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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 aprile 2018 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1970, da ultimo assistente di farmacia, casalinga dal 1998 (pag. 23, incarto AI), il 3 agosto 2016 ha inoltrato una domanda di rendita AI (pag. 8 e seguenti incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio per le persone che si occupano dell’economia domestica (pag. 62 incarto AI), con decisione del 13 aprile 2018 (pag. 86 incarto AI), preavvisata dal progetto del 2 gennaio 2018 (pag. 69 incarto AI), l’UAI ha respinto la domanda, poiché il grado d’invalidità del 13% non permette il versamento di alcuna rendita.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita AI (doc. I). L’insorgente mette a disposizione tutti i documenti digitali delle indagini diagnostiche tra il 2016 e il 2018 “che saranno inviate elettronicamente appena richiesto”, afferma che “appena disponibili saranno pure inviati i risultati delle indagini diagnostiche in programma nei prossimi giorni”, richiama dall’UAI l’intero incarto e chiede l’eventuale allestimento di una perizia in discipline da definire. La ricorrente rammenta di aver lavorato fino al 1998 quando ha iniziato ad occuparsi a tempo pieno della famiglia dell’attuale marito, rimasto vedovo nel 1996 con 4 figli di, all’epoca, 10, 8, 5 e 2 anni e mezzo, di cui uno appena guarito da una leucemia. Ora che i figli sono grandi (nati tra il 1986 ed il 1993) e che il marito, nato nel 1948, è in pensione, avrebbe ricominciato a lavorare al 50%, ritenuto che le risorse finanziarie della famiglia sono limitate. Tuttavia, nel 2013, dopo aver subito un intervento di isterectomia addominale con asportazione delle ovaie, cui ha fatto seguito un intervento chirurgico con erniotomia L5/S1 e artrosi L4/S1, ella ha cominciato a lamentare forti dolori alla schiena ed in seguito alle articolazioni della parte destra che le hanno impedito di ricominciare l’attività auspicata. Malgrado i numerosi esami medici cui è stata sottoposta la diagnosi esatta della patologia non è ancora stata trovata.
Alla luce delle numerose limitazioni, l’interessata non comprende le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale con l’inchiesta domiciliare, non corrispondendo a quanto da lei affermato. Inoltre, pur essendo cosciente che anche i familiari sono tenuti a partecipare alle mansioni domestiche, occorre tener conto che il marito è un pensionato di 70 anni che in precedenza era invalido al 70% ed è reduce da numerosi interventi chirurgici. Egli può pertanto contribuire solo parzialmente alla preparazione dei pasti e alla spesa, mentre i figli lavorano ed hanno i loro impegni personali e non può essere preteso da loro un onere domestico superiore a quello già conteggiato.
L’insorgente ritiene che il suo caso debba venir approfondito mediante accertamenti pluridisciplinari principalmente reumatologici e neurologici.
1.4. Con risposta dell’11 giugno 2018 l’UAI, che allega la presa di posizione del 29 maggio 2018 dell’assistente sociale (doc. IV/2) e del 5 giugno 2018 della consulente IP (doc. IV/3), propone in via principale la reiezione del ricorso, ammettendo che effettivamente la ricorrente senza il danno alla salute avrebbe ripreso a lavorare, ma che questa circostanza non modifica l’esito del ricorso poiché essa è completamente abile al lavoro sia nella precedente attività che in attività leggere e dunque nella quota parte di salariata non presenterebbe alcuna invalidità. Ne seguirebbe un grado d’invalidità ancora inferiore rispetto a quello calcolato dall’UAI (doc. IV).
In via subordinata l’UAI postula un rinvio degli atti per complemento istruttorio, ma chiede che il TCA confermi i contenuti dell’inchiesta a domicilio per quanto attiene alla valutazione degli impedimenti nello svolgimento delle singole mansioni.
1.5. Il 25 giugno 2018 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, oltre a nuova documentazione medica (doc. VI), su cui l’UAI si è espressa il 2 luglio 2018 (doc. VIII), allegando il parere del medico SMR dr. med. __________ (doc. VIII/1).
1.6. Il 6 febbraio 2019 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X). L’UAI ha preso posizione il 12 febbraio 2019 (doc. XII).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui.
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
A questo proposito va qui ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186/09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto (cfr. consid. 2.2), il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
Nella sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione.
Va anche segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha esaminato il caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del diritto alla rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga per il restante 30%.
2.5. Nella fattispecie in esame l’UAI ha considerato la ricorrente quale casalinga, giacché, dopo aver lavorato quale assistente di farmacia dal 1988 al 1998, a partire dal 1998 è divenuta casalinga occupandosi dei figli (nati nel 1986, 1988, 1991, 1993) di __________, rimasto vedovo nel 1996 e con il quale è convolata a nozze nel 2004.
Tuttavia l’insorgente in sede di ricorso ha evidenziato che, se non fosse insorto il danno alla salute, ella avrebbe ricominciato a lavorare al 50%, sia perché i figli sono ormai diventati grandi, sia per motivi finanziari poiché il marito, che ha compiuto 65 anni nel 2013, consegue un reddito mensile contenuto, pari a fr. 2'892 di rendite AVS e LPP e fr. 1'300 dall’incasso di una pigione. La ricorrente rileva di non aver tuttavia trovato un’occupazione poiché, dal 2013, dopo aver subito un intervento di isterectomia addominale con asportazione delle ovaie, cui ha fatto seguito un intervento chirurgico con erniotomia L5/S1 e artrosi L4/S1, ha cominciato a lamentare forti dolori alla schiena ed in seguito alle articolazioni della parte destra che le hanno impedito di ricominciare l’attività auspicata.
In sede di risposta l’UAI ammette che “esaminato il rapporto d’inchiesta, e ponderate le circostanze del caso di specie, si deve effettivamente ammettere che le obiezioni sollevate dall’interessata sono fondate” (doc. IV).
Interpellata in merito, l’assistente sociale ha evidenziato come “nel corso del colloquio avvenuto nel mese di dicembre 2017 l’assicurata ha dichiarato di aver interrotto da molti anni la sua abituale attività lavorativa di assistente di farmacia per dedicarsi, per scelta, alla cura dei figli e del marito”. Se è vero che “nel corso dell’incontro non è emerso il desiderio dell’assicurata di ricollocarsi nel mondo del lavoro e che dalla visione della documentazione presente nell’incarto non è risultato che fosse iscritta alla disoccupazione o che stesse svolgendo delle ricerche di lavoro”, d’altra parte non va dimenticato come l’UAI non ha effettuato alcun accertamento in merito. La stessa assistente sociale rileva del resto che “non sono in grado di esprimermi su eventuali cambiamenti familiari rilevanti avvenuti dal 2012 a oggi, tale aspetto non è stato oggetto d’inchiesta” (doc. IV/2) e la ricorrente evidenzia di non aver mai sostenuto di non voler riprendere la medesima professione, ma di aver semplicemente manifestato che con i dolori patiti e una mobilità ridotta non le sarebbe stato possibile lavorare (doc. VI).
In concreto, la tesi dell’assicurata, secondo cui, senza il danno alla salute, avrebbe iniziato a lavorare al 50%, come del resto ammesso dalla medesima amministrazione in sede di risposta (doc. IV), trova conferma nella sua storia personale.
Infatti, l’insorgente ha cessato la propria attività lavorativa nel 1998 per dedicarsi alla famiglia, e meglio alla cura dei 4 figli del suo futuro marito, da poco rimasto vedovo.
Dal 2013 il marito, essendo nato nel 1948, è in pensione e la famiglia consegue un reddito modesto (fr. 2'892 di rendite AVS e LPP e fr. 1'300 dall’incasso di una pigione). In quell’anno la figlia più giovane, nata il __________ 1993, ha inoltre compiuto 20 anni e l’interessata, nata nel 1970, era ancora assai giovane.
Le modeste condizioni finanziarie della famiglia, l’età ormai adulta dei figli e la giovane età della ricorrente, fanno ritenere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe cominciato a lavorare, come da lei sostenuto, al 50%.
Ne segue che al caso di specie va applicato il metodo misto.
Va ora esaminato se l’UAI ha accertato correttamente lo stato valetudinario dell’assicurata.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Per quanto concerne l’aspetto medico questo TCA rileva come la documentazione agli atti sia alquanto scarna.
Il 30 agosto 2016 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, posta la diagnosi di sospetta fibromialgia e sindrome lombovertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative prevalentemente L5-S1 e tendinosi inserzionale al trocantere di destra, si è limitato a dire che “per quanto riguarda l’attività professionale non ho preso nessuna posizione in merito” (pag. 28 incarto AI).
Da parte sua la curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, il 28 settembre 2016 ha attestato un’incapacità del 50% quale casalinga da ottobre 2015 (pag. 31 incarto AI).
Il 16 dicembre 2016 il medico SMR dr. med. __________ ha avuto un colloquio telefonico con la curante, in seguito alla quale è emerso che “tutto è cominciato dopo il ricovero in ginecologia (25.03.2013-02.04.2013). Lo stato attuale è peggiorato, ha fatto già diverse terapie come fisioterapia/ha fatto di tutto. La Dott.ssa ha fatto richiesta di aiuto domiciliare, ha diritto a 30 ore all’anno pagato dalla cassa malati ma non è sufficiente. (…) IL al 20-50% a partire dal 03.04.2013 dal punto di vista medico teorico” (pag. 36 incarto AI).
In un successivo referto, non datato, la curante ha riassunto la fattispecie, rilevando che “dopo l’intervento di isterectomia come complicanza ha iniziato a manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si è reso necessario sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza beneficio da subito. Nel corso degli anni peggioramento e generalizzazione sulla sintomatologia algica con disturbi agli arti superiori ed inferiori e comparsa di dolore all’anca destra. Necessità di continuo terapia antalgica (Celebrex 200 mg, Voltaren) e miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche delle attività della vita quotidiana”. Circa la prognosi la curante ha affermato che non è favorevole “in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali sono previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica”. La dr.ssa med. __________ ha segnalato l’impossibilità per la ricorrente di svolgere le attività della vita quotidiana e ha indicato che l’interessata può lavorare poche ore al giorno in lavori non pesanti (pag. 47 e seguenti incarto AI).
Il 12 gennaio 2017 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver visitato l’insorgente, ha concluso affermando di non ritrovare “criteri per la presenza di una malattia infiammatoria reumatica in assenza di franche sinoviti articolari/entesiti. Il controllo biologico ha escluso la presenza di una sindrome infiammatoria e il bilancio autoimmune è risultato negativo. Il bilancio radiologico ha inoltre escluso la presenza di manifestazioni articolari di una malattia reumatica. In questo contesto non ho dunque criteri per la presenza di una poliartrite reumatoide/connettivite o per una spondiloartropatia. Ritengo che i disturbi riferiti dalla paziente siano da mettere in relazione alle attività ripetitive che la paziente effettua agli arti superiori (hobby tipo musica, giardinaggio, attività domestiche). La presenza di una sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgica può inoltre aumentare l’intensità algica che viene riferita” (pag. 53 incarto AI).
Nel rapporto finale SMR del 26 giugno 2017 il dr. med. __________ ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa, di poliartralgie periferiche in sovraccarico muscolo-tendineo, sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgia e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di st. d. S. lombo-vertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative prevalentemente L5-S1 e tendinosi inserzionale al trocantere di destra, St. d. isterectomia addominale con annessiectomia sinistra (ospedalizzazione 25.03.2013-02.04.2013), st. d. emicranie (pag. 59 incarto AI).
Il medico SMR non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa nell’attività abituale (pag. 60 incarto AI), mentre ha attestato una capacità lavorativa totale in attività adeguata dal 1° ottobre 2015 e del 90% quale casalinga. Il medico SMR, per quanto concerne le limitazioni funzionali, non ha riscontrato alcun vincolo per quanto concerne la possibilità di alzare pesi, ha precisato che l’interessata deve svolgere un’attività con alternanza della postura al bisogno, che la capacità di concentrazione, di comprensione e adeguamento della ricorrente non è limitata e che non deve utilizzare le dita delle mani in modo ripetitivo per più di una mezz’ora di seguito (pag. 60 incarto AI).
Nel corso dell’inchiesta economica del 19 dicembre 2017 l’interessata ha sostenuto che in seguito all’intervento di isterectomia addominale del marzo 2013 ha iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità alla parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali irradianti alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani. Lamenta formicolii alla parte destra del corpo, percepisce “come se le ossa del gomito, dell’anca e del ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”. Mani e gambe si gonfiano e tutte le articolazioni del lato destro del corpo sono doloranti. Spiega di aver bisogno di cambiare frequentemente posizione e di sedersi o sdraiarsi per alleviare i dolori alla colonna, ha difficoltà a flettere il busto e ad assumere la posizione inclinata. Le mani sono spesso doloranti e insensibili, le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare peggioramento dei dolori. L’assicurata spiega che il malessere è giornaliero e solo “due-tre giorni al mese” si sente bene. I dolori sono cronici e la esasperano.
Agli atti sono poi stati prodotti un referto radiologico (ecografia dell’addome) del 18 ottobre 2017 della dr.ssa med. __________ che ha evidenziato come i rilievi ecografici addominali sono nei limiti di norma e segnala la presenza di una piccola formazione polipoide endocolecistica di circa 5 mm, non vascolarizzata, già segnalata nella TAC dell’addome dello scorso gennaio (pag. 78-79 incarto AI), un esame endoscopico del 4 gennaio 2018 del dr. med. __________ da cui sono emersi rari diverticoli nascenti del sigma e un polipo nell’ascendente in corso di tipizzazione istologica (pag. 80-81 incarto AI), una radiografia del ginocchio destro ap e laterale del 29 dicembre 2017 del Prof. dr. med. __________ (pag. 82 incarto AI).
Il 29 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che i referti effettuati dopo l’inchiesta a domicilio non hanno portato a modificazioni significative di fatti noti, rispettivamente a fatti nuovi con rilevanza di capacità lavorativa in genere (pag. 85 incarto AI).
In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 9 maggio 2018 della curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che ha certificato che la ricorrente “presenta dolori cronici diffusi osteoarticolari e muscolari che limitano le abituali attività della vita quotidiana. Per questo motivo sono quindi stati eseguiti plurimi esami diagnostici, che sono risultati non conclusivi ma che comunque mettono in dubbio l’ipotesi di una fibromialgia in quanto i disturbi della paziente sono localizzati [ndr: all’] emicorpo di destra e non bilateralmente” ed ha elencato tutte le indagini diagnostiche cui l’interessata è stata sottoposta (pag. 111 incarto AI). La ricorrente ha poi prodotto un referto radiologico (risonanza magnetica del ginocchio destro nativa) del 7 marzo 2018 (pag. 112 incarto AI) della dr.ssa med. __________ (pag. 113 incarto AI), oltre a tre referti già agli atti.
Pendente causa la ricorrente ha trasmesso un certificato del 19 giugno 2018 della dr.ssa med. __________ che ha rammentato che “a seguito di dolori osteo-articolari e muscolari cronici diffusi” , “da anni” l’insorgente è limitata nelle “abituali attività della vita quotidiana” e i dolori “ le impediscono di riprendere la professione di aiuto-farmacista, svolta precedentemente al suo matrimonio, con un vedovo con 4 figli. La paziente è stata sottoposta il 4.05.2018 ad un nuovo consulto reumatologico specialistico da parte del Dr. med. __________, FMH in medicina interna e reumatologia a __________, che sulla base di tutta la documentazione radiologica visionata ed all’esame clinico ha escluso la fibromialgia ed ha posto le diagnosi seguenti: spondiloartropatia sieronegativa probabilmente indifferenziata”, nonché sindrome infiammatoria bio-umorale, sacro-ileite a sinistra, artropatia MCP II mano sinistra con tenosinovite dei flessori, entesite flessori radiali polso destro, calcaneodinie plantari, discopatia L5-S1 e valgismo delle ginocchia con cisti di Baker a destra. “Sulla base della nuova diagnosi la paziente è stata messa al beneficio di una terapia di fondo con Salazopirina EN” (doc. I). L’8 giugno 2018 il dr. med. __________ ha confermato che “si tratta con ogni probabilità di una forma indifferenziata di spondiloartropatia” (doc. L).
Il 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha esaminato la nuova documentazione prodotta, ivi compreso il CD RM colonna lombare nativa ed articolazioni sacroiliache 17.05.2018, rilevando che il dr. med. __________ pone una nuova diagnosi ed inizia una nuova terapia e che la nuova situazione verrà rivalutata dal punto di vista medico dalla data 04.05.2018 (giorno del nuovo consulto reumatologico) in poi (doc. VIII/1).
Il 6 febbraio 2019 l’interessata ha prodotto un referto del 30 gennaio 2019 del dr. med. __________ il quale ha rilevato come l’insorgente presenta una moderata sindrome infiammatoria bio-umorale con un rialzo della Ves nel maggio u.s. e in seguito con un lieve rialzo della CRP nei mesi seguenti, che associata ai riscontri clinici e sulla diagnostica per immagine permette di porre la diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa. Lo specialista ha aggiunto che la terapia di Salazopirina si è rilevata inefficace per cui è stata cominciata all’inizio di dicembre una terapia di Enbrel, che ha tuttavia dovuto essere sospesa già poco dopo a causa di una diverticolite, nel frattempo sanata, per cui da inizio gennaio l’interessata ha ripreso la terapia di Etanercept (doc. X/1).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.
Infatti, per i motivi che seguono, il TCA ritiene che, nel preciso caso di specie, la sola valutazione del medico SMR, sulla base degli atti dell’incarto, non sia sufficiente per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente e che, come proposto dal medesimo UAI in via subordinata con la risposta di causa (doc. IV), sia necessario un rinvio degli atti per un complemento istruttorio.
2.9. Per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio, ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”; cfr. anche DTF 139 V 225, consid. 2.5; sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018, consid. 5.2; sentenza 8C_729/2017 del 27 agosto 2018, consid. 5.1).
Nel caso di specie il 26 giugno 2017 il medico SMR, dr. med. __________, si è limitato a prendere atto della, peraltro, scarna, documentazione medica agli atti, giungendo alla conclusione che l’interessata dal 1° ottobre 2015 è capace al lavoro al 100% in attività adeguate e al 90% quale casalinga, senza esperire alcun accertamento particolare e senza acquisire, presso gli specialisti che hanno visitato la ricorrente, alcuna informazione supplementare (pag. 59 e seguenti incarto AI).
Ora, in presenza di un’assicurata che in seguito ad un intervento di isterectomia addominale nel marzo 2013, nell’ambito dell’inchiesta a domicilio, si è lamentata di aver iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità alla parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali irradianti alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani, formicolii alla parte destra del corpo, che percepisce “come se le ossa del gomito, dell’anca e del ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”, che afferma che le mani e le gambe si gonfiano e tutte le articolazioni del lato destro del corpo sono doloranti, che spiega di aver bisogno di cambiare frequentemente posizione e di sedersi o sdraiarsi per alleviare i dolori alla colonna e che ha difficoltà a flettere il busto e ad assumere la posizione inclinata, che sostiene di avere le mani doloranti e insensibili ed afferma che le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare peggioramento dei dolori e che rileva che il malessere è giornaliero e solo “due-tre giorni al mese” si sente bene, mentre i dolori sono cronici e la esasperano, una valutazione da parte del SMR sulla sola base degli atti senza effettuare ulteriori accertamenti non appare sufficiente, ritenuto che le asserzioni dell’interessata sono confermate dalla curante, dr.ssa med. __________.
Quest’ultima ha evidenziato che la ricorrente “dopo l’intervento di isterectomia, come complicanza ha iniziato a manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si è reso necessario sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza beneficio da subito. Nel corso degli anni peggioramento e generalizzazione sulla sintomatologia algica con disturbi agli arti superiori ed inferiori e comparsa di dolore all’anca destra. Necessità di continua terapia antalgica (Celebrex 200 mg, Voltaren) e miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche delle attività della vita quotidiana” ed ha aggiunto che la prognosi non è favorevole “in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali sono previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica” (pag. 47 e seguenti incarto AI).
Solo in seguito ad accurati approfondimenti, il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha escluso la presenza di una fibromialgia (doc. I) ed ha diagnosticato una spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa, indifferenziata molto probabile (doc. L). Se è vero, come rilevato dall’UAI in sede di risposta (doc. IV), che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017), non può essere sottaciuto che nel preciso caso di specie l’iniziale diagnosi di sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgia, posta dal medico SMR sulla base della documentazione medica allora agli atti (cfr. rapporto finale del 26 giugno 2017 del medico SMR, pag. 59), possa aver influenzato la valutazione della capacità lavorativa, trattandosi di una patologia che fino a qualche anno fa difficilmente permetteva alla persona che ne era affetta di ottenere delle prestazioni (cfr. sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 285).
Tant’è che nell’annotazione del 28 giugno 2018, dopo aver preso atto della diagnosi di spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa, indifferenziata molto probabile, lo stesso medico SMR non ha escluso una modifica della valutazione della capacità lavorativa, ma ha affermato, a torto, che la nuova situazione verrà rivalutata dal punto di vista medico dal 4 maggio 2018, ossia da quando la patologia è stata diagnosticata (doc. VIII/1 e I). Sennonché, come emerge dallo scritto del 19 giugno 2018 della curante (doc. I), non si tratta di una nuova diagnosi, o meglio di una patologia sorta dopo l’emissione della decisione impugnata del 13 aprile 2018, ma di una nuova valutazione, maggiormente approfondita, della patologia già esistente da tempo.
La valutazione della capacità lavorativa effettuata dal medico SMR il 26 giugno 2017, fondata su una diagnosi non confermata, e presa sulla sola base degli atti, peraltro assai scarni, senza alcuna visita personale, non può pertanto essere confermata in assenza di ulteriori approfondimenti.
Anche perché la dr.ssa med. __________ aveva pure rilevato la tendenza dell’interessata a sviluppare disturbi depressivi (pag. 48 incarto AI), che tuttavia non sono mai stati indagati dall’UAI.
Questo Tribunale ritiene pertanto che sia necessario, prima di esprimersi definitivamente sulla capacità lavorativa dell’interessata, completare la valutazione medica tramite una visita specialistica reumatologica e psichiatrica presso i medici SMR, i quali, acquisita eventuale ulteriore documentazione medica, e dopo la visita della ricorrente, si chineranno nuovamente sulla situazione valetudinaria dell’interessata e, qualora lo ritenessero opportuno, la sottoporranno ad una valutazione peritale.
Conformemente a quanto proposto dall’UAI in via subordinata in sede di risposta (doc. IV), gli atti devono di conseguenza essere rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2.10. La ricorrente contesta anche l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economica domestica, mentre l’UAI chiede che il contenuto della medesima venga confermato anche in caso di rinvio degli atti per nuovi accertamenti.
La richiesta dell’UAI va disattesa.
Certo, di principio un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Tuttavia nel caso di specie l’assistente sociale ha fondato la sua valutazione sulla base delle limitazioni funzionali figuranti nel rapporto finale del medico SMR del 26 giugno 2017 che, come appena visto, non è stato confermato da questo Tribunale. Essa, nella presa di posizione del 29 maggio 2018, ha infatti rilevato che “il grado d’impedimento riconosciuto per ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati all’incarto del medico SMR (rapporto finale del 26.06.2017)”, oltre che della possibilità di “ridurre il danno alla salute attraverso degli accorgimenti (quali ad esempio la suddivisione del lavoro) per migliorare la propria capacità lavorativa”, segnatamente la collaborazione dei familiari (doc. IV/2). L’assistente ha rilevato che “per quanto riguarda il punto dedicato all’accudimento stagionale del giardino ho tenuto conto di quanto dichiarato in sede d’inchiesta e dei limiti funzionali (…; sottolineatura del redattore)”, che per quanto concerne il bucato “non vi è una totale delega dell’attività, anche perché i limiti funzionali riconosciuti a livello medico e indicati nell’incarto non la giustificano (…; sottolineatura del redattore)” e circa le pulizie che “ho tenuto ampiamente conto dei limiti funzionali indicati a dossier, della composizione familiare e delle dimensioni della casa. La quasi totale incapacità indicata in sede di osservazione, non è medicalmente giustificabile dai limiti funzionali riportati” (sottolineature del redattore, doc. IV/2). Anche per quanto concerne i pasti l’assistente ha evidenziato come “all’incarto non sono presenti limiti medici tali da giustificare un impedimento maggiore nelle funzioni prese in considerazione” (doc. IV/2, sottolineatura del redattore).
Essa ha infine concluso: “Riconfermo pertanto, in assenza di un cambiamento dei limiti funzionali, le percentuali assegnate in precedenza” (IV/2, sottolineatura del redattore).
La circostanza che i limiti funzionali siano stati essenziali per la valutazione della percentuale d’invalidità, emerge dall’inchiesta medesima. Circa l’alimentazione, dopo aver descritto l’attività dell’insorgente, figura che “i limiti funzionali indicati a dossier giustificano un allungamento dei tempi per la necessità di alternare la postura (…)”, circa la pulizia che i “limiti funzionali a dossier non giustificano una delega completa delle pulizie e pertanto si assegna una percentuale d’impedimento del 20% (…)”, circa la spesa che “le dichiarazioni dell’assicurata e la documentazione medica a dossier giustificano un impedimento del 10% (…)” (pag. 65-66 incarto AI).
Ritenuto che questo Tribunale non ha confermato la valutazione medica, che necessita di ulteriori approfondimenti (consid. 2.9), conseguentemente non può neppure confermare l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che si fonda in gran parte sulle limitazioni funzionali dell’assicurata poste dal medico SMR.
Ne segue che anche l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dovrà essere nuovamente eseguita, una volta conclusi gli accertamenti medici. A questo proposito va pure rammentato, con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, che nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.
L’inchiesta dovrà inoltre tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2018 vi è stata una modifica sia dell’ordinanza (cfr. segnatamente art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, 27 bis cpv. 2-4 OAI e la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1° dicembre 2017) che della circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), segnatamente per quanto concerne le cifre 3081 e seguenti, compresa la ripartizione delle attività usuali (cfr. marg. 3087) e che occorre applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (cfr. lettera circolare AI n. 372 dell’UFAS, cfr. anche la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1° dicembre 2017).
2.11. Alla luce di quanto sopra esposto, ribadita la necessità di una valutazione approfondita circa le patologie di cui è affetta l’insorgente, l’incarto deve essere rinviato all’UAI affinché proceda in tal senso, come proposto in via subordinata con la risposta di causa (doc. IV).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari.
In queste condizioni, visto l’esito del ricorso, non occorre assumere le prove richieste dell’insorgente (cfr. doc. I).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti