavorativa nella misura del 100% a tempo indeterminato.

 

2. Emergono oltremodo forti criticità circa quanto affermato dalla Dr.ssa _________, non essendo comprensibile come possa riconoscere presenza di un’affezione psichiatrica maggiore, la quale a fronte di una (più volte confermata) assenza di remissione dovrebbe quantomeno consentire alla paziente il riconoscimento di un IL ben maggiore del 20%. Come del resto apprezzabile dall'ormai protratta assenza di remissione dai quadri prognostici avanzati dai colleghi.

 

3. Non concerne alla specializzazione dello scrivente;

 

4. Dal punto di vista medico-psichiatrico si ritiene che l’inchiesta dell'economia domestica condotta dalla Signora __________ non sia corroborata da un’attenta analisi del quadro psicopatologico unitamente alle mansioni svolte dalla paziente ed alla percentuale di invalidità da essa Stessa assegnatole. Essendo il medesimo da iscriversi in un contesto di maggiore e gravosa compromissione

delle intere funzioni generali della succitata.

A disposizione per ulteriori integrazioni, con l'occasione Le porgiamo cordiali saluti.” (doc. AI 91).

 

                                         Ha pure prodotto un breve scritto del 10 ottobre 2017 del dr. __________, il quale ha affermato:

 

" La Signora RI 1 non ha mostrato negli ultimi mesi nessun miglioramento dei dolori e disturbi legati al linfo e lipedema agli arti inferiori, dolori lombari e cervicali con periodiche riacutizzazioni.

Presenta sempre sintomi legati a sindrome ansioso-depressiva per quale viene seguita da specialista psichiatra.

Per i disturbi somatici la RI 1 rimane a mio avviso inabile al lavoro al 100% per lavori medi e pesanti.

Consegno questo scritto alla Signora RI 1 per suo uso.” (doc. AI 95)

 

                                         Su proposta del SMR la documentazione è stata sottoposta al __________, il quale, dopo aver interpellato nuovamente i tre periti, ha fatto pervenire un complemento peritale del 9 novembre 2017, nel quale ha precisato:

 

" (….)

Valutazione della Dr.ssa med. __________ del 30.9.2017:

 

"Gentili colleghi, sono con /a presente a relazionare sul caso in oggetto dopo aver dato lettura dei nuovi atti di cui il mio interesse specifico è andato in particolare a:

- Perizia __________ del 16.02.2016

- Relazione peritale della scrivente del luglio 2016 in cui diagnosticavo un quadro misto ansio-depressivo che si allineava alle conclusioni diagnostiche dei curanti e quali per la medesima diagnosi indicavano una IL completa

- 01.10.2017 il __________ su richiesta del Dr med __________ del SMR avvia un approfondimento sul caso stante i nuovi atti

- WNY, in data 05.09.2017 invia all'Avvocato __________ una relazione in cui in sintesi afferma che nonostante /e prognosi positive sperate, il quadro non ha mostrato l’atteso miglioramento e l’A risulterebbe IL al 100%. Il collega considera insufficiente la percentuale di IL da me riconosciuta all’A e ritiene che l'inchiesta economica della signora Carenino non sia corroborata da analisi adeguata del quadro psichiatrico - Studio legale RA 1 in data 30.08.201 7 si riferisce ad uno scritto del Dr med __________ del 23.03. 201 7 in cui il curante non registra l'atteso miglioramento e, afferma l’avvocato, rileverebbe un peggioramento che motiverebbe una IL del 100%. Ritiene peraltro l'avvocato che stante l'intervallo intercorso rispetto alla mia valutazione, si renda necessario un aggiornamento

- L'Avvocato incarica il curante per redigere una dettagliata relazione a sostegno di una richiesta motivata di considerare I'A IL al 100%. L’Avvocato peraltro chiede al collega __________ di registrare se ritiene o meno le mie conclusioni motivate e se non sussistano contraddizioni nella mia relazione

- WNY del 22.03.2017 riferisce di uno stato "definitivamente compromesso e senza possibilità di miglioramento ... peggioramento timico con ideazione anticonservativa". Il collega purtroppo manca di riconfermare la diagnosi e la terapia e non indica un ricovero come utile-necessario e quindi non fornisce elementi concreti che sostanzino il peggioramento.

Rivedendo anche la mia relazione e la storia dell’A si evince che le diagnosi poste nel tempo non sono mai andate oltre /a sindrome mista ansioso-depressiva, confermata peraltro in diverse occasioni dal curante il quale però accorda poi una IL del 100%.

Si fa notare che, contrariamente a quanto a tratti emerge nei nuovi atti, la diagnosi così posta non è affatto un disturbo "maggiore" psichiatrico, anzi appartiene alle vecchie diagnosi “NEVROTlCHE” che per definizione afferiscono ad un'area di limitata gravità e ricaduta sul funzionamento bio-psicosociale.

Se si ritiene che la signora sia più profondamente resa inabile dai suoi sintomi, forse i curanti dovrebbero assumersi la responsabilità di riconoscerle non già una diversa IL ma una diversa diagnosi che, se più rilevante, di suo motiverebbe e sosterrebbe la maggiore percentuale di IL richiesta.

Si fa notare peraltro che mancando diagnosi attuale e terapia, non è chiaro da dove si dovrebbe desumere il peggioramento clinico.

L'unica cosa con cui si può neutralmente e responsabilmente concordare è che, trascorso più di un anno dalla mia relazione e valutazione, se si suppone esserci un peggioramento, esso debba essere valutato da un tecnico neutrale in un'adeguata rivalutazione.

Ciò detto per rispondere al collega __________:

non risultano dati oggettivi per modificare /a mia valutazione frutto di un adeguato approfondimento clinico. Se il collega riterrà, potrà richiedere una rivalutazione a/ __________ come aggiornamento per il supposto peggioramento."

 

Valutazione del Dr. med. __________ del 3.10.2017:

 

"Gentile Dott.ssa __________

La ringrazio della Sua lettera del 01.10.2017 con /a quale mi sottopone /a presa di posizione dello studio legale Avvocato RA 1 del 30.8.2017. Questa fa riferimento essenzialmente alla problematica psichiatrica. Dal mio punto di vista non vi sono cambiamenti per quanto riguarda il consulto di reumatologia del 20. 6. 2016."

 

Valutazione del Dr. med. __________ del 10.10.2017:

 

"Gentile collega,

mi riferisco al suo scritto del 01.10.201 7 e rispondo in base alla documentazione a mio disposizione:

lettera __________ dell’istituto delle assicurazioni sociali del 25.09. 201 7;

lettera dell'Avvocato RA 1 all’ufficio Al del 30. 08. 2017;

questionario per il datore di lavoro IAS 441 7;

lettera per il signor __________ dell’istituto delle assicurazioni sociali del 30.05.2017;

progetto di assegnazione di reddita/attribuzione di una rendita d'invalidità limitata del 31.05.2017 dell’IAS;

Iettera per IAS sull’inchiesta economica per /e persone che si occupano dell'economia domestica;

perizia __________ del 16. 12.2016.

Non ho a disposizione altre lettere citate come allegati nella vostra del 01.10.2017.

Nella propria lettera l’Avv. RA 1 mette l’accento sulla situazione psichica, che deve essere, dalla sua ottica, rivista.

Dalla documentazione in mio possesso i sintomi limitanti per /a paziente appaiono primariamente di ordine psichiatrico con diminuzione del tono d'umore e motivazione diminuita.

Nell'inchiesta economica per /e persone che si occupano di economia domestica emerge che vi sono dei sintomi anche venosi, soprattutto alla gamba destra. Non trovo una discordanza rispetto a quanto era stato segnalato dalla paziente in occasione della mia visita avvenuta il 07.07.2016.

Riassumendo, non vedo dunque, in base alla documentazione presente, ragione/novità che portino a cambiare la valutazione con una riduzione del 20% in tempo di lavoro sulla giornata dovuta all'ortostatismo.

Anche per quanto riguarda il questionario __________ non vi sono elementi nuovi che impongano un cambiamento della valutazione."

 

In conclusione a seguito delle prese di posizione dei nostri consulenti, in particolare della psichiatra Dr.ssa. med. __________, riteniamo che le conclusioni della perizia __________ del 16.12.2016 vadano mantenute integralmente. Secondo la Dr.ssa med. __________ non risultano ad oggi dati oggettivi per modificare la sua valutazione frutto di un adeguato approfondimento clinico. Se il collega Dr. med. __________ riterrà, potrà richiedere una rivalutazione al __________ come aggiornamento per il supposto peggioramento dello stato psichico.

Sperando di aver esaudito le sue attese, voglia gradire, egregio Collega, i nostri migliori saluti. (…)" (doc. AI 206/779-782)

 

                                         Il dr. __________, nell’Annotazione del 13 novembre 2017, ha quindi concluso che “(…) dopo le osservazioni degli esperti del __________ riguardo alla documentazione pervenuta in fase di audizione si ritiene che le conclusioni della perizia del __________ del 16 dicembre 2016 siano mantenute e per noi ancora vincolanti” (doc. AI 97).

 

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica comprendente l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 13 marzo 2017, la valutazione del 30 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale, incluse le tabelle dei redditi allestite il 22 maggio 2017 (doc. AI 59, 63, 69), con decisione del 27 marzo 2018 ha confermato il progetto di decisione concludendo:

 

" (…)

Decidiamo pertanto:

Verranno riconosciuti dapprima ¾ di rendita (grado Al del 68%) a far capo dal 01 gennaio 2015 (media d'incapacità al guadagno annua), ed in seguito il diritto ad una rendita intera, con grado Al del 100% a far capo dal 01 aprile 2015, ossia dopo tre mesi dell'assegnazione del grado d'invalidità. Questo diritto è limitato al 31 marzo 2016, ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento (art. 88a, cpv. 1, OAI).

In ragione della tardività della domanda il versamento potrà essere effettuato solo dal mese di settembre 2015, ovvero tre mesi dopo il deposito della domanda.

 

Esito degli accertamenti:

Tenuto conto del percorso professionale della signora RI 1 la pratica viene trattata quale salariata al 60% e casalinga al 40%.

 

Attività di salariata (60%):

Abbiamo sottoposto la documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo ritiene giustificato riconoscere i seguenti periodi d'inabilità lavorativa, con relative percentuali:

 

Attività abituale:

- 25% dal 28.01.2014

- 100% dal 25.07.2014

- 25% dal 01.09.2014

- 100% dal 29.11.2014

- 60% dal 01.12.2015

- 30% dal 01.01.2016

 

Attività adeguata:

- 0% dal 28.01.2014

- 100% dal 25.07.2014

- 0% dal 01.09.2014

- 100% dal 01.11.2014

- 50% dal 01.12.2015

- 20% dal 01.01.2016

 

Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

 

Perdita di guadagno alla scadenza dell'anno d'attesa:

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene giustificato riconoscere un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività lucrativa.

 

Perdita di guadagno dal gennaio 2016:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale professione nell'anno 2015 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF 25'657.- (salario 2012 aggiornato al 2015).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 80% (tenuto conto della quota parte casalinga) in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'711.- (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, settore femminile, riduzione del 5%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 3.69%. Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:

 

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 25'657.00

con invalidità CHF 24'711 00

Perdita di guadagno CHF 946.00 = Grado d'invalidità 3.69%

Attività di casalinga (40%):

Per quello che riguarda le limitazioni nell'attività di casalinga facciamo riferimento alle inabilità indicate dal Servizio Medico Regionale (SMR):

 

- 0% dal 28.01 .2014

- 100% dal 25.07.2014

- 0% dal 01.09.2014

- 100% dal 01.1.2014

- 50% dal 01.12.2015

 

Dal gennaio 2016, a seguito dell'inchiesta a domicilio effettuata in data 07 marzo 2017, è emerso un impedimento pari al 23%.

Passiamo quindi al paragone dei due campi d'attività, ottenendo il seguente grado Al alla scadenza dell'anno d'attesa (gennaio 2015):

 

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado d’invalidità

Casalinga

40%

100%

40%

Salariata

60%

46%

27,60%

Grado AI

 

 

67,60%

 

Tre mesi dopo l'assegnazione della rendita (art. 88a, OAI):

 

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado d’invalidità

Casalinga

40%

100%

40%

Salariata

60%

100%

60%

Grado AI

 

 

100%

 

Paragone dei due campi d'attività da gennaio 2016:

 

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado d’invalidità

Casalinga

40%

23%

9%

Salariata

60%

3.69%

2%

Grado AI

 

 

11%

 

Il consulente in integrazione professionale non ritiene inoltre sia possibile attuare

provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l'eventuale diritto all'aiuto al collocamento.

 

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate in data 14 settembre 2017, nonché della documentazione medica del Dr. Med. __________ e del Dr. Med. __________.

II Servizio Medico Regionale (SMR), con scritto del 25 settembre 2017, ha inoltrato tali osservazioni al __________, che si era occupato a suo tempo di svolgere la valutazione peritale.

Con rapporto del 09 novembre 2017 il __________ comunica che la documentazione prodotta non apporta alcuna modifica alle precedenti valutazioni, presa di posizione poi confermata dall'SMR.

Inoltre, in considerazione del fatto che ora siamo in possesso dei dati aggiornati, abbiamo provveduto al ricalcolo della perdita di guadagno per il 2016.

 

Perdita di guadagno dal gennaio 2016:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale professione nell'anno 2016 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF 27'552.- (salario 2012 aggiornato al 2016).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa dell'80% (tenuto conto della quota parte casalinga) in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'786.- (tabella IRSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, settore femminile, riduzione del 5%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 10%. Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:

 

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 27'552 00

con invalidità CHF 24'786.00

Perdita di guadagno CHF 2'766.00 = Grado d'invalidità 10%

 

Paragone dei due campi d'attività da gennaio 2016:

 

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado d’invalidità

Casalinga

40%

23%

9%

Salariata

60%

10%

6%

Grado AI

 

 

15%

 

Come da lettera circolare no. 372 inerente la regolamentazione transitoria in seguito alla modifica dell'OAl concernente la valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, la stessa non potrà essere applicata in quanto per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 01 luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo.

In ragione di quanto sopra il progetto del 31 maggio 2017 viene confermato. (…)”

 

                                         La ricorrente contesta queste conclusioni e produce documentazione già agli atti oltre ad una certificazione del 12 giugno 2018 dr. __________ che afferma quanto segue:

 

" Lodevole Avvocato,

il presente al fine di notificarLe il che il decorso clinico della summenzionata in epigrafe è caratterizzato da un quadro clinico tuttora seriamente alterato. Nello specifico lo spettro affettivo ed ansiogeno continuano ad inficiare ed invalidare nella totalità il suo funzionamento generale.

Durante codesto protratto periodo di cura si denota come le risorse della paziente siano logore ed esaurite, le quali le impediscono di presentare segni inerenti una qualsivoglia tipologia di remissione, anche di natura parziale.

Nello specifico si confermano le diagnosi da noi già in precedenza poste. Per quanto concerne l'aspetto prognostico esso appare altamente sfavorevole, essendo manchevoli ogni forma di risposta al trattamento medico, psichiatrico e psicoterapico in essere. Se non per quanto concerne il contenimento delle manifestazioni epifenomeniche, le quali tuttora invalidano nella totalità la paziente.

L'IL continua ad essere al 100% nei confronti della totalità delle professioni con CL pari allo 0%.

Oltremodo facendo riferimento a quanto suesposto La si evince sul fatto che la paziente attualmente presenta tutte le condizioni necessarie e sufficienti per beneficiare di una rendita AI completa. Essendo definitivamente e totalmente alterato il suo status, sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario.

A disposizione per qualsiasi necessità, con l'occasione Le porgiamo cordiali saluti.” (doc. E)

 

                                         Sulla stessa si è pronunciato il medico SMR in un’annotazione del 17 luglio 2018 (doc. X/1 citata in esteso al consid. 2.9).

 

                               2.8.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

 

                               2.9.   Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia del 16 dicembre 2016 con complemento del 9 novembre 2017 e confermate dal medico SMR.

                                         Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

                                         Ora, la perizia allestita dal __________ nel caso concreto va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

                                         In effetti, nella stessa, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti. Infatti, nel suo ricorso essa contesta genericamente gli accertamenti peritali, riferendosi sostanzialmente a certificazioni dei medici curanti che erano già state prodotte in occasione della procedura amministrativa e già debitamente vagliate dagli specialisti del __________, nell’ambito della perizia o del successivo complemento, prima che l’Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.

                                         Quanto all’unica certificazione nuova prodotta in questa sede, vale a dire la certificazione del dr. __________ del 12 giugno 2018 (cfr. in esteso al consid. 2.7), sulla stessa si è pronunciato lo psichiatra del SMR dr. __________, il 17 luglio 2018, come segue:

 

" Ho preso visione della nuova documentazione medica, in particolare del rapporto medico del dr. med. __________, medico psichiatra curante dell'assicurata, datato 12.06.2018. Non vengono formulate nuove diagnosi, la sintomatologia non appare avere avuto variazioni significative, il dr. med. __________ continua a valutare differentemente la CL dell'assicurata rispetto ai periti __________ e ritiene che l'assicurata sia meritevole di una rendita Al intera. Dal punto di vista medico-assicurativo non sono oggettivati fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti che consentano di discostarsi da quanto valutato nella perizia __________, trattasi di una valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate.

Per tale ragione non ritengo necessario sottoporre l'ultimo rapporto medico del dr.med. __________ all’attenzione del __________.” (doc. X/1)

 

Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse da uno specialista, che ravvisa la non sussistenza di notevoli divergenze di valutazione, e che prende attenta posizione sulle – peraltro scarne e immotivate – affermazioni del curante, appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve, ove peraltro si osservi che lo psichiatra della ricorrente, in questa certificazione come del resto in quelle precedenti, non menziona chiaramente i motivi per i quali la valutazione operata dal __________ non sia condivisibile né menziona espressamente e con chiarezza i motivi per cui l’assicurata risulterebbe maggiormente inabile al lavoro rispetto alle conclusioni peritali.

                                     

                                         Né del resto la ricorrente ha prodotto nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________.

                                         In realtà, la ricorrente si è in definitiva limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e indurre questo Tribunale a scostarsi dalle conclusioni, lo si ribadisce confermate pure dal SMR, a cui è giunto il __________. In effetti, l’insorgente contesta genericamente in particolare le conclusioni in ambito psichiatrico, facendo riferimento alle certificazioni del dr. __________, sulle quali i periti del __________, rispettivamente il SMR, hanno preso compiutamente ed esaustivamente posizione, non da ultimo anche nel succitato complemento peritale del 9 novembre 2017 (doc. AI 96; cfr. sopra in esteso al consid. 2.7).

 

                                         Va in ogni modo rilevato che nella perizia del 16 dicembre 2016 la problematica psichiatrica è stata chiarita in modo soddisfacente dalla consulente dr.ssa __________, sulla base di due colloqui e esami ematici e una valutazione complessiva ben commisurata al caso concreto. Poste le menzionate diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41 .2), obesità tipo 3 (ICD-10 F 50.4), tratti di personalità dipendenti-immaturi (ICD-10 F 61.0), nelle sue conclusioni, la perita ha in effetti ritenuto che si trattava di una struttura premorbosa poco differenziata, con evidenti note di fragilità della personalità con aspetti immaturi, dipendenti. Era quindi da riconoscere “un'incapacità lavorativa del 20% con grande rilevanza dell'azione dei tratti di personalità nell'espressività complessiva del quadro psichiatrico, caratterizzato da aspetti misti ansioso-depressivi anche ricorrenti sulla base di fasi di vita cui i tratti di personalità non consentono una reazione più adeguata e funzionale”. La limitazione era presente dal gennaio 2016. In ogni modo a detta della perita “Se è necessario farsi carico di uno stato di sofferenza oggettivabile (sindrome mista ansiosodepressiva), non appare altrettanto adeguato farsi carico di una personalità con note dipendenti, demandanti, immature, deresponsabilizzanti che con i fatti in epoche più recenti, pare aver perso la sua capacità di tenuta e di modulazione e aver dato luogo alla manifestazione più disfunzionale, di cui si è detto.” L’assicurata appariva quindi “depressa, ansiosa, affaticata, facile alla stanchezza, poco resiliante, poco capace di modularsi, preda di tratti di personalità poco maturi e funzionali”. Rilevata anche una “lieve tendenza all'esagerazione dei sintomi in una chiave di drammatizzazione indotta dai tratti di personalità, di cui sopra”, la perita ha concluso per un’abilità al lavoro nella misura dell’80% in tutte le attività lavorative teoricamente esigibili e come casalinga (cfr. doc. AI 56 pag. 29).

 

                                         A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________, infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

                                         Detta valutazione è stata confermata dai periti del __________ che, previa discussione tra loro e tra i consulenti, hanno, tra l’altro, concluso inoltre che “(…) le varie incapacità lavorative vanno solo in minima parte sommate, poiché tutte considerano il dolore cronico, l’affaticabilità, la stanchezza cronica con necessità di maggiori pause (…)” (doc. AI 56 pag. 34).

 

                                         Del resto, anche per quanto riguarda l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le approfondite conclusioni del __________, fondate su approfonditi esami reumatologici e angiologici. In effetti, la certificazione del 9 febbraio 2018 della dr.ssa __________ dell’Ospedale di __________ prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione si limita a certificare un’incapacità lavorativa per il periodo dal 31 gennaio al 22 febbraio 2018 per i postumi di una “colecistite acuta litiasica su nota colecistolitiasi” (doc. AI 101). Nemmeno lo stringato scritto del dr. __________ del 10 ottobre 2017 ha evidenziato elementi nuovi rispetto alle precedenti certificazioni che erano state debitamente valutate dal __________ (cfr. in esteso al consid. 2.7; doc. AI 95).

                                         Alle conclusioni del __________, confermate anche dal SMR (doc. AI 57, 97), si deve quindi senza riserve aderire, ritenuto che le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                         Va osservato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, ritenuto che quest'obbligo non può quindi tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici (magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo), quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018, consid. 2.7 con riferimenti).

 

                                         Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4 con riferimento e 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia [anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”] le certificazioni dello psichiatra curante dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

 

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurata e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato provvedimento (il 27 marzo 2018, data questa che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; 130 V 140), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 16 dicembre 2016 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 9 novembre 2017 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima del momento rilevante (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) della decisione contestata, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata vada considerata nella sua attività lavorativa abituale inabile nella misura del 25% dal 28 gennaio 2014, del 100% dal 25 luglio 2014, del 25% dal 1. settembre 2014, del 100% dal 29 novembre 2014, del 60% dal 1. dicembre 2015, e del 30% dal 1. gennaio 2016; in attività adeguate e come casalinga le inabilità sono invece le seguenti: del 100% dal 25 luglio 2014, dello 0% dall’1 settembre 2014, del 100% dal 1. novembre 2014, del 50% dal 1. dicembre 2015, e del 20% dal 1. gennaio 2016 (doc. AI 57).

                                         Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata, segnatamente il grado d’incapacità lavorativa del 20% (flessione del rendimento) in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti a contare dal mese di gennaio del 2016, vanno quindi confermate.

 

                                         Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

 

                             2.10.   Confermata la ripartizione 60% per l’attività salariata e 40% per l’attività di casalinga (cfr. consid. 2.6) e stabilito che successivamente al gennaio 2016 l’incapacità lavorativa dell’insorgente in attività adatte è del 20% (cfr. consid. 2.9), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

                                        

                                         Come già accennato in precedenza (cfr. consid. 2.5), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.

                                         Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

 

                                         Come anticipato, la disposizione transitoria relativa alla modifica del 1. dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1. dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1. dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

 

                                         Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 449 consid. 3.3 con riferimenti).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2; STF K 114/03 del 22 luglio 2005).

                                         Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.” In argomento vedi anche la STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017.

 

                                         In concreto la richiesta di prestazioni è del marzo 2015 (cfr. consid. 1.1) e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

                                         Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni, considerato come le stesse siano dovute per il periodo successivo al 1. settembre 2015 (ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA ex art. 29 cpv. 1 LAI). Le nuove norme andrebbero in teoria applicate unicamente qualora fosse riconosciuto il diritto a prestazioni per il periodo successivo dal 1° gennaio 2018, giacché in tal caso lo stesso andrebbe rivalutato in base al nuovo modello di calcolo (cfr. anche al consid. 2.6; per un caso in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018; cfr. anche la STCA 32.2018.29 del 7 febbraio 2019).

 

                             2.11.   Per quel che concerne l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2). Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata. Nella fattispecie risulta unicamente contestato il periodo successivo al 1. gennaio 2016, momento a partire dal quale l’amministrazione ha, come detto, ammesso un miglioramento delle condizioni dell’assicurata con un grado di inabilità in attività adeguate del 20% e un conseguente grado di invalidità per la parte salariata del 10% (cfr. consid. 2.1).

                                        

                          2.11.1.   Secondo la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, dopo aver contattato l’ultimo datore di lavoro (doc. AI 62), l’amministrazione ha stabilito che l’assicurata, nella sua abituale professione, avrebbe potuto conseguire nel 2015 fr. 25'657 (fr. 27’552.- nel 2016), lavorando al 60%. L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale reddito da valido. Tale modo di procedere, rimasto del resto incontestato, è corretto.

                                        

                          2.11.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (DTF 126 V 76; SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                        

                                         In concreto, in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V 178).

                                         Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito nel 2015 dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52'139.-- (4’344 x 12 mesi), che, aggiornato al 2016 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di fr. 54'355 (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

                                         Inoltre, in applicazione della succitata giurisprudenza che consente una riduzione percentuale sul salario teorico statistico per tener conto delle eventuali particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 5% (doc. AI 63) per tener conto della necessità di svolgere attività leggere.

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose e che la limitazione sia peraltro da ricondurre ad una riduzione del rendimento. Del resto l’assicurata non ha addotto motivi pertinenti che permettano a questo Tribunale di sostituire il suo apprezzamento, segnatamente altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida, rilevato come a ragione l’amministrazione abbia osservato che la mancanza di formazione e le scarse conoscenze linguistiche non costituiscono fattori di riduzione

                                         (cfr. DTF 137 V 73 consid. 5.2).

                                        

                          2.11.3.   Ne segue che per il periodo successivo al 1. gennaio 2016, applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, raffrontando il reddito da valida al 60% di fr. 27'552 con quello da invalida di fr. 24'786 [fr. 54'355 ridotti alla quota salariata del 60%, del 5% (fattori di riduzione) e del 20% (incapacità lavorativa; cfr. consid. 2.10], l’amministrazione ha concluso per un grado d’invalidità del 10%.

 

                                         Ora, questo TCA non può confermare tale modalità di calcolo nella misura in cui per la definizione del reddito da invalida per tale periodo l’amministrazione ha già proceduto alla ripartizione della quota parte di salariata. Essa avrebbe invece dovuto prendere in considerazione il reddito statistico al 100%, riducendolo sulla base dell’esigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni. Solo successivamente, cioè al momento del calcolo dell’invalidità globale, si deve in effetti di principio tener conto della quota parte relativa all’attività salariata (cfr. a tal riguardo la STCA 32.2018.163 consid. 2.11 e 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28).

                                         Tuttavia, come si vedrà, tale modo di procedere non modifica l’esito della vertenza (cfr. al consid. 2.13).

                                         In tale evenienza, sempre per il periodo dal 1 gennaio 2016, raffrontando il reddito da valida al 60% di fr. 27'552.-- con quello da invalida di fr. 41'310.-- (fr. 54'355 - 20% - 5%) si ottiene un grado d’invalidità nullo.

 

Sia di transenna osservato che anche il calcolo relativo al periodo precedente, ossia da gennaio 2015 (scadenza dell’anno di attesa), così come esposto (grado complessivo di invalidità del 67.6% arrotondato al 68%; cfr. nella decisione contestata e sopra al consid. 2.7), andrebbe di per sé rivisto secondo il citato procedere corretto, computando cioè nel calcolo del grado di invalidità per la parte salariata il reddito statistico al 100% e apportandovi unicamente la riduzione relativa all’esigibilità medico-teorica e quella percentuale per tener conto delle eventuali particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Considerato comunque come l’assicurata abbia diritto al versamento della rendita solo a far tempo dal settembre 2015 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI (vale a dire dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni), e che in questo momento la medesima fosse beneficiaria di una rendita intera riconosciuta dall’aprile 2015 per un grado d’invalidità del 100% (totale inabilità sia nell’attività salariata che in quella casalinga; cfr. la decisione impugnata e sopra al consid. 2.7), una correzione del calcolo non avrebbe in tutta evidenza alcuna rilevanza pratica.

 

D’altra parte, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto rilevare che volendo, per pura ipotesi di lavoro, applicare le nuove norme in vigore dal 1. gennaio 2018, per quanto riguarda il grado di invalidità per la parte salariata si otterrebbe un grado del 46%. Allo stesso si perverrebbe in effetti raffrontando un reddito da valida al 100% di fr. 45'920 (ottenuto convertendo al 100% il salario di fr. 27'552 definito per il 2016 per un pensum al 60%) al guadagno da invalida di fr. 24'786 (sempre dopo aggiornamento al 2016), tenendo conto sia della capacità lavorativa dell’80% che dei fattori di riduzione. Come vedremo in seguito (cfr. consid. 2.13), anche in questa ipotesi tuttavia l’esito della lite non muterebbe.

 

                             2.12.   Per quanto concerne l'attività di casalinga, come è stato esposto l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. consid. 2.4).

 

                                         In concreto, l’assistente sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 13 marzo 2017 ha stabilito una limitazione complessiva del 23%.

                                         Tali risultanze sono rimaste incontestate.

                                         Questo TCA non ha nulla da eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

                                         Va qui ricordato che nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018 e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

                                         Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 13 marzo 2017 deve, dunque, essere confermata.

 

                             2.13.   In queste condizioni, in corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.11.3), per il periodo da gennaio 2016, viste le quote parti tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe (40%), tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate; cfr. al consid. 2.11.3) ed una limitazione del 23% quale casalinga, il grado d’invalidità globale è del 9% (40 x 23% + 60 x 0%).

 

                                         Come anticipato e come osservato dall’amministrazione, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, procedere al calcolo secondo la normativa applicabile dal 1. gennaio 2018, il grado d’invalidità risulterebbe maggiore, ma comunque non sufficiente per l’erogazione di una rendita oltre il 31 marzo 2016. Anche in questa ipotesi infatti, considerando un grado di invalidità come salariata del 46% (cfr. consid. 2.11.3) e come casalinga del 23%, si otterrebbe un grado complessivo del 37%, comunque insufficiente per la concessione di una prestazione oltre il 31 marzo 2016.

 

                                         Considerate quindi le accertate inabilità in un’attività adeguata del 100% dal 28 gennaio al 24 luglio 2014 e dal 1. novembre 2014 al 30 novembre 2015, del 50% dal 1. dicembre 2015 e dal 1. gennaio 2016 del 20% con un conseguente grado di invalidità del 9%, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita (grado di invalidità del 68%) dal 1. gennaio 2015 (ovvero allo scadere dell'anno d'attesa dall’inizio della malattia giusta l’art. 28, cpv. 1 lett. b e c LAI) al 30 marzo 2015 e dal 1. aprile 2015 a una rendita intera (grado di invalidità del 100%).

                                         Tuttavia, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI - per il quale “il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA” - il versamento della rendita decorre solo dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni e, quindi, stante la domanda del marzo 2015, dal settembre 2015.

                                         Considerato inoltre come dal gennaio 2016, a seguito dell’accertato miglioramento delle condizioni con un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 20%, il grado d’invalidità sia del 9%, con decadenza del diritto alla rendita in assenza di un grado di invalidità sufficiente, a ragione l’amministrazione ha soppresso il diritto alla prestazione a far tempo dal 1. aprile 2016, ovvero dopo tre mesi dal miglioramento dello stato clinico (art. 88a, cpv. 1 OAI).

                                         Ne consegue che la decisione impugnata merita sostanziale conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                         All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in +futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-  e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto

                                   2.   Le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti