statuendo sul ricorso del 9 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 aprile 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 10 aprile 2018 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici e messe in atto misure di reintegrazione professionale, ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita e ad ulteriori provvedimenti professionali. A mente dell’amministrazio-ne l’assicurato presenta infatti un grado d’invalidità nullo, il reddito da invalido risultando superiore a quello in precedenza conseguito senza il danno alla salute;
- contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato pa-trocinato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l’insorgente contesta sia la valutazione medica sia quella economica e chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (pluridisciplinari);
- con la risposta di causa l’amministrazione, producendo l’e-stratto conto individuale AVS dell’assicurato (cfr. IV-1) e una nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno residua (cfr. IV-3), sulla scorta dell’annotazione SMR del 24 maggio 2018 (cfr. IV-2) ha in particolare comunicato:
" … l'UAI tiene innanzitutto a comunicare di non aver fissato correttamente il reddito da valido dell'assicurato. Dalla perizia così come dall'annotazione 24 maggio 2018 del Dr. med. __________ del SMR (documento qui di seguito allegato), emerge infatti che l'iter lavorativo sofferto dall'assicurato e le difficoltà nelle relazioni interpersonali riscontrate sono stati dei fattori che hanno inciso notevolmente (e ciò già da molto tempo) sulla capacità di guadagno dell'assicurato. A mente della scrivente amministrazione, gli esigui redditi percepiti da RI 1 sono quindi imputabili al danno alla salute soggiacente nello stesso già da diversi anni prima dell'inoltro della domanda di prestazioni. Per questo motivo, l'UAI ritiene più appropriato determinare il reddito da sano dell'assicurato mediante i dati statistici scaturiti dalle tabelle TA1 2014_skill level dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS, edita dall'Ufficio federale di statistica) per gli uomini svolgenti attività semplici di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) nel settore privato. Con il parametro suindicato, come si evince dalla nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno residua del 25 maggio 2018 (documento qui di seguito allegato), il grado Al di RI 1 risulta essere del 55% [(67'148.- - 30216.69) x 100: 67148.-].
In considerazione della tempestività della domanda di prestazioni e della necessità dell'adempimento dell'anno di attesa (cfr. gli artt. 28 e 29 LAI), l'Ufficio Al ritiene che l'assicurato abbia diritto a ½ rendita dal 1° gennaio 2016.
Le altre censure mosse da controparte – non suffragate da nuovi elementi (come ad esempio l'invio di documentazione medica nuova e non già esaminata) – non si ritengono invece idonee ad inficiare le altre risultanze istruttorie.
Giova da ultimo evidenziare che il consulente in integrazione professionale __________ – persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività lavorative entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_437/2011 consid. 11) – nella propria valutazione 16 agosto 2017 (doc. 70 incarto Al) ha debitamente tenuto conto sia delle limitazioni funzionali dell'assicurato che della presunzione del mercato del lavoro in equilibrio (nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati).
Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio Al postula l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a RI 1 del diritto a 1/2 rendita dal 1° gennaio 2016.” (doc. IV);
- con scritto 13 giugno 2018 la rappresentante dell’insorgente ha osservato:
" (…)
Preso atto della risposta di causa 5 giugno 2018 e dell'intervenuta modifica di decisione proposta dall'Ufficio Al, il signor RI 1 si dichiara d'accordo con tale proposta, segnatamente con l'annullamento della decisione impugnata, emessa il 10.04.2018 dall'Ufficio Al, e il riconoscimento in suo favore di una rendita d'invalidità del 50% a far tempo dal 01.01.2016.
Il ricorrente chiede quindi che non vengano poste spese né tasse di giustizia a suo carico, rispettivamente che gli venga riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, considerato il buon fondamento del ricorso inoltrato.” (doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto va anzitutto rilevato che effettivamente il reddito da valido dell’insorgente deve essere quantificato su base statistica e non – come erroneamente stabilito dall’am-ministrazione nel querelato provvedimento – considerando i redditi conseguiti in precedenza dall’assicurato e risultanti dall’estratto conto AVS, il cui esiguo ammontare è da ritenere essere imputabile al danno alla salute già presente da diverso tempo, come rettamente evidenziato dal SMR pendente lite secondo cui “un disturbo di personalità inizia a formarsi durante l’infanzia/adolescenza e può comportare ridotta regolazione degli impulsi e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Questo tipo di disturbo psichico comporta sovente problemi sul posto di lavoro rendendo quindi un inserimento lavorativo difficoltoso. Ritengo quindi con verosimiglianza preponderante che l’assicurato presentava un danno alla salute soggiacente già diversi anni prima dell’inoltro della domanda AI” (doc. IV-2). Come da proposta (accettata dall’insorgente) formulata dall’amministrazione nella risposta di causa, a RI 1 – dovendosi determinare un reddito da valido di fr. 67'148 sulla base delle tabelle statistiche (TA1 2014_skill level) e stante un reddito da invalido di fr. 30'216.70 (stabilito su base statistica nella decisione impugnata tenendo rettamente conto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate) – va quindi riconosciuto un grado d’invalidità del 55% con conseguente diritto ad una mezza rendita a contare da gennaio 2016, ossia dopo un anno di ininterrotta incapacità lavorativa del 50% (cfr. perizia psichiatrica sub doc. AI 15, cfr. anche annotazione SMR del gennaio 2015 in doc. A 79);
- il ricorso merita pertanto accoglimento nel senso sopra indicato;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 10 aprile 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. gennaio 2016.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti